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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 899/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, con il patrocinio degli avvocati MASSIMO ASDRUBALI e Parte_1
FILIPPO D'AMORE
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. CARLO PRANDINA Controparte_1
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024, avente ad oggetto:
Fideiussione - Polizza fideiussoria pagina 1 di 36 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
20/08/2020 con il n. 1163/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare in ragione delle causali di cui in narrativa la nullità della sentenza impugnata e per l'effetto pronunziare ogni conseguente statuizione anche in ordine alle restituzioni da effettuare in ragione dell'esecuzione, nelle more dell'appello, della sentenza impugnata;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, previo ogni accertamento del caso, in ragione delle causali di cui in narrativa, anche in forza delle integrazioni – anche ex art. 395 c.p.c. -
per come risultanti dall'atto depositato in data 8.11.2021, riformare la sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 1163/2020, dichiarando conseguentemente che Parte_1
non è debitore verso l'appellata delle somme per cui è causa, mandandosi
[...]
questi assolto rispetto qualsiasi maggior e/o diversa pretesa e, per l'effetto, in accoglimento del gravame medesimo e sempre riforma della sentenza impugnata,
revocare il decreto ingiuntivo n. 806/2018 emesso dal Tribunale di Bergamo, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle restituzioni da effettuarsi in ragione dell'esecuzione, nelle more dell'appello, della sentenza impugnata;
IN OGNI CASO, con vittoria di onorari e competenze di lite, oltre accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con condanna al rimborso di quelle pagate da parte appellante a beneficio di quella appellata in esecuzione del giudizio di prime cure, e con condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte appellata in ragione pagina 2 di 36 di quanto dedotto – anche ai sensi dell'art. 395 c.p.c. – in forza dell'atto depositato in data 8.11.2021.
Dell'appellato
IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per inidonea attestazione di conformità sulla sentenza impugnata e prodotta da controparte e/o comunque l'improcedibilità del giudizio.
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare l'appello proposto contro l'impugnata sentenza perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare, in ogni capo e punto, anche in ordine alle spese liquidate, l'impugnata sentenza di primo grado per le ragioni illustrate in narrativa.
IN OGNI CASO: con vittoria di compenso professionale, spese generali 15%, IVA e
CPA del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Offrendo in comunicazione i seguenti documenti: 1) copia fideiussione omnibus 21/08/2012 sottoscritta da , e Parte_1 Parte_2
; 2) copia visura camerale della società F.R. Service SR;
3) Controparte_1
saldo conto di estinzione al 25/03/2012 di € 77.882,66; 4) copia proposta estinzione mutuo del 26/03/2016; 5) copia assegno circolare n.3303546926-04
emesso da Intesa San Paolo Filiale di Seriate il 29/03/2013 di € 77.913,50 a favore del Credito bergamasco e relativo cedolino originale;
6) copia quietanza di pagamento di € 77.913,50 di data 29/03/2013; 7) copia liberatoria pagina 3 di 36 coobbligati del 29/03/2013: 8) copia raccomandata 30/04/2013; 9)
raccomandata 28/11/2017 n.152977153638 per l'invito alla negoziazione assistita, ha chiesto ed ottenuto l'emissione da parte del Controparte_1
Tribunale di Bergamo di ingiunzione di pagamento a carico di Parte_1
per l'importo di € 25.972,00, oltre interessi di mora ex d.lgs 231/2002 e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 850,00 per compensi ed € 145,50
per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario ex art.2, coma 2, DM Giust.
55/14, ed oltre al rimborso spese per copie autentiche decreto, notifica e registrazione dello stesso.
In tale ricorso ha allegato: Controparte_1
1) di aver in data 21/08/2012 prestato fideiussione omnibus (doc.1 copia fideiussione omnibus) a favore dell'allora Credito RG, poi BA
PM SP unitamente ai IGi e , a garanzia Parte_2 Parte_1
delle obbligazioni contratte verso tale istituto di credito dalla società F.R.
Service SR di Seriate (doc. 2, copia visura camerale società);
2) che tale società era esposta verso l'istituto di credito alla data del
25/03/2013 per € 77.882,66 (doc.3 saldo conto in estinzione al 25/03/2013) e che per tale motivo i cofideiussori e Controparte_1 Parte_2
avevano proposto alla banca creditrice l'estinzione del debito mediante versamento effettuato dalla ricorrente ad estinzione del debito Controparte_1
con liberazione della società debitrice e dei fideiussori tutti (doc. n.4, copia pagina 4 di 36 proposta estinzione mutuo del 26/03/2016);
3) di aver effettuato il pagamento con assegno circolare n.3303546926-04
emesso da Intesa San Paolo Filiale di Seriate il 29/03/2013 di € 77.913,50 a favore del Credito RG (doc.5) e che tale istituto di credito aveva in data 29/03/2013 rilasciato regolare quietanza (doc.n.6) ed in pari data liberatoria indirizzata a tutti i coobbligati (doc. n.7);
4) di essersi pertanto surrogata nella posizione creditoria dell'istituto di credito ed di aver pertanto invitato il IG ed il IG Parte_1 [...]
, con raccomandata 30/04/2013 del proprio legale (doc.8), ad Parte_2
effettuare il pagamento di quanto dovuto alla ricorrente, giusta il disposto di cui all'art.1954 c.c., ciascuno pro quota, e quindi per € 25.971,17, pari ad un terzo della somma di € 77.913,50, comprensiva degli interessi legali maturati fino all'effettiva estinzione;
5) di aver in data 28/11/2017 formulato al IG invito a Parte_1
stipulare convenzione di negoziazione assistita ex art.3 del DL n.132/2014
(doc. n.9);
6) che tuttavia tale invito, come i precedenti, non aveva avuto alcun riscontro.
***
Avverso il decreto ingiuntivo RG 1226/2018, n. 806/2018 del 15/02/2018 ha proposto opposizione ex art.645 cpc l'ingiunto sig. , offrendo in Parte_1
pagina 5 di 36 comunicazione i seguenti documenti: << 1) – Copia decreto ingiuntivo opposto;
2)
– Copia cessione ramo d'azienda; 3) – Copia visura Ale SR;
4) – Copia visura FR
service SR;
5) – Copia lettera per esercizio diritto di prelazione quota;
6) – Copia
stralcio delibera soci FR Service SR aprile 2013>> e rassegnando le seguenti conclusioni:
<< Contrariis reiectis Voglia l'autorità adita così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale: Autorizzarsi la chiamata in causa, ex articolo 269
cpc, del IG , della Fr Service SR, e della Ale s.r.l.. come sopra Parte_2
meglio indicati, differendo, se del caso, la prima udienza di comparizione, al fine di esercitare nei loro confronti, e per il per la sua decorsa qualità di Pt_2
amministratore unico della FR Service s.r.l., l'azione di responsabilità ex articoli
2393/bis, 2395 e 2476 c.c. e/o comunque le azioni di manleva e/o rivalsa e/o quant'altro per legge quale conseguenza del loro operato nella loro rispettive qualità,
nonché, nei confronti della Ale SR, per l'accertamento della gestione uti dominus dell'esercizio commerciale già oggetto di cessione di ramo Parte_3
d'azienda in favore della FR Service SR.
In via preliminare subordinata: disporsi e statuirsi la competenza del Tribunale delle imprese e rimettere quindi atti e parti avanti a detto Tribunale.
In via preliminare ulteriore: Non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto per essere, l'opposizione, fondata su prova scritta e/o comunque fondata su eccezioni di facile e pronta soluzione.
In via principale e nel merito: Revocarsi il decreto ingiuntivo n. 806/2018, del 15
pagina 6 di 36 febbraio 2018, RG. 12262/2018, Tribunale di Bergamo, per essere, la pretesa azionata, infondata in fatto ed in diritto nonché per essere, la competenza a statuire,
devoluta al Tribunale delle Imprese.
In via di merito subordinata: Dato atto della liberazione disposta dalla banca in data
29/03/2013 dichiararsi estinta l'obbligazione della FR Service SR ad opera della FR
Service SR stessa e per l'effetto mandare assolto il resistente da qualsiasi avversaria pretesa.
Comunque rifusione delle spese tutte di lite.
Nei confronti del terzo chiamato : Parte_2
Accertarsi e statuirsi la responsabilità del IG in ordine alla Parte_2
dispersione dei beni della società FR Service s.r.l. ( esercizio commerciale Parte_3
nonché in relazione alla inesatta e diversa esecuzione delle obbligazioni
[...]
contrattuali prospettate in ordine alla cessione della sua quota al IG ed il CP_2
mancato accollo, se effettivamente non realizzatosi, da parte della NO CP_1
e per l'effetto condannare questi ai danni tutti, secondo quanto risulterà dalla instauranda istruttoria, ed alla manleva dalla pretesa qui azionata dalla NO
. Controparte_1
Nei confronti della Ale SR:
Accertarsi e statuirsi a quale soggetto appartenga la proprietà dell'esercizio commerciale Pasticceria Norma di Seriate, Viale Italia n.81, con ogni sua conseguenziale statuizione.
Con condanna alla rifusione delle spese tutte di lite. pagina 7 di 36 In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle chiamate in causa e del IG nonché per testi sui capitoli che Pt_2
verranno dedotti nei termini che già sin d'ora si richiedono.>>
ha in particolare affermato: Parte_1
- che le fideiussioni di , e della di lui coniuge , Parte_2 Controparte_1
sono state prestate in aggiunta alla fideiussione già esistente da parte dell'opponente
, dato questo che emerge dalla fideiussione stessa in atti la quale infatti Parte_1
recita: “E' inteso che, relativamente a , la presente fideiussione Parte_1
rilasciata in data 02/05/2011 della quale non costituisce novazione, anche con
riferimento al suo oggetto, essendone semplicemente una integrazione e conferma
senza soluzione di continuità”;
- che tale fideiussione era stata prestata in favore della FR Service SR per l'acquisto del ramo d'azienda , con sede e/o attività in Seriate, Via Italia Parte_3
n.81;
- che soci della FR Service SR erano, inizialmente, e Parte_1 Controparte_3
nata a [...] il [...];
- che quest'ultima aveva poi ceduto la propria quota di partecipazione alla società
s.r.l. al IG;
Parte_2
- che anche l'opponente aveva ceduto una parte delle quote a lui Parte_1
intestate;
- che, quindi, la composizione finale della società FR Service SR vedeva quali soci pagina 8 di 36 , con quota del 75%, e lo stesso , con quota del 25%; Parte_2 Parte_1
- che, tuttavia, appena completate le cessioni di quote fra i soci e erano Pt_1 Pt_2
insorte tra i soci incomprensioni e dissidi, sfociati in atti giurisdizionali di varia natura;
- che, con lettera del 21 gennaio 2013, il socio aveva invitato Parte_2
l'altro socio ad esercitare il diritto di prelazione in ordine alla futura Parte_1
cessione della quota al IG Controparte_4
- che infatti era poi intervenuta la cessione, da a , Parte_2 Controparte_4
delle di quote societarie del primo;
- che in conseguenza di tale cessione nel maggio 2013 la sede della società, divenuta totalmente inattiva, era stata trasferita a Barletta, Via Gentileschi n.3, passando dalla
CCIA di Bergamo a quella di Bari;
- che, prima di allora, in occasione della assemblea ordinaria del 16 aprile 2013 della società FR Service SR avente ad oggetto la deliberazione di approvazione del bilancio del 2012, l'allora amministratore unico IG aveva ottenuto Parte_2
dall'assemblea dei soci l'autorizzazione a consentire alla NO di Controparte_1
accollarsi il debito della FR service SR;
- che l'apparente antinomia, costituita dal fatto che la NO si Controparte_1
sarebbe accollata quale fideiubente un debito, che avrebbe dovuto essere estinto dal
IG acquirente delle quote di , e ciò a Controparte_4 Parte_2
pagamento del debito eseguito, avrebbe trovato giustificazione nell'avvio, da parte della società ALE s.r.l., di cui socia unica era la stessa NO Controparte_1
pagina 9 di 36 dell'esercizio dell'attività di in Via Italia n,81, di cui invece Parte_3
avrebbe dovuto essere proprietaria la FR Service s.r.l.;
- che, infatti, nel maggio dello stesso anno 2013 era stata costituita la società ALE
s.r.l., con sede in Dalmine, con socio unico nella persona della NO CP_1
che aveva iniziato l'attività di gestione della in Via Italia
[...] Parte_3
n.81, Seriate;
- che, quindi, per quanto attiene alla presente lite, se ne doveva dedurre che il debito della FR Service o fosse stato pagato dal IG oppure fosse stato pagato CP_2
dalla NO , con un titolo apparente diverso da quello autorizzato Controparte_1
all'amministratore ; Parte_2
- che, infatti, il pagamento come cofideiussore comporta l'azione di regresso nel mentre il pagamento del debito quale accollatario dello stesso determina l'estinzione del debito stesso senza possibilità, salvo diversa volontà, di regresso ex articolo 1275
c.c..;
- che, inoltre, la NO , poi, quale socia unica della Ale s.r.l. non Controparte_1
avrebbe potuto sottrarsi all'onere di allegare con quale titolo ella fosse diventata titolare dell'esercizio commerciale ” di Seriate, Via Italia n.81; Parte_3
- che, per i predetti motivi, l'opponente doveva chiedere l'estensione Parte_1
del contraddittorio nei confronti del IG , per far valere nei suoi Parte_2
confronti la responsabilità di cui all'articolo 2395 c.c. in relazione alla gestione dell'esercizio commerciale e sia in relazione alla copertura dei debiti della FR Service
s.r.l. in maniera diversa e difforme da quella di cui al verbale dell'assemblea dei soci pagina 10 di 36 del 16 aprile 2013, nonché in difformità della lettera di prelazione inoltrata a suo tempo;
- che funzionalmente competenze per siffatta azione di responsabilità è il Tribunale
delle Imprese con la conseguenza che atti e parti avrebbero dovuto essere rimessi avanti a tale Autorità;
- che, per le medesime considerazioni, veniva richiesta autorizzazione alla chiamata in causa del IG , della società Fr Service SR., in persona del suo Parte_2
amministratore e legale rappresentante IG e della società ALE Controparte_4
SR, in persona del suo legale rappresentante pro tempore NO , Controparte_1
con differimento della prima udienza di trattazione ai sensi dell'art.269 cpc, al fine di consentire poi la rimessione di atti e parti avanti il giudice competente ratione materiae;
- che, in ogni caso, il pagamento del debito di FR Service SR era avvenuto evidentemente ad opera della stessa FR Service la quale, infatti, aveva a sue mani quietanza di pagamento (doc. 6 monitorio)
- che, ad ogni modo, poiché l'ingiungente aveva sostenuto di aver ella stessa pagato,
quale co-fideiussore, ed aveva prodotto copia della lettera inoltrata al Credito
RG di Cividino, non si sarebbe potuto chiedere conto di tale operazione all'allora amministratore della FR Service SR, che era stato autorizzato dall'assemblea dei soci del 16/04/2013 a consentire il pagamento di detto debito da parte dell'ingiungente in forza di accollo e non come co-fideiussore;
- che diverse sono le conseguenze derivanti dall'adozione dell'uno o dell'altro pagina 11 di 36 schema, perché l'accettazione del pagamento dal co-fideiussore lascia salva l'azione di regresso, qui esercitata, mentre l'accollo determina l'estinzione dell'obbligazione principale e la liberazione ex art.1275 c.c. con estinzione di qualsiasi obbligazione di garanzia esistente;
- che per tale motivo doveva ravvisarsi responsabilità dell'amministratore della società, ai sensi degli articoli 2393 bis e 2395 c.c., per aver operato diversamente dalle indicazioni contenute nella deliberazione della FR Service dell'aprile del 2013;
- che, inoltre, doveva ravvisarsi responsabilità dell'amministratore della società per la patente violazione dell'offerta di prelazione che aveva formulato con lettera del
21/01/2013 e realizzato solo nel marzo del 2013;
- che, infatti, con tale invito all'esercizio del diritto di preferenza il aveva Pt_2
informato il che avrebbe ceduto le sue quote, pari al 75% del capitale sociale, a Pt_1
certo , il quale aveva manifestato la propria disponibilità ad Controparte_4
acquisire tale quota versando, a titolo di finanziamento, l'importo di €.85.000,00 con svincolo e liberazione dalle fideiussioni prestate per FR Service SR, oltre alla corresponsione di €.150.000,00 a liberazione fideiussoria avvenuta;
- che la liberazione fideiussoria era effettivamente avvenuta in data 29/03/2013 e sempre in tale data risulta aver avuto luogo l'intestazione al delle quote già CP_2
in capo al Pt_2
- che da tale circostanza avrebbe potuto desumersi che con il finanziamento concesso dal Credito RG fosse stato estinto con il finanziamento concesso dal Credito
RG;
pagina 12 di 36 - che nessun dubbio poteva esservi circa la proprietà in cap a FR Service SR
dell'esercizio commerciale ”, data l'acquisizione agi atti dell'atto Parte_3
di cessione di ramo d'azienda;
- che in assenza di altri atti di cessione d'attività risultava incomprensibile il fatto che a gestire l'esercizio fosse la società ALE SR, il cui legale rappresentante si identificava con la stessa parte ingiungente;
- che per tale considerazione doveva considerarsi responsabile l'allora legale rappresentante, sig. per aver, in qualità di amministratore della società, Pt_2
consentito a terzi di spogliare la società dell'unico bene in suo possesso;
- che, comunque, da tale situazione sarebbe emersa necessariamente la seguente alternativa: a) o era avvenuta una cessione del ramo d'azienda ed il pagamento del debito della FR Service era avvenuto con il provento di tale cessione, o b) il ramo d'azienda era rimasto nella disponibilità e proprietà della FR Service SR e la NO
non aveva titolo per gestire l'esercizio commerciale con la società Controparte_1
ALE SR;
- che tale situazione atterrebbe al patrimonio della con conseguente CP_5
possibile difetto di legittimazione attiva dell'istante;
- che, data la cancellazione dell'indirizzo pec con provvedimento del Giudice del
Registro, l'investimento eseguito da per l'acquisizione dell'esercizio Parte_1
commerciale per parte del quale sarebbe attuale l'esercizio Parte_3
dell'azione di rivalsa, sarebbe del tutto svanito, con conseguente danno ex art.2043
c.c., tutelabile nei confronti sia degli amministratori sia dell'opposta, per aver pagina 13 di 36 quest'ultima utilizzato beni di proprietà di terzi di cui si sarebbe impossessata apparentemente con propria iniziativa diretta e non quale subentrante;
- che, non essendo quella prodotta la fideiussione in originale, bensì una copia,
se ne contestava la conformità all'originale;
- che, comunque, trattandosi di fideiussione prestata per un debito della società
FR Service SR, per l'eventuale, ma contestato, regresso si doveva far riferimento alle quote di proprietà delle parti e quella del resistente era pari al
25%, così che, a tutto concedere, il regresso, se ve ne fosse stato titolo, avrebbe potuto essere esercitato nei suoi confronti soltanto nella misura del 25% di quanto dalla disposto in favore del Credito RG, sempre che CP_1
fosse stata la stessa a provvedere e che il pagamento fosse avvenuto CP_1
nella sua qualità di fideiussore, circostanze entrambe negate e contestate.
***
Costituendosi in giudizio, ha concluso come segue: Controparte_1
<
Respinta ogni contraria e avversa domanda istanza ed eccezione, e previa declaratoria di contumacia occorrendo,
In via pregiudiziale:
- Respingere l'avversaria eccezione di incompetenza del giudice adito circa l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.806/2018 del 15.02.2018 n.1226/2018 R.G. ex pagina 14 di 36 adverso proposta;
- Dichiarare l'incompetenza del giudice adito rispetto alla sola domanda riconvenzionale ex adverso proposta, dichiarando e confermando la propria competenza circa il merito dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. n.806/2018 del
15.02.2018 n.1226/2018 R.G.;
In via preliminare:
- Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto n.806/2018,
n.1226/2018 R.G. emesso dall'intestato Tribunale in data 15.02.2018, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta nè di pronta e facile soluzione;
Nel merito:
- Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Conseguentemente, confermare e convalidare il decreto ingiuntivo opposto n.806/2018, n.1226/2018 R.G. emesso dal Tribunale di Bergamo in persona della
Dott.ssa Silvia Russo in data 15.02.2018;
In ogni caso
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria:
- Disporre interrogatorio formale del sig. nonchè prova testimoniale Parte_1
sulle circostanze articolate in premessa, e su quelle che verranno eventualmente formulate nei termini di legge, con i testimoni che verranno indicati>>
L'opposta ha anzitutto replicato affermando che la prospettazione avversaria pagina 15 di 36 circa i fatti sottesi al rilascio della fidejussione e all'acquisto da parte della sig.ra dell'attività di pasticceria, sarebbe risultata allusiva e artatamente Controparte_1
strumentalizzata, e ciò in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso in favore di un soggetto che nulla avrebbe avuto a che fare con le circostanze societarie riferite dal sig. ed era stato invocato sulla base di un credito traente fondamento da un Pt_1
contratto di fidejussione pacifico, ed i cui sottoscrittori ed il cui ammontare non erano stati contestati;
le doglianze dell'opponente avrebbe peraltro fatto riferimento a rapporti intercorsi tra il sig. ed il sig. e quindi a circostanze che nulla Pt_1 Pt_2
avevano a che vedere con il credito azionato dalla sig.ra in forza della CP_1
fidejussione 21.08.2012.
Quanto all'eccezione di incompetenza per materia, sollevata con riguardo al preannunciato esercizio dell'azione di responsabilità, peraltro nei confronti di soggetti diversi dall'opposta, quest'ultima ha replicato osservando che in caso di domanda riconvenzionale di competenza del Tribunale speciale e spiegata nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito deve trattenere il merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiarare la propria incompetenza limitatamente alla riconvenzionale di competenza del Tribunale speciale (Cassazione
civile sez. VI, 08/08/2017, n. 19738).
***
Con ordinanza 30/10/2018 il giudice istruttore, rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo sig. , ha Parte_2
concesso alle parti i richiesti termini per memorie integrative.
pagina 16 di 36 In tale provvedimento, premesso che l'opposta, avendo in data 29 marzo 2013
estinto, quale cofideiussore, l'obbligazione del debitore principale F.R. Service s.r.l.
nei confronti del creditore garantito BA PM s.p.a, aveva azionato, nel procedimento monitorio, il proprio diritto di regresso pro quota ex art. 1954 c.c. nei confronti dell'opponente, egli pure cofideiussore, il giudice istruttore ha affermato che il suddetto pagamento e la qualità di cofideiussore rivestita dall'opponente risultavano documentalmente provati (docc. 1, 4, 5, 6 e 7 fascicolo monitorio) e che pertanto l'opposizione doveva ritenersi infondata, anche in relazione all'eccezione di incompetenza per materia;
ha aggiunto, quanto alle domande che l'attore opponente intenderebbe proporre nei confronti di (relative alla responsabilità Parte_2
del medesimo per mala gestio della F.R. Service s.r.l. e alla “cessione della sua quota al IG ), che le stesse non sono connesse con l'oggetto del presente CP_2
giudizio.
***
Autorizzato il deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, con la prima di esse l'opponente ha insistito nell'affermare che l'opposta
[...]
sarebbe stata gravata dall'onere di provare non solo che il CP_1
pagamento sarebbe stato effettuato da lei in qualità di co-fideiussore ma anche che il contante usato per l'estinzione del debito con la banca fosse non nella disponibilità della società debitrice FR Service SR ma sua propria e che quindi,
in particolare, il terzo nulla avesse versato in relazione alla proposta CP_2
d'acquisto contenuta nella lettera del gennaio 2013 dell'allora amministratore e pagina 17 di 36 socio L'opponente ha poi ribadito trattarsi non di co-fideiussione ma Pt_2
di accollo ed a tal fine ha sottolineato il fatto che la fideiussione da lui prestata in data 2/05/2011, e non novata, sarebbe altra e diversa rispetto a quella prodotta in monitorio;
pertanto egli non sarebbe ancora liberato e la lettera del
Credito RG varrebbe a liberare solo ed esclusivamente i coniugi per la fideiussione da loro prestata in data 21/08/2012 (doc.7 Pt_2
monitorio), non avendo egli sottoscritto in tale data alcuna fideiussione novativa. L'opponente ha inoltre evidenziato che la quietanza di pagamento della somma dovuta quale residuo finanziamento era stata rilasciata dalla banca non alla procedente bensì alla debitrice FR Service SR Controparte_1
(doc. 6 monitorio).
Nella sua memoria n. 1 la parte opposta così ha replicato alle tesi di parte opponente: 1) la fideiussione omnibus prodotta in monitorio era “a prima richiesta”
e “senza eccezioni” ai sensi delle clausole 7 e 6.2 ivi contenute ed era stata specificamente approvata per iscritto dal IG;
in forza di tale atto il Parte_1
era tenuto a pagare a semplice richiesta del creditore, senza facoltà di opporre Pt_1
eccezioni afferenti il rapporto principale garantito;
2) sebbene l'opponente avesse sostenuto che il pagamento avrebbe avuto luogo sulla base di un contratto di accollo,
la verità era che l'opposta era stata uno dei uno dei firmatari del contratto di fidejussione omnibus prodotto in monitorio, al pari dell'opponente sig.
[...]
; 3) quest'ultimo aveva sostenuto il carattere parziario delle obbligazioni dei Pt_1
fidejussori, e tuttavia il contratto di fidejussione prevedeva all'art. 3 che le pagina 18 di 36 obbligazioni dei fidejussori si dovevano intendere assunte in via solidale e indivisibile;
4) il recesso dal rapporto fidejussorio non era ipotizzabile, in quanto ai sensi dell'art.
4.1 si era pattuito che un eventuale recesso dalla garanzia non sarebbe stato efficace sino a che il creditore non avesse ricevuto la relativa comunicazione con lettera raccomandata e, ai sensi dell'art. 4.4, si era altresì previsto che i fideiussori non avrebbero potuto recedere nel corso di un'operazione di garanzia, che sarebbe rimasta efficace fino a quando al creditore (e quindi alla NO CP_1
che si era validamente surrogata nella posizione della banca) non fossero risultate formalmente estinte le operazioni garantite;
5) del tutto erronea doveva considerarsi la tesi secondo cui la fideiussione per cui è causa sarebbe risultata inefficace in ragione della presenza di altra preesistente fideiussione, rilasciata dall'opponente,
posto che all'art. 11 della fideiussione per cui è causa era previsto che essa avrebbe avuto pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale già
esistente o che fosse in seguito prestata e che ciascuno dei fidejussori sarebbe perciò
stato tenuto a rispondere per l'intero ammontare del debito;
6) tenuto conto del contenuto della lettera di fideiussione prodotta in monitorio e del fatto che l'opposta,
a differenza del sig e del sig. , non era socia del FR Parte_1 Parte_2
Service SR, ne veniva chiaramente dimostrata la pretestuosità delle tesi di parte opponente che peraltro riguardavano soggetti diversi dall'opposta, come il sig.
e la società Ale SR, non parti del giudizio di opposizione ex art.645 Parte_2
cpc; 7) del tutto infondata ed indimostrata doveva considerarsi la tesi di parte opponente secondo cui il credito della banca non sarebbe stato saldato dall'opposta in qualità di fideiussore, ma quale amministratrice per conto della stessa società
pagina 19 di 36 debitrice FR service Srl;
8) totalmente irrilevante ai fini del decidere sarebbe stato stabilire se la pasticceria Norma fosse di proprietà o meno della FR Service.
Nella sua memoria n.2 l'opposta ha sostenuto che l'opponente non avrebbe contestato esser stata l'opposta NO a pagare con assegno circolare CP_1
la banca, ma avrebbe affermato che la stessa avrebbe compiuto l'operazione prelevando il denaro dalla cassa della società debitrice, ed a tale affermazione ha replicato che, al contrario, sarebbe risultato per tabulas dalla proposta di estinzione del finanziamento approvata dalla banca (prodotta sub doc 4 fasc. mon.) che il pagamento era stato da lei effettuato in qualità di fideiussore e che non sarebbe perciò
provenuto dalla società debitrice.
Nella sua memoria n.3 l'opponente ha sottolineato come fosse sempre stato oggetto di contestazione espressa il fatto che il pagamento del mutuo in essere sarebbe stato eseguito dalla NO , per essere, la quietanza di pagamento, Controparte_1
intestata alla FR Service SR, e come fosse sempre stato oggetto di contestazione l'avvenuto pagamento del mutuo in questione ad opera della NO quale CP_1
con-fideiussore in uno al ed al Pt_2 Pt_1
***
Depositate le memorie integrative, il giudice istruttore, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 5/03/2019, ritenendo la causa matura per la decisione,
ne ha disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni all'udienza del
16/06/2020.
pagina 20 di 36 ***
Con sentenza n.1163/2020 il Tribunale di Bergamo ha definito la lite così
statuendo:
<< il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda,
istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al rimborso in favore della convenuta opposta delle spese di lite, liquidate in euro 2.738,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.>>
Avverso tale decisione ha interposto appello , rassegnando le Parte_1
conclusioni di cui in epigrafe per i seguenti motivi.
Si è costituita l'appellante chiedendo respingersi il gravame avversario, previa declaratoria di inammissibilità, e/o improcedibilità, << per inidonea attestazione di conformità sulla sentenza impugnata e prodotta da controparte>>.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24/10/2024, ed a tale udienza assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Bergamo è pervenuto alla decisione di respingere l'opposizione ex art.645 cpc condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite sulla pagina 21 di 36 base delle seguenti considerazioni.
1) Le domande che l'opponente intenderebbe proporre nei confronti dei terzi menzionati in citazione non sono in alcun modo connesse con l'oggetto del giudizio di opposizione, relativo al credito vantato dall'opposta per i titoli sopra menzionati:
l'art. 106 c.p.c. consente la chiamata in causa non indiscriminatamente, bensì soltanto nell'ipotesi di connessione oggettiva tra la domanda principale e quelle che una delle parti originarie del giudizio intende proporre nei confronti di un terzo;
non sussiste evidentemente alcuna connessione tra l'accertamento del credito della nei CP_1
confronti del l'asserita responsabilità del in ordine alla “dispersione Pt_1 Pt_2
dei beni” di F.R. Service s.r.l. e all'inesatta esecuzione “delle obbligazioni contrattuali prospettate in ordine alla cessione della sua quota al IG e CP_2
l'accertamento della titolarità dell'esercizio commerciale di Parte_3
Seriate (circostanze palesemente estranee ai fatti di causa e irrilevanti ai fini della decisione sull'opposizione); per tali ragioni la chiamata in causa non è stata autorizzata (per completezza si osserva che l'attore opponente, all'udienza di prima comparizione celebrata in data 30 ottobre 2018, ha ribadito unicamente l'istanza di chiamata in causa del implicitamente rinunciando alla chiamata di F.R. Pt_2
Service s.r.l. e Ale s.r.l. che aveva richiesto nell'atto di citazione).
2) Nel merito, l'opposizione non è fondata, posto che: la convenuta opposta ha azionato il diritto di regresso pro quota (ex art. 1954 c.c.) nei confronti dell'attore opponente, cofideiussore di F.R. Service s.r.l. unitamente all'opposta, la quale in data pagina 22 di 36 creditore garantito BA PM s.p.a.; il suddetto pagamento e la qualità di cofideiussore rivestita dall'attore opponente risultano documentalmente comprovati dai documenti 1, 4, 5, 6 e 7 prodotti nel procedimento monitorio.
***
Col primo motivo di gravame l'appellante lamenta omessa motivazione assumendo che la sentenza avrebbe omesso di esaminare le doglianze di una delle parti, per sposare acriticamente la linea dell'altra. Sostiene che il provvedimento impugnato si sarebbe limitato ad affermare che l'appellata aveva azionato la propria pretesa ai sensi dell'art. 1954 cod. civ. con rimando -
acritico - ai documenti avversari, i quali però a detta dell'appellante avrebbero attestato il contrario di quanto esposto dalla CP_1
Chiede pertanto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata.
Col secondo motivo di gravame l'appellante sostiene che la sentenza impugnata deve ritenersi erronea per aver riconosciuto la legittimazione attiva dell'appellata e la legittimazione passiva dell'appellante: tale conclusione si porrebbe in contrasto con la legge e sarebbe smentita sia dalla documentazione acquisita agli atti sia “dall'evidenza probatoria formata in esito al contradditorio”. Ciò perché nel presente giudizio la aveva preteso di CP_1
fare valere per sé una obbligazione che invece - ove esistente – sarebbe appartenuta al patrimonio della FR Service S.r.l., e quindi sarebbe priva di legittimazione attiva, ed inoltre l'appellante, sarebbe stato chiamato a Pt_1
pagina 23 di 36 rispondere di un debito inesistente e comunque insussistente sulla base della stessa documentazione ex adverso versata in atti, e quindi non sarebbe il soggetto legittimato passivamente rispetto all'azione instaurata dall'attrice.
A ciò l'appellante aggiunge che, essendo egli (il , la e il Pt_1 CP_1
fideiussori di una obbligazione della FR Service S.r.l., sarebbe Pt_2
risultata necessaria, perché operasse in favore della ed a suo carico il CP_1
diritto al regresso in regime di solidarietà ex artt. 1203 e 1954 cod. civ., ed invece sarebbe mancata, la presenza dei seguenti presupposti:
1) l'estinzione dell'obbligazione avrebbe dovuto aver luogo a seguito di una richiesta formale da parte del soggetto garantito - la Banca - la quale, innanzi ad un inadempimento della società debitrice, avesse escusso la fideiussione;
2) la società debitrice FR Service S.r.l. avrebbe perciò dovuto trovarsi in stato di inadempimento contrattuale verso la Pt_4
3) l'obbligazione avrebbe dovuto essere estinta non dalla debitrice principale ma dal co-fideiussore e in ogni caso su richiesta della banca e non a seguito di atto volontario, perché in tal caso si tratterebbe di adempimento del terzo ex art.1180 c.c. e non di pagamento da parte del co-fideiussore, al quale avrebbe inoltre dovuto accompagnarsi la richiesta espressa di surrogazione e la contestuale dichiarazione ai sensi dell'art. 1201 cod. civ, in assenza della quale l'obbligazione si sarebbe estinta e nessuno, fideiussore o no, avrebbe più
pagina 24 di 36 potuto pretendere alcunché.
Nella specie, al contrario, in primo luogo era stata non la co- CP_1
fideiussore, bensì la FR Service S.r.l., debitrice principale, ad estinguere il debito;
in secondo luogo l'estinzione dell'obbligazione della FR Service S.r.l.
aveva avuto luogo non su richiesta della banca creditrice bensì a seguito di un'iniziativa della in terzo luogo il pagamento era stato effettuato in CP_1
un momento in era in essere un finanziamento oggetto di regolare adempimento: l'obbligazione della FR Service S.r.l. era soggetta a termine;
con l'intervento della si sarebbe determinata la decadenza dal CP_1
beneficio del termine in assenza di messa in mora della debitrice da parte della banca così come della ricorrenza dei presupposti di cui all'art.1186 cod. civ;
in quarto luogo l'adempimento era pervenuto da un terzo su base volontaria;
infine non vi era stata alcuna espressa richiesta di surrogazione. E comunque non ricorrerebbero gli estremi per l'operatività del regresso neppure ipotizzando che le somme necessarie all'estinzione fossero provenute dalla in tal caso, infatti, Ella le avrebbe veicolate in favore della Società CP_1
in funzione del proprio intervento volontario, comunque alla luce del deliberato assembleare e della denuntiatio del tanto da configurare un Pt_2
finanziamento dei Soci ai sensi dell'art. 2467 c.c. ovvero un versamento in conto capitale.
Col terzo motivo di gravame l'appellante, avuto riguardo al disposto di cui pagina 25 di 36 all'art.31 cpc (in realtà 36 cpc), lamenta violazione delle norme sulla competenza processuale in relazione alla domanda riconvenzionale svolta;
premesso di aver chiesto la chiamata in causa di quale Parte_2
amministratore della Società, osservando che siffatta richiesta fosse da devolversi alla giurisdizione del Tribunale delle imprese, sostiene che il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto, quindi, rimettere le parti innanzi al giudice naturale eseguendo una valutazione sulla lite e trattenere presso di sé,
se del caso, il filone inerente alla mera opposizione, demandando però alla sezione specializzata la trattazione delle istanze così svolte.
