Art. 16.
Ai sensi dell' art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'esercizio 1956-57, la lire 5.000.000.
Ai sensi dell' art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'esercizio 1956-57, la lire 5.000.000.