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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/07/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 09.07.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2069 / 2024
promossa da
, C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall' avv. GIUSEPPE GIARDINA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti
, in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BIFULCO GIOACCHINO FABIO, giusta procura in atti,
-terzo chiamato in causa -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto Con ricorso depositato il 27.06.2024, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2024 9003587521 21/000 del
14/06/2024 pari ad € 196.995,11 comprensivo di sanzioni ed interessi, relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella di pagamento n. 29120020033884101505 di € 11.919,33 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2015;
2) Cartella di pagamento n. 29120070009386891503 di € 34.696,61 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2005;
3) Cartella di pagamento n. 29120090005428491503 di € 34.893,88 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2007 e 2008;
4) Cartella di pagamento n. 29120090009866114503 di € 11.122,72 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2008;
5) Cartella di pagamento n. 29120090017951854503 di € 12.543,87 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2007;
6) Cartella di pagamento n. 29120090025500424503 di € 23.722,63 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2008;
7) Cartella di pagamento n. 29120100010456037503 di € 20.709,20 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2009;
8) Cartella di pagamento n. 29120100025434802503 di € 12.261,63 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2009;
9) Cartella di pagamento n. 29120100030683840503 di € 12.306,57 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2009;
10) Cartella di pagamento n. 29120110004529690503 di € 13.448,38 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2019.
Precisamente, a fondamento del ricorso l'opponente deduceva: 1) la nullità delle cartelle di pagamento e dei relativi ruoli impugnati per violazione dell'art 25 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica della cartella di pagamento contestata;
2) la nullità degli atti presupposti e delle cartelle di pagamento impugnate per inesistenza e/o nullità della relativa notifica delle stesse;
3) l'inesistenza delle pretese creditorie vantate per intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale. Con condanna alle spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio l' argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di CP_1
cui chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Agente di Riscossione
che rilevava la correttezza delle notifiche effettuate e, nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso tanto in fatto quanto in diritto, chiedendone il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va rigettato.
In punto di diritto giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi, individuando nella notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento ed a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato” (non potendosi appunto assimilare ad esso, contrariamente a quanto recentemente sancito dalla Suprema Corte, un titolo consolidatosi al di fuori di un procedimento giurisdizionale), al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. n. 335/1995.
Era onere del convenuto dimostrare di avere correttamente notificato le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata e di avere, poi, compiuto atti interruttivi del ridotto termine prescrizionale quinquennale, in epoca successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.
Orbene, nel caso di specie, è stata prodotta prova della notifica sia delle cartelle di pagamento che dell'intimazione di pagamento opposta.
Precisamente, l' ha comprovato in atti di avere notificato la cartella n. Controparte_3
29120070009386891503 in data 23/07/2015; la cartella n. 29120070025437277503 in data
23/07/2015; la cartella n. 29120090005428491503 in data 25/06/2015; la cartella n.
29120090009866114503 in data 25/06/2015; la cartella n. 29120090017951854503 in data
25/06/2015; la cartella n. 29120090025500424503 in data 25/06/2015; la cartella n.29120100010456037503 in data 25/06/2015; la cartella n. 29120100025434802503 in data
25/06/2015; la cartella n. 29120100030683840503 in data 25/06/2015; la cartella n.
29120110004529690503 in data 25/06/2015; la cartella n. 29120120004791790503 in data
01/09/2015; la cartella n. 29120140000200384000 in data 10/09/2014; la cartella n.
29120140000599981503 in data 01/09/2015. Inoltre, ha comprovato di avere notificato in data
28.02.2019, precedentemente all'intimazione di pagamento oggi impugnata, due diverse intimazioni nn. 29120189003476940000 e 29120189000667128000 (cfr. allegati alla memoria di costituzione). Le suddette notifiche sono state effettuate tutte al domicilio del ricorrente,
talvolta ritirate da lui e talvolta dalla coniuge.
Ebbene, parte ricorrente, si duole della prescrizione del credito decorsa tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Detta eccezione non può essere accolta, tenuto conto delle superiori notifiche effettuate da parte resistente e in ragion del fatto che il decorso del termine quinquennale è stato sospeso,
dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19.
