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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2024
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 144/2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Orazio Marazzotta, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2 studio di quest'ultimo sito in Enna, Via Libertà n. 38;
ATTORE-OPPONENTE
e
, P.Iva in persona del suo leg. Controparte_1 P.IVA_1
rappr. pro tempore;
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, nei cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174 è domiciliata;
, in persona del Direttore Controparte_2
Provinciale pro tempore, con sede in Enna, Viale Diaz n. 34;
CONVENUTE-OPPOSTE
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Rosario Vacirca, sono comparsi:
Per l'avv. MARAZZOTTA ORAZIO;
Parte_1
Per , nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice, rilevato che la causa era stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, invita parte opponente a precisare le conclusioni e discutere la causa.
L'Avv. Marazzotta precisa le conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo e ai successivi verbali di causa e insiste in domanda e nella condanna alle spese processuali.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 144/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Orazio Marazzotta, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2 studio di quest'ultimo sito in Enna, Via Libertà n. 38;
ATTORE-OPPONENTE
e
, P.Iva in persona del suo leg. Controparte_1 P.IVA_1
rappr. pro tempore;
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, nei cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174 è domiciliata;
, in persona del Direttore Controparte_2
Provinciale pro tempore, con sede in Enna, Viale Diaz n. 34;
CONVENUTE-OPPOSTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 13.02.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29420239000348322000, i ruoli, le cartelle di pagamento nn.
pagina 2 di 7 l'impiego lavoratori dipendenti non risultanti dai documenti obbligatori del D.L. 12/02 art. 3;
29420180003661140000 del 09 febbraio 2019 ruolo del 2006 riguardante gli interessi di sospensione, e con il quale l'AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione provinciale di Enna ha richiesto al ricorrente medesimo il pagamento del complessivo importo di € 111.784,76, comprensivi, altresì, degli interessi maturati.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che, nell'anno 2006, l' di Enna, emetteva Controparte_1
avviso di irrogazione sanzioni dell'importo di Euro 74.055,52 per aver l'odierno opponente impiegato presso la propria ditta lavoratori irregolari. Peraltro, dette somme sarebbero ormai prescritte, con conseguente illegittimità dei ruoli e della conseguente cartella.
Ha, in particolare, eccepito l'opponente: 1) la nullità del ruolo e della procedura di riscossione per intervenuta decadenza dall'azione esecutiva entro il quinquennio e prescrizione della richiesta delle sanzioni pecuniarie e degli interessi stante la violazione dell'art. 2953, ciò in quanto l' CP_3
ha iscritto a ruolo sancendo la definitività dell'atto di irrogazione sanzioni del 2006
[...]
giustificando pertanto le somme per l'intero ed è pertanto incorsa nella prescrizione breve di cinque anni, prescrizione che non si trasformerebbe in decennale, atteso che la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfezionerebbe soltanto con l'intervento del “titolo giudiziale divenuto
definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo) e non con riferimento alla cartella esattoriale, all'avviso di addebito dell' o all'avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria che costituirebbero di Pt_2
per sé soltanto dei semplici atti amministrativi di autoformazione, in quanto tali privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;
2) nullità, illegittimità, inefficacia ed infondatezza della pretesa per assenza di prova documentale del credito e per mancata notifica dei titoli esecutivi ovvero degli atti legittimanti la riscossione e conseguenziale prescrizione delle somme;
3) nullità di tutti gli atti per difetto di notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione dei ruoli annessi;
4) nullità
pagina 3 di 7 delle cartelle di pagamento e atti interruttivi per inesistenza giuridica della notifica effettuata mediante poste private;
5) nullità delle cartelle di pagamento e atti interruttivi per inesistenza giuridica della notifica effettuata a soggetti non abilitati a ricevere notifiche.
In data 01.05.2024, si è costituita in giudizio , subentrata nei rapporti Controparte_4
giuridici attivi e passivi di , in virtù dell'art. 76 del Decreto Legge 25 maggio Controparte_5
2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, eccependo,
preliminarmente l'inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo, per avvenuta decorrenza del termine di impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 546/1992. Invero, la cartella di pagamento n.
29420110005390966 sarebbe stata notificata in data 28/11/2011, mentre la cartella n.
29420180003661140 sarebbe stata notificata in data 09/02/2019, con la conseguenza che l'opposizione proposta soltanto nel mese di febbraio 2024 sarebbe, a prescindere da ogni altra valutazione nel merito,
inammissibile.
Quanto al merito della pretesa, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che tutti i rilievi mossi dal ricorrente atterrebbero essenzialmente al merito del tributo e, pertanto, sarebbero estranei all'attività posta in essere da essa resistente, attività limitata alla sola fase della riscossione,
anche coattiva, dei tributi insoluti dei contribuenti.
Quanto alla illegittimità della notifica a mezzo service esterno, l'eccezione sarebbe contraria al disposto normativo e, precisamente, all'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 – così come modificato dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 58/11, in vigore il 30/04/2011.
Quanto alla prescrizione, infine, la relativa eccezione sarebbe priva di fondamento, in quanto il termine di prescrizione ex art. 2946 è stato interrotto, dall , per effetto della notifica Controparte_6
delle cartelle di pagamento e di successivi atti interruttivi della prescrizione e precisamente:
pagina 4 di 7 - per la cartella n. 29420110005390966, notificata in data 28/11/2011, sono state notificate tre intimazioni di pagamento: l'intimazione di pagamento n. 29420149000306940, notificata in data
21/07/2014, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973 a mezzo servizio postale con raccomandata A/R; l'intimazione di pagamento n. 29420189000055663 notificata in data 25/06/2019,
stante l'assenza temporanea del contribuente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; ed infine, l'intimazione di pagamento n. 29420239000348322 in data 23/01/2024 oggi opposta (cfr. allegati);
- per la cartella n. 29420180003661140 notificata in data 09/02/2019, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29420239000348322 notificata in data 23/01/2024 oggi opposta (cfr. allegati);
L' , nonostante sia stata ritualmente evocata in Controparte_2
giudizio, non si è costituita, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 12.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice istruttore ha rinviato per la discussione e la decisione, all'udienza del 4.6.2025.
Il ricorso proposto da è inammissibile sotto un duplice profilo. Parte_1
Non è ammissibile con riferimento alla cartella N. 29420110005390966, relativa a sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 3 del DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12, avendo l provato documentalmente l'avvenuta notifica della stessa in data Controparte_1
28.11.2011, mediante consegna a mani della signora , qualificatasi moglie Parte_3
convivente del destinatario . Parte_1
Ne discende che ogni eccezione in relazione alla prescrizione della pretesa creditoria, ovvero alla presunta invalidità della notifica medesima in quanto effettuata da soggetto non legittimato ovvero nei confronti di soggetto non legittimato, avrebbe dovuto essere fatta valere, nel termine di trenta giorni dalla notifica stessa, come previsto dall'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, ciò che pacificamente pagina 5 di 7 non è avvenuto nel caso di specie, ove la domanda è stata proposta soltanto nel mese di febbraio 2024.
Analoga valutazione non può essere fatta con riferimento alla cartella n. 29420180003661140 che l'amministrazione asserisce essere stata notificata in data 09/02/2019, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973 a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, senza peraltro produrre la relativa prova.
Invero, in allegato alla propria comparsa di costituzione, la convenuta opposta Controparte_1
ha prodotto, ancora una volta, l'avviso di ricevimento relativo alla cartella N.
[...]
29420110005390966, di modo che non v'è prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento n.
29420180003661140 quale atto prodromico alla notifica della intimazione di pagamento n.
29420239000348322 che, pertanto, risulta essere stato il primo atto notificato all'odierno opponente con riferimento alla pretesa relativa agli interessi di sospensione relativi a imposte indirette e tasse, per la quale voce, peraltro, deve rilevarsi, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., il difetto di giurisdizione dell'intestato giudice ordinario, avendo detta cartella di pagamento ad oggetto interessi di sospensione relativi, come detto, ad imposte indirette e tasse per l'anno 2006, con la conseguenza che il contribuente avrebbe dovuto proporre la relativa opposizione, con ricorso diretto alla competente Corte di giustizia tributaria.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente nei confronti della convenuta opposta costituita e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione, al valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, nei minimi ivi previsti, ciò in considerazione del concreto svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
pagina 6 di 7 DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da con riferimento alla Cartella di Parte_1
pagamento n. 29420110005390966000;
DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione in favore della competente Corte di giustizia tributaria,
con riferimento alla opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
29420180003661140;
CONDANNA alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali che liquida in € 4.217,00, oltre accessori come dovuti per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Enna, 4 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29420110005390966000 del 28 novembre 2011 ruolo del 2006 riguardante le sanzioni pecuniarie per
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 144/2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Orazio Marazzotta, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2 studio di quest'ultimo sito in Enna, Via Libertà n. 38;
ATTORE-OPPONENTE
e
, P.Iva in persona del suo leg. Controparte_1 P.IVA_1
rappr. pro tempore;
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, nei cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174 è domiciliata;
, in persona del Direttore Controparte_2
Provinciale pro tempore, con sede in Enna, Viale Diaz n. 34;
CONVENUTE-OPPOSTE
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Rosario Vacirca, sono comparsi:
Per l'avv. MARAZZOTTA ORAZIO;
Parte_1
Per , nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice, rilevato che la causa era stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, invita parte opponente a precisare le conclusioni e discutere la causa.
L'Avv. Marazzotta precisa le conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo e ai successivi verbali di causa e insiste in domanda e nella condanna alle spese processuali.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 144/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Orazio Marazzotta, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2 studio di quest'ultimo sito in Enna, Via Libertà n. 38;
ATTORE-OPPONENTE
e
, P.Iva in persona del suo leg. Controparte_1 P.IVA_1
rappr. pro tempore;
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, nei cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174 è domiciliata;
, in persona del Direttore Controparte_2
Provinciale pro tempore, con sede in Enna, Viale Diaz n. 34;
CONVENUTE-OPPOSTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 13.02.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29420239000348322000, i ruoli, le cartelle di pagamento nn.
pagina 2 di 7 l'impiego lavoratori dipendenti non risultanti dai documenti obbligatori del D.L. 12/02 art. 3;
29420180003661140000 del 09 febbraio 2019 ruolo del 2006 riguardante gli interessi di sospensione, e con il quale l'AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione provinciale di Enna ha richiesto al ricorrente medesimo il pagamento del complessivo importo di € 111.784,76, comprensivi, altresì, degli interessi maturati.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che, nell'anno 2006, l' di Enna, emetteva Controparte_1
avviso di irrogazione sanzioni dell'importo di Euro 74.055,52 per aver l'odierno opponente impiegato presso la propria ditta lavoratori irregolari. Peraltro, dette somme sarebbero ormai prescritte, con conseguente illegittimità dei ruoli e della conseguente cartella.
Ha, in particolare, eccepito l'opponente: 1) la nullità del ruolo e della procedura di riscossione per intervenuta decadenza dall'azione esecutiva entro il quinquennio e prescrizione della richiesta delle sanzioni pecuniarie e degli interessi stante la violazione dell'art. 2953, ciò in quanto l' CP_3
ha iscritto a ruolo sancendo la definitività dell'atto di irrogazione sanzioni del 2006
[...]
giustificando pertanto le somme per l'intero ed è pertanto incorsa nella prescrizione breve di cinque anni, prescrizione che non si trasformerebbe in decennale, atteso che la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfezionerebbe soltanto con l'intervento del “titolo giudiziale divenuto
definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo) e non con riferimento alla cartella esattoriale, all'avviso di addebito dell' o all'avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria che costituirebbero di Pt_2
per sé soltanto dei semplici atti amministrativi di autoformazione, in quanto tali privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;
2) nullità, illegittimità, inefficacia ed infondatezza della pretesa per assenza di prova documentale del credito e per mancata notifica dei titoli esecutivi ovvero degli atti legittimanti la riscossione e conseguenziale prescrizione delle somme;
3) nullità di tutti gli atti per difetto di notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione dei ruoli annessi;
4) nullità
pagina 3 di 7 delle cartelle di pagamento e atti interruttivi per inesistenza giuridica della notifica effettuata mediante poste private;
5) nullità delle cartelle di pagamento e atti interruttivi per inesistenza giuridica della notifica effettuata a soggetti non abilitati a ricevere notifiche.
In data 01.05.2024, si è costituita in giudizio , subentrata nei rapporti Controparte_4
giuridici attivi e passivi di , in virtù dell'art. 76 del Decreto Legge 25 maggio Controparte_5
2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, eccependo,
preliminarmente l'inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo, per avvenuta decorrenza del termine di impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 546/1992. Invero, la cartella di pagamento n.
29420110005390966 sarebbe stata notificata in data 28/11/2011, mentre la cartella n.
29420180003661140 sarebbe stata notificata in data 09/02/2019, con la conseguenza che l'opposizione proposta soltanto nel mese di febbraio 2024 sarebbe, a prescindere da ogni altra valutazione nel merito,
inammissibile.
