Sentenza 11 ottobre 2006
Massime • 2
L'autonoma causa di responsabilità dell'assicuratore del danneggiante nei confronti del danneggiato e dell'assicurato, configurabile in caso di suo colpevole ritardo nell'adempimento, non può essere svincolata - anche in caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (e dei natanti) e di successione "ope legis" dell'impresa delegata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada - dal limite, costituito dal massimale di polizza, della sua obbligazione, integrante un debito di valuta. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, la responsabilità dell'assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione (che è, appunto, quella di pagamento del danno nei limiti del massimale) ha provocato, e dunque agli interessi e al maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico dell'assicurato il risarcimento del danno ulteriore.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la successione "ope legis" dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia alla società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa opera anche con riguardo alle obbligazioni accessorie eventualmente poste a carico di questa società per il suo ingiustificato comportamento degatigatorio e tale responsabilità del Fondo di Garanzia per le vittime della strada non soffre il limite di risarcibilità indicato dall'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969, che concerne soltanto il debito principale di indennizzo. Ciò, anche quando l'impresa designata dallo stesso Fondo di Garanzia sia stata chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 25 della citata legge, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa contro l'assicuratore azionata come titolo esecutivo.
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione: Sentenza n.16455 del 15 luglio 2009https://www.antonellapedone.com/articoli · 15 luglio 2009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Ritenuto in fatto che nel 1984 L. A. e F. V. agirono giudizialmente nei confronti di D. C. e dell'assicuratore per la r.c.a. Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguiti alla morte di A. V., investito nel ( … ) dall'autovettura del primo, di cui era stata accertato in sede penale l'apporto eziologico colposo per l'80%; che identica domanda fu proposta da O. M. con atto di citazione notificato il 13.3.1993 e che nelle more dei giudizi riuniti l'assicuratore fu posto in liquidazione coatta amministrativa (con d.m. del 31.5.1993), sicché il giudizio proseguì nei confronti del commissario liquidatore e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2006, n. 21744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21744 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2006 |
Testo completo
2 1 7 44/ 0 6 - REPUBBLICA ITALIANA ORG VALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto лаши лич responsabilità SEZIONE TERZA CIVILE extrecontraction Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20865/02 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Luigi Francesco DI NANNI © Consigliere Cron.21744 Dott. Mario FANTACCHIOTTI Rep. 5143 Rel. Consigliere Ud. 28/09/06 Dott. IO Battista PETTI Consigliere contributo unificato Dott. Alberto TALEVI Consigliere foglio ha pronunciato la seguente notizie SE NTENZA sul ricorso proposto da: LO FR, IN PA, IN IO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell'avvocato CARLO FALZETTI, che li difende unitamente all'avvocato SIMONETTA BELLETTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TIRRENA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del Commissario liquidatore avv. Gregorio 2006 Iannotta, elettivamente domiciliata in ROMA LGO GENERALE GONZAGA 2, presso 10 studio dell'avvocato 1243 LUDOVICO PAZZAGLIA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente
contro
ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona del suo Amministratore e Procuratore speciale avv. Vittorio Rispoli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 57, presso 10 studio dell'avvocato SERGIO MAGNANI, che la difende, giusta delega in atti;
1 controricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatuta Centrale INPS, difeso dall'avvocato POTI MARIO, giusta delega in atti;
- resistente - nonchè
contro
NS IO, IN UR, IN MA, ASSITALIA ASSICURAZIONI D'ITALIA, COMPAGNIA TIRRENA ASS.NI, I.N.P.S.; - intimati avverso la sentenza n. 2153/01 della Corte d'Appello di ROMA, terza sezione civile, emessä il 10/05/01, depositata il 14/06/01, R.G.3312/98; 2 N udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/06 dal Consigliere Dott. Mario FANTACCHIOTTI;
udito l'Avvocato Simonetta BELLETTI;
udito l'Avvocato Alessandro PAZZAGLIA (per delega Avv. Ludovico PAZZAGLIA, depositata in udienza); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo OL Franco, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore UC ha chiesto la condanna di IO GI e della società IR Assicura- zioni s.p.a. al risarcimento dei danni sofferti da lui personalmente e dal figlio a seguito di sinistro stra- dale provocato dal GI che, con la sua au- to, assicurata per la r.c.a. con la società IR, lo ha frontalmente investito mentre procedeva in senso contrario alla guida di una auto Fiat 127, nella quale prendevano posto la moglie RO DI, deceduta per le lesioni riportate, ed il figlio UC, rimasto gravemente ferito e successivamente guarito con postumi invalidanti. Nella causa sono intervenuti DI IO, IN PA, DI UR e MA, rispettiva- 3 mente genitori e fratelli della defunta DI, per fare valere il diritto al risarcimento del danno da lo- ro rispettivamente subito, nonché l'INPS per il rimbor- so delle somme corrisposte al OL nel periodo in cui lo stesso, per le lesioni riportate, si è assentato dal lavoro. Questo giudizio, interrotto a causa della liquida- zione coatta amministrativa della società IR, stato regolarmente riassunto nei confronti del liquida- tore della predetta società e della società Assitalia. Con sentenza del 28 aprile 1998 il tribunale, ac- certata la responsabilità esclusiva del GI, ha condannato questo ultimo e la liquidazione della socie- tà IR al pagamento della somma di lire 539.0840.000 in favore dl OL, di lire 334.500.000 in favore del figlio UC, di lire 150.000.00 in favore di ciascuno dei genitori della DI, deceduta, e di lire 40.000.000 in favore di ciascuno dei fratelli della predetta vittima, oltre, per tutti, il danno per la mancata disponibilità del danaro;
ha liquidato in lire 11.425.900 la somma dovuta all'INPS per gli indennizzi corrisposti nel periodo di assenza del OL dal lavoro;
ha condannato la li- quidazione della società IR al risarcimento, anche oltre i limiti del massimale, dei danni conseguenti 4 all'ingiustificato ritardo nel pagamento delle indenni- tà dovute ai soggetti danneggiati dal sinistro. Parzialmente riformando la predetta sentenza, a se- guito di appello principale della società Assitalia ed incidentale della liquidazione della società IR, la Corte di appello di Roma: a) ha dichiarato che la sentenza "ha efficacia di mero accertamento, nei con- liquidazione della società IR, perfronti della l'intero importo delle somme liquidate e senza il limi- te del massimale di polizza, perché non provato;
b) ha dichiarato che la sentenza è, invece, opponibile alla società Assitalia, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, solo nei limi- ti del massimale di legge maggiorato degli interessi legali;
c) ha, conseguentemente, condannato i soggetti danneggiati a restituire le somme eventualmente perce- pite in più dalla società Assitalia che ha effettuato i pagamenti in esecuzione della sentenza di primo grado. La sentenza è stata impugnata con ricorso per cas- sazione dal OL, in proprio e nella qualità di genitore del figlio UC, dalla IN e dal DI. Resistono, con controricorso, il liquidatore della società IR e la società Assitalia. Le altre parti non hanno spiegato attività difensi- va. 5 Tutte le parti costituite hanno depositato memoria Motivi Con un unico motivo si denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1223 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ed omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" addebitandosi al giudice di merito l'errore di avere dichiarato i loro diritti di credito per il risarcimento dei danni opponibili al- la società Assitalia, n.q., solo nei limiti del massi- male di polizza di lire 700.000.000 per ciascun danneg- giato, maggiorato degli interessi legali e non anche della rivalutazione monetaria. L'errore, si afferma, è quello di non avere consi- derato che il debito per il risarcimento del danno pro- dotto da un fatto illecito è di valore e che esso deve rivalutazione essere incrementato, pertanto sia dalla di adeguamento della monetaria che assolve/laSolve liquidazione al valore monetario del momento in cui al- la data sia dagli interessi che assolvendo debbono sommarsi alla rivalutazione monetaria del credito posto che questa assolve la funzione di adeguare la liquida- zione del danno al valore monetario della data di sti- ma mentre gli interessi hanno funzione di ristoro per il ritardo con il quale la reintegrazione per equiva- 6 lente è stata effettuata e che tale principio, applica- bile nei confronti del soggetto responsabile del danno prodotto dalla circolazione del veicolo e della società assicuratrice per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di questo veicolo, si estende anche alla società designata per la liquidazione del danni per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada dato che Questo (Fondo, nel caso in cui la So- cietà assicuratrice è posta in liquidazione, subentra nella posizione giuridica di questa società. Il motivo è infondato. E' vero che la successione "ope legis" dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia alla società assicura- trice posta in liquidazione coatta amministrativa opera anche riguardo alle obbligazioni accessorie eventual- mente poste a carico di questa società per il suo in- giustificato comportamento defatigatorio ed è vero che tale responsabilità del Fondo di garanzia per le vitti- me della strada non soffre il limite di risarcibilità indicato dall'art. 21 ultimo comma legge 990 del 1969 che concerne soltanto il debito principale di indenniz- ZO (sent. n. 6282 del 18/04/2003 rv 562298; sent. n. 135 del 14 gennaio 1989 rv 461370; sent. n. 6366 del 26 giugno 1990 rv 467956), anche quando l'impresa desi- سل gnata dal Fondo di garanzia per il risarcimento del و 7 danno sia stata chiamata a rispondere, ai sensi del- l'art. 25 della legge, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa contro l'assicuratore azionata come titolo esecutivo (sent. n. 10580 del 10/10/1995 (Rv. 494193) Ma l'autonoma causa di responsabilità dell'assicu- ratore del danneggiante nei confronti del danneggiato e dell'assicurato, configurabile in caso di suo colpevole ritardo nell'adempimento, non può essere svincolata anche in caso di assicurazione obbligatoria della re- sponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di successione ope legis dell'impre- sa delegata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada dal limite, costituito dal massimale di polizza, della sua obbligazione, integrante un debito di valuta. Ne consegue che, in caso di incapienza del massima- la responsabilità dell'assicuratore non può che le, correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione (che è quella di pagamento del danno nei limiti del massimale} ha provocato, e dunque agli interessi e al maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non CO- perta dagli interessi) conseguito al ritardo nel paga- mento del massimale, che solo entro tali precisi limiti 8 può essere, pertanto, superato, restando a carico del- l'assicurato il risarcimento del danno ulteriore (in termini, sent. 24 marzo 1997 n. 2575, in motivazione e sent. n. 10026 del 14/10/1997 (Rv. 508864)) La Corte territoriale ha appunto applicato questo principio, riconoscendo, per un verso, il diritto dei danneggiati, nei confronti del fondo di Garanzia, al risarcimento dei danni oltre il limite del massimale di legge (lire 700.000.000 per ciascun danneggiato) ma an- che precisando che, per l'eccedenza, la responsabilità dell'assicuratore predetto (come si è detto nascente dal ritardo nell'inadempimento di un debito di valuta) deve ritenersi governata dal principio dell'art. 1224 cod. civ. che, appunto, nella determinazione del danno conseguente alla mora nell'adempimento di un debito di valuta, consente di tenere conto della svalutazione della somma dovuta solo nei limiti in cui questa ecceda la misura dell'interesse. In tale ottica, che è perfettamente allineata agli arresti giurisprudenziali in materia di questa Corte, la Corte territoriale ha escluso un maggior danno da "1 svalutazione monetaria ex art. 1224 cod. civ., in quan- to nel periodo in questione, dal marzo del 1991, il tasso legale degli interessi è stato superiore all'indice di svalutazione". 9 Argomento, questo, giuridicamente corretto ed a torto contestato, quindi, con il suo motivo di ricorso, dalla società Assitalia, attraverso il riferimento a principi giurisprudenziali enunciati da questa Corte di legittimità con riferimento ai criteri di liquidazione dei danni per responsabilità extracontrattuale, che determinano un debito di valore. La rilevata infondatezza del motivo conduce al ri- getto del ricorso con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in cassazione liqui- date, per la società Assitalia, n.q., in euro 3600 (tremilaseicento), in esse comprese euro 100 per spese, e per la Liquidazione della società IR in euro 4900 (quattromilanovecento) in esse comprese euro 100 per spese, oltre, per entrambi le parti, le spese generali e gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorren- ti , in solido, al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate per la società Assitalia, n.q., in euro 3600 (tremilaseicento), in esse comprese euro 100 per spese, e per la Liquidazione della società IR in euro 4900 (quattromilanovecento) in esse com- prese euro 100 per spese, oltre, per entrambi le parti, ہو le spese generali e gli accessori di legge 10 Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte il 28 settembre 2006 Il Presidente Il cons. gst.attached Гістом ша IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Pantista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 0 T. 2006 Oggi. IL CANCELLIERE 01 Innovaze Battista CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 8/03/2017 serie 4 al n. 11362 versate €, 222.00 IL FUNZIONARIOFUNZIONAR 11