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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 375/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 27 novembre 2024; tra
( ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Sandro D'ALOISIO ed An- gelo TASCONE ( ), ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2
presso lo studio del primo alla Via Giordano Bruno, n. 18, 66051 Cupello;
appellante
e
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
CERICOLA ( ed Angelina ZEFFIRO ed elettiva- CodiceFiscale_3 mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Sichetti, alla Via della Re- pubblica Vastese, n.16, 66054 Vasto;
appellata
e nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_4
(CB) il 6.02.1984 , (c.f. Controparte_3 [...]
) nata a [...] il [...] C.F._5 appellati contumaci
CONCLUSIONI: per parte appellante: 1) accogliere integralmente la domanda introduttiva del primo grado di questo giudizio;
o comunque rivalutare profondamente, sulla base delle emergenze processuali, i danni patrimoniali, quelli biologici, quelli morali – con la giusta personalizzazione - subiti dall'attuale appellante a seguito dell'incidente qui in esame e rispetto alla valutazione che di essi ha dato il Tribunale;
2) in via subordinata, ritenere comunque ingiusta, errata ed ingiustificata la prima sentenza perché la stessa – a tutto voler concedere – doveva valutare in ogni caso come non satisfattoria l'offerta dell'assicurazione avversaria, che mancava degli ulteriori 15.000,00 Euro, che pure l'assicurazione medesima alla fin fine aveva considerato mancanti. 3) in ogni caso riconvocare il CTU, perché spieghi per quale motivo non ha valuta- to, come doveva, le conseguenze patrimoniali, biologiche, morali e di perso- nalizzazione dell'incidente; nel senso che ha trascurato alcuni danni riportati dall'appellante e ne ha sottostimato altri;
non ha considerato per niente in qua- le maniera e come era cambiata nella sostanza la vita dell'infortunato dopo l'incidente; e perché quindi dia le necessarie spiegazioni ed i necessari chia- rimenti in merito;
in ciò l'appellante si riporta comunque ai rilievi tutti, che qui abbiansi ripetuti e trascritti, già formulati in proposito davanti al Tribuna- le, compresi quelli del proprio consulente di parte;
4) in ogni caso, ammettere le prove orali disattese dal Tribunale, secondo l'articolazione già formulata nella propria memoria ex art. 183 co. VI n. 2) c.p.c., che qui abbiansi come ripetuta e trascritta, e sulle quali si insiste;
5) in ogni caso, dare completa cau- sa vinta all'appellante per le spese di primo e secondo grado, nonché di quelle dell'esperita negoziazione assistita e della mediazione demandata;
per parte appellata: in via pregiudiziale-preliminare ritenere e dichiarare il gravame inammissibile per i motivi libellati per mancata ottemperanza ai det-
2 tami dell'art.342 cpc, ovvero, nel merito, rigettare integralmente l'appello, co- sì come proposto ed in ogni sua parte, unitamente a tutte le avverse posizioni e richieste, anche istruttorie, siccome il tutto è inammissibile e, comunque, er- roneo ed infondato in fatto ed in diritto, accogliendo in toto le conclusioni avanzate in I grado dalla odierna Concludente che qui, mutatis mutandis, ab- biansi per richiamate ed armonizzate con le suesposte argomentazioni, con conferma in toto dell'impugnata sentenza, ancorché sulla base di ragioni e motivazioni diverse da quelle adottate dal Tribunale, fermo restando il rigetto della domanda con la condanna alle spese di lite del grado ex DM 55/2014-
147/2022 e succ. int. e mod., ricorrendone i presupposti di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 46/2023 il Tribunale di Vasto ha rigettato la do- manda con la quale aveva chiesto la condanna, in soli- Parte_1
do tra loro, della di e Di Leo- Controparte_1 Controparte_2
nardo , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patri- CP_3
moniali ( biologico e morale), dallo stesso subiti a seguito di un incidente stradale, nella misura di € 138.867,00 – al netto delle somme già ricevute dall'assicurazione e dall'INAIL.
1.2. In particolare, l'appellante assumeva che, in data 30.01.2013, mentre percorreva la S.S.16., in località Casarsa di Vasto, alla guida del fur- gone Volkswagen Caddy, tg CE142YZ, durante l'orario lavorativo, veniva travolto dall'automobile condotta da comproprietario del- Controparte_2
la stessa insieme con e assicurata per la RCA con Controparte_3
la che percorreva la strada in senso di marcia opposto. Controparte_1
1.3. Seguiva l'istruttoria con l'espletamento di una CTU medico lega- le.
1.4. Accertato l'an debeatur e quindi l'esclusiva responsabilità del conducente, rispetto alla dinamica dell'incidente, stante la Controparte_2
non contestazione in primo grado dei fatti da parte dell'impresa assicuratrice,
3 il giudicante ha rilevato, come da CTU, “che per invalidità permanente ed in relazione alla percentuale riconosciuta del 17%, le tabelle relative al risar- cimento danni da lesioni permanenti elaborate dal Tribunale di Milano pre- vedono un risarcimento pari ad € 39.119,00 per danno biologico risarcibile.
Per quanto attiene l'indennità temporanea possono riconoscersi i seguenti importi: Invalidità temporanea totale - € 4.455,00 (pari a gg. 45 al 100% x €
99,00); Invalidità temporanea parziale al 50% - €4.950,00 (pari a gg. 100 x €
49,50); Invalidità temporanea parziale al 25% - € 1.237,50 (pari a gg. 50 x €
24,75); per un danno biologico temporaneo totale pari ad € 10.642,50. Gli importi, come liquidati, rientrano tra il valore minimo ed il valore massimo astrattamente riconoscibile. Il totale da riconoscere è pari, quindi ad €
49.761,50”.
1.5. Da tale importo, veniva quindi detratta sia la somma versata ante causam dalla compagnia assicuratrice (pari ad € 25.500,00), sia la somma li- Parte quidata dall'INAIL in favore del per il complessivo importo di €
70.749,34 (di cui € 8.132,61 a titolo di inabilità temporanea per giorni 178 ed
€ 60.458,28 a titolo di rendita, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e documentate) con conseguente rigetto della domanda.
1.6. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
articolando motivi attinenti al solo quantum debeatur, che saranno delibati partitamente, ed ha concluso come in epigrafe.
1.7. Nel costituirsi, la ha resistito all'appello ed Controparte_1 ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto del gravame.
1.8. Non si sono costituiti, seppur ritualmente citati, come già avvenu- to in primo grado, e , che van- Controparte_2 Controparte_3
no pertanto dichiarati contumaci.
1.9. La causa, all'udienza del 14 febbraio 2024, è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc, e con rinvio
4 all'udienza di spedizione a sentenza del 27 novembre 2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inam- missibilità del gravame, sollevate dall'appellata, per violazione degli artt. 342
e 348 bis c.p.c..
2.1. Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ex art. 342 c.p.c., la stessa deve ritenersi infondata in quanto l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno dell'appello possono ritenersi soddisfare i requisiti richiesti dall'art.342 c.p.c., individuando, sia pure in modo generico, le statuizioni investite del gravame e le censure mosse alla motivazione della decisione del giudice di prime cure.
Per quanto riguarda, poi, l'eccepita inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'odierno appellante ha contestato la realtà storica dei fatti accertati of- frendo una diversa qualificazione degli avvenimenti dedotti in primo grado;
ciò basta a rendere ammissibile, sotto questo profilo, l'impugnazione.
2.2. Nondimeno, l'appello non può trovare accoglimento perché infon- dato in tutti i motivi nei quali è stato articolato.
2.3. Con un primo motivo l'appellante si duole del fatto che il Giudice, sebbene abbia condiviso le conclusioni del CTU, suffragate anche dalle risul- tanze dell'INAIL, con riferimento alla valutazione della percentuale di danno riconosciuta (17%), avrebbe poi illogicamente ritenuto congrua e satisfattiva un'offerta (quella effettuata dalla basata su una per- Controparte_1
centuale di invalidità inferiore a quella accertata (15%).