Col quarto motivo di gravame l'appellante lamenta falsa applicazione dell'art.1954 c.c. per aver il giudice di prime cure erroneamente aderito alla
“ricostruzione giuridica dell'appellata, addivenendo però ad una falsa applicazione della norma regolatrice rispetto ad una fattispecie che, invece,
ricade nell'alveo di disposizioni completamente diverse”; a tale proposito ribadisce non esservi stata alcuna acquiescenza in relazione all'affermazione secondo la quale la avrebbe versato denaro proprio per definire CP_1
l'esposizione della FR Service S.r.l., trattandosi di circostanza contestata sin dalla memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., e non sorretta da idonea prova (posto che la quietanza era stata rilasciata a beneficio della società debitrice), ed ancora che la fideiussione prestata dai coniugi Pt_2
era altra e diversa rispetto a quella prestata da lui. In ogni caso troverebbe pagina 26 di 36 applicazione la disciplina in tema di novazione soggettiva (art.1235 c.c.), cioè
quella relativa a delegazione di pagamento, espromissione ed accollo, per la quale vige il principio, espresso dall'articolo 1275 c.c., in forza del quale “In
tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le
garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente
espressamente a mantenerle”.
***
Sul primo motivo di gravame.
Il giudice di prime cure, per pervenire alla decisione impugnata, non si è
limitato a far richiamo alla documentazione prodotta ma ha affermato, sulla base delle risultanze di quest'ultima, il diritto della al regresso pro CP_1
quota, ex art. 1954 c.c. nei confronti del quale cofideiussore di F.R. Pt_1
Service s.r.l., sul presupposto del ritenuto accertamento dell'intervenuta estinzione in data 29 marzo 2013, ad opera della stessa dell'obbligazione della debitrice CP_1
principale F.R. Service s.r.l..
Non si ravvisano pertanto i presupposti per l'invocata declaratoria di nullità
della sentenza impugnata per difetto di motivazione.
Sul terzo motivo di gravame
Il collegio condivide la valutazione fatta dal giudice di prime cure secondo la quale non sussiste connessione né oggettiva né soggettiva tra le domande che pagina 27 di 36 l'opponente intendeva proporre nei confronti dei terzi menzionati in citazione e quelle oggetto del giudizio di opposizione, relative al credito vantato dall'opposta a titolo di surroga, quale co-fideiussore pagante, nei confronti di altro co-fideiussore.
Osserva, inoltre, che il presente giudizio, di opposizione a decreto ingiuntivo, è
tendenzialmente chiuso, vedendo come parti necessarie, ma anche sufficienti, il soggetto che, pretendendosi creditore, ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione di pagamento, e l'altro soggetto, che, contestando in tutto o in parte la sussistenza del credito monitoriamente azionato, vi ha fatto opposizione.
L'opponente è certamente legittimato a proporre con l'opposizione ex art.645 cpc anche una propria domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposto ma, se intende estendere il contraddittorio ad altri soggetti, deve, in quanto convenuto in senso sostanziale, chiederne l'autorizzazione ex art.269 cpc. (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
25499 del 21/09/2021; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21101 del 19/10/2015).
Al giudice dell'opposizione compete un apprezzamento discrezionale in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione alla chiamata del terzo, che nella specie si è
risolto in senso negativo.
Il provvedimento con cui è stata respinta la richiesta di autorizzazione alla chiamata non può esser fatto oggetto di impugnazione se non ipotizzando che ne sarebbe derivata la pretermissione di litisconsorte necessario, che, come tale, legittimerebbe la rimessione al giudice di primo grado, ai sensi dell'art.354 cpc.
Al di fuori di tale ipotesi, che qui non ricorre, l'eventuale riforma della deliberazione presa dal giudice di prime cure determinerebbe, infatti, con l'immissione nel giudizio pagina 28 di 36 d'appello di parti non presenti in primo grado, un'inammissibile lesione del principio del doppio grado di giurisdizione.
Non è pertanto possibile accogliere la richiesta di riforma sul punto, con ciò
determinandosi l'assorbimento pure dell'eccezione di incompetenza a favore del Tribunale delle Imprese, sollevata in funzione del rivendicato esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del terzo che l'odierno appellante intendeva chiamare in giudizio, quale amministratore della Società, IG
. Parte_2
Sul secondo motivo di gravame
Si discute qui del tema della legittimazione attiva dell'appellata e della legittimazione passiva dell'appellante.
Si introducono tuttavia argomenti relativi anche al merito delle pretese dell'appellata, su cui si tornerà considerandoli congiuntamente a quelli esposti nel quarto motivo di gravame.
Prendendo in considerazione la sola questione relativa alla legittimazione occorre evidenziare che quest'ultima si risolve nella verifica tra la coincidenza sul piano soggettivo tra la parte che agisce in giudizio e quella che nel libello introduttivo viene indicata come la titolare del diritto fatto valere (nel nostro caso, alla surroga ex art.1954 cc in favore del co-fideiussore pagante) nonché
tra la coincidenza sul piano soggettivo tra la parte che viene convenuta in pagina 29 di 36 giudizio e quella che nel libello introduttivo viene indicata come il soggetto nei cui confronti, in ragione della sua posizione sostanziale, può esser fatto valere il diritto rivendicato dall'attore.
Nella specie il diritto rivendicato è quello al rimborso, in favore del co-
fideiussore pagante, e nei confronti di altro co-fideiussore, in proporzione alla quota di pertinenza di quest'ultimo, di quanto il fideiussore pagante abbia corrisposto al creditore, in estinzione dell'obbligazione del debitore principale.
Ad agire è , la quale ha affermato di essere co-fideiussore ed Controparte_1
assume di aver estinto l'obbligazione della debitrice principale e di aver perciò
diritto ad essere rimborsata da , pure lui co-fideiussore, per la Parte_1
quota di sua spettanza.
Ad esser stato convenuto in giudizio è , cui l'attrice ha nel libello Parte_1
introduttivo attribuito la qualità di co-fideiussore, come tale tenuto ex art.1954
c.c. a rimborsarla pro quota della somma dalla stessa erogata alla banca creditrice ad estinzione dell'obbligazione della debitrice principale FR Service
SR.
Va pertanto confermata la legittimazione attiva di e la Controparte_1
legittimazione passiva d . Parte_1
Il secondo motivo di gravame, con riferimento al tema della legittimazione,
appare pertanto infondato.
pagina 30 di 36 Sul quarto motivo di gravame, valutato tenuto conto anche delle
argomentazioni esposte con riferimento al secondo.
Venendo al merito, non può esser condivisa l'affermazione di parte appellata secondo cui non sarebbe stata posta in discussione da parte opponente, ed odierna appellante, l'allegazione da parte di , già in monitorio, Controparte_1
di aver di persona provveduto ad estinguere il debito di verso il CP_6
Credito RG SP.
Al contrario già in atto di opposizione ex art.645 cpc aveva Parte_1
affermato che il pagamento del debito di FR Service SR era avvenuto ad opera della stessa FR Service la quale, infatti, aveva a sue mani quietanza di pagamento (doc. 6
monitorio); nella memoria integrativa ex art.183, 6° comma, n.1 cpc, egli aveva ribadito che l'opposta era gravata dall'onere di provare non solo Controparte_1
che il pagamento era stato effettuato da lei in qualità di co-fideiussore (e non di accollante), ma anche che il contante usato per l'estinzione del debito con la banca fosse non nella disponibilità della società debitrice FR Service SR ma sua propria e che quindi, in particolare, il terzo nulla avesse versato in CP_2
relazione alla proposta d'acquisto contenuta nella lettera del gennaio 2013
dell'allora amministratore e socio nella memoria integrativa ex art.183, Pt_2
6° comma, n.1 cpc, il aveva, ancora, sottolineato di aver espressamente e Pt_1
reiteratamente contestato il fatto che il pagamento del mutuo in essere fosse stato eseguito dalla NO , dato che la quietanza di pagamento era stata Controparte_1
pagina 31 di 36 intestata alla debitrice principale FR Service SR, e che il mutuo in questione fosse stato estinto ad opera della NO quale co-fideiussore in uno al CP_1 Pt_2
ed al Pt_1
Deve pertanto concludersi riconoscendo che il ha chiaramente e Pt_1
ripetutamente fatto oggetto di specifica ed argomentata contestazione l'allegazione della di aver provveduto ella stessa, con denaro CP_1
proprio, ad estinguere il debito verso il Credito RG della società FR
Service SR.
Ciò premesso, occorre ancora evidenziare come l'applicazione della disciplina di cui all'art.1954 c.c. (regresso contro gli altri fideiussori), a mente del quale
<se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per
un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri
fideiussori per la loro rispettiva porzione…>>, supponga l'accertamento dell'avvenuta effettuazione del pagamento da parte del fideiussore, con onere della prova – quale fatto costitutivo della domanda - da parte del soggetto che si afferma pagante.
A tale proposito il collegio osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la documentazione prodotta in monitorio non fornisce prova sufficiente di tale presupposto.
Vi è infatti affermazione in tal senso nella raccomandata a mani 26/03/2013,
ma la stessa, in quanto proveniente da , non può costituire Controparte_1
pagina 32 di 36 prova a suo favore.
La fotocopia relativa all'assegno circolare emesso da Intesa Sanpaolo a favore del Credito RG non fornisce prova sufficiente del pagamento da parte di , in assenza di indicazioni in ordine alla provenienza della Controparte_1
provvista da conto corrente intestato all'appellata.
La quietanza di pagamento è stata emessa non a favore della ma CP_1
della società debitrice FR Service SR.
La lettera di liberazione è stata rivolta dal Credito RG a tutti e tre i fideiussori ( , e ). Parte_1 Controparte_1 Parte_2
Dal materiale documentale non può pertanto ricavarsi prova univoca del pagamento con fondi di anziché della società debitrice FR Controparte_1
Service SR.
Né è possibile pervenire a tale conclusione per mezzo di ragionamento presuntivo, in relazione alla possibile incapienza della debitrice, non potendosi escludere la plausibilità della prospettata acquisizione di risorse in conseguenza dell'operazione di cessione di quote menzionata dalla difesa del
Pt_1
Conclusivamente, non potendosi ritenere raggiunta la prova che il pagamento al Credito RG sia stato effettuato da parte di , e non Controparte_1
invece da parte della stessa società debitrice FR Service SR, non può neppure pagina 33 di 36 ritenersi dimostrata la sussistenza del diritto della al regresso ex CP_1
art.1954 c.c. nei confronti del Pt_1
Da ciò consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza n.1163/2020 del
Tribunale di Bergamo, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.806/2018 del Tribunale di Bergamo, con accertamento dell'insussistenza del credito monitoriamente azionato e del diritto dell'appellante alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado,
con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento a quella del saldo (vi è
in atti prova del procedimento esecutivo).
Resta assorbito l'esame degli ulteriori profili di doglianza, essi pure espressi nel contesto del secondo e del quarto motivo di gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.201,00 sino ad euro 26.000,00):
- quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale tabellare, di cui € 919,00 per studio della controversia, valore medio, € 777,00
per fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 1.680,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio, ed € 1.701,00 per fase decisionale;
- quanto al secondo grado, in complessivi € 4.888,00 per compenso pagina 34 di 36 professionale tabellare, di cui € 1.134,00 per studio della controversia, valore medio, € 921,00 per fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, ed € 1.911,00 per fase decisionale,
- oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge (iva e cpa), se dovuti, oltre,
infine, a rimborso contributo unificato e marca.
Ritiene il collegio non sussistere i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art.96 cpc non ravvisandosi temerarietà nell'azione giudiziale intrapresa da
. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
in riforma dell'impugnata sentenza n.1163/2020 del Tribunale di Bergamo,
revoca il decreto ingiuntivo opposto n.806/2018 del Tribunale di Bergamo e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'appellante all'appellata in forza del predetto titolo;
dichiara altresì il diritto dell'appellante al rimborso da parte dell'appellata di quanto eventualmente a questa corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento a quella del saldo.
pagina 35 di 36 Condanna l'appellata a rimborsare all'appellato le spese di ambo i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/03/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 36 di 36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 marzo 2013 ha estinto l'obbligazione del debitore principale nei confronti del
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 899/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, con il patrocinio degli avvocati MASSIMO ASDRUBALI e Parte_1
FILIPPO D'AMORE
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. CARLO PRANDINA Controparte_1
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024, avente ad oggetto:
Fideiussione - Polizza fideiussoria pagina 1 di 36 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
20/08/2020 con il n. 1163/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare in ragione delle causali di cui in narrativa la nullità della sentenza impugnata e per l'effetto pronunziare ogni conseguente statuizione anche in ordine alle restituzioni da effettuare in ragione dell'esecuzione, nelle more dell'appello, della sentenza impugnata;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, previo ogni accertamento del caso, in ragione delle causali di cui in narrativa, anche in forza delle integrazioni – anche ex art. 395 c.p.c. -
per come risultanti dall'atto depositato in data 8.11.2021, riformare la sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 1163/2020, dichiarando conseguentemente che Parte_1
non è debitore verso l'appellata delle somme per cui è causa, mandandosi
[...]
questi assolto rispetto qualsiasi maggior e/o diversa pretesa e, per l'effetto, in accoglimento del gravame medesimo e sempre riforma della sentenza impugnata,
revocare il decreto ingiuntivo n. 806/2018 emesso dal Tribunale di Bergamo, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle restituzioni da effettuarsi in ragione dell'esecuzione, nelle more dell'appello, della sentenza impugnata;
IN OGNI CASO, con vittoria di onorari e competenze di lite, oltre accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con condanna al rimborso di quelle pagate da parte appellante a beneficio di quella appellata in esecuzione del giudizio di prime cure, e con condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte appellata in ragione pagina 2 di 36 di quanto dedotto – anche ai sensi dell'art. 395 c.p.c. – in forza dell'atto depositato in data 8.11.2021.
Dell'appellato
IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per inidonea attestazione di conformità sulla sentenza impugnata e prodotta da controparte e/o comunque l'improcedibilità del giudizio.
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare l'appello proposto contro l'impugnata sentenza perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare, in ogni capo e punto, anche in ordine alle spese liquidate, l'impugnata sentenza di primo grado per le ragioni illustrate in narrativa.
IN OGNI CASO: con vittoria di compenso professionale, spese generali 15%, IVA e
CPA del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Offrendo in comunicazione i seguenti documenti: 1) copia fideiussione omnibus 21/08/2012 sottoscritta da , e Parte_1 Parte_2
; 2) copia visura camerale della società F.R. Service SR;
3) Controparte_1
saldo conto di estinzione al 25/03/2012 di € 77.882,66; 4) copia proposta estinzione mutuo del 26/03/2016; 5) copia assegno circolare n.3303546926-04
emesso da Intesa San Paolo Filiale di Seriate il 29/03/2013 di € 77.913,50 a favore del Credito bergamasco e relativo cedolino originale;
6) copia quietanza di pagamento di € 77.913,50 di data 29/03/2013; 7) copia liberatoria pagina 3 di 36 coobbligati del 29/03/2013: 8) copia raccomandata 30/04/2013; 9)
raccomandata 28/11/2017 n.152977153638 per l'invito alla negoziazione assistita, ha chiesto ed ottenuto l'emissione da parte del Controparte_1
Tribunale di Bergamo di ingiunzione di pagamento a carico di Parte_1
per l'importo di € 25.972,00, oltre interessi di mora ex d.lgs 231/2002 e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 850,00 per compensi ed € 145,50
per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario ex art.2, coma 2, DM Giust.
55/14, ed oltre al rimborso spese per copie autentiche decreto, notifica e registrazione dello stesso.
In tale ricorso ha allegato: Controparte_1
1) di aver in data 21/08/2012 prestato fideiussione omnibus (doc.1 copia fideiussione omnibus) a favore dell'allora Credito RG, poi BA
PM SP unitamente ai IGi e , a garanzia Parte_2 Parte_1
delle obbligazioni contratte verso tale istituto di credito dalla società F.R.
Service SR di Seriate (doc. 2, copia visura camerale società);
2) che tale società era esposta verso l'istituto di credito alla data del
25/03/2013 per € 77.882,66 (doc.3 saldo conto in estinzione al 25/03/2013) e che per tale motivo i cofideiussori e Controparte_1 Parte_2
avevano proposto alla banca creditrice l'estinzione del debito mediante versamento effettuato dalla ricorrente ad estinzione del debito Controparte_1
con liberazione della società debitrice e dei fideiussori tutti (doc. n.4, copia pagina 4 di 36 proposta estinzione mutuo del 26/03/2016);
3) di aver effettuato il pagamento con assegno circolare n.3303546926-04
emesso da Intesa San Paolo Filiale di Seriate il 29/03/2013 di € 77.913,50 a favore del Credito RG (doc.5) e che tale istituto di credito aveva in data 29/03/2013 rilasciato regolare quietanza (doc.n.6) ed in pari data liberatoria indirizzata a tutti i coobbligati (doc. n.7);
4) di essersi pertanto surrogata nella posizione creditoria dell'istituto di credito ed di aver pertanto invitato il IG ed il IG Parte_1 [...]
, con raccomandata 30/04/2013 del proprio legale (doc.8), ad Parte_2
effettuare il pagamento di quanto dovuto alla ricorrente, giusta il disposto di cui all'art.1954 c.c., ciascuno pro quota, e quindi per € 25.971,17, pari ad un terzo della somma di € 77.913,50, comprensiva degli interessi legali maturati fino all'effettiva estinzione;
5) di aver in data 28/11/2017 formulato al IG invito a Parte_1
stipulare convenzione di negoziazione assistita ex art.3 del DL n.132/2014
(doc. n.9);
6) che tuttavia tale invito, come i precedenti, non aveva avuto alcun riscontro.
***
Avverso il decreto ingiuntivo RG 1226/2018, n. 806/2018 del 15/02/2018 ha proposto opposizione ex art.645 cpc l'ingiunto sig. , offrendo in Parte_1
pagina 5 di 36 comunicazione i seguenti documenti: << 1) – Copia decreto ingiuntivo opposto;
2)
– Copia cessione ramo d'azienda; 3) – Copia visura Ale SR;
4) – Copia visura FR
service SR;
5) – Copia lettera per esercizio diritto di prelazione quota;
6) – Copia
stralcio delibera soci FR Service SR aprile 2013>> e rassegnando le seguenti conclusioni:
<< Contrariis reiectis Voglia l'autorità adita così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale: Autorizzarsi la chiamata in causa, ex articolo 269
cpc, del IG , della Fr Service SR, e della Ale s.r.l.. come sopra Parte_2
meglio indicati, differendo, se del caso, la prima udienza di comparizione, al fine di esercitare nei loro confronti, e per il per la sua decorsa qualità di Pt_2
amministratore unico della FR Service s.r.l., l'azione di responsabilità ex articoli
2393/bis, 2395 e 2476 c.c. e/o comunque le azioni di manleva e/o rivalsa e/o quant'altro per legge quale conseguenza del loro operato nella loro rispettive qualità,
nonché, nei confronti della Ale SR, per l'accertamento della gestione uti dominus dell'esercizio commerciale già oggetto di cessione di ramo Parte_3
d'azienda in favore della FR Service SR.
In via preliminare subordinata: disporsi e statuirsi la competenza del Tribunale delle imprese e rimettere quindi atti e parti avanti a detto Tribunale.
In via preliminare ulteriore: Non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto per essere, l'opposizione, fondata su prova scritta e/o comunque fondata su eccezioni di facile e pronta soluzione.
In via principale e nel merito: Revocarsi il decreto ingiuntivo n. 806/2018, del 15
pagina 6 di 36 febbraio 2018, RG. 12262/2018, Tribunale di Bergamo, per essere, la pretesa azionata, infondata in fatto ed in diritto nonché per essere, la competenza a statuire,
devoluta al Tribunale delle Imprese.
In via di merito subordinata: Dato atto della liberazione disposta dalla banca in data
29/03/2013 dichiararsi estinta l'obbligazione della FR Service SR ad opera della FR
Service SR stessa e per l'effetto mandare assolto il resistente da qualsiasi avversaria pretesa.
Comunque rifusione delle spese tutte di lite.
Nei confronti del terzo chiamato : Parte_2
Accertarsi e statuirsi la responsabilità del IG in ordine alla Parte_2
dispersione dei beni della società FR Service s.r.l. ( esercizio commerciale Parte_3
nonché in relazione alla inesatta e diversa esecuzione delle obbligazioni
[...]
contrattuali prospettate in ordine alla cessione della sua quota al IG ed il CP_2
mancato accollo, se effettivamente non realizzatosi, da parte della NO CP_1
e per l'effetto condannare questi ai danni tutti, secondo quanto risulterà dalla instauranda istruttoria, ed alla manleva dalla pretesa qui azionata dalla NO
. Controparte_1
Nei confronti della Ale SR:
Accertarsi e statuirsi a quale soggetto appartenga la proprietà dell'esercizio commerciale Pasticceria Norma di Seriate, Viale Italia n.81, con ogni sua conseguenziale statuizione.
