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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5503 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3100/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3100/2023 promossa da
, (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Righetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Laurentina n. 185.
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
procuratore, rappresentata e difesa dagli avv. Erika Villanova e Yasmine Laachir, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antongiulio Agostinelli in Roma,
Via Francesco Borgatti n. 25;
APPELLATA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
e
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 10.01.2023, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza n. 23326/2022, emessa dal giudice di pace di
Roma, pubblicata il 07.12.2022, a conclusione del giudizio avente R.G. n. 42387/2020, con cui è stata rigettata la domanda da questi proposta col seguente dispositivo: “
P.Q.M
il giudice di pace di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 600,00 per onorari oltre accessori. Condanna altresì l'attore al pagamento delle spese di CTU”.
Il provvedimento è stato reso all'esito del giudizio di primo grado instaurato dalla
(cessionaria del credito vantato da ) nei Parte_1 Parte_2
confronti della , della e Controparte_1 Controparte_3 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura CP_2
Fiat 500 tg. DZ054KT di proprietà di (assicurata Parte_2 CP_1
quantificati in euro 2.363,00 al netto dell'acconto di euro 609,00
[...]
corrisposto dalla in relazione al sinistro stradale Controparte_1
asseritamente verificatosi il 13.11.2019, alle ore 15.05, in Via Rianese, nel Comune di
Riano (RM) oltre al pagamento delle spese legali relative alla fase stragiudiziale e al risarcimento del danno da fermo tecnico.
Nel procedimento di primo grado, si è costituita la Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea, oltre all'accertamento della responsabilità almeno concorsuale di nella causazione del sinistro. Parte_2
La comparsa ha così concluso: “Voglia l'ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria ed accertamento, così giudicare e provvedere: 1) Nel merito, in via principale: Per i motivi tutti esposti in narrativa, dichiarare satisfattiva dell'intero danno materiale patito dalla la Parte_1
somma di € 609,00 già corrisposta dalla in favore della medesima e, per CP_1 l'effetto, mandare assolta la Compagnia esponente da qualsivoglia pretesa avanzata nei suoi confronti nella presente sede, con conseguente rigetto della domanda attorea.
2) Nel merito, in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere gli esborsi nei limiti di quanto strettamente provato all'esito dell'espletanda istruttoria al netto dell'importo di € 609,00 già liquidato ante causam dall'esponente in favore di parte attrice, con conseguente riduzione dell'avversa domanda e tenuto conto della responsabilità in via concorsuale alla stessa ascrivibile”.
Il giudice di prime cure ha così motivato il rigetto della domanda attorea: “ In ordine all'an, si osserva quanto segue: Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti, leggibile, e completo in ogni sua parte (deve recare l'indicazione della data, del luogo, segnaletica esistente, modalità, descrizione della dinamica con indicazione grafica) genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile con prova contraria, mentre nei confronti dei conducenti il suddetto modulo ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte ed, a norma dell'art.2735 c.c., produce i medesimi effetto della confessione giudiziale, con esclusione di provare il contrario.
Le sezioni Unite della Suprema Corte hanno definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale, che era sorto nei casi in cui, in presenza di una CAI sottoscritta da entrambi i conducenti, avente pertanto valore confessorio per costoro. Ove la compagnia del presunto responsabile avesse fornito prova contraria a tali confessioni, il responsabile confidente dovesse o meno essere condannato al risarcimento del danno. Secondo, appunto, le Sezioni Unite, l'accertamento deve essere unico ed uniforme e, pertanto, qualora la compagnia fornisca la prova che quanto contenuto Perso nel modello on corrisponda al vero e, quindi, non ci sia responsabilità a carico del proprio assicurato, anche quest'ultimo, nonostante si sia assunto la responsabilità dell'accaduto, non potrà essere condannato al risarcimento (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n.
10311/06). La società assicuratrice, tuttavia, non deve necessariamente fornite la prova positiva del reale accadimento dei fatti, potendo la prova contraria consistere in un elemento probatorio in forza del quale il giudice si convinca che l'incidente non si
è in realtà verificato o si è verificato in maniera diversa da quella dichiarata (cfr. Cass.
05/4761). L'incompatibilità suddetta tra i danni lamentati e la dinamica del sinistro descritta dai conducenti, può emergere anche da altre risultanze di causa, ad es. da una consulenza tecnica d'ufficio (Cass. 06/10311), consistente in un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato, così, al prudente apprezzamento del giudice. Del resto, la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso non debbono ricavarsi necessariamente dalle prove offerte da colui che ne è gravato, ben potendo l'assicuratore beneficiare degli elementi probatori acquisiti al processo o forniti dall'altra parte (Cass. 95/14599). Ciò posto in linea generale, si rileva che il modello
Cai non è completo soprattutto nella parte della dinamica, ossia privo del grafico illustrativo;
si narra che dovrebbe trattarsi presumibilmente di tamponamento. Quindi parte attrice, cui incombe detto onere della prova (prova in ordine all'an), avrebbe dovuto provare che di tale trattavasi. Invece, il CTU mette in evidenza che si sarebbe dovuto trattare di “urto centro laterale semi ortogonale”. Ora, non potendo desumere la prova dell'an dalla CTU, ma sarebbe stato onere della parte attrice, provare cio;
ritenuto il modello CAI non completo, si ritiene di non accogliere la domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della parte soccombente”.
Nell'ambito del presente procedimento sono stati dedotti i seguenti motivi di appello:
1. Con il primo motivo, “violazione di legge, violazione degli articoli 112, 113, 115
e 116 c.p.c., arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie”, parte appellante ha dedotto che il giudice di pace avrebbe erroneamente valutato i mezzi istruttori assunti nell'ambito del giudizio di primo grado ovvero il modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, le fotografie ritraenti le autovetture danneggiate, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in data 06.10.2021 e le dichiarazioni rese della testimone
Testimone_1 2. Con il secondo motivo, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”, parte appellante ha dedotto che il giudice di pace avrebbe omesso di motivare la mancata valutazione dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado con il conseguente rigetto della domanda:
“In merito alla responsabilità la parte attrice ai sensi di Legge (L.990/60,
L.162/2014) e successive modificazioni, nonché delle disposizioni del codice civile nel combinato disposto degli art.li 2054, 2043 c.c., nonché di procedura civile 115 e 116 c.p.c, ha pieno diritto a vedersi riconosciuto integralmente il risarcimento dei danni subiti dal veicolo Fiat 500 Tg. DZ054KT in quanto lo stesso procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia e veniva urtato e danneggiato dal veicolo RD FI Tg. CE909MB, il quale “usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada provinciale” violando l'art. 154 del CDS. Parte convenuta ha sottoscritto modello CAI assumendosi l'esclusiva responsabilità dell'evento, confessando (art.2735 c.c.) la propria esclusiva responsabilità e allo stesso modo la che ne garantiva la Controparte_4
circolazione automobilistica non ha aderito alla negoziazione assistita con le conseguenti sanzioni di cui all'art. 4 della Legge 162/2014. La parte convenuta, conducente del veicolo indicato nel modello CID come “A”, Sig. Controparte_2
ha violato le disposizioni del Codice della Strada, non attenendosi a quanto previsto dall'art. 145 n.
2. D'altronde lo stesso convenuto nulla ha eccepito o contestato durante l'interrogatorio formale ammetteva “non e' vero, preciso che, mentre uscivo dal parcheggio, in quanto ero in pausa pranzo perché lavoravo in un distributore lì vicino, venivo urtato dal veicolo Fiat 500 sulla mia parte laterale sinistra e precisamente nella parte centrale/posteriore”, assumendosi pertanto l'integrale responsabilità del sinistro de quo, così come espressamente già sottoscritto nel modello CID: barrando la casella n.4 usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada provinciale”.
L'appellante ha così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo t.g. CE909MB e per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno per il loro titolo come per legge al risarcimento dei seguenti danni in favore della parte appellante: - € 2.972,59 come da
Fattura di riparazione n. 13 del 22/1/2020; - € 500,00 per Fermo Tecnico, come da
Fattura di noleggio n. 13 del 22/1/2020; - € 500,00 per onorari stragiudiziali (DM
55/2014 Capo IV) come da Progetto di Parcella depositato;
Si chiede pertanto la condanna dei i convenuti, ciascuno per il loro titolo come per legge, al risarcimento dei danni materiali in favore dell'attrice nella somma di € Parte_3
5.452,02, o in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria. inoltre vorrà l'ill.mo tribunale adito riconoscere il danno da colpevole ritardo ed il danno da mancata negoziazione assistita, nel combinato disposto con la grave violazione di disposizioni di legge, da liquidarsi (ex art. 4 Legge 162/2014, ed art. 96
c.p.c) nella misura del doppio delle spese di lite determinate nel loro valore massimo
(€ 2.236,00) in conformità del Tariffario forense di cui al D.M. 55/2014 € 2.972,59 oltre IVA CPA e 15% forfettario per spese generali e spese per iscrizione e contributo unificato, notifiche e complesse ricerche anagrafiche € 500,00, di cui il procuratore chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c in quanto antistatario”. si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza n. 23326/2022, emessa dal giudice di pace di Roma deducendo in estrema sintesi e per quanto di rilievo ai fini della decisione:
1. L'infondatezza del primo motivo di appello e la corretta statuizione del giudice di pace in merito all'infondatezza della domanda attorea: “il primo giudicante, nella propria sentenza chiaramente escluso l'an a fronte di un quantum e nesso causale del tutto non provati: e ciò a maggior ragione se si considera come l'unica prova dell'an risieda in una cai incompleta, da cui non è possibile evincere la dinamica del sinistro ma smentita da una perizia che conferma l'incompatibilita' dei danni ai mezzi coinvolti, l'assenza di foto dei danni al veicolo antagonista, ed un preventivo di spesa della parte appellante, ovverosia emesso proprio dalla medesima autocarrozzeria che ne vorrebbe, poi, la liquidazione. nessun testimone veniva indicato nella cai. Nessun testimone veniva indicato in fase stragiudiziale. Di fatto, il teste, IG.ra , Testimone_1
non poteva essere escussa in quanto, in caso di danni materiale, come la controversia che si discute, ai sensi dell'art. 135 co. 3 bis e ter cda stabilisce la decadenza dalla prova testimoniale laddove, su richiesta, non vengano indicati i nominativi dei testi oculari ivi presenti al momento del sinistro. E parte attrice era a conoscenza dei dati del presunto teste sin dall'invio della lettera di messa in mora. Pacifico, quindi, che parte attrice fosse decaduta dalla prova testimoniale, che, come tale, debba essere considerata e dichiarata nulla e stralciata dal presente giudizio, non potendo in alcun modo valutare e fondare qualsiasi decisione su dichiarazione che non potevano, e non dovevano, essere raccolte nel primo giudizio”.
2. L'infondatezza del secondo motivo di appello: “Secondo parte appellante la sentenza sarebbe da riformare in quanto non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto. Nulla di più errato! Come già detto, il convenuto, sentito in interrogatorio formale, non ha mai ammesso la propria colpa, come pare voler dire l'appellante. Ed infatti, nel modulo CAI conferma di aver eseguito la manovra di fuoriuscita dal parcheggio ma che, al momento del sinistro, era già interamente immesso all'interno della corsia di marcia ove veniva urtato da tergo dalla IG.ra . Non v'è nelle parole del IG. alcuna Pt_2 CP_2
assunzione di responsabilità né all'interno del modulo CAI, ove viene barrata la crocetta tamponamento per la parte della IG.ra , quale cedente del Pt_2
credito a favore dell'appellante, né in sede di interrogatorio formale, ove ha negato qualsiasi profilo di responsabilità. E di tale circostanza il Giudice non ha potuto che tenerne in debita considerazione, come dovrà essere oggetto di attenta valutazione anche in questa sede laddove vi fosse una riforma, anche solo parziale, della prima sentenza. Pertanto, il primo giudicante, a fronte di una cai incompleta, ove la IG.ra aveva barrato la casella Pt_2
'tamponamento' assumendosi, quindi, la colpa per il sinistro, a fronte di un interpello del convenuto che confermava di essersi già immesso all'interno della corsia di marcia, ed un teste per il quale parte attrice era decaduta, ha ritenuto il fatto non provato né in termini di responsabilità della convenuta, rigettando, giustamente, la domanda. in ogni caso, si ricorda come gravi su parte attrice l'onere di dimostrare non solo la colpa della convenuta, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, con una condotta scevra da colpa alcuna laddove la manovra della convenuta fosse prevedibile ed evitabile. Prova, anche questa, non fornita da parte attrice, rendendo, di fatto, sprovvista la difesa attorea di adeguata base a suffragarne la bontà. il primo giudicante ha precisato come sia onere dell'appellante dimostrare an e quantum ma tale onere è stato in toto disatteso. in ogni caso, solo in via di mero subordine, si rileva come non sia stata in ogni caso superata la presunzione di responsabilità concorsuale, tanto che, alla luce del pagamento in fase stragiudiziale da parte dell'odierna convenuta della somma di Euro 609,00, non si potrà che considerare cessata la materia del contendere a fronte di un'offerta in toto satisfattiva non potendo, infatti, considerare l'IVA per una società come l'attrice che ha diritto alla detrazione della medesima”.
3. Il difetto di prova in ordine alla sussistenza dei danni materiali patiti da parte appellante: “Si ricorda che la medesima si è limitata infatti a produrre una mera documentazione fotografica che riproduce l'autovettura di proprietà della cedente con danni in atto, nonché un preventivo di riparazione (non già una fattura): documenti questi, come tali, inidonei a dimostrare i danni subiti nell'occorso, l'entità degli stessi e la loro riferibilità causale al sinistro in esame”.
Parte appellata ha così concluso: Voglia l'Ill.mo tribunale di Roma, contrariis rejectis:
1) nel merito, previo vaglio dell'ammissibilita' dell'odierno gravame, rigettarsi l'odierna impugnazione/appello, in uno con le domande ed eccezioni tutte formulate in questo processo dagli appellanti perché infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e confermare, per gli effetti, integralmente la sentenza oggi appellata, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
2) In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle censure degli appellanti, si chiede l'accoglimento di tutte le domande già svolte nel primo grado dell'appellato , ivi comprese le eccezioni, nessuna esclusa, Controparte_5
da non intendersi rinunciate ai sensi dell'art 346 c.p.c.: 3) Nel merito, in via principale: -Per i motivi tutti esposti in narrativa, dichiarare satisfattiva dell'intero danno materiale patito dalla la somma di €.609,00= già corrisposta Parte_1
da in favore della medesima e, per l'effetto, mandare assolta la CP_1
Compagnia esponente da qualsivoglia pretesa avanzata nei suoi confronti nella presente sede, con conseguente rigetto della domanda attorea. 4) Nel merito, in via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere gli esborsi nei limiti di quanto strettamente provato all'esito dell'espletanda istruttoria al netto dell'importo di €.609,00= già liquidato ante causam dall'esponente in favore di parte attrice, con conseguente riduzione dell'avversa domanda e tenuto conto della responsabilità in via concorsuale alla stessa ascrivibile'.
Non si sono costituiti in giudizio la e e ne è Controparte_3 Controparte_2
stata pertanto dichiarata la contumacia all'udienza del 11.03.2022 (cfr. verbale di udienza del 11.03.2022. fascicolo primo grado).
2) Dell'accertamento della responsabilità in ordine alla causazione del sinistro
L'art. 2054 co.2 del codice civile prescrive che: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In tema, la pacifica e consolidata nel tempo giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che: “Nell'ipotesi di scontro tra veicoli, la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 cc non è superata per il solo fatto che il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti” (Cassazione civile sez. III, 23/01/2023, n.2005), di tal che occorre indagare se l'altro abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta con prova che può essere diretta (cfr. ad esempio, in tema, ex plurimis;
Cassazione civile sez. VI,
16/02/2017, n.4130 che ha chiarito come: “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto”; cfr. nella giurisprudenza più risalente: Cassazione civile sez. III,
14/02/1997, n.1384) o indiretta (tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente, cfr. in tema, più di recente: Cassazione civile sez. III, 22/04/2009, n.9550)..
Secondo parte appellante, il giudice di pace avrebbe erroneamente valutato l'attività istruttoria espletata nell'ambito del giudizio di primo grado, rigettando di conseguenza la domanda.
La ricostruzione relativa alla dinamica del sinistro fornita da parte appellante è nel senso che il giorno 13.11.2019, alle ore 15.05 circa nel comune di Riano (RM),
proprietaria del veicolo Fiat 500 tg. DZ054KT, sarebbe stata urtata Parte_2
e danneggiata sulla parte anteriore destra dal veicolo RD FI tg. CE909MB, condotto da in fase di uscita da un parcheggio. Controparte_2
Parte appellata peraltro, non ha contestato il verificarsi del fatto storico prospettato dall'odierno appellante, deducendo piuttosto la responsabilità almeno concorsuale di nella causazione del sinistro. Parte_2
Deve in primo luogo darsi atto che in assenza di verbale e di fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro è impossibile determinare il punto esatto in cui si è concretizzato il sinistro descritto da parte appellante. Quanto alla dinamica del sinistro di cui è causa, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, ha evidenziato quanto segue: “Secondo la narrativa attinta nel carteggio, con riferimento alla citazione in atti, la meccanica del sinistro si può così riassumere: il 13.11.2019 (mercoledì giorno feriale) alle ore 15:05 circa, la conducente del veicolo Fiat 500 tg. DZ054KT percorreva in località Riano, territorio del Comune di Roma, la Via Rianese con direzione Riano- Via Tiberina.
Giunto in prossimità del civico n.170, presuntivamente situato nel lato destro della direttrice di marcia percorsa dalla Fiat 500, entrava in antagonismo contro il veicolo
RD FI tg CE 909MB. Il conducente quest'ultimo mezzo, difatti, rimuovendo da una zona di sosta, con l'intento d'inserirsi nel flusso veicolare della Via Rianese, non riusciva ad evitare di entrare in collisione con la Fiat 500. L'urto si concretava tra la parte anteriore angolare- destra della Fiat 500, contro la parte centro laterale sinistra della RD FI. Occorre precisare che la compilazione nel Modello CAI- privata di grafico illustrativo, stride sensibilmente con la tipologia del sinistro, giacchè la casella del veicolo “B” (Fiat 500 tg DZ054KT), barrata nella voce tamponamento, non è attinente all'andamento dell'urto. Sotto il profilo tecnico, difatti, il termine tamponamento presuppone un urto da tergo coassiale lungo la medesima linea di percorrenza dei veicoli. Di converso, le immagini ritualmente depositate, raffiguranti i veicoli ancora danneggiati, mostrano molto chiaramente i diversi esiti dell'urto. Il profilo tipologico dell'antagonismo, in ragione della narrativa descritta nell'atto di citazione (escludendo la definizione tamponamento) può ritenersi ascrivibile quale urto centro-laterale semi ortogonale, a compiuta traslazione d'energia. Alla luce delle argomentazioni tecniche esposte, l'esponente C.T.U ritiene di escludere che l'incidente in narrativa sia derivato da quanto “barrato” nel Modello CAI (c.d. tamponamento), mentre può ritenere riconducibile l'urto centro-laterale semi ortogonale provocato dal veicolo RD FI tg. CE909MB nell'inserimento del flusso veicolare di Via Rianese, quale conseguenza di rimozione dal parcheggio” (cfr. pag.
3-4 ctu a firma di Tes_2
, fascicolo primo grado) e in ordine alla compatibilità dei danni materiali riportati
[...]
dai veicoli con il sinistro prospettato: “A ben vedere le foto della RD FI tg. CE909MB ancora incidentata, antagonista della Fiat 500, le deformazioni sono compatibili per natura, conformazione, altezza e profondità. Con la tipologia dei danni riscontrati sulla Fiat 500 tg. DZ054KT” (cfr. pag.
7-8 ctu cit.).
Alla luce di quanto constatato dal consulente tecnico d'ufficio, potendo essere esclusa la dinamica del tamponamento risultante dal Modulo CAI acquisito agli atti (cfr. Pers modulo doc 1. citazione), deve considerarsi accertata la responsabilità di
[...]
conducente del veicolo RD FI Tg. CE909MB il quale, nell'atto di uscire CP_2
da un'area di parcheggio, circostanza del resto confermata dallo stesso in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 11.03.2022, fascicolo primo grado), avrebbe dovuto dare la precedenza all'autovettura Fiat 500 condotta da Parte_2
[...]
La condotta posta in essere dal conducente del veicolo RD FI, viola quanto disposto dall'art.154 co.3 lett.c del C.d.s che prevede l'obbligo per i conducenti che intendono eseguire una manovra destinata all'immissione nel flusso della circolazione, di dare la precedenza ai veicoli già in marcia e immessi nel flusso veicolare.
Rilevata la responsabilità di nella causazione del sinistro, occorre Controparte_2
a questo punto valutare l'eventuale sussistenza di una responsabilità concorsuale in capo a conducente, nonché proprietaria dell'autovettura Fiat 500 Parte_2
DZ054KT.
Ora, in considerazione del punto in cui si notano i danni materiali riportati dal veicolo
RD FI (parte centro laterale sinistra) e Fiat 500 (parte anteriore angolare destra), come si evince dalle fotografie acquisite agli atti ritraenti i veicoli incidentati a riparazioni ancora da effettuare (cfr. copia foto. doc .6 citazione), è possibile desumere che l'autovettura RD FI avesse già impegnato almeno parzialmente la carreggiata di percorrenza dell'autovettura condotta e, pertanto, quest'ultima Parte_2
tenuto conto della modesta velocità che caratterizza abitualmente un veicolo in fase di immissione nel flusso veicolare avrebbe potuto evitare il sinistro usando la normale diligenza e prudenza e marciando a una velocità tale da consentirle in ogni momento l'arresto tempestivo del veicolo in conformità con quanto disposto dall'art. 141 co.2 del C.d.s. :“Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Alla luce delle superiori considerazioni, non essendo stata superata la presunzione di colpa di cui all'art.2054 co.2 cc, la responsabilità del sinistro è attribuibile per il 50%
a conducente del veicolo FIAT 500 tg. DZ054KT e per il restante Parte_2
50% a conducente del veicolo RD FI tg. CE909MB. Controparte_2
In conclusione, tenuto conto della responsabilità del 50% attribuibile a Parte_2
e dell'entità del danno materiale quantificato in euro 2.039,23 iva compresa
[...]
come risulta dalla perizia tecnica svolta nell'ambito del giudizio di primo grado (cfr. pag. 8, ctu cit.), l'odierno appellante, in qualità di cessionario del credito vantato da
, avrà diritto al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo Parte_2
Fiat 500 per un importo complessivo di euro 1.019,615.
Quanto poi alla richiesta delle spese per l'assistenza stragiudiziale, le stesse hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Cassazione civile, SSUU, 10 luglio
2017 n. 16990).
Nel caso di specie, è stata depositata un mero progetto di parcella relativo all'attività stragiudiziale asseritamente svolta per un importo complessivo di euro 500,00 (cfr. copia progetto di parcella. doc.
5.citazione).
Tuttavia, in difetto di prova dell'effettiva emissione di un documento fiscalmente valido e indi dell'insorgere dell'obbligazione, oltre che del relativo del pagamento, la richiesta di risarcimento non può essere accolta.
Per quanto attiene invece alla richiesta di risarcimento del cd danno da fermo tecnico formulata da parte appellante, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quanto segue: “In tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'eIGenza di far ricorso a mezzi sostitutivi”(cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/10/2024, n.27343).
Alla luce della giurisprudenza citata, in difetto di prova in tal senso la suddetta richiesta va rigettata.
Parte appellante ha chiesto poi la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non
è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837). In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale -come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Nella determinazione dell'importo dovuto occorre inoltre tenere conto dell'intervenuta corresponsione dell'acconto di euro 609,00 in data 24.03.2020 dalla delegata da parte appellata alla gestione del sinistro (cfr. acconto Controparte_6
corrisposto dalla in data 24.03.2020. fascicolo primo grado). Controparte_7
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927).
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione alla misura entro cui è accolta la domanda, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIFORMA la sentenza impugnata accertando che il sinistro oggetto di causa occorso il 13.11.2019 in Via Rianese, nel Comune di Riano (RM), è stato determinato per la concorrente responsabilità al 50% del veicolo Fiat 500 di proprietà di Parte_2
e per il rimanente 50% dal veicolo RD FI di proprietà di
[...] Controparte_2
e per l'effetto, CONDANNA le parti appellate, in solido tra loro, al risarcimento del danno materiale in favore della che liquida in € 1.019,615 Parte_1
oltre interessi come indicato, da detrarsi l'acconto già corrisposto come in motivazione, oltre che degli interessi dal deposito della sentenza al saldo.
CONDANNA le parti appellate, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in relazione al primo grado di giudizio in favore della , che Parte_1
liquida in € 400,00 per compensi di difesa da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario di parte appellante, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro
125,00 rimborso spese vive documentate;
CONDANNA le parti appellate, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della , che liquida in € Parte_1
600,00 per compensi di difesa da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario di parte appellante, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro 174,00 rimborso spese vive documentate;
PONE definitivamente a carico delle parti appellate le spese di ctu.
Così deciso in Roma il 09/04/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3100/2023 promossa da
, (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Righetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Laurentina n. 185.
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
procuratore, rappresentata e difesa dagli avv. Erika Villanova e Yasmine Laachir, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antongiulio Agostinelli in Roma,
Via Francesco Borgatti n. 25;
APPELLATA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
e
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 10.01.2023, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza n. 23326/2022, emessa dal giudice di pace di
Roma, pubblicata il 07.12.2022, a conclusione del giudizio avente R.G. n. 42387/2020, con cui è stata rigettata la domanda da questi proposta col seguente dispositivo: “
P.Q.M
il giudice di pace di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 600,00 per onorari oltre accessori. Condanna altresì l'attore al pagamento delle spese di CTU”.
Il provvedimento è stato reso all'esito del giudizio di primo grado instaurato dalla
(cessionaria del credito vantato da ) nei Parte_1 Parte_2
confronti della , della e Controparte_1 Controparte_3 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura CP_2
Fiat 500 tg. DZ054KT di proprietà di (assicurata Parte_2 CP_1
quantificati in euro 2.363,00 al netto dell'acconto di euro 609,00
[...]
corrisposto dalla in relazione al sinistro stradale Controparte_1
asseritamente verificatosi il 13.11.2019, alle ore 15.05, in Via Rianese, nel Comune di
Riano (RM) oltre al pagamento delle spese legali relative alla fase stragiudiziale e al risarcimento del danno da fermo tecnico.
Nel procedimento di primo grado, si è costituita la Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea, oltre all'accertamento della responsabilità almeno concorsuale di nella causazione del sinistro. Parte_2
La comparsa ha così concluso: “Voglia l'ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria ed accertamento, così giudicare e provvedere: 1) Nel merito, in via principale: Per i motivi tutti esposti in narrativa, dichiarare satisfattiva dell'intero danno materiale patito dalla la Parte_1
somma di € 609,00 già corrisposta dalla in favore della medesima e, per CP_1 l'effetto, mandare assolta la Compagnia esponente da qualsivoglia pretesa avanzata nei suoi confronti nella presente sede, con conseguente rigetto della domanda attorea.
2) Nel merito, in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere gli esborsi nei limiti di quanto strettamente provato all'esito dell'espletanda istruttoria al netto dell'importo di € 609,00 già liquidato ante causam dall'esponente in favore di parte attrice, con conseguente riduzione dell'avversa domanda e tenuto conto della responsabilità in via concorsuale alla stessa ascrivibile”.
Il giudice di prime cure ha così motivato il rigetto della domanda attorea: “ In ordine all'an, si osserva quanto segue: Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti, leggibile, e completo in ogni sua parte (deve recare l'indicazione della data, del luogo, segnaletica esistente, modalità, descrizione della dinamica con indicazione grafica) genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile con prova contraria, mentre nei confronti dei conducenti il suddetto modulo ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte ed, a norma dell'art.2735 c.c., produce i medesimi effetto della confessione giudiziale, con esclusione di provare il contrario.
Le sezioni Unite della Suprema Corte hanno definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale, che era sorto nei casi in cui, in presenza di una CAI sottoscritta da entrambi i conducenti, avente pertanto valore confessorio per costoro. Ove la compagnia del presunto responsabile avesse fornito prova contraria a tali confessioni, il responsabile confidente dovesse o meno essere condannato al risarcimento del danno. Secondo, appunto, le Sezioni Unite, l'accertamento deve essere unico ed uniforme e, pertanto, qualora la compagnia fornisca la prova che quanto contenuto Perso nel modello on corrisponda al vero e, quindi, non ci sia responsabilità a carico del proprio assicurato, anche quest'ultimo, nonostante si sia assunto la responsabilità dell'accaduto, non potrà essere condannato al risarcimento (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n.
10311/06). La società assicuratrice, tuttavia, non deve necessariamente fornite la prova positiva del reale accadimento dei fatti, potendo la prova contraria consistere in un elemento probatorio in forza del quale il giudice si convinca che l'incidente non si
è in realtà verificato o si è verificato in maniera diversa da quella dichiarata (cfr. Cass.
05/4761). L'incompatibilità suddetta tra i danni lamentati e la dinamica del sinistro descritta dai conducenti, può emergere anche da altre risultanze di causa, ad es. da una consulenza tecnica d'ufficio (Cass. 06/10311), consistente in un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato, così, al prudente apprezzamento del giudice. Del resto, la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso non debbono ricavarsi necessariamente dalle prove offerte da colui che ne è gravato, ben potendo l'assicuratore beneficiare degli elementi probatori acquisiti al processo o forniti dall'altra parte (Cass. 95/14599). Ciò posto in linea generale, si rileva che il modello
Cai non è completo soprattutto nella parte della dinamica, ossia privo del grafico illustrativo;
si narra che dovrebbe trattarsi presumibilmente di tamponamento. Quindi parte attrice, cui incombe detto onere della prova (prova in ordine all'an), avrebbe dovuto provare che di tale trattavasi. Invece, il CTU mette in evidenza che si sarebbe dovuto trattare di “urto centro laterale semi ortogonale”. Ora, non potendo desumere la prova dell'an dalla CTU, ma sarebbe stato onere della parte attrice, provare cio;
ritenuto il modello CAI non completo, si ritiene di non accogliere la domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della parte soccombente”.
Nell'ambito del presente procedimento sono stati dedotti i seguenti motivi di appello:
1. Con il primo motivo, “violazione di legge, violazione degli articoli 112, 113, 115
e 116 c.p.c., arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie”, parte appellante ha dedotto che il giudice di pace avrebbe erroneamente valutato i mezzi istruttori assunti nell'ambito del giudizio di primo grado ovvero il modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, le fotografie ritraenti le autovetture danneggiate, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in data 06.10.2021 e le dichiarazioni rese della testimone
Testimone_1 2. Con il secondo motivo, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”, parte appellante ha dedotto che il giudice di pace avrebbe omesso di motivare la mancata valutazione dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado con il conseguente rigetto della domanda:
“In merito alla responsabilità la parte attrice ai sensi di Legge (L.990/60,
L.162/2014) e successive modificazioni, nonché delle disposizioni del codice civile nel combinato disposto degli art.li 2054, 2043 c.c., nonché di procedura civile 115 e 116 c.p.c, ha pieno diritto a vedersi riconosciuto integralmente il risarcimento dei danni subiti dal veicolo Fiat 500 Tg. DZ054KT in quanto lo stesso procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia e veniva urtato e danneggiato dal veicolo RD FI Tg. CE909MB, il quale “usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada provinciale” violando l'art. 154 del CDS. Parte convenuta ha sottoscritto modello CAI assumendosi l'esclusiva responsabilità dell'evento, confessando (art.2735 c.c.) la propria esclusiva responsabilità e allo stesso modo la che ne garantiva la Controparte_4
circolazione automobilistica non ha aderito alla negoziazione assistita con le conseguenti sanzioni di cui all'art. 4 della Legge 162/2014. La parte convenuta, conducente del veicolo indicato nel modello CID come “A”, Sig. Controparte_2
ha violato le disposizioni del Codice della Strada, non attenendosi a quanto previsto dall'art. 145 n.
2. D'altronde lo stesso convenuto nulla ha eccepito o contestato durante l'interrogatorio formale ammetteva “non e' vero, preciso che, mentre uscivo dal parcheggio, in quanto ero in pausa pranzo perché lavoravo in un distributore lì vicino, venivo urtato dal veicolo Fiat 500 sulla mia parte laterale sinistra e precisamente nella parte centrale/posteriore”, assumendosi pertanto l'integrale responsabilità del sinistro de quo, così come espressamente già sottoscritto nel modello CID: barrando la casella n.4 usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada provinciale”.
L'appellante ha così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo t.g. CE909MB e per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno per il loro titolo come per legge al risarcimento dei seguenti danni in favore della parte appellante: - € 2.972,59 come da
Fattura di riparazione n. 13 del 22/1/2020; - € 500,00 per Fermo Tecnico, come da
Fattura di noleggio n. 13 del 22/1/2020; - € 500,00 per onorari stragiudiziali (DM
55/2014 Capo IV) come da Progetto di Parcella depositato;
Si chiede pertanto la condanna dei i convenuti, ciascuno per il loro titolo come per legge, al risarcimento dei danni materiali in favore dell'attrice nella somma di € Parte_3
5.452,02, o in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria. inoltre vorrà l'ill.mo tribunale adito riconoscere il danno da colpevole ritardo ed il danno da mancata negoziazione assistita, nel combinato disposto con la grave violazione di disposizioni di legge, da liquidarsi (ex art. 4 Legge 162/2014, ed art. 96
c.p.c) nella misura del doppio delle spese di lite determinate nel loro valore massimo
(€ 2.236,00) in conformità del Tariffario forense di cui al D.M. 55/2014 € 2.972,59 oltre IVA CPA e 15% forfettario per spese generali e spese per iscrizione e contributo unificato, notifiche e complesse ricerche anagrafiche € 500,00, di cui il procuratore chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c in quanto antistatario”. si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza n. 23326/2022, emessa dal giudice di pace di Roma deducendo in estrema sintesi e per quanto di rilievo ai fini della decisione:
1. L'infondatezza del primo motivo di appello e la corretta statuizione del giudice di pace in merito all'infondatezza della domanda attorea: “il primo giudicante, nella propria sentenza chiaramente escluso l'an a fronte di un quantum e nesso causale del tutto non provati: e ciò a maggior ragione se si considera come l'unica prova dell'an risieda in una cai incompleta, da cui non è possibile evincere la dinamica del sinistro ma smentita da una perizia che conferma l'incompatibilita' dei danni ai mezzi coinvolti, l'assenza di foto dei danni al veicolo antagonista, ed un preventivo di spesa della parte appellante, ovverosia emesso proprio dalla medesima autocarrozzeria che ne vorrebbe, poi, la liquidazione. nessun testimone veniva indicato nella cai. Nessun testimone veniva indicato in fase stragiudiziale. Di fatto, il teste, IG.ra , Testimone_1
non poteva essere escussa in quanto, in caso di danni materiale, come la controversia che si discute, ai sensi dell'art. 135 co. 3 bis e ter cda stabilisce la decadenza dalla prova testimoniale laddove, su richiesta, non vengano indicati i nominativi dei testi oculari ivi presenti al momento del sinistro. E parte attrice era a conoscenza dei dati del presunto teste sin dall'invio della lettera di messa in mora. Pacifico, quindi, che parte attrice fosse decaduta dalla prova testimoniale, che, come tale, debba essere considerata e dichiarata nulla e stralciata dal presente giudizio, non potendo in alcun modo valutare e fondare qualsiasi decisione su dichiarazione che non potevano, e non dovevano, essere raccolte nel primo giudizio”.
2. L'infondatezza del secondo motivo di appello: “Secondo parte appellante la sentenza sarebbe da riformare in quanto non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto. Nulla di più errato! Come già detto, il convenuto, sentito in interrogatorio formale, non ha mai ammesso la propria colpa, come pare voler dire l'appellante. Ed infatti, nel modulo CAI conferma di aver eseguito la manovra di fuoriuscita dal parcheggio ma che, al momento del sinistro, era già interamente immesso all'interno della corsia di marcia ove veniva urtato da tergo dalla IG.ra . Non v'è nelle parole del IG. alcuna Pt_2 CP_2
assunzione di responsabilità né all'interno del modulo CAI, ove viene barrata la crocetta tamponamento per la parte della IG.ra , quale cedente del Pt_2
credito a favore dell'appellante, né in sede di interrogatorio formale, ove ha negato qualsiasi profilo di responsabilità. E di tale circostanza il Giudice non ha potuto che tenerne in debita considerazione, come dovrà essere oggetto di attenta valutazione anche in questa sede laddove vi fosse una riforma, anche solo parziale, della prima sentenza. Pertanto, il primo giudicante, a fronte di una cai incompleta, ove la IG.ra aveva barrato la casella Pt_2
'tamponamento' assumendosi, quindi, la colpa per il sinistro, a fronte di un interpello del convenuto che confermava di essersi già immesso all'interno della corsia di marcia, ed un teste per il quale parte attrice era decaduta, ha ritenuto il fatto non provato né in termini di responsabilità della convenuta, rigettando, giustamente, la domanda. in ogni caso, si ricorda come gravi su parte attrice l'onere di dimostrare non solo la colpa della convenuta, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, con una condotta scevra da colpa alcuna laddove la manovra della convenuta fosse prevedibile ed evitabile. Prova, anche questa, non fornita da parte attrice, rendendo, di fatto, sprovvista la difesa attorea di adeguata base a suffragarne la bontà. il primo giudicante ha precisato come sia onere dell'appellante dimostrare an e quantum ma tale onere è stato in toto disatteso. in ogni caso, solo in via di mero subordine, si rileva come non sia stata in ogni caso superata la presunzione di responsabilità concorsuale, tanto che, alla luce del pagamento in fase stragiudiziale da parte dell'odierna convenuta della somma di Euro 609,00, non si potrà che considerare cessata la materia del contendere a fronte di un'offerta in toto satisfattiva non potendo, infatti, considerare l'IVA per una società come l'attrice che ha diritto alla detrazione della medesima”.
3. Il difetto di prova in ordine alla sussistenza dei danni materiali patiti da parte appellante: “Si ricorda che la medesima si è limitata infatti a produrre una mera documentazione fotografica che riproduce l'autovettura di proprietà della cedente con danni in atto, nonché un preventivo di riparazione (non già una fattura): documenti questi, come tali, inidonei a dimostrare i danni subiti nell'occorso, l'entità degli stessi e la loro riferibilità causale al sinistro in esame”.
Parte appellata ha così concluso: Voglia l'Ill.mo tribunale di Roma, contrariis rejectis:
1) nel merito, previo vaglio dell'ammissibilita' dell'odierno gravame, rigettarsi l'odierna impugnazione/appello, in uno con le domande ed eccezioni tutte formulate in questo processo dagli appellanti perché infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e confermare, per gli effetti, integralmente la sentenza oggi appellata, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
2) In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle censure degli appellanti, si chiede l'accoglimento di tutte le domande già svolte nel primo grado dell'appellato , ivi comprese le eccezioni, nessuna esclusa, Controparte_5
da non intendersi rinunciate ai sensi dell'art 346 c.p.c.: 3) Nel merito, in via principale: -Per i motivi tutti esposti in narrativa, dichiarare satisfattiva dell'intero danno materiale patito dalla la somma di €.609,00= già corrisposta Parte_1
da in favore della medesima e, per l'effetto, mandare assolta la CP_1
Compagnia esponente da qualsivoglia pretesa avanzata nei suoi confronti nella presente sede, con conseguente rigetto della domanda attorea. 4) Nel merito, in via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere gli esborsi nei limiti di quanto strettamente provato all'esito dell'espletanda istruttoria al netto dell'importo di €.609,00= già liquidato ante causam dall'esponente in favore di parte attrice, con conseguente riduzione dell'avversa domanda e tenuto conto della responsabilità in via concorsuale alla stessa ascrivibile'.
Non si sono costituiti in giudizio la e e ne è Controparte_3 Controparte_2
stata pertanto dichiarata la contumacia all'udienza del 11.03.2022 (cfr. verbale di udienza del 11.03.2022. fascicolo primo grado).
2) Dell'accertamento della responsabilità in ordine alla causazione del sinistro
L'art. 2054 co.2 del codice civile prescrive che: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In tema, la pacifica e consolidata nel tempo giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che: “Nell'ipotesi di scontro tra veicoli, la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 cc non è superata per il solo fatto che il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti” (Cassazione civile sez. III, 23/01/2023, n.2005), di tal che occorre indagare se l'altro abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta con prova che può essere diretta (cfr. ad esempio, in tema, ex plurimis;
Cassazione civile sez. VI,
16/02/2017, n.4130 che ha chiarito come: “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto”; cfr. nella giurisprudenza più risalente: Cassazione civile sez. III,
14/02/1997, n.1384) o indiretta (tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente, cfr. in tema, più di recente: Cassazione civile sez. III, 22/04/2009, n.9550)..
Secondo parte appellante, il giudice di pace avrebbe erroneamente valutato l'attività istruttoria espletata nell'ambito del giudizio di primo grado, rigettando di conseguenza la domanda.
La ricostruzione relativa alla dinamica del sinistro fornita da parte appellante è nel senso che il giorno 13.11.2019, alle ore 15.05 circa nel comune di Riano (RM),
proprietaria del veicolo Fiat 500 tg. DZ054KT, sarebbe stata urtata Parte_2
e danneggiata sulla parte anteriore destra dal veicolo RD FI tg. CE909MB, condotto da in fase di uscita da un parcheggio. Controparte_2
Parte appellata peraltro, non ha contestato il verificarsi del fatto storico prospettato dall'odierno appellante, deducendo piuttosto la responsabilità almeno concorsuale di nella causazione del sinistro. Parte_2
Deve in primo luogo darsi atto che in assenza di verbale e di fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro è impossibile determinare il punto esatto in cui si è concretizzato il sinistro descritto da parte appellante. Quanto alla dinamica del sinistro di cui è causa, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, ha evidenziato quanto segue: “Secondo la narrativa attinta nel carteggio, con riferimento alla citazione in atti, la meccanica del sinistro si può così riassumere: il 13.11.2019 (mercoledì giorno feriale) alle ore 15:05 circa, la conducente del veicolo Fiat 500 tg. DZ054KT percorreva in località Riano, territorio del Comune di Roma, la Via Rianese con direzione Riano- Via Tiberina.
Giunto in prossimità del civico n.170, presuntivamente situato nel lato destro della direttrice di marcia percorsa dalla Fiat 500, entrava in antagonismo contro il veicolo
RD FI tg CE 909MB. Il conducente quest'ultimo mezzo, difatti, rimuovendo da una zona di sosta, con l'intento d'inserirsi nel flusso veicolare della Via Rianese, non riusciva ad evitare di entrare in collisione con la Fiat 500. L'urto si concretava tra la parte anteriore angolare- destra della Fiat 500, contro la parte centro laterale sinistra della RD FI. Occorre precisare che la compilazione nel Modello CAI- privata di grafico illustrativo, stride sensibilmente con la tipologia del sinistro, giacchè la casella del veicolo “B” (Fiat 500 tg DZ054KT), barrata nella voce tamponamento, non è attinente all'andamento dell'urto. Sotto il profilo tecnico, difatti, il termine tamponamento presuppone un urto da tergo coassiale lungo la medesima linea di percorrenza dei veicoli. Di converso, le immagini ritualmente depositate, raffiguranti i veicoli ancora danneggiati, mostrano molto chiaramente i diversi esiti dell'urto. Il profilo tipologico dell'antagonismo, in ragione della narrativa descritta nell'atto di citazione (escludendo la definizione tamponamento) può ritenersi ascrivibile quale urto centro-laterale semi ortogonale, a compiuta traslazione d'energia. Alla luce delle argomentazioni tecniche esposte, l'esponente C.T.U ritiene di escludere che l'incidente in narrativa sia derivato da quanto “barrato” nel Modello CAI (c.d. tamponamento), mentre può ritenere riconducibile l'urto centro-laterale semi ortogonale provocato dal veicolo RD FI tg. CE909MB nell'inserimento del flusso veicolare di Via Rianese, quale conseguenza di rimozione dal parcheggio” (cfr. pag.
3-4 ctu a firma di Tes_2
, fascicolo primo grado) e in ordine alla compatibilità dei danni materiali riportati
[...]
dai veicoli con il sinistro prospettato: “A ben vedere le foto della RD FI tg. CE909MB ancora incidentata, antagonista della Fiat 500, le deformazioni sono compatibili per natura, conformazione, altezza e profondità. Con la tipologia dei danni riscontrati sulla Fiat 500 tg. DZ054KT” (cfr. pag.
7-8 ctu cit.).
Alla luce di quanto constatato dal consulente tecnico d'ufficio, potendo essere esclusa la dinamica del tamponamento risultante dal Modulo CAI acquisito agli atti (cfr. Pers modulo doc 1. citazione), deve considerarsi accertata la responsabilità di
[...]
conducente del veicolo RD FI Tg. CE909MB il quale, nell'atto di uscire CP_2
da un'area di parcheggio, circostanza del resto confermata dallo stesso in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 11.03.2022, fascicolo primo grado), avrebbe dovuto dare la precedenza all'autovettura Fiat 500 condotta da Parte_2
[...]
La condotta posta in essere dal conducente del veicolo RD FI, viola quanto disposto dall'art.154 co.3 lett.c del C.d.s che prevede l'obbligo per i conducenti che intendono eseguire una manovra destinata all'immissione nel flusso della circolazione, di dare la precedenza ai veicoli già in marcia e immessi nel flusso veicolare.
Rilevata la responsabilità di nella causazione del sinistro, occorre Controparte_2
a questo punto valutare l'eventuale sussistenza di una responsabilità concorsuale in capo a conducente, nonché proprietaria dell'autovettura Fiat 500 Parte_2
DZ054KT.
Ora, in considerazione del punto in cui si notano i danni materiali riportati dal veicolo
RD FI (parte centro laterale sinistra) e Fiat 500 (parte anteriore angolare destra), come si evince dalle fotografie acquisite agli atti ritraenti i veicoli incidentati a riparazioni ancora da effettuare (cfr. copia foto. doc .6 citazione), è possibile desumere che l'autovettura RD FI avesse già impegnato almeno parzialmente la carreggiata di percorrenza dell'autovettura condotta e, pertanto, quest'ultima Parte_2
tenuto conto della modesta velocità che caratterizza abitualmente un veicolo in fase di immissione nel flusso veicolare avrebbe potuto evitare il sinistro usando la normale diligenza e prudenza e marciando a una velocità tale da consentirle in ogni momento l'arresto tempestivo del veicolo in conformità con quanto disposto dall'art. 141 co.2 del C.d.s. :“Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Alla luce delle superiori considerazioni, non essendo stata superata la presunzione di colpa di cui all'art.2054 co.2 cc, la responsabilità del sinistro è attribuibile per il 50%
a conducente del veicolo FIAT 500 tg. DZ054KT e per il restante Parte_2
50% a conducente del veicolo RD FI tg. CE909MB. Controparte_2
In conclusione, tenuto conto della responsabilità del 50% attribuibile a Parte_2
e dell'entità del danno materiale quantificato in euro 2.039,23 iva compresa
[...]
come risulta dalla perizia tecnica svolta nell'ambito del giudizio di primo grado (cfr. pag. 8, ctu cit.), l'odierno appellante, in qualità di cessionario del credito vantato da
, avrà diritto al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo Parte_2
Fiat 500 per un importo complessivo di euro 1.019,615.
Quanto poi alla richiesta delle spese per l'assistenza stragiudiziale, le stesse hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Cassazione civile, SSUU, 10 luglio
2017 n. 16990).
Nel caso di specie, è stata depositata un mero progetto di parcella relativo all'attività stragiudiziale asseritamente svolta per un importo complessivo di euro 500,00 (cfr. copia progetto di parcella. doc.
5.citazione).
Tuttavia, in difetto di prova dell'effettiva emissione di un documento fiscalmente valido e indi dell'insorgere dell'obbligazione, oltre che del relativo del pagamento, la richiesta di risarcimento non può essere accolta.
Per quanto attiene invece alla richiesta di risarcimento del cd danno da fermo tecnico formulata da parte appellante, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quanto segue: “In tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'eIGenza di far ricorso a mezzi sostitutivi”(cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/10/2024, n.27343).
Alla luce della giurisprudenza citata, in difetto di prova in tal senso la suddetta richiesta va rigettata.
Parte appellante ha chiesto poi la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non
è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837). In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale -come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Nella determinazione dell'importo dovuto occorre inoltre tenere conto dell'intervenuta corresponsione dell'acconto di euro 609,00 in data 24.03.2020 dalla delegata da parte appellata alla gestione del sinistro (cfr. acconto Controparte_6
corrisposto dalla in data 24.03.2020. fascicolo primo grado). Controparte_7
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927).
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione alla misura entro cui è accolta la domanda, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIFORMA la sentenza impugnata accertando che il sinistro oggetto di causa occorso il 13.11.2019 in Via Rianese, nel Comune di Riano (RM), è stato determinato per la concorrente responsabilità al 50% del veicolo Fiat 500 di proprietà di Parte_2
e per il rimanente 50% dal veicolo RD FI di proprietà di
[...] Controparte_2
e per l'effetto, CONDANNA le parti appellate, in solido tra loro, al risarcimento del danno materiale in favore della che liquida in € 1.019,615 Parte_1
oltre interessi come indicato, da detrarsi l'acconto già corrisposto come in motivazione, oltre che degli interessi dal deposito della sentenza al saldo.
CONDANNA le parti appellate, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in relazione al primo grado di giudizio in favore della , che Parte_1
liquida in € 400,00 per compensi di difesa da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario di parte appellante, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro
125,00 rimborso spese vive documentate;
CONDANNA le parti appellate, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della , che liquida in € Parte_1
600,00 per compensi di difesa da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario di parte appellante, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro 174,00 rimborso spese vive documentate;
PONE definitivamente a carico delle parti appellate le spese di ctu.
Così deciso in Roma il 09/04/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)