2.4. La censura non ha pregio.
2.5. Come si evince dalla sentenza impugnata, il Giudice ha corretta- mente calcolato il risarcimento danni da lesioni permanenti, applicando le ta- belle elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedono un risarcimento pari ad € 39.119,00 per danno biologico risarcibile, in relazione alla percentuale riconosciuta del 17%. A tale importo è stata aggiunta l'indennità temporanea,
5 riconosciuta per i seguenti importi: Invalidità temporanea totale - € 4.455,00
(pari a gg. 45 al 100% x € 99,00); Invalidità temporanea parziale al 50% -
€4.950,00 (pari a gg. 100 x € 49,50); Invalidità temporanea parziale al 25% -
€ 1.237,50 (pari a gg. 50 x € 24,75); per un danno biologico temporaneo totale pari ad € 10.642,50.
2.6. Sul totale così calcolato, pari, quindi, ad € 49.761,50, sono state scomputate le somme versate dalla compagnia assicuratrice, di euro 25.500,00
Parte e le somme liquidate dall'INAIL in favore del
2.7. Pertanto, non è condivisibile quanto sostenuto dall'appellante con riferimento ad una minore liquidazione calcolata rispetto ad un grado di inva- lidità inferiore.
2.8. Del resto, pur volendo considerare la doglianza dell'appellante, non è stata offerta una diversa prospettazione che possa consentire, anche numericamente, di mettere a confronto quanto partitamente richiesto rispetto a quanto effettivamente liquidato dal primo giudice. Infatti, come si evince dal- lo stesso atto introduttivo, l'appellante si è limitato a richiedere la considere- vole somma di euro 138.867,00, senza riportare le singole voci di danno li- quidabili.
2.9. Soltanto nella memoria conclusionale del presente giudizio, infat-
Parte ti, il oltre a ribadire l'esistenza di una “offerta subordinata” formulata dall'assicurazione in sede di mediazione e poi nel corso del giudizio, per una somma aggiuntiva di € 15.000,00, che, com'è evidente, non ha nulla a che ve- dere col presente giudizio, ha ulteriormente dedotto che il Tribunale avrebbe comunque dovuto liquidare, in ragione dei due punti in più riconosciuti dal
CTU rispetto a quanto stabilito dal consulente dell'assicurazione, la somma di euro € 7.881,66 senza considerare che in realtà nella fattispecie veniva in con- siderazione il danno differenziale a lui spettante (ma in merito a questo non è stata proposta alcuna censura).
6 2.10. Tuttavia, sul punto è da chiarire che quando, nel corso di una trattativa stragiudiziale per il risarcimento del danno, l'assicurazione formula un'offerta di pagamento al danneggiato, a ristoro del danno subito, tale offerta non costituisce né una confessione di responsabilità, né un'ammissione di de- bito. Pertanto, nel caso in cui le parti non trovino un accordo e la questione sfoci in una causa, l'offerta non può essere portata sul banco del giudice come prova delle ragioni dell'assicurato. Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che: “l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichia- razione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcito- rio”. L'offerta dell'assicurazione non costituisce né un'ammissione di respon- sabilità da parte della compagnia, né un riconoscimento di debito, sicché essa non ha valore vincolante nel successivo giudizio instaurato dal danneggiato che non abbia accettato l'offerta in sede stragiudiziale. Tutt'al più quell'offerta potrebbe avere il valore di riconoscimento del diritto del dan- neggiato utile a interrompere la prescrizione.
2.11. Peraltro, l'offerta dell'assicuratore non è neppure una promessa di pagamento.
2.12. In altri e più chiari termini, la proposta ha solo lo scopo di perve- nire alla liquidazione stragiudiziale del danno e, quindi, ha funzione transatti- va e nient'altro. La funzione dell'offerta non è quella di favorire comunque il danneggiato, agevolando la sua difesa nel giudizio risarcitorio, ma piuttosto quella – contrapposta - di evitare che il danneggiato agisca giudizialmente per il risarcimento e, comunque, di impedire che l'assicurazione possa essere con- siderata in mora.
3. Neppure gli ulteriori motivi, concernenti il difetto di motivazione e l'omesso esame di un fatto decisivo per la decisione, sempre riconducibile
7 all'offerta “migliorativa spontanea” proposta dall'assicurazione, possono tro- vare accoglimento.
3.1. In particolare, come si è già avuto modo di chiarire,
l'offerta risarcitoria dell'assicurazione, quando avanzata, è fonte dell'obbligazione di pagare per la somma ivi indicata, ma soltanto allo scopo di pervenire alla liquidazione stragiudiziale del danno. La mancata accettazio- ne dell'offerta da parte del danneggiato non determina nel processo da questi instaurato per ottenere il risarcimento dei (maggiori) danni alcuna astrazione processuale e alcuna inversione dell'onere della prova.
