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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8697/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8697/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. STEFANO SAVOLDELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. PAOLO MAESTRONI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da avendo le parti contratto matrimonio con Controparte_1 pagina 1 di 11 rito concordatario in Brembate di Sopra in data 26.04.2008 (trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Brembate Sopra – anno 2008 , n. 3, P. II, S. A), dalla cui unione sono nati i figli il Per_1
17.03.2009, il 16.05.2010 e il 04.04.2017, domandando altresì l'affido condiviso dei Per_2 Per_3
minori, l'assegnazione a sé della casa familiare e l'imposizione a carico del padre dell'obbligo di versare a titolo di contribuito al mantenimento indiretto la somma mensile di € 350 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 9.01.2023 veniva fissata udienza di comparizione personale delle parti all'udienza del
22.3.2023.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le circostanze dedotte dalla Controparte_1
moglie e chiedendo di disporre il collocamento dei minori presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare.
All'udienza presidenziale del 22.3.2023 il Presidente Delegato, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva le parti e, all'esito, le autorizzava a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto, riservando gli ulteriori provvedimenti provvisori e urgenti. A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, il Presidente Delegato, con ordinanza del 27.03.2023, disponeva l'affido condiviso dei minori e il loro collocamento prevalente presso il padre, in favore del quale assegnava la casa familiare, imponendo a carico della madre l'obbligo di versare a titolo di contribuito al mantenimento indiretto dei figli la somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nominava, dunque, se stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data
20.06.2023.
La sig.ra proponeva reclamo avverso l'ordinanza presidenziale e, celebrata l'udienza in data Parte_1
6.06.2023, la Corte d'Appello di Brescia confermava integralmente il contenuto del provvedimento reclamato, limitandosi ad aggiungere un pernottamento infrasettimanale presso la madre.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative insistendo nelle richieste formulate.
All'udienza del 20.6.2023 la ricorrente rappresentava che dal 12.06.23 aveva stipulato con l'azienda ospedaliera un nuovo contratto a tempo determinato avente scadenza a novembre 2023 e senza turni notturni, di talchè proponeva una modifica del calendario di visita ed avanzava richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali, con assegnazione a sé della casa coniugale, collocamento paritario dei minori e mantenimento diretto da parte di ciascun genitore.
Il GI rigettava l'istanza e, concessi i termini ex artt. 183, comma 6, c.p.c., rinviava per la discussione delle istanze istruttorie all'udienza del 17.10.2023.
pagina 2 di 11 In data 13.07.2023 la ricorrente depositava nuovamente un'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali allegando il nuovo contratto di lavoro e rappresentando difficoltà nel reperire un alloggio per sè.
Con ordinanza del 17.07.2023 il Giudice I., ritenuta opportunità di verificare il miglior assetto per i figli minori, eventualmente previo ascolto degli stessi o disponendo ogni ulteriore approfondimento utile, rigettava nuovamente l'istanza così proposta.
All'udienza del 17.10.2023, il GI disponeva quindi l'ascolto dei minori e (escludendo Per_1 Per_2 invece , data la sua tenera età), da svolgersi con l'assistenza di un ausiliario esperto all'uopo Per_3 nominato in persona della dott.ssa iscritta all'albo dei CTU del Tribunale, fissando Persona_4 per l'incombente l'udienza del 7.11.2023 (poi differita al 14.11.2023).
All'udienza del 14.11.2023 veniva sentito soltanto il figlio minore , atteso che , preso Per_1 Per_2 dall'agitazione, si allontanava dal Tribunale. Il GI concedeva quindi all'ausiliaria nominata, dott.ssa un termine per il deposito di una relazione sull'audizione dei minori e invitava le Persona_4 parti a valutare una soluzione conciliativa della controversia anche nell'interesse dei tre figli minori.
Letta quindi la relazione depositata dalla dott.ssa in data 28.11.2023 e preso atto del mancato Per_4
raggiungimento di un accordo, all'udienza del 19/12/2023, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni il 26/06/2024 da svolgersi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare così fissata, il GI tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio in camera di consiglio, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare il Tribunale osserva che la causa è matura per la decisione, stante l'inammissibilità delle istanze di prova, pur reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Il Collegio reputa invero che la documentazione depositata dalle parti, così come le dichiarazioni rese dai coniugi e dal figlio minore (oltre che dal comportamento di che ha esercitato il suo diritto a non essere Per_2
ascoltato), siano idonee e sufficienti a fondare una motivata sulle domande svolte dalle parti.
1. Domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
2. Responsabilità genitoriale e regime di collocamento dei minori
pagina 3 di 11 Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei tre figli minori , nato a [...] il Per_1
17.03.2009 , nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...], Per_2 Per_3
non essendo mai sorti contrasti tra le parti in ordine alla responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene debba essere confermato il vigente regime di affido condiviso della minore in quanto rispondente all'interesse della prole.
Quanto invece al collocamento dei minori, le domande delle parti sono divergenti.
In particolare, la ricorrente, sin dall'introduzione del giudizio, ha richiesto di disporre il collocamento prevalente dei minori presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i due coniugi e gravata da mutuo cointestato ai medesimi;
il resistente per contro si è opposto a tale assetto, evidenziando come gli impegni lavorativi della madre – che esercita la professione di infermiera presso l'Ospedale di Bergamo e che, all'epoca dell'introduzione del giudizio, lavorava su tre turni, anche notturni, e svolgeva occasionalmente ulteriori prestazioni notturne per privati circa una o due volte al mese – fossero incompatibili con la gestione degli impegni di cura e accudimento dei minori.
Il Presidente d., preso atto delle dichiarazioni delle parti, disponeva con ordinanza del 27.03.2023 il collocamento dei minori presso il padre e assegnava a quest'ultimo la casa familiare.
Nonostante il reclamo proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento presidenziale, la Corte
d'Appello di Brescia confermava sostanzialmente l'assetto disposto dal Presidente d. – salva l'aggiunta di un ulteriore pernottamento infrasettimanale compatibilmente con i turni lavorativi della madre – rilevando come fosse conforme alle risultanze emerse nella fase presidenziale, ferma la possibilità di disporre una diversa regolamentazione nel corso dell'istruttoria.
Successivamente, la ricorrente, pur non avendo ottemperato all'ordine di rilascio della casa familiare a fronte di asserite e non documentate difficoltà di reperire un'altra sistemazione abitativa, ha interposto istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, documentando l'avvenuta stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, seppur a tempo determinato, che non prevedeva turni notturni.
Veniva quindi disposto l'ascolto dei due figli minori e e in tale occasione, il primo Per_1 Per_2
illustrava al GI e all'ausiliaria nominata l'organizzazione familiare sino ad allora attuata dal nucleo, mentre rifiutava di rendere dichiarazioni, allontanandosi dal Tribunale (v. verbale di udienza Per_2
del 14/11/2023).
In particolare, alla luce di quanto osservato dall'ausiliaria dott.ssa “ha dimostrato Per_4 Per_1
buone capacità relazionali, seppur con evidenti vissuti di ansia e agitazione legate, probabilmente, al contesto. Il ragazzo ha, comunque, risposto in modo adeguato e pertinente anche quando comportava
pagina 4 di 11 un suo coinvolgimento emotivo. La narrazione ha evidenziato una mancanza di condizionamento genitoriale…EN ha dimostrato buone competenze cognitive, con un funzionamento adeguato alla sua età che rileva, nell'interazione intercorsa, una capacità di lettura critica e razionale della storia famigliare”. Quanto alle dichiarazioni fornite dal minore, quest'ultimo ha descritto entrambi i genitori come disponibili nell'organizzazione del quotidiano e capaci di alternarsi nella gestione dei suoi impegni, evidenziando che “il padre è la persona maggiormente presente in casa, sin dal mattino, quando lo sveglia” e ammettendo che con la madre ha “un rapporto “migliore”” e di maggiore sintonia
“nonostante sia poco presente” (v. relazione depositata in data 4/12/2023).
Come detto, il secondogenito di 13 anni non è invece “riuscito a reggere la tensione Per_2 dell'incontro scoppiando a piangere” e preferendo allontanarsi con il padre dal tribunale. Tale atteggiamento, ad avviso della psicoterapeuta nominata per l'ascolto, induce “ad ipotizzare un'importante tensione legata ad un conflitto genitoriale che, forse, anche se non così esplicito, come dichiarato da , provoca sofferenza nel contesto famigliare. Si ritiene, pertanto, di suggerire un Per_1 supporto che permetta, soprattutto a di far emergere e affrontare le sue fatiche” (v. relazione Per_2
depositata in data 4/12/2023).
Sentiti i genitori alla successiva udienza del 14/12/2023 e preso atto della perdurante mancata attuazione delle disposizioni di cui all'ordinanza presidenziale da parte della ricorrente, rimasta a vivere nella casa familiare, il GI fissava udienza di precisazione delle conclusioni, invitando i due genitori ad addivenire ad un accordo sulle condizioni di separazione, valutando la possibile liberazione della sig.ra dal pagamento del 50% della rata del mutuo della casa familiare su di essa gravante Pt_1
con contestuale cessione della propria quota al marito ovvero la prestazione da parte di quest'ultimo di una idonea garanzia che consentisse alla moglie di locare un immobile viste le asserite difficoltà sino ad allora incontrate nel reperimento di un immobile in affitto in ragione della condizione reddituale e lavorativa della ricorrente.
Sennonché, soltanto nelle memorie conclusive, le parti davano atto dell'avvenuta cessazione della convivenza a seguito del trasferimento della sig.ra da febbraio 2024, in un immobile di un'amica Pt_1
che la ospita dietro versamento – non documentato – della somma mensile di € 250,00.
In sede di conclusioni, la ricorrente ha quindi insistito nelle sue domande, rilevando come l'avvenuta modifica dell'orario di lavoro, pur a fronte di una riduzione delle entrate, possa consentirle oggi di gestire, con l'aiuto della propria madre, le esigenze dei minori.
Dal canto suo, il resistente ha chiesto la conferma dell'assetto attualmente in atto e quindi delle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale così come integrata dalla Corte d'appello di Brescia, rilevando come la sig.ra successivamente all'udienza presidenziale ed al reclamo, avesse tenuto Pt_1
pagina 5 di 11 un atteggiamento non collaborativo, decidendo di licenziarsi e di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato, che, pur consentendole di non dover più lavorare durante i turni notturni, impediva comunque al nucleo familiare di programmare il calendario del diritto di visita proposto dalla medesima ricorrente, in ragione della previsione di un turno anche nel weekend e dell'assenza di una cadenza fissa dei giorni infrasettimanali.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatari (v. n. 9633/2015), esaminando la condotta delle parti e verificando altresì le modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole.
Nel caso di specie, deve osservarsi che, per quanto dedotto e documentato in atti, nonché a fronte di quanto dichiarato dal minore sentito dal GI con l'ausilio della psicoterapeuta, risulta che il padre, lavorando su turni lavorativi stabili e certi, è il genitore che è riuscito in passato e riesce tuttora ad occuparsi maggiormente delle necessità dei figli, garantendo la sua presenza sin dal momento in cui i minori si svegliano al mattino e poi nel pomeriggio per assisterli nello svolgimento delle attività extrascolastiche. Egli invero lavora quotidianamente dalle ore 7.30 alle ore 15.30, riuscendo così ad accompagnare a scuola e a ritirare l'ultimogenito e a seguire i due figli maggiore nelle attività Per_3
pomeridiane, a nulla rilevando il fatto che questi ultimi, rincasando all'orario di pranzo, non trovino il genitore collocatario, atteso che lo stesso figlio minore – in sede di ascolto – ha dichiarato di Per_1
frequentare il liceo Mascheroni di Bergamo e di mangiare spesso dalla nonna materna, che abita in città, e di trovare sempre il padre a casa al suo rientro (V. verbale di udienza del 14/11/2023: “Quando esco da scuola o torno da casa della nonna il papà è sempre a casa. A scuola mi portano la mamma o il papà a seconda dei giorni. Dopo scuola per lo più sto dalla nonna materna che abita in Borgo
Palazzo, ci vado a pranzo. Mi fermo poi vengono a prendermi la mamma o il papà a seconda dei loro impegni”).
La madre, per contro, pur avendo modificato gli orari di lavoro, non appare in grado di garantire la stessa stabile presenza, dovendo ella forzatamente delegare gli impegni di cura e accudimento alla madre tenuto conto della variabilità dei turni mattutini e di quelli pomeridiani e in ogni caso dell'assenza di documentazione attuale (tenuto conto che l'unico contratto in atti – vedi doc. 7 fasc. ric.
– risale al giugno 2023 e trattasi di contratto a tempo determinato ormai ampiamente scaduto) che attesti la possibilità di una diversa modalità di organizzazione della vita familiare, essendo le conclusioni della stessa fondata su mere allegazioni peraltro contenute nelle memorie conclusive.
pagina 6 di 11 Del resto, anche la possibilità di verificare la condizione di adeguatezza del regime di collocamento dei minori e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non è stata resa possibile per effetto della condotta tenuta dalla stessa ricorrente, la quale è rimasta presso la casa coniugale malgrado i provvedimenti temporanei e urgenti – confermati anche dalla Corte d'Appello di Brescia in sede di reclamo – risalenti, rispettivamente, a marzo e a giugno 2023.
Nelle more del passaggio della causa in fase decisionale, la stessa ricorrente non ha in alcun modo richiesto l'assunzione di ulteriori elementi, evidentemente sopravvenuti, che avrebbero determinato una diversa regolamentazione del collocamento dei minori, limitandosi a ribadire le allegazioni già contenute nei precedenti atti difensivi.
In tale contesto, dunque, non appaiono provati elementi che giustifichino una modifica del regime di collocamento stabilito all'esito dell'ascolto delle parti e del minore e in ragione di quanto sino ad oggi documentato.
Per tali ragioni, possono dunque essere confermate le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale, così come confermata dalla Corte d'Appello, quanto al collocamento dei minori.
Quanto invece alla regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, può invece applicarsi il calendario indicato in dispositivo che tiene conto delle esigenze dei minori e dei turni lavorativi della madre, fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti.
3. Assegnazione della casa familiare
Così come già disposto all'esito della fase presidenziale, a fronte della conferma del collocamento prevalente dei tre minori presso il padre, deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. al resistente della casa familiare sita in Brembate Sopra (BG), via G. Ravasio n.3, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo.
In mancanza di ulteriore accordo tra le parti, il Collegio reputa a questo punto di dover applicare i principi di diritto comune con riferimento alla rata del mutuo e alle spese, con la conseguenza che la rata di mutuo dovrà essere pagata in misura pari al 50% da ciascun coniuge in base al titolo di proprietà; le spese condominiali ordinarie e le utenze rimarranno a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie saranno invece suddivise tra i coniugi in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I
22.2.2006 n. 3836).