Con condanna alla rifusione delle spese tutte di lite. pagina 7 di 36 In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle chiamate in causa e del IG nonché per testi sui capitoli che Pt_2
verranno dedotti nei termini che già sin d'ora si richiedono.>>
ha in particolare affermato: Parte_1
- che le fideiussioni di , e della di lui coniuge , Parte_2 Controparte_1
sono state prestate in aggiunta alla fideiussione già esistente da parte dell'opponente
, dato questo che emerge dalla fideiussione stessa in atti la quale infatti Parte_1
recita: “E' inteso che, relativamente a , la presente fideiussione Parte_1
rilasciata in data 02/05/2011 della quale non costituisce novazione, anche con
riferimento al suo oggetto, essendone semplicemente una integrazione e conferma
senza soluzione di continuità”;
- che tale fideiussione era stata prestata in favore della FR Service SR per l'acquisto del ramo d'azienda , con sede e/o attività in Seriate, Via Italia Parte_3
n.81;
- che soci della FR Service SR erano, inizialmente, e Parte_1 Controparte_3
nata a [...] il [...];
- che quest'ultima aveva poi ceduto la propria quota di partecipazione alla società
s.r.l. al IG;
Parte_2
- che anche l'opponente aveva ceduto una parte delle quote a lui Parte_1
intestate;
- che, quindi, la composizione finale della società FR Service SR vedeva quali soci pagina 8 di 36 , con quota del 75%, e lo stesso , con quota del 25%; Parte_2 Parte_1
- che, tuttavia, appena completate le cessioni di quote fra i soci e erano Pt_1 Pt_2
insorte tra i soci incomprensioni e dissidi, sfociati in atti giurisdizionali di varia natura;
- che, con lettera del 21 gennaio 2013, il socio aveva invitato Parte_2
l'altro socio ad esercitare il diritto di prelazione in ordine alla futura Parte_1
cessione della quota al IG Controparte_4
- che infatti era poi intervenuta la cessione, da a , Parte_2 Controparte_4
delle di quote societarie del primo;
- che in conseguenza di tale cessione nel maggio 2013 la sede della società, divenuta totalmente inattiva, era stata trasferita a Barletta, Via Gentileschi n.3, passando dalla
CCIA di Bergamo a quella di Bari;
- che, prima di allora, in occasione della assemblea ordinaria del 16 aprile 2013 della società FR Service SR avente ad oggetto la deliberazione di approvazione del bilancio del 2012, l'allora amministratore unico IG aveva ottenuto Parte_2
dall'assemblea dei soci l'autorizzazione a consentire alla NO di Controparte_1
accollarsi il debito della FR service SR;
- che l'apparente antinomia, costituita dal fatto che la NO si Controparte_1
sarebbe accollata quale fideiubente un debito, che avrebbe dovuto essere estinto dal
IG acquirente delle quote di , e ciò a Controparte_4 Parte_2
pagamento del debito eseguito, avrebbe trovato giustificazione nell'avvio, da parte della società ALE s.r.l., di cui socia unica era la stessa NO Controparte_1
pagina 9 di 36 dell'esercizio dell'attività di in Via Italia n,81, di cui invece Parte_3
avrebbe dovuto essere proprietaria la FR Service s.r.l.;
- che, infatti, nel maggio dello stesso anno 2013 era stata costituita la società ALE
s.r.l., con sede in Dalmine, con socio unico nella persona della NO CP_1
che aveva iniziato l'attività di gestione della in Via Italia
[...] Parte_3
n.81, Seriate;
- che, quindi, per quanto attiene alla presente lite, se ne doveva dedurre che il debito della FR Service o fosse stato pagato dal IG oppure fosse stato pagato CP_2
dalla NO , con un titolo apparente diverso da quello autorizzato Controparte_1
all'amministratore ; Parte_2
- che, infatti, il pagamento come cofideiussore comporta l'azione di regresso nel mentre il pagamento del debito quale accollatario dello stesso determina l'estinzione del debito stesso senza possibilità, salvo diversa volontà, di regresso ex articolo 1275
c.c..;
- che, inoltre, la NO , poi, quale socia unica della Ale s.r.l. non Controparte_1
avrebbe potuto sottrarsi all'onere di allegare con quale titolo ella fosse diventata titolare dell'esercizio commerciale ” di Seriate, Via Italia n.81; Parte_3
- che, per i predetti motivi, l'opponente doveva chiedere l'estensione Parte_1
del contraddittorio nei confronti del IG , per far valere nei suoi Parte_2
confronti la responsabilità di cui all'articolo 2395 c.c. in relazione alla gestione dell'esercizio commerciale e sia in relazione alla copertura dei debiti della FR Service
s.r.l. in maniera diversa e difforme da quella di cui al verbale dell'assemblea dei soci pagina 10 di 36 del 16 aprile 2013, nonché in difformità della lettera di prelazione inoltrata a suo tempo;
- che funzionalmente competenze per siffatta azione di responsabilità è il Tribunale
delle Imprese con la conseguenza che atti e parti avrebbero dovuto essere rimessi avanti a tale Autorità;
- che, per le medesime considerazioni, veniva richiesta autorizzazione alla chiamata in causa del IG , della società Fr Service SR., in persona del suo Parte_2
amministratore e legale rappresentante IG e della società ALE Controparte_4
SR, in persona del suo legale rappresentante pro tempore NO , Controparte_1
con differimento della prima udienza di trattazione ai sensi dell'art.269 cpc, al fine di consentire poi la rimessione di atti e parti avanti il giudice competente ratione materiae;
- che, in ogni caso, il pagamento del debito di FR Service SR era avvenuto evidentemente ad opera della stessa FR Service la quale, infatti, aveva a sue mani quietanza di pagamento (doc. 6 monitorio)
- che, ad ogni modo, poiché l'ingiungente aveva sostenuto di aver ella stessa pagato,
quale co-fideiussore, ed aveva prodotto copia della lettera inoltrata al Credito
RG di Cividino, non si sarebbe potuto chiedere conto di tale operazione all'allora amministratore della FR Service SR, che era stato autorizzato dall'assemblea dei soci del 16/04/2013 a consentire il pagamento di detto debito da parte dell'ingiungente in forza di accollo e non come co-fideiussore;
- che diverse sono le conseguenze derivanti dall'adozione dell'uno o dell'altro pagina 11 di 36 schema, perché l'accettazione del pagamento dal co-fideiussore lascia salva l'azione di regresso, qui esercitata, mentre l'accollo determina l'estinzione dell'obbligazione principale e la liberazione ex art.1275 c.c. con estinzione di qualsiasi obbligazione di garanzia esistente;
- che per tale motivo doveva ravvisarsi responsabilità dell'amministratore della società, ai sensi degli articoli 2393 bis e 2395 c.c., per aver operato diversamente dalle indicazioni contenute nella deliberazione della FR Service dell'aprile del 2013;
- che, inoltre, doveva ravvisarsi responsabilità dell'amministratore della società per la patente violazione dell'offerta di prelazione che aveva formulato con lettera del
21/01/2013 e realizzato solo nel marzo del 2013;
- che, infatti, con tale invito all'esercizio del diritto di preferenza il aveva Pt_2
informato il che avrebbe ceduto le sue quote, pari al 75% del capitale sociale, a Pt_1
certo , il quale aveva manifestato la propria disponibilità ad Controparte_4
acquisire tale quota versando, a titolo di finanziamento, l'importo di €.85.000,00 con svincolo e liberazione dalle fideiussioni prestate per FR Service SR, oltre alla corresponsione di €.150.000,00 a liberazione fideiussoria avvenuta;
- che la liberazione fideiussoria era effettivamente avvenuta in data 29/03/2013 e sempre in tale data risulta aver avuto luogo l'intestazione al delle quote già CP_2
in capo al Pt_2
- che da tale circostanza avrebbe potuto desumersi che con il finanziamento concesso dal Credito RG fosse stato estinto con il finanziamento concesso dal Credito
RG;
pagina 12 di 36 - che nessun dubbio poteva esservi circa la proprietà in cap a FR Service SR
dell'esercizio commerciale ”, data l'acquisizione agi atti dell'atto Parte_3
di cessione di ramo d'azienda;
- che in assenza di altri atti di cessione d'attività risultava incomprensibile il fatto che a gestire l'esercizio fosse la società ALE SR, il cui legale rappresentante si identificava con la stessa parte ingiungente;
- che per tale considerazione doveva considerarsi responsabile l'allora legale rappresentante, sig. per aver, in qualità di amministratore della società, Pt_2
consentito a terzi di spogliare la società dell'unico bene in suo possesso;
- che, comunque, da tale situazione sarebbe emersa necessariamente la seguente alternativa: a) o era avvenuta una cessione del ramo d'azienda ed il pagamento del debito della FR Service era avvenuto con il provento di tale cessione, o b) il ramo d'azienda era rimasto nella disponibilità e proprietà della FR Service SR e la NO
non aveva titolo per gestire l'esercizio commerciale con la società Controparte_1
ALE SR;
- che tale situazione atterrebbe al patrimonio della con conseguente CP_5
possibile difetto di legittimazione attiva dell'istante;
- che, data la cancellazione dell'indirizzo pec con provvedimento del Giudice del
Registro, l'investimento eseguito da per l'acquisizione dell'esercizio Parte_1
commerciale per parte del quale sarebbe attuale l'esercizio Parte_3
dell'azione di rivalsa, sarebbe del tutto svanito, con conseguente danno ex art.2043
c.c., tutelabile nei confronti sia degli amministratori sia dell'opposta, per aver pagina 13 di 36 quest'ultima utilizzato beni di proprietà di terzi di cui si sarebbe impossessata apparentemente con propria iniziativa diretta e non quale subentrante;
- che, non essendo quella prodotta la fideiussione in originale, bensì una copia,
se ne contestava la conformità all'originale;
- che, comunque, trattandosi di fideiussione prestata per un debito della società
FR Service SR, per l'eventuale, ma contestato, regresso si doveva far riferimento alle quote di proprietà delle parti e quella del resistente era pari al
25%, così che, a tutto concedere, il regresso, se ve ne fosse stato titolo, avrebbe potuto essere esercitato nei suoi confronti soltanto nella misura del 25% di quanto dalla disposto in favore del Credito RG, sempre che CP_1
fosse stata la stessa a provvedere e che il pagamento fosse avvenuto CP_1
nella sua qualità di fideiussore, circostanze entrambe negate e contestate.
***
Costituendosi in giudizio, ha concluso come segue: Controparte_1
<
Respinta ogni contraria e avversa domanda istanza ed eccezione, e previa declaratoria di contumacia occorrendo,
In via pregiudiziale:
- Respingere l'avversaria eccezione di incompetenza del giudice adito circa l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.806/2018 del 15.02.2018 n.1226/2018 R.G. ex pagina 14 di 36 adverso proposta;
- Dichiarare l'incompetenza del giudice adito rispetto alla sola domanda riconvenzionale ex adverso proposta, dichiarando e confermando la propria competenza circa il merito dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. n.806/2018 del
15.02.2018 n.1226/2018 R.G.;
In via preliminare:
- Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto n.806/2018,
n.1226/2018 R.G. emesso dall'intestato Tribunale in data 15.02.2018, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta nè di pronta e facile soluzione;
Nel merito:
- Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Conseguentemente, confermare e convalidare il decreto ingiuntivo opposto n.806/2018, n.1226/2018 R.G. emesso dal Tribunale di Bergamo in persona della
Dott.ssa Silvia Russo in data 15.02.2018;
In ogni caso
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria:
- Disporre interrogatorio formale del sig. nonchè prova testimoniale Parte_1
sulle circostanze articolate in premessa, e su quelle che verranno eventualmente formulate nei termini di legge, con i testimoni che verranno indicati>>
L'opposta ha anzitutto replicato affermando che la prospettazione avversaria pagina 15 di 36 circa i fatti sottesi al rilascio della fidejussione e all'acquisto da parte della sig.ra dell'attività di pasticceria, sarebbe risultata allusiva e artatamente Controparte_1
strumentalizzata, e ciò in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso in favore di un soggetto che nulla avrebbe avuto a che fare con le circostanze societarie riferite dal sig. ed era stato invocato sulla base di un credito traente fondamento da un Pt_1
contratto di fidejussione pacifico, ed i cui sottoscrittori ed il cui ammontare non erano stati contestati;
le doglianze dell'opponente avrebbe peraltro fatto riferimento a rapporti intercorsi tra il sig. ed il sig. e quindi a circostanze che nulla Pt_1 Pt_2
avevano a che vedere con il credito azionato dalla sig.ra in forza della CP_1
fidejussione 21.08.2012.
Quanto all'eccezione di incompetenza per materia, sollevata con riguardo al preannunciato esercizio dell'azione di responsabilità, peraltro nei confronti di soggetti diversi dall'opposta, quest'ultima ha replicato osservando che in caso di domanda riconvenzionale di competenza del Tribunale speciale e spiegata nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito deve trattenere il merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiarare la propria incompetenza limitatamente alla riconvenzionale di competenza del Tribunale speciale (Cassazione
civile sez. VI, 08/08/2017, n. 19738).
***
Con ordinanza 30/10/2018 il giudice istruttore, rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo sig. , ha Parte_2
concesso alle parti i richiesti termini per memorie integrative.
pagina 16 di 36 In tale provvedimento, premesso che l'opposta, avendo in data 29 marzo 2013
estinto, quale cofideiussore, l'obbligazione del debitore principale F.R. Service s.r.l.
nei confronti del creditore garantito BA PM s.p.a, aveva azionato, nel procedimento monitorio, il proprio diritto di regresso pro quota ex art. 1954 c.c. nei confronti dell'opponente, egli pure cofideiussore, il giudice istruttore ha affermato che il suddetto pagamento e la qualità di cofideiussore rivestita dall'opponente risultavano documentalmente provati (docc. 1, 4, 5, 6 e 7 fascicolo monitorio) e che pertanto l'opposizione doveva ritenersi infondata, anche in relazione all'eccezione di incompetenza per materia;
ha aggiunto, quanto alle domande che l'attore opponente intenderebbe proporre nei confronti di (relative alla responsabilità Parte_2
del medesimo per mala gestio della F.R. Service s.r.l. e alla “cessione della sua quota al IG ), che le stesse non sono connesse con l'oggetto del presente CP_2
giudizio.
***
Autorizzato il deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, con la prima di esse l'opponente ha insistito nell'affermare che l'opposta
[...]
sarebbe stata gravata dall'onere di provare non solo che il CP_1
pagamento sarebbe stato effettuato da lei in qualità di co-fideiussore ma anche che il contante usato per l'estinzione del debito con la banca fosse non nella disponibilità della società debitrice FR Service SR ma sua propria e che quindi,
in particolare, il terzo nulla avesse versato in relazione alla proposta CP_2
d'acquisto contenuta nella lettera del gennaio 2013 dell'allora amministratore e pagina 17 di 36 socio L'opponente ha poi ribadito trattarsi non di co-fideiussione ma Pt_2
di accollo ed a tal fine ha sottolineato il fatto che la fideiussione da lui prestata in data 2/05/2011, e non novata, sarebbe altra e diversa rispetto a quella prodotta in monitorio;
pertanto egli non sarebbe ancora liberato e la lettera del
Credito RG varrebbe a liberare solo ed esclusivamente i coniugi per la fideiussione da loro prestata in data 21/08/2012 (doc.7 Pt_2
monitorio), non avendo egli sottoscritto in tale data alcuna fideiussione novativa. L'opponente ha inoltre evidenziato che la quietanza di pagamento della somma dovuta quale residuo finanziamento era stata rilasciata dalla banca non alla procedente bensì alla debitrice FR Service SR Controparte_1
(doc. 6 monitorio).
Nella sua memoria n. 1 la parte opposta così ha replicato alle tesi di parte opponente: 1) la fideiussione omnibus prodotta in monitorio era “a prima richiesta”
e “senza eccezioni” ai sensi delle clausole 7 e 6.2 ivi contenute ed era stata specificamente approvata per iscritto dal IG;
in forza di tale atto il Parte_1
era tenuto a pagare a semplice richiesta del creditore, senza facoltà di opporre Pt_1
eccezioni afferenti il rapporto principale garantito;
2) sebbene l'opponente avesse sostenuto che il pagamento avrebbe avuto luogo sulla base di un contratto di accollo,
la verità era che l'opposta era stata uno dei uno dei firmatari del contratto di fidejussione omnibus prodotto in monitorio, al pari dell'opponente sig.
[...]
; 3) quest'ultimo aveva sostenuto il carattere parziario delle obbligazioni dei Pt_1
fidejussori, e tuttavia il contratto di fidejussione prevedeva all'art. 3 che le pagina 18 di 36 obbligazioni dei fidejussori si dovevano intendere assunte in via solidale e indivisibile;
4) il recesso dal rapporto fidejussorio non era ipotizzabile, in quanto ai sensi dell'art.
4.1 si era pattuito che un eventuale recesso dalla garanzia non sarebbe stato efficace sino a che il creditore non avesse ricevuto la relativa comunicazione con lettera raccomandata e, ai sensi dell'art. 4.4, si era altresì previsto che i fideiussori non avrebbero potuto recedere nel corso di un'operazione di garanzia, che sarebbe rimasta efficace fino a quando al creditore (e quindi alla NO CP_1
che si era validamente surrogata nella posizione della banca) non fossero risultate formalmente estinte le operazioni garantite;
5) del tutto erronea doveva considerarsi la tesi secondo cui la fideiussione per cui è causa sarebbe risultata inefficace in ragione della presenza di altra preesistente fideiussione, rilasciata dall'opponente,
posto che all'art. 11 della fideiussione per cui è causa era previsto che essa avrebbe avuto pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale già
esistente o che fosse in seguito prestata e che ciascuno dei fidejussori sarebbe perciò
stato tenuto a rispondere per l'intero ammontare del debito;
6) tenuto conto del contenuto della lettera di fideiussione prodotta in monitorio e del fatto che l'opposta,
a differenza del sig e del sig. , non era socia del FR Parte_1 Parte_2
Service SR, ne veniva chiaramente dimostrata la pretestuosità delle tesi di parte opponente che peraltro riguardavano soggetti diversi dall'opposta, come il sig.
e la società Ale SR, non parti del giudizio di opposizione ex art.645 Parte_2
cpc; 7) del tutto infondata ed indimostrata doveva considerarsi la tesi di parte opponente secondo cui il credito della banca non sarebbe stato saldato dall'opposta in qualità di fideiussore, ma quale amministratrice per conto della stessa società
pagina 19 di 36 debitrice FR service Srl;
8) totalmente irrilevante ai fini del decidere sarebbe stato stabilire se la pasticceria Norma fosse di proprietà o meno della FR Service.
Nella sua memoria n.2 l'opposta ha sostenuto che l'opponente non avrebbe contestato esser stata l'opposta NO a pagare con assegno circolare CP_1
la banca, ma avrebbe affermato che la stessa avrebbe compiuto l'operazione prelevando il denaro dalla cassa della società debitrice, ed a tale affermazione ha replicato che, al contrario, sarebbe risultato per tabulas dalla proposta di estinzione del finanziamento approvata dalla banca (prodotta sub doc 4 fasc. mon.) che il pagamento era stato da lei effettuato in qualità di fideiussore e che non sarebbe perciò
provenuto dalla società debitrice.
Nella sua memoria n.3 l'opponente ha sottolineato come fosse sempre stato oggetto di contestazione espressa il fatto che il pagamento del mutuo in essere sarebbe stato eseguito dalla NO , per essere, la quietanza di pagamento, Controparte_1
intestata alla FR Service SR, e come fosse sempre stato oggetto di contestazione l'avvenuto pagamento del mutuo in questione ad opera della NO quale CP_1
con-fideiussore in uno al ed al Pt_2 Pt_1
***
Depositate le memorie integrative, il giudice istruttore, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 5/03/2019, ritenendo la causa matura per la decisione,
ne ha disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni all'udienza del
16/06/2020.
pagina 20 di 36 ***
Con sentenza n.1163/2020 il Tribunale di Bergamo ha definito la lite così
statuendo:
<< il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda,
istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al rimborso in favore della convenuta opposta delle spese di lite, liquidate in euro 2.738,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.>>
Avverso tale decisione ha interposto appello , rassegnando le Parte_1
conclusioni di cui in epigrafe per i seguenti motivi.
Si è costituita l'appellante chiedendo respingersi il gravame avversario, previa declaratoria di inammissibilità, e/o improcedibilità, << per inidonea attestazione di conformità sulla sentenza impugnata e prodotta da controparte>>.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24/10/2024, ed a tale udienza assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Bergamo è pervenuto alla decisione di respingere l'opposizione ex art.645 cpc condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite sulla pagina 21 di 36 base delle seguenti considerazioni.
1) Le domande che l'opponente intenderebbe proporre nei confronti dei terzi menzionati in citazione non sono in alcun modo connesse con l'oggetto del giudizio di opposizione, relativo al credito vantato dall'opposta per i titoli sopra menzionati:
l'art. 106 c.p.c. consente la chiamata in causa non indiscriminatamente, bensì soltanto nell'ipotesi di connessione oggettiva tra la domanda principale e quelle che una delle parti originarie del giudizio intende proporre nei confronti di un terzo;
non sussiste evidentemente alcuna connessione tra l'accertamento del credito della nei CP_1
confronti del l'asserita responsabilità del in ordine alla “dispersione Pt_1 Pt_2
dei beni” di F.R. Service s.r.l. e all'inesatta esecuzione “delle obbligazioni contrattuali prospettate in ordine alla cessione della sua quota al IG e CP_2
l'accertamento della titolarità dell'esercizio commerciale di Parte_3
Seriate (circostanze palesemente estranee ai fatti di causa e irrilevanti ai fini della decisione sull'opposizione); per tali ragioni la chiamata in causa non è stata autorizzata (per completezza si osserva che l'attore opponente, all'udienza di prima comparizione celebrata in data 30 ottobre 2018, ha ribadito unicamente l'istanza di chiamata in causa del implicitamente rinunciando alla chiamata di F.R. Pt_2
Service s.r.l. e Ale s.r.l. che aveva richiesto nell'atto di citazione).
2) Nel merito, l'opposizione non è fondata, posto che: la convenuta opposta ha azionato il diritto di regresso pro quota (ex art. 1954 c.c.) nei confronti dell'attore opponente, cofideiussore di F.R. Service s.r.l. unitamente all'opposta, la quale in data pagina 22 di 36 creditore garantito BA PM s.p.a.; il suddetto pagamento e la qualità di cofideiussore rivestita dall'attore opponente risultano documentalmente comprovati dai documenti 1, 4, 5, 6 e 7 prodotti nel procedimento monitorio.
***
Col primo motivo di gravame l'appellante lamenta omessa motivazione assumendo che la sentenza avrebbe omesso di esaminare le doglianze di una delle parti, per sposare acriticamente la linea dell'altra. Sostiene che il provvedimento impugnato si sarebbe limitato ad affermare che l'appellata aveva azionato la propria pretesa ai sensi dell'art. 1954 cod. civ. con rimando -
acritico - ai documenti avversari, i quali però a detta dell'appellante avrebbero attestato il contrario di quanto esposto dalla CP_1
Chiede pertanto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata.
Col secondo motivo di gravame l'appellante sostiene che la sentenza impugnata deve ritenersi erronea per aver riconosciuto la legittimazione attiva dell'appellata e la legittimazione passiva dell'appellante: tale conclusione si porrebbe in contrasto con la legge e sarebbe smentita sia dalla documentazione acquisita agli atti sia “dall'evidenza probatoria formata in esito al contradditorio”. Ciò perché nel presente giudizio la aveva preteso di CP_1
fare valere per sé una obbligazione che invece - ove esistente – sarebbe appartenuta al patrimonio della FR Service S.r.l., e quindi sarebbe priva di legittimazione attiva, ed inoltre l'appellante, sarebbe stato chiamato a Pt_1
pagina 23 di 36 rispondere di un debito inesistente e comunque insussistente sulla base della stessa documentazione ex adverso versata in atti, e quindi non sarebbe il soggetto legittimato passivamente rispetto all'azione instaurata dall'attrice.
A ciò l'appellante aggiunge che, essendo egli (il , la e il Pt_1 CP_1
fideiussori di una obbligazione della FR Service S.r.l., sarebbe Pt_2
risultata necessaria, perché operasse in favore della ed a suo carico il CP_1
diritto al regresso in regime di solidarietà ex artt. 1203 e 1954 cod. civ., ed invece sarebbe mancata, la presenza dei seguenti presupposti:
1) l'estinzione dell'obbligazione avrebbe dovuto aver luogo a seguito di una richiesta formale da parte del soggetto garantito - la Banca - la quale, innanzi ad un inadempimento della società debitrice, avesse escusso la fideiussione;
2) la società debitrice FR Service S.r.l. avrebbe perciò dovuto trovarsi in stato di inadempimento contrattuale verso la Pt_4
3) l'obbligazione avrebbe dovuto essere estinta non dalla debitrice principale ma dal co-fideiussore e in ogni caso su richiesta della banca e non a seguito di atto volontario, perché in tal caso si tratterebbe di adempimento del terzo ex art.1180 c.c. e non di pagamento da parte del co-fideiussore, al quale avrebbe inoltre dovuto accompagnarsi la richiesta espressa di surrogazione e la contestuale dichiarazione ai sensi dell'art. 1201 cod. civ, in assenza della quale l'obbligazione si sarebbe estinta e nessuno, fideiussore o no, avrebbe più
pagina 24 di 36 potuto pretendere alcunché.
Nella specie, al contrario, in primo luogo era stata non la co- CP_1
fideiussore, bensì la FR Service S.r.l., debitrice principale, ad estinguere il debito;
in secondo luogo l'estinzione dell'obbligazione della FR Service S.r.l.
aveva avuto luogo non su richiesta della banca creditrice bensì a seguito di un'iniziativa della in terzo luogo il pagamento era stato effettuato in CP_1
un momento in era in essere un finanziamento oggetto di regolare adempimento: l'obbligazione della FR Service S.r.l. era soggetta a termine;
con l'intervento della si sarebbe determinata la decadenza dal CP_1
beneficio del termine in assenza di messa in mora della debitrice da parte della banca così come della ricorrenza dei presupposti di cui all'art.1186 cod. civ;
in quarto luogo l'adempimento era pervenuto da un terzo su base volontaria;
infine non vi era stata alcuna espressa richiesta di surrogazione. E comunque non ricorrerebbero gli estremi per l'operatività del regresso neppure ipotizzando che le somme necessarie all'estinzione fossero provenute dalla in tal caso, infatti, Ella le avrebbe veicolate in favore della Società CP_1
in funzione del proprio intervento volontario, comunque alla luce del deliberato assembleare e della denuntiatio del tanto da configurare un Pt_2
finanziamento dei Soci ai sensi dell'art. 2467 c.c. ovvero un versamento in conto capitale.
Col terzo motivo di gravame l'appellante, avuto riguardo al disposto di cui pagina 25 di 36 all'art.31 cpc (in realtà 36 cpc), lamenta violazione delle norme sulla competenza processuale in relazione alla domanda riconvenzionale svolta;
premesso di aver chiesto la chiamata in causa di quale Parte_2
amministratore della Società, osservando che siffatta richiesta fosse da devolversi alla giurisdizione del Tribunale delle imprese, sostiene che il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto, quindi, rimettere le parti innanzi al giudice naturale eseguendo una valutazione sulla lite e trattenere presso di sé,
se del caso, il filone inerente alla mera opposizione, demandando però alla sezione specializzata la trattazione delle istanze così svolte.
