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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/11/2024, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
/ MINISTERO DELL'INTERNO CodiceFiscale_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Laura Cresta Presidente Paola Bozzo-Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Imperia, Via Giorgio Des Geneys 8, presso lo studio dell'Avv. Angelo
Massaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. , cittadina con doppia nazionalità statunitense e ucraina, ha Parte_1 proposto ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011, avverso il decreto CAT. ./NR.44 DI REG, notificato il 4.7.2023, con cui il Parte_2
Questore di Imperia ha rigettato l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata il 1/2/2023.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1 Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Imperia. Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura, infine, non si evincono precedenti segnalazioni di polizia e/o notizie di reato a suo carico.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali, carichi pendenti, o segnalazioni di polizia del richiedente, con decreto depositato il 13/09/2023 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova. Il parere della Commissione è motivato sulla base del fatto che sia la ricorrente che il suo figlio minore sono cittadini, oltre che di nazionalità ucraina, di nazionalità statunitense e potrebbero quindi cercare protezione negli Stati Uniti d'America, a fronte, peraltro, di un percorso di integrazione praticamente assente e privo di un riscontrabile radicamento nel territorio nazionale.
3. In ricorso si sottolinea la grave situazione di insicurezza sussistente in Ucraina a causa del noto conflitto armato che ivi si combatte dal febbraio del 2022, circostanza che giustificherebbe il riconoscimento di protezione sussidiaria. Inoltre, la difesa ritiene apodittico il provvedimento di rigetto in quanto l'organo amministrativo non ha tenuto conto della circostanza che la ricorrente convive in Italia con il compagno, , nonché parla e studia la lingua italiana, Controparte_2 altresì essendo priva di trascorsi penalmente rilevanti.
Circa il percorso di integrazione socio-lavorativo e le relazioni familiari in Italia sono stati depositati, tra l'altro: una comunicazione di ospitalità in Sanremo, presso l'abitazione della madre del compagno della ricorrente, ; la carta di identità del sig. , Persona_1 Controparte_2 dai quali si evince della convivenza tra i due già a partire da luglio 2023, confermata dal fatto che l'uomo fosse presente all'udienza, in qualità di “compagno della ricorrente”. Successivamente, sono stati depositati il contratto di locazione intestato al sig. a Sanremo (IM), e diversi CP_2 ordini fatti dalla ricorrente spediti al nuovo indirizzo ove la stessa ed il figlio risultano CP_3 domiciliati;
diverse fotografie dei tre a Milano e a Sanremo nel 2019; iscrizione e certificato di frequenza scolastica del figlio presso una scuola d'infanzia di Sanremo. Con note scritte del Per_2
2.12.2023, la difesa ribadisce l'ammissibilità della domanda di protezione sussidiaria.
4. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il Controparte_1 quale osserva, sulla stessa linea della Commissione nel suo parere, che non sussistono i requisiti necessari per il riconoscimento di protezione speciale e che il caso di specie presenta delle peculiarità in quanto la ricorrente ha doppia nazionalità (statunitense e ucraina). Per tale ragione, non possono ritenersi pregiudicati i suoi diritti in caso di rimpatrio nel proprio Paese (in questo caso, ovviamente, riferendosi agli Stati Uniti, date le tristi e note vicende ucraine), essendo in quest'ultimo rispettati i diritti fondamentali. Inoltre, aggiunge il , non essendovi in atti CP_1 un documentato percorso di integrazione, ma solo dichiarazioni relative alla convivenza con un cittadino italiano, peraltro non suffragata da un contratto di convivenza ex art. 1 comma 50 L.
76/2016, non verrebbero integrati i presupposti per il riconoscimento di protezione speciale.
2
4. Nel corso dell'audizione sostenuta in udienza davanti al Giudice istruttore, la ricorrente ha dichiarato di essere arrivata in Italia, assieme al figlio, nel dicembre 2022, provenendo dagli USA ove viveva in precedenza, essendo sposata, per poi divorziarsi, con un cittadino statunitense. A domanda specifica sulle ragioni che l'hanno portata a decidere di trasferirsi in Italia, la ricorrente risponde che, vista l'attuale, terribile, situazione dell'Ucraina, avrebbe voluto far trasferire i genitori anziani in Italia, essendo più vicina degli USA, ma di non esservi riuscita in quanto il padre, nelle more, è deceduto. Inoltre, ancora prima di trasferirvisi, la ricorrente aveva iniziato una relazione con il sig. (presente durante l'audizione), scegliendo quindi di Controparte_2 ricongiungersi a lui. La relazione tra i due iniziava nel 2019, in occasione di un viaggio di lavoro dell'ex marito, a Milano. Durante una trasferta di quest'ultimo a Roma, la ricorrente restava invece a Milano aspettando, invero invano, il padre rimasto in Ucraina: nel corso dell'attesa durata quasi un mese, la ricorrente ha conosciuto il sig. e tra i due è nata una simpatia che è sfociata CP_2 poi in una relazione sentimentale.
Al momento dell'audizione, il figlio stava frequentando la scuola, mentre la ricorrente si occupava della madre del sig. essendo la donna molto anziana e ipovedente, con CP_2
l'intenzione di iscriversi al CPIA a settembre 2024, e di migliorare così la propria conoscenza dell'italiano.
In merito invece alla situazione negli USA, la ricorrente afferma di non avere alcun familiare né legame affettivo nel Paese, avendo ottenuto la cittadinanza statunitense solo a seguito del matrimonio in precedenza contratto, e successivamente conclusosi con il divorzio.
5. Sull'ammissibilità della domanda di protezione sussidiaria. Preliminarmente, si rappresenta che questo Collegio ritiene che la domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria sia da ritenersi inammissibile. L'istanza che il cittadino straniero rivolge alla Questura, come quella che in questo caso la signora ha avanzato al Parte_1
Questore di Imperia, è finalizzata alla valutazione dei presupposti e del conseguente e ipotetico riconoscimento della sola protezione speciale. La normativa prevede, come noto, un altro iter per esaminare le esigenze di protezione internazionale, tra le quali è ricompresa la protezione sussidiaria, iter che verrebbe eluso qualora nei casi come quello di specie si riconoscesse la possibilità di decidere sulla protezione sussidiaria anche per le domanda rivolte direttamente al
Questore per il solo riconoscimento della protezione speciale, pregiudicando, per altro verso, anche i diritti dei cittadini stranieri che invece si sottopongono ab origine a tutta la procedura di riconoscimento di protezione internazionale.
La domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria è pertanto inammissibile.
6. La protezione speciale. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio (relativo a domanda di protezione speciale presentata il 1/2/2023) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”.
3 L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
6.1 Protezione accordabile Alla luce di quanto emerso nel corso dell'audizione innanzi questo Tribunale, appare evidente che la ricorrente non abbia alcun tipo di legame familiare negli Stati Uniti, essendo ormai divorziata dall'ex-marito, grazie al quale aveva potuto ottenere la cittadinanza statunitense, e avendo il resto della famiglia in Ucraina. La valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, deve quindi basarsi sulle attuali condizioni di sicurezza in
Ucraina -da individuarsi come ipotetico Paese di rimpatrio- unitamente al profilo della ricorrente in quanto donna, nonché dei legami familiari e del percorso di integrazione intrapreso in Italia.
4 Sul primo punto, e quindi sull'impatto che il conflitto russo-ucraino sta avendo sul particolare gruppo sociale costituito dalle donne ucraine, si rileva quanto segue.
Tra gli effetti di ogni conflitto vi è sicuramente l'aggravamento delle situazioni di discriminazione nei confronti dei gruppi più vulnerabili della popolazione, che li espone al rischio di gravi violazioni dei diritti umani: tra questi vi sono indubbiamente le donne e ragazze, che in contesti di guerra spesso subiscono abusi e violenze o devono affrontare situazioni pericolose per accedere a servizi essenziali. L'interruzione dei servizi essenziali quali l'assistenza sanitaria, compresi i servizi di salute sessuale e riproduttiva, può esporre donne e ragazze ad un maggior rischio di gravidanze non pianificate, mortalità e morbilità materna, gravi lesioni sessuali e riproduttive e infezioni sessualmente trasmissibili, anche come conseguenza di violenze sessuali legate al conflitto1.
Nel rapporto 2021 presentato al Segretario Generale delle Nazioni Unite in merito alla violenza sessuale in contesti di conflitto emerge come, a seconda delle circostanze, le donne possano essere prese di mira per il proprio attivismo all'interno delle comunità di appartenenza2, possano essere vittime di violenza sessuale tout court ovvero di stupro utilizzato come strumento per la pulizia etnica, o tattica di guerra per sfollare e deumanizzare intere comunità, obbligando anche donne e bambine a gravidanze forzate3.
Per quanto riguarda la specifica situazione dell'Ucraina, l'intensificarsi del conflitto contro la
Russia a partire dal 24 febbraio 2022, sta provocando un grave impatto umanitario sulla popolazione: con l'aumento dell'insicurezza, molte persone stanno abbandonando le proprie case per fuggire dalle zone ad alto rischio e maggiormente esposte, aumentando l'esposizione di donne e bambini al pericolo -già presente prima della guerra- di essere trafficati e abusati. Secondo uno studio condotto da , il numero di donne e bambine sfollate che ha dichiarato di aver CP_4 subito violenza di genere è tre volte maggiore rispetto al numero di donne presenti nella stessa località, ma non colpite dall'evacuazione. La valutazione dell'impatto della crisi e dei bisogni umanitari per il periodo marzo-maggio 2022, operata dall' conferma la possibilità che il CP_5 conflitto aumenti il rischio di violenza di genere, e in particolare l'eventualità di subire violenza sessuale da parte del partner, in un Paese dove i 3/4 delle donne avevano subito qualche forma di violenza già dall'età di 15 anni4.
La direttrice esecutiva di ha inoltre sottolineato come le donne e le bambine CP_6 paghino sempre il prezzo più alto alto durante conflitti come quello ucraino, anche per il mancato accesso alle cure, all'educazione, al cibo, all'acqua e alla salute5. Questa preoccupazione è condivisa da , secondo cui l'1.5 milioni di persone fuggite dall'Ucraina si è andato ad aggiungere al milione e mezzo già sfollato internamente dall'inizio dei conflitti nell'est e dall'annessione della
5 nel 2014: in questo contesto, le donne e bambine che si trovano a viaggiare sole da, e CP_8 dentro all'Ucraina, sono inevitabilmente a rischio di sfruttamento e abusi, oltre ad essere maggiormente esposte a condizioni sanitarie critiche, vista la mancanza o la distruzione dei servizi essenziali6.
Secondo UNHCR, la convivenza forzata in rifugi temporanei e la maggiore presenza militare stanno aumentando il rischio per donne e ragazze di subire violenza di genere7 in Ucraina. Qui,
l'accesso ai servizi specializzati rimasti parzialmente funzionanti, comprese le hotline GBV, è estremamente difficile sia per il personale, che per i sopravvissuti, a causa della situazione di insicurezza e delle grandi limitazioni di movimento.
Come già menzionato, secondo una ricerca condotta dall'UNFPA nel 2019, circa il 75% delle donne ucraine intervistate ha dichiarato di aver subito qualche forma di violenza di genere prima dei 15 anni;
di queste, il 30% ha riportato di essere sopravvissuta a violenza fisica o sessuale8. Da uno studio del 2020 condotto da in Ucraina, si evince come il Controparte_9
Paese abbia registrato un forte aumento del numero di casi di violenza domestica nelle aree separatiste, pari al 76% nella regione di Donetsk e del 158% nella regione di Luhanks (cifre probabilmente sottostimate). Le donne dell'est ucraino hanno continuato a subire varie forme di violenza sessuale da parte del personale militare, e in particolare nelle zone lungo la linea di contatto, senza ricevere una protezione adeguata dal governo. Questa situazione di violenza è stata ulteriormente esacerbata dalla devastante crisi economico-sociale, dall'accesso alle armi e dal trauma provocato dal conflitto armato tra il governo ucraino e i separatisti filo-russi9.
In un comunicato stampa del 10 marzo 2022, l' esprime la propria CP_10 preoccupazione, in maniera trasversale rispetto ai propri ambiti di competenza, circa la devastante escalation di violenza che minaccia la protezione e la sicurezza di donne e bambine. È stato inoltre sottolineato come, in tema di educazione, la situazione attuale metta a rischio la vita e il futuro di 7.5 milioni di bambini, privati dell'accesso all'educazione, già gravemente compromesso dalla pandemia da Covid-19. L'UNESCO sta altresì monitorando i rischi per le donne giornaliste, vittime di violenze, trattenimenti e minacce10.
Alla luce dell'evolvere della situazione, il 28 febbraio 2022, il procuratore della Corte Penale
Internazionale ha annunciato che avrebbe chiesto l'autorizzazione ad aprire un'indagine sulla situazione in Ucraina, sulla base delle precedenti conclusioni dell'Ufficio emerse dal suo esame preliminare, e comprendente eventuali nuovi presunti reati rientranti nella giurisdizione della
Corte, tra i quali lo stupro e altre forme di violenza di genere ex art. 8(2)(b)(xxii) o art- 8(2)(e)(vi) dello Statuto di Roma11, condotti in Ucraina dal 2013 e perpetrati in concomitanza con l'inizio
6 delle proteste contro l'allora Presidente filo-russo e la successiva annessione della Per_3 alla CP_8 CP_13
Anche il Protection Cluster composto da Agenzie delle NU, ONG e altri attori, che si sta occupando di coordinare le attività di aiuti umanitari in Ucraina, ha rilevato come lo sfollamento forzato di donne e bambine, ospitate presso rifugi temporanei e spesso condivisi, così come la difficoltà di accesso ai servizi di base, aumentino il rischio di subire violenza basata sul genere, già preponderante nel Paese prima dell'invasione russa13. Inoltre, l'omertà che circonda il tema della violenza di genere necessariamente inibisce l'accesso ai servizi e l'ottenimento del supporto necessario14.
Le notizie di stampa rendono altresì un quadro tragico della violazione dei diritti umani a danno del genere femminile nel Paese. La vicepremier dell'Ucraina, ha Parte_3 denunciato gli stupri e le violenze “incredibili e scioccanti” commessi dalle forze russe nei confronti delle donne ucraine15. Analogamente, risulta che il comandante della polizia per il distretto regionale di Kiev16 abbia denunciato diversi casi di violenze sessuali contro donne ucraine, riferendo, addirittura, che nelle zone occupate dai russi si può parlare di violenze sistematiche17; risulta, inoltre, che in seguito al ritiro delle truppe russe dalle città e dalle periferie intorno alla capitale, dozzine di donne abbiano riferito alla polizia, ai medici e alle organizzazioni per i diritti umani delle atrocità subite per mano dei solidati russi, come “violenze sessuali di gruppo, aggressioni avvenute sotto la minaccia delle armi e stupri commessi davanti ai bambini”18. Sullo stesso punto è possibile richiamare le testimonianze dei medici legali ucraini, che hanno confermato la presenza di segni di violenza sessuale sui corpi di donne rinvenuti in fosse comuni a nord di Kiev 19 e le testimonianze delle vittime sopravvissute alle atroci violazioni subite. 20 12 Foreign Policiy, We need a Better Way to Prosecute Sexual Assault in Conflict, 9.03.2022, https://foreignpolicy.com/2022/03/09/rape-sexual-assault-war-crime-justice-kosovo/ ICC-CPI, situations and cases, Ukraine, https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine 13 USAID, Ukraine – Complex Emergency, 08.03.2022, file:///C:/Users/valeria. Email_1 Fact%20Sheet%20%234.pdf 14 Protection Cluster, Ukraine, Ukraine Response Protection Snapshot, 02-05.03.2022, https://globalprotectioncluster.org/publications/171/training-materials/tip-sheet-fact-sheet/ukraine-response- protection-snapshot-2-5 15 V. Il Messaggero, Stupri sulle donne ucraine come strumento di guerra: così i soldati russi vogliono cancellare la resistenza, 14 aprile 2022, https://www.ilmessaggero.it/mondo/stupri_ucraina_soldati_russi_strumento_guerra_resistenza_donne_ultime_notizi e-6629212.html 16 V. Il messaggero, Trovate prove di stupri su donne uccise e gettate nelle fosse comuni in Ucraina, 25 aprile 2022, https://www.ilmessaggero.it/schede/russia_orrori_guerra_bucha_massacri_cosa_e_successo-le_fosse_comuni-3-
6639540.html , in cui si afferma che i medici legali ucraini, che hanno effettuato le autopsie sui corpi di donne Per rinvenuti in fosse comuni a nord di Kiev, a Bucha, e affermano che alcune di queste sono state Per_5 stuprate prima di essere uccise. 17 V. nota 15 18 V. Europa Today, Trovate prove di stupri su donne uccise e gettate nelle fosse comuni in Ucraina, 25 aprile 2022, https://www.ilmessaggero.it/schede/russia_orrori_guerra_bucha_massacri_cosa_e_successo-le_fosse_comuni-3-
6639540.html 19 V. nota 18 Si riportano le parole di medico legale ucraino: “abbiamo già alcuni casi che Persona_6 sembrerebbero di donne stuprate prima di essere uccise con colpi di arma da fuoco”. 20 V. Il Messaggero 22.4.2022 https://www.ilmessaggero.it/mondo/stuprata_brutta_madre_sorella_ucraina_russia_cosa_e_successo-6644405.html; https://www.ilmessaggero.it/mondo/moglie_soldato_stupri_donne_ucraine_catturato_video_cosa_e_successo-
6650234.html Avvenire 9.6.2022 https://www.avvenire.it/mondo/pagine/stupri-di-guerra-ucraina-giustizia-per-le- donne;
7 I dati a disposizione confermano pertanto il verificarsi di numerosissimi casi di stupro avvenuti per mano delle truppe russe ma anche di maggiore esposizione al pericolo derivante dalla convivenza forzata nei rifugi temporanei con uomini e miliziani ucraini. A questi deve, poi, aggiungersi il timore che i casi di violenza sessuale possano essere molti di più di quelli emersi finora, stante l'omertà già sopra segnalata riguardo all'argomento, e la possibile reticenza delle vittime a denunciare, per non rivivere il trauma. Infatti, ONG che si occupano di diritti umani hanno raccontato di aver ricevuto molte chiamate da donne e ragazze ucraine, che cercavano aiuto dopo essere state vittima di violenze sessuali, senza in molti casi poterle aiutare a causa dei combattimenti in corso.21
Alla luce di tutto quanto sopramenzionato, appare chiaro come la ricorrente, in caso di rientro in Ucraina, potrebbe verosimilmente essere esposta a violenze così gravi da assurgere a persecuzione: la violenza contro le donne, infatti, in quanto basata sul genere, è riconosciuta come forma di persecuzione ai sensi dell'art. 1 sez. A, n. 2, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e come forma di pregiudizio grave e rilevante nel medesimo senso. Devono quindi essere prese in considerazione le linee guida dell'UNHCR n. 1 (Linee Guida sulla
Protezione Internazionale n. 1, La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 2002), la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979)22 e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica23, alla luce delle quali i pericoli in cui incorrono le donne in Ucraina nell'attuale momento storico devono essere classificati come violenza di genere.
