Art. 13.
Gli articoli 278 , 279 , 280 e 281 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
Art. 278. (Momento in cui puo' concedersi la liberta' provvisoria).
- La liberta' provvisoria puo' essere conceduta a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio.
Art. 279. (Competenza relativa alla liberta' provvisoria). - Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di liberta' provvisoria il pretore che procede alla istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante la istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide secondo la rispettiva competenza il tribunale o la corte d'appello; sulla domanda di liberta' provvisoria proposta in pendenza del ricorso per cassazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nei procedimenti di competenza della corte d'assise durante l'istruzione decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio, la sezione istruttoria, e durante il dibattimento, la corte d'assise. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima.
Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte.
I provvedimenti concernenti la liberta' provvisoria sono dati con ordinanza eccetto il caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio.
Sulla domanda di liberta' provvisoria proposta dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208 provvede il giudice che ha emesso la sentenza.
Art. 280. (Facolta' del pubblico ministero di concedere la liberta' provvisoria). - Nei procedimenti di competenza, del tribunale o della corte di assise durante la istruzione sommaria la liberta' provvisoria puo' essere concessa prima della richiesta di citazione, con decreto motivato dal pubblico ministero.
Quando l'istruzione sommaria e' trasformata in istruzione formale, il provvedimento continua ad avere effetto, salvo quanto e' stabilito nell'art. 292.
Se il pubblico ministero ritiene che non si debba concedere la liberta' provvisoria o che questa debba essere sottoposta a cauzione o malleveria, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, che provvede a norma dell'art. 279.
Art. 281. (Facolta' di impugnazione della ordinanze sulla liberta' provvisoria). - Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla liberta' provvisoria emesse dal pretore nella istruzione o dal giudice istruttore. Sull'appello giudica rispettivamente il giudice istruttore o la sezione istruttoria.
Si applicano il terzo ed il quarto capoverso dell'art. 272-bis.
Gli articoli 278 , 279 , 280 e 281 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
Art. 278. (Momento in cui puo' concedersi la liberta' provvisoria).
- La liberta' provvisoria puo' essere conceduta a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio.
Art. 279. (Competenza relativa alla liberta' provvisoria). - Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di liberta' provvisoria il pretore che procede alla istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante la istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide secondo la rispettiva competenza il tribunale o la corte d'appello; sulla domanda di liberta' provvisoria proposta in pendenza del ricorso per cassazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nei procedimenti di competenza della corte d'assise durante l'istruzione decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio, la sezione istruttoria, e durante il dibattimento, la corte d'assise. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima.
Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte.
I provvedimenti concernenti la liberta' provvisoria sono dati con ordinanza eccetto il caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio.
Sulla domanda di liberta' provvisoria proposta dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208 provvede il giudice che ha emesso la sentenza.
Art. 280. (Facolta' del pubblico ministero di concedere la liberta' provvisoria). - Nei procedimenti di competenza, del tribunale o della corte di assise durante la istruzione sommaria la liberta' provvisoria puo' essere concessa prima della richiesta di citazione, con decreto motivato dal pubblico ministero.
Quando l'istruzione sommaria e' trasformata in istruzione formale, il provvedimento continua ad avere effetto, salvo quanto e' stabilito nell'art. 292.
Se il pubblico ministero ritiene che non si debba concedere la liberta' provvisoria o che questa debba essere sottoposta a cauzione o malleveria, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, che provvede a norma dell'art. 279.
Art. 281. (Facolta' di impugnazione della ordinanze sulla liberta' provvisoria). - Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla liberta' provvisoria emesse dal pretore nella istruzione o dal giudice istruttore. Sull'appello giudica rispettivamente il giudice istruttore o la sezione istruttoria.
Si applicano il terzo ed il quarto capoverso dell'art. 272-bis.