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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/11/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6639/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'udienza del 30 ottobre 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6639/2018 r.g.a.c. tra
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
, C.F. , , C.F. Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
, , , rappresentati e C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5
difesi giusta procure allegate all' atto di citazione dall' Avv. Corrado Palma, presso il
1
cui studio sono elett.te domiciliati in Nola, alla via G. Bruno, 50;
- attore
e
, in persona dell' amministratore p.t., (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di co- P.IVA_1
stituzione e risposta dall' Avv. Guglielmo Lenzi, presso il cui studio è elett.te dom.to in Cimitile (Na) alla VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 41;
- convenuto
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1
, , e Parte_6 Parte_3 Parte_4 Parte_5
premettendo di essere proprietari di unità immobiliari all' interno del
[...]
, sito in Nola (Na) alla Via Feudo n. 145-147, hanno impugnato la Controparte_1
delibera assembleare del 21 maggio 2018 assumendone la nullità/inesistenza per di- fetto assoluto di sottoscrizione, la nullità per violazione dell' art. 1136, comma 4 c.c., chiedendo l' annullamento della stessa con vittoria di spese e condanna della
contro
- parte ex art. 96 c.p.c..
Si è costituito il ed ha resistito alla avversa impugnazione, ecce- CP_1
pendo preliminarmente il difetto di procura nonché contestando, nel merito, la denun- ciata illegittimità della delibera, concludendo per il rigetto dell' azione con condanna alle spese ed ex art. 96 c.p.c..
In difetto di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare occorre rigettare l' eccezione di difetto di procura sollevata dalla convenuta, dovendosi rilevare che all' atto di citazione, depositato cartaceamen- te, risultano allegate le procure rilasciate dai diversi attori in favore del comune di- fensore, nel rispetto dell' art. 83 c.p.c.
Ancora in via preliminare va dato atto che la domanda è procedibile, avendo le
2
parti espletato la mediazione, sebbene con esito negativo (si veda il verbale di media- zione in atti nella produzione attorea).
Occorre, inoltre, dare atto che non può apprezzarsi, nella presente sede ed ai fi- ni della eventuale declaratoria di difetto di interesse di alcune parti, la assunta aliena- zione delle unità immobiliari, posto che la circostanza risulta genericamente dedotta dal convenuto nelle note di trattazione scritta (non è indicato, però, quale tra i vari at- tori abbia alienato l' unità) e non è suffragata da documentazione comprovante la alienazione (non può, in tal senso, attribuirsi rilievo ad altro precedente dello stesso
Tribunale).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.
Deve, infatti, dichiararsi la inesistenza della delibera condominiale impugnata per difetto assoluto di sottoscrizione, apparendo la stessa priva non solo della sotto- scrizione del Presidente dell' assemblea o del segretario, ma totalmente carente di qualsivoglia sottoscrizione (nessun condominio ha apposto la propria firma all' esito della discussione).
Com' è noto, affinchè una scrittura privata possa essere dotata di valore proba- torio, e risultare riferibile al soggetto al quale se ne attribuisce la provenienza, è ne- cessaria la sottoscrizione ex art. 2702 c.c..
La sottoscrizione, ovvero la scrittura del proprio nome che una persona fa in calce al documento, infatti, è elemento indefettibile per l'uso giudiziale della scrittura privata, tenuto conto che le scritture non sottoscritte non devono essere formalmente disconosciute da colui contro il quale vengono prodotte così come per le stesse non è ammissibile la procedura di verificazione.
In via generale, pertanto, va rilevato che in difetto di sottoscrizione la scrittura privata non può assumere la efficacia probatoria di cui all' art. 2702 c.c., non essendo possibile individuare il soggetto al quale attribuire il contenuto della stessa.
Partendo da tale rilievo, deve concludersi affermando che la delibera condomi- niale del tutto priva di sottoscrizione vada ritenuta inesistente.
Ed infatti, rispetto al tradizionale discrimen tra delibere nulle ed annullabili -
3
così come individuato dalla Corte di Cassazione (SS.UU., n. 9839 del 2021; SS.UU.
4806/2005) dovrebbe ancora differenziarsi la delibera c.d. inesistente, cioè quella af- fetta da un vizio di invalidità talmente grave da sconfinare nell'abnormità.