L'assegnazione della casa familiare dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo materno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente pagina 7 di 11 previsto dall'art. 337 sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass.
Sez. VI – I 17.12.2015 n. 25420).
4. Mantenimento dei figli
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, con riguardo alla ricorrente, ella svolge la professione di infermiera presso l'Ospedale di
Bergamo e, da quanto dedotto, lavora attualmente, sulla base di un contratto a tempo determinato di complessive 36 ore settimanali, secondo due turni (mattutino dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 20.30) di sei ore al giorno, incluso quindi il sabato.
In sede di udienza presidenziale, confermando quanto contestato dal resistente, ella aveva inoltre dichiarato di svolgere occasionalmente ulteriori prestazioni notturne per privati circa una o due volte al mese, salvo precisare, soltanto nelle memorie conclusive, di aver asseritamente rinunciato a tali prestazioni.
Dalla documentazione in atti, risulta che per l'anno di imposta 2022 la ricorrente ha percepito il reddito lordo da lavoro pari a € 20.850,52 (v. CU 2023 doc. 6), pari a circa € 1.500 netti mensili su 12 mensilità, a cui devono sommarsi le ulteriori entrate tuttavia non quantificabili derivanti dalle ulteriori prestazioni svolte in favore di privati. Per l'anno 2023, sono stati prodotti alcuni cedolini emessi dall'Ospedale ove risulta un reddito inferiore – per effetto della modifica lavorativa ottenuta dalla ricorrente – pari a circa € 1.100 mensili.
La stessa ricorrente è tenuta – così come il marito – a versare mensilmente metà della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare assegnata al sig. Maestroni pari a circa € 550,00 mensili (€
275,00 ciascuno) e dal pagamento di un “concorso spese” di € 250,00 – tuttavia non documentato – in favore dell'amica che la ospita da febbraio 2024.
pagina 8 di 11 Il resistente lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Poligrafica Srl di Dalmine ove svolge la mansione di operaio, con una retribuzione pari a circa € 1.600 mensili (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti e cedolini paga del 2023).
Pertanto, valutate le rispettive situazioni economiche e personali come risultanti dai documenti prodotti, tenuto conto della disparità reddituale tra le parti e dell'ampliamento dei tempi di permanenza dei figli presso la madre, considerato altresì che l'assegnazione al padre della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo (per cui ciascuno versa il 50% della rata di mutuo dpari a complessivi € 550 mensili) costituisce già un contributo della madre a favore della prole, visti anche gli oneri abitativi a carico della stessa (la quale asseritamente sostiene una spesa pari a € 250 mensili per la sua nuova sistemazione abitativa), appare equo, anche in rapporto alle esigenze dei figli, rideterminare, con decorrenza da febbraio 2024 (data di effettivo rilascio della casa coniugale da parte della madre) il contributo a carico della sig.ra per il mantenimento indiretto ordinario dei figli Pt_1
minori nella misura complessiva pari a € 150,00 (€ 50,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione
Istat a decorrere da febbraio 2025, ferma la ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie come in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5. Spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza pressoché reciproca delle parti, considerata altresì la peculiare situazione del nucleo familiare, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brembate Sopra in data
26/04/2008 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Brembate Sopra – anno
2008, n. 3, P. II, S. A);
2. AFFIDA i tre figli minori , e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
collocamento prevalente degli stessi presso il padre nella casa coniugale e con diritto della pagina 9 di 11 madre di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purché rispondente alle esigenze e alla volontà dei figli): nella settimana in cui la madre effettuerà il turno mattutino (dalle 7.30 alle 13.30) potrà tenere con sé i figli minori almeno due pomeriggi infrasettimanali dall'orario di uscita di scuola fino alle ore 20.30 quando rientreranno presso la casa paterna, mentre nelle settimane in cui la madre effettuerà il turno pomeridiano (dalle 14.30 alle 20.30) i minori staranno con la madre almeno due giorni infrasettimanali dall'orario di uscita di scuola fino alle ore 20.30 quando rientreranno presso la casa paterna oltre che, a weekend alterni, da sabato dall'orario di uscita di scuola di e fino a domenica sera alle Per_1 Per_2
ore 20.30.
Durante le festività natalizie e pasquali le parti avranno cura di alternare annualmente il giorno di Natale e di San Silvestro, nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, compatibilmente con i rispettivi turni lavorativi. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane anche consecutive, in periodi da concordare entro il 31/05 di ogni anno;
3. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Brembate Sopra (BG) via G. Ravasio n.3, al signor che vi continuerà ad abitare con i figli minori;
Controparte_1
4. PONE A CARICO di CO RA AN l'obbligo di versare a a mezzo Controparte_1
bonifico bancario entro il 20 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di febbraio 2024
(data dell'effettivo rilascio della casa familiare), la somma complessiva di € 150,00 (€
50,00 per ciascun coniuge), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT da febbraio
2025, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori;
5. PONE A CARICO di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno di provvedere al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli minori, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di pagina 10 di 11 corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6. COMPENSA le spese di lite;
7. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREMBATE SOPRA per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 14/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente Raffaella Cimminiello Cesare De Sapia
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8697/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. STEFANO SAVOLDELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. PAOLO MAESTRONI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da avendo le parti contratto matrimonio con Controparte_1 pagina 1 di 11 rito concordatario in Brembate di Sopra in data 26.04.2008 (trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Brembate Sopra – anno 2008 , n. 3, P. II, S. A), dalla cui unione sono nati i figli il Per_1
17.03.2009, il 16.05.2010 e il 04.04.2017, domandando altresì l'affido condiviso dei Per_2 Per_3
minori, l'assegnazione a sé della casa familiare e l'imposizione a carico del padre dell'obbligo di versare a titolo di contribuito al mantenimento indiretto la somma mensile di € 350 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 9.01.2023 veniva fissata udienza di comparizione personale delle parti all'udienza del
22.3.2023.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le circostanze dedotte dalla Controparte_1
moglie e chiedendo di disporre il collocamento dei minori presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare.
All'udienza presidenziale del 22.3.2023 il Presidente Delegato, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva le parti e, all'esito, le autorizzava a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto, riservando gli ulteriori provvedimenti provvisori e urgenti. A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, il Presidente Delegato, con ordinanza del 27.03.2023, disponeva l'affido condiviso dei minori e il loro collocamento prevalente presso il padre, in favore del quale assegnava la casa familiare, imponendo a carico della madre l'obbligo di versare a titolo di contribuito al mantenimento indiretto dei figli la somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nominava, dunque, se stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data
20.06.2023.
La sig.ra proponeva reclamo avverso l'ordinanza presidenziale e, celebrata l'udienza in data Parte_1
6.06.2023, la Corte d'Appello di Brescia confermava integralmente il contenuto del provvedimento reclamato, limitandosi ad aggiungere un pernottamento infrasettimanale presso la madre.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative insistendo nelle richieste formulate.
All'udienza del 20.6.2023 la ricorrente rappresentava che dal 12.06.23 aveva stipulato con l'azienda ospedaliera un nuovo contratto a tempo determinato avente scadenza a novembre 2023 e senza turni notturni, di talchè proponeva una modifica del calendario di visita ed avanzava richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali, con assegnazione a sé della casa coniugale, collocamento paritario dei minori e mantenimento diretto da parte di ciascun genitore.
Il GI rigettava l'istanza e, concessi i termini ex artt. 183, comma 6, c.p.c., rinviava per la discussione delle istanze istruttorie all'udienza del 17.10.2023.
pagina 2 di 11 In data 13.07.2023 la ricorrente depositava nuovamente un'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali allegando il nuovo contratto di lavoro e rappresentando difficoltà nel reperire un alloggio per sè.
Con ordinanza del 17.07.2023 il Giudice I., ritenuta opportunità di verificare il miglior assetto per i figli minori, eventualmente previo ascolto degli stessi o disponendo ogni ulteriore approfondimento utile, rigettava nuovamente l'istanza così proposta.
All'udienza del 17.10.2023, il GI disponeva quindi l'ascolto dei minori e (escludendo Per_1 Per_2 invece , data la sua tenera età), da svolgersi con l'assistenza di un ausiliario esperto all'uopo Per_3 nominato in persona della dott.ssa iscritta all'albo dei CTU del Tribunale, fissando Persona_4 per l'incombente l'udienza del 7.11.2023 (poi differita al 14.11.2023).
All'udienza del 14.11.2023 veniva sentito soltanto il figlio minore , atteso che , preso Per_1 Per_2 dall'agitazione, si allontanava dal Tribunale. Il GI concedeva quindi all'ausiliaria nominata, dott.ssa un termine per il deposito di una relazione sull'audizione dei minori e invitava le Persona_4 parti a valutare una soluzione conciliativa della controversia anche nell'interesse dei tre figli minori.
Letta quindi la relazione depositata dalla dott.ssa in data 28.11.2023 e preso atto del mancato Per_4
raggiungimento di un accordo, all'udienza del 19/12/2023, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni il 26/06/2024 da svolgersi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare così fissata, il GI tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio in camera di consiglio, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare il Tribunale osserva che la causa è matura per la decisione, stante l'inammissibilità delle istanze di prova, pur reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Il Collegio reputa invero che la documentazione depositata dalle parti, così come le dichiarazioni rese dai coniugi e dal figlio minore (oltre che dal comportamento di che ha esercitato il suo diritto a non essere Per_2
ascoltato), siano idonee e sufficienti a fondare una motivata sulle domande svolte dalle parti.
1. Domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
2. Responsabilità genitoriale e regime di collocamento dei minori
pagina 3 di 11 Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei tre figli minori , nato a [...] il Per_1
17.03.2009 , nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...], Per_2 Per_3
non essendo mai sorti contrasti tra le parti in ordine alla responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene debba essere confermato il vigente regime di affido condiviso della minore in quanto rispondente all'interesse della prole.
Quanto invece al collocamento dei minori, le domande delle parti sono divergenti.
In particolare, la ricorrente, sin dall'introduzione del giudizio, ha richiesto di disporre il collocamento prevalente dei minori presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i due coniugi e gravata da mutuo cointestato ai medesimi;
il resistente per contro si è opposto a tale assetto, evidenziando come gli impegni lavorativi della madre – che esercita la professione di infermiera presso l'Ospedale di Bergamo e che, all'epoca dell'introduzione del giudizio, lavorava su tre turni, anche notturni, e svolgeva occasionalmente ulteriori prestazioni notturne per privati circa una o due volte al mese – fossero incompatibili con la gestione degli impegni di cura e accudimento dei minori.
Il Presidente d., preso atto delle dichiarazioni delle parti, disponeva con ordinanza del 27.03.2023 il collocamento dei minori presso il padre e assegnava a quest'ultimo la casa familiare.
Nonostante il reclamo proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento presidenziale, la Corte
d'Appello di Brescia confermava sostanzialmente l'assetto disposto dal Presidente d. – salva l'aggiunta di un ulteriore pernottamento infrasettimanale compatibilmente con i turni lavorativi della madre – rilevando come fosse conforme alle risultanze emerse nella fase presidenziale, ferma la possibilità di disporre una diversa regolamentazione nel corso dell'istruttoria.
Successivamente, la ricorrente, pur non avendo ottemperato all'ordine di rilascio della casa familiare a fronte di asserite e non documentate difficoltà di reperire un'altra sistemazione abitativa, ha interposto istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, documentando l'avvenuta stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, seppur a tempo determinato, che non prevedeva turni notturni.
Veniva quindi disposto l'ascolto dei due figli minori e e in tale occasione, il primo Per_1 Per_2
illustrava al GI e all'ausiliaria nominata l'organizzazione familiare sino ad allora attuata dal nucleo, mentre rifiutava di rendere dichiarazioni, allontanandosi dal Tribunale (v. verbale di udienza Per_2
del 14/11/2023).
In particolare, alla luce di quanto osservato dall'ausiliaria dott.ssa “ha dimostrato Per_4 Per_1
buone capacità relazionali, seppur con evidenti vissuti di ansia e agitazione legate, probabilmente, al contesto. Il ragazzo ha, comunque, risposto in modo adeguato e pertinente anche quando comportava
pagina 4 di 11 un suo coinvolgimento emotivo. La narrazione ha evidenziato una mancanza di condizionamento genitoriale…EN ha dimostrato buone competenze cognitive, con un funzionamento adeguato alla sua età che rileva, nell'interazione intercorsa, una capacità di lettura critica e razionale della storia famigliare”. Quanto alle dichiarazioni fornite dal minore, quest'ultimo ha descritto entrambi i genitori come disponibili nell'organizzazione del quotidiano e capaci di alternarsi nella gestione dei suoi impegni, evidenziando che “il padre è la persona maggiormente presente in casa, sin dal mattino, quando lo sveglia” e ammettendo che con la madre ha “un rapporto “migliore”” e di maggiore sintonia
“nonostante sia poco presente” (v. relazione depositata in data 4/12/2023).
Come detto, il secondogenito di 13 anni non è invece “riuscito a reggere la tensione Per_2 dell'incontro scoppiando a piangere” e preferendo allontanarsi con il padre dal tribunale. Tale atteggiamento, ad avviso della psicoterapeuta nominata per l'ascolto, induce “ad ipotizzare un'importante tensione legata ad un conflitto genitoriale che, forse, anche se non così esplicito, come dichiarato da , provoca sofferenza nel contesto famigliare. Si ritiene, pertanto, di suggerire un Per_1 supporto che permetta, soprattutto a di far emergere e affrontare le sue fatiche” (v. relazione Per_2
depositata in data 4/12/2023).
Sentiti i genitori alla successiva udienza del 14/12/2023 e preso atto della perdurante mancata attuazione delle disposizioni di cui all'ordinanza presidenziale da parte della ricorrente, rimasta a vivere nella casa familiare, il GI fissava udienza di precisazione delle conclusioni, invitando i due genitori ad addivenire ad un accordo sulle condizioni di separazione, valutando la possibile liberazione della sig.ra dal pagamento del 50% della rata del mutuo della casa familiare su di essa gravante Pt_1
con contestuale cessione della propria quota al marito ovvero la prestazione da parte di quest'ultimo di una idonea garanzia che consentisse alla moglie di locare un immobile viste le asserite difficoltà sino ad allora incontrate nel reperimento di un immobile in affitto in ragione della condizione reddituale e lavorativa della ricorrente.
Sennonché, soltanto nelle memorie conclusive, le parti davano atto dell'avvenuta cessazione della convivenza a seguito del trasferimento della sig.ra da febbraio 2024, in un immobile di un'amica Pt_1
che la ospita dietro versamento – non documentato – della somma mensile di € 250,00.
In sede di conclusioni, la ricorrente ha quindi insistito nelle sue domande, rilevando come l'avvenuta modifica dell'orario di lavoro, pur a fronte di una riduzione delle entrate, possa consentirle oggi di gestire, con l'aiuto della propria madre, le esigenze dei minori.
