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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15890/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BITONTI ILARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN N. 11 40126 BOLOGNA presso il difensore avv.
BITONTI ILARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BITONTI Controparte_1 C.F._2
ILARIA, elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN 11 40126 BOLOGNA presso il difensore avv.
BITONTI ILARIA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 16.12.2024 il Sig. (nato a [...] Parte_1
(Mo) in data 21.05.1961) e la Sig.ra (nata a Faragas (Romania) in [...] Controparte_1
15.04.1978) proponevano ricorso cumulativo per separazione e divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30.06.2024 presso il Comune di Monte San Pietro (BO) con atto trascritto nei registri di stato civile del suddetto Comune al n. 7 parte 1 anno 2024 con regime patrimoniale prescelto di separazione dei beni.
Dalla loro unione nasceva (Bologna, in data 15.05.2017). Persona_1
pagina 1 di 6 Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della figlia avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc).
Veniva fissata udienza cartolare per il 28.03.2025.
Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il sig. vivrà, come di fatto già vive nella casa adibita a residenza familiare di sua esclusiva Pt_1 proprietà;
Affidamento della figlia minore e diritto di visita.
3) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, (con Persona_1 collocamento presso la madre) che, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendone le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa ed in ogni caso considerando esclusivamente il suo interesse.
4) La figlia vedrà il padre secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le Persona_1 parti: a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna, prima dell'orario di cena. Durante la settimana (nel weekend di spettanza del padre) la figlia minore incontrerà inoltre il padre il martedì pomeriggio.
Durante il weekend di spettanza della madre, la figlia minore vedrà il padre il martedì pomeriggio con riaccompagnamento presso l'abitazione materna dopo l'orario di cena e il giovedì pomeriggio con pernottamento presso il padre e accompagnamento presso l'istituto scolastico il venerdì mattina;
5) Il padre potrà inoltre trascorrere con la figlia: 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, avendo cura di alternare annualmente natale e capodanno e domenica pasquale e lunedì santo;
Mantenimento della figlia minore. 6) Il provvederà al versamento di un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 250,00 Pt_1 che verrà corrisposto in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale
Istat;
7) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017 e segnatamente: A) – spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo- culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) i campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalla esigenze lavorative del ciascun genitore e se l'altro, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, zii, ecc.) non è in grado di offrire tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal
pagina 2 di 6 medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; B) – spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre, da concordarsi con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa;
8) I genitori si danno fin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
9) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
10) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale e, conseguentemente, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro
a titolo di mantenimento personale (docc. 5-6).
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la figlia della coppia, ancora minorenne, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza cartolare.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con residenza presso la casa della madre (Monte San Pietro (BO), Via Sandro Pertini n. 3) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
È opportuna altresì alla ripartizione, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, delle spese straordinarie secondo le modalità previste dal “Protocollo sulle spese straordinarie” in uso presso il Tribunale di Bologna.
Il Tribunale accoglie la deroga in punto di assegno di mantenimento per i figli a carico ritenendo opportuno che lo stesso venga percepito interamente dalla madre.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano pagina 3 di 6 interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nato a [...] in data [...]) Parte_1
e
(nata a [...] in data [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio civile in data 30.06.2024 presso il Comune di Monte San Pietro (BO) con atto trascritto nei registri di stato civile del suddetto Comune al n. 7 parte 1 anno 2024 con regime patrimoniale prescelto di separazione dei beni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono con l'obbligo del mutuo rispetto;
dà atto che il sig. vivrà, come di fatto già vive nella casa adibita a residenza familiare di sua Pt_1 esclusiva proprietà; dà atto e dispone che la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, (con collocamento presso la madre) che, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendone le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa ed in ogni caso considerando esclusivamente il suo interesse. dà atto e dispone che la figlia vedrà il padre secondo le seguenti modalità, salvo diverso Persona_1 accordo tra le parti:
- a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna, prima dell'orario di cena.
- Durante la settimana (nel weekend di spettanza del padre) la figlia minore incontrerà inoltre il padre il martedì pomeriggio.
- Durante il weekend di spettanza della madre, la figlia minore vedrà il padre il martedì pomeriggio con riaccompagnamento presso l'abitazione materna dopo l'orario di cena e il giovedì pomeriggio con pernottamento presso il padre e accompagnamento presso l'istituto scolastico il venerdì mattina;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, avendo cura di alternare annualmente natale e capodanno e domenica pasquale e lunedì santo;
dà atto e dispone che il Sig. provvederà al versamento di un contributo al mantenimento della Pt_1 figlia pari ad € 250,00 che verrà corrisposto in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat;
dà atto e dispone che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017 e segnatamente: A) – spese straordinarie da non concordare preventivamente in pagina 4 di 6 quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo- culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) i campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalla esigenze lavorative del ciascun genitore e se l'altro, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, zii, ecc.) non è in grado di offrire tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; B) – spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre, da concordarsi con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona,
nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: pagina 5 di 6 Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
dà atto che i genitori si danno fin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
dà atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale e, conseguentemente, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio;
Spese del giudizio di separazione compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15890/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BITONTI ILARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN N. 11 40126 BOLOGNA presso il difensore avv.
BITONTI ILARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BITONTI Controparte_1 C.F._2
ILARIA, elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN 11 40126 BOLOGNA presso il difensore avv.
BITONTI ILARIA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 16.12.2024 il Sig. (nato a [...] Parte_1
(Mo) in data 21.05.1961) e la Sig.ra (nata a Faragas (Romania) in [...] Controparte_1
15.04.1978) proponevano ricorso cumulativo per separazione e divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30.06.2024 presso il Comune di Monte San Pietro (BO) con atto trascritto nei registri di stato civile del suddetto Comune al n. 7 parte 1 anno 2024 con regime patrimoniale prescelto di separazione dei beni.
Dalla loro unione nasceva (Bologna, in data 15.05.2017). Persona_1
pagina 1 di 6 Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della figlia avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc).
Veniva fissata udienza cartolare per il 28.03.2025.
Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il sig. vivrà, come di fatto già vive nella casa adibita a residenza familiare di sua esclusiva Pt_1 proprietà;
Affidamento della figlia minore e diritto di visita.
3) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, (con Persona_1 collocamento presso la madre) che, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendone le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa ed in ogni caso considerando esclusivamente il suo interesse.
4) La figlia vedrà il padre secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le Persona_1 parti: a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna, prima dell'orario di cena. Durante la settimana (nel weekend di spettanza del padre) la figlia minore incontrerà inoltre il padre il martedì pomeriggio.
Durante il weekend di spettanza della madre, la figlia minore vedrà il padre il martedì pomeriggio con riaccompagnamento presso l'abitazione materna dopo l'orario di cena e il giovedì pomeriggio con pernottamento presso il padre e accompagnamento presso l'istituto scolastico il venerdì mattina;
5) Il padre potrà inoltre trascorrere con la figlia: 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, avendo cura di alternare annualmente natale e capodanno e domenica pasquale e lunedì santo;
Mantenimento della figlia minore. 6) Il provvederà al versamento di un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 250,00 Pt_1 che verrà corrisposto in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale
Istat;
7) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017 e segnatamente: A) – spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo- culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) i campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalla esigenze lavorative del ciascun genitore e se l'altro, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, zii, ecc.) non è in grado di offrire tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal
pagina 2 di 6 medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; B) – spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre, da concordarsi con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa;
8) I genitori si danno fin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
9) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
10) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale e, conseguentemente, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro
a titolo di mantenimento personale (docc. 5-6).
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la figlia della coppia, ancora minorenne, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza cartolare.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con residenza presso la casa della madre (Monte San Pietro (BO), Via Sandro Pertini n. 3) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
È opportuna altresì alla ripartizione, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, delle spese straordinarie secondo le modalità previste dal “Protocollo sulle spese straordinarie” in uso presso il Tribunale di Bologna.
Il Tribunale accoglie la deroga in punto di assegno di mantenimento per i figli a carico ritenendo opportuno che lo stesso venga percepito interamente dalla madre.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano pagina 3 di 6 interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nato a [...] in data [...]) Parte_1
e
(nata a [...] in data [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio civile in data 30.06.2024 presso il Comune di Monte San Pietro (BO) con atto trascritto nei registri di stato civile del suddetto Comune al n. 7 parte 1 anno 2024 con regime patrimoniale prescelto di separazione dei beni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono con l'obbligo del mutuo rispetto;
dà atto che il sig. vivrà, come di fatto già vive nella casa adibita a residenza familiare di sua Pt_1 esclusiva proprietà; dà atto e dispone che la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, (con collocamento presso la madre) che, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendone le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa ed in ogni caso considerando esclusivamente il suo interesse. dà atto e dispone che la figlia vedrà il padre secondo le seguenti modalità, salvo diverso Persona_1 accordo tra le parti:
- a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna, prima dell'orario di cena.
- Durante la settimana (nel weekend di spettanza del padre) la figlia minore incontrerà inoltre il padre il martedì pomeriggio.
- Durante il weekend di spettanza della madre, la figlia minore vedrà il padre il martedì pomeriggio con riaccompagnamento presso l'abitazione materna dopo l'orario di cena e il giovedì pomeriggio con pernottamento presso il padre e accompagnamento presso l'istituto scolastico il venerdì mattina;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, avendo cura di alternare annualmente natale e capodanno e domenica pasquale e lunedì santo;
dà atto e dispone che il Sig. provvederà al versamento di un contributo al mantenimento della Pt_1 figlia pari ad € 250,00 che verrà corrisposto in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat;
dà atto e dispone che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017 e segnatamente: A) – spese straordinarie da non concordare preventivamente in pagina 4 di 6 quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo- culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) i campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalla esigenze lavorative del ciascun genitore e se l'altro, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, zii, ecc.) non è in grado di offrire tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; B) – spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre, da concordarsi con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona,
nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: pagina 5 di 6 Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
dà atto che i genitori si danno fin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
dà atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale e, conseguentemente, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio;
Spese del giudizio di separazione compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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