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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/11/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. IE CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2280/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RR LA del Foro di Novara e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Bovara, via S. Bernardino da Siena nr. 2/E
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PENAZZATO AR del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà Carpagnon nr. 11
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Mutuo
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
- Dichiarare cessata la materia del contendere per rinuncia alle rispettive domande svolte dalle parti, prendendo atto che la signora si è impegnata a non CP_1
azionare il decreto ingiuntivo che, con rinuncia all'opposizione, diventa definitivo;
- Ordinare alla sig.ra con provvedimento definitivo, la Controparte_1
cancellazione dell'ipoteca giudiziale in suo favore, iscritta presso l'Ufficio Provinciale
di Roma – Territorio Servizio di Pubblicita' Immobiliare di Roma 2, con nota di iscrizione n. 20284 Registro generale, n. 3727 registro particolare, sui seguenti beni immobili catastalmente censiti presso il catasto fabbricati del Comune di AR
(RM):
• Foglio 30, particella 599, subalterno 501;
• Foglio 30, particella 598.
- Dichiarare integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il d.i. n. 261/2025 Parte_1
R. Ing. (R.G. 544/2025), emesso da questo Tribunale in data 10/12.02.25, con il quale le era stato ingiunto di pagare immediatamente a la Controparte_1
somma di € 21.500, gli interessi come da domanda e le spese di ingiunzione in virtù del credito insoluto del mutuo concesso dalla opposta al sig. Parte_2
e di cui la opponente si era resa fideiussore.
[...]
La opponente formulava in proposito le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 7 “Piaccia al Tribunale Ill.mo
Contrariis reiectis
In via preliminare in rito, previa fissazione di udienza apposita, visto il disconoscimento della firma apposta sulla scrittura azionata nel monitorio, da parte dell'opponente, revocare, ex art. 649 cpc, la provvisoria esecuzione del decreto già concessa ex art. 642 cpc, con ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta illegittimamente, per i motivi meglio specificati in narrativa
In via preliminare e principale
Dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo nr 261/25 del 12/02/2025, RG
544/25, emesso dal Tribunale di Vicenza, e notificato il 17 aprile 2025, per inosservanza del termine di cui all'art. 644 cpc
Nel merito in principalità
Dichiarare nullo e/o inefficace e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo nr 261/25 del 12/02/2025, RG 544/25, emesso dal Tribunale di
Vicenza, in quanto la sottoscrizione della signora è apocrifa, Parte_1
per i motivi meglio specificati in narrativa
Nel merito in subordine
Nella denegata ipotesi in cui la sottoscrizione dell'opponente fosse riconosciuta autentica, dichiarare nullo e/o inefficace e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo nr 261/25 del 12/02/2025, RG 544/25, emesso dal
Tribunale di Vicenza, per decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957
c.c., per i motivi meglio specificati in narrativa
In via riconvenzionale pagina 3 di 7 Condannare la signora al risarcimento del danno per Controparte_1
responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, sia per aver agito in giudizio in mala fede, sia per aver provveduto, incautamente, all'iscrizione ipotecaria, da quantificarsi nella somma non minore di €. 20.000,00, o quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, o comunque da determinarsi dal giudice in via equitativa ex art. 1226 c.c., per i motivi meglio specificati in narrativa
Si chiede fin d'ora che, nel caso in cui controparte chieda la verifica della firma, che venga disposta perizia calligrafica sulla sottoscrizione apposta sul documento 1 monitorio, comparando le firme originali della signora, previa produzione e/o esibizione dell'originale della medesima scrittura prodotta,
dichiarando la disponibilità a mettere a disposizione documenti originali ufficiali sottoscritti dall'opponente.
Con riserva di produrre e dedurre ogni più utile mezzo istruttorio
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
II. Si costituiva in giudizio l'opposta formulando le conclusioni di cui in atti.
III. Con ordinanza del 23.09.25 nel subprocedimento nr. 1 era sospesa la provvisoria esecutività del d.i. opposto.
IV. Nelle more della prima udienza di comparizione le parti formulavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe.
V. Le conclusioni conformi formulate dalle parti meritano accoglimento.
V.
