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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 965 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
PORCHETTO SARA, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Parte_2
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate all'esito delle modifiche apportate in occasione dell'udienza del 3.6.2025, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi Parte_1 Parte_2
per matrimonio contratto in data 23.10.1999 in Finale Ligure (SV), trascritto nel Registro degli Atti
di matrimonio del Comune di Finale Ligure al numero 42, parte II, serie A, anno 1999, alle condizioni di seguito esposte:
“1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e sotto gli obblighi di legge.
2) La casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi sita in Finale Ligure, Via Becchignolo n.
14/1 Piano 1; identificata al Foglio 37; Particella 206; Subalterno 16; Rendita € 232,41; Zona
Censuaria 2; Categoria A/4 Consistenza 4,5 vani, resta con tutti gli arredi nella disponibilità della
Sig.ra che da oltre quattro anni la utilizza in maniera esclusiva e che continuerà ad Parte_2
abitarci, con onere della stessa di provvedere a volturare a proprio nome le utenze, finora intestate al Sig. e dallo stesso onorate. Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile Parte_1
suindicato saranno poste integralmente a carico della Sig.ra mentre le spese di Parte_2
manutenzione straordinaria saranno imputate al 50% tra i coniugi.
3) Il garage, in comproprietà a 50% tra i coniugi sito in Finale Ligure, Via Berretta Piano S1;
identificato al Foglio 37; Particella 1030; Subalterno 3; Rendita 38,01 Zona Censuaria 2; Categoria
C/6, Classe 2, Consistenza 16 metri quadri e pertinenziale all'abitazione di cui al precedente punto, verrà utilizzato da entrambi i coniugi con onere degli stessi di provvedere nella misura del 50% al pagamento delle spese relative all'utenza dell'energia elettrica, polizza assicurativa, e quelle inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
4) Il figlio maggiorenne continuerà a vivere con il padre nell'immobile sito in Via Persona_1
Fiume 46/8 pur mantenendo rapporti stabili con la madre Parte_2
5) La Sig.ra si obbliga a corrispondere al Sig. a titolo di concorso Parte_2 Parte_1
al mantenimento del figlio la somma di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, decorrenti Per_1
dalla data del deposito del ricorso – da rivalutarsi secondo gli indici Istat tramite bonifico al seguente
Iban: [...] fino a che lo stesso non avrà raggiunto un'indipendenza economica. Entrambi i genitori si obbligano a corrispondere nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio maggiorenne fino a che lo stesso Persona_2
non avrà raggiunto un'indipendenza economica ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : spese specialistiche private, spese dentistiche, spese odontoiatriche, spese oculistiche, spese sanitarie urgenti e spese sportive etc).
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento,
in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri come da articolo 156 I comma del codice civile.
La Sig.ra infatti, lavora presso il Polo Parte_2 Controparte_1
, personale ATA, con il profilo di collaboratore scolastico e percepisce uno stipendio
[...]
di circa € 1.500 mensili, mentre il Sig. è impiegato, come Funzionario Tecnico Parte_1
presso il Comune di Finale Ligure e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.700 (oltre all'indennità percepita in relazione alla titolarità temporanea di incarico di Elevata Qualificazione,
pari a circa € 500/mese).
7. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e passaporti degli stessi.”.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.6.2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo