Art. 16.
Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832 , conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1973-74, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati dall'articolo 5.
A titolo di sanatoria, sono considerati validi ai fini di quanto disposto dalla presente legge i diplomi conseguiti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 , in seguito alla frequenza ai corsi tenuti dagli istituti superiori di educazione fisica, statali o pareggiati, anche se siano stati conferiti ad insegnanti che, in possesso di diploma rilasciato da istituto d'arte, siano privi del prescritto titolo di scuola secondaria superiore.
Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832 , conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1973-74, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati dall'articolo 5.
A titolo di sanatoria, sono considerati validi ai fini di quanto disposto dalla presente legge i diplomi conseguiti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 , in seguito alla frequenza ai corsi tenuti dagli istituti superiori di educazione fisica, statali o pareggiati, anche se siano stati conferiti ad insegnanti che, in possesso di diploma rilasciato da istituto d'arte, siano privi del prescritto titolo di scuola secondaria superiore.