Pertanto, il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano in euro 4.201,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Agrigento, il 09/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 09.07.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2069 / 2024
promossa da
, C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall' avv. GIUSEPPE GIARDINA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti
, in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BIFULCO GIOACCHINO FABIO, giusta procura in atti,
-terzo chiamato in causa -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto Con ricorso depositato il 27.06.2024, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2024 9003587521 21/000 del
14/06/2024 pari ad € 196.995,11 comprensivo di sanzioni ed interessi, relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella di pagamento n. 29120020033884101505 di € 11.919,33 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2015;
2) Cartella di pagamento n. 29120070009386891503 di € 34.696,61 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2005;
3) Cartella di pagamento n. 29120090005428491503 di € 34.893,88 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2007 e 2008;
4) Cartella di pagamento n. 29120090009866114503 di € 11.122,72 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2008;
5) Cartella di pagamento n. 29120090017951854503 di € 12.543,87 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2007;
6) Cartella di pagamento n. 29120090025500424503 di € 23.722,63 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2008;
7) Cartella di pagamento n. 29120100010456037503 di € 20.709,20 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2009;
8) Cartella di pagamento n. 29120100025434802503 di € 12.261,63 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2009;
9) Cartella di pagamento n. 29120100030683840503 di € 12.306,57 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2009;
10) Cartella di pagamento n. 29120110004529690503 di € 13.448,38 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2019.
Precisamente, a fondamento del ricorso l'opponente deduceva: 1) la nullità delle cartelle di pagamento e dei relativi ruoli impugnati per violazione dell'art 25 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica della cartella di pagamento contestata;
2) la nullità degli atti presupposti e delle cartelle di pagamento impugnate per inesistenza e/o nullità della relativa notifica delle stesse;
3) l'inesistenza delle pretese creditorie vantate per intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale. Con condanna alle spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio l' argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di CP_1
cui chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Agente di Riscossione
che rilevava la correttezza delle notifiche effettuate e, nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso tanto in fatto quanto in diritto, chiedendone il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va rigettato.
In punto di diritto giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi, individuando nella notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento ed a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato” (non potendosi appunto assimilare ad esso, contrariamente a quanto recentemente sancito dalla Suprema Corte, un titolo consolidatosi al di fuori di un procedimento giurisdizionale), al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. n. 335/1995.
Era onere del convenuto dimostrare di avere correttamente notificato le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata e di avere, poi, compiuto atti interruttivi del ridotto termine prescrizionale quinquennale, in epoca successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.
Orbene, nel caso di specie, è stata prodotta prova della notifica sia delle cartelle di pagamento che dell'intimazione di pagamento opposta.
Precisamente, l' ha comprovato in atti di avere notificato la cartella n. Controparte_3
29120070009386891503 in data 23/07/2015; la cartella n. 29120070025437277503 in data
23/07/2015; la cartella n. 29120090005428491503 in data 25/06/2015; la cartella n.
29120090009866114503 in data 25/06/2015; la cartella n. 29120090017951854503 in data
25/06/2015; la cartella n. 29120090025500424503 in data 25/06/2015; la cartella n.29120100010456037503 in data 25/06/2015; la cartella n. 29120100025434802503 in data
25/06/2015; la cartella n. 29120100030683840503 in data 25/06/2015; la cartella n.
29120110004529690503 in data 25/06/2015; la cartella n. 29120120004791790503 in data
01/09/2015; la cartella n. 29120140000200384000 in data 10/09/2014; la cartella n.
29120140000599981503 in data 01/09/2015. Inoltre, ha comprovato di avere notificato in data
28.02.2019, precedentemente all'intimazione di pagamento oggi impugnata, due diverse intimazioni nn. 29120189003476940000 e 29120189000667128000 (cfr. allegati alla memoria di costituzione). Le suddette notifiche sono state effettuate tutte al domicilio del ricorrente,
talvolta ritirate da lui e talvolta dalla coniuge.
Ebbene, parte ricorrente, si duole della prescrizione del credito decorsa tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Detta eccezione non può essere accolta, tenuto conto delle superiori notifiche effettuate da parte resistente e in ragion del fatto che il decorso del termine quinquennale è stato sospeso,
dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19.
Pertanto, il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano in euro 4.201,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Agrigento, il 09/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo