Versione
1 settembre 1984
1 settembre 1984
Art. 33. (Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione ordinaria per inabilita' alla navigazione) 1. I lavoratori marittimi che siano riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione secondo le norme di cui all'articolo 32, possono conseguire la pensione per inabilita' alla navigazione a qualsiasi eta', purche' facciano valere 520 settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attivita' di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonche' della normativa preesistente, di cui almeno 52 nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.
2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.
3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.
2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.
3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.
Giurisprudenza • 19
- 1. Trib. Trani, sentenza 30/01/2024, n. 52Provvedimento: […] infatti, l' CP_1 ha evidenziato che in sede di liquidazione delle pensioni di vecchiaia anticipata e di invalidità alla navigazione di cui rispettivamente all'art. 31 e all'art. 33 della legge n. 413/1984, […] Sennonché, non avendo quest'ultima contribuzione alcun effetto per la liquidazione della pensione anticipata di vecchiaia e della pensione di inabilità alla navigazione di cui agli articoli 31 e 33 della legge n. 413/1984, […] domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, al fine di consentire una più rapida maturazione dei trattamenti pensionistici agevolati previsti dal articoli 31 e 33 della Legge 413/1984.Leggi di più...
- art. 31 e 33 Legge n. 413/1984·
- pensione anticipata di vecchiaia·
- contribuzione qualificata·
- lavoratore marittimo·
- spese processuali·
- circolare INPS n. 98/2004·
- previdenza e assistenza obbligatoria·
- prolungamento periodi navigazione·
- ricostituzione posizione contributiva·
- pensione di inabilità alla navigazione