Sentenza 11 agosto 1999
Massime • 1
In materia di possesso fatto valere quale elemento costitutivo dell'usucapione, è violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - applicabile anche ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi - e il principio del contraddittorio, qualora, essendo in contestazione tra le parti solo la data di inizio del possesso fatto valere dall'attore, il giudice d'appello (in riforma della sentenza di primo grado) rigetti la domanda procedendo di sua iniziativa a qualificare la situazione possessoria quale detenzione (nella specie valorizzando presunte modalità della fase di instaurazione del rapporto con la cosa desunte dalla documentazione versata in atti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/08/1999, n. 8586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8586 |
| Data del deposito : | 11 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - rel. Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA BI, elettivamente domiciliata in ROMA Via AURELIA 424, presso lo studio dell'avvocato CESARE CIAFFI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IC UL VED. TA, TA AM, TA IA TA, già elettivamente domiciliate in ROMA VIA TICINO 6, presso lo studio dell'avvocato EMILIO RICCI, e da ultimo in via Premuda 18 che le difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 368/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 31/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/99 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato CIAFFI Cesare, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di OL, AN IC, LI e MA IT HI esposero di aver ereditato da NL HI, deceduto nel maggio del 1992, un immobile in Roviano, Piazza Vittorio Veneto 9 e che, illegittimamente, nel possesso si era immessa BI HI, la quale impediva l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione prescritti dall'Amministrazione comunale. Domandarono l'autorizzazione ad effettuarli.
BI HI contestò le deduzioni avverse e rispose di trovarsi al possesso da oltre trent'anni.
Disposti dal Pretore i provvedimenti urgenti, con citazione 8 ottobre 1988, AN IC, LI e MA IT HI riassunsero la causa davanti al Tribunale di Roma. Ribadirono di essere le uniche proprietarie dell'immobile, per averlo ricevuto per successione, aperta in data 11 maggio 1982, da LV HI, il quale a sua volta lo aveva ricevuto per testamento dal padre NL HI, deceduto nel 1955. Domandarono al collegio di dichiarare la loro esclusiva proprietà, di ordinare alla convenuta di rilasciare l'immobile e di condannarla al risarcimento dei danni. BI HI chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, domandò al collegio di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore, avendo posseduto l'immobile uti domina fin dal 1955.
Istruita la causa, con sentenza 6 marzo 1992 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dalle attrici e, accogliendo la riconvenzionale, dichiarò l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile in favore di BI HI.
Pronunziando sull'impugnazione proposta da AN IC, LI e MA IT HI, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 23 novembre 1995 - 31 gennaio 1996, in totale riforma, dichiarò essere le appellanti le uniche proprietarie dell'immobile; rigettò la domanda riconvenzionale proposta da BI HI, che condannò alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio. Si legge nella sentenza che BI HI, nella denunzia al Pretore di OL in data 23 dicembre 1987, aveva dichiarato di essere nata nel 1919 nell'immobile in contestazione abitato dal genitore NL HI, e di non averlo mai lasciato. Sulla base di questa dichiarazione, la relazione con la cosa doveva ritenersi iniziata non come possesso contrassegnato dall'animus domini, ma come mera detenzione. Poiché il primo atto di interversione risaliva al 1986, la durata della relazione di fatto con la cosa non era sufficiente a far maturare l'usucapione che, perciò doveva escludersi. Ricorre per cassazione con due motivi BI HI;
resistono con controricorso AN IC, LI e MA IT HI. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A fondamento del ricorso, la ricorrente deduce:
1.1 Violazione e falsa applicazione della normativa dettata dall'art. 346 cod. proc. civ., in relazione al disposto dell'art. 360 n. 3 dello stesso codice.
La Corte d'Appello ha spinto la sua indagine oltre i limiti fissati dalle appellanti con i motivi di gravame, in quanto, sulla base di un dattiloscritto anonimo rinvenuto nel fascicolo di parte appellata, ha qualificato il possesso vantato da BI HI come detenzione e, come tale, non idoneo ai fini dell'usucapione. Ma non avendo le appellanti sollevato alcuna eccezione in ordine all'animus possidendi uti domina da parte della appellata, sul punto si era formato il giudicato.
1.2 Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1146 e 1141 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Nel 1955, BI HI aveva ereditato dal genitore NL HI, ai sensi dell'art. 1146 cod. civ., il possesso. che lo stesso in vita esercitava sull'immobile; dalla morte del genitore, BI HI aveva iniziato a possedere l'immobile uti domina. LV HI, cui era stata assegnata per testamento la proprietà dell'immobile, non aveva mai esercitato sullo stesso qualsivoglia attività possessoria. Pertanto, la ricorrente aveva esercitato il possesso dal 1955 al 1987, vale a dire per trentadue anni. 2.- Come è noto, il giudice non deve pronunziare oltre i limiti della domanda e non può pronunziare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti (art. 112 cod. proc. civ.). Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, perciò, viene violato ogni qual volta il giudice, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, pone a fondamento della decisione un fatto estraneo alla materia del contendere e, interferendo così nel potere dispositivo delle parti, introduce un titolo diverso da quello enunciato dalle parti a sostegno della domanda: in altre parole, quando il giudice, accertando fatti costitutivi diversi da quelli allegati, modifica il titolo della domanda e provvede in base ad una causa petendi diversa da quella indicata dall'attore. Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato risulta violato, inoltre, quando il giudice pronunzia su fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto affermato nella domanda, la cui allegazione rientra nella disponibilità del convenuto.
Ciò posto, con l'atto d'appello le appellanti, attrici in primo grado, ebbero a contestare la durata del possesso da parte di BI HI, come ritenuta dal Tribunale, assumendo che nel 1961 l'immobile era sicuramente posseduto da LV HI, il quale lo aveva concesso in locazione all'Amministrazione delle poste;
che la BI HI si era immessa in possesso soltanto nel 1982, alla data della morte del loro genitore. Esse non contestarono minimamente la sussistenza dell'animus possidendi in capo alla BI HI. Poiché le parti appellanti non avevano dedotto la insussistenza dell'animus, evidentemente la Corte d'Appello ha pronunziato su una questione diversa, da quella che era stata proposta: questione che non aveva formato oggetto di dibattito e in merito alla quale la appellata BI HI non aveva potuto spiegare le sue difese. 3.- Il primo motivo di ricorso deve essere accolto.
L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che giudicherà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 1999