TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/09/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 368/2023 R.G., avente ad oggetto: lesione personale TRA
, elettivamente domiciliata in Sorrento al Corso Italia n.281 Parte_1
- is. 2, presso lo studio dell'avvocato Filomena Cappiello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTRICE E
, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la Controparte_1 carica in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.54 CONVENUTA CONTUMACE
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.5.2025, parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a questo Tribunale, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella qualità di ditta responsabile dei lavori a causa dei quali l'attrice rovinava al suolo in data 13.4.2022 alle ore 13,57 circa, in Sorrento, al Corso Italia, al fine di farne accertare la responsabilità per il descritto evento lesivo ai sensi dell'art. 2049 c.c. e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni dalla medesima patiti a titolo di danno biologico, morale, invalidità temporanea assoluta e parziale, spese mediche e danni patrimoniali, quantificati nella somma di euro 26.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro. A sostegno della domanda l'attrice assumeva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva a piedi la detta via per raggiungere l'abitazione dei suoi genitori ubicata al civico 186, giunta all'altezza del cinema
“Armida”, dopo aver attraversato il corso, nel salire il marciapiedi per raggiungere il portone di entrata del palazzo rovinava al suolo poiché scivolava su dei tubi apposti sul manto stradale dagli operai che stavano smontando l'andito utilizzato per i lavori alla facciata del palazzo;
segnatamente, evidenziava, che i predetti tubi erano stati smontati ed apposti sul manto stradale al di sotto dei marciapiedi dagli operai della società che si era occupata Controparte_1 dell'installazione del ponteggio per i lavori di rifacimento della facciata del palazzo ubicato al numero civico 186 del Corso Italia in Sorrento in maniera incauta, negligente, in totale violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavori e senza alcuna segnalazione che ne indicasse la presenza. A seguito del descritto impatto interveniva sul posto l'ambulanza del 118 che provvedeva a trasportare d'urgenza al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Sorrento l'attrice, ove le venivano diagnosticate, a seguito di indagini cliniche e strumentali, le seguenti gravissime lesioni personali: “frattura della rotula chiusa, frattura pluriframmentaria di apice di rotula a destra, con prognosi di giorni 30”, così come attestato dal referto di P.S. n. 2022004917 del 13 aprile 2022, con invio al reparto di ortopedia per valutazione e trattamento;
a causa dei forti dolori seguivano ulteriori visite specialistiche per come individuate nell'atto introduttivo. Di talché, l'istante esperiva tentativo di negoziazione assistita, avanzando rituale richiesta di risarcimento a mezzo pec del 27.04.2022 nei confronti della società convenuta per le lesioni patite, istanza rinnovata con pec dell'1.09.2022 e del 20.12.2022, ove rettificava l'errore materiale occorso nelle precedenti missive relativamente alla data di accadimento del sinistro indicata (13.04.2022 in luogo del 14.04.2022, come si evince dai referti sanitari allegati). Stante l'inerzia dell'assicurazione convenuta, l'attrice si determinava ad adire le competenti sedi giudiziarie e, nel procedimento così instauratosi, all'udienza del 27.06.2023 veniva dichiarata la contumacia della , la quale Controparte_1 ometteva di costituirsi nonostante la disposta rinnovazione della notifica. Espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi di parte attrice e l'esperimento di una c.t.u. medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 15.5.2025. 2. Preliminarmente in punto di diritto, occorre inquadrare l'azione proposta nell'ambito dell'art. 2049 c.c. Tale disposizione, nel disciplinare i rapporti intercorrenti tra i “padroni” e i committenti, sancisce la responsabilità del soggetto il quale, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi in tal modo assumendo su di sé il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto (committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo. (Cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28852 del 19 gennaio 2021) La norma in discorso viene pacificamente qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui, il cui fondamento si rinviene nel principio romanistico “cuius commoda, eius et incommoda”. Quanto ai relativi presupposti di operatività, viene, innanzitutto, in rilievo il rapporto di preposizione, per tale intendendosi un rapporto anche di carattere temporaneo, o occasionale, purché caratterizzato, in fatto, da una manifestazione di volontà del dominus, che incarichi altri di svolgere una determinata attività nel proprio interesse. L'espletamento di una mansione su incarico e nell'interesse di altro soggetto costituisce, dunque, il nucleo strutturale minimo su cui poggia il rapporto di preposizione delineato dall'alt. 2049 c.c., in virtù del quale il proponente acquista poteri di controllo giuridicamente rilevanti sull'attività del preposto. Il secondo elemento è rappresentato dall'esistenza di un fatto illecito commesso dal preposto, accertato alla stregua degli ordinari criteri del risarcimento del danno aquiliano. Si richiede, infine, la sussistenza di un rapporto di causalità tra fatto illecito, incombenze svolte e danno prodotto, non occorrendo a tal fine che tra le mansioni espletate e il fatto dannoso ricorra un rigoroso nesso di causa-effetto; piuttosto, all'uopo si reputa sufficiente, alla stregua dell'orientamento ormai consolidatosi in materia, un nesso di
“occasionalità necessaria”, ovverosia che tali incombenze o mansioni “abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno”. (Cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22058 del 22/09/2017)
2.1. Tanto premesso in punto di diritto, è necessario quindi avere riguardo all'assolvimento dell'onus probandi gravante su parte attrice, vale a dire, in adempimento di quanto stabilito dall'art.2697 c.c., l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.13390/2007) e, quindi, tutti gli elementi costitutivi del diritto. Nella fattispecie dedotta in lite può certamente ritenersi provato tanto il fatto storico dell'avvenuta caduta e delle concrete modalità in cui la stessa si è manifestata, conformemente alle deduzioni attoree, quanto le lesioni patite dall'attrice, nonché il nesso causale nei termini sopra descritti, con la conseguenza che la domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati. Difatti, il contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi nel presente giudizio, unitamente ai documenti prodotti, consentono di ritenere pienamente dimostrato che l'attrice scivolava su dei tubi apposti sul manto stradale al di sotto del marciapiede a causa dei quali rovinava al suolo, lamentando così forti dolori alla gamba destra. Segnatamente, il dato di fatto inconfutabile, ricavabile dalle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 18.6.2024, è che il tubo in questione era “posizionato sotto lo scalino del marciapiede” (Cfr. teste Tes_1
), non era visibile né vi era alcun avviso o altra segnalazione né del tubo
[...] in discorso e nemmeno dei lavori in corso, costituendo in tal modo un pericolo occulto. Ambo i testi, indifferenti alle parti in causa, confermavano tutte le circostanze relative al sinistro descritte nell'atto di citazione, dando atto del pronto intervento dell'ambulanza, nonché delle lesioni occorse al ginocchio dell'attrice; inoltre da entrambe le dichiarazioni testimoniali può evincersi, a supporto della sussistenza del nesso causale, che i lavori fossero effettivamente in corso e che a causa degli stessi e dell'imprudenza nella relativa gestione l' rovinava al suolo (“vi era una impalcatura che stavano smontando”). Pt_1 Segnatamente la teste , della cui attendibilità non si ha alcun Testimone_1 fondato motivo di dubitare, dichiarava quanto segue: “il giorno 13.4.2022, verso le ore 13,50, circa, ero sotto il portone di casa della mia amica , in Sorrento Parte_2 al corso Italia, difronte al cinema “Armida”, con la stessa, perché aspettavamo un amica, allorché sopraggiungeva, di fronte a noi, proveniente direzione del cinema, una ragazza, la quale stava entrando nel portone e nel mentre, saliva il marciapiede, scivolava su un tubo innocente;
infatti vi era una impalcatura che stavano smontando;
infatti il tubo, sul quale è scivolata la ragazza era posizionato sotto lo scalino del marciapiede. Quando la ragazza è scivolata sul tubo, che non era visibile, forse era dello stesso colore del manto stradale, il tubo scorreva verso il centro della strada. La ragazza precipitava a terra e si feriva la gamba destra, tanto che urlava forte;
qualcuno ha chiamato l'autoambulanza e noi, l'abbiamo soccorsa. Qualcuno dei negozi vicino ha portato una sedia e dell'acqua in attesa dell'autoambulanza. Preciso che non vi era alcuna segnalazione di lavori in corso o di pericolo, e neanche vi era una segnalazione del tubo in terra”. Sostanzialmente convergente è risultata la testimonianza dell'altro teste,
[...]
, la quale pure confermava, oltre che le circostanze di tempo e di luogo CP_2 dedotte in citazione, la condotta violativa delle norme di sicurezza sui luoghi dei lavori tenuta dalla convenuta, in quanto residente nel palazzo la cui facciata CP_3 avevano ad oggetto i lavori di ristrutturazione in discorso. In particolare, dichiarava: “ero con la mia amica , sotto il portone di Testimone_1 casa mia a Sorrento al Corso Italia n.186, perché attendevamo una amica per andare ad un festeggiamento, ecco perché ricordo la data;
il palazzo di casa mia al corso Italia n.186 era oggetto di lavori di ristrutturazione della facciata, e in quel periodo stavano smontando l'impalcatura; Nel mentre attendevamo è arrivata
, la conosco perché la mamma abita nel portone di casa mia;
la donna Pt_1 stava per salire sul marciapiede, quando improvvisamente è scivolata su dei tubi innocenti, che erano stati posizionati, sotto lo stesso, i tubi innocenti, che erano quelli dell'impalcatura non si vedevano, erano color grigio scuro, i tubi, a seguito della caduta sono scivolati nella strada;
è caduta con la gamba destra, Pt_1 facendosi male ed urlava dal dolore;
l'abbiamo soccorsa, qualcuno ha chiamato l'autoambulanza e i negozianti vicino hanno portato una sedia e dell'acqua. Non vi era alcun segnale che dichiarasse la presenza dei tubi innocenti a terra e non vi era posizionato alcun segnale di pericolo;
al momento non vi erano operari. Da alcuni giorni avevano smontato quei tubi e non li erano venuti a rimuovere, ma preciso che non si vedevano”. Emerge, dunque, con evidenza la responsabilità della convenuta società per il fatto illecito dei propri preposti, i quali, in violazione delle benché minime regole di cautela, lasciavano il tubo in discorso sulla pubblica strada, al di sotto del marciapiede all'altezza del civico 186, senza alcuna idonea segnalazione di pericolo.
2.2. Sul nesso di compatibilità delle lesioni, il consulente tecnico d'ufficio si esprime positivamente riconducendo il quadro menomativo obiettivato all'evento traumatico descritto in citazione, risultando pienamente rispettati i ben noti requisiti per l'attribuzione del nesso di causalità materiale, atti a valutare la qualità e la quantità del trauma, la natura e l'entità proprie della lesione traumatica e le caratteristiche sintomatologiche proprie degli esiti. Nel caso di specie la prova offerta dall'attrice è, pertanto, idonea a supportarne la domanda, la quale si valuta fondata.
3. Tanto premesso in ordine all'an debeatur, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della espletata consulenza medico- legale, in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che , in seguito all'evento lesivo per cui vi è causa, riportava una Parte_1 frattura di rotula destra, riscontrando all'ispezione di detta zona: “in regione mediana esito cicatriziale lineare di circa 9 cm, ipocromico, non rilevato e non adeso ai piani cutanei sottostanti, intervallato da segni di punti di sutura. All'esame comparimetrico si rileva: In regione sovrarotulea, a circa 10 cm dal polo superiore della rotula, minus di circa 0,5 cm rispetto al controlato (46 cm a destra – 46,5 cm a sinistra); In regione sovrarotulea, a circa 5 cm dal polo superiore della rotula, minus di circa 0,5 cm rispetto al controlato (40,5 cm a destra – 41 cm a sinistra); In regione mesorotulea, plus di circa 0,5 cm rispetto al controlato (37,5 cm a destra – 37 cm a sinistra); In regione infrarotulea, a circa 5 cm dal polo inferiore della rotula, non alterazioni rispetto al controlato (36 cm a destra – 36 cm a sinistra); In regione infrarotulea, a circa 10 cm dal polo inferiore della rotula, non alterazioni rispetto al controlato (35 cm a destra – 35 cm a sinistra). Dolore alla palpazione della regione rotulea. Sfumata ipotonotrofia dei muscoli di coscia rispetto al controlato. Lieve ballottamento rotuleo. Movimenti di flessione perdita di circa 10° rispetto al controlato. Limitati ai gradi estremi i movimenti di intra- ed extrarotazione. Test di Lachman e cassetto anteriore negativi. Apley e CP_4
McMurray negativi. Deambulazione armonica. Passaggi posturali autonomi. Accosciamento incompleto a destra, completo a sinistra”. Tenuto conto del summenzionato quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 6%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole giorni 9 per ITT, giorni 25 per ITP nella misura del 75%, giorni 30 nella misura del 50%, nonché giorni 30 nella misura del 25%. Il danno non patrimoniale subito da può essere liquidato in via Parte_1 equitativa, in attuali euro 8.966,00, per postumi permanenti al 6% in un soggetto leso di anni 45 al momento del sinistro, ed euro 5.778,75 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa, quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore della danneggiata può essere riconosciuto l'importo globale di euro 14.744,75 a titolo di danno non patrimoniale. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022).
