Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2006, n. 21744
CASS
Sentenza 11 ottobre 2006

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Massime2

L'autonoma causa di responsabilità dell'assicuratore del danneggiante nei confronti del danneggiato e dell'assicurato, configurabile in caso di suo colpevole ritardo nell'adempimento, non può essere svincolata - anche in caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (e dei natanti) e di successione "ope legis" dell'impresa delegata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada - dal limite, costituito dal massimale di polizza, della sua obbligazione, integrante un debito di valuta. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, la responsabilità dell'assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione (che è, appunto, quella di pagamento del danno nei limiti del massimale) ha provocato, e dunque agli interessi e al maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico dell'assicurato il risarcimento del danno ulteriore.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la successione "ope legis" dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia alla società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa opera anche con riguardo alle obbligazioni accessorie eventualmente poste a carico di questa società per il suo ingiustificato comportamento degatigatorio e tale responsabilità del Fondo di Garanzia per le vittime della strada non soffre il limite di risarcibilità indicato dall'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969, che concerne soltanto il debito principale di indennizzo. Ciò, anche quando l'impresa designata dallo stesso Fondo di Garanzia sia stata chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 25 della citata legge, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa contro l'assicuratore azionata come titolo esecutivo.

Commentario1

  • 1Corte di Cassazione: Sentenza n.16455 del 15 luglio 2009
    https://www.antonellapedone.com/articoli · 15 luglio 2009

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Ritenuto in fatto che nel 1984 L. A. e F. V. agirono giudizialmente nei confronti di D. C. e dell'assicuratore per la r.c.a. Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguiti alla morte di A. V., investito nel ( … ) dall'autovettura del primo, di cui era stata accertato in sede penale l'apporto eziologico colposo per l'80%; che identica domanda fu proposta da O. M. con atto di citazione notificato il 13.3.1993 e che nelle more dei giudizi riuniti l'assicuratore fu posto in liquidazione coatta amministrativa (con d.m. del 31.5.1993), sicché il giudizio proseguì nei confronti del commissario liquidatore e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2006, n. 21744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21744
Data del deposito : 11 ottobre 2006

Testo completo