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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1322/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 1322/2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 779/2022 del Tribunale di GROSSETO, promossa da
), rappresentato e difeso dall'avv. CIGLIANO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MATARAZZO EUGENIA
( dall'Avv. GHERARDI MARCO ( ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, giusta procura in atti;
in persona del dott. Controparte_2 CP_3 [...]
) in qualità di Responsabile Contenzioso e di Procuratore C.F._5 CP_4 speciale di , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLINI Controparte_5
ALESSANDRA ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._6 difensore, giusta procura in atti;
1 . (già , in persona del legale rappresentante Controparte_6 Controparte_6 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GRILLO GIUSEPPE ) C.F._7 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLATI
CP_7
[...] Controparte_8
Controparte_9
(già ) Controparte_10 CP_11
CP_12
Controparte_13
Controparte_14
Controparte_15
[...]
Controparte_16
, Controparte_17
, Controparte_18
, Controparte_19
, Controparte_20
Controparte_21
, CP_22
Controparte_23
APPELLATI NON COSTITUITI all'udienza del 16/04/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 11.11.2011, e proponevano Parte_1 CP_7 opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. all'esecuzione immobiliare n. 89/09 instaurata nei
2 loro confronti dal ., Controparte_24 procedura nella quale erano intervenuti numerosi creditori.
In particolare, oltre ai motivi qualificati dal primo giudice come opposizione agli atti esecutivi, gli opponenti deducevano, ex art. 615 c.p.c.:
- nei confronti del : l'inesistenza del diritto Controparte_24
a procedere a esecuzione forzata del creditore pignorante per: violazione della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 20.12.2007, in quanto nella predetta scrittura era stato espressamente previsto l'impegno delle parti di non avviare alcun contenzioso in merito all'impianto di irrigazione;
l'intervenuta risoluzione del contratto relativo alla fornitura dell'impianto, rispetto a quale erano state emesse le cambiali intimate, per scadenza del termine essenziale per adempiere, giacché il con la consegna di un impianto non utilizzabile CP_7 avrebbe effettuato una consegna di un aliud pro alio; in subordine,
l'inadempimento del , per mancata consegna di un impianto che CP_7 consentisse l'irrigazione del terreno di cui è causa;
l'inadempimento dell'obbligazione, assunta anche all'esito della scrittura del 20.12.2007 relativa all'eliminazione dei vizi dell'impianto, rimasto non funzionante;
la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, nonché dell'ordinaria diligenza ex artt. 1175
e ss., 1337 e 1375 c.c. implicanti anche condotte penalmente rilevanti ex art. 640 c.p.;
- nei confronti di il difetto di titolarità del credito intimato in capo Controparte_9
a non risultando provata la successione ex art. 111 c.p.c. nelle Controparte_9 posizioni di l'inesistenza del credito di cui agli atti di Controparte_9 intervento per non essere l'estratto depositato dalla sufficiente a CP_9 comprovare l'esistenza del credito intimato;
l'illegittimo comportamento della banca che non avrebbe consentito al cliente di verificare le risultanze degli estratti conto nel termine di cui all'art. 8 l. 154/1992 per consentire eventualmente al cliente di contestarli;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e conseguente anatocismo;
l'illegittimità del recesso della dai rapporti di CP_9 conto corrente violazione del principio di buona fede come comunicato in data
18.5.2009; l'usurarietà dei tassi di interesse applicati sul conto corrente nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009; l'illegittimità dell'importo di cui all'atto di intervento in ragione del possibile addebito di poste passive a titolo di competenze e altri oneri;
la vessatorietà delle clausole pattuite perché predisposte unilateralmente dalla Banca opposta;
3 - quanto ad altri creditori convenuti: l'indeterminatezza dei crediti intimati da
Parte_2 Controparte_17
[...] Controparte_18 Controparte_19 Controparte_14
e MPS Gestione Crediti Banca S.p.A.
[...]
Si costituivano, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo di dichiararne l'inammissibilità o di rigettarla, il , Controparte_24 [...]
, Controparte_2 CP_12 Controparte_13 [...]
e . Controparte_14 Controparte_15
Rimanevano contumaci , , Controparte_17 Controparte_18 CP_19
, e
[...] Controparte_25 CP_22 Controparte_20 [...]
CP_23
Nel corso del giudizio, le parti dichiaravano che procedura esecutiva n. R.G.E.I. n.
89/2009 si era conclusa con il trasferimento del compendio pignorato.
Con sentenza n. 779/2022 resa in data 19.12.2022, il Tribunale di Grosseto dichiarava cessata la materia del contendere in relazione ai motivi qualificati come opposizione ex art. 617 c.p.c. e dichiarava inammissibile e rigettava nel merito le opposizioni ex art. 615 c.p.c., condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello nei confronti della sola Parte_1
, già Controparte_1 Controparte_26
e prima
[...] Controparte_27 chiedendo accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale
Ordinario di Grosseto, Sezioni Civili, in persona del Giudice Dott.ssa Cristina Nicolò, n.
779/2022, emessa nel procedimento RG 1759/2012 tra le parti in epigrafe, pubblicata il 20/12/2022, non notificata, e, per l'effetto, accertare l'insussistenza del diritto del
a procedere ad esecuzione forzata. In via istruttoria si chiede ammettersi CP_7 consulenza tecnica d'ufficio preordinata ad accertare la funzionalità dell'impianto di irrigazione e la sua conformità allo scopo.”
Deduceva i seguenti motivi:
I) nullità e illegittimità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – travisamento delle risultanze processuali – motivazione contraddittoria.
II) nullità ed illegittimità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione degli art. 1362 c.c. e ss., rilevante ai fini dell'interpretazione degli atti processuali di parte, atteso che il primo giudice, pur a fronte dell'esplicito
4 tenore testuale dell'atto di citazione con riferimento ai vizi dell'impianto di irrigazione, ha escluso l'operatività della clausola di divieto di adire l'autorità giudiziaria per i giudizi relativi all'impianto di irrigazione.
III) nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante.
In sostanza, l'appellante asseriva che il non avrebbe avuto il diritto ad agire CP_7 esecutivamente in quanto, in forza della scrittura privata datata 20 dicembre 2007 intercorsa tra le parti, esse si sarebbero impegnate a non azionare le cambiali rilasciate da al per l'acquisto di un impianto di irrigazione il quale avrebbe Pt_1 CP_7 presentato dei vizi che il avrebbe dovuto prima emendare. CP_7 si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione Controparte_1
e dell'istanza di inibitoria.
Con ordinanza del 4.6.2024, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, rilevata la mancata prova della notifica dell'appello nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado diverse da ha assegnato alla parte appellante termine perentorio Controparte_1 fino al 4.10.2024 per l'integrazione del contraddittorio, rinviando all'udienza del
4.2.2025.
Con comparsa depositata in data 12.11.2024, si è costituita Controparte_5
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
Con comparsa depositata in data 31.1.2025, si è costituita Controparte_6 già chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile o comunque rigettarlo. Controparte_6
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 4.2.2025, ha Controparte_1 chiesto, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 331, comma 2, c.p.c., non avendo la parte appellante provveduto – nel termine perentorio concesso – all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado.
Con provvedimento datato 10.2.2025, la Corte, rilevato che la parte appellante non ha provveduto oltre il termine perentorio assegnato con l'ordinanza collegiale datata
4.6.2024 alla notifica del ricorso introduttivo alle parti costituite nel giudizio di primo grado (diverse da ), omettendo tale adempimento nei confronti Controparte_1 delle parti contumaci in tale giudizio, visti gli artt. 331, secondo comma, 348 bis, 350, terzo comma, e 350 bis c.p.c., ha fissato udienza dinanzi al collegio per la discussione orale e la decisione della causa.
5 Con la nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 25.3.2025, la parte appellante ha dedotto che la notifica alle parti costituite in primo grado è avvenuta in data 21.10.2024 a fronte dell'udienza fissata al 4.2.2025, quindi oltre 90 giorni prima dell'udienza, con la conseguenza che è stato certamente garantito il diritto al contraddittorio come previsto peraltro dagli articoli 163 e 350 c.p.c. secondo la formulazione applicabile al presente giudizio, entrato in vigore prima della riforma
“Cartabia” dei termini a comparire, e che la notifica non è stata effettuato alle parti contumaci in primo grado, stante la loro “non rilevanza” processuale.
Ritenuto in diritto
La parte appellante ha omesso di effettuare, nel termine perentorio del 4.10.2024 assegnato ex art. 331, primo comma, c.p.c., la notifica dell'atto di appello a tutte le parti del giudizio diverse da Consorzi di Italia S.p.a., poiché, per alcune di esse, ha provveduto solo in data 21.10.2024 e per tutte le altre non vi ha provveduto affatto.
Non vi è dubbio che in conseguenza di tale omissione l'appello vado dichiarato inammissibile ex art. 331, secondo comma, c.p.c.
Invero, va anzitutto evidenziato come, diversamente da quanto sembra ritenere la parte appellante, “Nel vigente sistema processuale, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, al pari delle controversie in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, di terzo all'opposizione ex art. 619, di distribuzione del ricavato della vendita forzata ex art.
512, e di beni indivisi ex art. 509 cod. proc. civ., dà vita ad un rapporto processuale plurisoggettivo a contenuto necessario, così che, ai fini della legittimità della procedura,
è indispensabile la presenza del debitore esecutato, del creditore procedente e di quelli intervenuti.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7264 del 01/06/2000). Infatti, “Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario coi creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18110 del 05/09/2011).
Non vi è dubbio, pertanto, che nella fattispecie fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio disposta, ex art. 331 c.p.c., con l'ordinanza datata 4.6.2024.
Peraltro, pur non avendo la parte appellante avanzato alcuna richiesta di proroga del termine o di fissazione di un nuovo temine, per completezza va evidenziato che “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente
6 fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6982 del 11/04/2016 (Rv. 639540 - 01).
Trova quindi applicazione il principio, pacifico anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato ex art. 331, cod.proc.civ., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicchè la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7528 del
27/03/2007).
Le spese delle parti costituite, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), ridotti del 50% per la pronuncia di mero rito, vanno poste a carico della parte appellante.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da Parte_1
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti appellate costituite, liquidate per ciascuna di esse in € 1.983,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, con la precisazione che le spese in favore di andranno distratte in favore Controparte_2 dell'Avv. Alessandra Paolini, giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Firenze, 15/04/2025
La cons. est. Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 1322/2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 779/2022 del Tribunale di GROSSETO, promossa da
), rappresentato e difeso dall'avv. CIGLIANO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MATARAZZO EUGENIA
( dall'Avv. GHERARDI MARCO ( ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, giusta procura in atti;
in persona del dott. Controparte_2 CP_3 [...]
) in qualità di Responsabile Contenzioso e di Procuratore C.F._5 CP_4 speciale di , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLINI Controparte_5
ALESSANDRA ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._6 difensore, giusta procura in atti;
1 . (già , in persona del legale rappresentante Controparte_6 Controparte_6 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GRILLO GIUSEPPE ) C.F._7 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLATI
CP_7
[...] Controparte_8
Controparte_9
(già ) Controparte_10 CP_11
CP_12
Controparte_13
Controparte_14
Controparte_15
[...]
Controparte_16
, Controparte_17
, Controparte_18
, Controparte_19
, Controparte_20
Controparte_21
, CP_22
Controparte_23
APPELLATI NON COSTITUITI all'udienza del 16/04/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 11.11.2011, e proponevano Parte_1 CP_7 opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. all'esecuzione immobiliare n. 89/09 instaurata nei
2 loro confronti dal ., Controparte_24 procedura nella quale erano intervenuti numerosi creditori.
