CA
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4624/2020
All'udienza collegiale del giorno 14/05/2025 ore 11:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SAVIOLI MARCO avv. Liberati in sost
Avv. FRATEIACCI BARBARA
Avv. DELLE CHIAIE PIA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. RACIOPPA SERGIO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Racioppa dichiara che il suo assistito ha corrisposto le spese di lite del giudizio di primo grado con assegno del 16/12/2011. CP_2
L'avv. Liberati si riporta agli atti non essendo nota tale circostanza
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 14.05.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in riassunzione iscritta al numero 4624 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
), elettivamente domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
il difensore avv. Barbara Frateiacci che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Marco Savioli e Pia Delle Chiaie, giusta procura in atti.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
( , elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 CodiceFiscale_2
difensore avv. Sergio Racioppa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.15668/2020.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.09.2020 ha Parte_1
riassunto ex art.392 c.p.c. il giudizio in precedenza instaurato nei confronti di Controparte_1 ciò a seguito dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.15668/2020 con cui è stata
2 annullata la sentenza della Corte d'Appello Civile di Roma n.6181/2017.
§ 2. — I fatti di causa sono riportati nella ordinanza della Corte di cassazione come qui di seguito viene riportato: “ quale erede di secondo le volontà Controparte_1 Controparte_3
testamentarie del disponente, a parziale conguaglio doveva corrispondere, entro un anno dalla morte del de cuius, la somma di dodici milioni di lire al fratello e la somma di Parte_1
ventiquattro milioni di lire alla sorella AE. Inoltre, tutti gli attrezzi mobili (attrezzatura minuta, trattori e accessori) dovevano essere divisi in due quote di eguale valore da assegnare
a e , i quali avrebbero dovuto versare a titolo di conguaglio alla sorella CP_1 Parte_1
AE la somma di lire cinque milioni, entro un anno dalla morte del testatore. Pertanto, conveniva il fratello dinnanzi al Tribunale di Viterbo, affinché fosse Parte_1 accertata la validità ed efficacia dell'offerta reale e del deposito di € 6.197,48 e, conseguentemente, fosse dichiarato liberato dall'obbligazione nascente dal testamento.
eccependo la tardività dell'offerta effettuata dal fratello il Parte_1 CP_1
9/07/2007 (ad oltre un anno dalla morte di avvenuta il 9/02/2006), formulava Controparte_3
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e di corresponsione degli interessi maturati dalla scadenza del termine previsto nel testamento alla data dell'offerta reale, ex art. 1208 c.c.; quindi, chiedeva la divisione della massa ereditaria (nella specie attrezzature, trattori e accessori) disposta nel testamento, con la condanna al risarcimento del danno derivante dalla mancata divisione e dal mancato utilizzo dei beni, che si trovavano nella piena ed esclusiva disponibilità del fratello . CP_1
Il Tribunale di Viterbo, Sezione Distaccata di Civita Castellana, con la sentenza n.228/2011 accertava la validità dell'offerta della somma di € 6.197,48 in esecuzione dell'onere testamentario;
rigettava le domande riconvenzionali del convenuto e condannava quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello parzialmente accolto Parte_1
dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 6181/2017 pubblicata il 3/10/2017.
La Corte, infatti, ritenendo tardiva l'offerta reale, ha condannato l'appellato al Controparte_1
pagamento degli interessi;
ha, poi, dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di divisione ereditaria dei beni mobili, per intervenuto accordo transattivo tra le parti nel corso del giudizio di primo grado. Sulla base di tale accordo transattivo, la Corte ha condannato l'appellato al pagamento di € 2.690,00 a titolo di conguaglio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, presumendo che nella somma le parti avessero ricompreso anche il danno da mancato utilizzo.
