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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/12/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa AR AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1329/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio degli avv.ti Schettino Aniello e Ramis Mario, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
ATTORE contro
(C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2 il 12.8.1942, (C.F. ), nata a CP_2 C.F._3
GI Terme (PR) il 7.7.1940, (C.F. Controparte_3
), nato a [...] il [...], C.F._4 CP_4
(C.F. ), nata a [...] l'[...], C.F._5
(C.F. , nato a [...] il Controparte_5 C.F._6
16.8.1975, (C.F. ), nato a [...] il CP_6 C.F._7
15.5.1976, in proprio e quale erede di , (C.F. Persona_1 Parte_2
, nata a DE (PR) il [...], in [...] e quale erede di C.F._8
, (C.F. ), nato a Persona_1 Controparte_7 C.F._9
pagina 1 di 9 DE (PR) il 14.09.1971, in proprio e quale erede di Persona_2 CP_8
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._10 in proprio e quale erede di con il patrocinio dell'avv. Del Fante Fausto, Persona_2 elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
CONVENUTI
Conclusioni
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, - accertare e dichiarare che il signor Parte_1
è erede universale del signor e, conseguentemente, ordinare ai signori Controparte_9 CP_1
, e CP_2 CP_4 CP_10 Controparte_5 CP_6 Parte_2
nonché agli eredi dei signori e la restituzione dei beni e/o
[...] Persona_1 Persona_2 di parte dei beni mobili ed immobili costituenti la massa ereditaria del de cuius alla data dell'apertura della successione;
- rigettare la domande tutte formulate dai convenuti, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre 15% rimborso spese generali di studio, oneri fiscali come per legge”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, In via preliminare o pregiudiziale, si insiste per la dichiaratoria di nullità dell'atto di citazione, per le ragioni tutte di cui in premessa d'atto, poiché non vi è prova che l'atto introduttivo sia stato validamente notificato a tutti i soggetti aventi legittimazione passiva. In subordine, si richiede che il Giudice ordini all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti legittimati passivi. Nel merito ed in via riconvenzionale, accertare l'intervenuta usucapione dei beni ereditari e/o di parte di essi, per aver i convenuti posseduto animo domini per oltre quindici anni i beni immobili delle eredità succedutosi e per oltre un decennio i beni mobili;
per l'effetto rigettarsi tutte le domande proposte da nei confronti dei convenuti, in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa. In denegato subordine, nel caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, trattandosi beni sia mobili che in immobili in comproprietà, stabilire la quota, in comunione con gli attuali convenuti, di beni indicati in successione, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di divisione di detti beni, rigettando la domanda di determinazione dell'indennizzo per il mancato godimento dei beni caduti in successione per i motivi di cui in narrativa.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e testimoni sui capitoli di cui alle premesse di cui in comparsa di costituzione, preceduti dal prefisso vero che, nonché dei seguenti
pagina 2 di 9 capitoli, salvo altri:
1. Vero che i convenuti hanno goduto ininterrottamente e pacificamente dei beni immobili e mobili del sig. dalla data della morte (23.09.2007) ad oggi;
2. Vero Controparte_9 che i convenuti hanno sempre provveduto alla manutenzione ordinaria dei beni immobili, al pagamento delle tasse comunali (IMU, TARI ecc) della bonifica montana, delle utenze, dell'assicurazione dei fabbricati ecc..; 3. Vero che i convenuti hanno provveduto a sostenere le spese del funerale del Sig.
4. Vero che i convenuti, in esecuzione delle volontà del de cuius, hanno provveduto Controparte_9 ad effettuare una donazione alla Pubblica Assistenza di di euro 20.000,00. Si Parte_3 indicano fin da ora a testimoni, salvo altri, i signori: di Tes_1 CP_11 Tes_2
San NN in Marignano (RN); GI Terme (PR);
[...] Tes_3 [...]
Cont Arch. Controparte_12 CP_13 CP_11 Controparte_14 legale rappresentante Pubblica Assistenza di Con vittoria di spese e compenso del Parte_3 giudizio, oltre 15% rimborso spese generali di studio, oneri fiscali di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20.3.2024, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Parma, , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, ed, altresì, gli eredi di Controparte_5 CP_6 Parte_2 Per_2
e , deducendo di essere l'unico erede successibile del proprio
[...] Persona_1 padre , deceduto il 23.9.2007, al fine di ottenere la restituzione dei Controparte_9 beni ereditari posseduti dai convenuti a titolo di eredi.
