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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/07/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4395/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4395 /2019 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da:
nato a [...] l' 8/04/1969 ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Giorgio C.F._1
Cappello, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Della Riscossa n.33, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria CodiceFiscale_2
Macchiarella, giusta procura in atti;
- Resistente-
pagina 1 di 9 con l'intervento del pubblico ministero (27.02.2020); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 03/04/2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato il 10.09.2019 , premettendo: Parte_1
- di avere contratto matrimonio (il 27.09.1995) con dalla cui unione CP_1
R_ sono nati i figli (il 1.03.1996) e (il 17.03.2000); R_1
- che con decreto n. 300/03 del 9.07.2003 il Tribunale di Siracusa ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi;
- che le parti hanno così regolato la spartizione dei beni mobili e immobili;
- che ciascuna di loro è autonoma economicamente;
chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con la previsione dell'obbligo a carico del di versare direttamente ai figli, per il loro Pt_1 mantenimento, la somma di 300,00 euro ciascuno.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale nulla CP_1 opponeva alla domanda di divorzio;
mentre, rilevando che con nuovo provvedimento del
29.11.2004, a seguito di ricorso presentato dalla stessa, il Tribunale di Siracusa aveva aumentato a 900,00 euro le somme convenute in sede di omologa della separazione, prevedendo a carico del la corresponsione dell'importo di 600,00 euro per il Pt_1 mantenimento dei figli e di 300,00 euro per la moglie, chiedeva, in via riconvenzionale, la R_ conferma del contributo economico previsto per la stessa e per e l'aumento a 600,00 euro del mantenimento per avendo la giovane intrapreso gli studi universitari, R_1 nonché il rigetto della domanda di mantenimento diretto ai figli.
All'udienza del 16.12.2019 il Presidente, sentiva le parti e, all'esito, rimasto vano il tentativo di conciliazione, ordinava al di depositare le dichiarazioni dei redditi degli Pt_1 ultimi 3 anni;
quindi rinviava la causa per la loro acquisizione.
Al termine dell'udienza del 17.10.2020 il Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., confermava le condizioni economiche che regolano la separazione, ad eccezione del contributo di mantenimento a favore di (che revocava) e della misura CP_1
pagina 2 di 9 del contributo di mantenimento per la figlia (che elevava a 600,00 euro mensili). R_1
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 3.04.2025 veniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a
Solarino il 27.09.1995, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Solarino, atto n. 23 parte II, serie A, anno 1995. R_ 3. In relazione al contributo economico a favore dei figli e , ormai R_1 maggiorenni, va preliminarmente rigettata la domanda di revoca del loro mantenimento avanzata dal solo in comparsa conclusionale, ove ha rappresentato che i ragazzi Pt_1 attualmente lavorano senza, tuttavia, fornire alcun riscontro probatorio e documentale a sostegno della nuova richiesta.
Diversamente, il Collegio ritiene, come sostenuto concordemente per tutto il corso del procedimento da entrambe le parti e in assenza di riscontro dei nuovi elementi da ultimo R_ addotti su una presunta intervenuta indipendenza economica dei figli, che e , R_1 seppur maggiorenni, non siano ancora nelle condizioni di provvedere autonomamente a sé stessi.
Ciò detto, in ordine al quantum del loro mantenimento, deve passarsi al vaglio la situazione professionale, patrimoniale e reddituale dei coniugi.
Innanzitutto, dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dalle parti - per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018 – è emerso, da un canto, un reddito crescente della pagina 3 di 9 attestantesi in media intorno alle 900,00 euro mensili e, dall'altro, un reddito CP_1 estremamente variabile del , oscillante tra gli € 51.291,00 annui lordi e gli € Pt_1
8.770,00 annui lordi (nell'anno 2018 il reddito di € 9.279,14 si riferisce a soli 5 mesi).
In seguito, dagli accertamenti a mezzo Guardia di Finanza si è rilevato come il : nel Pt_1
2018, oltre ai redditi sopra richiamati, ha prodotto redditi “da lavoro dipendente o assimilati” pari a 49.871,00, per un totale di circa 58.500,00 euro lordi;
nel 2019 redditi pari a 15.679,00, 5.042,00, 2.676,12 e 34.087,40 (per un totale di euro 57.484,00); nell'anno 2020 redditi pari a 6.545,57, a 7.893,57, 21.248,97 e 13.067,17 (per un totale di
48.700,00 euro). Mentre, la dipendente di una ditta di pulizie, negli anni dal CP_1
2018 al 2020 ha percepito redditi pari a circa 10.000,00/11.000,00 euro annui. Ed invero, dalla lista movimenti relativi al suo conto corrente presso DI (num. Conto
12364279) sono emersi accrediti (con causale stipendio) che oscillano dai 700,00 euro mensili ai 1.000,00 euro (negli anni 2018-2019), che nel 2021 sono aumentati in modo fisso a circa 1.300,00- 1.400,00 mensili.
