Inammissibile
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/07/2025, n. 6306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6306 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06306/2025REG.PROV.COLL.
N. 06285/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6285 del 2023, proposto da
AL DE e MA Strianese, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Scafati, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 153/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Rosaria MA Castorina;
Nessuno è presente per gli avvocati;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito di sopralluogo del 30 agosto 2017 e del verbale prot. n. 39318/2017 il Comune di Scafati accertava l’esistenza di opere abusive consistenti in “ realizzazione di un fabbricato, al livello di piano rialzato, ad una quota di circa 0,95 mt. dal piano di campagna, che impegna una superficie di circa mq 111,00 pari ad una volumetria di circa mc. 349,65, nonché mq. 67,25 di s.n.r. con le seguenti opere: fondazione, pilastri, travi, tompagno, tramezzatura, intonaco, impianti, pavimentazione, rivestimento, parapetto in muratura sui balconi, infissi esterni, scala esterna ”.
In considerazione della carenza di un titolo edilizio e del contrasto con il vigente strumento urbanistico, con ordinanza n. 2207 del 7 settembre 2017 l’amministrazione civica ingiungeva agli odierni appellanti la demolizione del fabbricato.
Con successiva ordinanza prot. n. 2219 del 30 ottobre 2017, resa all’esito del sopralluogo del 19 ottobre 2017, il Comune ordinava la demolizione delle ulteriori opere medio tempore realizzate dagli appellanti, consistenti in “ completamento dell’intonaco esterno sui parapetti, pavimentazione esterna sui balconi, infissi interni ed esterni, pezzi igienici, tinteggiatura ”, trattandosi di reiterazione di un abuso edilizio.
Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati.
Successivamente, con istanza prot. n.54662/2017, gli appellanti hanno richiesto al Comune il rilascio di un pdc in sanatoria per accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001.
La domanda di sanatoria non era esitata e sulla stessa si formava il silenzio-rigetto.
Con provvedimento prot. n. 6238 del 5 febbraio 2018 il Comune, acclarata l’inottemperanza alle ingiunzioni demolitorie, avvertiva gli appellanti dell’acquisizione gratuita “ al patrimonio comunale del bene, dell’area di sedime e di quella pertinenziale (Foglio 2 p/lla 451) già individuata nella predetta ordinanza di demolizione ”.
Il provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti.
Successivamente, con provvedimento assunto al prot. n.45503 del 31 agosto 2018 (non impugnato) il comune di Scafati ha respinto formalmente l’istanza di sanatoria prot. n. 54662/2017 giustificandone il diniego tacito.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha in parte dichiarato improcedibile e, in altra parte, infondato il ricorso sul rilievo che il diniego per silentium formatosi sull’istanza di sanatoria prot. n.54662/2017, non era stato impugnato dai ricorrenti.
Il Tribunale ha rigettato, per il resto, le censure avanzate.
Appellata ritualmente la sentenza resiste il Comune di Scafati.
All’udienza del 27 maggio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di appello gli appellanti deducono error in iudicando in relazione al primo motivo del ricorso per motivi aggiunti; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies della legge 241/1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per irragionevolezza manifesta.
Lamentano che la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe permesso loro di essere posti nelle condizioni ottimali di partecipare attivamente all’iter procedimentale della fase istruttoria, per mezzo di deduzioni ed osservazioni.
2. Con il secondo motivo di appello gli appellanti deducono error in iudicando in relazione al secondo motivo di ricorso; violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001; violazione del giusto procedimento; difetto assoluto del presupposto; contraddittorietà; difetto di motivazione; irragionevolezza manifesta.
Evidenziano che il Comune di Scafati non aveva mai emesso alcun provvedimento di diniego o di assenso in relazione all’istanza di sanatoria ai sensi del d.P.R. 380/2001.
Per effetto della pendenza di tale procedimento amministrativo, teso all’accertamento della conformità dei manufatti, l’ordinanza di demolizione ed il decreto di acquisizione al patrimonio disponibile del Comune finiscono per perdere ogni effetto, almeno fino all’esito con provvedimento espresso della istanza di sanatoria.
3. Con il terzo motivo di appello gli appellanti deducono error in iudicando in relazione al terzo motivo di ricorso; violazione e falsa applicazione art. 31 d.P.R. 380/2001; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione; difetto del presupposto; difetto di istruttoria.
Lamentano che l’amministrazione, nel disporre l’acquisizione gratuita del manufatto, ha omesso di indicare con precisione, oltre all’area di sedime del manufatto, l’ulteriore area oggetto di acquisizione al patrimonio comunale.