3.2. Per quanto riguarda, poi, l'effettivo ammontare dell'importo do- vuto, deve pertanto limitarsi al solo danno differenziale, ove provato secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di vertice, dovendosi procedere secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo conto, da un lato, delle voci non ri- conosciute dall'Inail e, dall'altro, espungendo dalla comparazione la quota parte dell'indennizzo deputata al ristoro del danno patrimoniale dell'infortunato (Cass. sez. lav. n. 9112 del 02/04/2019, secondo cui "In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazio- ne Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno se- condo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'i- stituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pre- giudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che com- pongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occor- re dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimen-
8 to al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civili- stico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno mora- le e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente").
3.3.Il giudicante ha ritenuto che le somme ricevute dall'Inail a titolo di danno biologico e quelle ricevute ante causam dalla Controparte_1
fossero di gran lunga superiori a quanto liquidabile a titolo di danno biologico in sede civile e quindi ha respinto la domanda e sul predetto calcolo del diffe- renziale l'appellante non ha proposto alcuna censura.
3.3. Neppure il quarto motivo (errata valutazione degli elementi acqui- siti in causa difetto di motivazione) merita accoglimento. Con esso l'appellante sostiene che la sentenza appaia disancorata dalla realtà processua- le, nel senso che il danno, nel suo complesso, sarebbe stato comunque mal va- lutato, non essendo stato considerato che dopo l'incidente era totalmente cambiata la propria vita di relazione e persino quella coniugale stante la
“compromissione alle gambe” e si duole della mancata ammissione della pro- va testimoniale all'uopo dedotta.
3.4. Va innanzitutto premesso che neanche il riconoscimento della – genericamente – invocata personalizzazione avrebbe modificato l'esito di ri- getto del giudizio in ragione dell'importo delle somme già ricevute dall'Inail e dalla e, in ogni caso, preme nuovamente evidenziare Controparte_1
che (come del resto ha fatto il primo giudice), come si evince dalle indicazioni dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, basate su quelle della giurispru- denza di vertice, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in pre- senza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari;
orbene, tanto non si evince dalle circostanze genericamente dedotte dall'appellante
9 (non fare più la stessa vita, né sul luogo di lavoro, né fuori casa, né in casa e nemmeno in circostanze intime), senza specificare in alcun modo le compro- missioni dedotte. Né, come sostenuto dall'appellante, l'ammissione delle pro- ve articolate con riferimento alla sua vita di relazione avrebbe potuto in qual- che modo incidere sulla valutazione delle conseguenze subite dal danneggia- to, posto che la “pratica dello sport”, la “frequentazione di una scuola di bal- lo” e la “compagnia di cicloamatori” sono circostanze che, a ben vedere, ri- sultano irrilevanti a tal fine per quanto si è detto e comunque inammissibili stante l'estrema genericità e l'implicazione di valutazioni (cap. 2,3 e 4 me- moria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice in primo grado del
24.03.2019). In ogni caso, esse non configurano conseguenze eccezionali del danno, rientrando in ciò che di regola avviene secondo l'“id quod plerumque accidit”.
3.5. Del resto, si tratta di situazioni che possono ritenersi comunque considerate dal CTU nell'indicazione della entità della invalidità permanente riscontrata e tanto si evince dal tenore stesso della CTU, che determina il va- lore complessivo del danno in base alla complessiva integrità psicofisica at- tuale del soggetto - valutato per sua natura ed entità (incidenza organo- fun- zionale, gravità delle lesioni, durata del periodo di inabilità temporanea, po- stumi permanenti), nonché in considerazione dei dati relativi alla persona danneggiata (sesso, abitudini di vita, attitudine, precedenti morbosi, stato di salute, preesistente attività del tempo libero, condizioni sociali e familiari ecc).
4. L'appello deve essere quindi rigettato.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate co- me in dispositivo, con applicazione delle tabelle (vigenti), e riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda, con esclusione della fase istruttoria non svolta.
10 6. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.705,00, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 8/1/2025.
Il Presidente relatore
Silvia Rita Fabrizio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 375/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 27 novembre 2024; tra
( ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Sandro D'ALOISIO ed An- gelo TASCONE ( ), ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2
presso lo studio del primo alla Via Giordano Bruno, n. 18, 66051 Cupello;
appellante
e
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
CERICOLA ( ed Angelina ZEFFIRO ed elettiva- CodiceFiscale_3 mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Sichetti, alla Via della Re- pubblica Vastese, n.16, 66054 Vasto;
appellata
e nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_4
(CB) il 6.02.1984 , (c.f. Controparte_3 [...]
) nata a [...] il [...] C.F._5 appellati contumaci
CONCLUSIONI: per parte appellante: 1) accogliere integralmente la domanda introduttiva del primo grado di questo giudizio;
o comunque rivalutare profondamente, sulla base delle emergenze processuali, i danni patrimoniali, quelli biologici, quelli morali – con la giusta personalizzazione - subiti dall'attuale appellante a seguito dell'incidente qui in esame e rispetto alla valutazione che di essi ha dato il Tribunale;
2) in via subordinata, ritenere comunque ingiusta, errata ed ingiustificata la prima sentenza perché la stessa – a tutto voler concedere – doveva valutare in ogni caso come non satisfattoria l'offerta dell'assicurazione avversaria, che mancava degli ulteriori 15.000,00 Euro, che pure l'assicurazione medesima alla fin fine aveva considerato mancanti. 3) in ogni caso riconvocare il CTU, perché spieghi per quale motivo non ha valuta- to, come doveva, le conseguenze patrimoniali, biologiche, morali e di perso- nalizzazione dell'incidente; nel senso che ha trascurato alcuni danni riportati dall'appellante e ne ha sottostimato altri;
non ha considerato per niente in qua- le maniera e come era cambiata nella sostanza la vita dell'infortunato dopo l'incidente; e perché quindi dia le necessarie spiegazioni ed i necessari chia- rimenti in merito;
in ciò l'appellante si riporta comunque ai rilievi tutti, che qui abbiansi ripetuti e trascritti, già formulati in proposito davanti al Tribuna- le, compresi quelli del proprio consulente di parte;
4) in ogni caso, ammettere le prove orali disattese dal Tribunale, secondo l'articolazione già formulata nella propria memoria ex art. 183 co. VI n. 2) c.p.c., che qui abbiansi come ripetuta e trascritta, e sulle quali si insiste;
5) in ogni caso, dare completa cau- sa vinta all'appellante per le spese di primo e secondo grado, nonché di quelle dell'esperita negoziazione assistita e della mediazione demandata;
per parte appellata: in via pregiudiziale-preliminare ritenere e dichiarare il gravame inammissibile per i motivi libellati per mancata ottemperanza ai det-
2 tami dell'art.342 cpc, ovvero, nel merito, rigettare integralmente l'appello, co- sì come proposto ed in ogni sua parte, unitamente a tutte le avverse posizioni e richieste, anche istruttorie, siccome il tutto è inammissibile e, comunque, er- roneo ed infondato in fatto ed in diritto, accogliendo in toto le conclusioni avanzate in I grado dalla odierna Concludente che qui, mutatis mutandis, ab- biansi per richiamate ed armonizzate con le suesposte argomentazioni, con conferma in toto dell'impugnata sentenza, ancorché sulla base di ragioni e motivazioni diverse da quelle adottate dal Tribunale, fermo restando il rigetto della domanda con la condanna alle spese di lite del grado ex DM 55/2014-
147/2022 e succ. int. e mod., ricorrendone i presupposti di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 46/2023 il Tribunale di Vasto ha rigettato la do- manda con la quale aveva chiesto la condanna, in soli- Parte_1
do tra loro, della di e Di Leo- Controparte_1 Controparte_2
nardo , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patri- CP_3
moniali ( biologico e morale), dallo stesso subiti a seguito di un incidente stradale, nella misura di € 138.867,00 – al netto delle somme già ricevute dall'assicurazione e dall'INAIL.
1.2. In particolare, l'appellante assumeva che, in data 30.01.2013, mentre percorreva la S.S.16., in località Casarsa di Vasto, alla guida del fur- gone Volkswagen Caddy, tg CE142YZ, durante l'orario lavorativo, veniva travolto dall'automobile condotta da comproprietario del- Controparte_2
la stessa insieme con e assicurata per la RCA con Controparte_3
la che percorreva la strada in senso di marcia opposto. Controparte_1
1.3. Seguiva l'istruttoria con l'espletamento di una CTU medico lega- le.
1.4. Accertato l'an debeatur e quindi l'esclusiva responsabilità del conducente, rispetto alla dinamica dell'incidente, stante la Controparte_2
non contestazione in primo grado dei fatti da parte dell'impresa assicuratrice,
3 il giudicante ha rilevato, come da CTU, “che per invalidità permanente ed in relazione alla percentuale riconosciuta del 17%, le tabelle relative al risar- cimento danni da lesioni permanenti elaborate dal Tribunale di Milano pre- vedono un risarcimento pari ad € 39.119,00 per danno biologico risarcibile.
Per quanto attiene l'indennità temporanea possono riconoscersi i seguenti importi: Invalidità temporanea totale - € 4.455,00 (pari a gg. 45 al 100% x €
99,00); Invalidità temporanea parziale al 50% - €4.950,00 (pari a gg. 100 x €
49,50); Invalidità temporanea parziale al 25% - € 1.237,50 (pari a gg. 50 x €
24,75); per un danno biologico temporaneo totale pari ad € 10.642,50. Gli importi, come liquidati, rientrano tra il valore minimo ed il valore massimo astrattamente riconoscibile. Il totale da riconoscere è pari, quindi ad €
49.761,50”.
1.5. Da tale importo, veniva quindi detratta sia la somma versata ante causam dalla compagnia assicuratrice (pari ad € 25.500,00), sia la somma li- Parte quidata dall'INAIL in favore del per il complessivo importo di €
70.749,34 (di cui € 8.132,61 a titolo di inabilità temporanea per giorni 178 ed
€ 60.458,28 a titolo di rendita, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e documentate) con conseguente rigetto della domanda.
1.6. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
articolando motivi attinenti al solo quantum debeatur, che saranno delibati partitamente, ed ha concluso come in epigrafe.
1.7. Nel costituirsi, la ha resistito all'appello ed Controparte_1 ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto del gravame.
1.8. Non si sono costituiti, seppur ritualmente citati, come già avvenu- to in primo grado, e , che van- Controparte_2 Controparte_3
no pertanto dichiarati contumaci.
1.9. La causa, all'udienza del 14 febbraio 2024, è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc, e con rinvio
4 all'udienza di spedizione a sentenza del 27 novembre 2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inam- missibilità del gravame, sollevate dall'appellata, per violazione degli artt. 342
e 348 bis c.p.c..
2.1. Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ex art. 342 c.p.c., la stessa deve ritenersi infondata in quanto l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno dell'appello possono ritenersi soddisfare i requisiti richiesti dall'art.342 c.p.c., individuando, sia pure in modo generico, le statuizioni investite del gravame e le censure mosse alla motivazione della decisione del giudice di prime cure.
Per quanto riguarda, poi, l'eccepita inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'odierno appellante ha contestato la realtà storica dei fatti accertati of- frendo una diversa qualificazione degli avvenimenti dedotti in primo grado;
ciò basta a rendere ammissibile, sotto questo profilo, l'impugnazione.
2.2. Nondimeno, l'appello non può trovare accoglimento perché infon- dato in tutti i motivi nei quali è stato articolato.
2.3. Con un primo motivo l'appellante si duole del fatto che il Giudice, sebbene abbia condiviso le conclusioni del CTU, suffragate anche dalle risul- tanze dell'INAIL, con riferimento alla valutazione della percentuale di danno riconosciuta (17%), avrebbe poi illogicamente ritenuto congrua e satisfattiva un'offerta (quella effettuata dalla basata su una per- Controparte_1
centuale di invalidità inferiore a quella accertata (15%).
