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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 832 del 2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA (C.F. – P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Sindaco, sig. , quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta Parte_2 procura allegata in atti nonché delibera di conferimento d'incarico n. 4 del 05.01.2023 dall' avv. Raffaello Capunzo (C.F. ) e unitamente alla quale elettivamente C.F._1 domicilia, presso la Casa Comunale, sita in alla via Rio, 1 Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.01.1953 ed ivi residente, alla Via Passanti Provinciale, 13, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Manfredi OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.2023, il in epigrafe proponeva Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 299, reso in data 13.12.2022, a mezzo del quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore dell'opposto, la somma di € 1.600,00 (milleseicento/00) corrispettivo presuntivamente dovuto per aver prestato in favore del
[...]
la sua collaborazione professionale “a titolo gratuito” dal 14.01.2021 al Parte_1
14.07.2021, come da delibere n. 6 del 14.01.2021 e n. 49 del 06.05.2021.
Il deduceva l'insussistenza dei presupposti per la emissione del decreto Pt_1 impugnato e ne chiedeva l'annullamento, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
In punto di fatto, va rilevato che il , nell'anno 2021, conferiva Parte_1 all' odierno opposto, in quiescenza, incarico di collaborazione a titolo gratuito, con le delibere n.
6 del 14.01.2021 e n. 49 del 06.05.2021, allegate al fascicolo monitorio;
in virtù delle richiamate delibere, l' opposto prestava, in favore dell'Ente, la sua collaborazione professionale a titolo gratuito dal 14.01.2021 al 14.07.2021, quindi, per 6 mesi;
per la sua prestazione l' opposto riceveva il rimborso di soli € 800,00; da qui la richiesta della rimanente somma di € 1.600,00, oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Il riconosce la fonte del rapporto di collaborazione intercorso Parte_1 tra le parti (delibera n. 6 e n. 49), ma si oppone al pagamento del dovuto, deducendo che
1 “tali rimborsi siano rendicontati e quindi supportati dai relativi documenti attestanti gli importi e le circostanze in relazione alle quali si è determinata la spesa”.
L' art. 5 comma 9 dl 95 del 2012, espressamente richiamato nelle delibere di conferimento incarico, prevede: È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. ((Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione)).
Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Ciò posto, va rilevato che i rimborsi spese a soggetti in quiescenza per l'adempimento di un incarico gratuito devono essere corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata ed essere adeguatamente rendicontati, ovvero documentati e supportati da documentazione attestante gli importi e le situazioni in relazioni alle quali si è determinata la spesa.
Tanto è previsto dalla previsione normativa predetta, a nulla rilevando il contenuto della delibera di attribuzione dell'incarico. In ogni caso, già la dicitura rimborso spese non può che esser disgiunta da una documentazione comprovante la effettività delle stesse.
Ebbene, nella ipotesi al vaglio, in assenza di rendicontazione delle spese,
l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto impugnato.
La natura della controversia, che incide significativamente su beni ed interessi costituzionalmente tutelati, nonché la peculiarità della fattispecie portata all'attenzione del Tribunale, giustificano, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
compensa le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 9.4.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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