La Corte ha poi disposto la compensazione parziale al 50% delle spese di lite, liquidate per tale
3 quota in € 915,00 per compensi e € 161,92 per esborsi (ai sensi del D.M. n.55/2014, secondo lo scaglione di riferimento), ritenendo che il rigetto dell'appello e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale determinavano una soccombenza reciproca tra le parti. ha notificato ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello Parte_1
di Roma, sulla base di un motivo. Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Il ricorrente denuncia la violazione dell'art.360, comma 1 nn.3 e 5, in relazione agli artt. 91, 92
e 336 c.p.c. a causa dell'omessa pronuncia di condanna e liquidazione delle spese di primo grado da parte della corte territoriale nei confronti di nonostante che la Controparte_1
richiesta di condanna e liquidazione fosse stata ritualmente formulata dal ricorrente nell'atto di citazione in appello e reiterata nella memoria conclusionale”.
§ 3. - La Suprema Corte con detta ordinanza ha così deciso: “Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d'Appello di Roma che provvederà anche sulle spese del presente giudizio”.
§ 4. - La decisione è motivata dalla Corte di Cassazione come di seguito riportato: “Nel caso di specie non è ravvisabile l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,
(fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), secondo la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., introdotta dall'art. 54 del dl. 22 giugno 2012, n. 83, cov. in legge 7 agosto
2012, n. 134.
In ogni caso, il motivo è fondato laddove denuncia la violazione di norme di legge, alla stregua del consolidato orientamento, per il quale – in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., che prevede che la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno) – la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. n.13059/2007; Cass. Sentenza n. 24114 del 2018; Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza
n. 22155 del 2018).
In accoglimento del motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della
Corte d'Appello di Roma che dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di primo grado.
Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità”.
§ 5. - Con l'atto di citazione in riassunzione ha chiesto di accogliersi Parte_1
4 le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte adita, previo gli incombenti di rito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in narrativa e per i motivi esposti dalla Corte Suprema di Cassazione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente atto e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 6181/2017 del 03/10/2017 emessa dalla Corte d'Appello di
Roma - III Sezione Civile, statuire sulle spese di lite di primo grado nei modi e nei termini sopra indicati, condannando il Sig. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della metà delle spese e compensi di lite di primo grado quantificate, per tale quota, in €
1.856,50, oltre spese forfettarie del 15%, cpa e iva come per legge, ovvero nella somma maggiore che verrà ritenuta di giustizia, rigettando tutte le avverse eccezioni e domande. Parte attrice chiede liquidarsi le spese ed i compensi del giudizio di legittimità in ottemperanza dell'ordinanza della Suprema Corte (cfr all.n.1-2), come da nota spese e nota deposito che si allega (all.n.3).
Condannare, ex art 389 c.p.c., il Sig. alla restituzione della somma di € Controparte_1
5.515,50, oltre ad € 3,90 per spese di spedizione, corrisposta nelle more del gravarne, oltre interessi e rivalutazione, per i motivi tutti indicati. Con vittoria di spese e compensi di lite della presente fase, oltre spese di notifica della citazione in riassunzione (all.n.12)”.
§ 6. - costituitosi con comparsa depositata il 28.12.2020 ha resistito al Controparte_1 gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice e ritenere interamente compensate le spese dei giudizi vertiti tra le parti. Salvis Juribus. Si richiede l'acquisizione del fascicolo della Suprema Corte di Cassazione
e con riserva di deposito cartaceo. Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente causa è uguale a quello dichiarato da controparte”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - con l'atto di riassunzione ha chiesto di statuire sulle spese e sui Parte_1
compensi del giudizio di primo grado in proprio favore alla stregua del principio di diritto enunciato dalla S.C. chiedendo la condanna di al versamento di euro 1.856,50 Controparte_1 oltre spese forfettarie, iva e cpa, quindi in misura pari alla metà dell'importo pari ad euro 3.713,00 liquidato quale compenso del giudizio di primo grado, inoltre la liquidazione dei compensi del giudizio di Cassazione.
