Articolo 16 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1074
Articolo 15Articolo 17
Versione
2 gennaio 1972
Art. 16.
Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832 , conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1973-74, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati dall'articolo 5.
A titolo di sanatoria, sono considerati validi ai fini di quanto disposto dalla presente legge i diplomi conseguiti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 , in seguito alla frequenza ai corsi tenuti dagli istituti superiori di educazione fisica, statali o pareggiati, anche se siano stati conferiti ad insegnanti che, in possesso di diploma rilasciato da istituto d'arte, siano privi del prescritto titolo di scuola secondaria superiore.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1972