Ordinanza cautelare 13 maggio 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02268/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2022, proposto dalla società E.P.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 8858721FD1, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu e Francesco Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
la Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Cassamagnaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
la società Betamed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Tricamo, Andrea Ruffini, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
(A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- degli atti e provvedimenti comportanti gli esiti conclusivi della “Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per il service di perfusionisti per l'assistenza perfusionale in ambito trapiantologico e per la gestione in ambito ECMO neonatale, terapia sostitutiva renale continua (CRRT) neonatale ed ECMO nei pazienti adulti” (CIG 8858721FD1);
- del Decreto del Direttore Generale n. 789 del 23.03.2022, portante aggiudicazione della gara sopra precisata a Betamed S.r.l. (e, per quanto occorrer possa, la relativa nota di comunicazione di pari data, a firma del Direttore U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica);
- degli atti connessi, presupposti o conseguenti, in parte qua, ivi compresi i verbali relativi alle operazioni di gara, svolte nelle sedute del 5.10.2021, 4.11.2021, 8.11.2021, 1.12.2021, 21.12.2021 e 25.02.2022;
(B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Betamed S.r.l. il 6/6/2022 :
- del Decreto del Direttore Generale n. 789 del 23.03.2022, portante aggiudicazione della procedura per l'“affidamento del service di tecnici perfusionisti per l'assistenza perfusionale in ambito trapiantologico e per la gestione in ambito ECMO neonatale, terapia sostitutiva renale continua (CRRT) neonatale ed ECMO nei pazienti adulti” a Betamed S.r.l., nella parte in cui nel far propri gli atti e l'operato della Commissione, l'offerta della E.P.S. S.p.A. non è stata esclusa e, in ogni caso, nella misura in cui è stato assegnato alla predetta società un punteggio pari a 89,46/100;
- di tutti i verbali inerenti la valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara, con eventuali allegati, ossia verbale n. 1 del 4.11.2021, verbale n. 2 del 08.11.2021, verbale n. 3 del 01.12.2021 , verbale n. 4 del 21.12.2021 e il verbale relativo alla seduta pubblica del 25 febbraio 2022 di valutazione delle offerte economiche da cui emerge la graduatoria provvisoria, nella parte in cui l'offerta della E.P.S. S.p.A. non è stata esclusa e, in ogni caso, nella misura in cui le è stato assegnato alla predetta società un punteggio pari a 89,46/100;
- dell'art. 17, art. 18, artt. 23 e 24 del disciplinare di gara, nonché il capitolato speciale, nella misura in cui venissero interpretati in senso sfavorevole alla Betamed S.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e di Betamed S.r.l.;
Vista l’ordinanza cautelare n. 557 del 2022;
Vista la memoria del 6 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 22 aprile 2022, la società E.P.S. chiedeva a questo T.A.R. l’annullamento, previa sospensione, degli atti e provvedimenti comportanti gli esiti conclusivi della “ Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per il service di perfusionisti per l'assistenza perfusionale in ambito trapiantologico e per la gestione in ambito ECMO neonatale, terapia sostitutiva renale continua (CRRT) neonatale ed ECMO nei pazienti adulti ” (CIG 8858721FD1) indetta dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;
- resistevano in giudizio la Fondazione IRCCS Ca' Granda-Ospedale Maggiore Policlinico e la controinteressata Betamed S.r.l., quest’ultimi proponendo impugnativa incidentale;
- questo Tribunale, a definizione della camera di consiglio dell’11 maggio 2022, con ordinanza n. 557 del 2022, respingeva la domanda cautelare annessa al ricorso, decisione poi confermata anche dalla Sez. III del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3085 del 1° luglio 2022 all’esito dell’appello cautelare;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 6 maggio 2025 la ricorrente principale chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite;
- con successive note del 12 e 13 maggio 2025 tanto la resistente quanto la controinteressata, ricorrente incidentale, non si opponeva alla suddetta declaratoria, fermo il riconoscimento delle spese di lite e la salvezza di quelle già liquidate nella fase cautelare;
- giunta, infine, l’udienza pubblica del 28 maggio 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 6 maggio 2025 la società E.P.S. ha dichiarato al Collegio il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, rappresentando, a tal fine, che “ la ricorrente impresa EPS, tuttavia non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio e intende dunque rinunciare allo stesso ”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
medesima declaratoria di improcedibilità, inoltre, deve essere pronunciata anche con riferimento all’impugnativa incidentale;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese della presente fase di merito tra le parti costituite; restano salve, comunque, le spese di lite liquidate da questo Tribunale con l’ordinanza n. 557/2022 al termine della relativa fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sulla complessiva impugnativa, come in epigrafe proposta, dichiara l’improcedibilità del ricorso principale nonché del connesso ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse;
Compensa le spese di lite relative alla fase di merito, con salvezza, però, di quelle già liquidate nella fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO