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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2034 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Catanzaro, alla Via Nuova n. 50, elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Corso Mazzini n. 74 presso lo studio dell' Avv. Antonello Talerico (C.F.: , - nonché alla PEC: CodiceFiscale_2
- che la rappresenta e difende in virtù di procura Email_1 in calce al presente atto, si indicano i propri recapiti per gli avvisi e le comunicazioni/notifiche di legge : fax 0961.1910186 e PEC Email_2
- parte attrice opponente -
CONTRO
(già ), (P. iva e Cod. fisc.: , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Longo ( ), con Studio in 20136 Milano (MI) alla Via Spartaco n. 36, n. fax CodiceFiscale_3
02.67493688, indirizzo pec: ed elettivamente domiciliata Email_3 presso lo Studio dell'Avv. Fernando Rubino, in 88100 Catanzaro (CZ) alla via conti Falluc n. 70/A, giusto mandato separato
- parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 108/2018 (RG n. 6502/2017), emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 7.2.2018
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.01.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni innanzi al mutato giudice istruttore, che assegnava la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui le veniva ingiunto di pagare Parte_1
€ 10.059,85 oltre interessi e spese di procedura, a Il decreto Controparte_1 ingiuntivo è stato emesso sulla base di un estratto autentico notarile riportante le fatture insolute nn.79273072001658A del 11.05.2015. 1.1 Parte opponente ha, innanzitutto, eccepito che non risulta versato in atti alcun contratto sottoscritto dalla per l'erogazione di energia elettrica e consequenzialmente alcun documento Pt_1 costituente titolo per la pretesa creditoria ingiunta.
Ha aggiunto che è il provvedimento è fondato su fatture mai comunicate all'ingiunta che riportano, tra l'altro, consumi presunti e calcolati secondo criteri di consumo medio nazionale, senza ancorare la propria pretesa ad un consumo effettivo e/o accertato oggettivamente a carico della Ha, Pt_1 infine, contestato il valore probatorio dell'estratto autentico notarile.
2. Costituendosi in giudizio, parte opposta ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione e quindi ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Ha ricostruito i fatti che hanno condotto alla fatturazione del consumo per cui è causa.
Ha, infatti, riportato che in data 17 dicembre 2013 il personale dipendente della società di distribuzione locale di energia elettrica – nel caso di specie Enel Distribuzione S.p.A. – alla presenza della odierna opponente, sig.ra nonché dei Carabinieri, accedeva nei locali Parte_1 residenziali in uso all'odierna opponente, siti in Catanzaro al Viale Isonzo n. 222 scala 1, piano 1, interno 3; in quella occasione veniva accertato e quindi contestato il prelievo irregolare di energia elettrica perpetrato dal cliente finale attraverso un allaccio abusivo alla rete della società di distribuzione Enel Distribuzione S.p.A.
Il personale incaricato da Enel Distribuzione S.p.A. provvedeva dunque a redigere verbale di accertamento n. 53566Z – 162/2013 alla presenza della sig.ra che non sollevava alcuna Pt_1 osservazione in merito alle verifiche eseguite nonché ai conseguenti addebiti ascritti, sottoscrivendo quindi il verbale di accertamento.
In sede di denuncia, operata dall'incaricato della società di distribuzione presso Legione Carabinieri
Calabria – Staz. CC. Catanzaro – Santa Maria, veniva, tra l'altro, evidenziato che “il controllo proseguiva al civico 222/Q, ove venivano individuati nr. 8 allacci abusivi alla rete Enel, senza misuratore…nel dettaglio venivano individuati gli appartamenti…al primo piano, in uso a
[...]
nata a [...] il [...], residente in [...]…” Parte_1
Per quanto riguarda il computo del quantum parte opposta ha evidenziato che, nel caso di specie, la ricostruzione dei consumi da parte del Distributore competente - Enel Distribuzione S.p.A. - è avvenuta in ottemperanza alla normativa di settore emessa dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas e cioè in conformità alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 200/99 (adottata il 28 dicembre 1999), il cui Il Titolo IV della superiore Delibera, titolato “Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura” .
3. L'opposizione va accolta e di conseguenza va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3.1 Come noto, una volta instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la ricorrente monitoria assume la posizione di attrice in senso sostanziale in relazione al credito che ritiene spettarle nei confronti dell'opponente.
Non si verifica, infatti, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e il debitore opponente quella di convenuto, cosa che esplica i suoi effetti sia in tema di onere della prova, sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali previsti per ciascuna delle parti.
4. Nel caso di specie parte opposta non ha assolto ai suoi incombenti probatori. 4.1 E' appena il caso di ricordare che in sede penale l'odierna attrice è stata assolta per non avere commesso il fatto. Il Giudice penale, infatti, ha ritenuto di non potere evincere con ragionevole grado di certezza la effettiva riconducibilità della condotta illecita alla imputata, rilevando che gli accertamenti sono stati approssimativi, limitandosi solo sulla presenza dei soggetti arrestati all'interno degli appartamenti, senza ulteriori verifiche circa la stabile ed attuale dimora delle prevenute negli immobili abusivamente riforniti di energia elettrica.
Orbene tale accertamento è mancato anche in questa sede, e sarebbe stato di certo importante atteso che la residenza anagrafica dell'opponente (via Carlo V nr. 72), come riferito dalla stessa parte opposta, è diversa da quella in cui è stato effettuato l'accertamento (Viale Isonzo n. 222/P).
Non è stato neanche rintracciato il proprietario dell'immobile di via Isonzo, che – se diverso dall'odierna parte opponente – avrebbe per lo meno potuto riferire in merito alle ragioni della presenza della nell'immobile. Pt_1
In definitiva i soli fatti noti portati a conoscenza del Giudice (presenza della nell'immobile, Pt_1 allaccio abusivo alla rete Enel senza contatore) non esprimono da soli un sufficiente collegamento causale - pur basato in termini di giudizio di probabilità e non di certezza – che consenta di inferire che la abbia compiuto il fatto illecito de quo. Non esistono, come rilevato, altri elementi Pt_1 probatori concordanti, anzi semmai se ne rinvengono di contrari, come quello della residenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n.
55, secondo i valori mimini dello scaglione di riferimento (5.200,01 – 26.000,00), stante la scarsa complessità delle questioni valutate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opponente, che si liquidano in € 2.685,00 di cui € 145,00 per spese ed € 2.540,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Catanzaro, li 17.04.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2034 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Catanzaro, alla Via Nuova n. 50, elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Corso Mazzini n. 74 presso lo studio dell' Avv. Antonello Talerico (C.F.: , - nonché alla PEC: CodiceFiscale_2
- che la rappresenta e difende in virtù di procura Email_1 in calce al presente atto, si indicano i propri recapiti per gli avvisi e le comunicazioni/notifiche di legge : fax 0961.1910186 e PEC Email_2
- parte attrice opponente -
CONTRO
(già ), (P. iva e Cod. fisc.: , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Longo ( ), con Studio in 20136 Milano (MI) alla Via Spartaco n. 36, n. fax CodiceFiscale_3
02.67493688, indirizzo pec: ed elettivamente domiciliata Email_3 presso lo Studio dell'Avv. Fernando Rubino, in 88100 Catanzaro (CZ) alla via conti Falluc n. 70/A, giusto mandato separato
- parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 108/2018 (RG n. 6502/2017), emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 7.2.2018
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.01.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni innanzi al mutato giudice istruttore, che assegnava la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui le veniva ingiunto di pagare Parte_1
€ 10.059,85 oltre interessi e spese di procedura, a Il decreto Controparte_1 ingiuntivo è stato emesso sulla base di un estratto autentico notarile riportante le fatture insolute nn.79273072001658A del 11.05.2015. 1.1 Parte opponente ha, innanzitutto, eccepito che non risulta versato in atti alcun contratto sottoscritto dalla per l'erogazione di energia elettrica e consequenzialmente alcun documento Pt_1 costituente titolo per la pretesa creditoria ingiunta.
Ha aggiunto che è il provvedimento è fondato su fatture mai comunicate all'ingiunta che riportano, tra l'altro, consumi presunti e calcolati secondo criteri di consumo medio nazionale, senza ancorare la propria pretesa ad un consumo effettivo e/o accertato oggettivamente a carico della Ha, Pt_1 infine, contestato il valore probatorio dell'estratto autentico notarile.
2. Costituendosi in giudizio, parte opposta ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione e quindi ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Ha ricostruito i fatti che hanno condotto alla fatturazione del consumo per cui è causa.
Ha, infatti, riportato che in data 17 dicembre 2013 il personale dipendente della società di distribuzione locale di energia elettrica – nel caso di specie Enel Distribuzione S.p.A. – alla presenza della odierna opponente, sig.ra nonché dei Carabinieri, accedeva nei locali Parte_1 residenziali in uso all'odierna opponente, siti in Catanzaro al Viale Isonzo n. 222 scala 1, piano 1, interno 3; in quella occasione veniva accertato e quindi contestato il prelievo irregolare di energia elettrica perpetrato dal cliente finale attraverso un allaccio abusivo alla rete della società di distribuzione Enel Distribuzione S.p.A.
Il personale incaricato da Enel Distribuzione S.p.A. provvedeva dunque a redigere verbale di accertamento n. 53566Z – 162/2013 alla presenza della sig.ra che non sollevava alcuna Pt_1 osservazione in merito alle verifiche eseguite nonché ai conseguenti addebiti ascritti, sottoscrivendo quindi il verbale di accertamento.
In sede di denuncia, operata dall'incaricato della società di distribuzione presso Legione Carabinieri
Calabria – Staz. CC. Catanzaro – Santa Maria, veniva, tra l'altro, evidenziato che “il controllo proseguiva al civico 222/Q, ove venivano individuati nr. 8 allacci abusivi alla rete Enel, senza misuratore…nel dettaglio venivano individuati gli appartamenti…al primo piano, in uso a
[...]
nata a [...] il [...], residente in [...]…” Parte_1
Per quanto riguarda il computo del quantum parte opposta ha evidenziato che, nel caso di specie, la ricostruzione dei consumi da parte del Distributore competente - Enel Distribuzione S.p.A. - è avvenuta in ottemperanza alla normativa di settore emessa dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas e cioè in conformità alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 200/99 (adottata il 28 dicembre 1999), il cui Il Titolo IV della superiore Delibera, titolato “Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura” .
3. L'opposizione va accolta e di conseguenza va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3.1 Come noto, una volta instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la ricorrente monitoria assume la posizione di attrice in senso sostanziale in relazione al credito che ritiene spettarle nei confronti dell'opponente.
Non si verifica, infatti, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e il debitore opponente quella di convenuto, cosa che esplica i suoi effetti sia in tema di onere della prova, sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali previsti per ciascuna delle parti.
4. Nel caso di specie parte opposta non ha assolto ai suoi incombenti probatori. 4.1 E' appena il caso di ricordare che in sede penale l'odierna attrice è stata assolta per non avere commesso il fatto. Il Giudice penale, infatti, ha ritenuto di non potere evincere con ragionevole grado di certezza la effettiva riconducibilità della condotta illecita alla imputata, rilevando che gli accertamenti sono stati approssimativi, limitandosi solo sulla presenza dei soggetti arrestati all'interno degli appartamenti, senza ulteriori verifiche circa la stabile ed attuale dimora delle prevenute negli immobili abusivamente riforniti di energia elettrica.
Orbene tale accertamento è mancato anche in questa sede, e sarebbe stato di certo importante atteso che la residenza anagrafica dell'opponente (via Carlo V nr. 72), come riferito dalla stessa parte opposta, è diversa da quella in cui è stato effettuato l'accertamento (Viale Isonzo n. 222/P).
Non è stato neanche rintracciato il proprietario dell'immobile di via Isonzo, che – se diverso dall'odierna parte opponente – avrebbe per lo meno potuto riferire in merito alle ragioni della presenza della nell'immobile. Pt_1
In definitiva i soli fatti noti portati a conoscenza del Giudice (presenza della nell'immobile, Pt_1 allaccio abusivo alla rete Enel senza contatore) non esprimono da soli un sufficiente collegamento causale - pur basato in termini di giudizio di probabilità e non di certezza – che consenta di inferire che la abbia compiuto il fatto illecito de quo. Non esistono, come rilevato, altri elementi Pt_1 probatori concordanti, anzi semmai se ne rinvengono di contrari, come quello della residenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n.
55, secondo i valori mimini dello scaglione di riferimento (5.200,01 – 26.000,00), stante la scarsa complessità delle questioni valutate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opponente, che si liquidano in € 2.685,00 di cui € 145,00 per spese ed € 2.540,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Catanzaro, li 17.04.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo