Articolo 29 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 28Articolo 35
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 29. Divieto di operare in regime di prestazione di servizi 1. E' vietato all'impresa ((di un Paese terzo)) l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attivita' nei rami vita o nei rami danni in regime di liberta' di prestazione di servizi.
2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
3. E' fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l'attivita' in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. E' altresi' vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.
4. In caso di violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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