Ha chiesto altresì ai sensi dell'art.389 c.p.c. la restituzione di euro 5.515,50 oltre interessi e rivalutazione a titolo di spese di lite relative al primo grado avendole corrisposte in data
23.12.2011 mediante assegno bancario sostenendo una spesa di euro 3,90 per quanto riscontrato dal difensore di tramite fax del 27.12.2011 lamentando tuttavia la Controparte_1
corresponsione di somma minore rispetto a quella in precedenza richiesta con apposita notula.
5 Ha infine evidenziato la spettanza delle spese di registrazione delle sentenze di primo e secondo grado pari rispettivamente ad euro 185,50 ed euro 208,75.
§ 9. – nella propria comparsa ha dedotto che il valore della causa di rinvio Controparte_1 andava individuato nell'ambito di quanto rimesso all'esame della S.C. ossia limitatamente alle spese liquidate in primo grado, considerato peraltro che la sorte riconosciuta ammontava ad euro
61,97.
Precisava infine che il giudice del rinvio ben poteva comunque procedere ad una ragionevole compensazione delle spese incluse quelle del primo grado e del giudizio di legittimità tenendo conto proprio delle rispettive parziali soccombenze all'esito di una valutazione unitaria e finale dell'intera controversia, come evidenziato nell'ordinanza della
Suprema Corte senza frazionamento dei diversi gradi.
§ 10. – Ciò posto, osserva il Collegio che il giudizio di rinvio debba essere deciso alla luce del principio di diritto indicato dalla S.C. con l'ordinanza n.15668/2020 nella parte in cui i
Giudici di legittimità hanno evidenziato la violazione di legge in relazione all'art.336 c.p.c. così motivando “in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., che prevede che la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno) - la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice
d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. n. 13059/2007;
Cass. n.26985 del 2009; Cass.n.1775 del 2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 24114 del 2018; Cass.,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22155 del 2018)”.
§ 11. – Tali quindi le difese e conclusioni delle parti osserva la Corte che alla stregua del principio di diritto sopra evidenziato si debba pertanto procedere ad una rideterminazione delle spese di lite in via integrale, incluso giudizio di legittimità, atteso che anche secondo la recente
Cass.civ.n.29056 del 2024, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre anche la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
Orbene nel caso di specie ritiene il Collegio doversi applicare il criterio della parziale soccombenza quale utilizzato dalla Corte d'Appello con la precedente pronuncia n.6181 del
6 2017, ciò in ragione del fatto che non è stata riconosciuta valida l'iniziale offerta reale relativa all'onere testamentario da parte di con riconoscimento di euro 61,97 a titolo di Controparte_1
interessi di mora in favore di il quale a sua volta – tranne che per una Parte_1
domanda risarcitoria rigettata - ha visto l'accoglimento anche della domanda riconvenzionale relativa al versamento di un conguaglio per effetto di un accordo tra gli eredi in merito alla divisione dei beni ereditari.
Deve pertanto ritenersi condivisibile la decisione in merito alla parziale compensazione delle spese di lite del grado d'appello in ragione della metà ponendone l'ulteriore metà a carico di dovendosi al contempo in questa sede rideterminare le spese del primo grado Controparte_1
con medesimo criterio della parziale compensazione e liquidare quelle del presente giudizio e di quello di legittimità.
Ciò posto deve ulteriormente evidenziarsi che ai sensi di Cass.civ. Sez.U sentenza n.19014/2007 e ss. conformi “ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado”.
Dunque le spese di lite di primo grado considerato quanto spettante e riconosciuto in appello a debbono essere liquidate tenuto conto del secondo scaglione di valore (da Parte_1
euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) ex d.m.n.147/2022 e vanno liquidate applicati i valori minimi in considerazione della particolare semplicità dell'oggetto di giudizio in euro 213,00 per fase di studio euro 213,00 per fase introduttiva, euro 426,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro
426,00 per fase decisionale, per complessivi euro 1.278,00 da dividersi per due, in ragione della parziale compensazione sopra evidenziata.