Quanto al merito della pretesa, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che tutti i rilievi mossi dal ricorrente atterrebbero essenzialmente al merito del tributo e, pertanto, sarebbero estranei all'attività posta in essere da essa resistente, attività limitata alla sola fase della riscossione,
anche coattiva, dei tributi insoluti dei contribuenti.
Quanto alla illegittimità della notifica a mezzo service esterno, l'eccezione sarebbe contraria al disposto normativo e, precisamente, all'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 – così come modificato dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 58/11, in vigore il 30/04/2011.
Quanto alla prescrizione, infine, la relativa eccezione sarebbe priva di fondamento, in quanto il termine di prescrizione ex art. 2946 è stato interrotto, dall , per effetto della notifica Controparte_6
delle cartelle di pagamento e di successivi atti interruttivi della prescrizione e precisamente:
pagina 4 di 7 - per la cartella n. 29420110005390966, notificata in data 28/11/2011, sono state notificate tre intimazioni di pagamento: l'intimazione di pagamento n. 29420149000306940, notificata in data
21/07/2014, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973 a mezzo servizio postale con raccomandata A/R; l'intimazione di pagamento n. 29420189000055663 notificata in data 25/06/2019,
stante l'assenza temporanea del contribuente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; ed infine, l'intimazione di pagamento n. 29420239000348322 in data 23/01/2024 oggi opposta (cfr. allegati);
- per la cartella n. 29420180003661140 notificata in data 09/02/2019, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29420239000348322 notificata in data 23/01/2024 oggi opposta (cfr. allegati);
L' , nonostante sia stata ritualmente evocata in Controparte_2
giudizio, non si è costituita, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 12.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice istruttore ha rinviato per la discussione e la decisione, all'udienza del 4.6.2025.
Il ricorso proposto da è inammissibile sotto un duplice profilo. Parte_1
Non è ammissibile con riferimento alla cartella N. 29420110005390966, relativa a sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 3 del DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12, avendo l provato documentalmente l'avvenuta notifica della stessa in data Controparte_1
28.11.2011, mediante consegna a mani della signora , qualificatasi moglie Parte_3
convivente del destinatario . Parte_1
Ne discende che ogni eccezione in relazione alla prescrizione della pretesa creditoria, ovvero alla presunta invalidità della notifica medesima in quanto effettuata da soggetto non legittimato ovvero nei confronti di soggetto non legittimato, avrebbe dovuto essere fatta valere, nel termine di trenta giorni dalla notifica stessa, come previsto dall'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, ciò che pacificamente pagina 5 di 7 non è avvenuto nel caso di specie, ove la domanda è stata proposta soltanto nel mese di febbraio 2024.
Analoga valutazione non può essere fatta con riferimento alla cartella n. 29420180003661140 che l'amministrazione asserisce essere stata notificata in data 09/02/2019, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973 a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, senza peraltro produrre la relativa prova.
Invero, in allegato alla propria comparsa di costituzione, la convenuta opposta Controparte_1
ha prodotto, ancora una volta, l'avviso di ricevimento relativo alla cartella N.
[...]
29420110005390966, di modo che non v'è prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento n.
29420180003661140 quale atto prodromico alla notifica della intimazione di pagamento n.
29420239000348322 che, pertanto, risulta essere stato il primo atto notificato all'odierno opponente con riferimento alla pretesa relativa agli interessi di sospensione relativi a imposte indirette e tasse, per la quale voce, peraltro, deve rilevarsi, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., il difetto di giurisdizione dell'intestato giudice ordinario, avendo detta cartella di pagamento ad oggetto interessi di sospensione relativi, come detto, ad imposte indirette e tasse per l'anno 2006, con la conseguenza che il contribuente avrebbe dovuto proporre la relativa opposizione, con ricorso diretto alla competente Corte di giustizia tributaria.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente nei confronti della convenuta opposta costituita e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione, al valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, nei minimi ivi previsti, ciò in considerazione del concreto svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
pagina 6 di 7 DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da con riferimento alla Cartella di Parte_1
pagamento n. 29420110005390966000;
DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione in favore della competente Corte di giustizia tributaria,
con riferimento alla opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
29420180003661140;
CONDANNA alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali che liquida in € 4.217,00, oltre accessori come dovuti per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Enna, 4 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29420110005390966000 del 28 novembre 2011 ruolo del 2006 riguardante le sanzioni pecuniarie per