Orbene, alla luce della capacità economica di ciascuna delle parti e dell'età dei figli appare opportuno prevedere un contributo per il loro mantenimento da parte del padre di 600,00 euro complessive.
Nello specifico, considerato che l'iscrizione di all'Università (facoltà sociologia e R_1 criminologia) risale all'anno 2016, e che dunque, presumibilmente e auspicabilmente, ha terminato gli studi universitari, appare opportuno confermare anche per la stessa, come per R_
, la somma di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le somme per i figli dovranno essere corrisposte a favore della Mammano, quale genitore R_ ancora convivente con gli stessi e in assenza di una richiesta di e di di R_1 mantenimento diretto.
4. Quanto all'assegno divorzile richiesto da si osserva quanto segue. CP_1
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione preliminare della resistente sulla “non contestazione” della domanda di assegno divorzile, per non avere il ricorrente, a suo dire, chiesto esplicitamente l'esclusione di detto contributo a suo favore.
Invero, dalla lettura del ricorso introduttivo e degli scritti difensivi, è invece evidente come pagina 4 di 9 il abbia inteso escludere qualsiasi forma di contribuzione economica per la moglie, Pt_1 rappresentando come la stessa sia economicamente autonoma e capace di lavorare.
Passando al merito, in ogni caso, la domanda non merita accoglimento.
Sul punto deve prendersi le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 18287/2018, sostenuta anche dalle più recenti pronunce, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n. 11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo deve essere frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Del resto, sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di auto- responsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
pagina 5 di 9 In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla pagina 6 di 9 durata del matrimonio e all'età del richiedente.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Svolta tale premessa di ordine giuridico, nel caso di specie, se può reputarsi sussistente a monte una certa sproporzione reddituale tra le parti in favore del ricorrente, va ricordato che, ai fini della decisione sull'an dell'assegno divorzile, bisogna accertare se lo squilibrio patrimoniale presente al momento della disgregazione del nucleo matrimoniale possa ricondursi eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Orbene, la richiedendo l'assegno non ha prospettato a monte (né dimostrato CP_1 nel corso del giudizio) la sussistenza degli ulteriori presupposti del diritto a riceverlo, non avendo allegato né dato prova del contributo da lei fornito al nucleo familiare durante il corso del matrimonio e del collegamento eziologico tra il divario reddituale con il coniuge e le determinazioni comuni assunte nel contesto di vita matrimoniale.
Per altro verso, in assenza di specifiche prospettazioni ed allegazioni sul punto, neppure vi
è spazio per il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno, non potendo affermarsi che la resistente sia priva di mezzi adeguati e che non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
pagina 7 di 9 Invero, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione reddituale prodotta è emerso che differentemente dall'epoca in cui il Tribunale, a modifica del CP_1 decreto di omologa della separazione, aveva previsto una somma a titolo di mantenimento per la stessa (pari a 300,00 euro) in quanto priva di attività lavorativa, oggi lavora alle dipendenze di una ditta di pulizie e, come rappresentato nel paragrafo di cui sopra, il suo stipendio mensile, soprattutto nell'ultimo periodo di accertamento (2021), risulta pari a circa 1.300,00 – 1.400,00 euro mensili (v. lista movimenti anno 2021 Banca DI allegata agli accertamenti della Guardia di Finanza).
Per cui, la capacità e autonomia dal punto di vista economico dimostrate dalla CP_1 negli ultimi anni, la breve durata del matrimonio (dal 1995 al 2003 anno della separazione), l'età non avanzata della resistente, sono tutti elementi che, unitariamente considerati, inducono a escludere il suo diritto a ricevere un assegno divorzile dal marito.
5. Le spese di lite, ravvisandosi reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 963/2018
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in
Solarino il 27.09.1995, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Solarino, atto n. 23 parte II, serie A, anno 1995; pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - la Parte_1 somma complessiva di euro 600,00 in favore di a titolo di contributo per CP_1
R_ il mantenimento dei figli e (pari a 300,00 euro a figlio), somma da rivalutarsi R_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (con decorrenza dalla data della domanda); rigetta per il resto;
compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 17.07.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
pagina 8 di 9 dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4395 /2019 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da:
nato a [...] l' 8/04/1969 ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Giorgio C.F._1
Cappello, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Della Riscossa n.33, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria CodiceFiscale_2
Macchiarella, giusta procura in atti;
- Resistente-
pagina 1 di 9 con l'intervento del pubblico ministero (27.02.2020); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 03/04/2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato il 10.09.2019 , premettendo: Parte_1
- di avere contratto matrimonio (il 27.09.1995) con dalla cui unione CP_1
R_ sono nati i figli (il 1.03.1996) e (il 17.03.2000); R_1
- che con decreto n. 300/03 del 9.07.2003 il Tribunale di Siracusa ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi;
- che le parti hanno così regolato la spartizione dei beni mobili e immobili;
- che ciascuna di loro è autonoma economicamente;
chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con la previsione dell'obbligo a carico del di versare direttamente ai figli, per il loro Pt_1 mantenimento, la somma di 300,00 euro ciascuno.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale nulla CP_1 opponeva alla domanda di divorzio;
mentre, rilevando che con nuovo provvedimento del
29.11.2004, a seguito di ricorso presentato dalla stessa, il Tribunale di Siracusa aveva aumentato a 900,00 euro le somme convenute in sede di omologa della separazione, prevedendo a carico del la corresponsione dell'importo di 600,00 euro per il Pt_1 mantenimento dei figli e di 300,00 euro per la moglie, chiedeva, in via riconvenzionale, la R_ conferma del contributo economico previsto per la stessa e per e l'aumento a 600,00 euro del mantenimento per avendo la giovane intrapreso gli studi universitari, R_1 nonché il rigetto della domanda di mantenimento diretto ai figli.
All'udienza del 16.12.2019 il Presidente, sentiva le parti e, all'esito, rimasto vano il tentativo di conciliazione, ordinava al di depositare le dichiarazioni dei redditi degli Pt_1 ultimi 3 anni;
quindi rinviava la causa per la loro acquisizione.
Al termine dell'udienza del 17.10.2020 il Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., confermava le condizioni economiche che regolano la separazione, ad eccezione del contributo di mantenimento a favore di (che revocava) e della misura CP_1
pagina 2 di 9 del contributo di mantenimento per la figlia (che elevava a 600,00 euro mensili). R_1
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 3.04.2025 veniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a
Solarino il 27.09.1995, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Solarino, atto n. 23 parte II, serie A, anno 1995. R_ 3. In relazione al contributo economico a favore dei figli e , ormai R_1 maggiorenni, va preliminarmente rigettata la domanda di revoca del loro mantenimento avanzata dal solo in comparsa conclusionale, ove ha rappresentato che i ragazzi Pt_1 attualmente lavorano senza, tuttavia, fornire alcun riscontro probatorio e documentale a sostegno della nuova richiesta.
Diversamente, il Collegio ritiene, come sostenuto concordemente per tutto il corso del procedimento da entrambe le parti e in assenza di riscontro dei nuovi elementi da ultimo R_ addotti su una presunta intervenuta indipendenza economica dei figli, che e , R_1 seppur maggiorenni, non siano ancora nelle condizioni di provvedere autonomamente a sé stessi.
Ciò detto, in ordine al quantum del loro mantenimento, deve passarsi al vaglio la situazione professionale, patrimoniale e reddituale dei coniugi.
Innanzitutto, dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dalle parti - per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018 – è emerso, da un canto, un reddito crescente della pagina 3 di 9 attestantesi in media intorno alle 900,00 euro mensili e, dall'altro, un reddito CP_1 estremamente variabile del , oscillante tra gli € 51.291,00 annui lordi e gli € Pt_1
8.770,00 annui lordi (nell'anno 2018 il reddito di € 9.279,14 si riferisce a soli 5 mesi).
In seguito, dagli accertamenti a mezzo Guardia di Finanza si è rilevato come il : nel Pt_1
2018, oltre ai redditi sopra richiamati, ha prodotto redditi “da lavoro dipendente o assimilati” pari a 49.871,00, per un totale di circa 58.500,00 euro lordi;
nel 2019 redditi pari a 15.679,00, 5.042,00, 2.676,12 e 34.087,40 (per un totale di euro 57.484,00); nell'anno 2020 redditi pari a 6.545,57, a 7.893,57, 21.248,97 e 13.067,17 (per un totale di
48.700,00 euro). Mentre, la dipendente di una ditta di pulizie, negli anni dal CP_1
2018 al 2020 ha percepito redditi pari a circa 10.000,00/11.000,00 euro annui. Ed invero, dalla lista movimenti relativi al suo conto corrente presso DI (num. Conto
12364279) sono emersi accrediti (con causale stipendio) che oscillano dai 700,00 euro mensili ai 1.000,00 euro (negli anni 2018-2019), che nel 2021 sono aumentati in modo fisso a circa 1.300,00- 1.400,00 mensili.
Orbene, alla luce della capacità economica di ciascuna delle parti e dell'età dei figli appare opportuno prevedere un contributo per il loro mantenimento da parte del padre di 600,00 euro complessive.
Nello specifico, considerato che l'iscrizione di all'Università (facoltà sociologia e R_1 criminologia) risale all'anno 2016, e che dunque, presumibilmente e auspicabilmente, ha terminato gli studi universitari, appare opportuno confermare anche per la stessa, come per R_
, la somma di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le somme per i figli dovranno essere corrisposte a favore della Mammano, quale genitore R_ ancora convivente con gli stessi e in assenza di una richiesta di e di di R_1 mantenimento diretto.
4. Quanto all'assegno divorzile richiesto da si osserva quanto segue. CP_1
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione preliminare della resistente sulla “non contestazione” della domanda di assegno divorzile, per non avere il ricorrente, a suo dire, chiesto esplicitamente l'esclusione di detto contributo a suo favore.
Invero, dalla lettura del ricorso introduttivo e degli scritti difensivi, è invece evidente come pagina 4 di 9 il abbia inteso escludere qualsiasi forma di contribuzione economica per la moglie, Pt_1 rappresentando come la stessa sia economicamente autonoma e capace di lavorare.
Passando al merito, in ogni caso, la domanda non merita accoglimento.
Sul punto deve prendersi le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 18287/2018, sostenuta anche dalle più recenti pronunce, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n. 11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo deve essere frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Del resto, sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di auto- responsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
pagina 5 di 9 In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla pagina 6 di 9 durata del matrimonio e all'età del richiedente.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Svolta tale premessa di ordine giuridico, nel caso di specie, se può reputarsi sussistente a monte una certa sproporzione reddituale tra le parti in favore del ricorrente, va ricordato che, ai fini della decisione sull'an dell'assegno divorzile, bisogna accertare se lo squilibrio patrimoniale presente al momento della disgregazione del nucleo matrimoniale possa ricondursi eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Orbene, la richiedendo l'assegno non ha prospettato a monte (né dimostrato CP_1 nel corso del giudizio) la sussistenza degli ulteriori presupposti del diritto a riceverlo, non avendo allegato né dato prova del contributo da lei fornito al nucleo familiare durante il corso del matrimonio e del collegamento eziologico tra il divario reddituale con il coniuge e le determinazioni comuni assunte nel contesto di vita matrimoniale.
Per altro verso, in assenza di specifiche prospettazioni ed allegazioni sul punto, neppure vi
è spazio per il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno, non potendo affermarsi che la resistente sia priva di mezzi adeguati e che non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
pagina 7 di 9 Invero, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione reddituale prodotta è emerso che differentemente dall'epoca in cui il Tribunale, a modifica del CP_1 decreto di omologa della separazione, aveva previsto una somma a titolo di mantenimento per la stessa (pari a 300,00 euro) in quanto priva di attività lavorativa, oggi lavora alle dipendenze di una ditta di pulizie e, come rappresentato nel paragrafo di cui sopra, il suo stipendio mensile, soprattutto nell'ultimo periodo di accertamento (2021), risulta pari a circa 1.300,00 – 1.400,00 euro mensili (v. lista movimenti anno 2021 Banca DI allegata agli accertamenti della Guardia di Finanza).
Per cui, la capacità e autonomia dal punto di vista economico dimostrate dalla CP_1 negli ultimi anni, la breve durata del matrimonio (dal 1995 al 2003 anno della separazione), l'età non avanzata della resistente, sono tutti elementi che, unitariamente considerati, inducono a escludere il suo diritto a ricevere un assegno divorzile dal marito.
5. Le spese di lite, ravvisandosi reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 963/2018
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in
Solarino il 27.09.1995, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Solarino, atto n. 23 parte II, serie A, anno 1995; pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - la Parte_1 somma complessiva di euro 600,00 in favore di a titolo di contributo per CP_1
R_ il mantenimento dei figli e (pari a 300,00 euro a figlio), somma da rivalutarsi R_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (con decorrenza dalla data della domanda); rigetta per il resto;
compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 17.07.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
pagina 8 di 9 dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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