Art. 9. 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, possono essere corrisposti contributi, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero con istituti di credito esteri. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994.
Versione
21 marzo 1992
21 marzo 1992
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 25/03/2014, n. 623Provvedimento: […] La documentazione non risultava completa, essendo stata omessa l'autocertificazione della documentazione di spesa eseguita affidata a RSI (fatture o rendicontazione delle spese sostenute per la progettazione definitiva). Siffatta documentazione è richiesta nel contratto di finanziamento e nella Circolare n. 14/03, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito nello specifico la procedura relativa all'impegno e all'erogazione dei contributi statali ai sensi dell'art. 9 legge 211/1992, normativa che disciplina il finanziamento degli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.Leggi di più...
- difetto di motivazione·
- compensazione delle spese·
- annullamento di atti amministrativi·
- principio di leale cooperazione·
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- art. 46 D.L. 78/2010·
- risarcimento dei danni·
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- principio di legittimo affidamento