In particolare, oltre ai motivi qualificati dal primo giudice come opposizione agli atti esecutivi, gli opponenti deducevano, ex art. 615 c.p.c.:
- nei confronti del : l'inesistenza del diritto Controparte_24
a procedere a esecuzione forzata del creditore pignorante per: violazione della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 20.12.2007, in quanto nella predetta scrittura era stato espressamente previsto l'impegno delle parti di non avviare alcun contenzioso in merito all'impianto di irrigazione;
l'intervenuta risoluzione del contratto relativo alla fornitura dell'impianto, rispetto a quale erano state emesse le cambiali intimate, per scadenza del termine essenziale per adempiere, giacché il con la consegna di un impianto non utilizzabile CP_7 avrebbe effettuato una consegna di un aliud pro alio; in subordine,
l'inadempimento del , per mancata consegna di un impianto che CP_7 consentisse l'irrigazione del terreno di cui è causa;
l'inadempimento dell'obbligazione, assunta anche all'esito della scrittura del 20.12.2007 relativa all'eliminazione dei vizi dell'impianto, rimasto non funzionante;
la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, nonché dell'ordinaria diligenza ex artt. 1175
e ss., 1337 e 1375 c.c. implicanti anche condotte penalmente rilevanti ex art. 640 c.p.;
- nei confronti di il difetto di titolarità del credito intimato in capo Controparte_9
a non risultando provata la successione ex art. 111 c.p.c. nelle Controparte_9 posizioni di l'inesistenza del credito di cui agli atti di Controparte_9 intervento per non essere l'estratto depositato dalla sufficiente a CP_9 comprovare l'esistenza del credito intimato;
l'illegittimo comportamento della banca che non avrebbe consentito al cliente di verificare le risultanze degli estratti conto nel termine di cui all'art. 8 l. 154/1992 per consentire eventualmente al cliente di contestarli;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e conseguente anatocismo;
l'illegittimità del recesso della dai rapporti di CP_9 conto corrente violazione del principio di buona fede come comunicato in data
18.5.2009; l'usurarietà dei tassi di interesse applicati sul conto corrente nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009; l'illegittimità dell'importo di cui all'atto di intervento in ragione del possibile addebito di poste passive a titolo di competenze e altri oneri;
la vessatorietà delle clausole pattuite perché predisposte unilateralmente dalla Banca opposta;
3 - quanto ad altri creditori convenuti: l'indeterminatezza dei crediti intimati da
Parte_2 Controparte_17
[...] Controparte_18 Controparte_19 Controparte_14
e MPS Gestione Crediti Banca S.p.A.
[...]
Si costituivano, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo di dichiararne l'inammissibilità o di rigettarla, il , Controparte_24 [...]
, Controparte_2 CP_12 Controparte_13 [...]
e . Controparte_14 Controparte_15
Rimanevano contumaci , , Controparte_17 Controparte_18 CP_19
, e
[...] Controparte_25 CP_22 Controparte_20 [...]
CP_23
Nel corso del giudizio, le parti dichiaravano che procedura esecutiva n. R.G.E.I. n.
89/2009 si era conclusa con il trasferimento del compendio pignorato.
Con sentenza n. 779/2022 resa in data 19.12.2022, il Tribunale di Grosseto dichiarava cessata la materia del contendere in relazione ai motivi qualificati come opposizione ex art. 617 c.p.c. e dichiarava inammissibile e rigettava nel merito le opposizioni ex art. 615 c.p.c., condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello nei confronti della sola Parte_1
, già Controparte_1 Controparte_26
e prima
[...] Controparte_27 chiedendo accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale
Ordinario di Grosseto, Sezioni Civili, in persona del Giudice Dott.ssa Cristina Nicolò, n.
779/2022, emessa nel procedimento RG 1759/2012 tra le parti in epigrafe, pubblicata il 20/12/2022, non notificata, e, per l'effetto, accertare l'insussistenza del diritto del
a procedere ad esecuzione forzata. In via istruttoria si chiede ammettersi CP_7 consulenza tecnica d'ufficio preordinata ad accertare la funzionalità dell'impianto di irrigazione e la sua conformità allo scopo.”
Deduceva i seguenti motivi:
I) nullità e illegittimità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – travisamento delle risultanze processuali – motivazione contraddittoria.
II) nullità ed illegittimità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione degli art. 1362 c.c. e ss., rilevante ai fini dell'interpretazione degli atti processuali di parte, atteso che il primo giudice, pur a fronte dell'esplicito
4 tenore testuale dell'atto di citazione con riferimento ai vizi dell'impianto di irrigazione, ha escluso l'operatività della clausola di divieto di adire l'autorità giudiziaria per i giudizi relativi all'impianto di irrigazione.
III) nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante.
In sostanza, l'appellante asseriva che il non avrebbe avuto il diritto ad agire CP_7 esecutivamente in quanto, in forza della scrittura privata datata 20 dicembre 2007 intercorsa tra le parti, esse si sarebbero impegnate a non azionare le cambiali rilasciate da al per l'acquisto di un impianto di irrigazione il quale avrebbe Pt_1 CP_7 presentato dei vizi che il avrebbe dovuto prima emendare. CP_7 si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione Controparte_1
e dell'istanza di inibitoria.
Con ordinanza del 4.6.2024, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, rilevata la mancata prova della notifica dell'appello nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado diverse da ha assegnato alla parte appellante termine perentorio Controparte_1 fino al 4.10.2024 per l'integrazione del contraddittorio, rinviando all'udienza del
4.2.2025.
Con comparsa depositata in data 12.11.2024, si è costituita Controparte_5
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
Con comparsa depositata in data 31.1.2025, si è costituita Controparte_6 già chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile o comunque rigettarlo. Controparte_6
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 4.2.2025, ha Controparte_1 chiesto, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 331, comma 2, c.p.c., non avendo la parte appellante provveduto – nel termine perentorio concesso – all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado.
Con provvedimento datato 10.2.2025, la Corte, rilevato che la parte appellante non ha provveduto oltre il termine perentorio assegnato con l'ordinanza collegiale datata
4.6.2024 alla notifica del ricorso introduttivo alle parti costituite nel giudizio di primo grado (diverse da ), omettendo tale adempimento nei confronti Controparte_1 delle parti contumaci in tale giudizio, visti gli artt. 331, secondo comma, 348 bis, 350, terzo comma, e 350 bis c.p.c., ha fissato udienza dinanzi al collegio per la discussione orale e la decisione della causa.
5 Con la nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 25.3.2025, la parte appellante ha dedotto che la notifica alle parti costituite in primo grado è avvenuta in data 21.10.2024 a fronte dell'udienza fissata al 4.2.2025, quindi oltre 90 giorni prima dell'udienza, con la conseguenza che è stato certamente garantito il diritto al contraddittorio come previsto peraltro dagli articoli 163 e 350 c.p.c. secondo la formulazione applicabile al presente giudizio, entrato in vigore prima della riforma
“Cartabia” dei termini a comparire, e che la notifica non è stata effettuato alle parti contumaci in primo grado, stante la loro “non rilevanza” processuale.
Ritenuto in diritto
La parte appellante ha omesso di effettuare, nel termine perentorio del 4.10.2024 assegnato ex art. 331, primo comma, c.p.c., la notifica dell'atto di appello a tutte le parti del giudizio diverse da Consorzi di Italia S.p.a., poiché, per alcune di esse, ha provveduto solo in data 21.10.2024 e per tutte le altre non vi ha provveduto affatto.
Non vi è dubbio che in conseguenza di tale omissione l'appello vado dichiarato inammissibile ex art. 331, secondo comma, c.p.c.
Invero, va anzitutto evidenziato come, diversamente da quanto sembra ritenere la parte appellante, “Nel vigente sistema processuale, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, al pari delle controversie in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, di terzo all'opposizione ex art. 619, di distribuzione del ricavato della vendita forzata ex art.
512, e di beni indivisi ex art. 509 cod. proc. civ., dà vita ad un rapporto processuale plurisoggettivo a contenuto necessario, così che, ai fini della legittimità della procedura,
è indispensabile la presenza del debitore esecutato, del creditore procedente e di quelli intervenuti.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7264 del 01/06/2000). Infatti, “Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario coi creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18110 del 05/09/2011).
Non vi è dubbio, pertanto, che nella fattispecie fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio disposta, ex art. 331 c.p.c., con l'ordinanza datata 4.6.2024.
Peraltro, pur non avendo la parte appellante avanzato alcuna richiesta di proroga del termine o di fissazione di un nuovo temine, per completezza va evidenziato che “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente
6 fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6982 del 11/04/2016 (Rv. 639540 - 01).
Trova quindi applicazione il principio, pacifico anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato ex art. 331, cod.proc.civ., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicchè la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7528 del
27/03/2007).
Le spese delle parti costituite, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), ridotti del 50% per la pronuncia di mero rito, vanno poste a carico della parte appellante.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da Parte_1
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti appellate costituite, liquidate per ciascuna di esse in € 1.983,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, con la precisazione che le spese in favore di andranno distratte in favore Controparte_2 dell'Avv. Alessandra Paolini, giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Firenze, 15/04/2025
La cons. est. Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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