Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4217 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 28/05/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 20612 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Pier Paolo Zambardino Florida
Iervolino presso i quali elettivamente domiciliano;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso la quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di essere titolare della prestazione cat. AS n. 078-510604616996 con decorrenza dal
01/02/2021 come da comunicazione di riliquidazione e avviso di accertamento, entrambi elaborati il 20/07/2023 ed emessi dalla sede di Pozzuoli;
che nei predetti documenti è CP_1 indicata la sussistenza di un indebito per l'importo di € 4.026,16 per la seguente motivazione: "sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta"; che gli è stato comunicato che l'anno in contestazione è il 2023 e che, a partire dal settembre 2023, non avrebbe più percepito la prestazione assistenziale;
convenuto di accogliere la domanda e scongiurare una lite giudiziaria;
di aver in particolare rappresentato, nel predetto ricorso, di aver tempestivamente e periodicamente presentato , così come il proprio coniuge, la dichiarazione dei redditi per gli anni in contestazione;
che l'istituto convenuto non ha effettuato i necessari controlli entro il 31/12/2021, (rectius 2020) il 31/12/2021 ed il 31/12/2022; ha inoltre evidenziato l'assenza di dolo e la sua buona fede nella percezione delle somme erogate, e di non essere pertanto tenuto alla restituzione delle stesse.
Tanto premesso, rilevando che l convenuto non può chiedere in ripetizione i presunti CP_2
crediti maturati prima dei provvedimenti amministrativi del 20/07/2023; evidenziando di percepire esclusivamente un reddito -esente- derivante proprio dalla percezione dell'assegno sociale;
che il proprio coniuge è impossidente e che non vi è alcun dolo sotteso alla percezione dei trattamenti assistenziali in questione ha concluso chiedendo di “A)
Accertare come illegittima le comunicazioni di riliquidazione e l'avviso di accertamento di somme indebite sulla prestazione cat. AS n. 078-510604616996 elaborati in data 20 luglio
2023 richiedenti l'importo di € 4.026,16 e, per l'effetto, annullarli dichiarando che nulla è dovuto all' da parte del ricorrente;
CP_1
B) di conseguenza condannare l' al rimborso delle trattenute effettuate ed effettuande CP_1
sulla prestazione in oggetto o per altra via con maggior aggravio di interessi e rivalutazione monetaria” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha rilevato l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in CP_1
fatto ed in diritto concludendo per il rigetto.
Ha evidenziato, in via preliminare , che il ricorrente contesta genericamente l'indebito in esame , senza mai allegare né provare alcunché in ordine ai requisiti di legge per il diritto vantato;
ha poi rappresentato che a seguito di domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale, presentata dal ricorrente in data 12/12/2022 , l'ufficio competente ha provveduto, in data 20/07/2023, alla lavorazione della pratica da cui è scaturito un indebito per il periodo dal 01/01/2023 al 31/08/2023 di euro 4.026,16; che a seguito del controllo presso gli archivi dell'Agenzia delle Entrate è emerso che il ricorrente in data
5.05.2022 ha venduto un immobile per l'importo di euro 23.385,00 e, inoltre, che lo stesso
è risultato locatore di un immobile con stipula 1/10/2015 per un importo di € 3.600,00 annui con fine locazione al 26/4/2022 e locatore, dal 1 aprile 2022 , di un immobile per un importo di 6000 euro annui con fine locazione nel 31.03.2025; che pertanto, per l'anno 2022, il reddito risulta superiore al limite reddituale per l'erogazione della prestazione;
che quindi l'indebito per il 2023 sorge per redditi posseduti nell'anno 2022 -precisamente redditi da compravendita immobiliare e da locazione- non dichiarati nella domanda di assegno sociale, integrando senza dubbio tale circostanza l'elemento soggettivo del dolo. Ha quindi concluso evidenziando la legittimità del proprio operato e dei provvedimenti emessi.
*****
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine va rilevato che il ricorrente è titolare di AS n. 078-510604616996 con decorrenza dal 01/02/2021 e che a seguito di domanda di ricostituzione della prestazione, finalizzata ad ottenere la maggiorazione sociale
( cfr 'domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale' in data 12.12.2022- nella prod ) l'Istituto previdenziale ha comunicato, con provvedimento del 20.07.2023, CP_1
l'indebito di cui sii controverte, pari a complessivi € 4.026,14, con ricalcolo effettuato fino al
31 agosto 2023
Nell'atto si legge la seguente motivazione:” sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta" “ ( cfr doc in atti)
Nel presente giudizio l' ha dedotto che l'indebito oggetto del presente ricorso, che CP_1 riguarda l'anno 2023, scaturisce dalla percezione di redditi da compravendita immobiliare e da locazione non dichiarati nell'anno 2022.
In particolare l ha allegato che seguito del controllo presso gli archivi dell'Agenzia CP_1 [...]
è emerso che il ricorrente in data 5.05.2022 ha venduto un immobile per l'importo di CP_3 euro 23.385,00 (cfr dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate); risulta locatore di un immobile, con stipula dell'1/10/2015, per un importo annuo di 3.600,00 con fine locazione al 26/4/2022
( di cui non v'è prova documentale) ; nonché dall'1 aprile 2022 locatore di un immobile per un importo di 6000,00 euro annui con fine locazione nel 31.03.2025 ( cfr dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate).
Pertanto, per l'anno 2022 il reddito del ricorrente risultava ampiamente superiore al limite reddituale per l'erogazione della prestazione, generando l'indebito nell'anno dell'accertamento ( 2023).
L' ha inoltre evidenziato che il ricorrente nel presentare la domanda di ricostituzione CP_1
per maggiorazione sociale ha del tutto omesso di indicare le altre voci di reddito che, alla data dell'istanza presentata all' - 12.12.2022 –, già concorrevano a determinare il CP_1
reddito personale e familiare ( cfr domanda citata)
Chiarisce la Suprema Corte che la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Di contro restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito; ove la fattispecie si collochi invece all'interno del 'settore assistenziale' si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
L'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina quindi il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Per poter qui verificare, in definitiva, se vi sia o meno la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, è utile fare riferimento – ancora una volta nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità ( Cass. 13223/2020) - all'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_1
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i CP_1
dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui consegue che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_1
dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, gli importi erogati al titolare dell'assegno sociale non sono ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito ( comunicazione di luglio 2023), dal momento che deve essere tutelato l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile 'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere' ( cfr Cass citata).
In altri termini nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall'
[...]
, al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di CP_4
accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali (cfr Cass cit in motivazione).
D'altro canto dalla documentazione depositata dall' emerge che l ha CP_1 Pt_1 provveduto alla registrazione presso l'Amministrazione finanziaria degli atti negoziali ( compravendita e locazione di immobili) che l ha valutato ai fini del superamento del CP_1
limite reddituale tardivamente.
Conclusivamente il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste al ricorrente per importi percepiti prima dell'accertamento dell' riportato nella CP_1
nota di debito del 20.07.2023. Le spese di giudizio devono essere compensate per metà tenuto conto –ai fini del governo delle spese - del comportamento extragiudiziale del ricorrente, il quale pur avendo presentato, su propria iniziativa, una domanda di ricostituzione dell'A.S. utilizzando un modulo informatico che contiene un apposito spazio in cui vanno inseriti i redditi percepiti, ha indicato unicamente quelli da pensione, venendo meno all'obbligo di collaborazione con l'Ente, che dovrebbe invece connotare la condotta dell'assistito.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del recupero dell'indebito disposto dall' sulla prestazione AS n. 078-510604616996 per € 4.026,16; CP_1
b) compensa le spese di giudizio per metà e condanna l al pagamento dell'altra metà CP_1 che si liquida in complessivi € 656,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione
Napoli 28.05.2025
Il giudice del lavoro
( dr Ada Bonfiglio)