Dal canto suo, il resistente ha chiesto la conferma dell'assetto attualmente in atto e quindi delle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale così come integrata dalla Corte d'appello di Brescia, rilevando come la sig.ra successivamente all'udienza presidenziale ed al reclamo, avesse tenuto Pt_1
pagina 5 di 11 un atteggiamento non collaborativo, decidendo di licenziarsi e di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato, che, pur consentendole di non dover più lavorare durante i turni notturni, impediva comunque al nucleo familiare di programmare il calendario del diritto di visita proposto dalla medesima ricorrente, in ragione della previsione di un turno anche nel weekend e dell'assenza di una cadenza fissa dei giorni infrasettimanali.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatari (v. n. 9633/2015), esaminando la condotta delle parti e verificando altresì le modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole.
Nel caso di specie, deve osservarsi che, per quanto dedotto e documentato in atti, nonché a fronte di quanto dichiarato dal minore sentito dal GI con l'ausilio della psicoterapeuta, risulta che il padre, lavorando su turni lavorativi stabili e certi, è il genitore che è riuscito in passato e riesce tuttora ad occuparsi maggiormente delle necessità dei figli, garantendo la sua presenza sin dal momento in cui i minori si svegliano al mattino e poi nel pomeriggio per assisterli nello svolgimento delle attività extrascolastiche. Egli invero lavora quotidianamente dalle ore 7.30 alle ore 15.30, riuscendo così ad accompagnare a scuola e a ritirare l'ultimogenito e a seguire i due figli maggiore nelle attività Per_3
pomeridiane, a nulla rilevando il fatto che questi ultimi, rincasando all'orario di pranzo, non trovino il genitore collocatario, atteso che lo stesso figlio minore – in sede di ascolto – ha dichiarato di Per_1
frequentare il liceo Mascheroni di Bergamo e di mangiare spesso dalla nonna materna, che abita in città, e di trovare sempre il padre a casa al suo rientro (V. verbale di udienza del 14/11/2023: “Quando esco da scuola o torno da casa della nonna il papà è sempre a casa. A scuola mi portano la mamma o il papà a seconda dei giorni. Dopo scuola per lo più sto dalla nonna materna che abita in Borgo
Palazzo, ci vado a pranzo. Mi fermo poi vengono a prendermi la mamma o il papà a seconda dei loro impegni”).
La madre, per contro, pur avendo modificato gli orari di lavoro, non appare in grado di garantire la stessa stabile presenza, dovendo ella forzatamente delegare gli impegni di cura e accudimento alla madre tenuto conto della variabilità dei turni mattutini e di quelli pomeridiani e in ogni caso dell'assenza di documentazione attuale (tenuto conto che l'unico contratto in atti – vedi doc. 7 fasc. ric.
– risale al giugno 2023 e trattasi di contratto a tempo determinato ormai ampiamente scaduto) che attesti la possibilità di una diversa modalità di organizzazione della vita familiare, essendo le conclusioni della stessa fondata su mere allegazioni peraltro contenute nelle memorie conclusive.
pagina 6 di 11 Del resto, anche la possibilità di verificare la condizione di adeguatezza del regime di collocamento dei minori e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non è stata resa possibile per effetto della condotta tenuta dalla stessa ricorrente, la quale è rimasta presso la casa coniugale malgrado i provvedimenti temporanei e urgenti – confermati anche dalla Corte d'Appello di Brescia in sede di reclamo – risalenti, rispettivamente, a marzo e a giugno 2023.
Nelle more del passaggio della causa in fase decisionale, la stessa ricorrente non ha in alcun modo richiesto l'assunzione di ulteriori elementi, evidentemente sopravvenuti, che avrebbero determinato una diversa regolamentazione del collocamento dei minori, limitandosi a ribadire le allegazioni già contenute nei precedenti atti difensivi.
In tale contesto, dunque, non appaiono provati elementi che giustifichino una modifica del regime di collocamento stabilito all'esito dell'ascolto delle parti e del minore e in ragione di quanto sino ad oggi documentato.
Per tali ragioni, possono dunque essere confermate le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale, così come confermata dalla Corte d'Appello, quanto al collocamento dei minori.
Quanto invece alla regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, può invece applicarsi il calendario indicato in dispositivo che tiene conto delle esigenze dei minori e dei turni lavorativi della madre, fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti.
3. Assegnazione della casa familiare
Così come già disposto all'esito della fase presidenziale, a fronte della conferma del collocamento prevalente dei tre minori presso il padre, deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. al resistente della casa familiare sita in Brembate Sopra (BG), via G. Ravasio n.3, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo.
In mancanza di ulteriore accordo tra le parti, il Collegio reputa a questo punto di dover applicare i principi di diritto comune con riferimento alla rata del mutuo e alle spese, con la conseguenza che la rata di mutuo dovrà essere pagata in misura pari al 50% da ciascun coniuge in base al titolo di proprietà; le spese condominiali ordinarie e le utenze rimarranno a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie saranno invece suddivise tra i coniugi in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I
22.2.2006 n. 3836).
L'assegnazione della casa familiare dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo materno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente pagina 7 di 11 previsto dall'art. 337 sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass.
Sez. VI – I 17.12.2015 n. 25420).
4. Mantenimento dei figli
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, con riguardo alla ricorrente, ella svolge la professione di infermiera presso l'Ospedale di
Bergamo e, da quanto dedotto, lavora attualmente, sulla base di un contratto a tempo determinato di complessive 36 ore settimanali, secondo due turni (mattutino dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 20.30) di sei ore al giorno, incluso quindi il sabato.
In sede di udienza presidenziale, confermando quanto contestato dal resistente, ella aveva inoltre dichiarato di svolgere occasionalmente ulteriori prestazioni notturne per privati circa una o due volte al mese, salvo precisare, soltanto nelle memorie conclusive, di aver asseritamente rinunciato a tali prestazioni.
Dalla documentazione in atti, risulta che per l'anno di imposta 2022 la ricorrente ha percepito il reddito lordo da lavoro pari a € 20.850,52 (v. CU 2023 doc. 6), pari a circa € 1.500 netti mensili su 12 mensilità, a cui devono sommarsi le ulteriori entrate tuttavia non quantificabili derivanti dalle ulteriori prestazioni svolte in favore di privati. Per l'anno 2023, sono stati prodotti alcuni cedolini emessi dall'Ospedale ove risulta un reddito inferiore – per effetto della modifica lavorativa ottenuta dalla ricorrente – pari a circa € 1.100 mensili.
La stessa ricorrente è tenuta – così come il marito – a versare mensilmente metà della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare assegnata al sig. Maestroni pari a circa € 550,00 mensili (€
275,00 ciascuno) e dal pagamento di un “concorso spese” di € 250,00 – tuttavia non documentato – in favore dell'amica che la ospita da febbraio 2024.
pagina 8 di 11 Il resistente lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Poligrafica Srl di Dalmine ove svolge la mansione di operaio, con una retribuzione pari a circa € 1.600 mensili (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti e cedolini paga del 2023).
Pertanto, valutate le rispettive situazioni economiche e personali come risultanti dai documenti prodotti, tenuto conto della disparità reddituale tra le parti e dell'ampliamento dei tempi di permanenza dei figli presso la madre, considerato altresì che l'assegnazione al padre della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo (per cui ciascuno versa il 50% della rata di mutuo dpari a complessivi € 550 mensili) costituisce già un contributo della madre a favore della prole, visti anche gli oneri abitativi a carico della stessa (la quale asseritamente sostiene una spesa pari a € 250 mensili per la sua nuova sistemazione abitativa), appare equo, anche in rapporto alle esigenze dei figli, rideterminare, con decorrenza da febbraio 2024 (data di effettivo rilascio della casa coniugale da parte della madre) il contributo a carico della sig.ra per il mantenimento indiretto ordinario dei figli Pt_1
minori nella misura complessiva pari a € 150,00 (€ 50,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione
Istat a decorrere da febbraio 2025, ferma la ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie come in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5. Spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza pressoché reciproca delle parti, considerata altresì la peculiare situazione del nucleo familiare, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brembate Sopra in data
26/04/2008 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Brembate Sopra – anno
2008, n. 3, P. II, S. A);
2. AFFIDA i tre figli minori , e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
collocamento prevalente degli stessi presso il padre nella casa coniugale e con diritto della pagina 9 di 11 madre di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purché rispondente alle esigenze e alla volontà dei figli): nella settimana in cui la madre effettuerà il turno mattutino (dalle 7.30 alle 13.30) potrà tenere con sé i figli minori almeno due pomeriggi infrasettimanali dall'orario di uscita di scuola fino alle ore 20.30 quando rientreranno presso la casa paterna, mentre nelle settimane in cui la madre effettuerà il turno pomeridiano (dalle 14.30 alle 20.30) i minori staranno con la madre almeno due giorni infrasettimanali dall'orario di uscita di scuola fino alle ore 20.30 quando rientreranno presso la casa paterna oltre che, a weekend alterni, da sabato dall'orario di uscita di scuola di e fino a domenica sera alle Per_1 Per_2
ore 20.30.
Durante le festività natalizie e pasquali le parti avranno cura di alternare annualmente il giorno di Natale e di San Silvestro, nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, compatibilmente con i rispettivi turni lavorativi. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane anche consecutive, in periodi da concordare entro il 31/05 di ogni anno;
3. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Brembate Sopra (BG) via G. Ravasio n.3, al signor che vi continuerà ad abitare con i figli minori;
Controparte_1
4. PONE A CARICO di CO RA AN l'obbligo di versare a a mezzo Controparte_1
bonifico bancario entro il 20 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di febbraio 2024
(data dell'effettivo rilascio della casa familiare), la somma complessiva di € 150,00 (€
50,00 per ciascun coniuge), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT da febbraio
2025, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori;
5. PONE A CARICO di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno di provvedere al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli minori, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di pagina 10 di 11 corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6. COMPENSA le spese di lite;
7. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREMBATE SOPRA per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 14/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente Raffaella Cimminiello Cesare De Sapia
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