Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 11446/2023 promossa da
Parte_1 come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Contro
CP_1, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia CP_1 o equivalente - altre ipotesi
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/12/2023, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale “ernie discali lombari e cervicali", inutilmente denunciata in sede amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I testi escussi all'udienza del 17.10.2024 hanno descritto e confermato la tipologia di mansioni svolte da parte ricorrente, operaio carpentiere metalmeccanico, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
già titolare di una percentuale di Dall'espletata CTU è emerso che Parte_1 danno biologico pari al 13%, è affetto da:
"spondiloartrosi lombare con discopatie L3-L4 L5-S1 con sofferenza pluriradicolare lombare bilaterale moderata grave cronica a sinistra e subacuta a destra"
Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto un aumento del grado di menomazione dell'integrità psico fisica pari al 5% che genera, sommato al precedente già riconosciuto, un danno biologico complessivo del 18% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi non contrastati da alcuna circostanza di segno in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine "professionale” dellacontrario
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patologia.
Parte_1Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto di ad un maggiore riconoscimento della percentuale di danno biologico derivante da malattia professionale, corrispondente in maniera complessiva al 18%, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' CP_1, dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in rendita per malattia professionale nella misura complessiva del 18% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
Per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento delle differenze del dovuto maturato e
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maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
Condanna altresì l' CP_1 alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Taranto, 09.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone