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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14191 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14191/2024
avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. SILVIA ZAMENGO ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. MARIAROSA COZZA resistente
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti come da verbale d'udienza del 18 febbraio 2025: “affidamento condiviso e collocazione prevalente delle figlie presso la madre;
le figlie staranno col padre con le seguenti modalità: nel periodo scolastico tutti i venerdì dall'uscita di scuola fino a dopocena quando entro le ore 22.00 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino
1 alla domenica sera dopocena quando entro le ore 21.30 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
nel periodo delle vacanze scolastiche estive le figlie staranno col padre tutti i venerdì dal mattino fino a dopocena quando entro le ore 22.00 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
a fine settimana alternati, dal venerdì mattina fino alla domenica sera dopocena quando entro le ore 22.00 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno Natale o Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua o Lunedì in Albis;
le figlie staranno inoltre col padre per due settimane, preferibilmente consecutive, durante le ferie estive di quest'ultimo; qualora la madre fruisca di ferie nel periodo estivo, potrà tenere con sé le figlie per due settimane anche non consecutive. I relativi periodi saranno concordati tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto, salvo diverso accordo dei genitori ascoltate le figlie. Il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di € 1000,00 CP_1 Pt_1
(pari ad 500,00 per ciascuna figlia), quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie, oltre istat su base annua – il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul c/c che la sig.ra indicherà, con valuta al giorno 15 di ogni mese;
le spese straordinarie per le Pt_1 figlie, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019, saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno;
il sig. cconsente a che la sig.ra percepisca l'intero CP_1 Pt_1 assegno unico erogato dall'INPS per le figlie;
le spese per gli animali domestici attualmente in possesso della famiglia saranno sostenute dalle parti al 50% ciascuna;
spese legali compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. 17/07/2024 dopo aver premesso che in data Parte_1
21/06/2008 ha contratto matrimonio concordatario a Livorno con Controparte_1
che dalla loro unione sono nate le figlie (05/08/2010) e (07/10/2012), ad oggi Per_1 Per_2
entrambe minorenni;
che la relazione coniugale nel corso degli ultimi anni sempre è divenuta sempre più conflittuale;
tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, ha domandato la pronuncia della separazione personale dal marito alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione ma ha rassegnato proprie e diverse conclusioni sui provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
All'udienza di prima comparizione le parti, sentite personalmente, dopo ampia discussione addivenivano ad un accordo sulle condizioni di separazione;
preso atto di quanto sopra, il
2 Giudice ha provveduto in via temporanea e urgente come da accordi delle parti e ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha concluso come da nota del 07/04/2025.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del 21/01/2014).
Nella specie entrambi i coniugi hanno chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione tra gli stessi.
Sui provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi delle parti, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle per la prole agli interessi morali e materiali di quest'ultima.
Il tutto come da dispositivo.
Attesa la coincidenza delle conclusioni rassegnate dalle parti sui provvedimenti che riguardano la prole, è manifestamente superflua l'audizione della stessa, audizione che determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della causa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede come segue:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in data 21/06/2008 a Livorno (LI), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Livorno al n. 89, parte 2, serie A, dell'anno 2008;
sui provvedimenti accessori provvede come da accordi delle parti di cui al verbale d'udienza del 18/02/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- affidamento condiviso e collocazione prevalente delle figlie presso la madre;
- le figlie staranno col padre con le seguenti modalità: nel periodo scolastico tutti i venerdì dall'uscita di scuola fino a dopocena quando entro le ore 22.00 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera dopocena quando entro le ore 21.30 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
nel periodo delle vacanze scolastiche estive le figlie staranno col padre tutti i venerdì dal mattino fino a dopocena quando entro le ore 22.00 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
a fine settimana alternati, dal venerdì mattina fino alla domenica sera dopocena quando entro le ore 22.00 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno Natale o Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua o Lunedì in Albis;
le figlie staranno inoltre col padre per due settimane, preferibilmente consecutive, durante le ferie estive di quest'ultimo; qualora la madre fruisca di ferie nel periodo estivo, potrà tenere con sé le figlie per due settimane anche non consecutive. I relativi periodi saranno concordati tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto, salvo diverso accordo dei genitori ascoltate le figlie.
- Il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di € 1.000,00 (pari ad 500,00 per CP_1 Pt_1
ciascuna figlia), quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie, oltre istat su base annua – il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul c/c che la sig.ra indicherà, Pt_1
con valuta al giorno 15 di ogni mese;
- le spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del
20.9.2019, saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno;
4 - il sig. acconsente a che la sig.ra percepisca l'intero assegno unico erogato CP_1 Pt_1 dall'INPS per le figlie;
- le spese per gli animali domestici attualmente in possesso della famiglia saranno sostenute dalle parti al 50% ciascuna.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 15 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14191/2024
avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. SILVIA ZAMENGO ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. MARIAROSA COZZA resistente
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti come da verbale d'udienza del 18 febbraio 2025: “affidamento condiviso e collocazione prevalente delle figlie presso la madre;
le figlie staranno col padre con le seguenti modalità: nel periodo scolastico tutti i venerdì dall'uscita di scuola fino a dopocena quando entro le ore 22.00 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino
1 alla domenica sera dopocena quando entro le ore 21.30 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
nel periodo delle vacanze scolastiche estive le figlie staranno col padre tutti i venerdì dal mattino fino a dopocena quando entro le ore 22.00 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
a fine settimana alternati, dal venerdì mattina fino alla domenica sera dopocena quando entro le ore 22.00 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno Natale o Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua o Lunedì in Albis;
le figlie staranno inoltre col padre per due settimane, preferibilmente consecutive, durante le ferie estive di quest'ultimo; qualora la madre fruisca di ferie nel periodo estivo, potrà tenere con sé le figlie per due settimane anche non consecutive. I relativi periodi saranno concordati tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto, salvo diverso accordo dei genitori ascoltate le figlie. Il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di € 1000,00 CP_1 Pt_1
(pari ad 500,00 per ciascuna figlia), quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie, oltre istat su base annua – il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul c/c che la sig.ra indicherà, con valuta al giorno 15 di ogni mese;
le spese straordinarie per le Pt_1 figlie, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019, saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno;
il sig. cconsente a che la sig.ra percepisca l'intero CP_1 Pt_1 assegno unico erogato dall'INPS per le figlie;
le spese per gli animali domestici attualmente in possesso della famiglia saranno sostenute dalle parti al 50% ciascuna;
spese legali compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. 17/07/2024 dopo aver premesso che in data Parte_1
21/06/2008 ha contratto matrimonio concordatario a Livorno con Controparte_1
che dalla loro unione sono nate le figlie (05/08/2010) e (07/10/2012), ad oggi Per_1 Per_2
entrambe minorenni;
che la relazione coniugale nel corso degli ultimi anni sempre è divenuta sempre più conflittuale;
tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, ha domandato la pronuncia della separazione personale dal marito alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione ma ha rassegnato proprie e diverse conclusioni sui provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
All'udienza di prima comparizione le parti, sentite personalmente, dopo ampia discussione addivenivano ad un accordo sulle condizioni di separazione;
preso atto di quanto sopra, il
2 Giudice ha provveduto in via temporanea e urgente come da accordi delle parti e ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha concluso come da nota del 07/04/2025.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del 21/01/2014).
Nella specie entrambi i coniugi hanno chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione tra gli stessi.
Sui provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi delle parti, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle per la prole agli interessi morali e materiali di quest'ultima.
Il tutto come da dispositivo.
Attesa la coincidenza delle conclusioni rassegnate dalle parti sui provvedimenti che riguardano la prole, è manifestamente superflua l'audizione della stessa, audizione che determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della causa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede come segue:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in data 21/06/2008 a Livorno (LI), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Livorno al n. 89, parte 2, serie A, dell'anno 2008;
sui provvedimenti accessori provvede come da accordi delle parti di cui al verbale d'udienza del 18/02/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- affidamento condiviso e collocazione prevalente delle figlie presso la madre;
- le figlie staranno col padre con le seguenti modalità: nel periodo scolastico tutti i venerdì dall'uscita di scuola fino a dopocena quando entro le ore 22.00 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera dopocena quando entro le ore 21.30 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
nel periodo delle vacanze scolastiche estive le figlie staranno col padre tutti i venerdì dal mattino fino a dopocena quando entro le ore 22.00 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
a fine settimana alternati, dal venerdì mattina fino alla domenica sera dopocena quando entro le ore 22.00 il padre ne curerà il rientro dalla madre;
una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno Natale o Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua o Lunedì in Albis;
le figlie staranno inoltre col padre per due settimane, preferibilmente consecutive, durante le ferie estive di quest'ultimo; qualora la madre fruisca di ferie nel periodo estivo, potrà tenere con sé le figlie per due settimane anche non consecutive. I relativi periodi saranno concordati tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto, salvo diverso accordo dei genitori ascoltate le figlie.
- Il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di € 1.000,00 (pari ad 500,00 per CP_1 Pt_1
ciascuna figlia), quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie, oltre istat su base annua – il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul c/c che la sig.ra indicherà, Pt_1
con valuta al giorno 15 di ogni mese;
- le spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del
20.9.2019, saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno;
4 - il sig. acconsente a che la sig.ra percepisca l'intero assegno unico erogato CP_1 Pt_1 dall'INPS per le figlie;
- le spese per gli animali domestici attualmente in possesso della famiglia saranno sostenute dalle parti al 50% ciascuna.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 15 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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