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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3333/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3333/2022 R.G., avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 (violazione codice della strada),
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Bitonto (Ba), alla Via Matteotti n. 135, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Vincenzo Matera, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso ex artt.
22 della legge n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n. 150/2011, depositato telematicamente in data 14.03.2022,
- RICORRENTE - contro
in persona del Dirigente pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso i propri Uffici in Bari, alla Via Demetrio Marin n. 3, rappresentata e difesa dal Direttore dell'Ufficio e funzionario delegato, Dott. Tommaso Marco Musio,
- RESISTENTE -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente da parte resistente per l'udienza di discussione del 20.11.2025 celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato alle parti, la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Con ricorso depositato telematicamente in data 14.03.2022, proponeva opposizione Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari ex art. 22 L. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione e di confisca e distruzione n.
68/2022, n. 8452/RU prot. del 8.02.2022, notificata a mezzo di racc. a/r in data 15.02.2022, con la quale veniva disposta la confisca e la distruzione ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 689/1981 dell'apparecchiatura indicata nel provvedimento, ovverosia n. 1 PC a libera navigazione, e con la quale era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa complessiva di €. 20.000,00 per la violazione dell'art. 7 comma 3- quater D.L. n. 158/2012, convertito con L. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi), per aver installato e consentito l'uso di apparecchi e congegni da divertimento che, attraverso una connessione telematica, accedevano a piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei
1 Dott. Luca Sforza
n. 3333/2022 R.G. giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
In particolare, il ricorrente, in precedenza legale rappresentante della società CP_2 successivamente cancellata dal registro delle imprese in data 31.12.2019, con l'odierno ricorso, previa istanza di sospensione anche inaudita altera parte dell'ordinanza ingiunzione opposta, deduceva, innanzitutto,
l'intrasmissibilità della sanzione ai soci e ai liquidatori, e nel merito contestava la prospettata violazione dell'art. 7, comma 3-quater del D.L. 158/2012, nonché l'errata qualificazione delle apparecchiature, atteso che i PC rinvenuti al momento dell'ispezione erano 5 di cui solo n. 1 era acceso e risultava utilizzato da un avventore, ma i detti PC erano normali dispositivi informatici privi di lettori di smart card, privi di lettori di banconote, privi di software preimpostati per il gioco, e non erano assimilabili ai totem vietati dalla normativa.
Inoltre, richiamava l'interpretazione restrittiva della norma sanzionatoria contestata dall'Agenzia resistente la quale si riferisce a dispositivi che consentano il gioco, non a quelli che permettano la semplice navigazione, richiamando la circolare ADM n. 19453/2014 e la relazione tecnica di cui alla legge n. 208/2015, dovendo intendersi il divieto riferito ai soli totem autosufficienti, non ai PC generici: deduceva, dunque, la violazione del principio di tassatività che sarebbe stato perpetrato dall' resistente con l'ordinanza opposta CP_1 impugnata, dovendo ritenersi la condotta sanzionata soltanto quella commissiva (messa a disposizione di apparecchiature idonee), non già quella omissiva (non impedire l'uso improprio da parte del cliente) come contestata nel caso di specie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15.06.2022, si costituiva nel presente giudizio l' la quale deduceva l'infondatezza del Controparte_1 ricorso, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto con conferma dell'ordinanza ingiunzione, e con vittoria delle spese di giudizio.
Con decreto dell'11.04.2022 veniva disposta inaudita altera parte ex art. 5 del d.lgs. n. 150/2011 la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, successivamente confermata con ordinanza del 6.04.2023, sicché la causa, istruita mediante produzione documentale, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente rinviata per la discussione orale all'odierna udienza del 20.11.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato alle parti, ove all'esito del deposito delle note scritte è stata decisa da questo Giudice mediante deposito nel fascicolo telematico della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs.
n. 150/2011 e 420-429 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla contestazione inerente la violazione dell'art. 7 comma 3-quater D.L. n. 158/2012, convertito con L. 189/2012
(c.d. Decreto Balduzzi), essendo nelle more intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del
10.07.2025 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 7, comma 3-quater del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158 convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di €. 20.000,00 per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158 del 2012, come convertito.
2 Dott. Luca Sforza
n. 3333/2022 R.G. Ed invero, l' resistente nelle note scritte depositate telematicamente in data 30.09.2025, ha CP_1 rappresentato di aver provveduto in conformità alla suddetta pronuncia della Corte costituzionale n. 104/2025 ad emettere provvedimento in autotutela di annullamento d'ufficio n. 56538 del 25.09.2025 dell'ordinanza ingiunzione n. 68/2022, n. 8452/RU prot. del 8.02.2022, ed allegato alle già menzionate note scritte, in tal modo manifestando la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo, pertanto, disporsi la compensazione delle spese di lite.
Ne consegue che, a fronte del suesposto mutamento della situazione giuridica dedotta in giudizio in seguito agli esiti dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione, disposto dall'Agenzia opposta, deve ritenersi sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio relativamente alla contestazione per la violazione dell'art. 7 comma 3-quater D.L. n. 158/2012, convertito con
L. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi), come peraltro richiesto dal difensore di parte opposta nelle note scritte depositate telematicamente.
In proposito, par d'uopo rammentare che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie “atipica” di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando emerga pacificamente dagli atti di causa o, comunque, sia riconosciuto da tutte le parti del giudizio, come nel caso di specie, il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000,
n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463); infatti, come è noto,
l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia;
la loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, deve ritenersi che il sopravvenuto mutamento della situazione giuridica dedotta in giudizio in relazione alla sopraggiunta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 7, comma 3-quater del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2025, consentono di ritenere sussistenti le “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare integralmente le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 co. 2
c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre
2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre
3 Dott. Luca Sforza
n. 3333/2022 R.G. analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr., ex multis, da Cass. civ., sez. 6-3, ord. 16.03.2016, n. 5267, secondo cui «Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del
2009, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata»; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2, 29.11.2016, n. 24234, in cui la S.C. ha ribadito la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese processuali “in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia”; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 15.05.2018, n. 11815; Cass. civ., sez. 6-2, ord. 22.04.2022, n. 12928).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione e di confisca e distruzione Parte_1
n. 68/2022, n. 8452/RU prot. del 8.02.2022, e notificata al ricorrente in data 15.02.2022, emessa dall' nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. Controparte_1
3333/2022, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione opposta inerente la violazione dell'art. 7 comma 3-quater D.L. n. 158/2012, convertito con L. 189/2012 (c.d.
Decreto Balduzzi), essendo nelle more intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del
10.07.2025, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del citato art. 7, co. 3-quater D.L. n. 158/2012,
e stante il sopravvenuto annullamento d'ufficio dell'ordinanza impugnata di cui all'atto n. 56538 del
25.09.2025;
2) compensa integralmente tra le parti, per le ragioni indicate in motivazione, le spese processuali.
Così deciso in Bari, il 20.11.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
4 Dott. Luca Sforza