3.1. L’appello è inammissibile ed infondato.
La sentenza fonda la decisione sulla mancata impugnazione del diniego formatosi per silentium sull’istanza di sanatoria: a fronte dell’avvenuta presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, secondo la prevalente e condivisa interpretazione della giurisprudenza amministrativa, il provvedimento demolitorio diviene temporaneamente improduttivo di effetti, non potendo la p.a., nelle more, attuare la demolizione (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2020, n. 2718); - nondimeno, in base al comma 3 dell’art. 36, D.P.R. n. 380/2001, in difetto di provvedimento espresso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta di sanatoria, la stessa si ha per rigettata; - secondo quanto già chiarito da questo Tribunale Amministrativo, con il conforto dell’orientamento prevalente in giurisprudenza, tale silenzio ha valore di diniego tacito, cosicché la presentazione dell’istanza di sanatoria comporta l’improcedibilità del ricorso avverso la demolizione, potendo l’interessato avversare ex novo la statuizione demolitoria in uno al diniego, espresso e tacito, dell’istanza di sanatoria, che costituisce atto lesivo sopravvenuto, mentre l’omessa e tempestiva impugnazione del sopravvenuto diniego consolida l’ingiunzione demolitoria, la quale riprende quindi piena efficacia (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 febbraio 2021, n. 401; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 26 settembre 2018, n. 1631); Ritenuto che: - non risultando né depositata in giudizio l’eventuale determinazione adottata dalla p.a. intimata sull’istanza in sanatoria né proposta impugnazione nei riguardi dell’eventuale rigetto, espresso o per silentium ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. n. 380/2001, in applicazione della richiamata giurisprudenza i ricorrenti non hanno pertanto più interesse alla decisione della controversia; - a ciò consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Tale ratio decidendi non è stata in alcun modo censurata e gli appellanti non si sono confrontati con il contenuto della sentenza stessa.
Inoltre la difesa del Comune evidenzia che l’Ente si era espresso sulla istanza di sanatoria con provvedimento notificato ed assunto al prot. n. 45503 del 31 agosto 2018 (non impugnato), denegandone l’accoglimento. In particolare, con tale provvedimento di diniego, l’Ente ha ritenuto che l’intervento si ponesse in contrasto con le NN.TT.A. del vigente PRG in tema di lotto minimo, attesa l’inclusione del fondo nella z.t.o. “E1” agricola, distanze dai confini ed insufficienza dell’indice di edificabilità. Tale circostanza di fatto non è stata nemmeno contestata.
Di qui l’inammissibilità dell’appello.
3.2. In ogni caso l’appello è infondato.
L'ordine di demolizione di un abuso edilizio, essendo una conseguenza dell'accertamento dell'illegalità delle opere edilizie, rappresenta un atto obbligatorio e, pertanto, non richiede il preventivo avviso di cui all'art. 7 l. n. 241/1990. Questo provvedimento di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme urbanistiche è una misura dovuta che segue un procedimento vincolato, precisamente stabilito dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, non necessitando quindi di alcuna comunicazione conforme all'art. 7 l. n. 241/1990 (in tal senso – ex multis -: Consiglio di Stato sez. VI, 5 luglio 2024, n. 5968).
Come ribadito, infatti, anche di recente da questo Consiglio di Stato " la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l'obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda. I provvedimenti di diniego di condono edilizio, inoltre, non devono essere preceduti nemmeno dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto adottati all'esito di procedimenti avviati su istanza di parte " (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5606; 2 novembre 2023, n. 9437).
Inoltre, anche nel caso di specie, opera l’art. 21 octies comma 2 della Legge 241/1990 a mente del quale il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
3.3. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata “ l’area di sedime risulta individuata in maniera puntuale ”. Difatti, il provvedimento prot. n. 6238 del 5 febbraio 2018 (impugnato con motivi aggiunti al ricorso di primo grado) ha operato un rinvio alle ingiunzioni demolitorie, ritenendo che “ ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, tale accertamento costituisce titolo per l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale del bene, dell’area di sedime e di quella pertinenziale (Foglio 3 p/lla 451), già individuata nella predetta ordinanza di demolizione ”. In altri termini, il provvedimento rinvia per relationem alle ingiunzioni demolitorie già adottate, nelle quali l’Ente ha puntualmente circoscritto l’area che sarebbe stata acquisita per provvedere alla demolizione in danno.
L’appello deve essere, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria MA Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria MA Castorina | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO