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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7253/2024, avente ad oggetto lo “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza dell'11/06/2025
TRA
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa da Avv. RASO FRANCESCO – PARTE RICORRENTE –
E
), rappresen- Controparte_1 C.F._2
tato e difeso da Avv. TERLIZZI CLAUDIA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio civile con la parte resistente in Bari Controparte_1
in data 27/11/2014, e che, in epoca antecedente le nozze, durante la loro convivenza era nata la figlia minore (6/11/2007). Con Per_1
sentenza n. 3358/2023, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e regolato l'affidamento della minore, il suo collocamento e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la figlia.
Sussistendo i presupposti di legge, chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra essi la minore, come meglio specificato in ricorso.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non contesta la domanda sullo stato, ma quant'altro ex adverso dedotto e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e la minore nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la con- danna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della minore. Non necessitando d'istrut- toria, alla medesima udienza, fatte precisare le conclusioni, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2 “SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato
“che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può es- sere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause pre- viste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scio- glimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giu- dizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i co- niugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato perso- nale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va di- chiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva
3 aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti confermando il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi dell'11/06/2025.
In particolare, devono essere confermati i provvedimenti della separazione di carattere personale riguardanti la minore, rispetto ai quali non vi è contestazione tra le parti.
Quanto agli aspetti economici, il contributo economico del padre al mantenimento di sua figlia, va altresì confermato in € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
d'intesa siglato con il C.O.A. locale, in difetto di mutamenti di ca- rattere economico-patrimoniale rispetto all'epoca della separazione che ne impongano la modifica. Parimenti, va confermata la perce- zione integrale dell'A.U.U. da parte della madre collocataria.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna del resistente, soccombente solo sul quantum del contributo al mantenimento della minore, al pagamento del 50% delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del va- lore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 1.190,70 per la fase di stu- dio, € 842,80 per la fase introduttiva ed € 1.452,50,00 per la fase
4 decisionale, da ridurre a metà, oltre accessori di legge, mentre la residua metà delle spese può essere compensata tra le parti in as- senza di contestazione sugli ulteriori aspetti della vicenda divorzile.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 03/07/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in BARI in data 27/11/2014 tra , nata in [...] Parte_1
(BA) in data 02/01/1986, e , nato in Controparte_1
BARI (BA) in data 07/03/1982, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 271, parte I, anno 2014;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 11/06/2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra
5 le parti e tra queste e la minore;
5. CONDANNA il resistente al pagamento del 50% delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in € 1.743,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
6. COMPENSA tra le parti la residua metà delle spese di lite;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7253/2024, avente ad oggetto lo “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza dell'11/06/2025
TRA
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa da Avv. RASO FRANCESCO – PARTE RICORRENTE –
E
), rappresen- Controparte_1 C.F._2
tato e difeso da Avv. TERLIZZI CLAUDIA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio civile con la parte resistente in Bari Controparte_1
in data 27/11/2014, e che, in epoca antecedente le nozze, durante la loro convivenza era nata la figlia minore (6/11/2007). Con Per_1
sentenza n. 3358/2023, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e regolato l'affidamento della minore, il suo collocamento e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la figlia.
Sussistendo i presupposti di legge, chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra essi la minore, come meglio specificato in ricorso.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non contesta la domanda sullo stato, ma quant'altro ex adverso dedotto e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e la minore nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la con- danna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della minore. Non necessitando d'istrut- toria, alla medesima udienza, fatte precisare le conclusioni, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2 “SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato
“che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può es- sere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause pre- viste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scio- glimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giu- dizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i co- niugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato perso- nale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va di- chiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva
3 aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti confermando il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi dell'11/06/2025.
In particolare, devono essere confermati i provvedimenti della separazione di carattere personale riguardanti la minore, rispetto ai quali non vi è contestazione tra le parti.
Quanto agli aspetti economici, il contributo economico del padre al mantenimento di sua figlia, va altresì confermato in € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
d'intesa siglato con il C.O.A. locale, in difetto di mutamenti di ca- rattere economico-patrimoniale rispetto all'epoca della separazione che ne impongano la modifica. Parimenti, va confermata la perce- zione integrale dell'A.U.U. da parte della madre collocataria.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna del resistente, soccombente solo sul quantum del contributo al mantenimento della minore, al pagamento del 50% delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del va- lore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 1.190,70 per la fase di stu- dio, € 842,80 per la fase introduttiva ed € 1.452,50,00 per la fase
4 decisionale, da ridurre a metà, oltre accessori di legge, mentre la residua metà delle spese può essere compensata tra le parti in as- senza di contestazione sugli ulteriori aspetti della vicenda divorzile.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 03/07/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in BARI in data 27/11/2014 tra , nata in [...] Parte_1
(BA) in data 02/01/1986, e , nato in Controparte_1
BARI (BA) in data 07/03/1982, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 271, parte I, anno 2014;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 11/06/2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra
5 le parti e tra queste e la minore;
5. CONDANNA il resistente al pagamento del 50% delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in € 1.743,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
6. COMPENSA tra le parti la residua metà delle spese di lite;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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