Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere relatore dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere dott.ssa Monica Micheli Consigliere On. dott. Sandro Montanari Consigliere On. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 50562/2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'Avv. Giovanni Villari, per procura allegata telematicamente all'atto di appello, autenticata per firma digitale, con domicilio P.E.C.: - appellante. Email_1
E
, nata a [...] il [...], c.f. – appellata, Controparte_1 C.F._2 non costituta.
E Avv. , quale curatore speciale del minore , nato a [...] Controparte_2 Persona_1 l'1-2-2019, giusto decreto di nomina del T.M. di Roma del 20-2-2019, confermato con decreto del 16-2-2021, rappresentata e difesa da sé stessa, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Giuseppe Pisanelli n.
2 - appellata.
E Sindaco del Comune di LA, quale tutore provvisorio del minore , nato Persona_1 a Roma il 1-2-2019 – appellato, non costituito. E
, nato in [...] il [...] – appellato, non costituito. Controparte_3
E Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma.
Fatto
Con sentenza n. 4/2023 del 9-1-2023 (notificata il 22-2-2023) il T.M. di Roma ha dichiarato la adottabilità del minore , nato a [...] l'[...] dalla relazione intrattenuta Persona_1 tra la madre ed il padre , confermando la nomina Controparte_1 Controparte_3 del tutore provvisorio del minore, nella persona del Sindaco del Comune di LA, disponendo il collocamento provvisorio a scopo adottivo del minore (con apertura di apposito fascicolo e confermando allo stato il collocamento del minore in casa Pt_2 famiglia, con divieto di ogni contatto tra il minore ed i genitori e i familiari.
Con ricorso depositato in data 21-3-2023 , quale nonna materna del Parte_1 minore , ha proposto appello, chiedendo nel merito di revocare lo stato di Persona_1 adottabilità del minore e disporne l'affidamento alla nonna materna. Con decreto presidenziale del 23-5-2023 sono stati fissati i termini per la notifica dell'atto di appello (20-7-2023), per la costituzione delle parti resistenti (15-10-2023) e per repliche (20- 12-2023), e si è fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 16-1-2014. L'atto di appello è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 11-7-2023 a Controparte_1 presso il suo difensore costituito in primo grado con procura alla lite;
Controparte_1 non si è costituita in questo grado. L'atto di appello è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 11-7-2023 al Sindaco di LA, quale tutore provvisorio del minore , nominato con decreto del 24-12-2021, Persona_1
R.G. 50562/2023
che non si è costituito;
ed è stato notificato in data 11-7-2023 all'Avv. , Controparte_2 quale curatore speciale del minore , che si è costituita con comparsa Persona_1 depositata in data 16-10-2023, chiedendo di disporre un approfondimento istruttorio a mezzo di c.t.u. e riservando all'esito le proprie conclusioni. Con decreto presidenziale del 6-12-2023 l'udienza di comparizione è stata differita al 5-3- 2024. Con atto in data 5-3-2024 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello (l'appello è stato anche notificato al P.M.M. in data 11-7-2023). Alla udienza del 5-3-2024, tenutasi in presenza come da verbale, la Corte, rilevato che l'atto di appello era stato notificato a , padre del minore, presso il suo Controparte_3 difensore di ufficio nominato in primo grado, e non personalmente, ha autorizzato l'appellante al rinnovo della notifica al medesimo appellato entro il termine del 10-5-2024, concedendo il termine del 30-5-2024 per la costituzione e rinviando alla udienza del 4-6-
2024.
