Articolo 33 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 settembre 1984
Art. 33. (Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione ordinaria per inabilita' alla navigazione) 1. I lavoratori marittimi che siano riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione secondo le norme di cui all'articolo 32, possono conseguire la pensione per inabilita' alla navigazione a qualsiasi eta', purche' facciano valere 520 settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attivita' di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonche' della normativa preesistente, di cui almeno 52 nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.
2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.
3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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