Secondo la definizione di UNHCR24, infatti, “Non vi è dubbio che lo stupro e altre forme di violenza di genere, come le violenze legate alla dote, la mutilazione genitale femminile, la violenza domestica e la tratta, sono azioni che infliggono grave dolore e sofferenza - sia mentale che fisica - e che sono state utilizzate come forme di persecuzione, sia da parte di Stati che di attori privati. (…) Non è invece necessario stabilire i dettagli dell'azione di stupro o aggressione sessuale, quanto piuttosto degli eventi che vi hanno condotto e dopo, l'azione, le circostanze e i dettagli (come l'uso di armi, ogni parola o frase pronunciata dai perpetratori, i tipi di aggressione, dove si è verificata e come, i dettagli sui perpetratori (soldati, civili, …), etc.) così come potrebbe essere necessario conoscere le motivazioni del perpetratore. In alcune circostanze dovrebbe essere notato che una donna potrebbe non conoscere le ragioni dell'abuso che ha subito.”
8 La giurisprudenza intervenuta sul punto25 ha chiarito che requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate e che il relativo onere probatorio incombe sull'istante, per il quale è sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la credibilità dei fatti allegati 26 o, come nel caso di specie, la situazione generale e oggettiva del
Paese di origine al cui accertamento il Collegio deve procedere anche d'ufficio attraverso lo specifico richiamo a fonti informative ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Dlgs n. 25/2008.27
Alla luce di tutto quanto esposto, della normativa nazionale e sovranazionale e delle COI relative all'area di provenienza deve concludersi che la richiedente in caso di rientro in Ucraina sarebbe esposta non solo ad una situazione di conflitto generalizzato e violenza indiscriminata secondo i parametri delineati dalla norma e dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze Elgafaji del 17 febbraio 2009 e del 30 gennaio 2014), allo stato sussistenti nel Paese, ma anche ad uno Per_7 specifico rischio legato all'appartenenza di genere di essere sottoposta a violenze, stupri e trattamenti inumani e degradanti, qualificabili come atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Pertanto, non essendo oggetto del ricorso il riconoscimento di una delle due protezioni internazionali, ai fini del presente giudizio rilevano le previsioni dell'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998, relativo al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, nonché l'art. 19 co. 1, che costituiscono l'applicazione nella normativa nazionale del principio di non refoulement. Inoltre, alla luce dei vincoli familiari stabiliti sul territorio italiano, essendo la ricorrente convivente, almeno da luglio 2023, come da dichiarazione di ospitalità allegata dalla difesa, con il compagno , cittadino italiano, con il quale la relazione iniziava già nel 2019, ed il Controparte_2 di lei figlio, il quale è iscritto e frequenta una scuola dell'infanzia a Sanremo, il Persona_8 suo rimpatrio negli Stati Uniti, e a maggior ragione, naturalmente, in Ucraina, integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al
Questore competente per territorio.
In ultimo, va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
9 7. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.
Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma
1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore della richiedente Parte_1
, nata in [...] il [...], C.F.
[...] C.F._2
• Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio. Così deciso in Genova in camera di consiglio il 9/7/2024
Il Giudice estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Laura Cresta)
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 OHCHR , Women's human rights and gender-related concerns in situations of conflict and instability, https://www.ohchr.org/en/women/womens-human-rights-and-gender-related-concerns-situations-conflict-and- instability; Direct Relief, Gender, Health, and the War in Ukraine, 09.03.2022, https://reliefweb.int/report/ukraine/gender-health-and-war-ukraine 2 UN Security Council, Conflict-related sexual violence, Report of the Secretary-General, 30.03.2022, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/069/02/pdf/n2106902.pdf?OpenElement 3 UN Security Council, Women and girls who become pregnant as a result of sexual violence in conflict and children born of sexual violence in conflict, 31.01.2022, https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp- content/uploads/2022/02/report/auto-draft/N2223437.pdf 4 Ibid. 5 CNBC, The Ukraine war – like all conflicts – will hit women and girls the hardest, UN warns, 11.03.2022, https://www.cnbc.com/2022/03/11/un-women-says-russia-ukraine-war-exacts-high-price-from-women-girls.html 6 IRC, As over 1.5 milion people flee Ukraine, women and children at increased risk of exploitation and abuse, warns IRC, 07.03.2022, https://www.rescue.org/press-release/over-15-million-people-flee-ukraine-women-and- children-increased-risk-exploitation 7 UNHCR, Ukraine Situation Flash Update n.1, 08.03.2022, CP_ https://www. et/en/file/local/2069218/Ukraine+situation+flash+update+No+1++08+03+2022.pdf 8 , , 07.03.2019, https://eeca.unfpa.org/en/publications/well-being-and- CP_4 Controparte_12 safety-women?_ga=2.8081201.220554671.1646062129-58387694.1642436549 9 Ukraine: Epidemic of violence against women in conflict-torn east, 11.11.2020, Controparte_9 https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/11/ukraine-epidemic-of-violence-against-women-in- conflicttorn-east/ 10 , Communiqué on Women and Girls in Ukraine, 10.03.2022, CP_10 https://reliefweb.int/report/ukraine/communiqu-women-and-girls-ukraine 11 ICC-CPI, Rome statute, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf 21 V. Il Post, gli stupri come arma di guerra, in Ucraina, 10 aprile 2022, https://www.ilpost.it/2022/04/10/ucraina- stupri-esercito-russo/ 22 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 23 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence Istanbul, 11.V.2011 https://rm.coe.int/168008482e 24 “la violenza basata sul genere è quella violenza diretta contro una persona sulla base del suo genere o sesso. Essa comprende azioni che infliggono danno o sofferenza fisici, mentali o sessuali, minacce di tali atti, coercizione e altre forme di privazione della libertà…” Definizione estensiva di violenza sessuale e di genere utilizzata dall'UNHCR e dai suoi partner operativi [Basata sugli articoli 1 e 2 della Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993) e sulla Raccomandazione 19, par. (§) 6 dell'11ma sessione della Commissione CEDAW] in UNCHR, Violenza sessuale e di genere nei confronti dei rifugiati, rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la risposta, Maggio 2003 25 V. Cass. civ., 24/6/2020, n. 12514. 26 V. Cass. civ., 11/7/2016, n. 14157. 27 Cassazione civile sez. I, 17/11/2021, n.35104
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Laura Cresta Presidente Paola Bozzo-Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Imperia, Via Giorgio Des Geneys 8, presso lo studio dell'Avv. Angelo
Massaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. , cittadina con doppia nazionalità statunitense e ucraina, ha Parte_1 proposto ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011, avverso il decreto CAT. ./NR.44 DI REG, notificato il 4.7.2023, con cui il Parte_2
Questore di Imperia ha rigettato l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata il 1/2/2023.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1 Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Imperia. Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura, infine, non si evincono precedenti segnalazioni di polizia e/o notizie di reato a suo carico.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali, carichi pendenti, o segnalazioni di polizia del richiedente, con decreto depositato il 13/09/2023 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova. Il parere della Commissione è motivato sulla base del fatto che sia la ricorrente che il suo figlio minore sono cittadini, oltre che di nazionalità ucraina, di nazionalità statunitense e potrebbero quindi cercare protezione negli Stati Uniti d'America, a fronte, peraltro, di un percorso di integrazione praticamente assente e privo di un riscontrabile radicamento nel territorio nazionale.
3. In ricorso si sottolinea la grave situazione di insicurezza sussistente in Ucraina a causa del noto conflitto armato che ivi si combatte dal febbraio del 2022, circostanza che giustificherebbe il riconoscimento di protezione sussidiaria. Inoltre, la difesa ritiene apodittico il provvedimento di rigetto in quanto l'organo amministrativo non ha tenuto conto della circostanza che la ricorrente convive in Italia con il compagno, , nonché parla e studia la lingua italiana, Controparte_2 altresì essendo priva di trascorsi penalmente rilevanti.
Circa il percorso di integrazione socio-lavorativo e le relazioni familiari in Italia sono stati depositati, tra l'altro: una comunicazione di ospitalità in Sanremo, presso l'abitazione della madre del compagno della ricorrente, ; la carta di identità del sig. , Persona_1 Controparte_2 dai quali si evince della convivenza tra i due già a partire da luglio 2023, confermata dal fatto che l'uomo fosse presente all'udienza, in qualità di “compagno della ricorrente”. Successivamente, sono stati depositati il contratto di locazione intestato al sig. a Sanremo (IM), e diversi CP_2 ordini fatti dalla ricorrente spediti al nuovo indirizzo ove la stessa ed il figlio risultano CP_3 domiciliati;
diverse fotografie dei tre a Milano e a Sanremo nel 2019; iscrizione e certificato di frequenza scolastica del figlio presso una scuola d'infanzia di Sanremo. Con note scritte del Per_2
2.12.2023, la difesa ribadisce l'ammissibilità della domanda di protezione sussidiaria.
4. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il Controparte_1 quale osserva, sulla stessa linea della Commissione nel suo parere, che non sussistono i requisiti necessari per il riconoscimento di protezione speciale e che il caso di specie presenta delle peculiarità in quanto la ricorrente ha doppia nazionalità (statunitense e ucraina). Per tale ragione, non possono ritenersi pregiudicati i suoi diritti in caso di rimpatrio nel proprio Paese (in questo caso, ovviamente, riferendosi agli Stati Uniti, date le tristi e note vicende ucraine), essendo in quest'ultimo rispettati i diritti fondamentali. Inoltre, aggiunge il , non essendovi in atti CP_1 un documentato percorso di integrazione, ma solo dichiarazioni relative alla convivenza con un cittadino italiano, peraltro non suffragata da un contratto di convivenza ex art. 1 comma 50 L.
76/2016, non verrebbero integrati i presupposti per il riconoscimento di protezione speciale.
2
4. Nel corso dell'audizione sostenuta in udienza davanti al Giudice istruttore, la ricorrente ha dichiarato di essere arrivata in Italia, assieme al figlio, nel dicembre 2022, provenendo dagli USA ove viveva in precedenza, essendo sposata, per poi divorziarsi, con un cittadino statunitense. A domanda specifica sulle ragioni che l'hanno portata a decidere di trasferirsi in Italia, la ricorrente risponde che, vista l'attuale, terribile, situazione dell'Ucraina, avrebbe voluto far trasferire i genitori anziani in Italia, essendo più vicina degli USA, ma di non esservi riuscita in quanto il padre, nelle more, è deceduto. Inoltre, ancora prima di trasferirvisi, la ricorrente aveva iniziato una relazione con il sig. (presente durante l'audizione), scegliendo quindi di Controparte_2 ricongiungersi a lui. La relazione tra i due iniziava nel 2019, in occasione di un viaggio di lavoro dell'ex marito, a Milano. Durante una trasferta di quest'ultimo a Roma, la ricorrente restava invece a Milano aspettando, invero invano, il padre rimasto in Ucraina: nel corso dell'attesa durata quasi un mese, la ricorrente ha conosciuto il sig. e tra i due è nata una simpatia che è sfociata CP_2 poi in una relazione sentimentale.
Al momento dell'audizione, il figlio stava frequentando la scuola, mentre la ricorrente si occupava della madre del sig. essendo la donna molto anziana e ipovedente, con CP_2
l'intenzione di iscriversi al CPIA a settembre 2024, e di migliorare così la propria conoscenza dell'italiano.
In merito invece alla situazione negli USA, la ricorrente afferma di non avere alcun familiare né legame affettivo nel Paese, avendo ottenuto la cittadinanza statunitense solo a seguito del matrimonio in precedenza contratto, e successivamente conclusosi con il divorzio.
5. Sull'ammissibilità della domanda di protezione sussidiaria. Preliminarmente, si rappresenta che questo Collegio ritiene che la domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria sia da ritenersi inammissibile. L'istanza che il cittadino straniero rivolge alla Questura, come quella che in questo caso la signora ha avanzato al Parte_1
Questore di Imperia, è finalizzata alla valutazione dei presupposti e del conseguente e ipotetico riconoscimento della sola protezione speciale. La normativa prevede, come noto, un altro iter per esaminare le esigenze di protezione internazionale, tra le quali è ricompresa la protezione sussidiaria, iter che verrebbe eluso qualora nei casi come quello di specie si riconoscesse la possibilità di decidere sulla protezione sussidiaria anche per le domanda rivolte direttamente al
Questore per il solo riconoscimento della protezione speciale, pregiudicando, per altro verso, anche i diritti dei cittadini stranieri che invece si sottopongono ab origine a tutta la procedura di riconoscimento di protezione internazionale.
La domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria è pertanto inammissibile.
6. La protezione speciale. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio (relativo a domanda di protezione speciale presentata il 1/2/2023) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”.
3 L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
6.1 Protezione accordabile Alla luce di quanto emerso nel corso dell'audizione innanzi questo Tribunale, appare evidente che la ricorrente non abbia alcun tipo di legame familiare negli Stati Uniti, essendo ormai divorziata dall'ex-marito, grazie al quale aveva potuto ottenere la cittadinanza statunitense, e avendo il resto della famiglia in Ucraina. La valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, deve quindi basarsi sulle attuali condizioni di sicurezza in
Ucraina -da individuarsi come ipotetico Paese di rimpatrio- unitamente al profilo della ricorrente in quanto donna, nonché dei legami familiari e del percorso di integrazione intrapreso in Italia.
4 Sul primo punto, e quindi sull'impatto che il conflitto russo-ucraino sta avendo sul particolare gruppo sociale costituito dalle donne ucraine, si rileva quanto segue.
Tra gli effetti di ogni conflitto vi è sicuramente l'aggravamento delle situazioni di discriminazione nei confronti dei gruppi più vulnerabili della popolazione, che li espone al rischio di gravi violazioni dei diritti umani: tra questi vi sono indubbiamente le donne e ragazze, che in contesti di guerra spesso subiscono abusi e violenze o devono affrontare situazioni pericolose per accedere a servizi essenziali. L'interruzione dei servizi essenziali quali l'assistenza sanitaria, compresi i servizi di salute sessuale e riproduttiva, può esporre donne e ragazze ad un maggior rischio di gravidanze non pianificate, mortalità e morbilità materna, gravi lesioni sessuali e riproduttive e infezioni sessualmente trasmissibili, anche come conseguenza di violenze sessuali legate al conflitto1.
Nel rapporto 2021 presentato al Segretario Generale delle Nazioni Unite in merito alla violenza sessuale in contesti di conflitto emerge come, a seconda delle circostanze, le donne possano essere prese di mira per il proprio attivismo all'interno delle comunità di appartenenza2, possano essere vittime di violenza sessuale tout court ovvero di stupro utilizzato come strumento per la pulizia etnica, o tattica di guerra per sfollare e deumanizzare intere comunità, obbligando anche donne e bambine a gravidanze forzate3.
Per quanto riguarda la specifica situazione dell'Ucraina, l'intensificarsi del conflitto contro la
Russia a partire dal 24 febbraio 2022, sta provocando un grave impatto umanitario sulla popolazione: con l'aumento dell'insicurezza, molte persone stanno abbandonando le proprie case per fuggire dalle zone ad alto rischio e maggiormente esposte, aumentando l'esposizione di donne e bambini al pericolo -già presente prima della guerra- di essere trafficati e abusati. Secondo uno studio condotto da , il numero di donne e bambine sfollate che ha dichiarato di aver CP_4 subito violenza di genere è tre volte maggiore rispetto al numero di donne presenti nella stessa località, ma non colpite dall'evacuazione. La valutazione dell'impatto della crisi e dei bisogni umanitari per il periodo marzo-maggio 2022, operata dall' conferma la possibilità che il CP_5 conflitto aumenti il rischio di violenza di genere, e in particolare l'eventualità di subire violenza sessuale da parte del partner, in un Paese dove i 3/4 delle donne avevano subito qualche forma di violenza già dall'età di 15 anni4.
La direttrice esecutiva di ha inoltre sottolineato come le donne e le bambine CP_6 paghino sempre il prezzo più alto alto durante conflitti come quello ucraino, anche per il mancato accesso alle cure, all'educazione, al cibo, all'acqua e alla salute5. Questa preoccupazione è condivisa da , secondo cui l'1.5 milioni di persone fuggite dall'Ucraina si è andato ad aggiungere al milione e mezzo già sfollato internamente dall'inizio dei conflitti nell'est e dall'annessione della
5 nel 2014: in questo contesto, le donne e bambine che si trovano a viaggiare sole da, e CP_8 dentro all'Ucraina, sono inevitabilmente a rischio di sfruttamento e abusi, oltre ad essere maggiormente esposte a condizioni sanitarie critiche, vista la mancanza o la distruzione dei servizi essenziali6.
Secondo UNHCR, la convivenza forzata in rifugi temporanei e la maggiore presenza militare stanno aumentando il rischio per donne e ragazze di subire violenza di genere7 in Ucraina. Qui,
l'accesso ai servizi specializzati rimasti parzialmente funzionanti, comprese le hotline GBV, è estremamente difficile sia per il personale, che per i sopravvissuti, a causa della situazione di insicurezza e delle grandi limitazioni di movimento.
Come già menzionato, secondo una ricerca condotta dall'UNFPA nel 2019, circa il 75% delle donne ucraine intervistate ha dichiarato di aver subito qualche forma di violenza di genere prima dei 15 anni;
di queste, il 30% ha riportato di essere sopravvissuta a violenza fisica o sessuale8. Da uno studio del 2020 condotto da in Ucraina, si evince come il Controparte_9
Paese abbia registrato un forte aumento del numero di casi di violenza domestica nelle aree separatiste, pari al 76% nella regione di Donetsk e del 158% nella regione di Luhanks (cifre probabilmente sottostimate). Le donne dell'est ucraino hanno continuato a subire varie forme di violenza sessuale da parte del personale militare, e in particolare nelle zone lungo la linea di contatto, senza ricevere una protezione adeguata dal governo. Questa situazione di violenza è stata ulteriormente esacerbata dalla devastante crisi economico-sociale, dall'accesso alle armi e dal trauma provocato dal conflitto armato tra il governo ucraino e i separatisti filo-russi9.
In un comunicato stampa del 10 marzo 2022, l' esprime la propria CP_10 preoccupazione, in maniera trasversale rispetto ai propri ambiti di competenza, circa la devastante escalation di violenza che minaccia la protezione e la sicurezza di donne e bambine. È stato inoltre sottolineato come, in tema di educazione, la situazione attuale metta a rischio la vita e il futuro di 7.5 milioni di bambini, privati dell'accesso all'educazione, già gravemente compromesso dalla pandemia da Covid-19. L'UNESCO sta altresì monitorando i rischi per le donne giornaliste, vittime di violenze, trattenimenti e minacce10.