1. La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a pagina 4 di 7 mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali,
incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.
16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). E' stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021) (così Cass. 1257/2023).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata con sentenza.
V.
2. Alla luce della giurisprudenza sopra riportata sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che le parti hanno congiuntamente richiesto, così esplicitando il venir meno di ogni interesse delle medesime ad una decisione nel merito, essendo venute meno le ragioni del contendere tra le parti a seguito della raggiunta transazione.
V.
3. Come da conforme richiesta delle parti deve essere ordinata la cancellazione dell'ipoteca giudiziale in favore dell'opposta, iscritta presso pagina 5 di 7 l'Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Roma 2, con nota di iscrizione n. 20284 Registro generale, n. 3727 registro particolare, sui seguenti beni immobili catastalmente censiti presso il catasto fabbricati del Comune di AR (RM):
- Comune di AR (RM), catasto fabbricati, Foglio 30, particella 599,
subalterno 501
- Comune di AR (RM), catasto Terreni, Foglio 30, particella 598.
VI. Le spese di lite del presente procedimento, come da conforme richiesta delle parti, debbono essere compensate.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che, come da conforme dichiarazione delle parti, la sig. si è CP_1
impegnata a non azionare il decreto ingiuntivo che, con la rinuncia all'opposizione, diventa definitivo;
2) ordina, su conforme richiesta delle parti, al competente Conservatore
dei Registri Immobiliari (Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Roma-
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2), con esonero da responsabilità al riguardo, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale in favore di iscritta con nota di iscrizione n. 20284 Registro generale, n. Controparte_1
3727 registro particolare, presentazione nr. 122 del 09.04.25, sui seguenti beni immobili catastalmente censiti presso il catasto fabbricati del Comune di
AR (RM):
pagina 6 di 7 - Comune di AR (RM), catasto fabbricati, Foglio 30, particella 599,
subalterno 501
- Comune di AR (RM), catasto Terreni, Foglio 30, particella 598.
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza il 05/11/2025
Il Giudice
IE TI
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. IE CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2280/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RR LA del Foro di Novara e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Bovara, via S. Bernardino da Siena nr. 2/E
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PENAZZATO AR del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà Carpagnon nr. 11
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Mutuo
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
- Dichiarare cessata la materia del contendere per rinuncia alle rispettive domande svolte dalle parti, prendendo atto che la signora si è impegnata a non CP_1
azionare il decreto ingiuntivo che, con rinuncia all'opposizione, diventa definitivo;
- Ordinare alla sig.ra con provvedimento definitivo, la Controparte_1
cancellazione dell'ipoteca giudiziale in suo favore, iscritta presso l'Ufficio Provinciale
di Roma – Territorio Servizio di Pubblicita' Immobiliare di Roma 2, con nota di iscrizione n. 20284 Registro generale, n. 3727 registro particolare, sui seguenti beni immobili catastalmente censiti presso il catasto fabbricati del Comune di AR
(RM):
• Foglio 30, particella 599, subalterno 501;
• Foglio 30, particella 598.
- Dichiarare integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il d.i. n. 261/2025 Parte_1
R. Ing. (R.G. 544/2025), emesso da questo Tribunale in data 10/12.02.25, con il quale le era stato ingiunto di pagare immediatamente a la Controparte_1
somma di € 21.500, gli interessi come da domanda e le spese di ingiunzione in virtù del credito insoluto del mutuo concesso dalla opposta al sig. Parte_2
e di cui la opponente si era resa fideiussore.
[...]
La opponente formulava in proposito le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 7 “Piaccia al Tribunale Ill.mo
Contrariis reiectis
In via preliminare in rito, previa fissazione di udienza apposita, visto il disconoscimento della firma apposta sulla scrittura azionata nel monitorio, da parte dell'opponente, revocare, ex art. 649 cpc, la provvisoria esecuzione del decreto già concessa ex art. 642 cpc, con ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta illegittimamente, per i motivi meglio specificati in narrativa
In via preliminare e principale
Dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo nr 261/25 del 12/02/2025, RG
544/25, emesso dal Tribunale di Vicenza, e notificato il 17 aprile 2025, per inosservanza del termine di cui all'art. 644 cpc
Nel merito in principalità
Dichiarare nullo e/o inefficace e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo nr 261/25 del 12/02/2025, RG 544/25, emesso dal Tribunale di
Vicenza, in quanto la sottoscrizione della signora è apocrifa, Parte_1
per i motivi meglio specificati in narrativa
Nel merito in subordine
Nella denegata ipotesi in cui la sottoscrizione dell'opponente fosse riconosciuta autentica, dichiarare nullo e/o inefficace e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo nr 261/25 del 12/02/2025, RG 544/25, emesso dal
Tribunale di Vicenza, per decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957
c.c., per i motivi meglio specificati in narrativa
In via riconvenzionale pagina 3 di 7 Condannare la signora al risarcimento del danno per Controparte_1
responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, sia per aver agito in giudizio in mala fede, sia per aver provveduto, incautamente, all'iscrizione ipotecaria, da quantificarsi nella somma non minore di €. 20.000,00, o quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, o comunque da determinarsi dal giudice in via equitativa ex art. 1226 c.c., per i motivi meglio specificati in narrativa
Si chiede fin d'ora che, nel caso in cui controparte chieda la verifica della firma, che venga disposta perizia calligrafica sulla sottoscrizione apposta sul documento 1 monitorio, comparando le firme originali della signora, previa produzione e/o esibizione dell'originale della medesima scrittura prodotta,
dichiarando la disponibilità a mettere a disposizione documenti originali ufficiali sottoscritti dall'opponente.
Con riserva di produrre e dedurre ogni più utile mezzo istruttorio
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
II. Si costituiva in giudizio l'opposta formulando le conclusioni di cui in atti.
III. Con ordinanza del 23.09.25 nel subprocedimento nr. 1 era sospesa la provvisoria esecutività del d.i. opposto.
IV. Nelle more della prima udienza di comparizione le parti formulavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe.
V. Le conclusioni conformi formulate dalle parti meritano accoglimento.
V.
1. La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a pagina 4 di 7 mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali,
incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.
16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). E' stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021) (così Cass. 1257/2023).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata con sentenza.
V.
2. Alla luce della giurisprudenza sopra riportata sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che le parti hanno congiuntamente richiesto, così esplicitando il venir meno di ogni interesse delle medesime ad una decisione nel merito, essendo venute meno le ragioni del contendere tra le parti a seguito della raggiunta transazione.
V.
3. Come da conforme richiesta delle parti deve essere ordinata la cancellazione dell'ipoteca giudiziale in favore dell'opposta, iscritta presso pagina 5 di 7 l'Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Roma 2, con nota di iscrizione n. 20284 Registro generale, n. 3727 registro particolare, sui seguenti beni immobili catastalmente censiti presso il catasto fabbricati del Comune di AR (RM):
- Comune di AR (RM), catasto fabbricati, Foglio 30, particella 599,
subalterno 501
- Comune di AR (RM), catasto Terreni, Foglio 30, particella 598.
VI. Le spese di lite del presente procedimento, come da conforme richiesta delle parti, debbono essere compensate.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che, come da conforme dichiarazione delle parti, la sig. si è CP_1
impegnata a non azionare il decreto ingiuntivo che, con la rinuncia all'opposizione, diventa definitivo;
2) ordina, su conforme richiesta delle parti, al competente Conservatore
dei Registri Immobiliari (Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Roma-
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2), con esonero da responsabilità al riguardo, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale in favore di iscritta con nota di iscrizione n. 20284 Registro generale, n. Controparte_1
3727 registro particolare, presentazione nr. 122 del 09.04.25, sui seguenti beni immobili catastalmente censiti presso il catasto fabbricati del Comune di
AR (RM):
pagina 6 di 7 - Comune di AR (RM), catasto fabbricati, Foglio 30, particella 599,
subalterno 501
- Comune di AR (RM), catasto Terreni, Foglio 30, particella 598.
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza il 05/11/2025
Il Giudice
IE TI
pagina 7 di 7