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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3780/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APPARUTI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA SAFFI 1 FINALE EMILIA presso il difensore avv.
APPARUTI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 CORAZZARI MARCELLO e dell'avv. SGARBI FABIO VIA MARZABOTTO 6 NOVI DI MODENA, elettivamente domiciliato in Via Volturno n. 6 Mirandola presso il difensore avv.
CORAZZARI MARCELLO CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, operazione finanziaria, recesso, tutela del consumatore.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“-Contrariis reiectis;
-in via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
IN RITO:
-in via preliminare: ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa del terzo Sig. C.F. , nato il [...] in [...] C.F._3
pagina 1 di 9 BOLOGNA (BO), residente in [...], con contestuale richiesta di differimento della prima udienza e di concessione di un termine per notifica del presente atto, del ricorso monitorio avversario e del provvedimento di fissazione d'udienza al terzo;
-in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale e funzionale del
Tribunale di Modena in favore della competenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia, quale Foro di competenza esclusiva ex contractu;
-per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto essendo stato emesso da un Giudice incompetente e rimettere la causa innanzi al competente Tribunale di Reggio Emilia;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
-nel merito:
-in via principale: revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi sopraesposti;
-in via denegatamente subordinata;
accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, come dovuta
l'eventuale minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa, contestualmente condannando il terzo chiamato in causa Sig. , C.F. , nato il Controparte_2 C.F._3
15.12.1974 in BOLOGNA (BO), residente in [...], a manlevare integralmente e comunque tenere totalmente indenne
l'attore opponente per i motivi sovraesposti.
-In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
-In via istruttoria: riservata ogni istanza istruttoria
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre: in via pregiudiziale/preliminare:
- per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1195/2024 D.I. n. 2767/2024 R.G. del Tribunale di Modena, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, per un importo di € 20.000,00;
- accertare e dichiarare la competenza territoriale della presente opposizione nell'intestato Tribunale di Modena e, conseguentemente, respingere l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Reggio Emilia;
- respingere la chiamata in causa del Sig. C.F. , nato il Controparte_2 C.F._3
15.12.1974 a Bologna (BO), residente in [...] nel merito:
- per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, respingere in toto l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo n. 1195/2024 D.I., n. 2767/2024 R.G. del Tribunale di Modena;
- accertare e dichiarare il Sig. obbligato a restituire al Sig. , Parte_1 Controparte_1 per le ragioni in fatto ed in diritto esposte, e conseguentemente condannare il primo in favore del secondo a corrispondere l'importo di € 20.000,00, o le maggiori o minori somme ritenute di Giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per Legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.06.2024, otteneva dal Tribunale di Modena il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1195/2024 (R.G. n. 2767/2024) con il quale veniva ingiunto a Pt_1
pagina 2 di 9 il pagamento della somma di € 20.000,00 oltre accessori. Parte_1
Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato in data 19.7.2024, proponeva opposizione
, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Modena in favore del Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia, in forza della clausola di deroga della competenza contenuta nell'art. 8 del contratto inter partes.
Nel merito, l'opponente contestava il proprio inadempimento, evidenziando che il CP_1
aveva esercitato il recesso dal contratto e che non sussistevano i presupposti per la restituzione delle somme versate. Chiedeva inoltre, in via subordinata, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo Sig. . Controparte_2
Si costituiva ritualmente il contestando l'eccezione di incompetenza territoriale in CP_1
quanto, nella sua qualità di consumatore, aveva diritto al foro del proprio domicilio ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. u) del Codice del Consumo. Nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, chiedendo altresì la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
Con provvedimento del 27.12.2024, il Giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa del terzo
. Controparte_2
Le parti depositavano le memorie ex art. 171-ter c.p.c. nn. 1, 2 e 3, nelle quali il Pt_1
insisteva per l'incompetenza territoriale e formulava istanza di prova testimoniale, mentre il eccepiva la tardività del deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio ed CP_1
insisteva per la competenza del Tribunale di Modena quale foro del consumatore, contestando l'ammissibilità delle prove testimoniali richieste ex adverso.
La causa veniva quindi fissata per l'udienza del 18 marzo 2025 all'esito della quale veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
§§§§§
1. Sulla qualificazione delle parti.
Nel caso di specie, il Sig. deve essere qualificato come consumatore ai sensi dell'art. 3, CP_1
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che definisce il consumatore come
"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".
Nel caso concreto, dall'esame della documentazione emerge che il Sig. ha concluso il CP_1
contratto in questione agendo quale persona fisica per finalità estranee a qualsiasi attività
pagina 3 di 9 imprenditoriale o professionale. Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, la persona fisica che svolge attività imprenditoriale può essere considerata consumatore quando conclude un contratto per soddisfare bisogni della vita quotidiana completamente estranei all'esercizio della propria attività professionale.
Il Sig. deve, invece, essere qualificato come professionista ai sensi della norma sopra Pt_1
richiamata, che definisce il professionista come "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario".
Tale qualifica emerge da diversi elementi: in primo luogo, come risulta dalla visura camerale prodotta in atti (doc. 1 della comparsa di costituzione), il Sig. è titolare di partita IVA ed Pt_1 esercita professionalmente attività di procacciamento d'affari.
In secondo luogo, il contratto oggetto di causa è stato concluso dal Sig. quale “legale Pt_1
rappresentante della società IA NO ditta individuale”.
Ed ancora, il Sig. ha agito come intermediario, proponendo e gestendo l'operazione Pt_1 finanziaria per conto di terzi (nella specie il Sig. , trattenendo una percentuale (€ 5.000) CP_2
a titolo di compenso per l'attività di intermediazione svolta.
Anche la percezione di un compenso per l'attività svolta è un elemento sintomatico della qualifica di professionista.
Pertanto, alla luce degli elementi sopra esposti, tenuto conto della struttura stessa dell'operazione e delle modalità con cui è stata proposta e gestita, il Sig. può essere qualificato come Pt_1
professionista ai sensi del Codice del Consumo, con conseguente applicazione della relativa disciplina di tutela nei rapporti con il consumatore Sig. CP_1
2. Sulla competenza territoriale
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, che invoca la competenza del
Tribunale di Reggio Emilia in forza della clausola contenuta nell'art. 8 del contratto, deve essere respinta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, come già accertato nei precedenti punti della motivazione, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti deve essere qualificato come rapporto di consumo, essendo il
Sig. consumatore e il Sig. professionista. CP_1 Pt_1
Di conseguenza, trova applicazione la disciplina del Codice del Consumo, che stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del pagina 4 di 9 consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Nel caso di specie, essendo il Sig. residente in [...], la competenza CP_1
territoriale spetta inderogabilmente al Tribunale di Modena.
La clausola contrattuale che indica come competente il Tribunale di Reggio Emilia deve ritenersi inefficace, in quanto si presume vessatoria: nei contratti tra professionista e consumatore la clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore introduce un foro esclusivo speciale, derogabile dalle parti solo con trattativa individuale.
Nel caso in esame, non vi è prova di alcuna trattativa individuale sulla clausola di deroga della competenza, né risulta che la stessa sia stata specificamente approvata per iscritto dal consumatore.
Peraltro, anche volendo prescindere dalla qualificazione del rapporto come contratto di consumo, va rilevato che il modulo contrattuale utilizzato nel caso di specie rientra comunque nell'ambito di applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di un modulo predisposto per disciplinare in maniera uniforme una serie di rapporti contrattuali, come emerge dalla sua identità con altri moduli già utilizzati in precedenti contrattazioni.
Come noto, la clausola derogatoria della competenza territoriale rientra tra quelle vessatorie che richiedono la specifica approvazione per iscritto mediante doppia sottoscrizione e nel caso di specie, mancando tale requisito formale della doppia sottoscrizione, la clausola di deroga della competenza deve ritenersi inefficace.
Va infine rilevato che la clausola contrattuale per come formulata ("Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, o comunque possa insorgere tra le parti in relazione ad esso, è comunque competente il Tribunale di REGGIO EMILIA"), deve escludersi che essa introduca una competenza esclusiva. È noto, infatti, che la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una pattuizione espressa e inequivoca, non desumibile per via interpretativa o mediante elementi presuntivi. Nel caso di specie, l'utilizzo dell'avverbio "comunque" e il riferimento a "ogni controversia" servono unicamente a definire l'ambito oggettivo di applicazione della clausola, senza conferirle carattere di esclusività. La clausola in esame, pertanto, si limita ad aggiungere il foro di Reggio Emilia agli altri fori previsti dalla legge, configurandosi come mera previsione di un foro facoltativo alternativo a quelli ordinari.
pagina 5 di 9
Per questi motivi
, deve essere confermata la competenza territoriale del Tribunale di Modena, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dall'opponente.
3. Sull'onere della prova e sulla qualificazione del rapporto.
In merito alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo i principi generali, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore opposto, quale attore in senso sostanziale,
l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre grava sul debitore opponente la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, il Sig. ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando: CP_1
1) l'esistenza del contratto e della clausola condizionale contenuta nell'art. 3) che prevede espressamente l'obbligo di restituzione del 100% dell'importo versato (€ 20.000) in caso di mancato ottenimento del finanziamento;
2) l'avvenuto versamento della somma di € 20.000 in favore della controparte;
3) il mancato ottenimento del finanziamento nei termini previsti (25.11.2018), circostanza a non contestata dalla controparte e quindi pacifica.
Il contratto stipulato tra le parti prevede espressamente all'art. 2 che "le parti possono recedere dal contratto tramite comunicazione scritta (...) in qualsiasi momento". Tale clausola riconosce quindi un diritto di recesso incondizionato, senza previsione di penali o limitazioni temporali.
Inoltre, l'art. 3 del medesimo contratto stabilisce che "nel caso in cui l'operazione non venisse accolta dall'Istituto/i prescelto/i, ovvero che per qualsiasi motivo non arriva il finanziamento richiesto, il Sig. o qualsiasi società associata si obbliga a restituire al Sig. Parte_1 il 100% (20.000,00 €) a vista fattura proforma". Controparte_1
Al giudice spetta il potere-dovere di qualificare giuridicamente il rapporto dedotto in giudizio, indipendentemente dalle prospettazioni delle parti, in base al principio iura novit curia. Tale qualificazione deve essere effettuata tenendo conto della reale natura del rapporto, della sua causa concreta e degli interessi che le parti hanno inteso perseguire, al di là del nomen iuris attribuito dalle stesse.
Nel caso di specie, dall'analisi degli elementi costitutivi del rapporto e dalla documentazione prodotta, emerge che la clausola di cui all'art. 3) del contratto configura, in realtà, una condizione risolutiva, al cui verificarsi (mancato ottenimento del finanziamento) consegue automaticamente l'obbligo di restituzione dell'intero importo versato.
Come noto, il verificarsi della condizione risolutiva determina l'inefficacia del contratto, con pagina 6 di 9 conseguente diritto della parte che ha versato acconti alla loro restituzione.
A fronte dell'allegazione dell'inadempimento all'obbligo restitutorio da parte del Sig. CP_1
spetta al Sig. provare eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto alla Pt_1
restituzione. Tuttavia, il convenuto non ha fornito prova dell'avvenuta restituzione delle somme percepite nè di fatti che possano legittimare il trattenimento delle somme medesime ovvero di circostanze che possano impedire l'operatività della clausola restitutoria.
Il tentativo del Sig. di invocare il recesso del 22.3.2024 esercitato dal Sig. Pt_1 CP_1
quale causa impeditiva della restituzione non può trovare accoglimento, in quanto il diritto alla restituzione è sorto al verificarsi della condizione risolutiva (mancato ottenimento del finanziamento) alla data del 25.11.2018.
In tale contesto, il recesso esercitato dal convenuto si configura come un atto cronologicamente successivo allo scioglimento del rapporto contrattuale, già determinatosi per il verificarsi della condizione risolutiva ed ha avuto come unico effetto quello di cristallizzare l'obbligazione restitutoria inerente all'importo già versato.
Peraltro, anche a volere sostenere una interpretazione diversa ed alternativa, la formulazione letterale della clausola citata prevede due distinte ipotesi che fanno sorgere il diritto alla restituzione integrale delle somme versate: una specifica, relativa al mancato accoglimento dell'operazione da parte dell'istituto, e una generale, riferita a "qualsiasi motivo" che determini il mancato conseguimento del finanziamento. Quest'ultima formulazione, per la sua ampiezza, include anche l'ipotesi di recesso esercitato dal cliente, non essendo tale causa espressamente esclusa dal testo contrattuale.
Ne consegue che il recesso esercitato dal Sig. sarebbe comunque legittimo in quanto CP_1
espressamente consentito dall'art. 2 del contratto senza limitazioni e rientrante tra le cause che, ai sensi dell'art. 3, determinano il diritto alla restituzione integrale delle somme versate.
La pretesa di trattenere le somme versate dal cliente, nonostante il legittimo esercizio del diritto di recesso, si pone pertanto contrasto con il tenore letterale delle clausole contrattuali, le quali prevedono sia la facoltà di recesso sia l'obbligo di restituzione integrale degli importi corrisposti e pertanto deve ritenersi fondato il diritto del ad ottenere la restituzione dell'importo CP_1
versato di € 20.000.
4. Sulle prove orali richieste.
Le prove orali richieste dalla parte opponente devono ritenersi inammissibili in quanto vertenti su pagina 7 di 9 circostanze relative a rapporti con soggetti terzi.
In ogni caso, anche qualora fossero ammesse, tali prove non potrebbero condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte in questa sede, non essendo idonee ad incidere sul diritto alla restituzione delle somme versate.
5. Sull'unitarietà del giudizio e sulla produzione documentale.
Come chiarito dalla giurisprudenza, il procedimento per ingiunzione si compone di due fasi
(monitoria e di cognizione) che tuttavia non danno luogo a processi autonomi ma costituiscono un unico giudizio.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 10944/2023) hanno definitivamente chiarito la natura unitaria, sebbene bifasica, del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. La fase di cognizione ordinaria che si apre con l'opposizione non costituisce un autonomo giudizio, ma rappresenta la naturale prosecuzione del procedimento avviato con il deposito del ricorso monitorio.
Da questo principio di unitarietà del giudizio, le Sezioni Unite hanno elaborato il fondamentale corollario del "principio di non dispersione della prova": una volta che il materiale probatorio sia stato acquisito al processo attraverso la produzione in fase monitoria, esso deve necessariamente rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella successiva fase di opposizione.
Ne consegue che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione sono da ritenersi ritualmente e tempestivamente prodotti nel giudizio unitariamente inteso e fanno parte del materiale probatorio su cui il giudice dell'opposizione deve fondare la propria decisione, non necessitando di una nuova produzione nella fase di opposizione.
6. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc e vengono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e ss modd., tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta. In particolare, considerato che non si è svolta alcuna attività istruttoria si liquidano i compensi secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Sig.
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1195/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Parte_1
o assorbita, così provvede:
pagina 8 di 9 - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, anche nella parte relativa alle spese e compensi ivi liquidati per la fase monitoria, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente Sig. al pagamento in favore dell'opposto Sig. Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.547,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 29 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3780/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APPARUTI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA SAFFI 1 FINALE EMILIA presso il difensore avv.
APPARUTI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 CORAZZARI MARCELLO e dell'avv. SGARBI FABIO VIA MARZABOTTO 6 NOVI DI MODENA, elettivamente domiciliato in Via Volturno n. 6 Mirandola presso il difensore avv.
CORAZZARI MARCELLO CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, operazione finanziaria, recesso, tutela del consumatore.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“-Contrariis reiectis;
-in via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
IN RITO:
-in via preliminare: ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa del terzo Sig. C.F. , nato il [...] in [...] C.F._3
pagina 1 di 9 BOLOGNA (BO), residente in [...], con contestuale richiesta di differimento della prima udienza e di concessione di un termine per notifica del presente atto, del ricorso monitorio avversario e del provvedimento di fissazione d'udienza al terzo;
-in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale e funzionale del
Tribunale di Modena in favore della competenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia, quale Foro di competenza esclusiva ex contractu;
-per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto essendo stato emesso da un Giudice incompetente e rimettere la causa innanzi al competente Tribunale di Reggio Emilia;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
-nel merito:
-in via principale: revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi sopraesposti;
-in via denegatamente subordinata;
accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, come dovuta
l'eventuale minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa, contestualmente condannando il terzo chiamato in causa Sig. , C.F. , nato il Controparte_2 C.F._3
15.12.1974 in BOLOGNA (BO), residente in [...], a manlevare integralmente e comunque tenere totalmente indenne
l'attore opponente per i motivi sovraesposti.
-In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
-In via istruttoria: riservata ogni istanza istruttoria
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre: in via pregiudiziale/preliminare:
- per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1195/2024 D.I. n. 2767/2024 R.G. del Tribunale di Modena, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, per un importo di € 20.000,00;
- accertare e dichiarare la competenza territoriale della presente opposizione nell'intestato Tribunale di Modena e, conseguentemente, respingere l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Reggio Emilia;
- respingere la chiamata in causa del Sig. C.F. , nato il Controparte_2 C.F._3
15.12.1974 a Bologna (BO), residente in [...] nel merito:
- per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, respingere in toto l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo n. 1195/2024 D.I., n. 2767/2024 R.G. del Tribunale di Modena;
- accertare e dichiarare il Sig. obbligato a restituire al Sig. , Parte_1 Controparte_1 per le ragioni in fatto ed in diritto esposte, e conseguentemente condannare il primo in favore del secondo a corrispondere l'importo di € 20.000,00, o le maggiori o minori somme ritenute di Giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per Legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.06.2024, otteneva dal Tribunale di Modena il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1195/2024 (R.G. n. 2767/2024) con il quale veniva ingiunto a Pt_1
pagina 2 di 9 il pagamento della somma di € 20.000,00 oltre accessori. Parte_1
Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato in data 19.7.2024, proponeva opposizione
, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Modena in favore del Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia, in forza della clausola di deroga della competenza contenuta nell'art. 8 del contratto inter partes.
Nel merito, l'opponente contestava il proprio inadempimento, evidenziando che il CP_1
aveva esercitato il recesso dal contratto e che non sussistevano i presupposti per la restituzione delle somme versate. Chiedeva inoltre, in via subordinata, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo Sig. . Controparte_2
Si costituiva ritualmente il contestando l'eccezione di incompetenza territoriale in CP_1
quanto, nella sua qualità di consumatore, aveva diritto al foro del proprio domicilio ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. u) del Codice del Consumo. Nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, chiedendo altresì la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
Con provvedimento del 27.12.2024, il Giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa del terzo
. Controparte_2
Le parti depositavano le memorie ex art. 171-ter c.p.c. nn. 1, 2 e 3, nelle quali il Pt_1
insisteva per l'incompetenza territoriale e formulava istanza di prova testimoniale, mentre il eccepiva la tardività del deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio ed CP_1
insisteva per la competenza del Tribunale di Modena quale foro del consumatore, contestando l'ammissibilità delle prove testimoniali richieste ex adverso.
La causa veniva quindi fissata per l'udienza del 18 marzo 2025 all'esito della quale veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
§§§§§
1. Sulla qualificazione delle parti.
Nel caso di specie, il Sig. deve essere qualificato come consumatore ai sensi dell'art. 3, CP_1
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che definisce il consumatore come
"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".
Nel caso concreto, dall'esame della documentazione emerge che il Sig. ha concluso il CP_1
contratto in questione agendo quale persona fisica per finalità estranee a qualsiasi attività
pagina 3 di 9 imprenditoriale o professionale. Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, la persona fisica che svolge attività imprenditoriale può essere considerata consumatore quando conclude un contratto per soddisfare bisogni della vita quotidiana completamente estranei all'esercizio della propria attività professionale.
Il Sig. deve, invece, essere qualificato come professionista ai sensi della norma sopra Pt_1
richiamata, che definisce il professionista come "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario".
Tale qualifica emerge da diversi elementi: in primo luogo, come risulta dalla visura camerale prodotta in atti (doc. 1 della comparsa di costituzione), il Sig. è titolare di partita IVA ed Pt_1 esercita professionalmente attività di procacciamento d'affari.
In secondo luogo, il contratto oggetto di causa è stato concluso dal Sig. quale “legale Pt_1
rappresentante della società IA NO ditta individuale”.
Ed ancora, il Sig. ha agito come intermediario, proponendo e gestendo l'operazione Pt_1 finanziaria per conto di terzi (nella specie il Sig. , trattenendo una percentuale (€ 5.000) CP_2
a titolo di compenso per l'attività di intermediazione svolta.
Anche la percezione di un compenso per l'attività svolta è un elemento sintomatico della qualifica di professionista.
Pertanto, alla luce degli elementi sopra esposti, tenuto conto della struttura stessa dell'operazione e delle modalità con cui è stata proposta e gestita, il Sig. può essere qualificato come Pt_1
professionista ai sensi del Codice del Consumo, con conseguente applicazione della relativa disciplina di tutela nei rapporti con il consumatore Sig. CP_1
2. Sulla competenza territoriale
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, che invoca la competenza del
Tribunale di Reggio Emilia in forza della clausola contenuta nell'art. 8 del contratto, deve essere respinta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, come già accertato nei precedenti punti della motivazione, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti deve essere qualificato come rapporto di consumo, essendo il
Sig. consumatore e il Sig. professionista. CP_1 Pt_1
Di conseguenza, trova applicazione la disciplina del Codice del Consumo, che stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del pagina 4 di 9 consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Nel caso di specie, essendo il Sig. residente in [...], la competenza CP_1
territoriale spetta inderogabilmente al Tribunale di Modena.
La clausola contrattuale che indica come competente il Tribunale di Reggio Emilia deve ritenersi inefficace, in quanto si presume vessatoria: nei contratti tra professionista e consumatore la clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore introduce un foro esclusivo speciale, derogabile dalle parti solo con trattativa individuale.
Nel caso in esame, non vi è prova di alcuna trattativa individuale sulla clausola di deroga della competenza, né risulta che la stessa sia stata specificamente approvata per iscritto dal consumatore.
Peraltro, anche volendo prescindere dalla qualificazione del rapporto come contratto di consumo, va rilevato che il modulo contrattuale utilizzato nel caso di specie rientra comunque nell'ambito di applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di un modulo predisposto per disciplinare in maniera uniforme una serie di rapporti contrattuali, come emerge dalla sua identità con altri moduli già utilizzati in precedenti contrattazioni.
Come noto, la clausola derogatoria della competenza territoriale rientra tra quelle vessatorie che richiedono la specifica approvazione per iscritto mediante doppia sottoscrizione e nel caso di specie, mancando tale requisito formale della doppia sottoscrizione, la clausola di deroga della competenza deve ritenersi inefficace.
Va infine rilevato che la clausola contrattuale per come formulata ("Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, o comunque possa insorgere tra le parti in relazione ad esso, è comunque competente il Tribunale di REGGIO EMILIA"), deve escludersi che essa introduca una competenza esclusiva. È noto, infatti, che la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una pattuizione espressa e inequivoca, non desumibile per via interpretativa o mediante elementi presuntivi. Nel caso di specie, l'utilizzo dell'avverbio "comunque" e il riferimento a "ogni controversia" servono unicamente a definire l'ambito oggettivo di applicazione della clausola, senza conferirle carattere di esclusività. La clausola in esame, pertanto, si limita ad aggiungere il foro di Reggio Emilia agli altri fori previsti dalla legge, configurandosi come mera previsione di un foro facoltativo alternativo a quelli ordinari.
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Per questi motivi
, deve essere confermata la competenza territoriale del Tribunale di Modena, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dall'opponente.
3. Sull'onere della prova e sulla qualificazione del rapporto.
In merito alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo i principi generali, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore opposto, quale attore in senso sostanziale,
l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre grava sul debitore opponente la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, il Sig. ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando: CP_1
1) l'esistenza del contratto e della clausola condizionale contenuta nell'art. 3) che prevede espressamente l'obbligo di restituzione del 100% dell'importo versato (€ 20.000) in caso di mancato ottenimento del finanziamento;
2) l'avvenuto versamento della somma di € 20.000 in favore della controparte;
3) il mancato ottenimento del finanziamento nei termini previsti (25.11.2018), circostanza a non contestata dalla controparte e quindi pacifica.
Il contratto stipulato tra le parti prevede espressamente all'art. 2 che "le parti possono recedere dal contratto tramite comunicazione scritta (...) in qualsiasi momento". Tale clausola riconosce quindi un diritto di recesso incondizionato, senza previsione di penali o limitazioni temporali.
Inoltre, l'art. 3 del medesimo contratto stabilisce che "nel caso in cui l'operazione non venisse accolta dall'Istituto/i prescelto/i, ovvero che per qualsiasi motivo non arriva il finanziamento richiesto, il Sig. o qualsiasi società associata si obbliga a restituire al Sig. Parte_1 il 100% (20.000,00 €) a vista fattura proforma". Controparte_1
Al giudice spetta il potere-dovere di qualificare giuridicamente il rapporto dedotto in giudizio, indipendentemente dalle prospettazioni delle parti, in base al principio iura novit curia. Tale qualificazione deve essere effettuata tenendo conto della reale natura del rapporto, della sua causa concreta e degli interessi che le parti hanno inteso perseguire, al di là del nomen iuris attribuito dalle stesse.
Nel caso di specie, dall'analisi degli elementi costitutivi del rapporto e dalla documentazione prodotta, emerge che la clausola di cui all'art. 3) del contratto configura, in realtà, una condizione risolutiva, al cui verificarsi (mancato ottenimento del finanziamento) consegue automaticamente l'obbligo di restituzione dell'intero importo versato.
Come noto, il verificarsi della condizione risolutiva determina l'inefficacia del contratto, con pagina 6 di 9 conseguente diritto della parte che ha versato acconti alla loro restituzione.
A fronte dell'allegazione dell'inadempimento all'obbligo restitutorio da parte del Sig. CP_1
spetta al Sig. provare eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto alla Pt_1
restituzione. Tuttavia, il convenuto non ha fornito prova dell'avvenuta restituzione delle somme percepite nè di fatti che possano legittimare il trattenimento delle somme medesime ovvero di circostanze che possano impedire l'operatività della clausola restitutoria.
Il tentativo del Sig. di invocare il recesso del 22.3.2024 esercitato dal Sig. Pt_1 CP_1
quale causa impeditiva della restituzione non può trovare accoglimento, in quanto il diritto alla restituzione è sorto al verificarsi della condizione risolutiva (mancato ottenimento del finanziamento) alla data del 25.11.2018.
In tale contesto, il recesso esercitato dal convenuto si configura come un atto cronologicamente successivo allo scioglimento del rapporto contrattuale, già determinatosi per il verificarsi della condizione risolutiva ed ha avuto come unico effetto quello di cristallizzare l'obbligazione restitutoria inerente all'importo già versato.
Peraltro, anche a volere sostenere una interpretazione diversa ed alternativa, la formulazione letterale della clausola citata prevede due distinte ipotesi che fanno sorgere il diritto alla restituzione integrale delle somme versate: una specifica, relativa al mancato accoglimento dell'operazione da parte dell'istituto, e una generale, riferita a "qualsiasi motivo" che determini il mancato conseguimento del finanziamento. Quest'ultima formulazione, per la sua ampiezza, include anche l'ipotesi di recesso esercitato dal cliente, non essendo tale causa espressamente esclusa dal testo contrattuale.
Ne consegue che il recesso esercitato dal Sig. sarebbe comunque legittimo in quanto CP_1
espressamente consentito dall'art. 2 del contratto senza limitazioni e rientrante tra le cause che, ai sensi dell'art. 3, determinano il diritto alla restituzione integrale delle somme versate.
La pretesa di trattenere le somme versate dal cliente, nonostante il legittimo esercizio del diritto di recesso, si pone pertanto contrasto con il tenore letterale delle clausole contrattuali, le quali prevedono sia la facoltà di recesso sia l'obbligo di restituzione integrale degli importi corrisposti e pertanto deve ritenersi fondato il diritto del ad ottenere la restituzione dell'importo CP_1
versato di € 20.000.
4. Sulle prove orali richieste.
Le prove orali richieste dalla parte opponente devono ritenersi inammissibili in quanto vertenti su pagina 7 di 9 circostanze relative a rapporti con soggetti terzi.
In ogni caso, anche qualora fossero ammesse, tali prove non potrebbero condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte in questa sede, non essendo idonee ad incidere sul diritto alla restituzione delle somme versate.
5. Sull'unitarietà del giudizio e sulla produzione documentale.
Come chiarito dalla giurisprudenza, il procedimento per ingiunzione si compone di due fasi
(monitoria e di cognizione) che tuttavia non danno luogo a processi autonomi ma costituiscono un unico giudizio.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 10944/2023) hanno definitivamente chiarito la natura unitaria, sebbene bifasica, del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. La fase di cognizione ordinaria che si apre con l'opposizione non costituisce un autonomo giudizio, ma rappresenta la naturale prosecuzione del procedimento avviato con il deposito del ricorso monitorio.
Da questo principio di unitarietà del giudizio, le Sezioni Unite hanno elaborato il fondamentale corollario del "principio di non dispersione della prova": una volta che il materiale probatorio sia stato acquisito al processo attraverso la produzione in fase monitoria, esso deve necessariamente rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella successiva fase di opposizione.
Ne consegue che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione sono da ritenersi ritualmente e tempestivamente prodotti nel giudizio unitariamente inteso e fanno parte del materiale probatorio su cui il giudice dell'opposizione deve fondare la propria decisione, non necessitando di una nuova produzione nella fase di opposizione.
6. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc e vengono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e ss modd., tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta. In particolare, considerato che non si è svolta alcuna attività istruttoria si liquidano i compensi secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Sig.
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1195/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Parte_1
o assorbita, così provvede:
pagina 8 di 9 - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, anche nella parte relativa alle spese e compensi ivi liquidati per la fase monitoria, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente Sig. al pagamento in favore dell'opposto Sig. Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.547,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 29 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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