Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5746 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con i proc. dom. avv. ti Alessandro Rizzo e Dario Maiorano, delega in atti
-attrice- contro cf , in persona del procuratore speciale e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore con i proc. dom. avv.ti Rosa Abbate e CP_2
Gustavo De Dominicis, delega in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice, dopo aver premesso di operare nel settore del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di abbigliamento ed accessori, deduceva che a copertura del rischio connesso al trasporto marittimo delle proprie merci aveva stipulato con la compagnia assicurativa la polizza n. 66058 decorrente dal 27.5.2016. pagina 1 di 6
Dava atto di aver rispettato le condizioni contrattualmente previste, oltre che quelle di cui all'art. 1914 c.c. e che, pur avendo denunciato il sinistro, parte convenuta non aveva provveduto ad alcun rimborso in suo favore.
Concludeva quindi per la condanna di al pagamento della predetta somma (poi aggiornata con il deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in €
32.346,42).
Costituitasi, la compagnia si opponeva all'accoglimento della domanda.
Lamentava in primo luogo la carenza nella rappresentazione dei fatti posti a fondamento della pretesa avversaria, rilevando come non fosse stata riscontrata la titolarità dei beni spediti e la dichiarazione di fallimento della compagnia coreana, né risultassero versati in atti i documenti di trasporto.
Eccepiva poi la prescrizione del diritto azionato ex art. 547 del codice della navigazione e sosteneva che parte attrice intendeva essere indennizzata per fatti, come il fallimento della compagnia di navigazione, non ricompresi nella garanzia ovvero da questa esclusi ed allegava l'intervenuta cessazione della garanzia medesima.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea.
Omessa ogni istruttoria per via della sua natura documentale, la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza dell'8.4.2025 alla quale il
Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea va accolta.
pagina 2 di 6 Giova premettere che l'obbligo di salvataggio disciplinato dall'art 1914 c.c. risponde al principio di buona fede che impone all'assicurato l'obbligo di non disinteressarsi delle conseguenze del sinistro: l'avere trasferito l'alea sull'assicuratore non deve infatti significare l'omissione di quel minimo sforzo utile ad evitare un pregiudizio ai propri beni o, eventualmente, che la situazione peggiori ulteriormente.
L'obbligo di salvataggio impegna dunque l'assicurato a porre in essere, nei limiti dell'ordinaria diligenza, tutte quelle attività che, al momento, appaiono necessarie ad attuare gli obiettivi perseguiti nell'art. 1914 c.c.
Se l'obbligo di salvataggio, infatti, si concreta nel dovere dell'assicurato di “fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno“, il dovere di diligenza richiestogli andrà commisurato, secondo un giudizio ex ante, alla situazione prospettabile fin dai primi segnali di un pericolo attuale secondo un criterio di ragionevole prevedibilità.
E' innegabile poi che le misure preventive sono tanto più efficaci quanto più tempestivamente adottate.
Occorre altresì sottolineare che l'obbligazione dell'assicuratore di rimborsare le spese a tal fine sostenute deriva direttamente dalla legge e prescinde dal verificarsi dei presupposti dell'obbligazione indennitaria. Essa non è componente di tale obbligazione, alla quale è collaterale, sussiste anche se non diventa attuale l'obbligazione indennitaria e deve essere adempiuta pure quando il suo ammontare, unito a quello del danno, superi la somma assicurata purché le spese non siano state fatte inconsideratamente [cfr. Cassazione n. 1749/2005 per cui individuato il rischio assicurato, vanno considerati di salvataggio (art. 1914 cod. civ.) gli interventi che, inserendosi nel processo causale, risultano idonei ad impedire la produzione (in tutto o in parte) o il completamento del danno, con diritto di rivalersi nei confronti dell'assicuratore delle spese a tale scopo affrontate o del danno dall'assicurato subito per il salvataggio (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), anche quando, aggiungendosi al danno prodotto da sinistro, viene in tal modo a risultare superata la somma assicurata, ed anche se l'attività di
pagina 3 di 6 salvataggio non sortisce buon esito, sempre che le dette spese e tali danni risultino, rispettivamente, effettuate "non sconsideratamente" e conseguenti a condotta conforme al canone della diligenza del buon padre di famiglia].
Passando allora al vaglio della fattispecie in esame, deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di prescrizione annuale del credito sollevata dalla compagnia per avere la società assicurata informato la convenuta del fermo delle merci con e-mail del
18.9.2016 riscontrata da il 21.9.2016 (cfr. doc. 3), cui ha fatto seguito la diffida del
2.8.2017 (cfr. doc. memoria 2 allegato alla memoria del 28.12.2018) e la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 12.6.2018.
Va poi rilevato che, dopo le notizie di stampa, lo stato di insolvenza della compagnia di navigazione coreana era stata ufficialmente comunicata alla società assicurata dallo spedizioniere in data 20.9.2016 (cfr. doc. 1) il quale aveva appunto suggerito CP_3
ai clienti di avvisare le rispettive compagnie assicurative per attivare la clausola di durata della copertura assicurativa.
Tale richiesta risultava già essere stata inoltrata da parte attrice ad con la citata e- mail del 18.9.2016 riscontrata dal funzionario di , il 21.9.2016 Testimone_1
(prendiamo atto della volontà del cliente di mantenere in vigore la copertura).
Risulta pertanto rispettata la previsione di cui all'art. 3 comma II lett. c) clausola 83/01
(doc. 3 ).
La documentazione fornita dalla società assicurata (cfr. produzione allegata memoria
28.12.2018) fornisce altresì contezza delle operazioni di carico/scarico, delle soste e del trasbordo delle merci conseguenti all'interruzione del servizio da parte delle navi della compagnia fallita.
Parte attrice le ha così riepilogate in atti (senza riceve sul punto alcuna contestazione): presso il Porto del Pireo dal 20.08.2016, data di sbarco, al 23.09.2016, data di imbarco, per i container identificati con n. SEGU5042267, n. HJCU1289380 e n. GESU6600033 per un costo complessivo di € 6.829,73: 2) presso il Porto del Pireo dal 04.09.16, data di sbarco, al
23.09.16, data di imbarco per i container n. BMOU594609, n. BMOI5258469 e DFSU750363
pagina 4 di 6 per un costo di € 6.106,57; 3) presso il porto del Pireo dal 14.09.16, data di sbarco, al 23/09/16, data di imbarco, per i container n. HJCU1590352 e n. TGHU6216381 per un costo di €
3.535,36; 4) presso filiale estera dello spedizioniere (DSV) per il container n. HJCU1949210 per un costo di € 1.297,00; 5) presso il porto del Pireo dal 19.10.16, data di sbarco, al 30.10.16, data di imbarco, per i container n.DFSU6997130, n. HJCU1316336, n. HJCU1550180, n.
HJCU4362192, n. TEMU620610, n. TTNU5944845 per un costo di € 10.522,76; 6) presso filiale estera dello spedizioniere (DSV) per il container n. SENU5053280 per un costo di €
1.395,00; per un totale di € 32.346,42.
Le polizze di carico prodotte provano l'imbarco della merce (shipped on board) e della sua proprietà in capo ad detentrice della polizza e destinataria della Pt_1
spedizione con la clausola to the order.
In definitiva, in base ad una valutazione ex ante, la notizia del blocco della navigazione delle navi della compagnia Hanjin imponeva certamente alla società assicurata, proprio al fine di non escutere la polizza, di eseguire tutte le necessarie operazioni di ricollocamento della merce su altri vettori per il prosieguo delle spedizioni, visto che il loro fermo avrebbe significato la sicura mancata consegna a destinazione.
La fattispecie in esame nulla ha pertanto a che vedere con l'avaria comune e le spese di salvataggio di cui al foglio 24 di polizza (cfr. doc. 2 ) riferite alla diversa ipotesi del danno sofferto dal carico della nave durante la navigazione ed alle spese dovute “al soccorritore”, né con le esclusioni dell'indennizzo di cui all'art. 2 let. f) clausola 83/01 citata riferiti ai danni alle merci derivati da insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell'armatore, noleggiatore o gestore della nave.
In questa sede si discute, infatti, di una obbligazione legale di rimborso che prescinde dal verificarsi dei presupposti per l'attivazione della polizza assicurativa essendo, anzi, le spese sostenute dall'assicurato tese proprio a rimuovere la situazione di pericolo e ad evitare che il rischio garantito si realizzi.
In definitiva, quindi, la società va condannata al pagamento in favore di CP_1
di € 32.346,42, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Parte_1
pagina 5 di 6 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con applicazione del valore minimo per la fase istruttoria/trattazione per non essere stato svolto alcun incombente istruttorio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna al pagamento in favore di di € 32.346,42, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condanna alla refusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite che si liquidano in € 6.713,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 6.5.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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