3.1. Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva atteso che l'istante, lungi dal fornire prova di specifiche sofferenze morali patite, si è limitato a chiedere il ristoro del cd. pretium doloris fisiologicamente ricompreso, quale componente psicologica, nel danno alla salute subito, ne consegue che non può riconoscersi autonomo rilievo alla sofferenza morale lamentata in conseguenza del sinistro, essendo tale voce di danno ricompresa nella complessiva valutazione del danno biologico. Del resto, come risultante dalla soprarichiamata c.t.u., le lesioni patite dall'attrice non hanno determinato “apprezzabili riflessi sulla sfera individuale, sulla sfera relazionale e sull'espletamento della specifica attività lavorativa né impediscono del tutto l'espletamento di altre attività lavorative;
non comportano pregiudizi all'integrità fisiognomica della sig.ra e non sono suscettibili di Pt_1 miglioramento con presidi terapeutici e/o protesici”; occorre precisare, quanto alla rilevata “sfumata incidenza sulla cenestesi lavorativa”, da cui scaturisce la necessità di sporadiche pause nel corso dell'attività lavorativa, che tale espressione indica quella variazione della condizione di benessere e la percezione di maggiore fatica da parte di un soggetto nell'espletamento delle mansioni lavorative, diretta conseguenza di una lesione subita, per ciò differenziandosi dal danno da capacità lavorativa specifica, non dedotto, d'altronde, dall'attrice né provato, che, diversamente, incide sul patrimonio del danneggiato e ricorre quando il danno biologico è talmente grave di talché il soggetto risulta impossibilitato a svolgere le mansioni equivalenti a quella svolta al momento del sinistro. La lesione della cenestesi lavorativa consiste, invece, nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal soggetto nello svolgimento dell'attività lavorativa ed essa non incide sull'opportunità di reddito ma solo sulla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo stesso. In altre parole, il soggetto leso con postumi rilevanti, pur essendo nelle condizioni di svolgere le medesime attività poste in essere prima del sinistro e, dunque, di percepire eguali redditi, subisce una maggiore fatica nel compiere le azioni proprie di una determinata attività lavorativa e anche tale aspetto, che può essere provato mediante relazione medico-legale, merita adeguato risarcimento. Il risarcimento della lesione alla cenestesi lavorativa si calcola, non trattandosi di danno alla capacità del danneggiato di produrre reddito, non quale danno patrimoniale (e segnatamente quale lucro cessante) e neppure come voce autonoma del danno non patrimoniale, bensì attraverso un incremento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione. Sarà necessario quindi ricorrere a un
“appesantimento” del valore del punto di invalidità permanente, nel caso di specie tenuto già in debito conto dall'ausiliario dott. Persona_1
3.2. Alla danneggiata compete, poi, il danno patrimoniale correlato agli oneri economici che ha dovuto sostenere in conseguenza dell'evento lesivo di cui è causa, le spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, pari ad euro 263,35 da sommarsi a quelle ritenute “utili” ammontanti ad euro 700,00. Va, invece, esclusa l'ulteriore somma di euro 415,08 trattandosi di spese valutate superflue dall'ausiliario e, come tali, non etiologicamente riconducibili al sinistro de quo e conseguenti alla verificazione dello stesso.
3.3. Allo stesso modo non possono riconoscersi i presunti danni occorsi al cellulare, atteso che non vi è alcun dato utile a fornire indicazioni in merito al relativo valore ed all'impossibilità di funzionamento dello stesso ad esito della caduta in discorso.
3.4. Oltre all'importo di euro 15.708,10 alla danneggiata va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 298,59 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore dell'attrice l'importo complessivo di euro 16.006,69, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannata la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore. Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabili, secondo i parametri medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), con distrazione in favore dell'avvocato Filomena Cappiello dichiaratasi antistataria.
