Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00701/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01636/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2024, proposto da
EP AF, rappresentato e difeso dagli avvocati Tony Luigi De Giorgi e Damiano Carofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Raffaele Tedone e Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di tutta la documentazione dalla quale poter verificare l’arco temporale nel quale si colloca la contribuzione svizzera intestata al Sig. AF QU, padre dante causa, in forza della quale è stata liquidata la pensione in regime di convenzione n. 46102264/IOS, in luogo della pensione autonoma n. 60023881/IO e costituita in indebito la somma di € 38.904,87 su quest’ultima a titolo di ratei riscossi e non dovuti relativamente al periodo 1.1.1997-31.1.2007;
nonchè per la condanna
di INPS, sede provinciale di Lecce, all’esibizione dell’estratto contributivo internazionale (modello E205) attestante la carriera assicurativa del dante causa in Italia e Svizzera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 il dott. NI LO EI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Il ricorrente, con istanza inoltrata in data 1.10.2024 all’INPS, Sedi di Lecce e di Casarano, per il tramite del proprio procuratore, chiedeva il rilascio di copia della certificazione riepilogativa dei periodi di assicurazione svizzera con l’estratto del conto individuale degli assicurati domiciliati all’estero (E 205 CH), comunicato dall’ente previdenziale confederale C.S.C. all’Istituto, in esito al decesso del suo dante causa, Sig. QU AF.
La richiesta era motivata dalla necessità di verificare la correttezza della procedura di liquidazione della pensione del de cuius in regime di convenzione in luogo di quella autonoma e, conseguentemente, la legittimità della richiesta, formulata dall’INPS nei confronti degli eredi, di restituzione di somme non dovute.
Ad onta di tale istanza, l’INPS non provvedeva all’ostensione della documentazione specificamente richiesta.
2. Con la proposizione dell’odierno ricorso, la parte ricorrente ha chiesto, dunque, l’accertamento del proprio diritto ad accedere agli atti in questione, con conseguente ordine all’INPS, Sede di Lecce, di esibizione di copia della suddetta documentazione; il tutto con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
3. L’Istituto si è costituito in giudizio con atto del 30.3.2026, esibendo il documento richiesto (ossia l’estratto contributivo internazionale con indicazione dei periodi lavorati dal dante causa in Svizzera), da cui ricavare i dati utili alle finalità rappresentate dal ricorrente.
La difesa di parte resistente ha quindi concluso per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
4. All’udienza camerale del 27 aprile 2026, anche la difesa attorea ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa è stata infine trattenuta in decisione.
5. Reputa il Collegio che sussistano i presupposti per procedere alla declaratoria di cui all’art. 34, comma 5, del c.p.a., in quanto la pretesa ostensiva azionata con il presente ricorso risulta soddisfatta, così come rappresentato dalle difese delle parti.
6. L’intervenuta ammissione, da parte dell’Amministrazione intimata, del diritto alla visione ed estrazione di copia della documentazione richiesta e rientrante nella sua effettiva disponibilità comporta il venir meno della materia del contendere, posto che la pretesa azionata in giudizio è stata integralmente soddisfatta.
7. In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese processuali devono essere poste a carico dell’INPS, giacché - ove non fosse intervenuto lo spontaneo adempimento - il ricorso avrebbe meritato accoglimento, considerata l’ampia portata dell’istituto dell’accesso agli atti, normativamente disciplinato in funzione della concreta conoscibilità e della trasparenza dell’agire amministrativo, e considerato, altresì, che sussisteva, in capo al ricorrente, un interesse diretto, concreto e attuale, idoneo a incardinare il diritto di accesso ex artt. 22 ss. della legge n. 241/1990 (consistente nella verifica della esattezza dei dati di calcolo utilizzati per la richiesta di restituzione dell’indebito pensionistico).
8. Conclusivamente, deve essere pronunciata sentenza dichiarativa dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
9. Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo e sono poste a carico dell’INPS, che dovrà rifonderle ai difensori antistatari del ricorrente sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari del ricorrente, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
NI LO EI, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI LO EI |
IL SEGRETARIO