Con decreto pronunciato fuori udienza in data 29-5-2024 la Corte, a seguito della istanza del 27-5-2024 dell'appellante con cui si chiedeva rinviarsi l'udienza al fine di consentire il rinnovo della notifica, ha rinviato il procedimento alla udienza dell'8-10-2024, disponendo il rinnovo della notifica dell'atto di appello, e successivi provvedimenti, entro il 15-7-2024, concedendo termine per costituzione sino al 15-9-2024. Alla udienza dell'8-10-2024, tenutasi in presenza come da verbale, la Corte, rilevato l'esito negativo della notifica dell'atto di appello nei confronti di , e l'emergere Controparte_3 dagli atti di un domicilio di fatto dello stesso in Roma, via Casilina n. [1]806, presso IA
Maria La Rocca, indicata come convivente dal Servizio Sociale di LA (relazione 30-
11-2023, pag. 3), su istanza della parte appellante che chiedeva ulteriore termine per notifica, non opponendosi il P.G., che pure segnalava l'opportunità di ricerche presso il D.A.P. per verificare l'eventuale stato di detenzione di , ha autorizzato Controparte_3 il rinnovo della notifica, in subordine ed in caso negativo anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nei confronti di , nel termine perentorio del 15-1-2025; ha concesso Controparte_3 termine sino al 20-2-2025 per costituzione e termine del 28-2-2025 per repliche ed ha rinviato alla udienza del'11-3-2025. L'appellante ha depositato istanza in data 21-1-2025 con cui ha chiesto anticiparsi l'udienza dell'11-3-2025, a tal fine sostenendo che era stato nel frattempo restituito l'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello effettuata in data 20-6-2024, giacché da interrogazione presso il sito di Posteitaliane risultava che l'atto era stato consegnato il 13- 8-2024. Alla udienza dell'11-3-2025, tenutasi come verbale, presenti soltanto il P.G. e il curatore speciale - non ha presenziato la parte appellante -, la Corte ha riservato la decisione.
Diritto Deve essere dichiarata la improcedibilità dell'appello. L'appellante ha dedotto che l'atto di appello è stato notificato a in data Controparte_3 13-8-2024. Si osserva però che: questa notifica è stata eseguita a mezzo posta dall'Ufficiale Giudiziario (UNEP Roma) mediante spedizione del plico dall'ufficio postale in data 18-6- 2024 ed indirizzata a , residente in [...] Controparte_3
Cerveteri - Italia, con il nr. 78835671408-2; l'avviso di ricevimento corrispondente al nr. di spedizione 78835671408-2 non riporta alcuna consegna né riporta il deposito dell'atto per giacenza presso l'ufficio postale;
riporta soltanto, in basso a destra, un timbro a secco recante la data del 21 giu. 2024 e l'Ufficio Postale di Cerveteri, senza alcuna indicazione di avvenuta giacenza ed al di fuori della apposita casella di giacenza sull'avviso; è allegato un foglio “Cerca Spedizioni” di Posteitaliane che con riferimento alla spedizione postale nr. 788356714082 indica i seguenti “dettagli spedizione”: “Presa in carico 18 Giugno 2024”, “In
R.G. 50562/2023 3
transito 20 Giugno 2024”, “In consegna 12 Agosto 2024”, “CONSEGNATA in data 13 agosto 2024 20:10 Roma RM”. Non è dato pertanto comprendere se il plico sia stato effettivamente consegnato al destinatario né chi abbia ricevuto in consegna il plico. Inoltre l'indirizzo di spedizione (via Lombardia, 16, int. 5, Comune di Cerveteri) corrisponde certamente alla residenza di
[...]
per come attestata dal certificato del 5-3-2024 del Ministero dell'Interno, CP_3 Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Anagrafe Nazionale (in atti), ma presso tale indirizzo già aveva avuto esito negativo il tentativo di notifica dell'Ufficiale Giudiziario (UNEP Civitavecchia) della sentenza di primo grado (17-1-2023 “anzi non notificato perché non figura il nominativo né sui citofoni né sulle cassette postali sconosciuto”) ed aveva avuto esito negativo il tentativo di notifica dell'atto di appello spedito a mezzo posta il 21-3-2024 con il nr. 78835663983-3 perché destinatario “sconosciuto” (così sul plico in data 22-3- 2024). E' stato anche prodotto l'avviso di ricevimento di una notifica del 10-5-2024 Parte_3 indirizzata a presso il diverso indirizzo di Roma, via Casilina n. 1806 Controparte_3
(dove egli era indicato dimorare dal Servizio Sociale di LA, relazione 30-11-2023), con impressa dall'Ufficiale Giudiziario la dicitura “anzi non potuto notificare”. Deve pertanto ritenersi che l'appellante non ha ottemperato all'ordine di rinnovazione della notifica dell'atto di appello nel termine perentorio assegnato del 15-1-2025 con la ordinanza della Corte dell'8-10-2024. Di conseguenza, stante la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di , padre del minore di cui è stata Controparte_3 dichiarata la adottabilità, che non si è costituito in giudizio, si deve dichiarare la improcedibilità dell'appello proposto da e compensare le spese tra le Parte_1 parti costituite sussistendone giusti motivi in ragione della natura del procedimento.
Trattandosi di procedura esente non va dichiarato essere dovuto il doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la improcedibilità dell'appello proposto da;
Parte_1
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Roma 11-3-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 50562/2023