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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1644/2024, estensore dott. Capelli, discussa all'udienza collegiale del 29/05/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRIMUS Parte_1 C.F._1 DANIELE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA BOLZANO, 23 MILANO presso il difensore
APPELLANTE CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO presso il difensore
, Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLONE ATTILIO,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA TRENTO, 82/B 84129 SALERNO presso il difensore APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In riforma dell'impugnata sentenza n. 1644/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Dott.ssa CAPELLI, nella causa iscritta al R.G.L. n. 9500/2023, pronunciata il 28/03/24, depositata con le motivazioni il 03/06/2024, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle successive note autorizzate del
29/02/24, ed in particolare
- In via cautelare: la sospensione del provvedimento impugnato (inaudita altera parte o, in subordine, in prima udienza), stante l'evidente esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- In via pregiudiziale: annullare il provvedimento impugnato per incompetenza del Controparte_4
del Giudice di Pace di Milano, in materia di riconoscimento o meno di indennità corrisposte al Giudice di
[...]
Pace essendo la materia di competenza esclusiva del . Controparte_5
- In via principale nel merito: annullare / revocare il provvedimento impugnato per mancata prova.
pagina 1 di 6 - In primo subordine: Si chiede l'accoglimento del ricorso per mancata prova sul “quantum”, dato che neppure con la memoria di costituzione i resistenti Uffici hanno fornito prova, né tantomeno dettaglio, del conteggio in forza del quale è stata notificata cartella esattoriale di pagamento per € 3.220,00 per il periodo 2017 - 2021
(rectius, sino al 15/08/19, cioè la data di cessazione dall'incarico per raggiunti limiti di età).
- In ulteriore subordine: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione/ decadenza per eventuali importi precedenti l'anno 2017, nonché in ulteriore subordine accogliere il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento emessa, per carenza di motivazione ed errata determinazione dell'importo richiesto.
- In ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna anche solo parziale del ricorrente, si chiede che la somma effettivamente dovuta sia calcolata al netto dell'IRPEF, addizionale regionale e annuale, pagata dal ricorrente nella misura del 38%, come previsto dalla normativa fiscale.
- In ogni caso: condannare il Ufficio del Giudice di Pace di Milano alla rifusione delle Controparte_1 spese e dei compensi del giudizio, oltre 15% spese generali forfettarie ed accessori di legge.”
Per parte appellata – Ufficio del Giudice di Pace di Milano: “Voglia codesto Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito
-rigettare integralmente il ricorso in appello avversario per le ragioni esposte e confermare la sentenza resa dal Tribunale di Milano;
-conseguentemente, condannare alle spese ed onorari di lite, che , fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si richiede siano liquidate nei valori medi avuto riguardo al valore della controversia”
Per parte appellata : “Voglia l'ill.mo giudice accertare e dichiarare la Controparte_2 regolarità degliatti im di legittimazione passiva del concessionario della riscossione in relazione a tutte le doglianze che attengono alla pretesa impositiva;
In ogni caso rigettare l'appello e condannare c.parte al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 1644/2024, il Tribunale di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta da Parte_1
(che sino al 15/8/2019 ha svolto la funzione di Giudice di Pace), avverso la cartella di
[...] pagamento n. 06820230086300065000, avente ad oggetto somme per indennità di udienza in materia di immigrazione per gli anni 2017-2020 indebitamente attribuite in quanto cumulate con l'indennità di udienza civile/penale liquidata nella medesima giornata. ha contestato: a) l'illegittimità della cartella per incompetenza funzionale del nella Pt_1 CP_1 determinazione della spettanza o meno di una indennità, per essere di competenza esclusiva del CSM;
b) illegittimità della cartella emessa a seguito di intimazione notificata il 14/12/2021 e relativa al periodo 2017-2021, quando era cessato dal servizio il 15/8/2019 per limite d'età; Pt_1 c) illegittimità per mancata prova dell'ammontare corrisposto nel periodo d) in subordine illegittimità per prescrizione delle eventuali somme richieste per annualità precedenti il 2017 ed in ulteriore subordine carenza di motivazione ed errata determinazione dell'importo richiesto.
Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza funzionale del , trattandosi CP_1 dell'ente ordinatore primario di spesa in materia di corresponsione delle indennità per la magistratura onoraria e quindi titolare della legittimità per la ripetizione di indebito (cita CdS n. 8/2017). Nel merito, ha rilevato che il recupero è avvenuto secondo le disposizioni del TU spese di giustizia che all'art. 187 dispone che “le somme indebitamente erogate si recuperano mediante iscrizione a ruolo nei confronti del beneficiario da parte dell'Ufficio che dispone il pagamento, e il titolo esecutivo va individuato nell'intimazione di pagamento. Stante la mancata impugnazione di quest'ultima, il ricorso è inammissibile in relazione ai vizi derivati relativi alla cartella di pagamento.
pagina 2 di 6 Residua spazio unicamente per i vizi propri della cartella, la quale, tuttavia, contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge. Per completezza, ha rilevato che alcuna somma è stata chiesta per il periodo successivo alla sua cessazione dal servizio, posto che il periodo oggetto dell'esame ispettivo ha riguardato il secondo semestre del 2016 e gli anni 2017-2021, ma ovviamente per il ricorrente fino al termine dell'incarico, nel 2019.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Pt_1
1) Omessa pronuncia in relazione alla eccezione di prescrizione e alla domanda subordinata, ove, in caso di soccombenza, si chiedeva che l'importo di condanna fosse determinato al netto delle imposte.
2) Errata valutazione della competenza funzionale del CSM in materia.
3) Errata qualificazione dell'atto presupposto come intimazione di pagamento in luogo di invito bonario ma di invito al pagamento ex art. 212 TU SG.
4) L'invito bonario non poteva essere autonomamente impugnato, ed era comunque privo di indicazioni sulla sua impugnabilità, con conseguente diritto alla rimessione in termini. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 2973/24 ha affermato che avverso l'invito ex art. 212 non sono ammissibili per difetto di interesse opposizioni all'esecuzione né azioni di accertamento negativo, poiché si tratta di un atto di natura amministrativa avente contenuto di autoliquidazione del credito, privo di efficacia esecutiva, anteriore alla formazione del ruolo (titolo esecutivo nel procedimento di riscossione coattiva). L'amministrazione non ha fornito prova del proprio credito.
5) La motivazione della cartella è inidonea a sopperire alla mancata prova circa la correttezza delle somme pretese.
6) In subordine, illogicità della motivazione in ordine all'individuazione del periodo di riferimento della pretesa, basata su congetture, in mancanza di produzioni documentali da parte del . CP_1
Ha resistito evidenziando che non ha impugnato l'atto presupposto (l'invito al pagamento) CP_6 Pt_1 che pertanto si è consolidato e che la domanda subordinata di condanna al netto è tardiva, nonché eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito a fatti anteriori alla consegna del ruolo all'esattore.
Si è costituito tardivamente in questo grado il , contestando recisamente che Controparte_7 l'atto presupposto possa qualificarsi come invito ex art. 212 TUSG e per il resto difendendo la sentenza.
All'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello è fondato per quanto di ragione.
Va prioritariamente esaminato il secondo motivo di gravame, relativo alla incompetenza del CP_1 appellato a richiedere la restituzione dell'indennità per cui è causa. Le argomentazioni dell'appellante sul punto non colgono nel segno e devono essere disattese. E' pacifico che il pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari venga effettuato dal
[...]
, attraverso le somme iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio dello Stato, con Controparte_1 ordinativi di pagamento a cura del singolo ufficio di appartenenza del magistrato: quale ente erogatore, il è soggetto legittimato ad agire per il recupero delle somme ritenute erroneamente versate, CP_1 come accaduto nel caso in esame.
pagina 3 di 6 Possono ora esaminarsi congiuntamente i motivi n. 3 e n. 4, stante la loro connessione, relativi al capo della sentenza che ha ritenuto non esaminabile il merito della pretesa portata dalla cartella opposta, stante la mancata impugnazione dell'atto presupposto.
Con comunicazione del 26/11/2021 denominata “intimazione di pagamento. Recupero somme indebitamente corrisposte” l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano invitava a restituire € 3.220, Pt_1 quale somma indebitamente percepita a titolo di indennità di udienza, avvertendo che in caso di mancato pagamento l'Ufficio avrebbe provveduto ad iscrivere a ruolo tale importo ai sensi dell'art. 187 T.U. Spese di giustizia per il recupero coattivo, come poi è avvenuto, con conseguente emissione della cartella oggetto di impugnazione in questa sede.
Il primo giudice ha ritenuto che la comunicazione del 26/11/2021 integrasse una intimazione di pagamento e dovesse essere direttamente impugnata da per contestare il merito della pretesa. Pt_1 Ad avviso della Corte, un tale assunto sembra assimilare la comunicazione in questione con l'intimazione di pagamento prevista dalla normativa tributaria, non avvedendosi che nel caso di specie non si verte in tema di tributi, ma di ripetizione di indebito. L'intimazione di pagamento prevista in materia tributaria, peraltro, è atto successivo e non prodromico all'emissione della cartella di pagamento (si veda art. 50 dpr. N. 602/1973), sicchè, anche sotto questo profilo, il richiamo appare inconferente.
L'art. 5 co. 2 lett. a) del D.P.R. n. 115 del 2002 dispone che le indennità da corrispondersi alla magistratura onoraria sono comprese tra le spese di giustizia, e, pertanto, il loro pagamento e l'eventuale azione di recupero seguono le regole contenute nel Testo Unico. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35608/2023 ha chiarito come “l'art. 187 TUSG possa ben spiegare un ruolo ed assolvere la sua funzione, nel senso che detta disposizione, in deroga alla disciplina generale, consente la formazione "agevolata" di un titolo esecutivo per la riscossione dell'indebito latamente considerato, anche al di là dei meri errori contabili, cui riduttivamente si riferisce Cass. n. 25127/2013. Da un lato, l'ampiezza della previsione normativa non parrebbe consentire la prospettazione di una validità del provvedimento - e quindi dell'autoformazione di un titolo esecutivo in ripetizione - soltanto in alcune ipotesi, piuttosto che in altre, tra tutte quelle previste dal corpus normativo pur sempre unitario del TUSG;
dall'altro, la possibilità di una piena contestazione del merito della pretesa con la successiva opposizione deve dirsi idonea a garantire il diritto di difesa dei destinatari del provvedimento.”
In altri termini, la Suprema Corte fa coincidere la formazione del titolo esecutivo con la iscrizione a ruolo delle somme oggetto di ripetizione, escludendo che l'art. 187 prescriva un prodromico avviso di accertamento/intimazione di pagamento, il che è coerente con la dizione di detto articolo che non dispone una preventiva comunicazione di accertamento da notificarsi al debitore. Il che porta ad escludere, anche a voler ritenere possibile il richiamo (operato dal ) alla CP_1 normativa dettata in materia tributaria, che la comunicazione del 26/11/2021 possa essere assimilata ad uno degli atti autonomamente impugnabili a cui il contribuente ha l'obbligo opporsi ove si voglia dolere della pretesa, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Appare più corretto il richiamo all'art. 212 del TUSG operato dall'appellante, che iscrive la comunicazione del 2021 nell'invito previsto da detta norma, interna al corpus normativo che disciplina le spese di giustizia. Peraltro, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che l'invito di cui all'art. 212 è “un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di qualsivoglia efficacia esecutiva, anteriore alla formazione del ruolo (titolo esecutivo
pagina 4 di 6 nel procedimento di riscossione coattiva, giusta il disposto dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973)” e che
“avverso siffatto invito al pagamento - atto estraneo alla sequenza procedimentale della riscossione coattiva a mezzo ruolo - non è proponibile opposizione esecutiva”, concludendo che soltanto quando la pretesa recuperatoria del credito si sia estrinsecata in uno degli atti tipici della riscossione coattiva previsti dal d.P.R. n. 602 del 1973 - un atto di espropriazione in senso proprio, un atto ad essa necessariamente prodromico (cartella o intimazione di pagamento), un atto alternativo alla espropriazione forzata (fermo amministrativo o ipoteca) - sorge, per voluntas legis, il bisogno di tutela giurisdizionale del destinatario della pretesa e diviene attuale e concreto l'interesse ad agire di quest'ultimo (così Cass. 2973/2024). Tali principi seppur resi in fattispecie diversa (recupero spese relative a procedimento penale), appaiono applicabili anche al caso in esame, vertendosi comunque di spese di giustizia da recuperare, stante l'inquadramento delle indennità corrisposte ai magistrati onorari nel corpus normativo delle “spese di giustizia”.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve escludersi che sussistesse l'obbligo, per l'appellante, di impugnare la comunicazione del 26/11/2021 per eccepire la infondatezza della pretesa fatta valere nei suoi confronti. Ne consegue che è solo con la notifica della cartella - primo atto dell'esecuzione erariale per il quale sussisteva l'obbligo di impugnazione, tempestivamente proposta nei termini -, che è sorto in capo a l'onere di indicare le ragioni per cui riteneva non dovute in restituzione le somme pretese Pt_1 dall'Amministrazione.
Passando, quindi, ad esaminare la questione della sussistenza o meno dell'indebito, ossia se siano cumulabili l'indennità per le udienze tenute per l'emanazione dei provvedimenti in materia di immigrazione e quella per l'udienza ordinaria civile/penale, nel caso in cui tali attività siano svolte nella medesima giornata, deve evidenziarsi come l'art. 11 della L. 374/2011 di istituzione del Giudice di Pace (ora abrogato, ma applicabile al caso di specie ratione temporis), nel testo originario disponeva il riconoscimento di una indennità di “lire quarantamila per ogni giorno di udienza”, dizione modificata con l'art. 24 bis del d.l. n. 341/2000 che ha riconosciuto l'indennità “per ciascuna udienza civile o penale” con l'abbandono del concetto di “giornata d'udienza” ed esclusivo riferimento alla tipologia di udienza. Con il d.l. n. 241/2004 è poi stato introdotto il comma 3 quater (“Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10.”) e modificato il comma 3 con l'aggiunta del seguente periodo: “Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20.”. La modifica normativa, quindi, ha previsto il riconoscimento di una indennità autonoma e diversa per le udienze tenute per l'adozione dei provvedimenti in materia di immigrazione, da ritenersi, stante il chiaro tenore letterale, indennità diversa da quella prevista dall'art. 11 co. 2, avendo ad oggetto attività giurisdizionali distinte. Anche la espressa previsione che le udienze per tale particolare materia neppure si computano al fine del numero massimo di udienze per le quali è dovuta l'indennità di cui al comma 2, depone per la qualificazione dell'indennità in questione come emolumento cumulabile con l'indennità d'udienza ordinaria, senza che assuma rilievo – come invece predicato dal – la circostanza di fatto che CP_1 nella stessa giornata, il magistrato onorario abbia tenuto un'udienza civile/penale e una udienza per l'adozione dei provvedimenti in materia di immigrazione. Una tale interpretazione trova conforto anche ponendo mente allo sviluppo nel tempo delle competenze del giudice di pace, via via ampliate e rese più gravose, e delle parallele modifiche in melius al regime delle indennità, dapprima non più prevedendo il compenso per giornata e poi introducendo specifiche indennità per le materie di nuova attribuzione.
pagina 5 di 6 Così chiarito che l'indennità ex art. 11 co. 3 ultimo periodo della L. 374/1991 è cumulabile con quella prevista dal co. 2, ritenute dirimenti ed assorbenti le superiori considerazioni, devono dichiararsi non dovute le somme portate dalla cartella n. 06820230086300065000.
