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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 135/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Email_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ) entrambi rappresentati e difesi Parte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato MARIO FRANCESCO MILIA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia scioglimento del matrimonio.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in San UL NE (MI) in data 24.09.1988 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 105 – parte
II – serie A – anno 1988), che dall'unione coniugale è nato il figlio oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, e che il Tribunale di Lodi, con decreto n. 924/2005 dell'11.08.2005 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo, e precisate nelle note conclusive – le seguenti:
a) “i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune dichiarando di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
b) come precisato in premessa, l'unico figlio nato dal matrimonio è già maggiorenne ed economicamente autosufficiente, dunque, in relazione a quest'ultimo nessun provvedimento si rende necessario;
c) che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
Spese legali compensate”.
All'udienza cartolare del 12.02.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni agli interessi delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto della maggiore età del figlio.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 in San UL NE (MI) in data 24.09.1988 (atto trascritto Parte_1 nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 105 – parte II – serie A – anno 1988);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del San UL NE (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 12/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 135/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Email_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ) entrambi rappresentati e difesi Parte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato MARIO FRANCESCO MILIA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia scioglimento del matrimonio.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in San UL NE (MI) in data 24.09.1988 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 105 – parte
II – serie A – anno 1988), che dall'unione coniugale è nato il figlio oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, e che il Tribunale di Lodi, con decreto n. 924/2005 dell'11.08.2005 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo, e precisate nelle note conclusive – le seguenti:
a) “i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune dichiarando di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
b) come precisato in premessa, l'unico figlio nato dal matrimonio è già maggiorenne ed economicamente autosufficiente, dunque, in relazione a quest'ultimo nessun provvedimento si rende necessario;
c) che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
Spese legali compensate”.
All'udienza cartolare del 12.02.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni agli interessi delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto della maggiore età del figlio.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 in San UL NE (MI) in data 24.09.1988 (atto trascritto Parte_1 nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 105 – parte II – serie A – anno 1988);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del San UL NE (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 12/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello