CA
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 40/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere alla pubblica udienza del 21/6/2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO
iscritta al N°40 R.G. Lav.- anno 2024 -
avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento con domanda di reintegra
promossa da
DI SA TU,rappresentato e difeso dall'avv. L. Venittelli ed elettivamente domiciliato come in atti
1 APPELLANTE
nei confronti di
RIECO SUD SC, in persona del legale rappresentane p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. G. Di Blasio, elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale.
MOTIVAZIONE
1.Il processo di primo grado.
Con ricorso depositato in data 15/6/2023 Di RO TU adiva il Tribunale di Larino per sentire:
“a) Acclarare e dichiarare che l'ordine di reintegra, contenuta nel dispositivo della sentenza e successiva motivazione della Corte d'Appello di Campobasso del 28.10.2022, non è stato ottemperato dalla RI sud SC;
b) Disporre, di conseguenza, la immediata riammissione e/o reintegrazione in servizio nel posto di lavoro e nelle mansioni, con decorrenza 30.9.20220-. c) dichiarare la insussistenza, inefficacia e nullità del licenziamento mai comunicato al ricorrente e di cui si è avuta conoscenza solo a seguito della comunicazione del C.P.I. di Campobasso-Termoli il 9.1.2023 senza poterne, a tutt'oggi conoscere il contenuto;
d) disporre pertanto la immediata riammissione e/o reintegrazione in servizio a far data dal 28.10.2022 nel posto di lavoro e nelle mansioni per le quali vi è stato l'ordine di reintegrazione della Corte d'Appello di Campobasso in data 28.20.2022; e) Condannare la ditta convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni globali di fatto maturate dal 28.10.2022 , in subordine dalla data del licenziamento (26.11.2022 ) sino alla effettiva riammissione in servizio, nella misura pari ad € 1.682,70 nette per ogni mese , oltre all'onere della regolarizzazione contributiva e previdenziale presso gli organi preposti. f) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di casa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio la RI Sud SC, la quale contrastava le avverse prospettazioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
2 Con sentenza in data 19/12/2023 il Tribunale di Larino rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure evidenziava come la RI sud avesse dato immediata esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Campobasso n. 87/2022, effettuando la dovuta comunicazione NI ed inviando, lo stesso giorno, un telegramma al lavoratore, invitandolo a presentarsi in cantiere il giorno successivo per la riammissione in servizio, indicando come indirizzo di destinazione “Via Asia n. 22, Termoli”, che risultava dagli atti processuali.
Rilevava altresì che il telegramma – in assenza del destinatario – era stato inserito nella cassetta delle lettere in corrispondenza del citofono su cui compariva il cognome DI RO”. Evidenziava altresì che, effettuato un controllo anagrafico della residenza del ricorrente, la RI aveva inviato un altro telegramma col medesimo contenuto anche all'indirizzo “Via dei Gelsi n. 31, Termoli”, presso il quale ugualmente vi era indicato all'esterno il cognome Di RO.
Osservava che non v'era riscontro della versione dei fatti fornita dal Di RO – il quale, in particolare, aveva sostenuto di non aver mai preso visione dei telegrammi in questione perché recluso in quel periodo presso il carcere di Larino - nonchè che non poteva essere presa in considerazione a tal fine l'istanza di aspettativa non retribuita inviata dall'avv. Venittelli ad essa
RI con pec del 16/11/2022 atteso che non conteneva il minimo cenno allo stato di reclusione del lavoratore de quo.
Non era pertanto ravvisabile ad avviso del giudicante di prime cure la mala fede del datore di lavoro che, diversamente opinando, sarebbe stata gravata da un poco sostenibile onere investigativo del proprio dipendente il quale, al contrario, sarebbe stato tenuto, giusta i principi di correttezza e buona fede, a comunicare tempestivamente le modifiche del proprio recapito.
2.L'appello e le difese dell'appellata.
Avverso siffatta sentenza interponeva appello il Di RO per i seguenti motivi:
1.“Errata applicazione ed interpretazione dell' art. 1335 cc.-. Travisamento dei fatti, omessa valutazione degli scritti difensivi del deducente. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Violazione dell'art. 24 cost.: diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 156, comma 1, c.p.p.”
3 Deduceva, in sintesi ed in particolare, al riguardo, di aver sempre dichiarato, in tutti i suoi atti, di non aver avuto la conoscenza dei telegrammi inviati dalla RI per la ripresa del lavoro e, successivamente, dei telegrammi contenenti la contestazione disciplinare ed il licenziamento, in quanto lui era in carcere e le missive non erano pervenute né nel luogo di detenzione e neppure nel luogo di residenza ove vive la madre convivente e di tanto poteva e voleva fornire la prova. Inoltre, aveva aggiunto di non vivere più in via Asia 22, circostanza, quest'ultima ben nota alla RI che aveva provveduto anche a munirsi di certificato di residenza in atti. Affermava di aver chiesto di poter provare i propri assunti, anche alla luce del principio contenuto nell'art. 1335 cc con riferimento alla presunzione semplice di conoscibilità di un atto pervenuto all'indirizzo del destinatario ma che il giudice di primo grado, senza alcun conforto probatorio e basandosi solo sui documenti contenuti nel fascicolo di controparte, superando, senza motivazione, le proprie istanze istruttorie, aveva ritenuto provata la conoscenza dell'avvenuta consegna del primo telegramma inviato in via Asia 22, contenente l'invito a riprendere il lavoro e dei successivi telegrammi in via
Dei Gelsi.
Allegava di non abitare più in via Asia dal 2022 e, quanto alla comunicazione in via dei Gelsi, evidenziava che la controparte aveva fornito al giudicante la prova dell'immissione in cassetta e che la propria richiesta di prova di quanto dedotto circa la conoscibilità ex art. 1335 cc era stata respinta.
Deduceva altresì che la carcerazione è una condizione che oggettivamente impedisce la cura degli affari personali del recluso e che non aveva potuto contare a tal fine sulla propria madre, unica persona con lui convivente, perché disabile.
2. “Errata applicazione ed interpretazione del combinato disposto di cui agli art. 1335 cc e
2705 cc. Travisamento dei fatti, omessa valutazione degli scritti difensivi del deducente.
Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato. Violazione dell'art.
24 cost.: diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 156, comma 1, c.p.p.”.
Deduceva in particolare al riguardo che il giudice di primo grado non aveva colto il contenuto della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'annullamento dell'irrogato licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro per nullità dell'intera procedura sanzionatoria, in quanto esso Di RO
4 non aveva avuto modo di conoscere né la lettera di invito a riprendere il lavoro e neppure la contestazione disciplinare ed il conseguente licenziamento.
Evidenziava che ciò che aveva sempre contestato era soprattutto l'obbligo di adempiere al contenuto della sentenza della Corte d'Appello di Campobasso provvedendo, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt.1175 e 1375 cc e art. 156 cpp ad inviare gli atti presso la Casa Circondariale di Larino, ovvero presso il domicilio eletto del difensore avv.to
Venittelli. A detta del giudicante non vi sarebbe stata alcuna violazione dei suddetti principi argomentando : DI RO sostiene di non aver mai preso visione di tali telegrammi (ragion per cui non si è presentato al lavoro) perché in tale periodo era recluso presso il carcere di Larino e che la
RI – venuta a conoscenza di tale circostanza durante una delle udienze dinanzi alla Corte
d'Appello nel giudizio suindicato – abbia in mala fede effettuato le comunicazioni presso gli indirizzi predetti anziché nel domicilio effettivo (ossia la casa di reclusione). Di tale ricostruzione non vi è tuttavia riscontro di alcun tipo, atteso che non sono stati prodotti i verbali d'udienza da cui possa evincersi l'emersione della questione.” Il Di RO asseriva che anche sotto questo profilo il Tribunale di Larino aveva rappresentato un fatto storico diverso da quello emerso nel corso del giudizio, atteso che “l'emersione della questione” era evincibile dalla comparsa di costituzione e risposta di controparte avendo la RI alle pagg. 2 e 3 precisato: “Ad onor del vero la condizione di reclusione del Di RO veniva accennata nel corso della precedente udienza del 16.09.2022, allorquando, a seguito del tentativo del Presidente della Corte di sollecitare i procuratori delle parti ad una soluzione conciliativa, i difensori della RI Sud si dichiaravano disponibili ad una soluzione economica, mentre l'Avv. Venittelli insisteva affinché il lavoratore venisse reintegrato.
In ordine all'ipotesi di reintegrazione l'Avv. Passarelli chiedeva chiarimenti sulla posizione del Di
RO, sicché il difensore di quest'ultimo riferiva di un provvedimento di scarcerazione e del rilascio di lì ad una settimana. In questo senso, risulterebbe ad ogni modo irrilevante il fatto che un difensore della RI Sud nell'ambito di un'udienza discussione, non afferente lo specifico caso che qui occupa, potesse aver appreso che il Di RO era in stato di arresto. Tale informazione, della quale il legale non avrebbe avuto alcun obbligo di comunicazione alla RI, né quest'ultima alcun diritto ad esserne edotta dallo stesso, in mancanza illo tempore di un rapporto di lavoro subordinato, era ad ogni modo incompleta e non idonea a consentire all'azienda di prendere oltre
5 un mese dopo, a seguito del ripristino del rapporto disposto dalla Corte territoriale, i provvedimenti necessari alla sostituzione del dipendente, in difetto di informazioni sulla ragione dell'arresto, il carattere o meno temporaneo della misura, la durata, insomma gli elementi minimi utili per assumere le conseguenti determinazioni”.
Era, pertanto, evidente -continuava l'appellante- che la RI era ben a conoscenza dello stato di detenzione il 28.10.2022 –giorno dell'udienza- ed anche giorno in cui aveva mandato l'invito a riprendere il lavoro, circostanza, questa, non valutata dal primo giudice. La RI era, quindi, tenuta a comunicare la reintegrazione presso il carcere di Larino. Il 28.10.2022, al termine dell'udienza, invece, aveva provveduto, a detta del Di RO in mala fede, a notificare l'ordine di reintegra in un'abitazione (via Asia 22) dove esso non viveva più da due anni e tanto faceva con telegramma senza ricevuta di ritorno, donde la violazione dell'art. 156 cpp.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la RI Sud SC eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'avversa impugnazione per inosservanza dell'art. 434 c.p.c., essendo il gravame eccessivamente prolisso e ripetitivo, nonché quella dell'art. 348 bis c.p.c. attesa la non ragionevole probabilità di accoglimento, nel merito evidenziando la correttezza della sentenza di primo grado.
Argomentava ampiamente, come da memoria di costituzione che in tali limiti si richiama ed abbiasi come qui riportata e trascritta, concludendo come in epigrafe.
Alla pubblica udienza del 21/6/2025, la causa era discussa e decisa come da separato dispositivo.
*******************
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e non meriti, perciò, accoglimento.
Richiamate le condivisibili argomentazioni di cui alla sentenza impugnata, che devono ritenersi come qui riportate e trascritte, la Corte osserva quanto appresso.
Va rimarcato quanto già evidenziato dal primo giudice ovvero che dai documenti in atti si evince che la RI ha dato immediata esecuzione alla sentenza emessa da questa Corte in data
28/10/2022, inviando in pari data la comunicazione NI (cfr. doc. 1 fascicolo di parte RI –
R.G. n. 248/2023) ed inviando lo stesso giorno un telegramma al Di RO, invitandolo a presentarsi presso il cantiere sito in Termoli alla Contrada Pantano Basso il giorno feriale immediatamente
6 successivo per la riammissione in servizio in ottemperanza al dispositivo di sentenza di questa
Corte in data 28/10/2022 (doc. 2 stesso fascicolo di parte), indicando come indirizzo di destinazione Via Asia n. 22, Termoli, che risultava dagli atti processuali.
Il telegramma, in assenza del destinatario o di persona abilitata, era inserito nella cassetta delle lettere in corrispondenza del citofono su cui compariva il cognome DI RO” (cfr. il doc. n. 3 e n.
4 relativo alla foto del citofono de quo, di cui al fascicolo cit.).
Effettuato un controllo anagrafico della residenza del Di RO, la RI inviava, poi, in data
4/11/2022, un altro telegramma dallo stesso contenuto all'indirizzo Via dei Gelsi n. 31, Termoli, inserito nella relativa cassetta delle lettere il 7/10/2022, ove era del pari indicato all'esterno il cognome Di RO (cfr. i docc. nn. 5, 6, 7 e 8, quest'ultimo relativo alla foto dell'abitazione in questione recante all'esterno l'indicazione “Fam. Di RO”, del citato fascicolo).
È noto che, a mente dell'art. 2705 c.c., il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo. Nel caso di specie non è stata, peraltro, contestata la riconducibilità dei due telegrammi alla società datrice di lavoro.
Orbene, da tali atti emerge chiaramente la prova dell'ottemperanza della RI all'obbligo di formale convocazione del lavoratore sul cantiere, e ciò, mediante il reiterato inviti trasmesso a mezzo dei due anzidetti telegrammi, nonché della regolarità sotto il profilo formale e sostanziale delle successive comunicazioni di contestazione di addebito e conseguente licenziamento, rimaste prive di riscontro.
Per contro il Di RO non ha mai offerto alcuna prova dell'effettiva conoscenza del proprio stato di carcerazione da parte della RI.
Va al riguardo evidenziato che non attinenti alla fattispecie concreta sono le pronunce giurisprudenziali richiamate dal Di RO, le quali vertono sull'obbligo del mittente di produrre l'avviso di ricevimento e del CAD nelle ipotesi di notifica di atti giudiziari ed impositivi, afferendo le stesse alla prova della conoscenza da parte del destinatario del contenuto della comunicazione ed al perfezionamento della notificazione degli atti giudiziari.
7 Viceversa, nel caso di specie non si discute sulla prova della effettiva conoscenza del Di RO delle contestazioni disciplinari e del concomitante licenziamento, che potrebbe ritenersi pregiudicata dalla carcerazione, ma sulla negligenza del medesimo nel non aver reso edotto la datrice di lavoro né dei cambi di domicilio, e né della propria reclusione nella casa circondariale, e ciò in violazione del principio buona fede e correttezza che permea di sé il rapporto di lavoro, ed altresì delle specifiche norme del CCNL di riferimento, che prevedono un espresso obbligo informativo in capo al prestatore di lavoro.
Quanto alla circostanza dedotta dall'appellante che, all'udienza del 28/10/2022 dinanzi a questa
Corte, il proprio difensore avrebbe reso edotta la RI, per il tramite del suo difensore, dello stato di carcerazione di esso Di RO, va precisato che, come affermato dalla stessa RI nel proprio atto di costituzione in appello, siffatta condizione di reclusione del Di RO effettivamente, in detta udienza, a seguito del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, veniva dichiarata dal difensore dello stesso, il quale, peraltro, alla richiesta di chiarimenti del difensore di controparte in ordine alla posizione di tale lavoratore, riferiva di un provvedimento di scarcerazione e del rilascio di lì ad una settimana.
Rileva al riguardo la Corte che è del tutto irrilevante il fatto che il difensore della RI Sud nell'ambito di un'udienza discussione, peraltro non afferente al presente giudizio ma ad un altro, possa aver appreso che il Di RO era in stato di arresto, atteso che tale informazione, della quale il legale non avrebbe avuto alcun obbligo di comunicazione alla RI, né quest'ultima alcun diritto ad esserne edotta dallo stesso, in mancanza al tempo della stessa di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, era in ogni caso incompleta e non idonea a consentire all'azienda di prendere oltre un mese dopo, a seguito del ripristino del rapporto disposto dalla Corte di Appello,
i provvedimenti necessari alla sostituzione del dipendente, in difetto di informazioni sulla ragione dell'arresto, del carattere o meno temporaneo della misura, della durata, e di ogni elemento utile al fine di assumere ogni conseguente decisione.
Balza evidente al riguardo che siffatta dichiarazione verbale dal difensore del Di RO al difensore della RI circa la misura cautelare de qua non può essere equiparata ad una comunicazione, in quanto priva dei requisiti minimi di forma e contenuto per svolgere la sua funzione, ovvero appresa
8 verbalmente, in modo incompleto e, pertanto, non idonea a giustificare un'assenza protrattasi per diversi giorni senza alcun elemento nè documento ufficiale.
Né può valere a tal fine l'istanza di aspettativa “per motivi privati”, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità inoltrata dal difensore del Di RO alla RI con pec del 16 novembre
2022, riportata nel testo nel ricorso di primo grado, la quale è successiva alla contestazione disciplinare e si limita ad avanzare tale richiesta senza motivazione e senza alcuna menzione allo stato di detenzione del Di RO.
Ne discende che a fronte del tempestivo e corretto invito a riprendere servizio in ottemperanza alla prefata sentenza di questa Corte, regolarmente comunicato al Di RO, come dianzi diffusamente argomentato, ed a fronte della prolungata ingiustificata assenza di quest'ultimo, il comminato licenziamento è pienamente legittimo.
Dalle considerazioni che precedono, in cui deve ritenersi assorbito ogni motivo di gravame, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti per la relativa novità all'Ufficio delle questioni trattate.
Non è, infine, dovuto dall'appellante il doppio del CU, stante l'autocertificazione della situazione reddituale in atti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Larino in data 19/12/2023 e con ricorso qui depositato il 28/3/2024 da DI SA TU, nei confronti di RIECO SUD SCARL, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Campobasso, 21/6/2024
9 Il consigliere estensore dott.ssa Margiolina Mastronardi
Il Presidente
dott. Vincenzo Pupilella
10