A fondamento della domanda allegava che i) non aveva fatto Controparte_9 testamento;
ii) al momento della morte gli sono succeduti ab intestato il fratello Per_3
successivamente deceduto, e le sorelle successivamente
[...] Persona_2 deceduta, e successivamente deceduta, CP_2 CP_1 Persona_4 alla quale sono succeduti ab intestato , , CP_4 CP_10 Controparte_5
, e , anch'egli successivamente deceduto;
CP_6 Parte_2 Persona_1
iii) l'asse ereditario era costituito dai beni immobili siti nel comune di EL
EN (PR) e individuati nella dichiarazione di successione depositata presso l'Ufficio di Parma dell'Agenzia delle Entrate il 5.12.2007 (allegato n. 1 atto di citazione), da altri cespiti per un importo pari a euro 12.636,69 (come indicato nella suddetta dichiarazione), da quanto liquidato in forza di contratti di assicurazione sulla vita a favore di terzi stipulati dal de cuius;
iv) con sentenza definitiva n. 689/2021, pubblicata pagina 3 di 9 il 28.4.2021, il Tribunale di Parma ha accertato e dichiarato che era il Controparte_9 padre di . Parte_1
Con comparsa di risposta depositata il 15.7.2024 si costituivano in giudizio
, CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, in proprio e quale erede di , in proprio CP_6 Persona_1 Parte_2
e quale erede di , in proprio e quale erede di Persona_1 Controparte_7
, in proprio e quale erede di deducendo di Persona_2 CP_8 Persona_2 essere succeduti a quali eredi legittimi del medesimo o dei suoi eredi Controparte_9 legittimi e di aver posseduto i beni ereditari indicati dall'attore in buona fede per un tempo e con modalità utili all'usucapione, domandando, pertanto, in via riconvenzionale che venisse accertata l'intervenuta usucapione dei beni ereditari (o di parte di essi).
I convenuti, inoltre, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., eccepivano la nullità dell'atto di citazione atteso che l'attore non aveva provato documentalmente di avere convenuto in giudizio tutti i soggetti legittimati passivi dell'azione proposta. Nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., inoltre, in via riconvenzionale subordinata, chiedevano la condanna dell'attore alla rifusione delle spese sostenute per la conservazione dei beni ereditari in comunione ex art. 1110 c.c.
All'udienza del 20.11.2025, dopo la precisazione delle conclusioni e lo scambio degli scritti conclusionali ex art. 189 c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
*** ***
In via preliminare, devono confermarsi le valutazioni di cui al decreto depositato in data 2.8.2024 circa la corretta instaurazione del contraddittorio e l'intervenuta sanatoria del vizio di nullità della citazione ex art. 164 comma 3 c.p.c. con la costituzione in giudizio dei convenuti, nominativamente individuati e qualificatisi quali eredi legittimi (apparenti) del de cuius o quali eredi legittimi di coloro che fra i primi sono medio tempore deceduti.
L'eccezione reiterata dai convenuti relativa alla nullità della citazione per non avere l'attore provato documentalmente di avere convenuto in giudizio tutti i soggetti legittimati passivi dell'azione proposta, è destituita di fondamento in quanto, da un lato, genericamente formulata rispetto alla mancata indicazione di eventuali litisconsorti necessari eventualmente pretermessi, dall'altro, nemmeno vertendosi, nel caso di specie, in pagina 4 di 9 ipotesi di litisconsorzio necessario.
Infatti, l'attore ha proposto azione ex art. 533 c.c., al fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari del defunto padre, del quale è pacificamente l'unico figlio e, quindi, il solo erede legittimo in forza della previsione di cui all'art. 566 c.c.
L'azione di petizione di eredità è un'azione universale, perché tende al riconoscimento del titolo di erede, ossia della titolarità dell'universum ius defuncti, e a recuperare al patrimonio dell'erede la stessa posizione giuridica che spettava al defunto;
assoluta, nel senso che essa è esercitabile non contro un determinato soggetto, bensì contro chiunque possieda in tutto o in parte beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno;
reale, perché l'erede esercita l'azione direttamente su beni (asse ereditario, quota di eredità, singoli beni), sia pure sulla base del riconoscimento dello status di erede;
di condanna, avendo quale scopo finale quello di recuperare, in tutto o in parte, i beni ereditari posseduti dal convenuto (causa petendi è la qualità di erede e petitum è la restituzione dei beni ereditari); imprescrittibile, ma fatti salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni ereditari, così come previsto dall'art. 533 comma 2 c.c.
Legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come erede (Cass. 8440/2008; Cass. 14182/2011). Del resto, l'efficacia di giudicato sull'accertamento della qualità di erede è limitata alle parti del giudizio (Cass. 3655/2017;
Cass. 20024/2020).
Nel caso di specie, con la stessa comparsa di risposta sono stati compiutamente identificati e si sono costituiti in giudizio i possessori, a titolo di eredi, dei beni di cui l'attore chiede la restituzione ex art. 533 c.c., cosicché non si ritiene necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio, né si riscontra, come già rilevato, un vizio della vocatio in ius comportante la nullità della citazione, in quanto sanato ex art. 164 comma 3 c.p.c. dalla costituzione in giudizio dei legittimati passivi della pretesa ex adverso azionata.
Nel merito dell'azione proposta, deve premettersi, in generale, che la petitio hereditatis si caratterizza per un minor onere probatorio: diversamente dalle altre azioni relative ai beni ereditari (in particolare la rivendica), è sufficiente per l'accoglimento della domanda provare la qualità ereditaria dell'attore e non anche la titolarità del defunto e dei suoi danti causa pagina 5 di 9 rispetto ai beni. L'attore, nel concreto, deve provare, se vi è contestazione, la morte del de cuius, la sua qualità di erede legittimo o testamentario e l'appartenenza dei beni all'asse ereditario.
Nel caso in esame, i convenuti non hanno contestato la morte del de cuius, la qualità di erede dell'attore e non hanno negato l'appartenenza dei beni immobili, così come individuati nella dichiarazione di successione presentata il 5.12.2007, nonché di beni mobili dati da titoli e denaro per un valore pari a euro 12.636,69, indicati nella stessa dichiarazione sotto la dicitura altri cespiti, all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, limitandosi a domandare in via riconvenzionale l'accertamento dell'intervenuta usucapione in proprio favore.
Sennonché la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti è infondata per difetto di allegazione e prova e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Infatti, i convenuti non hanno assolto l'onere della prova sugli stessi gravante ex art. 2697 c.c. in relazione ai fatti costitutivi del diritto azionato in via riconvenzionale, non avendo provato il possesso continuato ed ininterrotto dei beni ereditari per tutto il tempo necessario ad usucapire dal momento dell'apertura della successione. Al riguardo, circa il requisito della continuità del possesso non può certamente ritenersi sufficiente la scarna documentazione prodotta relativa al pagamento da parte di alcuno fra i possessori di imposte o di prestazioni volte alla manutenzione di non meglio individuati beni immobili in relazione ad alcune (e in misura minoritaria) delle annualità interessate. Né i capitoli di prova per testimoni e interrogatorio formale formulati al riguardo, non ammessi in quanto genericamente formulati e valutativi o contrari alla previsione di cui all'art. 2726 c.c., sarebbero stati idonei a sopperire alle lacune dimostrative dei documenti prodotti.
Quanto al requisito della non interruzione del possesso, inoltre, deve evidenziarsi che in virtù del richiamo operato dall'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione e quindi alla disciplina dell'art. 2935 c.c., il termine utile per la configurazione del possesso uti dominus necessario ai fini dell'usucapione non può decorrere fino al momento in cui il proprietario non sia in grado di esercitare legalmente il proprio diritto, condizione dalla quale deriva anche l'acquisizione della capacità, da parte dello stesso, ad esercitare idonei atti interruttivi del suddetto possesso (Cass. 2424/2011).
Ne consegue che qualora, come nel caso di specie, il genitore di figlio nato fuori dal matrimonio sia deceduto prima che il rapporto di filiazione venisse accertato pagina 6 di 9 giudizialmente, il termine per la configurazione del possesso ad usucapionem non comincia a decorrere fino al momento dell'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione giacché è solo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità che il figlio ha il diritto di partecipare alla successione del genitore naturale apertasi in precedenza.
In altri termini, prima dell'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione, il figlio nato fuori dal matrimonio di padre naturale premorto non potrebbe acquistare la qualità di erede del padre e non potrebbe quindi porre in essere atti interruttivi del possesso ad usucapionem dei beni ereditari, con la conseguenza che il termine per la configurazione del possesso ad usucapionem non può decorrere prima della dichiarazione giudiziale di paternità
(Cass. 14917/2012).
La domanda di usucapione non può dunque trovare accoglimento in ragione della circostanza che la sentenza dichiarativa di paternità è stata pronunciata soltanto nell'anno
2021 e la fattispecie perfezionativa dell'acquisto, anche volendo considerare i tempi inferiori previsti dalla legge per l'usucapione abbreviata, al momento di presentazione della domanda (2024) non si era, all'evidenza, ancora verificata.
Ne consegue che non essendovi eccezioni ulteriori né contestazioni in ordine alla morte di , alla qualità di erede legittimo di , né Controparte_9 Parte_1 all'appartenenza dei beni all'asse ereditario, la domanda di petizione ereditaria deve essere accolta, nei limiti di cui in appresso.
Infatti, è pacifico che il de cuius non aveva fatto testamento e che l'attore è il suo unico figlio. Cosicché secondo i criteri della successione legittima e, segnatamente, in virtù del disposto ex art. 566 c.c., l'attore è l'unico erede del de cuius e deve essergli riconosciuta tale qualità ereditaria nei confronti delle parti convenute.
Parimenti, è pacifico che i beni ereditari in possesso dei convenuti e identificati nella dichiarazione di apertura della successione presentata il 5.12.2007 appartenessero all'asse ereditario al momento di apertura della successione. Cosicché le parti convenute sono tenute alla restituzione all'attore dei beni immobili e mobili così individuati.
Ad analoghe conclusioni, invece, non può addivenirsi per la domanda attorea di restituzione delle somme di denaro liquidate in favore dei convenuti in forza di contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal de cuius. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920 comma 3 c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non pagina 7 di 9 entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima;
sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità (Cass. S.U. 11421/2021).
Trattasi, pertanto, di somme acquistate dalle parti convenute iure proprio e non iure successionis, cosicché non possono essere oggetto della petizione di eredità azionata.
Infine, poiché non si è formata alcuna comunione ereditaria sui beni di CP_9 essendo il figlio l'unico erede del padre, nemmeno può trovare accoglimento la
[...] domanda avanzata in via riconvenzionale dai convenuti ex art. 1110 c.c. di condanna dell'attore alla rifusione delle spese sostenute per la conservazione dei beni ereditari in comunione, peraltro tardivamente e genericamente proposta e non adeguatamente documentata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 2.127,00) ed introduttiva (€ 1.416,00) ed i parametri minimi previsti per le fasi di trattazione (€ 1869,00) e decisionale (€ 1.790,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1329/2024, introdotta da , come in epigrafe generalizzato, nei confronti di Parte_4
, , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , in proprio e quale erede di Controparte_5 CP_6 Per_1
, , in proprio e quale erede di ,
[...] Parte_2 Persona_1
, in proprio e quale erede di , Controparte_7 Persona_2 CP_8
pagina 8 di 9 in proprio e quale erede di come in epigrafe generalizzati, ogni diversa Persona_2 domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- Dichiara che è l'unico erede legittimo di , nato a Parte_1 Controparte_9
EL EN (PR), il 26.11.1930, deceduto il 23.9.2007;
- AN , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e Controparte_5 CP_6 Parte_2 Controparte_7
a restituire a i beni immobili di cui alla dichiarazione CP_8 Parte_1 di successione depositata presso l'Ufficio del Registro di Parma dell'Agenzia delle Entrate in data 5.12.2007, sottoscritta da e ed, Persona_2 Persona_4 altresì, la somma di euro 12.636,69, oltre interessi come per legge ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- condanna CP_1 CP_2 Pt_1 CP_3 CP_4
e Controparte_5 CP_6 Parte_2 Controparte_7
a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 786,00 CP_8 Parte_1 per esborsi ed € 7.202,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Parma, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
AR AL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa AR AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1329/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio degli avv.ti Schettino Aniello e Ramis Mario, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
ATTORE contro
(C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2 il 12.8.1942, (C.F. ), nata a CP_2 C.F._3
GI Terme (PR) il 7.7.1940, (C.F. Controparte_3
), nato a [...] il [...], C.F._4 CP_4
(C.F. ), nata a [...] l'[...], C.F._5
(C.F. , nato a [...] il Controparte_5 C.F._6
16.8.1975, (C.F. ), nato a [...] il CP_6 C.F._7
15.5.1976, in proprio e quale erede di , (C.F. Persona_1 Parte_2
, nata a DE (PR) il [...], in [...] e quale erede di C.F._8
, (C.F. ), nato a Persona_1 Controparte_7 C.F._9
pagina 1 di 9 DE (PR) il 14.09.1971, in proprio e quale erede di Persona_2 CP_8
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._10 in proprio e quale erede di con il patrocinio dell'avv. Del Fante Fausto, Persona_2 elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
CONVENUTI
Conclusioni
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, - accertare e dichiarare che il signor Parte_1
è erede universale del signor e, conseguentemente, ordinare ai signori Controparte_9 CP_1
, e CP_2 CP_4 CP_10 Controparte_5 CP_6 Parte_2
nonché agli eredi dei signori e la restituzione dei beni e/o
[...] Persona_1 Persona_2 di parte dei beni mobili ed immobili costituenti la massa ereditaria del de cuius alla data dell'apertura della successione;
- rigettare la domande tutte formulate dai convenuti, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre 15% rimborso spese generali di studio, oneri fiscali come per legge”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, In via preliminare o pregiudiziale, si insiste per la dichiaratoria di nullità dell'atto di citazione, per le ragioni tutte di cui in premessa d'atto, poiché non vi è prova che l'atto introduttivo sia stato validamente notificato a tutti i soggetti aventi legittimazione passiva. In subordine, si richiede che il Giudice ordini all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti legittimati passivi. Nel merito ed in via riconvenzionale, accertare l'intervenuta usucapione dei beni ereditari e/o di parte di essi, per aver i convenuti posseduto animo domini per oltre quindici anni i beni immobili delle eredità succedutosi e per oltre un decennio i beni mobili;
per l'effetto rigettarsi tutte le domande proposte da nei confronti dei convenuti, in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa. In denegato subordine, nel caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, trattandosi beni sia mobili che in immobili in comproprietà, stabilire la quota, in comunione con gli attuali convenuti, di beni indicati in successione, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di divisione di detti beni, rigettando la domanda di determinazione dell'indennizzo per il mancato godimento dei beni caduti in successione per i motivi di cui in narrativa.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e testimoni sui capitoli di cui alle premesse di cui in comparsa di costituzione, preceduti dal prefisso vero che, nonché dei seguenti
pagina 2 di 9 capitoli, salvo altri:
1. Vero che i convenuti hanno goduto ininterrottamente e pacificamente dei beni immobili e mobili del sig. dalla data della morte (23.09.2007) ad oggi;
2. Vero Controparte_9 che i convenuti hanno sempre provveduto alla manutenzione ordinaria dei beni immobili, al pagamento delle tasse comunali (IMU, TARI ecc) della bonifica montana, delle utenze, dell'assicurazione dei fabbricati ecc..; 3. Vero che i convenuti hanno provveduto a sostenere le spese del funerale del Sig.
4. Vero che i convenuti, in esecuzione delle volontà del de cuius, hanno provveduto Controparte_9 ad effettuare una donazione alla Pubblica Assistenza di di euro 20.000,00. Si Parte_3 indicano fin da ora a testimoni, salvo altri, i signori: di Tes_1 CP_11 Tes_2
San NN in Marignano (RN); GI Terme (PR);
[...] Tes_3 [...]
Cont Arch. Controparte_12 CP_13 CP_11 Controparte_14 legale rappresentante Pubblica Assistenza di Con vittoria di spese e compenso del Parte_3 giudizio, oltre 15% rimborso spese generali di studio, oneri fiscali di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20.3.2024, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Parma, , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, ed, altresì, gli eredi di Controparte_5 CP_6 Parte_2 Per_2
e , deducendo di essere l'unico erede successibile del proprio
[...] Persona_1 padre , deceduto il 23.9.2007, al fine di ottenere la restituzione dei Controparte_9 beni ereditari posseduti dai convenuti a titolo di eredi.
A fondamento della domanda allegava che i) non aveva fatto Controparte_9 testamento;
ii) al momento della morte gli sono succeduti ab intestato il fratello Per_3
successivamente deceduto, e le sorelle successivamente
[...] Persona_2 deceduta, e successivamente deceduta, CP_2 CP_1 Persona_4 alla quale sono succeduti ab intestato , , CP_4 CP_10 Controparte_5
, e , anch'egli successivamente deceduto;
CP_6 Parte_2 Persona_1
iii) l'asse ereditario era costituito dai beni immobili siti nel comune di EL
EN (PR) e individuati nella dichiarazione di successione depositata presso l'Ufficio di Parma dell'Agenzia delle Entrate il 5.12.2007 (allegato n. 1 atto di citazione), da altri cespiti per un importo pari a euro 12.636,69 (come indicato nella suddetta dichiarazione), da quanto liquidato in forza di contratti di assicurazione sulla vita a favore di terzi stipulati dal de cuius;
iv) con sentenza definitiva n. 689/2021, pubblicata pagina 3 di 9 il 28.4.2021, il Tribunale di Parma ha accertato e dichiarato che era il Controparte_9 padre di . Parte_1
Con comparsa di risposta depositata il 15.7.2024 si costituivano in giudizio
, CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, in proprio e quale erede di , in proprio CP_6 Persona_1 Parte_2
e quale erede di , in proprio e quale erede di Persona_1 Controparte_7
, in proprio e quale erede di deducendo di Persona_2 CP_8 Persona_2 essere succeduti a quali eredi legittimi del medesimo o dei suoi eredi Controparte_9 legittimi e di aver posseduto i beni ereditari indicati dall'attore in buona fede per un tempo e con modalità utili all'usucapione, domandando, pertanto, in via riconvenzionale che venisse accertata l'intervenuta usucapione dei beni ereditari (o di parte di essi).
I convenuti, inoltre, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., eccepivano la nullità dell'atto di citazione atteso che l'attore non aveva provato documentalmente di avere convenuto in giudizio tutti i soggetti legittimati passivi dell'azione proposta. Nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., inoltre, in via riconvenzionale subordinata, chiedevano la condanna dell'attore alla rifusione delle spese sostenute per la conservazione dei beni ereditari in comunione ex art. 1110 c.c.
All'udienza del 20.11.2025, dopo la precisazione delle conclusioni e lo scambio degli scritti conclusionali ex art. 189 c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
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In via preliminare, devono confermarsi le valutazioni di cui al decreto depositato in data 2.8.2024 circa la corretta instaurazione del contraddittorio e l'intervenuta sanatoria del vizio di nullità della citazione ex art. 164 comma 3 c.p.c. con la costituzione in giudizio dei convenuti, nominativamente individuati e qualificatisi quali eredi legittimi (apparenti) del de cuius o quali eredi legittimi di coloro che fra i primi sono medio tempore deceduti.
L'eccezione reiterata dai convenuti relativa alla nullità della citazione per non avere l'attore provato documentalmente di avere convenuto in giudizio tutti i soggetti legittimati passivi dell'azione proposta, è destituita di fondamento in quanto, da un lato, genericamente formulata rispetto alla mancata indicazione di eventuali litisconsorti necessari eventualmente pretermessi, dall'altro, nemmeno vertendosi, nel caso di specie, in pagina 4 di 9 ipotesi di litisconsorzio necessario.
Infatti, l'attore ha proposto azione ex art. 533 c.c., al fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari del defunto padre, del quale è pacificamente l'unico figlio e, quindi, il solo erede legittimo in forza della previsione di cui all'art. 566 c.c.