Con la conseguenza che all'attore in riassunzione debbono liquidarsi per compensi di primo grado, già effettuata la parziale compensazione euro 639,00 per compensi oltre euro 259,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
Quanto al giudizio di secondo grado debbono essere tenute ferme le spese di lite liquidate nella sentenza d'appello in quanto congruamente liquidate ossia euro 915,00 per compensi ed euro 161,92 per esborsi oltre spese forfettarie, iva e cpa.
Per il giudizio di legittimità applicati i valori minimi sopra evidenziati ed il primo scaglione tenuto conto di quanto sopra evidenziato (essendosi riconosciuti sopra euro 639,00) spettano euro
7 252,00 per fase di studio euro 284,00 per fase introduttiva ed euro 142,00 per fase decisionale, che ridotti del 50% tenuto conto del rigetto del primo motivo di ricorso vanno riconosciuti in euro 339,00 per compensi oltre euro 113,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
Quanto al presente giudizio di rinvio, per cui non sussistono ragioni per operare compensazione tenuto conto dell'integrale accoglimento delle domande, applicato il primo scaglione tenuto conto del decisum (euro 639,00 per le spese di lite riconosciute per il primo grado) vanno infine riconosciuti euro 71,00 per studio, euro 71,00 per fase introduttiva, euro
90,00 per fase di trattazione ed euro 105,00 per fase decisionale) per complessivi euro 337,00 per compensi oltre euro 382,50 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa, applicati i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni rimesse al presente giudizio e relative difese, assenza di istruttoria e forme adottate per la decisione.
Deve essere infine condannato alla ripetizione delle originarie spese di Controparte_1
primo grado poste a suo favore e pagate da pari a complessivi euro 5.515,50 Parte_1
(doc.8 attore in riassunzione) per quanto non specificamente contestato dal difensore del convenuto nella comparsa di costituzione della presente fase, mentre dai doc.n.10 e 11 (meri documenti di calcolo delle stesse) non è possibile evincere il pagamento delle spese di registrazione ai fini dell'azione di ripetizione.
A tale riguardo giovi richiamare Cass. civ. Sez. L.n.11115 del 2021 per cui la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art.389
c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale.
Nel caso affrontato dalla S.C. era stata cassata con rinvio la sentenza di merito che non aveva considerato che la controparte non aveva negato il pagamento e nel caso di specie il difensore di si è limitato a contestare e difendersi esclusivamente in relazione al valore della Controparte_1
controversia ai fini della rideterminazione delle spese dell'intero giudizio, non negando il ricevimento dell'importo richiesto in restituzione.
Dunque, il versamento delle spese di primo grado in favore di richieste in Controparte_1
restituzione da per importo pari ad euro 5.515,50 deve ritenersi non Parte_1
contestato e vieppiù dimostrato dall'invio di assegno per detto importo con lettera racc. del
23.12.2011 (doc.n.8 attore in riassunzione) ricevuta il successivo 9.01.2012.
8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione proposto da Parte_1 nei confronti di a seguito dell'ordinanza della S.C.n.15668/2020,
[...] Controparte_1
così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande di – ferme le statuizioni coperte Parte_1
dal giudicato della sentenza n.6181/2017 della Corte d'Appello di Roma pubblicata il 3.10.2017
- condanna al pagamento in favore di a titolo di spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio di primo grado di euro 639,00 per compensi oltre euro 259,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa, per spese del giudizio d'appello euro 915,00 per compensi ed euro 161,92 per esborsi oltre spese forfettarie, iva e cpa, per spese del giudizio di legittimità euro 339,00 per compensi oltre euro 113,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
2) Condanna alla restituzione in favore di dell'importo pari Controparte_1 Parte_1
ad euro 5.515,50 oltre interessi legali dal 9.01.2012 sino al soddisfo.
3) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio di rinvio liquidate in euro 337,00 per compensi oltre euro 393,15 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
Roma, 14.05.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
9
Sezione VI civile
R.G. 4624/2020
All'udienza collegiale del giorno 14/05/2025 ore 11:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SAVIOLI MARCO avv. Liberati in sost
Avv. FRATEIACCI BARBARA
Avv. DELLE CHIAIE PIA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. RACIOPPA SERGIO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Racioppa dichiara che il suo assistito ha corrisposto le spese di lite del giudizio di primo grado con assegno del 16/12/2011. CP_2
L'avv. Liberati si riporta agli atti non essendo nota tale circostanza
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 14.05.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in riassunzione iscritta al numero 4624 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
), elettivamente domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
il difensore avv. Barbara Frateiacci che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Marco Savioli e Pia Delle Chiaie, giusta procura in atti.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
( , elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 CodiceFiscale_2
difensore avv. Sergio Racioppa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.15668/2020.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.09.2020 ha Parte_1
riassunto ex art.392 c.p.c. il giudizio in precedenza instaurato nei confronti di Controparte_1 ciò a seguito dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.15668/2020 con cui è stata
2 annullata la sentenza della Corte d'Appello Civile di Roma n.6181/2017.
§ 2. — I fatti di causa sono riportati nella ordinanza della Corte di cassazione come qui di seguito viene riportato: “ quale erede di secondo le volontà Controparte_1 Controparte_3
testamentarie del disponente, a parziale conguaglio doveva corrispondere, entro un anno dalla morte del de cuius, la somma di dodici milioni di lire al fratello e la somma di Parte_1
ventiquattro milioni di lire alla sorella AE. Inoltre, tutti gli attrezzi mobili (attrezzatura minuta, trattori e accessori) dovevano essere divisi in due quote di eguale valore da assegnare
a e , i quali avrebbero dovuto versare a titolo di conguaglio alla sorella CP_1 Parte_1
AE la somma di lire cinque milioni, entro un anno dalla morte del testatore. Pertanto, conveniva il fratello dinnanzi al Tribunale di Viterbo, affinché fosse Parte_1 accertata la validità ed efficacia dell'offerta reale e del deposito di € 6.197,48 e, conseguentemente, fosse dichiarato liberato dall'obbligazione nascente dal testamento.
eccependo la tardività dell'offerta effettuata dal fratello il Parte_1 CP_1
9/07/2007 (ad oltre un anno dalla morte di avvenuta il 9/02/2006), formulava Controparte_3
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e di corresponsione degli interessi maturati dalla scadenza del termine previsto nel testamento alla data dell'offerta reale, ex art. 1208 c.c.; quindi, chiedeva la divisione della massa ereditaria (nella specie attrezzature, trattori e accessori) disposta nel testamento, con la condanna al risarcimento del danno derivante dalla mancata divisione e dal mancato utilizzo dei beni, che si trovavano nella piena ed esclusiva disponibilità del fratello . CP_1
Il Tribunale di Viterbo, Sezione Distaccata di Civita Castellana, con la sentenza n.228/2011 accertava la validità dell'offerta della somma di € 6.197,48 in esecuzione dell'onere testamentario;
rigettava le domande riconvenzionali del convenuto e condannava quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello parzialmente accolto Parte_1
dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 6181/2017 pubblicata il 3/10/2017.
La Corte, infatti, ritenendo tardiva l'offerta reale, ha condannato l'appellato al Controparte_1
pagamento degli interessi;
ha, poi, dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di divisione ereditaria dei beni mobili, per intervenuto accordo transattivo tra le parti nel corso del giudizio di primo grado. Sulla base di tale accordo transattivo, la Corte ha condannato l'appellato al pagamento di € 2.690,00 a titolo di conguaglio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, presumendo che nella somma le parti avessero ricompreso anche il danno da mancato utilizzo.
La Corte ha poi disposto la compensazione parziale al 50% delle spese di lite, liquidate per tale
3 quota in € 915,00 per compensi e € 161,92 per esborsi (ai sensi del D.M. n.55/2014, secondo lo scaglione di riferimento), ritenendo che il rigetto dell'appello e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale determinavano una soccombenza reciproca tra le parti. ha notificato ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello Parte_1
di Roma, sulla base di un motivo. Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Il ricorrente denuncia la violazione dell'art.360, comma 1 nn.3 e 5, in relazione agli artt. 91, 92
e 336 c.p.c. a causa dell'omessa pronuncia di condanna e liquidazione delle spese di primo grado da parte della corte territoriale nei confronti di nonostante che la Controparte_1
richiesta di condanna e liquidazione fosse stata ritualmente formulata dal ricorrente nell'atto di citazione in appello e reiterata nella memoria conclusionale”.
§ 3. - La Suprema Corte con detta ordinanza ha così deciso: “Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d'Appello di Roma che provvederà anche sulle spese del presente giudizio”.
§ 4. - La decisione è motivata dalla Corte di Cassazione come di seguito riportato: “Nel caso di specie non è ravvisabile l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,
(fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), secondo la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., introdotta dall'art. 54 del dl. 22 giugno 2012, n. 83, cov. in legge 7 agosto
2012, n. 134.
In ogni caso, il motivo è fondato laddove denuncia la violazione di norme di legge, alla stregua del consolidato orientamento, per il quale – in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., che prevede che la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno) – la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. n.13059/2007; Cass. Sentenza n. 24114 del 2018; Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza
n. 22155 del 2018).
In accoglimento del motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della
Corte d'Appello di Roma che dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di primo grado.
Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità”.
§ 5. - Con l'atto di citazione in riassunzione ha chiesto di accogliersi Parte_1
4 le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte adita, previo gli incombenti di rito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in narrativa e per i motivi esposti dalla Corte Suprema di Cassazione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente atto e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 6181/2017 del 03/10/2017 emessa dalla Corte d'Appello di
Roma - III Sezione Civile, statuire sulle spese di lite di primo grado nei modi e nei termini sopra indicati, condannando il Sig. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della metà delle spese e compensi di lite di primo grado quantificate, per tale quota, in €
1.856,50, oltre spese forfettarie del 15%, cpa e iva come per legge, ovvero nella somma maggiore che verrà ritenuta di giustizia, rigettando tutte le avverse eccezioni e domande. Parte attrice chiede liquidarsi le spese ed i compensi del giudizio di legittimità in ottemperanza dell'ordinanza della Suprema Corte (cfr all.n.1-2), come da nota spese e nota deposito che si allega (all.n.3).
Condannare, ex art 389 c.p.c., il Sig. alla restituzione della somma di € Controparte_1
5.515,50, oltre ad € 3,90 per spese di spedizione, corrisposta nelle more del gravarne, oltre interessi e rivalutazione, per i motivi tutti indicati. Con vittoria di spese e compensi di lite della presente fase, oltre spese di notifica della citazione in riassunzione (all.n.12)”.
§ 6. - costituitosi con comparsa depositata il 28.12.2020 ha resistito al Controparte_1 gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice e ritenere interamente compensate le spese dei giudizi vertiti tra le parti. Salvis Juribus. Si richiede l'acquisizione del fascicolo della Suprema Corte di Cassazione
e con riserva di deposito cartaceo. Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente causa è uguale a quello dichiarato da controparte”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - con l'atto di riassunzione ha chiesto di statuire sulle spese e sui Parte_1
compensi del giudizio di primo grado in proprio favore alla stregua del principio di diritto enunciato dalla S.C. chiedendo la condanna di al versamento di euro 1.856,50 Controparte_1 oltre spese forfettarie, iva e cpa, quindi in misura pari alla metà dell'importo pari ad euro 3.713,00 liquidato quale compenso del giudizio di primo grado, inoltre la liquidazione dei compensi del giudizio di Cassazione.
Ha chiesto altresì ai sensi dell'art.389 c.p.c. la restituzione di euro 5.515,50 oltre interessi e rivalutazione a titolo di spese di lite relative al primo grado avendole corrisposte in data
23.12.2011 mediante assegno bancario sostenendo una spesa di euro 3,90 per quanto riscontrato dal difensore di tramite fax del 27.12.2011 lamentando tuttavia la Controparte_1
corresponsione di somma minore rispetto a quella in precedenza richiesta con apposita notula.
5 Ha infine evidenziato la spettanza delle spese di registrazione delle sentenze di primo e secondo grado pari rispettivamente ad euro 185,50 ed euro 208,75.
§ 9. – nella propria comparsa ha dedotto che il valore della causa di rinvio Controparte_1 andava individuato nell'ambito di quanto rimesso all'esame della S.C. ossia limitatamente alle spese liquidate in primo grado, considerato peraltro che la sorte riconosciuta ammontava ad euro
61,97.
Precisava infine che il giudice del rinvio ben poteva comunque procedere ad una ragionevole compensazione delle spese incluse quelle del primo grado e del giudizio di legittimità tenendo conto proprio delle rispettive parziali soccombenze all'esito di una valutazione unitaria e finale dell'intera controversia, come evidenziato nell'ordinanza della
Suprema Corte senza frazionamento dei diversi gradi.
§ 10. – Ciò posto, osserva il Collegio che il giudizio di rinvio debba essere deciso alla luce del principio di diritto indicato dalla S.C. con l'ordinanza n.15668/2020 nella parte in cui i
Giudici di legittimità hanno evidenziato la violazione di legge in relazione all'art.336 c.p.c. così motivando “in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., che prevede che la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno) - la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice
d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. n. 13059/2007;
Cass. n.26985 del 2009; Cass.n.1775 del 2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 24114 del 2018; Cass.,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22155 del 2018)”.
§ 11. – Tali quindi le difese e conclusioni delle parti osserva la Corte che alla stregua del principio di diritto sopra evidenziato si debba pertanto procedere ad una rideterminazione delle spese di lite in via integrale, incluso giudizio di legittimità, atteso che anche secondo la recente
Cass.civ.n.29056 del 2024, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre anche la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
Orbene nel caso di specie ritiene il Collegio doversi applicare il criterio della parziale soccombenza quale utilizzato dalla Corte d'Appello con la precedente pronuncia n.6181 del
6 2017, ciò in ragione del fatto che non è stata riconosciuta valida l'iniziale offerta reale relativa all'onere testamentario da parte di con riconoscimento di euro 61,97 a titolo di Controparte_1
interessi di mora in favore di il quale a sua volta – tranne che per una Parte_1
domanda risarcitoria rigettata - ha visto l'accoglimento anche della domanda riconvenzionale relativa al versamento di un conguaglio per effetto di un accordo tra gli eredi in merito alla divisione dei beni ereditari.
Deve pertanto ritenersi condivisibile la decisione in merito alla parziale compensazione delle spese di lite del grado d'appello in ragione della metà ponendone l'ulteriore metà a carico di dovendosi al contempo in questa sede rideterminare le spese del primo grado Controparte_1
con medesimo criterio della parziale compensazione e liquidare quelle del presente giudizio e di quello di legittimità.
Ciò posto deve ulteriormente evidenziarsi che ai sensi di Cass.civ. Sez.U sentenza n.19014/2007 e ss. conformi “ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado”.
Dunque le spese di lite di primo grado considerato quanto spettante e riconosciuto in appello a debbono essere liquidate tenuto conto del secondo scaglione di valore (da Parte_1
euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) ex d.m.n.147/2022 e vanno liquidate applicati i valori minimi in considerazione della particolare semplicità dell'oggetto di giudizio in euro 213,00 per fase di studio euro 213,00 per fase introduttiva, euro 426,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro
426,00 per fase decisionale, per complessivi euro 1.278,00 da dividersi per due, in ragione della parziale compensazione sopra evidenziata.
Con la conseguenza che all'attore in riassunzione debbono liquidarsi per compensi di primo grado, già effettuata la parziale compensazione euro 639,00 per compensi oltre euro 259,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
Quanto al giudizio di secondo grado debbono essere tenute ferme le spese di lite liquidate nella sentenza d'appello in quanto congruamente liquidate ossia euro 915,00 per compensi ed euro 161,92 per esborsi oltre spese forfettarie, iva e cpa.
Per il giudizio di legittimità applicati i valori minimi sopra evidenziati ed il primo scaglione tenuto conto di quanto sopra evidenziato (essendosi riconosciuti sopra euro 639,00) spettano euro
7 252,00 per fase di studio euro 284,00 per fase introduttiva ed euro 142,00 per fase decisionale, che ridotti del 50% tenuto conto del rigetto del primo motivo di ricorso vanno riconosciuti in euro 339,00 per compensi oltre euro 113,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
Quanto al presente giudizio di rinvio, per cui non sussistono ragioni per operare compensazione tenuto conto dell'integrale accoglimento delle domande, applicato il primo scaglione tenuto conto del decisum (euro 639,00 per le spese di lite riconosciute per il primo grado) vanno infine riconosciuti euro 71,00 per studio, euro 71,00 per fase introduttiva, euro
90,00 per fase di trattazione ed euro 105,00 per fase decisionale) per complessivi euro 337,00 per compensi oltre euro 382,50 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa, applicati i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni rimesse al presente giudizio e relative difese, assenza di istruttoria e forme adottate per la decisione.
Deve essere infine condannato alla ripetizione delle originarie spese di Controparte_1
primo grado poste a suo favore e pagate da pari a complessivi euro 5.515,50 Parte_1
(doc.8 attore in riassunzione) per quanto non specificamente contestato dal difensore del convenuto nella comparsa di costituzione della presente fase, mentre dai doc.n.10 e 11 (meri documenti di calcolo delle stesse) non è possibile evincere il pagamento delle spese di registrazione ai fini dell'azione di ripetizione.
A tale riguardo giovi richiamare Cass. civ. Sez. L.n.11115 del 2021 per cui la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art.389
c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale.
Nel caso affrontato dalla S.C. era stata cassata con rinvio la sentenza di merito che non aveva considerato che la controparte non aveva negato il pagamento e nel caso di specie il difensore di si è limitato a contestare e difendersi esclusivamente in relazione al valore della Controparte_1
controversia ai fini della rideterminazione delle spese dell'intero giudizio, non negando il ricevimento dell'importo richiesto in restituzione.
Dunque, il versamento delle spese di primo grado in favore di richieste in Controparte_1
restituzione da per importo pari ad euro 5.515,50 deve ritenersi non Parte_1
contestato e vieppiù dimostrato dall'invio di assegno per detto importo con lettera racc. del
23.12.2011 (doc.n.8 attore in riassunzione) ricevuta il successivo 9.01.2012.
8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione proposto da Parte_1 nei confronti di a seguito dell'ordinanza della S.C.n.15668/2020,
[...] Controparte_1
così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande di – ferme le statuizioni coperte Parte_1
dal giudicato della sentenza n.6181/2017 della Corte d'Appello di Roma pubblicata il 3.10.2017
- condanna al pagamento in favore di a titolo di spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio di primo grado di euro 639,00 per compensi oltre euro 259,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa, per spese del giudizio d'appello euro 915,00 per compensi ed euro 161,92 per esborsi oltre spese forfettarie, iva e cpa, per spese del giudizio di legittimità euro 339,00 per compensi oltre euro 113,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
2) Condanna alla restituzione in favore di dell'importo pari Controparte_1 Parte_1
ad euro 5.515,50 oltre interessi legali dal 9.01.2012 sino al soddisfo.
3) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio di rinvio liquidate in euro 337,00 per compensi oltre euro 393,15 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
Roma, 14.05.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
9