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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il g.o.p. dott. ssa Anna Ruotolo nel procedimento r.g.n. 9390/2019 avente ad oggetto: altri contratti d'opera - opposizio ne a decreto ingiunt ivo ha pronunziat o la seguente
SENTENZA
TRA
, (c.f. ), in persona del direttore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione dall'avv. Maurizio Forestieri, presso il cui studio in Napoli al C.so
Umberto I n, 34, elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
Controparte_1
( p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo. dall'avv. Vincenzo Mirra, presso il cui studio in Santa Maria Capua
Vetere, alla via Melorio n. 21,elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi, da verbale di udienza e da comparse conclusio na li depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2045/19, emesso dall'intestato in data CP_2
9.9.2019 e notificato il 17.09.2019, con il quale le era ingiunto il pagamento di €.
9.846,88 in favore del Controparte_1
per le prestazioni sanitarie s pecialistiche svolte nel primo trimestre
[...]
1 dell'anno 2019, oltre interessi moratori ex D.Lgs.n. 231/2002, ed oltre spese per la procedura monitoria liquidate in € 540,00 per compensi professionali ed €
145,50 per esborsi oltre spese generali al 15%, I.v.a. e C.P.A.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che: ” il rapporto tra le parti era regolato dal contratto prot. 288839 del 27.12.18, redatto, su base annuale, ai sensi dell'art.
8-quinquies del D. Lgs. 502/92; , con Delibera D.G. n. 78 del Parte_1
19.1.19, in attesa della sottoscrizione dei contratti per l'anno 2019 aveva stabilito che le strutture accreditate potessero erogare prestazioni di specialistica ambulatoriale per il SSR in prorogatio al contratto anno 2018 ed in attesa da parte della Regione Campania degli atti di programmazione sanitaria per la fissazione dei tetti di spesa per il 2019 le strutture private accreditate potevano erogare prestazioni sanitarie nel rispetto dei limiti di spesa trimestrali, già determinati per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 5 bis del contratto ex DCA n.
84/2018; con la Determinazione Dirigenziale n. 6406/19 del 6.8.19 Parte_1 aveva liquidato all'opposta, a saldo del I trimestre 2019 l'importo di euro
1.819,34, con invito ad emettere la nota di credito all'esito della quale avrebbe provveduto al pagamento del saldo;
nel corso dell'anno 2019 è stato inviato a mezzo p.e.c. il monitoraggio mensile dei tetti di spesa per i mesi di gennaio 2019
(nota prot. 36352 del 13.2.19), febbraio 2019 (nota prot. 59828 del 13.3.19) e marzo 2019 (nota prot. 88553 del 16.4.19) ; il ha effettuato Controparte_1 prestazioni oltre i limiti contrattuali nella misura di euro 8.027,24 e, pertanto nulla è dovuto”.
In conseguenza di ciò ha chiesto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare in ogni caso non dovute le somme di cui al ricorso per decreto ingiunt ivo;
vittoria di spese e competenze di lite.
Costituitasi in giudizio, la opposta ha dedotto la infondatezza delle eccezioni e delle deduzioni di parte opponente, chiedendo il via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto nel merito della opposizione, con vittoria di spese con attribuz io ne .
Nel corso del giudizio era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Considerata la natura documentale della causa non veniva espletata alcuna attività istruttoria.
Alla udienza del 29.06.2024, la causa era assegnata in decisione con la concessione dei termini ordinari (giorni 60+20) per il deposito di memorie conclusio na li e di replica.
2 1. In via preliminare deve osservarsi che sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario.
La presente controversia verte essenzialmente sul pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate dall'opposta in favore degli assistiti dell' , in regim e Parte_2 di accreditamento provvisorio. Nell'ambito del S.S.N., il regime dell'accreditamento, di cui di cui all'art. 8 D. lgs. n. 502/1992, come integrato dall'art. 6, L. n. 724/1994 e successive modifiche, ha sì sostituito quello preesistente convenzionale, ma non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la struttura privata e l'ente pubblico preposto all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria, con la particolarità, rispetto al regime giuridico preesistente, consistente nel fatto che nel nuovo sistema si è in presenza di concessioni ex lege di attività di servizio pubblico, con la conseguenza che la disciplina di queste convenzioni è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali (cfr. Cass. SS.UU. n.
