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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/09/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1828/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
GiudiceDott. Matteo Aranci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1828/2025 promossa congiuntamente da:
Parte_1 (c.f. C.F. 1 () nata a [...] il iano ( n. 3;
e da
Parte_2 (c.f. C.F._2 ) nato a [...] il [...], residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Simona Callegari del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nate i seguenti figli:
nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1
nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.12.2002 in ANGE AN (LO) fra i signori trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Parte_2 Parte_1 medesimo Comu
2) Disporre alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni sui Registri dello Stato Civile del Comune di ANGE AN (LO);
3) La casa coniugale sita in ANGE AN (LO), Via Ugo Foscolo n.3, che verrà assegnata alla Sig.ra con tutto quanto l'arreda e la dota sulla quale grava un canone di locazione di € 550,00 Parte_1 spese condominiali;
Il Sig. Parte_2 ha già lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione sita in RU (LO), Via Roma n.8 e dà atto di aver già asportato tutti i suoi effetti personali;
4) Il Sig. Parte_2 corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 450,00, da versarsi entro il 10 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla moglie oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche e ricreative come da protocollo della Corte di Appello di Milano che qui si intende integralmente richiamato;
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e si danno reciprocamente le più ampie liberatorie dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 28.07.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in ANGE AN (LO) in data 16.12.2002 e con sentenza n. 1003/2023 del 02.11.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figli e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 e in ANGE AN (LO) il 16.12.2002 trascritto p le Parte_2
t'GE AN al n. 20, Parte II, Serie A, Anno 2002 e presso gli atti del Comune di RU (LO), Parte II, Serie B, Anno 2002;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANGE AN (LO) e RU (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 10.09.2025
La Presidente La Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello Dott.ssa Grazia C. Roca
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
GiudiceDott. Matteo Aranci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1828/2025 promossa congiuntamente da:
Parte_1 (c.f. C.F. 1 () nata a [...] il iano ( n. 3;
e da
Parte_2 (c.f. C.F._2 ) nato a [...] il [...], residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Simona Callegari del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nate i seguenti figli:
nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1
nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.12.2002 in ANGE AN (LO) fra i signori trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Parte_2 Parte_1 medesimo Comu
2) Disporre alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni sui Registri dello Stato Civile del Comune di ANGE AN (LO);
3) La casa coniugale sita in ANGE AN (LO), Via Ugo Foscolo n.3, che verrà assegnata alla Sig.ra con tutto quanto l'arreda e la dota sulla quale grava un canone di locazione di € 550,00 Parte_1 spese condominiali;
Il Sig. Parte_2 ha già lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione sita in RU (LO), Via Roma n.8 e dà atto di aver già asportato tutti i suoi effetti personali;
4) Il Sig. Parte_2 corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 450,00, da versarsi entro il 10 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla moglie oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche e ricreative come da protocollo della Corte di Appello di Milano che qui si intende integralmente richiamato;
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e si danno reciprocamente le più ampie liberatorie dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 28.07.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in ANGE AN (LO) in data 16.12.2002 e con sentenza n. 1003/2023 del 02.11.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figli e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 e in ANGE AN (LO) il 16.12.2002 trascritto p le Parte_2
t'GE AN al n. 20, Parte II, Serie A, Anno 2002 e presso gli atti del Comune di RU (LO), Parte II, Serie B, Anno 2002;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANGE AN (LO) e RU (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 10.09.2025
La Presidente La Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello Dott.ssa Grazia C. Roca