Versione
16 dicembre 1999
16 dicembre 1999
Art. 6. Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale) 1. Qualora la fonte inquinante sia costituita da rifiuti stoccati ed il progetto preliminare * di cui all'articolo 10 dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili secondo i principi della normativa comunitaria, non sia possibile la rimozione dei rifiuti stessi, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni, la Regione, puo' autorizzare interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, eventualmente prevedendo interventi di ingegneria, naturalistica.
2. Nei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente possono restare stoccati solo i rifiuti presenti nel sito stesso che costituiscono la fonte inquinante e i. residui originati dal loro trattamento.
3. Ai siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente si' applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modifiche ed integrazioni per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura, fatto, comunque, salvo l'obbligo di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale qualora si determinino situazioni di inquinamento o di pericolo concreto. ed attuale di inquinamento.
4. Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari modalita' previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all' articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , nonche' dalla cartografia e dalle norme tecniche di' attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente.
5. Gli interventi di messa in sicurezza permanente devono privilegiare, ove possibile, il ricorso a tecnologie di trattamento di rifiuti e di riduzione del volume dei rifiuti stessi al fine di limitare la superficie e il volume complessivi dei sito interessato da tali interventi.
6. E' fatto comunque salvo l'obbligo di procedere alla bonifica ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'area influenzata dalla fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati qualora i valori di concentrazione nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risultino superiori ai valori di concentrazione limite accettabili 'di cui all'articolo 3, comma I.
Note all'art. 6:
-Per il titolo del D.Lgs. n. 22/1997 V. nelle premesse
del presente decreto.
- Per il testo dell' art. 18, comma 2, della legge n.
47/1985 V. in nota all'art. 5.
2. Nei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente possono restare stoccati solo i rifiuti presenti nel sito stesso che costituiscono la fonte inquinante e i. residui originati dal loro trattamento.
3. Ai siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente si' applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modifiche ed integrazioni per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura, fatto, comunque, salvo l'obbligo di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale qualora si determinino situazioni di inquinamento o di pericolo concreto. ed attuale di inquinamento.
4. Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari modalita' previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all' articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , nonche' dalla cartografia e dalle norme tecniche di' attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente.
5. Gli interventi di messa in sicurezza permanente devono privilegiare, ove possibile, il ricorso a tecnologie di trattamento di rifiuti e di riduzione del volume dei rifiuti stessi al fine di limitare la superficie e il volume complessivi dei sito interessato da tali interventi.
6. E' fatto comunque salvo l'obbligo di procedere alla bonifica ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'area influenzata dalla fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati qualora i valori di concentrazione nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risultino superiori ai valori di concentrazione limite accettabili 'di cui all'articolo 3, comma I.
Note all'art. 6:
-Per il titolo del D.Lgs. n. 22/1997 V. nelle premesse
del presente decreto.
- Per il testo dell' art. 18, comma 2, della legge n.
47/1985 V. in nota all'art. 5.
Giurisprudenza • 6
- 1. CGARS, sez. I, sentenza 27/10/2020, n. 997Provvedimento: Pubblicato il 27/10/2020 N. 00997/2020REG.PROV.COLL. N. 00032/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 32 del 2018, proposto da Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute, Regione Siciliana - Presidenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliata per legge, in Palermo, via Valerio Villareale, …Leggi di più...
- art. 264 e 265 D.lgs. 152/2006·
- compatibilità con normativa ambientale·
- conferenza di servizi·
- principio chi inquina paga·
- leale collaborazione tra Stato e Regioni·
- art. 23 Costituzione·
- principio di proporzionalità·
- erroneità di motivazione·
- principio di precauzione·
- responsabilità per inquinamento·
- competenza delle autorità amministrative·
- misure di ripristino ambientale·
- eccesso di potere·
- bonifica ambientale·
- difetto di istruttoria