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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2024, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1175/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i PRIMA SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione:
dott. ssa Maria MITOLA - Presidente relatore dott. ssa Alessandra PILIEGO - Consigliere dott. Oronzo PUTIGNANO - Consigliere
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.11.2024 nel procedimento iscritto al n. 1175/2024, promosso da nato a [...] il [...] –C.F.: residente in [...]alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Giulio Petroni 71, rappresentato e difeso -giusta mandato in calce al presente atto- dall'Avv. Stefano
Ricciardi (C.F.: ) e domiciliato presso il di lui studio con sede in Bari al Corso G. C.F._2
Mazzini 136/d, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo PEC:
ATTORE Email_1
Nei confronti di nata a [...] il [...] -c.f.: e residente in [...] CodiceFiscale_3
Petroni 41/L Sc. G (contumace)
CONVENUTA
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato a , ha chiesto di dichiarare Controparte_1 Parte_1
l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità definitiva pronunciata tra le parti di questo giudizio, dal Tribunale Ecclesiastico Pugliese, prot. n. 147/23 resa in data 07 novembre pagina 1 di 4 2023, e pubblicata il 15 novembre 2023, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio canonico contratto in data in data 31 agosto 1988 in Bari, tra e Controparte_1 Parte_1 presso la Parrocchia di S. Pasquale, resa esecutiva con decreto reso in data 12 febbraio 2024
[...]
(prot. N. 57050/24 EC) del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di “Superiore
Organo Ecclesiastico di Controllo” e ordinare all'ufficio dello stato civile del Comune di Bari ove è stato celebrato il matrimonio, la trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 1988 n. 1363, P. II, Serie A.
L'attore ha prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere.
, pur ritualmente citata – come da documentazione prodotta dall'attore -, non si Controparte_1
è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il parere alla domanda, come da nota del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, la causa è stata riservata per la decisione, senza termini per il deposito di note conclusionali.
La domanda è fondata e va accolta in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, così come emerge dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico la nullità del matrimonio è stata dichiarata per “esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore” Sig. ex Parte_1 can. 1101 CJC”.
Dinanzi al Tribunale Ecclesiastico adito è stato rispettato il principio del contraddittorio ed assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano.
ha partecipato al processo ecclesiastico facendosi interrogare dal Giudice e ha Controparte_1 confermato la reticenza del ricorrente , la breve durata della vita matrimoniale - Parte_1 durata meno di 4 anni- cessata ancor prima della nascita della figlia, concepita peraltro dalla donna con altro uomo. la ha confermato, inoltre, l'assenza di stabilità ed esteriorità della convivenza coniugale CP_1 delle parti che, tranne un brevissimo periodo di convivenza, avevano sempre vissuto presso i rispettivi genitori anche a causa dei continui litigi e interruzioni della convivenza.
Il rapporto coniugale si era dissolto dopo circa due anni di convivenza.
Pertanto, rileva questa Corte che, nella specie: - non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione di entrambi i coniugi, e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ne consegue che, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda di pagina 2 di 4 può essere accolta. Parte_1
Nulla per le spese attesa la mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Prima Civile, sulle conformi conclusioni del Procuratore
Generale della Repubblica,
DICHIARA
la contumacia di;
Controparte_1
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza definitiva pronunciata tra le parti di questo giudizio, con sentenza canonica pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Pugliese, prot. n.
147/23 resa in data 07 novembre 2023, e pubblicata il 15 novembre 2023, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio canonico contratto in data 31 agosto 1988 in Bari, tra CP_1
e presso la Parrocchia di S. Pasquale, resa esecutiva con decreto reso
[...] Parte_1 in data 12 febbraio 2024 (prot. N. 57050/24 EC) del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di “Superiore Organo Ecclesiastico di Controllo”;
Ordina all'ufficio dello stato civile del Comune di Bari ove è stato celebrato il matrimonio, la trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 1988 n. 1363, Parte 2, Serie A.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il giorno
12.11.2024
Il Presidente estensore
Maria Mitola
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i PRIMA SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione:
dott. ssa Maria MITOLA - Presidente relatore dott. ssa Alessandra PILIEGO - Consigliere dott. Oronzo PUTIGNANO - Consigliere
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.11.2024 nel procedimento iscritto al n. 1175/2024, promosso da nato a [...] il [...] –C.F.: residente in [...]alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Giulio Petroni 71, rappresentato e difeso -giusta mandato in calce al presente atto- dall'Avv. Stefano
Ricciardi (C.F.: ) e domiciliato presso il di lui studio con sede in Bari al Corso G. C.F._2
Mazzini 136/d, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo PEC:
ATTORE Email_1
Nei confronti di nata a [...] il [...] -c.f.: e residente in [...] CodiceFiscale_3
Petroni 41/L Sc. G (contumace)
CONVENUTA
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato a , ha chiesto di dichiarare Controparte_1 Parte_1
l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità definitiva pronunciata tra le parti di questo giudizio, dal Tribunale Ecclesiastico Pugliese, prot. n. 147/23 resa in data 07 novembre pagina 1 di 4 2023, e pubblicata il 15 novembre 2023, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio canonico contratto in data in data 31 agosto 1988 in Bari, tra e Controparte_1 Parte_1 presso la Parrocchia di S. Pasquale, resa esecutiva con decreto reso in data 12 febbraio 2024
[...]
(prot. N. 57050/24 EC) del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di “Superiore
Organo Ecclesiastico di Controllo” e ordinare all'ufficio dello stato civile del Comune di Bari ove è stato celebrato il matrimonio, la trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 1988 n. 1363, P. II, Serie A.
L'attore ha prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere.
, pur ritualmente citata – come da documentazione prodotta dall'attore -, non si Controparte_1
è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il parere alla domanda, come da nota del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, la causa è stata riservata per la decisione, senza termini per il deposito di note conclusionali.
La domanda è fondata e va accolta in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, così come emerge dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico la nullità del matrimonio è stata dichiarata per “esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore” Sig. ex Parte_1 can. 1101 CJC”.
Dinanzi al Tribunale Ecclesiastico adito è stato rispettato il principio del contraddittorio ed assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano.
ha partecipato al processo ecclesiastico facendosi interrogare dal Giudice e ha Controparte_1 confermato la reticenza del ricorrente , la breve durata della vita matrimoniale - Parte_1 durata meno di 4 anni- cessata ancor prima della nascita della figlia, concepita peraltro dalla donna con altro uomo. la ha confermato, inoltre, l'assenza di stabilità ed esteriorità della convivenza coniugale CP_1 delle parti che, tranne un brevissimo periodo di convivenza, avevano sempre vissuto presso i rispettivi genitori anche a causa dei continui litigi e interruzioni della convivenza.
Il rapporto coniugale si era dissolto dopo circa due anni di convivenza.
Pertanto, rileva questa Corte che, nella specie: - non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione di entrambi i coniugi, e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ne consegue che, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda di pagina 2 di 4 può essere accolta. Parte_1
Nulla per le spese attesa la mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Prima Civile, sulle conformi conclusioni del Procuratore
Generale della Repubblica,
DICHIARA
la contumacia di;
Controparte_1
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza definitiva pronunciata tra le parti di questo giudizio, con sentenza canonica pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Pugliese, prot. n.
147/23 resa in data 07 novembre 2023, e pubblicata il 15 novembre 2023, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio canonico contratto in data 31 agosto 1988 in Bari, tra CP_1
e presso la Parrocchia di S. Pasquale, resa esecutiva con decreto reso
[...] Parte_1 in data 12 febbraio 2024 (prot. N. 57050/24 EC) del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di “Superiore Organo Ecclesiastico di Controllo”;
Ordina all'ufficio dello stato civile del Comune di Bari ove è stato celebrato il matrimonio, la trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 1988 n. 1363, Parte 2, Serie A.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il giorno
12.11.2024
Il Presidente estensore
Maria Mitola
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