In ragione della novità della questione trattata e dell'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 1644/2024 del Tribunale di Milano dichiara non dovute le somme portate dalla cartella n. 06820230086300065000;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 29/05/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1644/2024, estensore dott. Capelli, discussa all'udienza collegiale del 29/05/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRIMUS Parte_1 C.F._1 DANIELE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA BOLZANO, 23 MILANO presso il difensore
APPELLANTE CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO presso il difensore
, Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLONE ATTILIO,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA TRENTO, 82/B 84129 SALERNO presso il difensore APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In riforma dell'impugnata sentenza n. 1644/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Dott.ssa CAPELLI, nella causa iscritta al R.G.L. n. 9500/2023, pronunciata il 28/03/24, depositata con le motivazioni il 03/06/2024, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle successive note autorizzate del
29/02/24, ed in particolare
- In via cautelare: la sospensione del provvedimento impugnato (inaudita altera parte o, in subordine, in prima udienza), stante l'evidente esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- In via pregiudiziale: annullare il provvedimento impugnato per incompetenza del Controparte_4
del Giudice di Pace di Milano, in materia di riconoscimento o meno di indennità corrisposte al Giudice di
[...]
Pace essendo la materia di competenza esclusiva del . Controparte_5
- In via principale nel merito: annullare / revocare il provvedimento impugnato per mancata prova.
pagina 1 di 6 - In primo subordine: Si chiede l'accoglimento del ricorso per mancata prova sul “quantum”, dato che neppure con la memoria di costituzione i resistenti Uffici hanno fornito prova, né tantomeno dettaglio, del conteggio in forza del quale è stata notificata cartella esattoriale di pagamento per € 3.220,00 per il periodo 2017 - 2021
(rectius, sino al 15/08/19, cioè la data di cessazione dall'incarico per raggiunti limiti di età).
- In ulteriore subordine: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione/ decadenza per eventuali importi precedenti l'anno 2017, nonché in ulteriore subordine accogliere il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento emessa, per carenza di motivazione ed errata determinazione dell'importo richiesto.
- In ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna anche solo parziale del ricorrente, si chiede che la somma effettivamente dovuta sia calcolata al netto dell'IRPEF, addizionale regionale e annuale, pagata dal ricorrente nella misura del 38%, come previsto dalla normativa fiscale.
- In ogni caso: condannare il Ufficio del Giudice di Pace di Milano alla rifusione delle Controparte_1 spese e dei compensi del giudizio, oltre 15% spese generali forfettarie ed accessori di legge.”
Per parte appellata – Ufficio del Giudice di Pace di Milano: “Voglia codesto Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito
-rigettare integralmente il ricorso in appello avversario per le ragioni esposte e confermare la sentenza resa dal Tribunale di Milano;
-conseguentemente, condannare alle spese ed onorari di lite, che , fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si richiede siano liquidate nei valori medi avuto riguardo al valore della controversia”
Per parte appellata : “Voglia l'ill.mo giudice accertare e dichiarare la Controparte_2 regolarità degliatti im di legittimazione passiva del concessionario della riscossione in relazione a tutte le doglianze che attengono alla pretesa impositiva;
In ogni caso rigettare l'appello e condannare c.parte al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 1644/2024, il Tribunale di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta da Parte_1
(che sino al 15/8/2019 ha svolto la funzione di Giudice di Pace), avverso la cartella di
[...] pagamento n. 06820230086300065000, avente ad oggetto somme per indennità di udienza in materia di immigrazione per gli anni 2017-2020 indebitamente attribuite in quanto cumulate con l'indennità di udienza civile/penale liquidata nella medesima giornata. ha contestato: a) l'illegittimità della cartella per incompetenza funzionale del nella Pt_1 CP_1 determinazione della spettanza o meno di una indennità, per essere di competenza esclusiva del CSM;
b) illegittimità della cartella emessa a seguito di intimazione notificata il 14/12/2021 e relativa al periodo 2017-2021, quando era cessato dal servizio il 15/8/2019 per limite d'età; Pt_1 c) illegittimità per mancata prova dell'ammontare corrisposto nel periodo d) in subordine illegittimità per prescrizione delle eventuali somme richieste per annualità precedenti il 2017 ed in ulteriore subordine carenza di motivazione ed errata determinazione dell'importo richiesto.
Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza funzionale del , trattandosi CP_1 dell'ente ordinatore primario di spesa in materia di corresponsione delle indennità per la magistratura onoraria e quindi titolare della legittimità per la ripetizione di indebito (cita CdS n. 8/2017). Nel merito, ha rilevato che il recupero è avvenuto secondo le disposizioni del TU spese di giustizia che all'art. 187 dispone che “le somme indebitamente erogate si recuperano mediante iscrizione a ruolo nei confronti del beneficiario da parte dell'Ufficio che dispone il pagamento, e il titolo esecutivo va individuato nell'intimazione di pagamento. Stante la mancata impugnazione di quest'ultima, il ricorso è inammissibile in relazione ai vizi derivati relativi alla cartella di pagamento.
pagina 2 di 6 Residua spazio unicamente per i vizi propri della cartella, la quale, tuttavia, contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge. Per completezza, ha rilevato che alcuna somma è stata chiesta per il periodo successivo alla sua cessazione dal servizio, posto che il periodo oggetto dell'esame ispettivo ha riguardato il secondo semestre del 2016 e gli anni 2017-2021, ma ovviamente per il ricorrente fino al termine dell'incarico, nel 2019.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Pt_1
1) Omessa pronuncia in relazione alla eccezione di prescrizione e alla domanda subordinata, ove, in caso di soccombenza, si chiedeva che l'importo di condanna fosse determinato al netto delle imposte.
2) Errata valutazione della competenza funzionale del CSM in materia.
3) Errata qualificazione dell'atto presupposto come intimazione di pagamento in luogo di invito bonario ma di invito al pagamento ex art. 212 TU SG.
4) L'invito bonario non poteva essere autonomamente impugnato, ed era comunque privo di indicazioni sulla sua impugnabilità, con conseguente diritto alla rimessione in termini. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 2973/24 ha affermato che avverso l'invito ex art. 212 non sono ammissibili per difetto di interesse opposizioni all'esecuzione né azioni di accertamento negativo, poiché si tratta di un atto di natura amministrativa avente contenuto di autoliquidazione del credito, privo di efficacia esecutiva, anteriore alla formazione del ruolo (titolo esecutivo nel procedimento di riscossione coattiva). L'amministrazione non ha fornito prova del proprio credito.
5) La motivazione della cartella è inidonea a sopperire alla mancata prova circa la correttezza delle somme pretese.
6) In subordine, illogicità della motivazione in ordine all'individuazione del periodo di riferimento della pretesa, basata su congetture, in mancanza di produzioni documentali da parte del . CP_1
Ha resistito evidenziando che non ha impugnato l'atto presupposto (l'invito al pagamento) CP_6 Pt_1 che pertanto si è consolidato e che la domanda subordinata di condanna al netto è tardiva, nonché eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito a fatti anteriori alla consegna del ruolo all'esattore.
Si è costituito tardivamente in questo grado il , contestando recisamente che Controparte_7 l'atto presupposto possa qualificarsi come invito ex art. 212 TUSG e per il resto difendendo la sentenza.
All'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello è fondato per quanto di ragione.
Va prioritariamente esaminato il secondo motivo di gravame, relativo alla incompetenza del CP_1 appellato a richiedere la restituzione dell'indennità per cui è causa. Le argomentazioni dell'appellante sul punto non colgono nel segno e devono essere disattese. E' pacifico che il pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari venga effettuato dal
[...]
, attraverso le somme iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio dello Stato, con Controparte_1 ordinativi di pagamento a cura del singolo ufficio di appartenenza del magistrato: quale ente erogatore, il è soggetto legittimato ad agire per il recupero delle somme ritenute erroneamente versate, CP_1 come accaduto nel caso in esame.
pagina 3 di 6 Possono ora esaminarsi congiuntamente i motivi n. 3 e n. 4, stante la loro connessione, relativi al capo della sentenza che ha ritenuto non esaminabile il merito della pretesa portata dalla cartella opposta, stante la mancata impugnazione dell'atto presupposto.
Con comunicazione del 26/11/2021 denominata “intimazione di pagamento. Recupero somme indebitamente corrisposte” l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano invitava a restituire € 3.220, Pt_1 quale somma indebitamente percepita a titolo di indennità di udienza, avvertendo che in caso di mancato pagamento l'Ufficio avrebbe provveduto ad iscrivere a ruolo tale importo ai sensi dell'art. 187 T.U. Spese di giustizia per il recupero coattivo, come poi è avvenuto, con conseguente emissione della cartella oggetto di impugnazione in questa sede.
Il primo giudice ha ritenuto che la comunicazione del 26/11/2021 integrasse una intimazione di pagamento e dovesse essere direttamente impugnata da per contestare il merito della pretesa. Pt_1 Ad avviso della Corte, un tale assunto sembra assimilare la comunicazione in questione con l'intimazione di pagamento prevista dalla normativa tributaria, non avvedendosi che nel caso di specie non si verte in tema di tributi, ma di ripetizione di indebito. L'intimazione di pagamento prevista in materia tributaria, peraltro, è atto successivo e non prodromico all'emissione della cartella di pagamento (si veda art. 50 dpr. N. 602/1973), sicchè, anche sotto questo profilo, il richiamo appare inconferente.
L'art. 5 co. 2 lett. a) del D.P.R. n. 115 del 2002 dispone che le indennità da corrispondersi alla magistratura onoraria sono comprese tra le spese di giustizia, e, pertanto, il loro pagamento e l'eventuale azione di recupero seguono le regole contenute nel Testo Unico. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35608/2023 ha chiarito come “l'art. 187 TUSG possa ben spiegare un ruolo ed assolvere la sua funzione, nel senso che detta disposizione, in deroga alla disciplina generale, consente la formazione "agevolata" di un titolo esecutivo per la riscossione dell'indebito latamente considerato, anche al di là dei meri errori contabili, cui riduttivamente si riferisce Cass. n. 25127/2013. Da un lato, l'ampiezza della previsione normativa non parrebbe consentire la prospettazione di una validità del provvedimento - e quindi dell'autoformazione di un titolo esecutivo in ripetizione - soltanto in alcune ipotesi, piuttosto che in altre, tra tutte quelle previste dal corpus normativo pur sempre unitario del TUSG;
dall'altro, la possibilità di una piena contestazione del merito della pretesa con la successiva opposizione deve dirsi idonea a garantire il diritto di difesa dei destinatari del provvedimento.”
In altri termini, la Suprema Corte fa coincidere la formazione del titolo esecutivo con la iscrizione a ruolo delle somme oggetto di ripetizione, escludendo che l'art. 187 prescriva un prodromico avviso di accertamento/intimazione di pagamento, il che è coerente con la dizione di detto articolo che non dispone una preventiva comunicazione di accertamento da notificarsi al debitore. Il che porta ad escludere, anche a voler ritenere possibile il richiamo (operato dal ) alla CP_1 normativa dettata in materia tributaria, che la comunicazione del 26/11/2021 possa essere assimilata ad uno degli atti autonomamente impugnabili a cui il contribuente ha l'obbligo opporsi ove si voglia dolere della pretesa, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Appare più corretto il richiamo all'art. 212 del TUSG operato dall'appellante, che iscrive la comunicazione del 2021 nell'invito previsto da detta norma, interna al corpus normativo che disciplina le spese di giustizia. Peraltro, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che l'invito di cui all'art. 212 è “un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di qualsivoglia efficacia esecutiva, anteriore alla formazione del ruolo (titolo esecutivo
pagina 4 di 6 nel procedimento di riscossione coattiva, giusta il disposto dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973)” e che
“avverso siffatto invito al pagamento - atto estraneo alla sequenza procedimentale della riscossione coattiva a mezzo ruolo - non è proponibile opposizione esecutiva”, concludendo che soltanto quando la pretesa recuperatoria del credito si sia estrinsecata in uno degli atti tipici della riscossione coattiva previsti dal d.P.R. n. 602 del 1973 - un atto di espropriazione in senso proprio, un atto ad essa necessariamente prodromico (cartella o intimazione di pagamento), un atto alternativo alla espropriazione forzata (fermo amministrativo o ipoteca) - sorge, per voluntas legis, il bisogno di tutela giurisdizionale del destinatario della pretesa e diviene attuale e concreto l'interesse ad agire di quest'ultimo (così Cass. 2973/2024). Tali principi seppur resi in fattispecie diversa (recupero spese relative a procedimento penale), appaiono applicabili anche al caso in esame, vertendosi comunque di spese di giustizia da recuperare, stante l'inquadramento delle indennità corrisposte ai magistrati onorari nel corpus normativo delle “spese di giustizia”.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve escludersi che sussistesse l'obbligo, per l'appellante, di impugnare la comunicazione del 26/11/2021 per eccepire la infondatezza della pretesa fatta valere nei suoi confronti. Ne consegue che è solo con la notifica della cartella - primo atto dell'esecuzione erariale per il quale sussisteva l'obbligo di impugnazione, tempestivamente proposta nei termini -, che è sorto in capo a l'onere di indicare le ragioni per cui riteneva non dovute in restituzione le somme pretese Pt_1 dall'Amministrazione.
Passando, quindi, ad esaminare la questione della sussistenza o meno dell'indebito, ossia se siano cumulabili l'indennità per le udienze tenute per l'emanazione dei provvedimenti in materia di immigrazione e quella per l'udienza ordinaria civile/penale, nel caso in cui tali attività siano svolte nella medesima giornata, deve evidenziarsi come l'art. 11 della L. 374/2011 di istituzione del Giudice di Pace (ora abrogato, ma applicabile al caso di specie ratione temporis), nel testo originario disponeva il riconoscimento di una indennità di “lire quarantamila per ogni giorno di udienza”, dizione modificata con l'art. 24 bis del d.l. n. 341/2000 che ha riconosciuto l'indennità “per ciascuna udienza civile o penale” con l'abbandono del concetto di “giornata d'udienza” ed esclusivo riferimento alla tipologia di udienza. Con il d.l. n. 241/2004 è poi stato introdotto il comma 3 quater (“Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10.”) e modificato il comma 3 con l'aggiunta del seguente periodo: “Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20.”. La modifica normativa, quindi, ha previsto il riconoscimento di una indennità autonoma e diversa per le udienze tenute per l'adozione dei provvedimenti in materia di immigrazione, da ritenersi, stante il chiaro tenore letterale, indennità diversa da quella prevista dall'art. 11 co. 2, avendo ad oggetto attività giurisdizionali distinte. Anche la espressa previsione che le udienze per tale particolare materia neppure si computano al fine del numero massimo di udienze per le quali è dovuta l'indennità di cui al comma 2, depone per la qualificazione dell'indennità in questione come emolumento cumulabile con l'indennità d'udienza ordinaria, senza che assuma rilievo – come invece predicato dal – la circostanza di fatto che CP_1 nella stessa giornata, il magistrato onorario abbia tenuto un'udienza civile/penale e una udienza per l'adozione dei provvedimenti in materia di immigrazione. Una tale interpretazione trova conforto anche ponendo mente allo sviluppo nel tempo delle competenze del giudice di pace, via via ampliate e rese più gravose, e delle parallele modifiche in melius al regime delle indennità, dapprima non più prevedendo il compenso per giornata e poi introducendo specifiche indennità per le materie di nuova attribuzione.
pagina 5 di 6 Così chiarito che l'indennità ex art. 11 co. 3 ultimo periodo della L. 374/1991 è cumulabile con quella prevista dal co. 2, ritenute dirimenti ed assorbenti le superiori considerazioni, devono dichiararsi non dovute le somme portate dalla cartella n. 06820230086300065000.
In ragione della novità della questione trattata e dell'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 1644/2024 del Tribunale di Milano dichiara non dovute le somme portate dalla cartella n. 06820230086300065000;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 29/05/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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