2.4. La censura non ha pregio.
2.5. Come si evince dalla sentenza impugnata, il Giudice ha corretta- mente calcolato il risarcimento danni da lesioni permanenti, applicando le ta- belle elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedono un risarcimento pari ad € 39.119,00 per danno biologico risarcibile, in relazione alla percentuale riconosciuta del 17%. A tale importo è stata aggiunta l'indennità temporanea,
5 riconosciuta per i seguenti importi: Invalidità temporanea totale - € 4.455,00
(pari a gg. 45 al 100% x € 99,00); Invalidità temporanea parziale al 50% -
€4.950,00 (pari a gg. 100 x € 49,50); Invalidità temporanea parziale al 25% -
€ 1.237,50 (pari a gg. 50 x € 24,75); per un danno biologico temporaneo totale pari ad € 10.642,50.
2.6. Sul totale così calcolato, pari, quindi, ad € 49.761,50, sono state scomputate le somme versate dalla compagnia assicuratrice, di euro 25.500,00
Parte e le somme liquidate dall'INAIL in favore del
2.7. Pertanto, non è condivisibile quanto sostenuto dall'appellante con riferimento ad una minore liquidazione calcolata rispetto ad un grado di inva- lidità inferiore.
2.8. Del resto, pur volendo considerare la doglianza dell'appellante, non è stata offerta una diversa prospettazione che possa consentire, anche numericamente, di mettere a confronto quanto partitamente richiesto rispetto a quanto effettivamente liquidato dal primo giudice. Infatti, come si evince dal- lo stesso atto introduttivo, l'appellante si è limitato a richiedere la considere- vole somma di euro 138.867,00, senza riportare le singole voci di danno li- quidabili.
2.9. Soltanto nella memoria conclusionale del presente giudizio, infat-
Parte ti, il oltre a ribadire l'esistenza di una “offerta subordinata” formulata dall'assicurazione in sede di mediazione e poi nel corso del giudizio, per una somma aggiuntiva di € 15.000,00, che, com'è evidente, non ha nulla a che ve- dere col presente giudizio, ha ulteriormente dedotto che il Tribunale avrebbe comunque dovuto liquidare, in ragione dei due punti in più riconosciuti dal
CTU rispetto a quanto stabilito dal consulente dell'assicurazione, la somma di euro € 7.881,66 senza considerare che in realtà nella fattispecie veniva in con- siderazione il danno differenziale a lui spettante (ma in merito a questo non è stata proposta alcuna censura).
6 2.10. Tuttavia, sul punto è da chiarire che quando, nel corso di una trattativa stragiudiziale per il risarcimento del danno, l'assicurazione formula un'offerta di pagamento al danneggiato, a ristoro del danno subito, tale offerta non costituisce né una confessione di responsabilità, né un'ammissione di de- bito. Pertanto, nel caso in cui le parti non trovino un accordo e la questione sfoci in una causa, l'offerta non può essere portata sul banco del giudice come prova delle ragioni dell'assicurato. Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che: “l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichia- razione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcito- rio”. L'offerta dell'assicurazione non costituisce né un'ammissione di respon- sabilità da parte della compagnia, né un riconoscimento di debito, sicché essa non ha valore vincolante nel successivo giudizio instaurato dal danneggiato che non abbia accettato l'offerta in sede stragiudiziale. Tutt'al più quell'offerta potrebbe avere il valore di riconoscimento del diritto del dan- neggiato utile a interrompere la prescrizione.
2.11. Peraltro, l'offerta dell'assicuratore non è neppure una promessa di pagamento.
2.12. In altri e più chiari termini, la proposta ha solo lo scopo di perve- nire alla liquidazione stragiudiziale del danno e, quindi, ha funzione transatti- va e nient'altro. La funzione dell'offerta non è quella di favorire comunque il danneggiato, agevolando la sua difesa nel giudizio risarcitorio, ma piuttosto quella – contrapposta - di evitare che il danneggiato agisca giudizialmente per il risarcimento e, comunque, di impedire che l'assicurazione possa essere con- siderata in mora.
3. Neppure gli ulteriori motivi, concernenti il difetto di motivazione e l'omesso esame di un fatto decisivo per la decisione, sempre riconducibile
7 all'offerta “migliorativa spontanea” proposta dall'assicurazione, possono tro- vare accoglimento.
3.1. In particolare, come si è già avuto modo di chiarire,
l'offerta risarcitoria dell'assicurazione, quando avanzata, è fonte dell'obbligazione di pagare per la somma ivi indicata, ma soltanto allo scopo di pervenire alla liquidazione stragiudiziale del danno. La mancata accettazio- ne dell'offerta da parte del danneggiato non determina nel processo da questi instaurato per ottenere il risarcimento dei (maggiori) danni alcuna astrazione processuale e alcuna inversione dell'onere della prova.
3.2. Per quanto riguarda, poi, l'effettivo ammontare dell'importo do- vuto, deve pertanto limitarsi al solo danno differenziale, ove provato secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di vertice, dovendosi procedere secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo conto, da un lato, delle voci non ri- conosciute dall'Inail e, dall'altro, espungendo dalla comparazione la quota parte dell'indennizzo deputata al ristoro del danno patrimoniale dell'infortunato (Cass. sez. lav. n. 9112 del 02/04/2019, secondo cui "In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazio- ne Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno se- condo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'i- stituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pre- giudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che com- pongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occor- re dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimen-
8 to al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civili- stico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno mora- le e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente").
3.3.Il giudicante ha ritenuto che le somme ricevute dall'Inail a titolo di danno biologico e quelle ricevute ante causam dalla Controparte_1
fossero di gran lunga superiori a quanto liquidabile a titolo di danno biologico in sede civile e quindi ha respinto la domanda e sul predetto calcolo del diffe- renziale l'appellante non ha proposto alcuna censura.
3.3. Neppure il quarto motivo (errata valutazione degli elementi acqui- siti in causa difetto di motivazione) merita accoglimento. Con esso l'appellante sostiene che la sentenza appaia disancorata dalla realtà processua- le, nel senso che il danno, nel suo complesso, sarebbe stato comunque mal va- lutato, non essendo stato considerato che dopo l'incidente era totalmente cambiata la propria vita di relazione e persino quella coniugale stante la
“compromissione alle gambe” e si duole della mancata ammissione della pro- va testimoniale all'uopo dedotta.
3.4. Va innanzitutto premesso che neanche il riconoscimento della – genericamente – invocata personalizzazione avrebbe modificato l'esito di ri- getto del giudizio in ragione dell'importo delle somme già ricevute dall'Inail e dalla e, in ogni caso, preme nuovamente evidenziare Controparte_1
che (come del resto ha fatto il primo giudice), come si evince dalle indicazioni dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, basate su quelle della giurispru- denza di vertice, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in pre- senza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari;
orbene, tanto non si evince dalle circostanze genericamente dedotte dall'appellante
9 (non fare più la stessa vita, né sul luogo di lavoro, né fuori casa, né in casa e nemmeno in circostanze intime), senza specificare in alcun modo le compro- missioni dedotte. Né, come sostenuto dall'appellante, l'ammissione delle pro- ve articolate con riferimento alla sua vita di relazione avrebbe potuto in qual- che modo incidere sulla valutazione delle conseguenze subite dal danneggia- to, posto che la “pratica dello sport”, la “frequentazione di una scuola di bal- lo” e la “compagnia di cicloamatori” sono circostanze che, a ben vedere, ri- sultano irrilevanti a tal fine per quanto si è detto e comunque inammissibili stante l'estrema genericità e l'implicazione di valutazioni (cap. 2,3 e 4 me- moria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice in primo grado del
24.03.2019). In ogni caso, esse non configurano conseguenze eccezionali del danno, rientrando in ciò che di regola avviene secondo l'“id quod plerumque accidit”.
3.5. Del resto, si tratta di situazioni che possono ritenersi comunque considerate dal CTU nell'indicazione della entità della invalidità permanente riscontrata e tanto si evince dal tenore stesso della CTU, che determina il va- lore complessivo del danno in base alla complessiva integrità psicofisica at- tuale del soggetto - valutato per sua natura ed entità (incidenza organo- fun- zionale, gravità delle lesioni, durata del periodo di inabilità temporanea, po- stumi permanenti), nonché in considerazione dei dati relativi alla persona danneggiata (sesso, abitudini di vita, attitudine, precedenti morbosi, stato di salute, preesistente attività del tempo libero, condizioni sociali e familiari ecc).
4. L'appello deve essere quindi rigettato.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate co- me in dispositivo, con applicazione delle tabelle (vigenti), e riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda, con esclusione della fase istruttoria non svolta.
10 6. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.705,00, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 8/1/2025.
Il Presidente relatore
Silvia Rita Fabrizio
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