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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/11/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Anna Bora Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 208/2024
R.G
Promosso da
, nata il [...] ad [...], Ancona, C.F.: Parte_1
residente in [...], Osimo, Ancona, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo Ippoliti
Appellante
Contro
, già con sede in CP_1 Controparte_2
Modena, alla Via San Carlo n. 8/20, cod. fisc. e n.ro registro imprese di Modena
, n.ro REA Modena 222528, P.IVA gruppo , P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Sesta e dall'Avv. Filippo Moroni
Appellata
Nonché
, nato il [...] ad [...] Controparte_3 C.F._2 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv.to Francesca
Morelli appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 220/2024 pubblicata il 31.01.2024
Conclusioni:
per l'appellante:
“Piaccia alla Corte Ecc. ma, respinta ogni contraria e diversa domanda, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n.220/24 del 31.01.2024 del
Tribunale di Ancona, pubblicata il 31.01.24 RG 3537/20 rep. N. 367/24 del
31.01.24 e in accoglimento delle domande formulate in primo grado:
Nel Merito: Revocare e riformare integralmente la sentenza n.220/24 del
31.01.2024 del Tribunale di Ancona, pubblicata il 31.01.24 RG 3537/20 rep. N.
367/24 del 31.01.24, perché infondata in fatto e in diritto dichiarando l'insussistenza della pretesa della e confermare la validità del d.i. n. CP_1
1561/2017 e revocare il provvedimento di sospensione del citato decreto, con condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali e alla CP_1 restituzione delle eventuali somme ottenute nella es. mob. 1508/16 Tr.An..
Accertare e dichiarare che la è decaduta dalla causa di primo grado CP_1 di cui agli artt. 656 e 404 secondo comma c.p.c., in quanto sin dall'intervento della del 21.10.2016 nella es. mob. 1508/16 Tr.An., era a conoscenza Pt_1 dell'asserito dolo o collusione tra le parti e quindi i relativi termini di 30gg sono spirati;
Con espressa richiesta in ogni caso di condannare controparte alla restituzione della somma di denaro dalla stessa eventualmente conseguita anche nell'ambito della esecuzione 1508-16 RGESMOB Tribunale di Ancona, dove il presente decreto ingiuntivo, è stato sospeso, con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. comma 1;
In ogni caso, condannare parte ricorrente, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio anche per danno da immagine, oltre al rimborso spese, forfettario, IVA, CPA, come per legge, con attribuzione in favore del Sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario. “
Per l'appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa ogni opportuna statuizione:
I - rigettare integralmente l'appello proposto dalla Sig. in quanto Parte_1 improcedibile, inammissibile e comunque totalmente infondato in fatto e in diritto;
II - in accoglimento dell'istanza di correzione formulata con il presente atto, disporre che la sentenza sia corretta, con la modifica e indicazione del nominativo di “ in sostituzione di quello di : Controparte_4 Controparte_3
- in parte motiva, a pag. 18, rigo 11, come segue: “Per l'effetto, Parte_1 deve essere condannata alla restituzione ad [sostituito con] a Controparte_3 di quanto abbia da quest'ultimo ricevuto in virtù del decreto Controparte_4 ingiuntivo qui revocato, n. 1561/2017”;
- al punto 3 del dispositivo, a pag. 18, come segue: “3) condanna Pt_1 alla restituzione ad [sostituito con] a
[...] Controparte_3 CP_4 di quanto percepito in virtù del decreto ingiuntivo revocato n. 1561/2017”.
[...]
III – in via di subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di correzione, riformare parzialmente la sentenza n. 220/2024 del
Tribunale di Ancona nella statuizione di cui a pag. 18, rigo 11 e al punto 3 del dispositivo, e, per l'effetto, in accoglimento della domanda svolta dalla deducente, condannare a restituire a le somme Parte_1 CP_4 tutte ricevute in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona n.
1561/2017, anche nell'ambito dell'esecuzione n. 1508/2016 RGE.
IV - Con condanna dell'appellante Sig. alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese e dei compensi, oltre rimborso forfettario, cpa e Controparte_4 iva come per legge, in favore di Controparte_4
Per l'appellato: “Piaccia alla Corte Ecc., respinta ogni contraria e diversa domanda, tenuto conto di quanto esposto nel presente atto, adeguare la decisione alle sopra rappresentate argomentazioni.”
FATTI DI CAUSA
proponeva opposizione di terzo revocatoria ai sensi degli Controparte_4 artt. 656 e 404, comma secondo, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo n. 1561/2017, con cui il Tribunale di
Ancona, su ricorso di aveva ingiunto ad il Parte_1 Controparte_3 pagamento dell'importo di euro 33.236.900,00 sulla base dell'assegno tratto su
Unipol Banca n. 090692392-11 emesso dall in favore della CP_3 Pt_1
Deduceva:
- di essere creditrice dell della somma di euro 21.486.001,16, oltre CP_3 interessi e spese, giusta sentenza della Corte di Appello di Bologna n.
1407/2020, irrevocabile;
-che, già con la sentenza di primo grado (sentenza del Tribunale di Bologna n.
1261 del 17.5.2016 - poi confermata dalla sentenza di appello, seppur con minima riduzione dell'importo del credito), aveva intrapreso procedura esecutiva mobiliare avente n. 1508/2016, nel corso della quale si Parte_2 era dichiarata debitrice dell per circa 8 milioni di euro;
CP_3
- che in tale procedura, in data 21.10.2016 era intervenuta Parte_1
(madre del debitore), affermandosi creditrice del figlio (debitore CP_3 esecutato) per l'importo di oltre 33 milioni di euro in ragione di un assegno emesso dal figlio in suo favore nel 2008, chiedendo di concorrere con la CP_1 nella distribuzione della somma pignorata e vedersi, quindi, assegnata la quota proporzionale al suo credito;
- che la ffettuava un ulteriore atto di intervento producendo il decreto Pt_1 ingiuntivo 1561/2017 emesso in suo favore dal Tribunale di Ancona richiesto sulla base dell'assegno sopra citato e munito del decreto di definitiva esecutorietà
(poiché “non opposto” dal debitore, cioè il figlio nel giugno Controparte_3
2020, provvedimento che essa impugnava ritenendolo effetto di dolo e/o CP_1 collusione in suo danno ad opera di e della madre Controparte_3 Pt_1
, chiedendone, quindi, l'annullamento e/o declaratoria di nullità e/o
[...] comunque di inefficacia.
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione di terzo revocatoria promossa da revocava il decreto ingiuntivo Controparte_4 opposto n. 1561/2017 reso su ricorso di contro Parte_1 [...]
condannava alla restituzione ad di CP_3 Parte_1 Controparte_3 quanto percepito in virtù del decreto ingiuntivo revocato n. 1561/2017; condannava e al pagamento delle spese di lite. Parte_1 Controparte_3
Avverso detta sentenza proponeva appello affidato ai motivi Parte_1 sotto indicati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art 342 cpc e nel merito ne chiedeva il rigetto perché infondato, chiedendo, altresì, la correzione della sentenza (ovvero se non ritenuto correggibile proponendo appello incidentale in tal senso) nella parte in cui dopo aver accolto la domanda di essa appellata, erroneamente individuava
[...] quale soggetto legittimato a ricevere le somme dovute in restituzione CP_3 dalla Sig.ra per effetto della radicale inefficacia del titolo monitorio Pt_1 revocato.
Si costituiva che, sostanzialmente, aderiva alle conclusioni Controparte_3 dell'appellante.
Preso atto delle note di trattazione scritta delle parti e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la produzione documentale effettuata da il CP_4
26 luglio 2023, costituita dagli atti del procedimento penale R.G.N.R. 4060/2020, originato dalla denuncia-querela di , a carico di e CP_1 Parte_1 [...] per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del CP_3 giudice, ritenendo che detta produzione abbia violato il principio del contraddittorio.
Detta doglianza è infondata: è pacifico, infatti, che le preclusioni istruttorie non possono concernere fatti sopravvenuti (cfr da ultimo Ordinanza di Cassazione
Civile Sez. 3 Num. 22276 Anno 2025) e, nel caso in esame, ci si trova al cospetto di documenti entrati nella disponibilità della banca, a seguito di autorizzazione del PM di accesso agli atti delle indagini preliminari, avvenuta dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art 183 cpc.
Non può poi sostenersi né che sia stato violato il principio del contraddittorio, avendo avuto l'appellante la possibilità di visionare gli atti de quibus e di articolare le proprie difese al riguardo nelle comparse conclusionali, né che si tratti di atti non afferenti al presente giudizio, trattandosi di atti di indagine, che hanno poi spinto il Pm ad esercitare l'azione penale, posti in essere a seguito della querela sporta dalla banca per le medesime condotte poste a base dell'opposizione di terzo proposta (si veda in tal senso anche il capo di imputazione formulato).
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione di terzo proposta dalla in particolare, deduce che essa CP_1 stessa sin dal 2016 era già intervenuta con l'assegno di cui trattasi nella proc. es. mob. 1508/16 Trib An, con la conseguenza che non può ritenersi che CP_4 abbia avuto contezza del dolo e della collusione solo al momento del deposito nell'ambito di detta procedura, del decreto ingiuntivo, avendo peraltro, sempre nella procedura esecutiva, da subito e, quindi, sin dal momento del primo intervento fondato sull'assegno, fatto rilevare la presenza di dolo e di collusione tra essa appellante ed il figlio debitore esecutato.
Detta doglianza è parimenti destituita di fondamento.
Al riguardo, deve osservarsi che, in tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza della collusione o del dolo anche in pendenza di giudizio tra le parti colluse, ma solo dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, decorre il termine di cui agli artt 326 comma 1 e 404 comma 2 cpc per la proposizione dell'opposizione (Cfr Cass civ 18027/23)
Analogamente per il decreto ingiuntivo, l'art 656 cpc prevede che l'opposizione di terzo revocatoria possa essere proposta solo avverso il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo: dall'altro canto l'impugnativa revocatoria ex art. 404 c.p.c.
è proponibile avverso un provvedimento giudiziale definitivo, di talchè alcuna
“azione” ex art. 404 c.p.c. poteva essere proposta dalla Banca avverso
“l'assegno” e/o l'atto di “intervento” depositato dalla Sig.ra il Pt_1
21.10.2016 nella procedura esecutiva.
A conferma di ciò deve evidenziarsi che l'opposizione di terzo revocatoria presuppone che il provvedimento giudiziario impugnato sia l'effetto di comportamenti dolosi o collusivi delle parti in danno del terzo, avente causa o creditore di una delle parti, di talché fino a quando non è stato emesso il decreto ingiuntivo non può essersi determinata alcuna induzione in errore del giudice per effetto del dolo o collusione della parte.
Nel caso di specie, è in atti la prova che il decreto ex art. 647 c.p.c. è stato emesso in data 16 giugno 2020 e che la Banca ne ha avuto contezza soltanto il
3 luglio 2020, data in cui pacificamente è intervenuta, sulla base Parte_1 del titolo così ottenuto, nella procedura esecutiva mobiliare n. 1508/2016; dalla medesima data, inoltre, deve ritenersi che la banca abbia avuto piena conoscenza delle ragioni sottese al decreto stesso e abbia avuto, pertanto, prova del dolo o della collusione tra la l Pt_1 CP_3 Ne segue che l'opposizione è da ritenersi tempestiva e ammissibile, in quanto spedita per la notifica in data 27 luglio 2020.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la prova del dolo e/o della collusione, errando nella valutazione degli elementi indiziari e probatori forniti dalle parti.
L'appellante contesta, in primis, il fatto che il Tribunale, dal rapporto di parentela esistente tra la stessa e l abbia fatto discendere automaticamente la CP_3 consapevolezza in capo ad essa appellante della situazione patrimoniale del proprio figlio e, in particolare, della sua rilevante esposizione Controparte_3 debitoria nei confronti della banca.
Detta doglianza è del tutto destituita di fondamento limitandosi l'appellante ad allegare di aver appreso della situazione debitoria del figlio con il primo intervento del 21 ottobre 2016 nella es. mob. 1508/16 mentre nel primo CP_5 grado di giudizio aveva ammesso (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione , Pt_1 che il contenzioso “
contro
Unipol a Bologna” ha costituito causa del mancato pagamento della somma di euro 33.296.000,00 oggetto di successiva ingiunzione col decreto n. 1561/2017 e nello stesso atto di appello ha allegato che “Nell'anno 2008 l per vari motivi, non riusciva a ritornare CP_3 dell'importo di cui all'assegno, tra cui principalmente il contenzioso civile aperto
contro
Unipol a Bologna” e “Dopo promesse di rientro rimaste inevase, nel 2016 la rocedeva in danno dell intervenendo con il citato assegno Pt_1 CP_3 ai sensi dell'art. 499 c.p.c. nella procedura es. mob. presso terzi n. 1508/16 Trib.
An.”.(cfr pag 14)
A ciò deve aggiungersi che risulta dalla documentazione prodotta dalla Banca
(cfr doc 8 e doc 18) che la Sig.ra all'epoca dei fatti, era socia e, Pt_1 soprattutto Amministratrice Unica della società I.M.T. International s.p.a., la quale era parte attrice, unitamente ad nel giudizio da essi Controparte_3 promosso (nel 2009) avanti il Tribunale di Bologna e poi proseguito avanti la
Corte di Appello di Bologna e conclusosi con la richiamata sentenza 1407/2020, ragion per cui appare evidente che la stessa, che, insieme all aveva CP_3 promosso il giudizio nel quale la Banca ha agito in via riconvenzionale per la condanna di al pagamento del credito, poi azionato in sede Controparte_3 esecutiva nel 2016 - fosse pienamente a conoscenza della rilevantissima situazione debitoria del figlio verso la banca.
L'appellante contesta, poi, il secondo elemento indiziario posto dal Tribunale a fondamento della prova della collusione, ovverosia la ricostruzione temporale che viene fatta in sentenza per stigmatizzare il comportamento di essa appellante e per avvalorare la sussistenza della prova della collusione.
Ritiene il Collegio che il giudice di primo grado abbia, in maniera logica e corretta, evidenziato una serie di elementi indiziari che, unitamente letti, depongono per far ritenere che la consapevole, per le ragioni sopra evidenziate, della Pt_1 situazione debitoria del figlio, abbia unitamente allo stesso, posto in essere una serie di comportamenti finalizzati ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, per pregiudicare le ragioni della banca appellata creditrice di un'ingente somma di denaro.
In particolare, si condivide la ricostruzione operata dal primo giudice, ricostruzione che l'appellante censura senza però fornirne una plausibile lettura alternativa, da cui sostanzialmente emerge che:
- a seguito della sentenza definitiva del Tribunale di Bologna n. 1261/2016 del 17 maggio 2016 e del conseguente avvio dell'azione esecutiva della
Banca con il pignoramento presso terzi notificato il 27.8.2016, l'appellante, stante la dichiarazione positivo del terzo, debitore per oltre 8 milioni di euro dell al fine di impedire alla Banca di acquisire per intero le CP_3 somme pignorate, ha artificiosamente depositato atto di intervento fondato su un assegno datato 30.6.2008 e mai fino ad allora portato all'incasso, la cui data non può dirsi certa nei confronti della Banca: secondo la previsione di cui all'art 2704 cc (trattandosi di scrittura privata non autenticata, la data non è certa riguardo ai terzi se non dal giorno in cui si è verificato un altro fatto che ha stabilito in modo certo l'anteriorità della formazione del documento, evento che nel caso in esame, deve rinvenirsi nel primo intervento di nella procedura esecutiva Parte_1 mobiliare n. 1508/2016 risalente al 21 ottobre 2016 e, come tale, successivo alla sentenza di primo grado, depositata il 17 maggio 2016);
- nelle more della sospensione della procedura esecutiva, la ha Pt_1 agito in via monitoria sulla base di detto assegno del 30.6.2008, peraltro deducendo ragioni “causali” sottese all'assegno ben diverse da quelle dedotte già con il primo atto di intervento, ottenendo, nel luglio 2017, il decreto ingiuntivo n. 1561/2017, non opposto dall'ingiunto EA
CP_3
- dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna e, quindi, dopo tre anni dall'emissione del decreto ingiuntivo, la si Pt_1 faceva rilasciare l'attestazione di esecutorietà in data 18.06.2020 (due settimane dopo la sentenza) e, appena due giorni dopo il deposito
(1.7.2020) dell'istanza della Banca procedente per la riassunzione e prosecuzione della procedura esecutiva, depositava, in data 3.7.2020, il proprio (secondo) atto di intervento, fondato sul predetto titolo giudiziale.
Appare allora sicuramente significativo detto elemento indiziario valutato al
Tribunale al fine di comprovare la sussistenza di un comportamento collusivo tra la suo figlio. Pt_1
L'appellante censura anche l'ulteriore elemento indiziario valutato dal
Tribunale per accertare la collusione, ovverosia la contraddittorietà tra le ragioni addotte dalla in relazione al rapporto causale sottostante Pt_1 all'assegno in sede monitoria e quelle addotte nel giudizio di primo grado e negli atti di intervento nella procedura mobiliare esecutiva n. 1508/2016.
Anche detta doglianza è priva di fondamento, avendo nel ricorso monitorio la dedotto, quale rapporto causale sottostante l'assegno de quo, di Pt_1
“aver concesso in prestito al figlio la somma, non restituita, di euro CP_3
33.236.900,00, di cui all'assegno mai portato all'incasso, in assenza di qualsivoglia ulteriore scrittura privata o atto notarile a comprova”, mentre nel giudizio di primo grado ha allegato che l'assegno è stato emesso da
[...] in suo favore al fine di regolare i rapporti patrimoniali a seguito del CP_3 decesso del de cuius in relazione al pagamento dovuto dal Persona_1 figlio alla madre quale corrispettivo della cessione di un terzo dell'azienda IMT
International.
Orbene, correttamente, il primo giudice ha rilevato l'efficacia del giudicato di cui al decreto ingiuntivo richiamando il principio da ultimo ribadito dalla
Suprema Corte con sentenza n. 21801/25, che ha statuito che "il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio".
Ne discende che le diverse allegazioni circa il rapporto causale sottostante, oltre ad appalesarsi irrilevanti, sono da considerarsi inammissibili, dovendosi comunque rilevare che difetta in atti la prova della cessione da parte della al figlio della quota a lei spettante della partecipazione di Pt_1 [...] alla società IMT International S.p.A., prova che, nei confronti dei Per_1 terzi, ai sensi dell'art 2470 cc, si ha solo con l'iscrizione nel registro delle imprese.
Peraltro, quale ulteriore elemento fattuale rilevante a negare prime facie ogni minima plausibilità alla pretesa creditoria evocata dalla Sig.ra con Pt_1 riferimento del predetto assegno, la sentenza di primo grado ha, altresì, debitamente evidenziato che rispetto al titolo causale dedotto nel monitorio
(cioè il preteso “prestito”/mutuo) “È peraltro del tutto inverosimile che la dazione in prestito di una somma tanto rilevante (euro 33.296.000,00) sia avvenuta integralmente in contanti e senza che ve ne sia prova, così come è contrario alle regole di comune esperienza che i rapporti debitori di una somma tanto ingente siano regolati, come ammesso dalla in sede Pt_1 monitoria, in via orale e senza alcuna scrittura volta a regolare l'obbligazione restitutoria del mutuante.”.
A ciò aggiungasi, da ultimo, che, dalla documentazione prodotta dalla CP_1 emerge che il conto corrente su cui è stato tratto l'assegno di cui si discute, alla data di emissione dello stesso, presentava un evidente saldo debitore (cfr doc 12 e 13 di parte appellata nel primo grado di giudizio).
Deve allora condividersi quanto ritenuto dal primo giudice in merito al fatto che appare ragionevole e adeguatamente certo ritenere che l'emissione del decreto ingiuntivo sia stato frutto quantomeno di collusione tra l'appellante e l'appellato con conseguente infondatezza Parte_1 Controparte_3 del proposto appello.
Parte appellata chiede allora la correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado (ovvero, se necessario, propone appello incidentale sul punto), sia nella parte motiva che nel dispositivo, laddove, nel prevedere la condanna alla restituzione di quanto percepito in virtù del decreto Parte_1 ingiuntivo revocato n. 1561/2017, indica che la restituzione deve avvenire in favore di e non anche della creditrice dell Controparte_3 CP_4 CP_3 quantomeno ex art 2900 cc.
Orbene, è pacifico, non avendo peraltro parte appellante nulla osservato sul punto, che ci si trovi al cospetto di un errore materiale della sentenza di primo grado, essendo la nella sua qualità di creditrice procedente CP_1 nell'esecuzione (RGE 1508/2016), l'unica legittimata a ricevere le somme dovute in restituzione dalla (per effetto della caducazione del titolo monitorio Pt_1
e dell'accertata inesistenza della sua pretesa creditoria), che la stessa dovesse incassare nell'ambito della predetta procedura.
Detto errore, quindi, dovrà essere emendato come da dispositivo.
Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra l'appellante e la banca, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi per ciascuna fase processuale. Stante la sostanziale coincidenza delle difese, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese del grado tra l'appellante e l'appellato Accorroni.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n.208/24, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Dispone correggersi l'errore materiale da cui è affetta la sentenza di primo grado come segue:
in parte motiva, a pag. 18, rigo 11, laddove è scritto: “Per l'effetto, Pt_1 eve essere condannata alla restituzione ad di quanto
[...] Controparte_3 abbia da quest'ultimo ricevuto in virtù del decreto ingiuntivo qui revocato, n.
1561/2017”; deve leggersi ed intendersi “Per l'effetto, deve Parte_1 essere condannata alla restituzione a di quanto abbia Controparte_4 ricevuto in virtù del decreto ingiuntivo qui revocato, n. 1561/2017”;
- al punto 3 del dispositivo, a pag. 18, laddove è scritto: “3) condanna Pt_1 alla restituzione ad di quanto percepito in virtù del
[...] Controparte_3 decreto ingiuntivo revocato n. 1561/2017”, deve leggersi ed intendersi” “3) condanna alla restituzione a di quanto Parte_1 Controparte_4 percepito in virtù del decreto ingiuntivo revocato n. 1561/2017”,
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate da per Controparte_4 la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro
15077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Compensa integralmente le spese del grado tra l'appellante e Controparte_3 Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Anna Bora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Anna Bora Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 208/2024
R.G
Promosso da
, nata il [...] ad [...], Ancona, C.F.: Parte_1
residente in [...], Osimo, Ancona, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo Ippoliti
Appellante
Contro
, già con sede in CP_1 Controparte_2
Modena, alla Via San Carlo n. 8/20, cod. fisc. e n.ro registro imprese di Modena
, n.ro REA Modena 222528, P.IVA gruppo , P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Sesta e dall'Avv. Filippo Moroni
Appellata
Nonché
, nato il [...] ad [...] Controparte_3 C.F._2 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv.to Francesca
Morelli appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 220/2024 pubblicata il 31.01.2024
Conclusioni:
per l'appellante:
“Piaccia alla Corte Ecc. ma, respinta ogni contraria e diversa domanda, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n.220/24 del 31.01.2024 del
Tribunale di Ancona, pubblicata il 31.01.24 RG 3537/20 rep. N. 367/24 del
31.01.24 e in accoglimento delle domande formulate in primo grado:
Nel Merito: Revocare e riformare integralmente la sentenza n.220/24 del
31.01.2024 del Tribunale di Ancona, pubblicata il 31.01.24 RG 3537/20 rep. N.
367/24 del 31.01.24, perché infondata in fatto e in diritto dichiarando l'insussistenza della pretesa della e confermare la validità del d.i. n. CP_1
1561/2017 e revocare il provvedimento di sospensione del citato decreto, con condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali e alla CP_1 restituzione delle eventuali somme ottenute nella es. mob. 1508/16 Tr.An..
Accertare e dichiarare che la è decaduta dalla causa di primo grado CP_1 di cui agli artt. 656 e 404 secondo comma c.p.c., in quanto sin dall'intervento della del 21.10.2016 nella es. mob. 1508/16 Tr.An., era a conoscenza Pt_1 dell'asserito dolo o collusione tra le parti e quindi i relativi termini di 30gg sono spirati;
Con espressa richiesta in ogni caso di condannare controparte alla restituzione della somma di denaro dalla stessa eventualmente conseguita anche nell'ambito della esecuzione 1508-16 RGESMOB Tribunale di Ancona, dove il presente decreto ingiuntivo, è stato sospeso, con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. comma 1;
In ogni caso, condannare parte ricorrente, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio anche per danno da immagine, oltre al rimborso spese, forfettario, IVA, CPA, come per legge, con attribuzione in favore del Sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario. “
Per l'appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa ogni opportuna statuizione:
I - rigettare integralmente l'appello proposto dalla Sig. in quanto Parte_1 improcedibile, inammissibile e comunque totalmente infondato in fatto e in diritto;
II - in accoglimento dell'istanza di correzione formulata con il presente atto, disporre che la sentenza sia corretta, con la modifica e indicazione del nominativo di “ in sostituzione di quello di : Controparte_4 Controparte_3
- in parte motiva, a pag. 18, rigo 11, come segue: “Per l'effetto, Parte_1 deve essere condannata alla restituzione ad [sostituito con] a Controparte_3 di quanto abbia da quest'ultimo ricevuto in virtù del decreto Controparte_4 ingiuntivo qui revocato, n. 1561/2017”;
- al punto 3 del dispositivo, a pag. 18, come segue: “3) condanna Pt_1 alla restituzione ad [sostituito con] a
[...] Controparte_3 CP_4 di quanto percepito in virtù del decreto ingiuntivo revocato n. 1561/2017”.
[...]
III – in via di subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di correzione, riformare parzialmente la sentenza n. 220/2024 del
Tribunale di Ancona nella statuizione di cui a pag. 18, rigo 11 e al punto 3 del dispositivo, e, per l'effetto, in accoglimento della domanda svolta dalla deducente, condannare a restituire a le somme Parte_1 CP_4 tutte ricevute in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona n.
1561/2017, anche nell'ambito dell'esecuzione n. 1508/2016 RGE.
IV - Con condanna dell'appellante Sig. alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese e dei compensi, oltre rimborso forfettario, cpa e Controparte_4 iva come per legge, in favore di Controparte_4
Per l'appellato: “Piaccia alla Corte Ecc., respinta ogni contraria e diversa domanda, tenuto conto di quanto esposto nel presente atto, adeguare la decisione alle sopra rappresentate argomentazioni.”
FATTI DI CAUSA
proponeva opposizione di terzo revocatoria ai sensi degli Controparte_4 artt. 656 e 404, comma secondo, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo n. 1561/2017, con cui il Tribunale di
Ancona, su ricorso di aveva ingiunto ad il Parte_1 Controparte_3 pagamento dell'importo di euro 33.236.900,00 sulla base dell'assegno tratto su
Unipol Banca n. 090692392-11 emesso dall in favore della CP_3 Pt_1
Deduceva:
- di essere creditrice dell della somma di euro 21.486.001,16, oltre CP_3 interessi e spese, giusta sentenza della Corte di Appello di Bologna n.
1407/2020, irrevocabile;
-che, già con la sentenza di primo grado (sentenza del Tribunale di Bologna n.
1261 del 17.5.2016 - poi confermata dalla sentenza di appello, seppur con minima riduzione dell'importo del credito), aveva intrapreso procedura esecutiva mobiliare avente n. 1508/2016, nel corso della quale si Parte_2 era dichiarata debitrice dell per circa 8 milioni di euro;
CP_3
- che in tale procedura, in data 21.10.2016 era intervenuta Parte_1
(madre del debitore), affermandosi creditrice del figlio (debitore CP_3 esecutato) per l'importo di oltre 33 milioni di euro in ragione di un assegno emesso dal figlio in suo favore nel 2008, chiedendo di concorrere con la CP_1 nella distribuzione della somma pignorata e vedersi, quindi, assegnata la quota proporzionale al suo credito;
- che la ffettuava un ulteriore atto di intervento producendo il decreto Pt_1 ingiuntivo 1561/2017 emesso in suo favore dal Tribunale di Ancona richiesto sulla base dell'assegno sopra citato e munito del decreto di definitiva esecutorietà
(poiché “non opposto” dal debitore, cioè il figlio nel giugno Controparte_3
2020, provvedimento che essa impugnava ritenendolo effetto di dolo e/o CP_1 collusione in suo danno ad opera di e della madre Controparte_3 Pt_1
, chiedendone, quindi, l'annullamento e/o declaratoria di nullità e/o
[...] comunque di inefficacia.
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione di terzo revocatoria promossa da revocava il decreto ingiuntivo Controparte_4 opposto n. 1561/2017 reso su ricorso di contro Parte_1 [...]
condannava alla restituzione ad di CP_3 Parte_1 Controparte_3 quanto percepito in virtù del decreto ingiuntivo revocato n. 1561/2017; condannava e al pagamento delle spese di lite. Parte_1 Controparte_3
Avverso detta sentenza proponeva appello affidato ai motivi Parte_1 sotto indicati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art 342 cpc e nel merito ne chiedeva il rigetto perché infondato, chiedendo, altresì, la correzione della sentenza (ovvero se non ritenuto correggibile proponendo appello incidentale in tal senso) nella parte in cui dopo aver accolto la domanda di essa appellata, erroneamente individuava
[...] quale soggetto legittimato a ricevere le somme dovute in restituzione CP_3 dalla Sig.ra per effetto della radicale inefficacia del titolo monitorio Pt_1 revocato.
Si costituiva che, sostanzialmente, aderiva alle conclusioni Controparte_3 dell'appellante.
Preso atto delle note di trattazione scritta delle parti e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la produzione documentale effettuata da il CP_4
26 luglio 2023, costituita dagli atti del procedimento penale R.G.N.R. 4060/2020, originato dalla denuncia-querela di , a carico di e CP_1 Parte_1 [...] per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del CP_3 giudice, ritenendo che detta produzione abbia violato il principio del contraddittorio.
Detta doglianza è infondata: è pacifico, infatti, che le preclusioni istruttorie non possono concernere fatti sopravvenuti (cfr da ultimo Ordinanza di Cassazione
Civile Sez. 3 Num. 22276 Anno 2025) e, nel caso in esame, ci si trova al cospetto di documenti entrati nella disponibilità della banca, a seguito di autorizzazione del PM di accesso agli atti delle indagini preliminari, avvenuta dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art 183 cpc.
Non può poi sostenersi né che sia stato violato il principio del contraddittorio, avendo avuto l'appellante la possibilità di visionare gli atti de quibus e di articolare le proprie difese al riguardo nelle comparse conclusionali, né che si tratti di atti non afferenti al presente giudizio, trattandosi di atti di indagine, che hanno poi spinto il Pm ad esercitare l'azione penale, posti in essere a seguito della querela sporta dalla banca per le medesime condotte poste a base dell'opposizione di terzo proposta (si veda in tal senso anche il capo di imputazione formulato).
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione di terzo proposta dalla in particolare, deduce che essa CP_1 stessa sin dal 2016 era già intervenuta con l'assegno di cui trattasi nella proc. es. mob. 1508/16 Trib An, con la conseguenza che non può ritenersi che CP_4 abbia avuto contezza del dolo e della collusione solo al momento del deposito nell'ambito di detta procedura, del decreto ingiuntivo, avendo peraltro, sempre nella procedura esecutiva, da subito e, quindi, sin dal momento del primo intervento fondato sull'assegno, fatto rilevare la presenza di dolo e di collusione tra essa appellante ed il figlio debitore esecutato.
Detta doglianza è parimenti destituita di fondamento.
Al riguardo, deve osservarsi che, in tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza della collusione o del dolo anche in pendenza di giudizio tra le parti colluse, ma solo dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, decorre il termine di cui agli artt 326 comma 1 e 404 comma 2 cpc per la proposizione dell'opposizione (Cfr Cass civ 18027/23)
Analogamente per il decreto ingiuntivo, l'art 656 cpc prevede che l'opposizione di terzo revocatoria possa essere proposta solo avverso il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo: dall'altro canto l'impugnativa revocatoria ex art. 404 c.p.c.
è proponibile avverso un provvedimento giudiziale definitivo, di talchè alcuna
“azione” ex art. 404 c.p.c. poteva essere proposta dalla Banca avverso
“l'assegno” e/o l'atto di “intervento” depositato dalla Sig.ra il Pt_1
21.10.2016 nella procedura esecutiva.
A conferma di ciò deve evidenziarsi che l'opposizione di terzo revocatoria presuppone che il provvedimento giudiziario impugnato sia l'effetto di comportamenti dolosi o collusivi delle parti in danno del terzo, avente causa o creditore di una delle parti, di talché fino a quando non è stato emesso il decreto ingiuntivo non può essersi determinata alcuna induzione in errore del giudice per effetto del dolo o collusione della parte.
Nel caso di specie, è in atti la prova che il decreto ex art. 647 c.p.c. è stato emesso in data 16 giugno 2020 e che la Banca ne ha avuto contezza soltanto il
3 luglio 2020, data in cui pacificamente è intervenuta, sulla base Parte_1 del titolo così ottenuto, nella procedura esecutiva mobiliare n. 1508/2016; dalla medesima data, inoltre, deve ritenersi che la banca abbia avuto piena conoscenza delle ragioni sottese al decreto stesso e abbia avuto, pertanto, prova del dolo o della collusione tra la l Pt_1 CP_3 Ne segue che l'opposizione è da ritenersi tempestiva e ammissibile, in quanto spedita per la notifica in data 27 luglio 2020.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la prova del dolo e/o della collusione, errando nella valutazione degli elementi indiziari e probatori forniti dalle parti.
L'appellante contesta, in primis, il fatto che il Tribunale, dal rapporto di parentela esistente tra la stessa e l abbia fatto discendere automaticamente la CP_3 consapevolezza in capo ad essa appellante della situazione patrimoniale del proprio figlio e, in particolare, della sua rilevante esposizione Controparte_3 debitoria nei confronti della banca.
Detta doglianza è del tutto destituita di fondamento limitandosi l'appellante ad allegare di aver appreso della situazione debitoria del figlio con il primo intervento del 21 ottobre 2016 nella es. mob. 1508/16 mentre nel primo CP_5 grado di giudizio aveva ammesso (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione , Pt_1 che il contenzioso “
contro
Unipol a Bologna” ha costituito causa del mancato pagamento della somma di euro 33.296.000,00 oggetto di successiva ingiunzione col decreto n. 1561/2017 e nello stesso atto di appello ha allegato che “Nell'anno 2008 l per vari motivi, non riusciva a ritornare CP_3 dell'importo di cui all'assegno, tra cui principalmente il contenzioso civile aperto
contro
Unipol a Bologna” e “Dopo promesse di rientro rimaste inevase, nel 2016 la rocedeva in danno dell intervenendo con il citato assegno Pt_1 CP_3 ai sensi dell'art. 499 c.p.c. nella procedura es. mob. presso terzi n. 1508/16 Trib.
An.”.(cfr pag 14)
A ciò deve aggiungersi che risulta dalla documentazione prodotta dalla Banca
(cfr doc 8 e doc 18) che la Sig.ra all'epoca dei fatti, era socia e, Pt_1 soprattutto Amministratrice Unica della società I.M.T. International s.p.a., la quale era parte attrice, unitamente ad nel giudizio da essi Controparte_3 promosso (nel 2009) avanti il Tribunale di Bologna e poi proseguito avanti la
Corte di Appello di Bologna e conclusosi con la richiamata sentenza 1407/2020, ragion per cui appare evidente che la stessa, che, insieme all aveva CP_3 promosso il giudizio nel quale la Banca ha agito in via riconvenzionale per la condanna di al pagamento del credito, poi azionato in sede Controparte_3 esecutiva nel 2016 - fosse pienamente a conoscenza della rilevantissima situazione debitoria del figlio verso la banca.
L'appellante contesta, poi, il secondo elemento indiziario posto dal Tribunale a fondamento della prova della collusione, ovverosia la ricostruzione temporale che viene fatta in sentenza per stigmatizzare il comportamento di essa appellante e per avvalorare la sussistenza della prova della collusione.
Ritiene il Collegio che il giudice di primo grado abbia, in maniera logica e corretta, evidenziato una serie di elementi indiziari che, unitamente letti, depongono per far ritenere che la consapevole, per le ragioni sopra evidenziate, della Pt_1 situazione debitoria del figlio, abbia unitamente allo stesso, posto in essere una serie di comportamenti finalizzati ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, per pregiudicare le ragioni della banca appellata creditrice di un'ingente somma di denaro.
In particolare, si condivide la ricostruzione operata dal primo giudice, ricostruzione che l'appellante censura senza però fornirne una plausibile lettura alternativa, da cui sostanzialmente emerge che:
- a seguito della sentenza definitiva del Tribunale di Bologna n. 1261/2016 del 17 maggio 2016 e del conseguente avvio dell'azione esecutiva della
Banca con il pignoramento presso terzi notificato il 27.8.2016, l'appellante, stante la dichiarazione positivo del terzo, debitore per oltre 8 milioni di euro dell al fine di impedire alla Banca di acquisire per intero le CP_3 somme pignorate, ha artificiosamente depositato atto di intervento fondato su un assegno datato 30.6.2008 e mai fino ad allora portato all'incasso, la cui data non può dirsi certa nei confronti della Banca: secondo la previsione di cui all'art 2704 cc (trattandosi di scrittura privata non autenticata, la data non è certa riguardo ai terzi se non dal giorno in cui si è verificato un altro fatto che ha stabilito in modo certo l'anteriorità della formazione del documento, evento che nel caso in esame, deve rinvenirsi nel primo intervento di nella procedura esecutiva Parte_1 mobiliare n. 1508/2016 risalente al 21 ottobre 2016 e, come tale, successivo alla sentenza di primo grado, depositata il 17 maggio 2016);
- nelle more della sospensione della procedura esecutiva, la ha Pt_1 agito in via monitoria sulla base di detto assegno del 30.6.2008, peraltro deducendo ragioni “causali” sottese all'assegno ben diverse da quelle dedotte già con il primo atto di intervento, ottenendo, nel luglio 2017, il decreto ingiuntivo n. 1561/2017, non opposto dall'ingiunto EA
CP_3
- dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna e, quindi, dopo tre anni dall'emissione del decreto ingiuntivo, la si Pt_1 faceva rilasciare l'attestazione di esecutorietà in data 18.06.2020 (due settimane dopo la sentenza) e, appena due giorni dopo il deposito
(1.7.2020) dell'istanza della Banca procedente per la riassunzione e prosecuzione della procedura esecutiva, depositava, in data 3.7.2020, il proprio (secondo) atto di intervento, fondato sul predetto titolo giudiziale.
Appare allora sicuramente significativo detto elemento indiziario valutato al
Tribunale al fine di comprovare la sussistenza di un comportamento collusivo tra la suo figlio. Pt_1
L'appellante censura anche l'ulteriore elemento indiziario valutato dal
Tribunale per accertare la collusione, ovverosia la contraddittorietà tra le ragioni addotte dalla in relazione al rapporto causale sottostante Pt_1 all'assegno in sede monitoria e quelle addotte nel giudizio di primo grado e negli atti di intervento nella procedura mobiliare esecutiva n. 1508/2016.
Anche detta doglianza è priva di fondamento, avendo nel ricorso monitorio la dedotto, quale rapporto causale sottostante l'assegno de quo, di Pt_1
“aver concesso in prestito al figlio la somma, non restituita, di euro CP_3
33.236.900,00, di cui all'assegno mai portato all'incasso, in assenza di qualsivoglia ulteriore scrittura privata o atto notarile a comprova”, mentre nel giudizio di primo grado ha allegato che l'assegno è stato emesso da
[...] in suo favore al fine di regolare i rapporti patrimoniali a seguito del CP_3 decesso del de cuius in relazione al pagamento dovuto dal Persona_1 figlio alla madre quale corrispettivo della cessione di un terzo dell'azienda IMT
International.
Orbene, correttamente, il primo giudice ha rilevato l'efficacia del giudicato di cui al decreto ingiuntivo richiamando il principio da ultimo ribadito dalla
Suprema Corte con sentenza n. 21801/25, che ha statuito che "il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio".
Ne discende che le diverse allegazioni circa il rapporto causale sottostante, oltre ad appalesarsi irrilevanti, sono da considerarsi inammissibili, dovendosi comunque rilevare che difetta in atti la prova della cessione da parte della al figlio della quota a lei spettante della partecipazione di Pt_1 [...] alla società IMT International S.p.A., prova che, nei confronti dei Per_1 terzi, ai sensi dell'art 2470 cc, si ha solo con l'iscrizione nel registro delle imprese.
Peraltro, quale ulteriore elemento fattuale rilevante a negare prime facie ogni minima plausibilità alla pretesa creditoria evocata dalla Sig.ra con Pt_1 riferimento del predetto assegno, la sentenza di primo grado ha, altresì, debitamente evidenziato che rispetto al titolo causale dedotto nel monitorio
(cioè il preteso “prestito”/mutuo) “È peraltro del tutto inverosimile che la dazione in prestito di una somma tanto rilevante (euro 33.296.000,00) sia avvenuta integralmente in contanti e senza che ve ne sia prova, così come è contrario alle regole di comune esperienza che i rapporti debitori di una somma tanto ingente siano regolati, come ammesso dalla in sede Pt_1 monitoria, in via orale e senza alcuna scrittura volta a regolare l'obbligazione restitutoria del mutuante.”.
A ciò aggiungasi, da ultimo, che, dalla documentazione prodotta dalla CP_1 emerge che il conto corrente su cui è stato tratto l'assegno di cui si discute, alla data di emissione dello stesso, presentava un evidente saldo debitore (cfr doc 12 e 13 di parte appellata nel primo grado di giudizio).
Deve allora condividersi quanto ritenuto dal primo giudice in merito al fatto che appare ragionevole e adeguatamente certo ritenere che l'emissione del decreto ingiuntivo sia stato frutto quantomeno di collusione tra l'appellante e l'appellato con conseguente infondatezza Parte_1 Controparte_3 del proposto appello.
Parte appellata chiede allora la correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado (ovvero, se necessario, propone appello incidentale sul punto), sia nella parte motiva che nel dispositivo, laddove, nel prevedere la condanna alla restituzione di quanto percepito in virtù del decreto Parte_1 ingiuntivo revocato n. 1561/2017, indica che la restituzione deve avvenire in favore di e non anche della creditrice dell Controparte_3 CP_4 CP_3 quantomeno ex art 2900 cc.
Orbene, è pacifico, non avendo peraltro parte appellante nulla osservato sul punto, che ci si trovi al cospetto di un errore materiale della sentenza di primo grado, essendo la nella sua qualità di creditrice procedente CP_1 nell'esecuzione (RGE 1508/2016), l'unica legittimata a ricevere le somme dovute in restituzione dalla (per effetto della caducazione del titolo monitorio Pt_1
e dell'accertata inesistenza della sua pretesa creditoria), che la stessa dovesse incassare nell'ambito della predetta procedura.
Detto errore, quindi, dovrà essere emendato come da dispositivo.
Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra l'appellante e la banca, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi per ciascuna fase processuale. Stante la sostanziale coincidenza delle difese, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese del grado tra l'appellante e l'appellato Accorroni.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n.208/24, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Dispone correggersi l'errore materiale da cui è affetta la sentenza di primo grado come segue:
in parte motiva, a pag. 18, rigo 11, laddove è scritto: “Per l'effetto, Pt_1 eve essere condannata alla restituzione ad di quanto
[...] Controparte_3 abbia da quest'ultimo ricevuto in virtù del decreto ingiuntivo qui revocato, n.
1561/2017”; deve leggersi ed intendersi “Per l'effetto, deve Parte_1 essere condannata alla restituzione a di quanto abbia Controparte_4 ricevuto in virtù del decreto ingiuntivo qui revocato, n. 1561/2017”;
- al punto 3 del dispositivo, a pag. 18, laddove è scritto: “3) condanna Pt_1 alla restituzione ad di quanto percepito in virtù del
[...] Controparte_3 decreto ingiuntivo revocato n. 1561/2017”, deve leggersi ed intendersi” “3) condanna alla restituzione a di quanto Parte_1 Controparte_4 percepito in virtù del decreto ingiuntivo revocato n. 1561/2017”,
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate da per Controparte_4 la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro
15077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Compensa integralmente le spese del grado tra l'appellante e Controparte_3 Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Anna Bora