Col quarto motivo di gravame l'appellante lamenta falsa applicazione dell'art.1954 c.c. per aver il giudice di prime cure erroneamente aderito alla
“ricostruzione giuridica dell'appellata, addivenendo però ad una falsa applicazione della norma regolatrice rispetto ad una fattispecie che, invece,
ricade nell'alveo di disposizioni completamente diverse”; a tale proposito ribadisce non esservi stata alcuna acquiescenza in relazione all'affermazione secondo la quale la avrebbe versato denaro proprio per definire CP_1
l'esposizione della FR Service S.r.l., trattandosi di circostanza contestata sin dalla memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., e non sorretta da idonea prova (posto che la quietanza era stata rilasciata a beneficio della società debitrice), ed ancora che la fideiussione prestata dai coniugi Pt_2
era altra e diversa rispetto a quella prestata da lui. In ogni caso troverebbe pagina 26 di 36 applicazione la disciplina in tema di novazione soggettiva (art.1235 c.c.), cioè
quella relativa a delegazione di pagamento, espromissione ed accollo, per la quale vige il principio, espresso dall'articolo 1275 c.c., in forza del quale “In
tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le
garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente
espressamente a mantenerle”.
***
Sul primo motivo di gravame.
Il giudice di prime cure, per pervenire alla decisione impugnata, non si è
limitato a far richiamo alla documentazione prodotta ma ha affermato, sulla base delle risultanze di quest'ultima, il diritto della al regresso pro CP_1
quota, ex art. 1954 c.c. nei confronti del quale cofideiussore di F.R. Pt_1
Service s.r.l., sul presupposto del ritenuto accertamento dell'intervenuta estinzione in data 29 marzo 2013, ad opera della stessa dell'obbligazione della debitrice CP_1
principale F.R. Service s.r.l..
Non si ravvisano pertanto i presupposti per l'invocata declaratoria di nullità
della sentenza impugnata per difetto di motivazione.
Sul terzo motivo di gravame
Il collegio condivide la valutazione fatta dal giudice di prime cure secondo la quale non sussiste connessione né oggettiva né soggettiva tra le domande che pagina 27 di 36 l'opponente intendeva proporre nei confronti dei terzi menzionati in citazione e quelle oggetto del giudizio di opposizione, relative al credito vantato dall'opposta a titolo di surroga, quale co-fideiussore pagante, nei confronti di altro co-fideiussore.
Osserva, inoltre, che il presente giudizio, di opposizione a decreto ingiuntivo, è
tendenzialmente chiuso, vedendo come parti necessarie, ma anche sufficienti, il soggetto che, pretendendosi creditore, ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione di pagamento, e l'altro soggetto, che, contestando in tutto o in parte la sussistenza del credito monitoriamente azionato, vi ha fatto opposizione.
L'opponente è certamente legittimato a proporre con l'opposizione ex art.645 cpc anche una propria domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposto ma, se intende estendere il contraddittorio ad altri soggetti, deve, in quanto convenuto in senso sostanziale, chiederne l'autorizzazione ex art.269 cpc. (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
25499 del 21/09/2021; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21101 del 19/10/2015).
Al giudice dell'opposizione compete un apprezzamento discrezionale in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione alla chiamata del terzo, che nella specie si è
risolto in senso negativo.
Il provvedimento con cui è stata respinta la richiesta di autorizzazione alla chiamata non può esser fatto oggetto di impugnazione se non ipotizzando che ne sarebbe derivata la pretermissione di litisconsorte necessario, che, come tale, legittimerebbe la rimessione al giudice di primo grado, ai sensi dell'art.354 cpc.
Al di fuori di tale ipotesi, che qui non ricorre, l'eventuale riforma della deliberazione presa dal giudice di prime cure determinerebbe, infatti, con l'immissione nel giudizio pagina 28 di 36 d'appello di parti non presenti in primo grado, un'inammissibile lesione del principio del doppio grado di giurisdizione.
Non è pertanto possibile accogliere la richiesta di riforma sul punto, con ciò
determinandosi l'assorbimento pure dell'eccezione di incompetenza a favore del Tribunale delle Imprese, sollevata in funzione del rivendicato esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del terzo che l'odierno appellante intendeva chiamare in giudizio, quale amministratore della Società, IG
. Parte_2
Sul secondo motivo di gravame
Si discute qui del tema della legittimazione attiva dell'appellata e della legittimazione passiva dell'appellante.
Si introducono tuttavia argomenti relativi anche al merito delle pretese dell'appellata, su cui si tornerà considerandoli congiuntamente a quelli esposti nel quarto motivo di gravame.
Prendendo in considerazione la sola questione relativa alla legittimazione occorre evidenziare che quest'ultima si risolve nella verifica tra la coincidenza sul piano soggettivo tra la parte che agisce in giudizio e quella che nel libello introduttivo viene indicata come la titolare del diritto fatto valere (nel nostro caso, alla surroga ex art.1954 cc in favore del co-fideiussore pagante) nonché
tra la coincidenza sul piano soggettivo tra la parte che viene convenuta in pagina 29 di 36 giudizio e quella che nel libello introduttivo viene indicata come il soggetto nei cui confronti, in ragione della sua posizione sostanziale, può esser fatto valere il diritto rivendicato dall'attore.
Nella specie il diritto rivendicato è quello al rimborso, in favore del co-
fideiussore pagante, e nei confronti di altro co-fideiussore, in proporzione alla quota di pertinenza di quest'ultimo, di quanto il fideiussore pagante abbia corrisposto al creditore, in estinzione dell'obbligazione del debitore principale.
Ad agire è , la quale ha affermato di essere co-fideiussore ed Controparte_1
assume di aver estinto l'obbligazione della debitrice principale e di aver perciò
diritto ad essere rimborsata da , pure lui co-fideiussore, per la Parte_1
quota di sua spettanza.
Ad esser stato convenuto in giudizio è , cui l'attrice ha nel libello Parte_1
introduttivo attribuito la qualità di co-fideiussore, come tale tenuto ex art.1954
c.c. a rimborsarla pro quota della somma dalla stessa erogata alla banca creditrice ad estinzione dell'obbligazione della debitrice principale FR Service
SR.
Va pertanto confermata la legittimazione attiva di e la Controparte_1
legittimazione passiva d . Parte_1
Il secondo motivo di gravame, con riferimento al tema della legittimazione,
appare pertanto infondato.
pagina 30 di 36 Sul quarto motivo di gravame, valutato tenuto conto anche delle
argomentazioni esposte con riferimento al secondo.
Venendo al merito, non può esser condivisa l'affermazione di parte appellata secondo cui non sarebbe stata posta in discussione da parte opponente, ed odierna appellante, l'allegazione da parte di , già in monitorio, Controparte_1
di aver di persona provveduto ad estinguere il debito di verso il CP_6
Credito RG SP.
Al contrario già in atto di opposizione ex art.645 cpc aveva Parte_1
affermato che il pagamento del debito di FR Service SR era avvenuto ad opera della stessa FR Service la quale, infatti, aveva a sue mani quietanza di pagamento (doc. 6
monitorio); nella memoria integrativa ex art.183, 6° comma, n.1 cpc, egli aveva ribadito che l'opposta era gravata dall'onere di provare non solo Controparte_1
che il pagamento era stato effettuato da lei in qualità di co-fideiussore (e non di accollante), ma anche che il contante usato per l'estinzione del debito con la banca fosse non nella disponibilità della società debitrice FR Service SR ma sua propria e che quindi, in particolare, il terzo nulla avesse versato in CP_2
relazione alla proposta d'acquisto contenuta nella lettera del gennaio 2013
dell'allora amministratore e socio nella memoria integrativa ex art.183, Pt_2
6° comma, n.1 cpc, il aveva, ancora, sottolineato di aver espressamente e Pt_1
reiteratamente contestato il fatto che il pagamento del mutuo in essere fosse stato eseguito dalla NO , dato che la quietanza di pagamento era stata Controparte_1
pagina 31 di 36 intestata alla debitrice principale FR Service SR, e che il mutuo in questione fosse stato estinto ad opera della NO quale co-fideiussore in uno al CP_1 Pt_2
ed al Pt_1
Deve pertanto concludersi riconoscendo che il ha chiaramente e Pt_1
ripetutamente fatto oggetto di specifica ed argomentata contestazione l'allegazione della di aver provveduto ella stessa, con denaro CP_1
proprio, ad estinguere il debito verso il Credito RG della società FR
Service SR.
Ciò premesso, occorre ancora evidenziare come l'applicazione della disciplina di cui all'art.1954 c.c. (regresso contro gli altri fideiussori), a mente del quale
<se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per
un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri
fideiussori per la loro rispettiva porzione…>>, supponga l'accertamento dell'avvenuta effettuazione del pagamento da parte del fideiussore, con onere della prova – quale fatto costitutivo della domanda - da parte del soggetto che si afferma pagante.
A tale proposito il collegio osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la documentazione prodotta in monitorio non fornisce prova sufficiente di tale presupposto.
Vi è infatti affermazione in tal senso nella raccomandata a mani 26/03/2013,
ma la stessa, in quanto proveniente da , non può costituire Controparte_1
pagina 32 di 36 prova a suo favore.
La fotocopia relativa all'assegno circolare emesso da Intesa Sanpaolo a favore del Credito RG non fornisce prova sufficiente del pagamento da parte di , in assenza di indicazioni in ordine alla provenienza della Controparte_1
provvista da conto corrente intestato all'appellata.
La quietanza di pagamento è stata emessa non a favore della ma CP_1
della società debitrice FR Service SR.
La lettera di liberazione è stata rivolta dal Credito RG a tutti e tre i fideiussori ( , e ). Parte_1 Controparte_1 Parte_2
Dal materiale documentale non può pertanto ricavarsi prova univoca del pagamento con fondi di anziché della società debitrice FR Controparte_1
Service SR.
Né è possibile pervenire a tale conclusione per mezzo di ragionamento presuntivo, in relazione alla possibile incapienza della debitrice, non potendosi escludere la plausibilità della prospettata acquisizione di risorse in conseguenza dell'operazione di cessione di quote menzionata dalla difesa del
Pt_1
Conclusivamente, non potendosi ritenere raggiunta la prova che il pagamento al Credito RG sia stato effettuato da parte di , e non Controparte_1
invece da parte della stessa società debitrice FR Service SR, non può neppure pagina 33 di 36 ritenersi dimostrata la sussistenza del diritto della al regresso ex CP_1
art.1954 c.c. nei confronti del Pt_1
Da ciò consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza n.1163/2020 del
Tribunale di Bergamo, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.806/2018 del Tribunale di Bergamo, con accertamento dell'insussistenza del credito monitoriamente azionato e del diritto dell'appellante alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado,
con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento a quella del saldo (vi è
in atti prova del procedimento esecutivo).
Resta assorbito l'esame degli ulteriori profili di doglianza, essi pure espressi nel contesto del secondo e del quarto motivo di gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.201,00 sino ad euro 26.000,00):
- quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale tabellare, di cui € 919,00 per studio della controversia, valore medio, € 777,00
per fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 1.680,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio, ed € 1.701,00 per fase decisionale;
- quanto al secondo grado, in complessivi € 4.888,00 per compenso pagina 34 di 36 professionale tabellare, di cui € 1.134,00 per studio della controversia, valore medio, € 921,00 per fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, ed € 1.911,00 per fase decisionale,
- oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge (iva e cpa), se dovuti, oltre,
infine, a rimborso contributo unificato e marca.
Ritiene il collegio non sussistere i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art.96 cpc non ravvisandosi temerarietà nell'azione giudiziale intrapresa da
. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
in riforma dell'impugnata sentenza n.1163/2020 del Tribunale di Bergamo,
revoca il decreto ingiuntivo opposto n.806/2018 del Tribunale di Bergamo e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'appellante all'appellata in forza del predetto titolo;
dichiara altresì il diritto dell'appellante al rimborso da parte dell'appellata di quanto eventualmente a questa corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento a quella del saldo.
pagina 35 di 36 Condanna l'appellata a rimborsare all'appellato le spese di ambo i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/03/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 36 di 36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 marzo 2013 ha estinto l'obbligazione del debitore principale nei confronti del