L'azione di petizione di eredità è un'azione universale, perché tende al riconoscimento del titolo di erede, ossia della titolarità dell'universum ius defuncti, e a recuperare al patrimonio dell'erede la stessa posizione giuridica che spettava al defunto;
assoluta, nel senso che essa è esercitabile non contro un determinato soggetto, bensì contro chiunque possieda in tutto o in parte beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno;
reale, perché l'erede esercita l'azione direttamente su beni (asse ereditario, quota di eredità, singoli beni), sia pure sulla base del riconoscimento dello status di erede;
di condanna, avendo quale scopo finale quello di recuperare, in tutto o in parte, i beni ereditari posseduti dal convenuto (causa petendi è la qualità di erede e petitum è la restituzione dei beni ereditari); imprescrittibile, ma fatti salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni ereditari, così come previsto dall'art. 533 comma 2 c.c.
Legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come erede (Cass. 8440/2008; Cass. 14182/2011). Del resto, l'efficacia di giudicato sull'accertamento della qualità di erede è limitata alle parti del giudizio (Cass. 3655/2017;
Cass. 20024/2020).
Nel caso di specie, con la stessa comparsa di risposta sono stati compiutamente identificati e si sono costituiti in giudizio i possessori, a titolo di eredi, dei beni di cui l'attore chiede la restituzione ex art. 533 c.c., cosicché non si ritiene necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio, né si riscontra, come già rilevato, un vizio della vocatio in ius comportante la nullità della citazione, in quanto sanato ex art. 164 comma 3 c.p.c. dalla costituzione in giudizio dei legittimati passivi della pretesa ex adverso azionata.
Nel merito dell'azione proposta, deve premettersi, in generale, che la petitio hereditatis si caratterizza per un minor onere probatorio: diversamente dalle altre azioni relative ai beni ereditari (in particolare la rivendica), è sufficiente per l'accoglimento della domanda provare la qualità ereditaria dell'attore e non anche la titolarità del defunto e dei suoi danti causa pagina 5 di 9 rispetto ai beni. L'attore, nel concreto, deve provare, se vi è contestazione, la morte del de cuius, la sua qualità di erede legittimo o testamentario e l'appartenenza dei beni all'asse ereditario.
Nel caso in esame, i convenuti non hanno contestato la morte del de cuius, la qualità di erede dell'attore e non hanno negato l'appartenenza dei beni immobili, così come individuati nella dichiarazione di successione presentata il 5.12.2007, nonché di beni mobili dati da titoli e denaro per un valore pari a euro 12.636,69, indicati nella stessa dichiarazione sotto la dicitura altri cespiti, all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, limitandosi a domandare in via riconvenzionale l'accertamento dell'intervenuta usucapione in proprio favore.
Sennonché la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti è infondata per difetto di allegazione e prova e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Infatti, i convenuti non hanno assolto l'onere della prova sugli stessi gravante ex art. 2697 c.c. in relazione ai fatti costitutivi del diritto azionato in via riconvenzionale, non avendo provato il possesso continuato ed ininterrotto dei beni ereditari per tutto il tempo necessario ad usucapire dal momento dell'apertura della successione. Al riguardo, circa il requisito della continuità del possesso non può certamente ritenersi sufficiente la scarna documentazione prodotta relativa al pagamento da parte di alcuno fra i possessori di imposte o di prestazioni volte alla manutenzione di non meglio individuati beni immobili in relazione ad alcune (e in misura minoritaria) delle annualità interessate. Né i capitoli di prova per testimoni e interrogatorio formale formulati al riguardo, non ammessi in quanto genericamente formulati e valutativi o contrari alla previsione di cui all'art. 2726 c.c., sarebbero stati idonei a sopperire alle lacune dimostrative dei documenti prodotti.
Quanto al requisito della non interruzione del possesso, inoltre, deve evidenziarsi che in virtù del richiamo operato dall'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione e quindi alla disciplina dell'art. 2935 c.c., il termine utile per la configurazione del possesso uti dominus necessario ai fini dell'usucapione non può decorrere fino al momento in cui il proprietario non sia in grado di esercitare legalmente il proprio diritto, condizione dalla quale deriva anche l'acquisizione della capacità, da parte dello stesso, ad esercitare idonei atti interruttivi del suddetto possesso (Cass. 2424/2011).
Ne consegue che qualora, come nel caso di specie, il genitore di figlio nato fuori dal matrimonio sia deceduto prima che il rapporto di filiazione venisse accertato pagina 6 di 9 giudizialmente, il termine per la configurazione del possesso ad usucapionem non comincia a decorrere fino al momento dell'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione giacché è solo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità che il figlio ha il diritto di partecipare alla successione del genitore naturale apertasi in precedenza.
In altri termini, prima dell'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione, il figlio nato fuori dal matrimonio di padre naturale premorto non potrebbe acquistare la qualità di erede del padre e non potrebbe quindi porre in essere atti interruttivi del possesso ad usucapionem dei beni ereditari, con la conseguenza che il termine per la configurazione del possesso ad usucapionem non può decorrere prima della dichiarazione giudiziale di paternità
(Cass. 14917/2012).
La domanda di usucapione non può dunque trovare accoglimento in ragione della circostanza che la sentenza dichiarativa di paternità è stata pronunciata soltanto nell'anno
2021 e la fattispecie perfezionativa dell'acquisto, anche volendo considerare i tempi inferiori previsti dalla legge per l'usucapione abbreviata, al momento di presentazione della domanda (2024) non si era, all'evidenza, ancora verificata.
Ne consegue che non essendovi eccezioni ulteriori né contestazioni in ordine alla morte di , alla qualità di erede legittimo di , né Controparte_9 Parte_1 all'appartenenza dei beni all'asse ereditario, la domanda di petizione ereditaria deve essere accolta, nei limiti di cui in appresso.
Infatti, è pacifico che il de cuius non aveva fatto testamento e che l'attore è il suo unico figlio. Cosicché secondo i criteri della successione legittima e, segnatamente, in virtù del disposto ex art. 566 c.c., l'attore è l'unico erede del de cuius e deve essergli riconosciuta tale qualità ereditaria nei confronti delle parti convenute.
Parimenti, è pacifico che i beni ereditari in possesso dei convenuti e identificati nella dichiarazione di apertura della successione presentata il 5.12.2007 appartenessero all'asse ereditario al momento di apertura della successione. Cosicché le parti convenute sono tenute alla restituzione all'attore dei beni immobili e mobili così individuati.
Ad analoghe conclusioni, invece, non può addivenirsi per la domanda attorea di restituzione delle somme di denaro liquidate in favore dei convenuti in forza di contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal de cuius. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920 comma 3 c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non pagina 7 di 9 entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima;
sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità (Cass. S.U. 11421/2021).
Trattasi, pertanto, di somme acquistate dalle parti convenute iure proprio e non iure successionis, cosicché non possono essere oggetto della petizione di eredità azionata.
Infine, poiché non si è formata alcuna comunione ereditaria sui beni di CP_9 essendo il figlio l'unico erede del padre, nemmeno può trovare accoglimento la
[...] domanda avanzata in via riconvenzionale dai convenuti ex art. 1110 c.c. di condanna dell'attore alla rifusione delle spese sostenute per la conservazione dei beni ereditari in comunione, peraltro tardivamente e genericamente proposta e non adeguatamente documentata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 2.127,00) ed introduttiva (€ 1.416,00) ed i parametri minimi previsti per le fasi di trattazione (€ 1869,00) e decisionale (€ 1.790,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1329/2024, introdotta da , come in epigrafe generalizzato, nei confronti di Parte_4
, , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , in proprio e quale erede di Controparte_5 CP_6 Per_1
, , in proprio e quale erede di ,
[...] Parte_2 Persona_1
, in proprio e quale erede di , Controparte_7 Persona_2 CP_8
pagina 8 di 9 in proprio e quale erede di come in epigrafe generalizzati, ogni diversa Persona_2 domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- Dichiara che è l'unico erede legittimo di , nato a Parte_1 Controparte_9
EL EN (PR), il 26.11.1930, deceduto il 23.9.2007;
- AN , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e Controparte_5 CP_6 Parte_2 Controparte_7
a restituire a i beni immobili di cui alla dichiarazione CP_8 Parte_1 di successione depositata presso l'Ufficio del Registro di Parma dell'Agenzia delle Entrate in data 5.12.2007, sottoscritta da e ed, Persona_2 Persona_4 altresì, la somma di euro 12.636,69, oltre interessi come per legge ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- condanna CP_1 CP_2 Pt_1 CP_3 CP_4
e Controparte_5 CP_6 Parte_2 Controparte_7
a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 786,00 CP_8 Parte_1 per esborsi ed € 7.202,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Parma, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
AR AL
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