14335/05). Ne consegue che, trattandosi di prestazioni rese nell'ambito di un rapporto concessorio, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 33, D. lgs. n.
80/1998 – applicabile ratione temporis -, nel testo sostituito dall'art. 7, L. n.
205/2000, quale risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n.
204/04, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 33, commi 1° e 2° e
34, comma 1°, D. lgs. n. 80/1998, come sostituiti dall'art. 7, lettere a) e b), L. n.
205/2000. In particolare, per effetto della citata pronuncia, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, per quel che interessa nella presente causa, tutte le “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, in relazione alle quali, pertanto, il riparto di giurisdizione deve operarsi sulla base del criterio generale del petitum sostanziale.
La conseguenza è che, ove si controverta, come nella specie, sull'adempimento di obbligazioni aventi fonte nel rapporto di concessione, la causa, attenendo alla sfera privatistico-patrimoniale delle parti, è devoluta alla giurisdizione del Giudice
Ordinario, competente a conos cere dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto dedotto in giudizio (cfr, sul punto, Cass. n. 6330/05). T ale giurisdizione sussiste ove, come nel caso di specie, non sia res controversa l'esistenza o il contenuto della concessione, ovvero l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi (Cass. SS.UU. n. 15217/06, n.
22661/06 e n. 411/07), sicché occorre esclusivamente un'indagine meramente
3 delibativa e incidentale degli atti che disciplinano il rapport o di concessione (cfr.
SS.UU. 29536/2008).
Nella specie alcun profilo inerente a poteri discrezionali della p.a. sono in questione, pertanto sussiste la giuris diz io ne del T ribunale.
2. Quanto alla legittimazione passiva va rilevato che il rapporto tra le parti ha Part natura contrattuale ed all'art. 7 del contratto la si impegna ad erogare i corrispettivi dovuti. Ne consegue, quindi, che correttamente la domanda è stata Part proposta nei confronti dell' trattandosi della controparte del rapporto contrattuale e del soggetto tenuto a corrispondere, almeno astrattamente, i corrispett iv i dovuti.
3. Nel merito l'opposiz io ne è infondata e va rigettata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'inesistenza di fatti estintiv i o modificat iv i di tale diritto.
Con l'opposizione si contesta il credito azio nato in [...] monitoria, prospettando che non sarebbe dovuto, con la conseguenza che non risulta in contestazione il rapporto tra le parti.
Com'è noto, infatti, il principio di non contestazione, che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altriment i, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale.
Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n.
13079/08; n. 5191/08). In una più recente pronuncia la Suprema Corte è giunta
4 finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione: “L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato ” (Cass. n. 22837/10).
Inoltre,deve considerarsi che il principio di non contestazione, nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, impone alla parte di contestare specificamente le circostanze prospettate dalla controparte, con la conseguenza che non assume rilievo una contestazione generica;
così, tra le altre, Cor te di
Cassazione, sentenza n. 21847/14: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse”.
Non sono, in contestazione le prestazioni sanitarie erogate dalla società opposta, del cui corrispett ivo si chiede il pagamento in questa sede.
Parte opponente ha censurato solo il quantum del credito azionato.
A tal fine la opponente ha precisato che nulla deve essere corrisposto al
[...]
il quale ha erogato prestazioni oltre il cd “ tetto di Controparte_1 spesa” previsto e, pertanto, il credito vantato di €. 9.846,88 non è dovuto.
Al riguardo si evidenzia che se è vero che il rispetto del limite di spesa è fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo ( Cfr. Corte di Appello di Napoli n. 1747 del
2014), è anche vero che parte opponente, nell'effettuare la contestazione, deve almeno allegare non solo il limite di spesa violato, che nel caso di specie è previsto da contratto, ma anche il totale delle prestazioni erogate oltre il suddetto limite e l'importo non rimborsabile al centro opposto per effetto di tale condotta.
Spetta poi alla struttura accreditata l'onere di dimostrare che le prestazioni, di cui si chiede il pagamento, sia stata erogata nel rispetto del limite di spesa contrattualmente previsto, al fine di ottenere il pieno accoglimento della domanda azionata.
5 Part L' ha genericamente contestato il superamento del limite di spesa da parte del senza allegare nè la prova né il totale delle Controparte_1 prestazioni erogate oltre il limite.
Sul punto deve osservarsi che, con la sentenza n. 17437/2016, la Corte di
Cassazione, nel cassare una sentenza di una Corte territoriale che aveva affermato che il mancato superamento dei tetti di spesa costituisse elemento costitutivo del diritto azionato, con conseguente onere probatorio a carico della struttura privata che chiede il corrispettivo, ha affermato che: “Erra ... la Corte territoriale nel ritenere che il riparto dell'onere probatorio relativo alla pretesa dell'odierna ricorrente segua l'iter delineato in sentenza ... che al Centro di analisi oggi ricorrente spettava la prova - quale fatto costitutivo del diritto esercitato - dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione delle Part prestazioni per le quali era richiesto il rimborso, grav ando di converso sulla la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa - fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, andava provato dalla parte eccipiente”.
Con la sentenza richiamata, quindi, la Suprema Corte ha chiarito che la circostanza relativa al superamento dei tetti di spesa:
a) costituisce fatto impeditivo rispetto alla pret esa azionata dalla struttura sanitaria e non già elemento costitutivo della pretesa azionata;
b) in quanto fatto impeditivo deve essere dimostrato dalla parte che lo eccepisce, ossia dall' e non già dalla struttura sanitaria privata. Pt_3
Il principio affermato dalla Suprema Corte appare in linea con i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni e contratti, cristallizzati nella nota sentenza a Sezioni Unite n. 13533/01 e consente, soprattutto, di rispettare maggiorme nte il principio della vicinanza della prova che
è tra i principi ispiratori della nota sentenza a SS.UU.; è evidente, infatti, che Part solo l' per compiti ad essa demandati e dovendo necessariamente svolgere un'attività di coordinamento e raccordo in rela zione alla gestione dei tetti di spesa interloquendo e rapportandosi con le diverse strutture sanitarie, ha la possibilità di verificare se, quando ed in che misura vi è stato superamento del tetto di spesa da parte della singola struttura sanitaria, circo stanza che, al contrario, non può essere verificata unilateralmente dalla singola struttura sanitaria privata, che non è a conoscenza dei dati generali e, in particolare, del
6 numero di prestazioni erogate da tutte le strutture sanitarie del comparto in ambito regiona le, sulla cui base viene calcolato il tetto di spesa.
Né può ritenersi che la natura particolare della disciplina dei tetti di spesa - in cui cioè convergono interessi privatistici e pubblicistici come quello in particolare al necessario contemperamento della tutela della salute con le esigenze della finanza – pubblica – possa comportare deroghe, quando si tratta di applicarli nelle singole fattispecie, ai principi processualmente generali che governano la materia delle obbligazioni e che operano, come ribadito dalla sentenza richiamata, anche quando viene in rilievo la problematica dei tetti di spesa. Part Nel caso di specie, quindi, gravava sull' l'onere di dimostrare di aver rispettato correttamente l'art. 5 comma 3 del contratto che prevede la co municazione mensile non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo, anche in vista della circostanza che, sempre in base al richiamato art. 3, l'esaurimento del limite di spesa prima della detta data comporta l'applicazione della regressione tariffaria.
Pertanto, alla luce di ciò in applicazione del principio affermato dalla Suprema Part Corte, non può ritenersi fornita la prova da parte dell' della sussisten za del fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, con la conseguenza che l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 2045/19 emesso dall'intestato
T ribunale, va confermato e dichiarato definit ivamente esecutivo confermato.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, tenendo conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, considerato che non vi è stata attività istruttoria e della natura delle questioni trattate. Le spese sono liquidate con attribuzione all'avv. Vincenzo Mirra che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il T ribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 9390/2019, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2045/19, dichiara ndo lo definit ivamente esecutivo;
2. condanna l' , in persona del direttore pro tempore, al pagamento, in Parte_1 favore del in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore delle spese processuali che liquida
7 in € 2.450,00 per compenso professionale ex D.M. 147/22, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Vincenzo Mirra.
S. Maria C.V., 10.01.2025
Il g.o.p. dott.ssa Anna RUOT OLO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il g.o.p. dott. ssa Anna Ruotolo nel procedimento r.g.n. 9390/2019 avente ad oggetto: altri contratti d'opera - opposizio ne a decreto ingiunt ivo ha pronunziat o la seguente
SENTENZA
TRA
, (c.f. ), in persona del direttore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione dall'avv. Maurizio Forestieri, presso il cui studio in Napoli al C.so
Umberto I n, 34, elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
Controparte_1
( p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo. dall'avv. Vincenzo Mirra, presso il cui studio in Santa Maria Capua
Vetere, alla via Melorio n. 21,elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi, da verbale di udienza e da comparse conclusio na li depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2045/19, emesso dall'intestato in data CP_2
9.9.2019 e notificato il 17.09.2019, con il quale le era ingiunto il pagamento di €.
9.846,88 in favore del Controparte_1
per le prestazioni sanitarie s pecialistiche svolte nel primo trimestre
[...]
1 dell'anno 2019, oltre interessi moratori ex D.Lgs.n. 231/2002, ed oltre spese per la procedura monitoria liquidate in € 540,00 per compensi professionali ed €
145,50 per esborsi oltre spese generali al 15%, I.v.a. e C.P.A.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che: ” il rapporto tra le parti era regolato dal contratto prot. 288839 del 27.12.18, redatto, su base annuale, ai sensi dell'art.
8-quinquies del D. Lgs. 502/92; , con Delibera D.G. n. 78 del Parte_1
19.1.19, in attesa della sottoscrizione dei contratti per l'anno 2019 aveva stabilito che le strutture accreditate potessero erogare prestazioni di specialistica ambulatoriale per il SSR in prorogatio al contratto anno 2018 ed in attesa da parte della Regione Campania degli atti di programmazione sanitaria per la fissazione dei tetti di spesa per il 2019 le strutture private accreditate potevano erogare prestazioni sanitarie nel rispetto dei limiti di spesa trimestrali, già determinati per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 5 bis del contratto ex DCA n.
84/2018; con la Determinazione Dirigenziale n. 6406/19 del 6.8.19 Parte_1 aveva liquidato all'opposta, a saldo del I trimestre 2019 l'importo di euro
1.819,34, con invito ad emettere la nota di credito all'esito della quale avrebbe provveduto al pagamento del saldo;
nel corso dell'anno 2019 è stato inviato a mezzo p.e.c. il monitoraggio mensile dei tetti di spesa per i mesi di gennaio 2019
(nota prot. 36352 del 13.2.19), febbraio 2019 (nota prot. 59828 del 13.3.19) e marzo 2019 (nota prot. 88553 del 16.4.19) ; il ha effettuato Controparte_1 prestazioni oltre i limiti contrattuali nella misura di euro 8.027,24 e, pertanto nulla è dovuto”.
In conseguenza di ciò ha chiesto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare in ogni caso non dovute le somme di cui al ricorso per decreto ingiunt ivo;
vittoria di spese e competenze di lite.
Costituitasi in giudizio, la opposta ha dedotto la infondatezza delle eccezioni e delle deduzioni di parte opponente, chiedendo il via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto nel merito della opposizione, con vittoria di spese con attribuz io ne .
Nel corso del giudizio era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Considerata la natura documentale della causa non veniva espletata alcuna attività istruttoria.
Alla udienza del 29.06.2024, la causa era assegnata in decisione con la concessione dei termini ordinari (giorni 60+20) per il deposito di memorie conclusio na li e di replica.
2 1. In via preliminare deve osservarsi che sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario.
La presente controversia verte essenzialmente sul pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate dall'opposta in favore degli assistiti dell' , in regim e Parte_2 di accreditamento provvisorio. Nell'ambito del S.S.N., il regime dell'accreditamento, di cui di cui all'art. 8 D. lgs. n. 502/1992, come integrato dall'art. 6, L. n. 724/1994 e successive modifiche, ha sì sostituito quello preesistente convenzionale, ma non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la struttura privata e l'ente pubblico preposto all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria, con la particolarità, rispetto al regime giuridico preesistente, consistente nel fatto che nel nuovo sistema si è in presenza di concessioni ex lege di attività di servizio pubblico, con la conseguenza che la disciplina di queste convenzioni è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali (cfr. Cass. SS.UU. n.
14335/05). Ne consegue che, trattandosi di prestazioni rese nell'ambito di un rapporto concessorio, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 33, D. lgs. n.
80/1998 – applicabile ratione temporis -, nel testo sostituito dall'art. 7, L. n.
205/2000, quale risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n.
204/04, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 33, commi 1° e 2° e
34, comma 1°, D. lgs. n. 80/1998, come sostituiti dall'art. 7, lettere a) e b), L. n.
205/2000. In particolare, per effetto della citata pronuncia, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, per quel che interessa nella presente causa, tutte le “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, in relazione alle quali, pertanto, il riparto di giurisdizione deve operarsi sulla base del criterio generale del petitum sostanziale.
La conseguenza è che, ove si controverta, come nella specie, sull'adempimento di obbligazioni aventi fonte nel rapporto di concessione, la causa, attenendo alla sfera privatistico-patrimoniale delle parti, è devoluta alla giurisdizione del Giudice
Ordinario, competente a conos cere dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto dedotto in giudizio (cfr, sul punto, Cass. n. 6330/05). T ale giurisdizione sussiste ove, come nel caso di specie, non sia res controversa l'esistenza o il contenuto della concessione, ovvero l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi (Cass. SS.UU. n. 15217/06, n.
22661/06 e n. 411/07), sicché occorre esclusivamente un'indagine meramente
3 delibativa e incidentale degli atti che disciplinano il rapport o di concessione (cfr.
SS.UU. 29536/2008).
Nella specie alcun profilo inerente a poteri discrezionali della p.a. sono in questione, pertanto sussiste la giuris diz io ne del T ribunale.
2. Quanto alla legittimazione passiva va rilevato che il rapporto tra le parti ha Part natura contrattuale ed all'art. 7 del contratto la si impegna ad erogare i corrispettivi dovuti. Ne consegue, quindi, che correttamente la domanda è stata Part proposta nei confronti dell' trattandosi della controparte del rapporto contrattuale e del soggetto tenuto a corrispondere, almeno astrattamente, i corrispett iv i dovuti.
3. Nel merito l'opposiz io ne è infondata e va rigettata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'inesistenza di fatti estintiv i o modificat iv i di tale diritto.
Con l'opposizione si contesta il credito azio nato in [...] monitoria, prospettando che non sarebbe dovuto, con la conseguenza che non risulta in contestazione il rapporto tra le parti.
Com'è noto, infatti, il principio di non contestazione, che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altriment i, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale.
Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n.
13079/08; n. 5191/08). In una più recente pronuncia la Suprema Corte è giunta
4 finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione: “L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato ” (Cass. n. 22837/10).
Inoltre,deve considerarsi che il principio di non contestazione, nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, impone alla parte di contestare specificamente le circostanze prospettate dalla controparte, con la conseguenza che non assume rilievo una contestazione generica;
così, tra le altre, Cor te di
Cassazione, sentenza n. 21847/14: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse”.
Non sono, in contestazione le prestazioni sanitarie erogate dalla società opposta, del cui corrispett ivo si chiede il pagamento in questa sede.
Parte opponente ha censurato solo il quantum del credito azionato.
A tal fine la opponente ha precisato che nulla deve essere corrisposto al
[...]
il quale ha erogato prestazioni oltre il cd “ tetto di Controparte_1 spesa” previsto e, pertanto, il credito vantato di €. 9.846,88 non è dovuto.
Al riguardo si evidenzia che se è vero che il rispetto del limite di spesa è fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo ( Cfr. Corte di Appello di Napoli n. 1747 del
2014), è anche vero che parte opponente, nell'effettuare la contestazione, deve almeno allegare non solo il limite di spesa violato, che nel caso di specie è previsto da contratto, ma anche il totale delle prestazioni erogate oltre il suddetto limite e l'importo non rimborsabile al centro opposto per effetto di tale condotta.
Spetta poi alla struttura accreditata l'onere di dimostrare che le prestazioni, di cui si chiede il pagamento, sia stata erogata nel rispetto del limite di spesa contrattualmente previsto, al fine di ottenere il pieno accoglimento della domanda azionata.
5 Part L' ha genericamente contestato il superamento del limite di spesa da parte del senza allegare nè la prova né il totale delle Controparte_1 prestazioni erogate oltre il limite.
Sul punto deve osservarsi che, con la sentenza n. 17437/2016, la Corte di
Cassazione, nel cassare una sentenza di una Corte territoriale che aveva affermato che il mancato superamento dei tetti di spesa costituisse elemento costitutivo del diritto azionato, con conseguente onere probatorio a carico della struttura privata che chiede il corrispettivo, ha affermato che: “Erra ... la Corte territoriale nel ritenere che il riparto dell'onere probatorio relativo alla pretesa dell'odierna ricorrente segua l'iter delineato in sentenza ... che al Centro di analisi oggi ricorrente spettava la prova - quale fatto costitutivo del diritto esercitato - dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione delle Part prestazioni per le quali era richiesto il rimborso, grav ando di converso sulla la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa - fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, andava provato dalla parte eccipiente”.
Con la sentenza richiamata, quindi, la Suprema Corte ha chiarito che la circostanza relativa al superamento dei tetti di spesa:
a) costituisce fatto impeditivo rispetto alla pret esa azionata dalla struttura sanitaria e non già elemento costitutivo della pretesa azionata;
b) in quanto fatto impeditivo deve essere dimostrato dalla parte che lo eccepisce, ossia dall' e non già dalla struttura sanitaria privata. Pt_3
Il principio affermato dalla Suprema Corte appare in linea con i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni e contratti, cristallizzati nella nota sentenza a Sezioni Unite n. 13533/01 e consente, soprattutto, di rispettare maggiorme nte il principio della vicinanza della prova che
è tra i principi ispiratori della nota sentenza a SS.UU.; è evidente, infatti, che Part solo l' per compiti ad essa demandati e dovendo necessariamente svolgere un'attività di coordinamento e raccordo in rela zione alla gestione dei tetti di spesa interloquendo e rapportandosi con le diverse strutture sanitarie, ha la possibilità di verificare se, quando ed in che misura vi è stato superamento del tetto di spesa da parte della singola struttura sanitaria, circo stanza che, al contrario, non può essere verificata unilateralmente dalla singola struttura sanitaria privata, che non è a conoscenza dei dati generali e, in particolare, del
6 numero di prestazioni erogate da tutte le strutture sanitarie del comparto in ambito regiona le, sulla cui base viene calcolato il tetto di spesa.
Né può ritenersi che la natura particolare della disciplina dei tetti di spesa - in cui cioè convergono interessi privatistici e pubblicistici come quello in particolare al necessario contemperamento della tutela della salute con le esigenze della finanza – pubblica – possa comportare deroghe, quando si tratta di applicarli nelle singole fattispecie, ai principi processualmente generali che governano la materia delle obbligazioni e che operano, come ribadito dalla sentenza richiamata, anche quando viene in rilievo la problematica dei tetti di spesa. Part Nel caso di specie, quindi, gravava sull' l'onere di dimostrare di aver rispettato correttamente l'art. 5 comma 3 del contratto che prevede la co municazione mensile non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo, anche in vista della circostanza che, sempre in base al richiamato art. 3, l'esaurimento del limite di spesa prima della detta data comporta l'applicazione della regressione tariffaria.
Pertanto, alla luce di ciò in applicazione del principio affermato dalla Suprema Part Corte, non può ritenersi fornita la prova da parte dell' della sussisten za del fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, con la conseguenza che l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 2045/19 emesso dall'intestato
T ribunale, va confermato e dichiarato definit ivamente esecutivo confermato.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, tenendo conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, considerato che non vi è stata attività istruttoria e della natura delle questioni trattate. Le spese sono liquidate con attribuzione all'avv. Vincenzo Mirra che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il T ribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 9390/2019, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2045/19, dichiara ndo lo definit ivamente esecutivo;
2. condanna l' , in persona del direttore pro tempore, al pagamento, in Parte_1 favore del in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore delle spese processuali che liquida
7 in € 2.450,00 per compenso professionale ex D.M. 147/22, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Vincenzo Mirra.
S. Maria C.V., 10.01.2025
Il g.o.p. dott.ssa Anna RUOT OLO
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