Alla luce dell'evolvere della situazione, il 28 febbraio 2022, il procuratore della Corte Penale
Internazionale ha annunciato che avrebbe chiesto l'autorizzazione ad aprire un'indagine sulla situazione in Ucraina, sulla base delle precedenti conclusioni dell'Ufficio emerse dal suo esame preliminare, e comprendente eventuali nuovi presunti reati rientranti nella giurisdizione della
Corte, tra i quali lo stupro e altre forme di violenza di genere ex art. 8(2)(b)(xxii) o art- 8(2)(e)(vi) dello Statuto di Roma11, condotti in Ucraina dal 2013 e perpetrati in concomitanza con l'inizio
6 delle proteste contro l'allora Presidente filo-russo e la successiva annessione della Per_3 alla CP_8 CP_13
Anche il Protection Cluster composto da Agenzie delle NU, ONG e altri attori, che si sta occupando di coordinare le attività di aiuti umanitari in Ucraina, ha rilevato come lo sfollamento forzato di donne e bambine, ospitate presso rifugi temporanei e spesso condivisi, così come la difficoltà di accesso ai servizi di base, aumentino il rischio di subire violenza basata sul genere, già preponderante nel Paese prima dell'invasione russa13. Inoltre, l'omertà che circonda il tema della violenza di genere necessariamente inibisce l'accesso ai servizi e l'ottenimento del supporto necessario14.
Le notizie di stampa rendono altresì un quadro tragico della violazione dei diritti umani a danno del genere femminile nel Paese. La vicepremier dell'Ucraina, ha Parte_3 denunciato gli stupri e le violenze “incredibili e scioccanti” commessi dalle forze russe nei confronti delle donne ucraine15. Analogamente, risulta che il comandante della polizia per il distretto regionale di Kiev16 abbia denunciato diversi casi di violenze sessuali contro donne ucraine, riferendo, addirittura, che nelle zone occupate dai russi si può parlare di violenze sistematiche17; risulta, inoltre, che in seguito al ritiro delle truppe russe dalle città e dalle periferie intorno alla capitale, dozzine di donne abbiano riferito alla polizia, ai medici e alle organizzazioni per i diritti umani delle atrocità subite per mano dei solidati russi, come “violenze sessuali di gruppo, aggressioni avvenute sotto la minaccia delle armi e stupri commessi davanti ai bambini”18. Sullo stesso punto è possibile richiamare le testimonianze dei medici legali ucraini, che hanno confermato la presenza di segni di violenza sessuale sui corpi di donne rinvenuti in fosse comuni a nord di Kiev 19 e le testimonianze delle vittime sopravvissute alle atroci violazioni subite. 20 12 Foreign Policiy, We need a Better Way to Prosecute Sexual Assault in Conflict, 9.03.2022, https://foreignpolicy.com/2022/03/09/rape-sexual-assault-war-crime-justice-kosovo/ ICC-CPI, situations and cases, Ukraine, https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine 13 USAID, Ukraine – Complex Emergency, 08.03.2022, file:///C:/Users/valeria. Email_1 Fact%20Sheet%20%234.pdf 14 Protection Cluster, Ukraine, Ukraine Response Protection Snapshot, 02-05.03.2022, https://globalprotectioncluster.org/publications/171/training-materials/tip-sheet-fact-sheet/ukraine-response- protection-snapshot-2-5 15 V. Il Messaggero, Stupri sulle donne ucraine come strumento di guerra: così i soldati russi vogliono cancellare la resistenza, 14 aprile 2022, https://www.ilmessaggero.it/mondo/stupri_ucraina_soldati_russi_strumento_guerra_resistenza_donne_ultime_notizi e-6629212.html 16 V. Il messaggero, Trovate prove di stupri su donne uccise e gettate nelle fosse comuni in Ucraina, 25 aprile 2022, https://www.ilmessaggero.it/schede/russia_orrori_guerra_bucha_massacri_cosa_e_successo-le_fosse_comuni-3-
6639540.html , in cui si afferma che i medici legali ucraini, che hanno effettuato le autopsie sui corpi di donne Per rinvenuti in fosse comuni a nord di Kiev, a Bucha, e affermano che alcune di queste sono state Per_5 stuprate prima di essere uccise. 17 V. nota 15 18 V. Europa Today, Trovate prove di stupri su donne uccise e gettate nelle fosse comuni in Ucraina, 25 aprile 2022, https://www.ilmessaggero.it/schede/russia_orrori_guerra_bucha_massacri_cosa_e_successo-le_fosse_comuni-3-
6639540.html 19 V. nota 18 Si riportano le parole di medico legale ucraino: “abbiamo già alcuni casi che Persona_6 sembrerebbero di donne stuprate prima di essere uccise con colpi di arma da fuoco”. 20 V. Il Messaggero 22.4.2022 https://www.ilmessaggero.it/mondo/stuprata_brutta_madre_sorella_ucraina_russia_cosa_e_successo-6644405.html; https://www.ilmessaggero.it/mondo/moglie_soldato_stupri_donne_ucraine_catturato_video_cosa_e_successo-
6650234.html Avvenire 9.6.2022 https://www.avvenire.it/mondo/pagine/stupri-di-guerra-ucraina-giustizia-per-le- donne;
7 I dati a disposizione confermano pertanto il verificarsi di numerosissimi casi di stupro avvenuti per mano delle truppe russe ma anche di maggiore esposizione al pericolo derivante dalla convivenza forzata nei rifugi temporanei con uomini e miliziani ucraini. A questi deve, poi, aggiungersi il timore che i casi di violenza sessuale possano essere molti di più di quelli emersi finora, stante l'omertà già sopra segnalata riguardo all'argomento, e la possibile reticenza delle vittime a denunciare, per non rivivere il trauma. Infatti, ONG che si occupano di diritti umani hanno raccontato di aver ricevuto molte chiamate da donne e ragazze ucraine, che cercavano aiuto dopo essere state vittima di violenze sessuali, senza in molti casi poterle aiutare a causa dei combattimenti in corso.21
Alla luce di tutto quanto sopramenzionato, appare chiaro come la ricorrente, in caso di rientro in Ucraina, potrebbe verosimilmente essere esposta a violenze così gravi da assurgere a persecuzione: la violenza contro le donne, infatti, in quanto basata sul genere, è riconosciuta come forma di persecuzione ai sensi dell'art. 1 sez. A, n. 2, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e come forma di pregiudizio grave e rilevante nel medesimo senso. Devono quindi essere prese in considerazione le linee guida dell'UNHCR n. 1 (Linee Guida sulla
Protezione Internazionale n. 1, La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 2002), la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979)22 e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica23, alla luce delle quali i pericoli in cui incorrono le donne in Ucraina nell'attuale momento storico devono essere classificati come violenza di genere.
Secondo la definizione di UNHCR24, infatti, “Non vi è dubbio che lo stupro e altre forme di violenza di genere, come le violenze legate alla dote, la mutilazione genitale femminile, la violenza domestica e la tratta, sono azioni che infliggono grave dolore e sofferenza - sia mentale che fisica - e che sono state utilizzate come forme di persecuzione, sia da parte di Stati che di attori privati. (…) Non è invece necessario stabilire i dettagli dell'azione di stupro o aggressione sessuale, quanto piuttosto degli eventi che vi hanno condotto e dopo, l'azione, le circostanze e i dettagli (come l'uso di armi, ogni parola o frase pronunciata dai perpetratori, i tipi di aggressione, dove si è verificata e come, i dettagli sui perpetratori (soldati, civili, …), etc.) così come potrebbe essere necessario conoscere le motivazioni del perpetratore. In alcune circostanze dovrebbe essere notato che una donna potrebbe non conoscere le ragioni dell'abuso che ha subito.”
8 La giurisprudenza intervenuta sul punto25 ha chiarito che requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate e che il relativo onere probatorio incombe sull'istante, per il quale è sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la credibilità dei fatti allegati 26 o, come nel caso di specie, la situazione generale e oggettiva del
Paese di origine al cui accertamento il Collegio deve procedere anche d'ufficio attraverso lo specifico richiamo a fonti informative ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Dlgs n. 25/2008.27
Alla luce di tutto quanto esposto, della normativa nazionale e sovranazionale e delle COI relative all'area di provenienza deve concludersi che la richiedente in caso di rientro in Ucraina sarebbe esposta non solo ad una situazione di conflitto generalizzato e violenza indiscriminata secondo i parametri delineati dalla norma e dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze Elgafaji del 17 febbraio 2009 e del 30 gennaio 2014), allo stato sussistenti nel Paese, ma anche ad uno Per_7 specifico rischio legato all'appartenenza di genere di essere sottoposta a violenze, stupri e trattamenti inumani e degradanti, qualificabili come atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Pertanto, non essendo oggetto del ricorso il riconoscimento di una delle due protezioni internazionali, ai fini del presente giudizio rilevano le previsioni dell'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998, relativo al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, nonché l'art. 19 co. 1, che costituiscono l'applicazione nella normativa nazionale del principio di non refoulement. Inoltre, alla luce dei vincoli familiari stabiliti sul territorio italiano, essendo la ricorrente convivente, almeno da luglio 2023, come da dichiarazione di ospitalità allegata dalla difesa, con il compagno , cittadino italiano, con il quale la relazione iniziava già nel 2019, ed il Controparte_2 di lei figlio, il quale è iscritto e frequenta una scuola dell'infanzia a Sanremo, il Persona_8 suo rimpatrio negli Stati Uniti, e a maggior ragione, naturalmente, in Ucraina, integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al
Questore competente per territorio.
In ultimo, va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
9 7. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.
Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma
1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore della richiedente Parte_1
, nata in [...] il [...], C.F.
[...] C.F._2
• Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio. Così deciso in Genova in camera di consiglio il 9/7/2024
Il Giudice estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Laura Cresta)
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 OHCHR , Women's human rights and gender-related concerns in situations of conflict and instability, https://www.ohchr.org/en/women/womens-human-rights-and-gender-related-concerns-situations-conflict-and- instability; Direct Relief, Gender, Health, and the War in Ukraine, 09.03.2022, https://reliefweb.int/report/ukraine/gender-health-and-war-ukraine 2 UN Security Council, Conflict-related sexual violence, Report of the Secretary-General, 30.03.2022, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/069/02/pdf/n2106902.pdf?OpenElement 3 UN Security Council, Women and girls who become pregnant as a result of sexual violence in conflict and children born of sexual violence in conflict, 31.01.2022, https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp- content/uploads/2022/02/report/auto-draft/N2223437.pdf 4 Ibid. 5 CNBC, The Ukraine war – like all conflicts – will hit women and girls the hardest, UN warns, 11.03.2022, https://www.cnbc.com/2022/03/11/un-women-says-russia-ukraine-war-exacts-high-price-from-women-girls.html 6 IRC, As over 1.5 milion people flee Ukraine, women and children at increased risk of exploitation and abuse, warns IRC, 07.03.2022, https://www.rescue.org/press-release/over-15-million-people-flee-ukraine-women-and- children-increased-risk-exploitation 7 UNHCR, Ukraine Situation Flash Update n.1, 08.03.2022, CP_ https://www. et/en/file/local/2069218/Ukraine+situation+flash+update+No+1++08+03+2022.pdf 8 , , 07.03.2019, https://eeca.unfpa.org/en/publications/well-being-and- CP_4 Controparte_12 safety-women?_ga=2.8081201.220554671.1646062129-58387694.1642436549 9 Ukraine: Epidemic of violence against women in conflict-torn east, 11.11.2020, Controparte_9 https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/11/ukraine-epidemic-of-violence-against-women-in- conflicttorn-east/ 10 , Communiqué on Women and Girls in Ukraine, 10.03.2022, CP_10 https://reliefweb.int/report/ukraine/communiqu-women-and-girls-ukraine 11 ICC-CPI, Rome statute, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf 21 V. Il Post, gli stupri come arma di guerra, in Ucraina, 10 aprile 2022, https://www.ilpost.it/2022/04/10/ucraina- stupri-esercito-russo/ 22 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 23 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence Istanbul, 11.V.2011 https://rm.coe.int/168008482e 24 “la violenza basata sul genere è quella violenza diretta contro una persona sulla base del suo genere o sesso. Essa comprende azioni che infliggono danno o sofferenza fisici, mentali o sessuali, minacce di tali atti, coercizione e altre forme di privazione della libertà…” Definizione estensiva di violenza sessuale e di genere utilizzata dall'UNHCR e dai suoi partner operativi [Basata sugli articoli 1 e 2 della Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993) e sulla Raccomandazione 19, par. (§) 6 dell'11ma sessione della Commissione CEDAW] in UNCHR, Violenza sessuale e di genere nei confronti dei rifugiati, rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la risposta, Maggio 2003 25 V. Cass. civ., 24/6/2020, n. 12514. 26 V. Cass. civ., 11/7/2016, n. 14157. 27 Cassazione civile sez. I, 17/11/2021, n.35104