Una deliberazione condominiale, in particolare, può dirsi inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può proprio individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile al- la maggioranza avente portata organizzativa (Cass., sent. n. 1367 del 2023).
Affinché vi sia una valida deliberazione, occorre, invero, che la manifestazione di volontà dei condomini sia stata adottata nella riunione convocata con l'osservanza delle formalità prescritte nonché con il rispetto del metodo collegiale e del principio maggioritario;
in difetto dei requisiti strutturali e funzionali minimi, l' atto non può neppure definirsi delibera assembleare.
Nella fattispecie, la totale assenza di qualsivoglia sottoscrizione alla fine del verbale non consente di attribuire alla assemblea condominiale la paternità di quanto deliberato.
Né vale, in senso contrario, quanto dedotto dal convenuto , il quale CP_1
ha valorizzato le firme apposte da taluni condomini sul frontespizio del documento, posto che le stesse consentono al più di ritenere provata la presenza di alcuni di tali soggetti nella fase iniziale della riunione (risultano, peraltro, apposte solo dieci firme a fronte dell' indicazione di quattordici soggetti presenti) ma, in difetto di qualsivo- glia sottoscrizione apposta alla chiusura del verbale, non consentono di attribuire a ta- li soggetti la paternità di quanto dichiarato nel documento.
In definitiva, la domanda va accolta e la delibera dichiarata inesistente.
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, spese che si liquidano in dispositivo in virtù del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della domanda (indeterminabile, complessità bassa), della attività difensiva in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità nonché con l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2 per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale.
4
Non sussistono i presupposti per la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96
c.p.c. non ravvisandosi, nella fattispecie, la prova della temerarietà della lite e dei danni che si assumono subiti, da un lato, né, dall' altro, una condotta abusiva rispetto allo strumento processuale idonea a giustificare il ricorso allo rimedio ufficioso di cui all' art. 96, 3° comma c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l' effetto, dichiara la inesistenza della delibera condominiale del 21.5.2018;
- condanna il in persona dell' amministratore Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite del presente giudi- zio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 100,00 per spese ed euro
4.951,70 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del
15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 8 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'udienza del 30 ottobre 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6639/2018 r.g.a.c. tra
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
, C.F. , , C.F. Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
, , , rappresentati e C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5
difesi giusta procure allegate all' atto di citazione dall' Avv. Corrado Palma, presso il
1
cui studio sono elett.te domiciliati in Nola, alla via G. Bruno, 50;
- attore
e
, in persona dell' amministratore p.t., (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di co- P.IVA_1
stituzione e risposta dall' Avv. Guglielmo Lenzi, presso il cui studio è elett.te dom.to in Cimitile (Na) alla VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 41;
- convenuto
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1
, , e Parte_6 Parte_3 Parte_4 Parte_5
premettendo di essere proprietari di unità immobiliari all' interno del
[...]
, sito in Nola (Na) alla Via Feudo n. 145-147, hanno impugnato la Controparte_1
delibera assembleare del 21 maggio 2018 assumendone la nullità/inesistenza per di- fetto assoluto di sottoscrizione, la nullità per violazione dell' art. 1136, comma 4 c.c., chiedendo l' annullamento della stessa con vittoria di spese e condanna della
contro
- parte ex art. 96 c.p.c..
Si è costituito il ed ha resistito alla avversa impugnazione, ecce- CP_1
pendo preliminarmente il difetto di procura nonché contestando, nel merito, la denun- ciata illegittimità della delibera, concludendo per il rigetto dell' azione con condanna alle spese ed ex art. 96 c.p.c..
In difetto di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare occorre rigettare l' eccezione di difetto di procura sollevata dalla convenuta, dovendosi rilevare che all' atto di citazione, depositato cartaceamen- te, risultano allegate le procure rilasciate dai diversi attori in favore del comune di- fensore, nel rispetto dell' art. 83 c.p.c.
Ancora in via preliminare va dato atto che la domanda è procedibile, avendo le
2
parti espletato la mediazione, sebbene con esito negativo (si veda il verbale di media- zione in atti nella produzione attorea).
Occorre, inoltre, dare atto che non può apprezzarsi, nella presente sede ed ai fi- ni della eventuale declaratoria di difetto di interesse di alcune parti, la assunta aliena- zione delle unità immobiliari, posto che la circostanza risulta genericamente dedotta dal convenuto nelle note di trattazione scritta (non è indicato, però, quale tra i vari at- tori abbia alienato l' unità) e non è suffragata da documentazione comprovante la alienazione (non può, in tal senso, attribuirsi rilievo ad altro precedente dello stesso
Tribunale).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.
Deve, infatti, dichiararsi la inesistenza della delibera condominiale impugnata per difetto assoluto di sottoscrizione, apparendo la stessa priva non solo della sotto- scrizione del Presidente dell' assemblea o del segretario, ma totalmente carente di qualsivoglia sottoscrizione (nessun condominio ha apposto la propria firma all' esito della discussione).
Com' è noto, affinchè una scrittura privata possa essere dotata di valore proba- torio, e risultare riferibile al soggetto al quale se ne attribuisce la provenienza, è ne- cessaria la sottoscrizione ex art. 2702 c.c..
La sottoscrizione, ovvero la scrittura del proprio nome che una persona fa in calce al documento, infatti, è elemento indefettibile per l'uso giudiziale della scrittura privata, tenuto conto che le scritture non sottoscritte non devono essere formalmente disconosciute da colui contro il quale vengono prodotte così come per le stesse non è ammissibile la procedura di verificazione.
In via generale, pertanto, va rilevato che in difetto di sottoscrizione la scrittura privata non può assumere la efficacia probatoria di cui all' art. 2702 c.c., non essendo possibile individuare il soggetto al quale attribuire il contenuto della stessa.
Partendo da tale rilievo, deve concludersi affermando che la delibera condomi- niale del tutto priva di sottoscrizione vada ritenuta inesistente.
Ed infatti, rispetto al tradizionale discrimen tra delibere nulle ed annullabili -
3
così come individuato dalla Corte di Cassazione (SS.UU., n. 9839 del 2021; SS.UU.
4806/2005) dovrebbe ancora differenziarsi la delibera c.d. inesistente, cioè quella af- fetta da un vizio di invalidità talmente grave da sconfinare nell'abnormità.
Una deliberazione condominiale, in particolare, può dirsi inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può proprio individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile al- la maggioranza avente portata organizzativa (Cass., sent. n. 1367 del 2023).
Affinché vi sia una valida deliberazione, occorre, invero, che la manifestazione di volontà dei condomini sia stata adottata nella riunione convocata con l'osservanza delle formalità prescritte nonché con il rispetto del metodo collegiale e del principio maggioritario;
in difetto dei requisiti strutturali e funzionali minimi, l' atto non può neppure definirsi delibera assembleare.
Nella fattispecie, la totale assenza di qualsivoglia sottoscrizione alla fine del verbale non consente di attribuire alla assemblea condominiale la paternità di quanto deliberato.
Né vale, in senso contrario, quanto dedotto dal convenuto , il quale CP_1
ha valorizzato le firme apposte da taluni condomini sul frontespizio del documento, posto che le stesse consentono al più di ritenere provata la presenza di alcuni di tali soggetti nella fase iniziale della riunione (risultano, peraltro, apposte solo dieci firme a fronte dell' indicazione di quattordici soggetti presenti) ma, in difetto di qualsivo- glia sottoscrizione apposta alla chiusura del verbale, non consentono di attribuire a ta- li soggetti la paternità di quanto dichiarato nel documento.
In definitiva, la domanda va accolta e la delibera dichiarata inesistente.
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, spese che si liquidano in dispositivo in virtù del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della domanda (indeterminabile, complessità bassa), della attività difensiva in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità nonché con l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2 per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale.
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Non sussistono i presupposti per la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96
c.p.c. non ravvisandosi, nella fattispecie, la prova della temerarietà della lite e dei danni che si assumono subiti, da un lato, né, dall' altro, una condotta abusiva rispetto allo strumento processuale idonea a giustificare il ricorso allo rimedio ufficioso di cui all' art. 96, 3° comma c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l' effetto, dichiara la inesistenza della delibera condominiale del 21.5.2018;
- condanna il in persona dell' amministratore Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite del presente giudi- zio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 100,00 per spese ed euro
4.951,70 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del
15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 8 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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