4.1. Le spese di c.t.u., come già liquidate, sono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda attorea e , per l'effetto, condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di euro 16.006,69, oltre interessi legali dalla Parte_1 data odierna sino al saldo;
B. condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate in euro 4.689,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Filomena Cappiello dichiaratasi antistataria;
C. pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, definitivamente a carico della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore. Così deciso in Torre Annunziata, il 9 settembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, elettivamente domiciliata in Sorrento al Corso Italia n.281 Parte_1
- is. 2, presso lo studio dell'avvocato Filomena Cappiello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTRICE E
, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la Controparte_1 carica in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.54 CONVENUTA CONTUMACE
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.5.2025, parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a questo Tribunale, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella qualità di ditta responsabile dei lavori a causa dei quali l'attrice rovinava al suolo in data 13.4.2022 alle ore 13,57 circa, in Sorrento, al Corso Italia, al fine di farne accertare la responsabilità per il descritto evento lesivo ai sensi dell'art. 2049 c.c. e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni dalla medesima patiti a titolo di danno biologico, morale, invalidità temporanea assoluta e parziale, spese mediche e danni patrimoniali, quantificati nella somma di euro 26.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro. A sostegno della domanda l'attrice assumeva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva a piedi la detta via per raggiungere l'abitazione dei suoi genitori ubicata al civico 186, giunta all'altezza del cinema
“Armida”, dopo aver attraversato il corso, nel salire il marciapiedi per raggiungere il portone di entrata del palazzo rovinava al suolo poiché scivolava su dei tubi apposti sul manto stradale dagli operai che stavano smontando l'andito utilizzato per i lavori alla facciata del palazzo;
segnatamente, evidenziava, che i predetti tubi erano stati smontati ed apposti sul manto stradale al di sotto dei marciapiedi dagli operai della società che si era occupata Controparte_1 dell'installazione del ponteggio per i lavori di rifacimento della facciata del palazzo ubicato al numero civico 186 del Corso Italia in Sorrento in maniera incauta, negligente, in totale violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavori e senza alcuna segnalazione che ne indicasse la presenza. A seguito del descritto impatto interveniva sul posto l'ambulanza del 118 che provvedeva a trasportare d'urgenza al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Sorrento l'attrice, ove le venivano diagnosticate, a seguito di indagini cliniche e strumentali, le seguenti gravissime lesioni personali: “frattura della rotula chiusa, frattura pluriframmentaria di apice di rotula a destra, con prognosi di giorni 30”, così come attestato dal referto di P.S. n. 2022004917 del 13 aprile 2022, con invio al reparto di ortopedia per valutazione e trattamento;
a causa dei forti dolori seguivano ulteriori visite specialistiche per come individuate nell'atto introduttivo. Di talché, l'istante esperiva tentativo di negoziazione assistita, avanzando rituale richiesta di risarcimento a mezzo pec del 27.04.2022 nei confronti della società convenuta per le lesioni patite, istanza rinnovata con pec dell'1.09.2022 e del 20.12.2022, ove rettificava l'errore materiale occorso nelle precedenti missive relativamente alla data di accadimento del sinistro indicata (13.04.2022 in luogo del 14.04.2022, come si evince dai referti sanitari allegati). Stante l'inerzia dell'assicurazione convenuta, l'attrice si determinava ad adire le competenti sedi giudiziarie e, nel procedimento così instauratosi, all'udienza del 27.06.2023 veniva dichiarata la contumacia della , la quale Controparte_1 ometteva di costituirsi nonostante la disposta rinnovazione della notifica. Espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi di parte attrice e l'esperimento di una c.t.u. medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 15.5.2025. 2. Preliminarmente in punto di diritto, occorre inquadrare l'azione proposta nell'ambito dell'art. 2049 c.c. Tale disposizione, nel disciplinare i rapporti intercorrenti tra i “padroni” e i committenti, sancisce la responsabilità del soggetto il quale, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi in tal modo assumendo su di sé il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto (committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo. (Cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28852 del 19 gennaio 2021) La norma in discorso viene pacificamente qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui, il cui fondamento si rinviene nel principio romanistico “cuius commoda, eius et incommoda”. Quanto ai relativi presupposti di operatività, viene, innanzitutto, in rilievo il rapporto di preposizione, per tale intendendosi un rapporto anche di carattere temporaneo, o occasionale, purché caratterizzato, in fatto, da una manifestazione di volontà del dominus, che incarichi altri di svolgere una determinata attività nel proprio interesse. L'espletamento di una mansione su incarico e nell'interesse di altro soggetto costituisce, dunque, il nucleo strutturale minimo su cui poggia il rapporto di preposizione delineato dall'alt. 2049 c.c., in virtù del quale il proponente acquista poteri di controllo giuridicamente rilevanti sull'attività del preposto. Il secondo elemento è rappresentato dall'esistenza di un fatto illecito commesso dal preposto, accertato alla stregua degli ordinari criteri del risarcimento del danno aquiliano. Si richiede, infine, la sussistenza di un rapporto di causalità tra fatto illecito, incombenze svolte e danno prodotto, non occorrendo a tal fine che tra le mansioni espletate e il fatto dannoso ricorra un rigoroso nesso di causa-effetto; piuttosto, all'uopo si reputa sufficiente, alla stregua dell'orientamento ormai consolidatosi in materia, un nesso di
“occasionalità necessaria”, ovverosia che tali incombenze o mansioni “abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno”. (Cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22058 del 22/09/2017)
2.1. Tanto premesso in punto di diritto, è necessario quindi avere riguardo all'assolvimento dell'onus probandi gravante su parte attrice, vale a dire, in adempimento di quanto stabilito dall'art.2697 c.c., l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.13390/2007) e, quindi, tutti gli elementi costitutivi del diritto. Nella fattispecie dedotta in lite può certamente ritenersi provato tanto il fatto storico dell'avvenuta caduta e delle concrete modalità in cui la stessa si è manifestata, conformemente alle deduzioni attoree, quanto le lesioni patite dall'attrice, nonché il nesso causale nei termini sopra descritti, con la conseguenza che la domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati. Difatti, il contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi nel presente giudizio, unitamente ai documenti prodotti, consentono di ritenere pienamente dimostrato che l'attrice scivolava su dei tubi apposti sul manto stradale al di sotto del marciapiede a causa dei quali rovinava al suolo, lamentando così forti dolori alla gamba destra. Segnatamente, il dato di fatto inconfutabile, ricavabile dalle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 18.6.2024, è che il tubo in questione era “posizionato sotto lo scalino del marciapiede” (Cfr. teste Tes_1
), non era visibile né vi era alcun avviso o altra segnalazione né del tubo
[...] in discorso e nemmeno dei lavori in corso, costituendo in tal modo un pericolo occulto. Ambo i testi, indifferenti alle parti in causa, confermavano tutte le circostanze relative al sinistro descritte nell'atto di citazione, dando atto del pronto intervento dell'ambulanza, nonché delle lesioni occorse al ginocchio dell'attrice; inoltre da entrambe le dichiarazioni testimoniali può evincersi, a supporto della sussistenza del nesso causale, che i lavori fossero effettivamente in corso e che a causa degli stessi e dell'imprudenza nella relativa gestione l' rovinava al suolo (“vi era una impalcatura che stavano smontando”). Pt_1 Segnatamente la teste , della cui attendibilità non si ha alcun Testimone_1 fondato motivo di dubitare, dichiarava quanto segue: “il giorno 13.4.2022, verso le ore 13,50, circa, ero sotto il portone di casa della mia amica , in Sorrento Parte_2 al corso Italia, difronte al cinema “Armida”, con la stessa, perché aspettavamo un amica, allorché sopraggiungeva, di fronte a noi, proveniente direzione del cinema, una ragazza, la quale stava entrando nel portone e nel mentre, saliva il marciapiede, scivolava su un tubo innocente;
infatti vi era una impalcatura che stavano smontando;
infatti il tubo, sul quale è scivolata la ragazza era posizionato sotto lo scalino del marciapiede. Quando la ragazza è scivolata sul tubo, che non era visibile, forse era dello stesso colore del manto stradale, il tubo scorreva verso il centro della strada. La ragazza precipitava a terra e si feriva la gamba destra, tanto che urlava forte;
qualcuno ha chiamato l'autoambulanza e noi, l'abbiamo soccorsa. Qualcuno dei negozi vicino ha portato una sedia e dell'acqua in attesa dell'autoambulanza. Preciso che non vi era alcuna segnalazione di lavori in corso o di pericolo, e neanche vi era una segnalazione del tubo in terra”. Sostanzialmente convergente è risultata la testimonianza dell'altro teste,
[...]
, la quale pure confermava, oltre che le circostanze di tempo e di luogo CP_2 dedotte in citazione, la condotta violativa delle norme di sicurezza sui luoghi dei lavori tenuta dalla convenuta, in quanto residente nel palazzo la cui facciata CP_3 avevano ad oggetto i lavori di ristrutturazione in discorso. In particolare, dichiarava: “ero con la mia amica , sotto il portone di Testimone_1 casa mia a Sorrento al Corso Italia n.186, perché attendevamo una amica per andare ad un festeggiamento, ecco perché ricordo la data;
il palazzo di casa mia al corso Italia n.186 era oggetto di lavori di ristrutturazione della facciata, e in quel periodo stavano smontando l'impalcatura; Nel mentre attendevamo è arrivata
, la conosco perché la mamma abita nel portone di casa mia;
la donna Pt_1 stava per salire sul marciapiede, quando improvvisamente è scivolata su dei tubi innocenti, che erano stati posizionati, sotto lo stesso, i tubi innocenti, che erano quelli dell'impalcatura non si vedevano, erano color grigio scuro, i tubi, a seguito della caduta sono scivolati nella strada;
è caduta con la gamba destra, Pt_1 facendosi male ed urlava dal dolore;
l'abbiamo soccorsa, qualcuno ha chiamato l'autoambulanza e i negozianti vicino hanno portato una sedia e dell'acqua. Non vi era alcun segnale che dichiarasse la presenza dei tubi innocenti a terra e non vi era posizionato alcun segnale di pericolo;
al momento non vi erano operari. Da alcuni giorni avevano smontato quei tubi e non li erano venuti a rimuovere, ma preciso che non si vedevano”. Emerge, dunque, con evidenza la responsabilità della convenuta società per il fatto illecito dei propri preposti, i quali, in violazione delle benché minime regole di cautela, lasciavano il tubo in discorso sulla pubblica strada, al di sotto del marciapiede all'altezza del civico 186, senza alcuna idonea segnalazione di pericolo.
2.2. Sul nesso di compatibilità delle lesioni, il consulente tecnico d'ufficio si esprime positivamente riconducendo il quadro menomativo obiettivato all'evento traumatico descritto in citazione, risultando pienamente rispettati i ben noti requisiti per l'attribuzione del nesso di causalità materiale, atti a valutare la qualità e la quantità del trauma, la natura e l'entità proprie della lesione traumatica e le caratteristiche sintomatologiche proprie degli esiti. Nel caso di specie la prova offerta dall'attrice è, pertanto, idonea a supportarne la domanda, la quale si valuta fondata.
3. Tanto premesso in ordine all'an debeatur, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della espletata consulenza medico- legale, in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che , in seguito all'evento lesivo per cui vi è causa, riportava una Parte_1 frattura di rotula destra, riscontrando all'ispezione di detta zona: “in regione mediana esito cicatriziale lineare di circa 9 cm, ipocromico, non rilevato e non adeso ai piani cutanei sottostanti, intervallato da segni di punti di sutura. All'esame comparimetrico si rileva: In regione sovrarotulea, a circa 10 cm dal polo superiore della rotula, minus di circa 0,5 cm rispetto al controlato (46 cm a destra – 46,5 cm a sinistra); In regione sovrarotulea, a circa 5 cm dal polo superiore della rotula, minus di circa 0,5 cm rispetto al controlato (40,5 cm a destra – 41 cm a sinistra); In regione mesorotulea, plus di circa 0,5 cm rispetto al controlato (37,5 cm a destra – 37 cm a sinistra); In regione infrarotulea, a circa 5 cm dal polo inferiore della rotula, non alterazioni rispetto al controlato (36 cm a destra – 36 cm a sinistra); In regione infrarotulea, a circa 10 cm dal polo inferiore della rotula, non alterazioni rispetto al controlato (35 cm a destra – 35 cm a sinistra). Dolore alla palpazione della regione rotulea. Sfumata ipotonotrofia dei muscoli di coscia rispetto al controlato. Lieve ballottamento rotuleo. Movimenti di flessione perdita di circa 10° rispetto al controlato. Limitati ai gradi estremi i movimenti di intra- ed extrarotazione. Test di Lachman e cassetto anteriore negativi. Apley e CP_4
McMurray negativi. Deambulazione armonica. Passaggi posturali autonomi. Accosciamento incompleto a destra, completo a sinistra”. Tenuto conto del summenzionato quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 6%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole giorni 9 per ITT, giorni 25 per ITP nella misura del 75%, giorni 30 nella misura del 50%, nonché giorni 30 nella misura del 25%. Il danno non patrimoniale subito da può essere liquidato in via Parte_1 equitativa, in attuali euro 8.966,00, per postumi permanenti al 6% in un soggetto leso di anni 45 al momento del sinistro, ed euro 5.778,75 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa, quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore della danneggiata può essere riconosciuto l'importo globale di euro 14.744,75 a titolo di danno non patrimoniale. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022).
3.1. Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva atteso che l'istante, lungi dal fornire prova di specifiche sofferenze morali patite, si è limitato a chiedere il ristoro del cd. pretium doloris fisiologicamente ricompreso, quale componente psicologica, nel danno alla salute subito, ne consegue che non può riconoscersi autonomo rilievo alla sofferenza morale lamentata in conseguenza del sinistro, essendo tale voce di danno ricompresa nella complessiva valutazione del danno biologico. Del resto, come risultante dalla soprarichiamata c.t.u., le lesioni patite dall'attrice non hanno determinato “apprezzabili riflessi sulla sfera individuale, sulla sfera relazionale e sull'espletamento della specifica attività lavorativa né impediscono del tutto l'espletamento di altre attività lavorative;
non comportano pregiudizi all'integrità fisiognomica della sig.ra e non sono suscettibili di Pt_1 miglioramento con presidi terapeutici e/o protesici”; occorre precisare, quanto alla rilevata “sfumata incidenza sulla cenestesi lavorativa”, da cui scaturisce la necessità di sporadiche pause nel corso dell'attività lavorativa, che tale espressione indica quella variazione della condizione di benessere e la percezione di maggiore fatica da parte di un soggetto nell'espletamento delle mansioni lavorative, diretta conseguenza di una lesione subita, per ciò differenziandosi dal danno da capacità lavorativa specifica, non dedotto, d'altronde, dall'attrice né provato, che, diversamente, incide sul patrimonio del danneggiato e ricorre quando il danno biologico è talmente grave di talché il soggetto risulta impossibilitato a svolgere le mansioni equivalenti a quella svolta al momento del sinistro. La lesione della cenestesi lavorativa consiste, invece, nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal soggetto nello svolgimento dell'attività lavorativa ed essa non incide sull'opportunità di reddito ma solo sulla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo stesso. In altre parole, il soggetto leso con postumi rilevanti, pur essendo nelle condizioni di svolgere le medesime attività poste in essere prima del sinistro e, dunque, di percepire eguali redditi, subisce una maggiore fatica nel compiere le azioni proprie di una determinata attività lavorativa e anche tale aspetto, che può essere provato mediante relazione medico-legale, merita adeguato risarcimento. Il risarcimento della lesione alla cenestesi lavorativa si calcola, non trattandosi di danno alla capacità del danneggiato di produrre reddito, non quale danno patrimoniale (e segnatamente quale lucro cessante) e neppure come voce autonoma del danno non patrimoniale, bensì attraverso un incremento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione. Sarà necessario quindi ricorrere a un
“appesantimento” del valore del punto di invalidità permanente, nel caso di specie tenuto già in debito conto dall'ausiliario dott. Persona_1
3.2. Alla danneggiata compete, poi, il danno patrimoniale correlato agli oneri economici che ha dovuto sostenere in conseguenza dell'evento lesivo di cui è causa, le spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, pari ad euro 263,35 da sommarsi a quelle ritenute “utili” ammontanti ad euro 700,00. Va, invece, esclusa l'ulteriore somma di euro 415,08 trattandosi di spese valutate superflue dall'ausiliario e, come tali, non etiologicamente riconducibili al sinistro de quo e conseguenti alla verificazione dello stesso.
3.3. Allo stesso modo non possono riconoscersi i presunti danni occorsi al cellulare, atteso che non vi è alcun dato utile a fornire indicazioni in merito al relativo valore ed all'impossibilità di funzionamento dello stesso ad esito della caduta in discorso.
3.4. Oltre all'importo di euro 15.708,10 alla danneggiata va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 298,59 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore dell'attrice l'importo complessivo di euro 16.006,69, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannata la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore. Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabili, secondo i parametri medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), con distrazione in favore dell'avvocato Filomena Cappiello dichiaratasi antistataria.
4.1. Le spese di c.t.u., come già liquidate, sono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda attorea e , per l'effetto, condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di euro 16.006,69, oltre interessi legali dalla Parte_1 data odierna sino al saldo;
B. condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate in euro 4.689,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Filomena Cappiello dichiaratasi antistataria;
C. pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, definitivamente a carico della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore. Così deciso in Torre Annunziata, il 9 settembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo