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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 822/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 822/2023 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUOCCO ANDREA
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. PANZIERI PAOLO
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di Siena pubblicata il 21 dicembre 2023 nel giudizio iscritto al N. 2842/2022 R.G.
CONCLUSIONI
1 In data 15 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguen- ti conclusioni
Per la parte appellante : Parte_1
Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con con- seguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difenso- re antistatario.
Per la parte appellata : Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le motivazioni di cui in premessa, respingere l'appello presentato dal Signor
[...]
, poiché infondato in fatto ed in diritto e con integrale conferma della stes- Parte_1 sa. Vittoria di spese e competenze di causa”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex 702 bis e decreto di fissazione udienza notificati nel dicembre
2022 conveniva davanti al Tribunale di Siena Parte_1 [...]
, esponendo : Controparte_1
- che la convenuta nel giugno 2004 gli aveva concesso una linea di credito con carta
“revolving”;
- di aver richiesto copia dell'originario contratto, ma la convenuta aveva omesso la consegna, dichiarando di averlo smarrito;
- che il contratto era nullo per difetto di forma scritta ex 117 TUB.
Parte ricorrente chiedeva quindi dichiararsi la nullità del contratto o comunque la nullità delle “clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente appli-
2 cazione delle disposizioni di cui all'art. 125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc”.
Si costituiva in giudizio , opponendosi alla Controparte_1 domanda, eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire e nel merito de- ducendo che il contratto era a suo tempo stato stipulato in forma scritta, come da de- nunzia di smarrimento presentata.
Istruita la causa in via documentale il Tribunale di Siena con ordinanza pubblicata il 21 dicembre 2023 così statuiva :
“Dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.;
Condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali oltre
[...] rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'eccezione formulata da parte convenuta di carenza di interesse ad agire della parte ricorrente è fondata e merita accoglimento […] in generale si osserva che in tema di interesse ad agire con un'azione di mero accertamento, come la presente, non è ne- cessaria l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente rispetto al processo, sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non supera- bile se non con l'intervento del giudice […] già prima dell'introduzione del presente giudizio tra le parti era incontestata
l'assenza del contratto di finanziamento, sicché difettava qualsiasi stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti.
Né l'odierno ricorrente ha allegato, a fortiori dimostrato, la necessità di ottenere la domanda di accertamento di nullità del contratto al fine di evitare una lesione attua- le di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica;
in altre parole, non ha allegato nulla sulla utilità che otterrebbe dalla pronuncia di accerta- mento della nullità contrattuale.
3 Peraltro, non risulta in alcun modo dedotto dal che la banca abbia Parte_1 azionato il contratto o chiesto alcun pagamento in forza dello stesso risultando, invece,
l'esatto contrario, avendo dichiarato ante causam di averlo smarrito, a conferma della carenza di un interesse ad agire attuale e concreto del ricorrente.
L'interesse all'accertamento della nullità del contratto non è peraltro funzionale ad una domanda di ripetizione, non richiesta in questa sede, tale non potendosi inten- dere la domanda del ricorrente di accertamento della normativa applicabile a seguito della accertata nullità del contratto in assenza di specifica domanda di ripetizione”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata Parte_1
e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 100 cpc, 1421 e
2697 cc, nonché artt. 115 e 116 cpc e art. 117 TUB.
2) onere della prova
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le Controparte_1 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 15 maggio 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
La pronunzia di primo grado deve essere confermata, sia pure con diversa motiva- zione.
3. Con il primo motivo (“erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 100 cpc, 1421 e 2697 cc, nonché artt. 115 e 116 cpc e art. 117 TUB”) in sintesi è
4 dedotto: “l'appellante non difetta dell'interesse ad agire nel richiedere la nullità del contratto per difetto di forma scritta, in quanto dalla nullità del contratto conseguono effetti economici. […] l'appellante avrebbe diritto di ripetere dalla tutti i paga- CP_1 menti a titolo di interessi, spese e commissioni pagati in eccesso”.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto la carenza di interesse evidenziando come fosse pacifica tra le parti la mancata disponibilità del contratto a seguito della denunzia di smarrimento, che domanda di accertamento di nullità del contratto non era diretta ad “evitare una le- sione attuale di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica”, in assenza di una contestuale domanda di ripetizione.
La proposizione di una domanda di mero accertamento della nullità richiede co- munque un interesse (vedi Cass. 12/06/2018, n.15320: “La eccezione di nullità, prevista dall'articolo 1421 del codice civile, in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che la propone dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione o la eccezione, non è proponibile in mancanza della dimostrazione della necessità di ricor- rere al giudice per evitare una lesione attuale di un proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge”); nella fattispecie la parte aveva espressamente motivato la sussistenza di un concreto interesse in relazione ad una futu- ra azione di ripetizione degli interessi corrisposti in eccesso rispetto alle previsioni di legge ex art. 117, 125 TUB.
Può invero dubitarsi della correttezza del frazionamento di tale richiesta di tutela
(vedi, per una fattispecie in parte analoga Cass.e sez. I, 05/08/2019, n.20885: “poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predetermina- ti per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudi- zio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e
5 quindi nella sua interezza. (Nel caso concreto il ricorrente sosteneva che l'accertamento della - illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, potesse costituire oggetto di una autonoma domanda giudiziale e da tale premessa traeva il corollario che, una vol- ta accertata la illegittimità della segnalazione, la relativa domanda avrebbe dovuto es- sere accolta. In applicazione del principio che precede la Suprema corte ha disatteso un tale assunto)”; vedi anche da ultimo Cass. Sez. Un., 19/03/2025, n.7299 che, sia pure con riferimento alle pretese creditorie, ha ribadito l'improponibilità di una tutela frazio- nata, salvo “non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbi- trariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta”), comunque tra le parti era controversa la redazione in forma scritta del contratto e la conseguente nullità; era quindi interesse del ricorrente rimuovere tale stato di incertezza attraverso l'azione proposta.
4. Con il secondo motivo (“onere della prova”) in sintesi è dedotto: “l'appellante ha assolto al proprio onero probatorio in relazione alla mancata conclusione del contratto in forma scritta. Sul punto si è espressa la Cassazione sancendo il principio per cui “… è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nel- la forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incomben- do semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (cfr. Cass. Civ. n. 6480/21 in parte motivata) […] Nella fattispecie, la ha sostenuto la conclusione del con- CP_1 tratto in forma scritta senza offrirne prova. La denuncia di smarrimento, prodotta dal- la , non la esonera dalla prova del contratto, atteso che la stessa è stata presen- CP_1 tata soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo ed è generica (non indica il motivo che ha determinato lo smarrimento)”.
Il motivo è infondato.
Nella fattispecie è pacifico che il contratto sia stato concluso nel giugno 2004;
l'istanza ex 119 TUB è stata proposta per la prima volta nel giugno 2020, a distanza di sedici anni.
6 La regola, pure affermata in alcune occasioni dai giudici di legittimità, secondo la quale in caso di contestata conclusione del contratto 'verbis tantum' spetta alla banca documentare la redazione per iscritto (vedi Cass. sez. VI, 09/03/2021, n.6480, citata dalla difesa dell'appellante) trova in realtà ragionevole e corretta applicazione nei limiti in cui sussista un obbligo per la banca di conservazione, consegna ed esibizione del con- testato documento: se la banca è legalmente tenuta a concludere per iscritto, conservare, consegnare ed esibire il contratto scritto allora l'omessa produzione in giudizio (e/o omessa consegna alla preliminare richiesta ex 119 TUB) può consentire di ritenere rag- giunta, in via presuntiva, la prova negativa pure gravante sul correntista che agisce per la declaratoria di nullità.
La Suprema Corte ha chiarito: “in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (espressa dall'art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, anche per i contratti conclusi ante- riormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e, ancor prima, della legge
n. 154/1992. Sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'appli- cazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Non sussiste spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso
l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla pos- sibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'ob- bligo di conservazione della banca” (così Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, n.35039, che in motivazione tra l'altro osserva: “sarebbe contrario a buona fede imporre alla
Banca […]di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la docu- mentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si fini- rebbe per obbligare la Banca a conservare potenzialmente all'infinito una massa inde- terminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa […] Il fatto, dun- que, che sia previsto l'obbligo di conservazione delle dette scritture per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (nella specie era appunto una banca) non
7 può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”).
Né vi è ragione alcuna per escludere dall'ampia dizione “operazioni” dell'art. 119
TUB (peraltro corrispondente a quella utilizzata anche dall'art. 117 TUB relativo alla forma scritta) la sottoscrizione di contratti (vedi Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 22/06/2020,
n. 12178: “il disposto dell'art. 119, 4° comma, T.U.B., che circoscrive l'obbligo dell'istitu- to di credito, che ne sia richiesto, alla consegna di copia della documentazione inerente
a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, trova applicazione anche al contratto di conto corrente ed agli estratti conto”).
La corretta applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati (onere a ca- rico del correntista di fornire la prova della nullità e dell'inesistenza della causa giustifi- cativa dei pagamenti effettuati, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca;
onere di provare anche i fatti negati- vi, quale il mancato rispetto della forma scritta, in ipotesi ricorrendo a presunzioni, di- mostrazione dei fatti positivi contrari;
limitazione dell'obbligo per la banca di conservare la documentazione per un decennio) non può che condurre alle seguenti, ragionevoli conclusioni:
a) in caso rapporti iniziati nel decennio anteriore il correntista ha certamente dirit- to di ottenere copia dei contratti sottoscritti;
la mancata consegna, esibizione o comun- que produzione in giudizio di documentazione contrattuale riferita al decennio anteriore sarà di per sé idonea, in via presuntiva, a ritenere provata la eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex 117 TUB;
b) in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previ- sioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi una istan- za ex 119 TUB oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore che as- suma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla man- cata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed
8 esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente “non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”; il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente ed in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso (vedi da ultimo, specificatamente, con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio della mancata redazione per iscritto di contratti ri- salenti ad oltre dieci anni prima, in parte motiva Cass. sez. I, 12/12/2024, n.32210 : “La
Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado osservando in particolare per quel che qui interessa: […] che la banca non era tenuta alla conservazione sine die della documentazione relativa al rapporto di conto corrente […] trattandosi di docu- menti afferenti a contratto di cui parte attrice neppure aveva indicato la data di con- clusione, stipulato con soggetto diverso e di rapporto chiuso sei anni prima del giudi- zio, dunque, per lo più, di documenti anteriori ai 10 anni che la banca non era tenuta a conservare […] 1.2- Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 1421,2697 c.c. e 112,
116, 210 c.p.c., 117t.u.b., in quanto la Corte d'Appello non ha ritenuto nullo il contratto di conto corrente per carenza di forma scritta, sebbene non prodotto dalla banca […] i motivi primo secondo e quarto) sono tutti inammissibili sotto plurimi profili, perché, da un lato, intendono riproporre un giudizio sul fatto, dall'altro sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., non tenendo in conto i principi consolidati affermati dalla S.C., costituenti ormai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, ai quali si
è correttamente attenuta la sentenza impugnata, in ordine all'applicazione della regola di giudizio enunciata dall'art. 2697 c.c., secondo cui (di recente, cfr. Sez. 1, Ordinanza n.
25417 del 29/08/2023) in tema di conto corrente bancario, ove il cliente agisca per la restituzione d'importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustifica- tiva dei pagamenti effettuati […] né alcun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, non
9 esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappre- sentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fi- ne di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa (Cass. Sez. I, 29/11/2022, n. 35039)”).
Una diversa conclusione che, a fronte della pura e semplice allegazione di mancato rispetto della forma scritta da parte del cliente attore imponesse nella sostanza alla ban- ca convenuta un correlativo obbligo di produzione di documentazione contrattuale senza alcuna limitazione temporale, ben oltre il termine ex 119 TUB, pena l'automatica rag- giunta prova della nullità (e dell'assenza della causa debendi) sarebbe irragionevole, in contrasto con i principi basilari dell'onere della prova, con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto (legittimando condotte anche obbiettivamente scorrette del correntista), con l'assetto ed il bilanciamento degli interessi specificata- mente delineato dal legislatore nel settore (diritto del cliente ad ottenere copia della do- cumentazione entro un congruo lasso temporale;
assenza di un obbligo per la banca di conservare la documentazione, pur a suo tempo legittimamente formata, anche oltre 10 anni, sine die), con il principio generale della certezza dei rapporti giuridici.
Nella fattispecie, come già esposto, l'istanza ex 119 TUB è stata proposta ad oltre dieci anni dall'inizio del rapporto;
parte attrice si è limitata puramente e semplicemente ad allegare la mancata pattuizione scritta, senza fornire alcuna prova se non pretenden- do nella sostanza che spettasse alla banca convenuta di produrre in giudizio il contratto, sebbene si trattasse, pacificamente, di documentazione mai richiesta dal cliente nei ter- mini di legge e per la quale non sussisteva un obbligo di conservazione ed esibizione.
5. In conclusione, l'azione di nullità è ammissibile, ma va respinta nel merito per difetto di prova dei fatti assunti a fondamento della domanda.
Considerata la particolarità della vicenda, l'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine all'onere della prova della mancata redazione per iscritto in caso di contratti conclusi oltre un decennio prima, quale attestata anche dalle recenti pronunzie di merito
10 prodotte da parte appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara ammissibili le azioni proposte da respingendo tuttavia le domande per difetto di prova;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 822/2023 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUOCCO ANDREA
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. PANZIERI PAOLO
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di Siena pubblicata il 21 dicembre 2023 nel giudizio iscritto al N. 2842/2022 R.G.
CONCLUSIONI
1 In data 15 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguen- ti conclusioni
Per la parte appellante : Parte_1
Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con con- seguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difenso- re antistatario.
Per la parte appellata : Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le motivazioni di cui in premessa, respingere l'appello presentato dal Signor
[...]
, poiché infondato in fatto ed in diritto e con integrale conferma della stes- Parte_1 sa. Vittoria di spese e competenze di causa”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex 702 bis e decreto di fissazione udienza notificati nel dicembre
2022 conveniva davanti al Tribunale di Siena Parte_1 [...]
, esponendo : Controparte_1
- che la convenuta nel giugno 2004 gli aveva concesso una linea di credito con carta
“revolving”;
- di aver richiesto copia dell'originario contratto, ma la convenuta aveva omesso la consegna, dichiarando di averlo smarrito;
- che il contratto era nullo per difetto di forma scritta ex 117 TUB.
Parte ricorrente chiedeva quindi dichiararsi la nullità del contratto o comunque la nullità delle “clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente appli-
2 cazione delle disposizioni di cui all'art. 125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc”.
Si costituiva in giudizio , opponendosi alla Controparte_1 domanda, eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire e nel merito de- ducendo che il contratto era a suo tempo stato stipulato in forma scritta, come da de- nunzia di smarrimento presentata.
Istruita la causa in via documentale il Tribunale di Siena con ordinanza pubblicata il 21 dicembre 2023 così statuiva :
“Dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.;
Condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali oltre
[...] rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'eccezione formulata da parte convenuta di carenza di interesse ad agire della parte ricorrente è fondata e merita accoglimento […] in generale si osserva che in tema di interesse ad agire con un'azione di mero accertamento, come la presente, non è ne- cessaria l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente rispetto al processo, sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non supera- bile se non con l'intervento del giudice […] già prima dell'introduzione del presente giudizio tra le parti era incontestata
l'assenza del contratto di finanziamento, sicché difettava qualsiasi stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti.
Né l'odierno ricorrente ha allegato, a fortiori dimostrato, la necessità di ottenere la domanda di accertamento di nullità del contratto al fine di evitare una lesione attua- le di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica;
in altre parole, non ha allegato nulla sulla utilità che otterrebbe dalla pronuncia di accerta- mento della nullità contrattuale.
3 Peraltro, non risulta in alcun modo dedotto dal che la banca abbia Parte_1 azionato il contratto o chiesto alcun pagamento in forza dello stesso risultando, invece,
l'esatto contrario, avendo dichiarato ante causam di averlo smarrito, a conferma della carenza di un interesse ad agire attuale e concreto del ricorrente.
L'interesse all'accertamento della nullità del contratto non è peraltro funzionale ad una domanda di ripetizione, non richiesta in questa sede, tale non potendosi inten- dere la domanda del ricorrente di accertamento della normativa applicabile a seguito della accertata nullità del contratto in assenza di specifica domanda di ripetizione”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata Parte_1
e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 100 cpc, 1421 e
2697 cc, nonché artt. 115 e 116 cpc e art. 117 TUB.
2) onere della prova
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le Controparte_1 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 15 maggio 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
La pronunzia di primo grado deve essere confermata, sia pure con diversa motiva- zione.
3. Con il primo motivo (“erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 100 cpc, 1421 e 2697 cc, nonché artt. 115 e 116 cpc e art. 117 TUB”) in sintesi è
4 dedotto: “l'appellante non difetta dell'interesse ad agire nel richiedere la nullità del contratto per difetto di forma scritta, in quanto dalla nullità del contratto conseguono effetti economici. […] l'appellante avrebbe diritto di ripetere dalla tutti i paga- CP_1 menti a titolo di interessi, spese e commissioni pagati in eccesso”.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto la carenza di interesse evidenziando come fosse pacifica tra le parti la mancata disponibilità del contratto a seguito della denunzia di smarrimento, che domanda di accertamento di nullità del contratto non era diretta ad “evitare una le- sione attuale di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica”, in assenza di una contestuale domanda di ripetizione.
La proposizione di una domanda di mero accertamento della nullità richiede co- munque un interesse (vedi Cass. 12/06/2018, n.15320: “La eccezione di nullità, prevista dall'articolo 1421 del codice civile, in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che la propone dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione o la eccezione, non è proponibile in mancanza della dimostrazione della necessità di ricor- rere al giudice per evitare una lesione attuale di un proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge”); nella fattispecie la parte aveva espressamente motivato la sussistenza di un concreto interesse in relazione ad una futu- ra azione di ripetizione degli interessi corrisposti in eccesso rispetto alle previsioni di legge ex art. 117, 125 TUB.
Può invero dubitarsi della correttezza del frazionamento di tale richiesta di tutela
(vedi, per una fattispecie in parte analoga Cass.e sez. I, 05/08/2019, n.20885: “poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predetermina- ti per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudi- zio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e
5 quindi nella sua interezza. (Nel caso concreto il ricorrente sosteneva che l'accertamento della - illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, potesse costituire oggetto di una autonoma domanda giudiziale e da tale premessa traeva il corollario che, una vol- ta accertata la illegittimità della segnalazione, la relativa domanda avrebbe dovuto es- sere accolta. In applicazione del principio che precede la Suprema corte ha disatteso un tale assunto)”; vedi anche da ultimo Cass. Sez. Un., 19/03/2025, n.7299 che, sia pure con riferimento alle pretese creditorie, ha ribadito l'improponibilità di una tutela frazio- nata, salvo “non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbi- trariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta”), comunque tra le parti era controversa la redazione in forma scritta del contratto e la conseguente nullità; era quindi interesse del ricorrente rimuovere tale stato di incertezza attraverso l'azione proposta.
4. Con il secondo motivo (“onere della prova”) in sintesi è dedotto: “l'appellante ha assolto al proprio onero probatorio in relazione alla mancata conclusione del contratto in forma scritta. Sul punto si è espressa la Cassazione sancendo il principio per cui “… è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nel- la forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incomben- do semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (cfr. Cass. Civ. n. 6480/21 in parte motivata) […] Nella fattispecie, la ha sostenuto la conclusione del con- CP_1 tratto in forma scritta senza offrirne prova. La denuncia di smarrimento, prodotta dal- la , non la esonera dalla prova del contratto, atteso che la stessa è stata presen- CP_1 tata soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo ed è generica (non indica il motivo che ha determinato lo smarrimento)”.
Il motivo è infondato.
Nella fattispecie è pacifico che il contratto sia stato concluso nel giugno 2004;
l'istanza ex 119 TUB è stata proposta per la prima volta nel giugno 2020, a distanza di sedici anni.
6 La regola, pure affermata in alcune occasioni dai giudici di legittimità, secondo la quale in caso di contestata conclusione del contratto 'verbis tantum' spetta alla banca documentare la redazione per iscritto (vedi Cass. sez. VI, 09/03/2021, n.6480, citata dalla difesa dell'appellante) trova in realtà ragionevole e corretta applicazione nei limiti in cui sussista un obbligo per la banca di conservazione, consegna ed esibizione del con- testato documento: se la banca è legalmente tenuta a concludere per iscritto, conservare, consegnare ed esibire il contratto scritto allora l'omessa produzione in giudizio (e/o omessa consegna alla preliminare richiesta ex 119 TUB) può consentire di ritenere rag- giunta, in via presuntiva, la prova negativa pure gravante sul correntista che agisce per la declaratoria di nullità.
La Suprema Corte ha chiarito: “in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (espressa dall'art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, anche per i contratti conclusi ante- riormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e, ancor prima, della legge
n. 154/1992. Sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'appli- cazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Non sussiste spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso
l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla pos- sibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'ob- bligo di conservazione della banca” (così Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, n.35039, che in motivazione tra l'altro osserva: “sarebbe contrario a buona fede imporre alla
Banca […]di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la docu- mentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si fini- rebbe per obbligare la Banca a conservare potenzialmente all'infinito una massa inde- terminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa […] Il fatto, dun- que, che sia previsto l'obbligo di conservazione delle dette scritture per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (nella specie era appunto una banca) non
7 può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”).
Né vi è ragione alcuna per escludere dall'ampia dizione “operazioni” dell'art. 119
TUB (peraltro corrispondente a quella utilizzata anche dall'art. 117 TUB relativo alla forma scritta) la sottoscrizione di contratti (vedi Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 22/06/2020,
n. 12178: “il disposto dell'art. 119, 4° comma, T.U.B., che circoscrive l'obbligo dell'istitu- to di credito, che ne sia richiesto, alla consegna di copia della documentazione inerente
a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, trova applicazione anche al contratto di conto corrente ed agli estratti conto”).
La corretta applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati (onere a ca- rico del correntista di fornire la prova della nullità e dell'inesistenza della causa giustifi- cativa dei pagamenti effettuati, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire detto onere a carico della banca;
onere di provare anche i fatti negati- vi, quale il mancato rispetto della forma scritta, in ipotesi ricorrendo a presunzioni, di- mostrazione dei fatti positivi contrari;
limitazione dell'obbligo per la banca di conservare la documentazione per un decennio) non può che condurre alle seguenti, ragionevoli conclusioni:
a) in caso rapporti iniziati nel decennio anteriore il correntista ha certamente dirit- to di ottenere copia dei contratti sottoscritti;
la mancata consegna, esibizione o comun- que produzione in giudizio di documentazione contrattuale riferita al decennio anteriore sarà di per sé idonea, in via presuntiva, a ritenere provata la eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex 117 TUB;
b) in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previ- sioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi una istan- za ex 119 TUB oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore che as- suma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla man- cata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed
8 esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente “non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”; il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente ed in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso (vedi da ultimo, specificatamente, con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio della mancata redazione per iscritto di contratti ri- salenti ad oltre dieci anni prima, in parte motiva Cass. sez. I, 12/12/2024, n.32210 : “La
Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado osservando in particolare per quel che qui interessa: […] che la banca non era tenuta alla conservazione sine die della documentazione relativa al rapporto di conto corrente […] trattandosi di docu- menti afferenti a contratto di cui parte attrice neppure aveva indicato la data di con- clusione, stipulato con soggetto diverso e di rapporto chiuso sei anni prima del giudi- zio, dunque, per lo più, di documenti anteriori ai 10 anni che la banca non era tenuta a conservare […] 1.2- Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 1421,2697 c.c. e 112,
116, 210 c.p.c., 117t.u.b., in quanto la Corte d'Appello non ha ritenuto nullo il contratto di conto corrente per carenza di forma scritta, sebbene non prodotto dalla banca […] i motivi primo secondo e quarto) sono tutti inammissibili sotto plurimi profili, perché, da un lato, intendono riproporre un giudizio sul fatto, dall'altro sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., non tenendo in conto i principi consolidati affermati dalla S.C., costituenti ormai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, ai quali si
è correttamente attenuta la sentenza impugnata, in ordine all'applicazione della regola di giudizio enunciata dall'art. 2697 c.c., secondo cui (di recente, cfr. Sez. 1, Ordinanza n.
25417 del 29/08/2023) in tema di conto corrente bancario, ove il cliente agisca per la restituzione d'importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustifica- tiva dei pagamenti effettuati […] né alcun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, non
9 esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappre- sentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fi- ne di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa (Cass. Sez. I, 29/11/2022, n. 35039)”).
Una diversa conclusione che, a fronte della pura e semplice allegazione di mancato rispetto della forma scritta da parte del cliente attore imponesse nella sostanza alla ban- ca convenuta un correlativo obbligo di produzione di documentazione contrattuale senza alcuna limitazione temporale, ben oltre il termine ex 119 TUB, pena l'automatica rag- giunta prova della nullità (e dell'assenza della causa debendi) sarebbe irragionevole, in contrasto con i principi basilari dell'onere della prova, con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto (legittimando condotte anche obbiettivamente scorrette del correntista), con l'assetto ed il bilanciamento degli interessi specificata- mente delineato dal legislatore nel settore (diritto del cliente ad ottenere copia della do- cumentazione entro un congruo lasso temporale;
assenza di un obbligo per la banca di conservare la documentazione, pur a suo tempo legittimamente formata, anche oltre 10 anni, sine die), con il principio generale della certezza dei rapporti giuridici.
Nella fattispecie, come già esposto, l'istanza ex 119 TUB è stata proposta ad oltre dieci anni dall'inizio del rapporto;
parte attrice si è limitata puramente e semplicemente ad allegare la mancata pattuizione scritta, senza fornire alcuna prova se non pretenden- do nella sostanza che spettasse alla banca convenuta di produrre in giudizio il contratto, sebbene si trattasse, pacificamente, di documentazione mai richiesta dal cliente nei ter- mini di legge e per la quale non sussisteva un obbligo di conservazione ed esibizione.
5. In conclusione, l'azione di nullità è ammissibile, ma va respinta nel merito per difetto di prova dei fatti assunti a fondamento della domanda.
Considerata la particolarità della vicenda, l'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine all'onere della prova della mancata redazione per iscritto in caso di contratti conclusi oltre un decennio prima, quale attestata anche dalle recenti pronunzie di merito
10 prodotte da parte appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara ammissibili le azioni proposte da respingendo tuttavia le domande per difetto di prova;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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