TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1286/2021
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1286/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 23 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. MANCINI CHIARA Parte_1 Per l'avv. Chiara Baracchi Controparte_1
È presente la dott.ssa Valentina Giannelli, CP_2
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Mancini contesta le note avversarie, con particolare riferimento alle osservazioni formulate alla
CTU contabile;
chiede valutarsi la separazione della domanda relativa all'impugnazione del licenziamento, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità proposta dalla cooperativa resistente nei confronti degli amministratori.
L'avv. Baracchi si dichiara remissiva sull'istanza di separazione della domanda concernente l'impugnativa del licenziamento.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1286/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI Parte_1 C.F._1
CHIARA e dell'avv. USAI FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA VENEZIA N. 8 FIRENZE, presso il difensore avv. USAI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PI AN Controparte_1 P.IVA_1
LUCA, dell'avv. D'ANGELO FRANCESCO, dell'avv. TOGNOCCHI EUGENIA, dell'avv. BARACCHI CHIARA, dell'avv. VIVARELLI BENEDETTA, elettivamente domiciliata in VIA BONIFACIO LUPI 14 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. PI AN LUCA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.06.2021, ha esposto: Parte_1
a) di essere stato socio lavoratore di CF Soc. Coop., dal 10.06.1991, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni, dapprima, di addetto allo scarico e alla preparazione merci e, dal 1997, di coordinatore del reparto frutta e verdura del cliente con inquadramento nel V livello CCNL Trasporto, Merci e Logistica (v. doc. n. 2 CP_3
del fascicolo di parte);
b) che, nell'agosto 2004, gli veniva assegnato l'incarico di responsabile del centro distribuzione merci dell' reparto generi vari, freschi, surgelati e frutta e verdura, con CP_3 Parte_2
conseguente attribuzione del livello 3S CCNL Trasporto, Merci e Logistica;
c) di essere stato nominato, nel giugno 2007, responsabile (Account Manager) del magazzino sito in località con inquadramento nel 2 livello CCNL Trasporto, Merci CP_3 Parte_2
e Logistica e, dal maggio 2009, nel 1 livello CCNL Trasporto, Merci e Logistica, occupandosi di tenere i rapporti con il cliente, in qualità di referente unico, di contrattare le tariffe, di
2 svolgere le verifiche necessarie alla fatturazione e della corretta ed efficiente gestione dell'attività logistica del magazzino, coordinando l'attività dei capi reparto ed essendo responsabile di tutto il personale impiegato nei magazzini, considerato che nei tre depositi di
Cont Firenze, TO e CA IS erano addetti circa 230 dipendenti di , riportando
Cont direttamente al Responsabile della Logistica e/o al Direttore Generale di d) di essere stato nominato Account Manager, nel settembre 2009, anche del cliente Metro Firenze, con compiti di coordinamento e di direzione del personale addetto alla sistemazione della merce sugli scaffali e alla preparazione e alla consegna della merce presso i vari clienti, essendo addetti presso tale appalto 30 dipendenti di CF;
e) di essere stato nominato Account Manager, nel giugno 2013, anche del cliente CP_4
essendosi occupato dell'allestimento del magazzino di Capalle e dell'assunzione di
[...]
ulteriore personale, da lui coordinato e diretto, essendo addetti presso tale appalto 40 dipendenti di CF;
f) di essere stato nominato, nell'ottobre 2014, dirigente e responsabile per la sicurezza sul luogo di lavoro relativamente agli appalti affidati alla sua responsabilità (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte);
Cont g) di essere stato nominato, nel giugno 2015, Direttore del Comparto Trasporti di , riportando direttamente al Direttore Generale, con ampia autonomia nella definizione degli obiettivi di performance e con responsabilità del loro raggiungimento, nonché con responsabilità gestionale, organizzativa e decisionale nel comparto trasporti, coordinando 300 dipendenti di
CF addetti a tale settore e circa 500 collaboratori esterni e svolgendo le mansioni analiticamente indicate al punto n. 14 del ricorso;
h) che, in data 8.07.2016, gli veniva conferita una procura speciale notarile, al fine di impegnare la cooperativa resistente verso l'esterno, poi revocata nel luglio 2018 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte);
i) di essere stato nominato, il 14.02.2017, dirigente e responsabile per la sicurezza sul luogo di lavoro relativamente al settore trasporti e al magazzino L1 (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte);
j) di essere stato nominato, nell'ottobre 2018, addetto alle relazioni sociali, con responsabilità dell'ufficio soci e welfare aziendale e, nel febbraio 2019, Account Manager del cliente Pt_3
, presso il centro distribuzione merci di Scandicci, con compiti di direzione e di
[...] coordinamento dei 220 dipendenti di CF addetti a quell'appalto;
k) che la cooperativa resistente lo dotava dal 2004 di un cellulare aziendale, dal 2010 di un pc aziendale e dal settembre 2016 di un'auto aziendale (v. doc. n. 13, 14, 15 del fascicolo di parte);
3 Cont l) di essere stato, dal giugno 2007 al 7 gennaio 2020, consigliere del C.d.A. di e, dall'ottobre
2018 al gennaio 2020, Vice Presidente della cooperativa resistente, oltre a ricoprire la carica di consigliere del C.d.A. di diverse società appartenenti al medesimo gruppo societario;
m) di essere stato escluso da socio della cooperativa resistente con lettera raccomandata del
30.11.2020, con conseguente cessazione del suo rapporto di lavoro subordinato, per avere tenuto condotte contrarie ai principi che regolano la cooperativa e fortemente dannose per quest'ultima, ai sensi dell'art. 13, lett. a) e k) dello Statuto della Cooperativa, consistite nell'avere autorizzato parte dei finanziamenti indebitamente eseguiti in favore delle società
SI e SC, per importi ingentissimi, e per avere concorso alle deliberazioni in forza delle quali era stata perfezionata la c.d. nonché per avere autorizzato i bonifici Controparte_5
relativi alla c.d. Operazione BU, tanto che la resistente proponeva nei suoi CP_1 confronti un'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2519, 2392, 2393, 2407, 2409 decies
c.c. (nella causa R.G.N. 13116/2020, iscritta presso il Tribunale di Firenze, Sezione
Specializzata per le Imprese); v. doc. n. 19 e 20 del fascicolo di parte;
n) di non avere impugnato la delibera di esclusione da socio nel termine previsto dall'art. 2533 c.c.
e di avere impugnato il licenziamento intimatogli, con comunicazione PEC del 20.01.2021, chiedendo contestualmente il riconoscimento del superiore livello di inquadramento come
Quadro dal giugno 2007 e come Dirigente dal giugno 2015 (v. doc. n. 22 e 22 bis del fascicolo di parte).
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto: a) il proprio diritto ad essere inquadrato nel livello Quadro
CCNL Trasporti, Merci, Logistica, dal giugno 2007 al maggio 2015, avendo svolto attività direttive di rilevante importanza quale unico responsabile dei magazzini dei clienti Metro e CP_3 [...]
con elevato grado di responsabilità sugli obiettivi e sui risultati aziendali, con ampia CP_6
autonomia decisionale, con capacità di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dei predetti
Cont magazzini, cui erano addetti circa 300 dipendenti di , e come Dirigente CCNL per i Dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato, con decorrenza dal giugno 2015, quando veniva nominato Direttore del Comparto Trasporti di CF, gestendo con totale autonomia e con ampia discrezionalità il comparto trasporti, e di percepire, per il periodo giugno 2007-novembre 2020, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di euro
167.500,79 lordi, oltre interessi e rivalutazione, o, in subordine, laddove gli sia riconosciuto esclusivamente l'inquadramento come quadro, di euro 76.413,77, oltre interessi e rivalutazione;
b)
l'illegittimità del licenziamento quale conseguenza ex lege, ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. 142/2001, della sua esclusione da socio, con conseguente diritto al risarcimento del danno subito (non avendo
4 impugnato la delibera di esclusione da socio nel termine normativamente previsto), quantificato in 14 mensilità della retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 8 L. 604/1966.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato come QUADRO, CCNL trasporti per il periodo compreso dal
01.06.2007 al 31.05.2015 e come DIRIGENTE per il periodo dal 1.06.2014 alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero per il diverso periodo e/o con il livello di inquadramento che verrà ritenuto di giustizia in considerazione delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
- per l'effetto condannare la convenuta CF Soc. Coop. in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 167.500,79 ovvero la diversa somma – maggiore e/o minore - che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto dei singoli ratei fino al saldo;
- accertare l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con lettera del 30.11.2020 e per l'effetto condannare la convenuta, CF Soc. Coop. in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del Sig. di una indennità Parte_1 risarcitoria, ai sensi dell'art. 8 della L.604/1966 pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. - Con vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M.
55/2014”.
Si è costituita in giudizio CF Soc. Coop, contestando il ricorso, attese: a) la correttezza dell'inquadramento attribuito al dipendente in relazione alle mansioni effettivamente svolte, considerato che la carica di Direttore dei Trasporti gli era stata conferita in quanto membro del C.d.A.
Cont di e che la stessa aveva avuto valenza solo nominale, non avendo il ricorrente mai svolto le attività proprie di tale carica e non avendo mai esercitato i poteri a lui conferiti con la procura dell'8.07.2016;
b) la prescrizione decennale del diritto al riconoscimento del superiore livello di inquadramento rivendicato, per il periodo anteriore al giugno 2011, e la prescrizione quinquennale delle relative differenze retributive, per il periodo antecedente al giugno 2016, dovendosi, in ogni caso, decurtare gli importi percepiti dal ricorrente a titolo di superminimo e di indennità di funzione;
c) la legittimità del licenziamento conseguente alla delibera di esclusione da socio, per violazione, in qualità di amministratore, del dovere di diligente gestione, dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria, del dovere di agire in modo informato, per mancato rispetto del principio di sana e prudente gestione in relazione alla deliberazione/effettiva esecuzione delle c.d. e BU e Controparte_5
alla erogazione dei finanziamenti in favore delle società SI e SC, considerato che le medesime condotte poste a fondamento della predetta delibera sono state contestate al ricorrente nell'ambito
5 dell'azione di responsabilità ex artt. 2519, 2392, 2393 c.c., promossa dalla cooperativa resistente dinnanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata per le Imprese (R.G.N. 13116/2020).
Pertanto, la resistente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “A) Quanto alla domanda di CP_1
riconoscimento del superiore inquadramento e di condanna alle differenze retributive in tesi, voglia rigettare la domanda del ricorrente per infondatezza in fatto e in diritto;
in ipotesi, voglia dichiarare prescritto il diritto di GI al riconoscimento della mansione superiore è prescritto per il periodo precedente a giugno 2011, con conseguente prescrizione altresì delle relative differenze retributive;
in ulteriore ipotesi, voglia dichiarare prescritto il diritto di alle differenze retributive per il Pt_1
periodo precedente al giugno 2016; in ulteriore e gradata ipotesi, voglia decurtare dalle differenze retributive richieste gli importi percepiti da in corso di rapporto a titolo di superminimo e di Pt_1
indennità di funzione, nonché le somme oggetto delle rinunce di cui ai verbali di approvazione degli stati di crisi del 03/03/2017, 27/01/2019 e 07/02/2021. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali. B) Quanto alla domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento e condanna della convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria: in via preliminare, voglia sospendere il presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità- dipendenza con il giudizio RG 13116/2020 Tribunale di Firenze;
in tesi, voglia rigettare la domanda del ricorrente per infondatezza in fatto e in diritto;
in ipotesi, denegata, di accoglimento della domanda del ricorrente, voglia riconoscere in ogni caso che alcun risarcimento non è dovuto, in applicazione del disposto dell'art. 1227, comma 2, c.c. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, con prove orali (assunte alle udienze del 25.01.2023 e del 24.05.2023) e con una CTU contabile (depositata il 7.03.2024) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1. Sulle domande di riconoscimento dei superiori livelli di inquadramento rivendicati e di condanna al pagamento delle relative differenze retributive
Il ricorrente è stato inquadrato, dal giugno 2007, nel 2 livello CCNL Trasporto Merci Cooperative, al quale appartengono: “i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa. Profili Esemplificativi - altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
- contabili che esplicano la loro attività con discrezionalità e autonomia per tutti gli articoli della contabilità aziendale, salvo quelli di fine gestione
6 necessari per la formazione del bilancio;
- spedizioniere coadiutore dipendente (tessera rossa ex tessera verde); - segretari/ assistenti di direzione con uso corrente di lingue straniere, in possesso di particolare competenza professionale;
- cassieri con responsabilità e oneri per errore;
- impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipate e/o inoltri;
- lavoratori con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o commerciale;
- magazzinieri con responsabilità del carico e dello scarico;
- impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;
- addetto alle attività di marketing e sviluppo commerciale;
- magazziniere - capopiazzale responsabile del carico e dello scarico dei terminal containers;
- operatore/programmatore che esegue e controlla sulla base di istruzioni superiori e con riferimento a procedure esistenti i vari cicli di lavoro dell'elaboratore assicurandone la regolarità. Traduce in programmi i problemi tecnici e/o amministrativi, componendone i relativi diagrammi;
- impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel settore in cui operano, svolte con la discrezionalità propria dell'impiegato di concetto;
- pianificatore carico nave;
- capo officina manutenzione;
- supervisori operativi o servizio clienti (air couriers); - altri contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno alla completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative a danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle merci trasportate); - esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazioni, calibrazioni nel loro specifico settore di attività; - assistenti e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche, effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di controllo;
- operatore Ced in unità articolate;
- acquisitori di traffici internazionali e/o nazionali;
- stenodattilografi in lingue estere anche operanti con sistemi di videoscrittura;
- traduttori e/o interpreti;
- addetti alla emissione in autonomia di lettere di vettura aeree;
- tariffisti per traffici internazionali marittimi e/o terrrestri e/o trariffisti autonomi per traffici nazionali anche se si esprimono mediante codice;
- capi fatturisti”, e, dal maggio 2009, nel 1 livello CCNL Trasporto Merci Cooperative, al quale appartengono: “gli impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Profili Esemplificativi - responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio o capi reparto, capi movimento, ispettori, capi ufficio con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello superiore;
- capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell'azienda; - impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, quando la patente viene utilizzata per conto dell'azienda; - produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con specifiche
7 conoscenze tecniche, lavoro autonomo ed abbiano la padronanza di lingue straniere;
- analista/programmatore responsabile della conduzione di progetti in autonomia o del centro elaborazione dati;
- capi magazzinieri con responsabilità tecnica ed amministrativa;
- capo turno
Terminal; - capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica;
- capo tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomo per traffici internazionali;
- capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
- impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specificate nella declaratoria;
- cassiere principale o che sovrintenda a più casse;
- corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno due lingue estere;
- incaricato della compilazione del budget aziendale;
- coordinatore aeroportuale (air couriers); - capo centro smistamento e distribuzione (air couriers); - responsabile di laboratorio chimico-fisico; - responsabile di terminal container gestito direttamente dall'azienda” (v. doc. n. 24 del fascicolo di parte ricorrente).
Il ricorrente ha rivendicato in ricorso il diritto al riconoscimento del superiore livello di inquadramento come Quadro CCNL Trasporto Merci Cooperative, con decorrenza dal giugno 2007 sino al maggio
2015, spettante ai: “lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per l'Azienda, con un elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dell'azienda, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali. Tali attività, che richiedono capacità di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o strutture professionali di rilevante importanza per l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità. Tale livello è previsto nell'ambito di unità produttive multifunzionali con più di 40 dipendenti ed il lavoratore per essere inquadrato in questo livello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve avere alle proprie dipendenze almeno 8 impiegati. Profili
Esemplificativi - responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi reparto o capi ufficio con poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell'attività del ramo cui sono preposti, quando lo stesso ha le caratteristiche numeriche previste in declaratoria;
- responsabile aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione (air couriers); - i gestori e reggenti autonomi di docks o silos” (v. doc. n. 24 del fascicolo di parte ricorrente, nonché il doc. n. 24 bis del fascicolo di parte), deducendo di avere svolto, nel suddetto periodo, attività di Account Manager dei clienti Metro e essendo il responsabile dei rapporti con i predetti CP_3 Controparte_6
clienti, occupandosi della contrattazione delle tariffe, delle verifiche necessarie alla fatturazione, della
8 predisposizione del budget, della gestione, in autonomia e con piena responsabilità, dei magazzini assegnatigli, dell'attività di logistica che ivi si svolgeva e della gestione e coordinamento del relativo Cont personale (operando all'interno dei suddetti magazzini circa 300 dipendenti di ), riportando Cont esclusivamente al responsabile del settore logistica e/o al Direttore Generale di .
Il ricorrente ha, inoltre, rivendicato in ricorso il diritto al riconoscimento della qualifica dirigenziale per il periodo dal giugno 2015 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle previsioni del
CCNL Dirigenti Cooperative, secondo il quale: “Sono dirigenti di azienda cooperativa i prestatori di lavoro con elevato grado di professionalità, capacità ed esperienza e con una rilevante responsabilità ed autonomia decisionale;
essi esplicano le proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa. I dirigenti partecipano alla determinazione degli obiettivi strategici dell'impresa fornendo un rilevante contributo e sono responsabili del conseguimento degli obiettivi a loro affidati dagli organi statutariamente competenti in relazione all'organizzazione globale dell'impresa o di un suo ramo o servizio autonomo avente incidenza sul complesso dell'attività aziendale. A tal fine i dirigenti rispondono, in linea generale, direttamente agli organi sociali a ciò preposti, oppure, per le imprese cooperative caratterizzate da rilevante dimensione
e da struttura organizzativa complessa, ad altro dirigente allo scopo delegato dagli organi sociali della cooperativa” (v. doc. n. 25 del fascicolo di parte ricorrente), deducendo di avere svolto, nel suddetto periodo, le attività di Direttore del programmando, in totale autonomia e Parte_4 con ampia discrezionalità, le attività del settore, elaborando le tariffe dell'intero comparto, garantendo l'efficienza dei servizi, coordinando l'attività dei responsabili dei vari uffici, supportandone e verificandone l'operato, organizzando riunioni periodiche e autorizzando le trasferte degli autisti, essendo munito di procura speciale notarile che lo autorizzava ad impegnare la cooperativa verso l'esterno entro il limite di euro 1.500.000,00 per ciascun contratto ed essendo stato nominato dirigente ai fini della sicurezza.
In memoria di costituzione, la cooperativa resistente ha contestato le domande di accertamento del diritto al riconoscimento dei superiori livelli di inquadramento rivendicati, con particolare riferimento alla domanda relativa al riconoscimento della qualifica dirigenziale, sostenendo che la carica di
Cont Direttore dei Trasporti fosse stata conferita al ricorrente quale membro del C.d.A. di e che la stessa avesse soltanto una valenza nominale, non avendo il ricorrente mai svolto le attività proprie di tale carica e non avendo mai esercitato i poteri a lui conferiti con la procura dell'8.07.2016.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della espletata istruttoria orale e documentale.
In particolare, il teste ex dipendente della cooperativa resistente, dal febbraio 1992 Testimone_1 all'agosto 2020, ha dichiarato: “Sull'1: nel 2007 il ricorrente è diventato responsabile - sebbene
9 formalmente fosse subordinato ad un referente, consigliere del c.d.a. - di tutti i magazzini CP_3 dell' frutta e verdura, scatolame, generi vari, latticini, e poi del magazzino di TO, Parte_2
sempre , successivamente è stato creato il magazzino di CA per frutta e verdura, l'attività CP_3 era molto complessa, il ricorrente era l'interfaccia di tutte le strutture della società per tutte le esigenze del cliente e per l'attuazione del contratto, si occupava di redigere i turni di lavoro e delle ferie, della reportistica per il profilo disciplinare, segnalando all'ufficio del personale infrazioni disciplinari, era responsabile della sicurezza all'interno dei magazzini e si occupava della relativa reportistica, controllava le timbrature del personale, era un lavoro h24, nei magazzini si lavorava sabato e domenica, di notte e nei festivi, il ricorrente raccoglieva tutti i dati sui volumi da fatturare in base alle previsioni contrattuali, ogni mese andava presentato un report all'ufficio fatturazioni, per ciò che concerneva l'effettivo svolgimento del lavoro durante il mese, faceva reportistica sugli infortuni e mancati infortuni, controllava il programma in cui venivano raccolti gli orari dei 200 soci lavoratori impiegati presso il cliente (assenze, ferie, ecc. del personale), da inviare poi all'ufficio CP_3
competente, consuntivava il risultato economico dei 12 mesi in base ai volumi di lavoro, dati che poi venivano utilizzati per creare il budget previsionale dell'anno successivo, partecipava a tutte le richieste del cliente contrattuali o extracontrattuali, per poi indicarle all'ufficio tecnico, contribuiva all'assunzione del personale, presentando all'ufficio del personale le esigenze su numero e mansioni del personale necessario e partecipava ai colloqui di assunzione del personale da collocare nei vari magazzini, unitamente agli addetti all'ufficio del personale, so queste cose perché il mio ufficio era in sede e svolgevo le stesse mansioni per un altro cliente, il mercato ortofrutticolo di Novoli, una volta al mese venivano tenute riunioni dei responsabili degli appalti in cui ci confrontavamo sull'andamento delle cooperativa e dei vari magazzini. Confermo le attività di cui al capitolo, per quanto riguarda la trattativa sulle tariffe i responsabili erano affiancati dal direttore della logistica che dava un valore all'attività svolta per il cliente, in base al nostro report su quantità e ore, l'indicazione veniva dai responsabili, poi la trattativa avveniva in nostra presenza, tra il direttore della logistica e il cliente, la tariffa veniva concertata tra i responsabili ed il direttore della logistica, perché i responsabili rispondevano dei risultati economici Sul 2: la compilazione del budget avveniva attraverso la compilazione di un format ed era una mansione esclusiva dei responsabili, preciso che i responsabili individuavano problemi ed eventuali correttivi, i responsabili erano coadiuvati da un coordinatore e da vari responsabili di reparto che rispondevano a noi, perché non eravamo presenti 24h su 24h, sebbene reperibili, se il lavoro aumentava o diminuiva chiedevamo più personale o utilizzavamo
l'istituto delle ferie, nei periodi di riduzione dei volumi, l'attività prevedeva di movimentare un certo numero di colli giornalmente e noi dovevamo verificare il rispetto degli standard di produttività, ci
10 rapportavamo mensilmente con il direttore generale, con il direttore della logistica, ed anche con gli altri uffici di supporto, stabilivamo il numero dei lavoratori necessari mensilmente, sulla base delle esigenze stagionali, insieme alla direzione, il cliente forniva le proiezioni dei volumi del giorno successivo il giorno precedente, quindi avevamo 24 ore per stabilire il numero di addetti per il giorno dopo, noi responsabili facevamo un report, poi alla contestazione disciplinare provvedeva l'ufficio del personale, a volte era necessario, a fronte di aumenti o cali di volume, spostare il personale in altri magazzini, avevamo mezzi e strumenti (muletti e transpallet), ne curavamo il ricovero alla fine del turno di lavoro, creavamo un inventario mensile di tutti i mezzi e segnalavamo guasti o inefficienze al fornitore, noi responsabili avevamo il contratto con il cliente e controllavamo che le attività del magazzino fossero conformi a quanto contrattualizzato, se il cliente chiedeva cose non previste dal contratto dovevamo segnalarlo all'ufficio competente, questo accadeva giornalmente, il controllo sui
DPI era giornaliero, se venivano segnalate inidoneità dai lavoratori, dovevamo tempestivamente fare in modo che i DPI fossero forniti agli operatori, facevamo un report su infortuni e mancati infortuni all'ufficio sicurezza, ogni appalto aveva un data entry che raccoglieva quotidianamente i dati (ore, volumi, ecc.), questa attività richiedeva un controllo mensile e quotidiano, c'era un programma fornito dalla logistica per cui chi superava un certo livello di produttività aveva diritto ad un premio mensile, quindi il data entry su segnalazione del responsabile determinava a fine mese il superamento della produttività media stabilita ai fini della corresponsione del premio di produttività, il dato andava interpretato, poteva capitare che un operatore fosse assente per una settimana, quindi andava incrociato il dato del programma di produttività con quello delle presenze, se un operatore si era infortunato perché molto produttivo poteva comunque essergli attribuito il premio, su iniziativa del responsabile;
confermo le attività di cui al capitolo;
ADR avv. Baracchi: il direttore generale era un nostro superiore, il direttore della logistica a livello di organigramma era sulla nostra stessa linea, ci confrontavamo, visto che i responsabili rispondevano dei risultati economici, Sul 3: confermo, dal
2014 è stata creata a CA IS una nuova struttura, con trasloco di mezzi e strutture, vorrei aggiunger che nel 2014 abbiamo partecipato ad un corso di formazione per i dirigenti della sicurezza,
Sul 4: gli addetti erano circa 230/240; Sul 5: il ricorrente successivamente è diventato account del cliente Metro, e poi ancora account del cliente (era una attività di spedizione Controparte_6
dei prodotti preparazione ordini, imballo e spedizioni), le mansioni erano le stesse di CP_6 cui ho riferito con riferimento all'appalto , dal punto di vista organizzativo gli appalti CP_3 venivano gestiti nello stesso modo;
gli addetti all'appalto Metro erano più di 20; Sul 6: confermo, non ricordo il periodo, ma è accaduto successivamente al 2009, Sul 7: confermo, ci fu un trasloco di attrezzature, previo affitto di un magazzino, per svolgere l'attività di confezionamento e spedizione dei
11 prodotti della fabbrica di ceramiche;
Sull'8: confermo, era una pratica ricorrente, in caso di cambio appalto eravamo tenuti ad assumere il personale già assunto a tempo indeterminato presso lo stabilimento, Sul 9: il mio ufficio era accanto a quello del ricorrente, nominato responsabile dei trasporti, nell'estate 2015 io sono stato trasferito, ero account manager del mercato ortofrutticolo e sono diventato account manager di , prendendo il posto del ricorrente, che era stato CP_3
nominato responsabile dei trasporti, Sul 11, 12: io ho assistito alle varie funzioni del ricorrente, perché il mio ufficio era acanto al suo, il ricorrente organizzava il lavoro che dovevano svolgere tutti i camion della cooperativa e dei subfornitori, il ricorrente coordinava tutta l'organizzazione dei trasporti, trattando con clienti e fornitori, faceva riunioni con il direttore generale e con i responsabili di magazzino, che gli indicavano le esigenze dei magazzini, il ricorrente come direttore dei trasporti era subordinato solo al direttore generale, da organigramma, il ricorrente coordinava tra i 300 e i 400 dipendenti e un centinaio di collaboratori esterni, non posso essere più preciso, non mi occupavo di trasporti, se non per il coordinamento relativo alla spedizione merci;
ADR avv. Baracchi: il ricorrente aveva esperienza nel settore trasporti per quanto riguarda gli aspetti di logistica integrata, il ricorrente svolgeva le mansioni di direttore dei trasporti, lo faceva, io ho assistito a riunioni in merito, il ricorrente si interfacciava con l'ufficio traffici e dava disposizioni su eventuali priorità, confermo le attività di cui al cap. n. 12; Sul 13: il responsabile del raggiungimento dei risultati era il ricorrente come direttore dei trasporti, gli obiettivi li dava la direzione generale, il ricorrente compilava il budget, verificava gli andamenti ed adottava eventuali correttivi, come negli altri appalti, ADR avv.
Mancini: il budget lo facevano i responsabili e il direttore dei trasporti, ovvero coloro che conoscevano lo sviluppo dell'attività Sul 14: confermo le attività di cui al capitolo;
Sul 15: confermo, la frequenza delle riunioni dipendeva, potevano essere due al mese e poi non se ne facevano per due mesi, il calendario fornito ad inizio anno poteva essere disatteso, per assenze, problemi di lavoro, ecc. io ho fatto parte del c.d.a. della cooperativa, dal 2005 al 2016, dal 2009 al 2016 ero in organigramma, prima ero un invitato permanente alle riunioni del c.d.a., al c.d.a veniva presentata la programmazione delle riunioni e l'organigramma; Sul 16: confermo, l'incarico è staro conferito, seppure per un breve periodo”.
Il teste ex dipendente della cooperativa resistente dal 1994 al 1998 e dal 2001 al maggio Testimone_2
2019, in qualità di responsabile operativo del trasporto, ha riferito che: “il ricorrente era un collega, era consigliere del c.d.a., da ultimo era responsabile del trasporto. Sul 12: il ricorrente era consigliere della cooperativa, gestiva l'appalto del trasporto, teneva i contatti con la direzione, si occupava dei profili amministrativi dei trasporti, io mi occupavo della parte operativa dei trasporti, degli appalti, io dovevo rispondere al ricorrente della mia attività, ADR avv. Mancini: prima del ricorrente il direttore
12 dei trasporti era che non era un consigliere del c.d.a. Sul 13: le tariffe le elaboravamo Persona_1
io ed Sul 14: i rapporti commerciali li gestivamo io ed poi passavamo le Persona_2 Persona_2
informazioni al ricorrente, anche la direzione ci passava informazioni, i clienti importanti li seguiva la direzione ed anche il ricorrente, che era nel consiglio di amministrazione e che individuo come parte della direzione;
Sul 15: il ricorrente con le risorse umane decideva chi doveva occupare determinati ruoli e/o essere assunto;
Sul 16: la responsabilità del back office e dell'ufficio rendicontazione era del ricorrente;
(…) Sul 18: le decisioni erano del ricorrente;
(…) Sul 20: confermo, io coordinavo l'ufficio operativo sotto le direttive del ricorrente, come per tutte le attività dell'appalto, operativamente me ne occupavo io;
Sul 21: confermo;
Sul 22: le trasferte degli autisti le autorizzava il ricorrente, preciso che le decisioni erano del ricorrente, poi c'erano addetti alle attività operative;
Sul 23: confermo, non so se il era un sottoposto del ricorrente, il era sul controllo di gestione, non so se faceva parte Pt_5 Pt_5 del settore trasporto;
Sul 24: confermo, soprattutto all'inizio, era un vecchio consigliere, c'è Per_3
stato un passaggio di consegne con il ricorrente;
Sul 27: dipendeva dall'importanza dei clienti, noi riferivamo al ricorrente, che riportava alla direzione, al Presidente, poi magari il ricorrente ci diceva che il Presidente gli aveva detto di fare in un certo modo;
Sul 28: confermo, il ricorrente teneva in esclusiva i rapporti con la presidenza;
(…) ADR avv. Mancini: dopo avere fatto le tariffe io e la Per_2 le portavamo al ricorrente e lui le portava in direzione, per l'approvazione, il ricorrente poteva tornare da noi e poteva dirci che c'erano modifiche da fare per ordine del presidente, per quanto ne so il ricorrente ha fatto tariffe in autonomia solo sulla ”. Per_4
La teste ex dipendente della cooperativa resistente dal 2014 al dicembre 2021, in qualità Persona_2
di responsabile commerciale trasporti e di responsabile dell'ufficio preventivazione trasporti, ha dichiarato che: “il ricorrente è stato il mio responsabile dal 2015 al 2018, (…) Sul 9, 11: il ricorrente era il direttore del trasporto, io lavoravo con il responsabile operativo ed eravamo sottoposti Tes_2
al ricorrente, noi facevamo capo al ricorrente, che ci mandava a conoscere i clienti e ci diceva come realizzare i progetti per ottimizzare i trasporti, quando io facevo i preventivi il ricorrente avallava o non avallava le tariffe che proponevo, in alcuni casi il ricorrente riportava al direttore generale, in altri decideva in autonomia, immagino dipendesse dalla grandezza degli appalti, non saprei quantificare il numero dei dipendenti coordinati dal ricorrente, ma erano davvero tanti, il comparto dei trasporti era composto da 5 o 6 uffici, c'era l'ufficio operativo, amministrativo, ecc., il ricorrente coordinava anche vettori/trasportatori esterni, Sul 12: le attività operative le svolgevano gli addetti, i caposervizio, il ricorrente dava mandato all'ufficio di fare determinate cose, confermo l'attività di direzione dell'ufficio programmazione dell'ufficio pianificazione, c'era una gerarchia, ma tutto faceva capo al ricorrente, con il supporto del responsabile operativo, che gli era subordinato, le tariffe le
13 elaboravo io ed il ricorrente le avallava o non avallava, il ricorrente era a capo di tutto quello che riguardava i trasporti, io posso riferire per la mia attività, per il resto confermo le attività di cui al capitolo, per quanto riguarda il transit point se ne occupava la portineria, si trattava prevalentemente di transiti notturni e dipendevano dal direttore dei trasporti;
Sul 13: confermo, il ricorrente rispondeva al direttore generale, al presidente, dell'operato del suo comparto, confermo le attività di correzione, anche se dipendeva dalla commessa, mi veniva detto dal ricorrente di verificare la possibilità di chiedere al cliente un aumento tariffario, per altri casi, ovvero quando altri uffici decidevano che la commessa non doveva più essere fatta, non so, io ero una operativa, le decisioni venivano prese dal direttore dei trasporti, che si rapportava con me, Sul 14: confermo, il ricorrente ci coinvolgeva molto,
Sul 15: confermo, in alcuni casi ho partecipato anche io, come responsabile commerciale;
ADR avv.
Baracchi: gli autisti erano trasfertisti, l'ufficio trasferte calcolava le trasferte, ma l'ultima parola era del direttore, che decideva in caso di errori o contestazioni, gli addetti all'ufficio trasferte si occupavano della parte operativa, le decisioni erano del ricorrente”.
Infine, il teste dipendente della cooperativa resistente dal 1996 al 2018 e poi dal 2022, Testimone_3
ha riferito che: “conosco il ricorrente (…) quando ero al trasporto era uno dei miei responsabili, è stato il mio responsabile dal 2015 al 2018, poi sono diventato io responsabile dei trasporti, ma senza deleghe, né procura, non so se il ricorrente avesse deleghe o procure, comunque era membro del c.d.a.
Sul 12: il responsabile della parte operativa era il era subordinato al Testimone_2 Tes_2
ricorrente; Sul 13: le tariffe dei trasporti le faceva la poi me ne sono occupato anche io, Per_2
confrontandomi con la e con il la rispondeva al ricorrente, che era il suo Per_2 Tes_2 Per_2
superiore; (…) Sul 15: il coordinamento delle risorse presso i magazzini competeva al ed agli Tes_2
addetti al suo ufficio, che riportavano al ricorrente, anche se si trattava di attività che gli operativi svolgevano autonomamente, trattandosi di attività routinarie;
Sul 16: per un periodo me ne sono occupato io, ma gli addetti erano autonomi, non entravo tanto nel loro lavoro, io rispondevo al ricorrente;
Sul 17: confermo;
Sul 18: il responsabile dell'officina era non so cosa Testimone_4 facesse con riferimento a questa attività il ricorrente;
l'officina automezzi faceva comunque capo al settore dei trasporti;
(…)Sul 23: confermo;
Sul 24: il ricorrente interveniva in caso di errori o lamentele degli autisti, poi non so cosa succedeva, Sul 27: per quanto riguarda i rapporti con i clienti le eventuali azioni correttive le adottava il ricorrente, non so se lo faceva in autonomia, quando c'era
le decisioni le prendeva lui;
mi sembra che il ci sia stato fino al 2015/2016, Persona_5 Per_5
non ricordo esattamente;
(…) Sul 31: il budget lo facevo io, su indicazione del ricorrente, io gli chiedevo sulle varie commesse quali erano le azioni previste per l'anno successivo per potere sviluppare il budget”.
14 Per quanto attiene alla documentazione prodotta, nell'organigramma del 2009, di cui al doc. n. 4 del proprio fascicolo di parte, il ricorrente è indicato tra i responsabili di struttura nel settore logistica magazzino;
nell'organigramma del maggio 2013, di cui al doc. n. 5 del proprio fascicolo di parte, il ricorrente è indicato come Account Manager per i clienti e Metro;
nell'organigramma del CP_3
giugno 2015, di cui al doc. n. 7 del proprio fascicolo di parte, il ricorrente è indicato come
Responsabile Trasporto (si veda, sul punto, la e-mail di presidente del C.d.A. e Persona_6
legale rappresentante della cooperativa resistente, di cui al doc. n. 8 del fascicolo di parte ricorrente); dal doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente emerge che il ricorrente è stato nominato, nell'ottobre
2014, quale Dirigente e responsabile dei contratti d'appalto dei clienti , relativamente ai CP_3
magazzini di ST F.no (via Tevere), di TO (via Lione), di CA IS (via delle Cicogne), e relativamente ai magazzini di CA IS (via Einstein), ST F.no (via Controparte_4
Giulio Cesare), e Metro Firenze, relativamente al magazzino di ST F.no (via Tevere), per l'attuazione, l'organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività lavorative in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e ambiente ai sensi dell'art.16 D.lgs. 81/08; dal doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente emerge che il ricorrente è stato nominato, con comunicazione del 14.02.2017, dirigente ai fini della sicurezza per il settore trasporti e magazzino L1.
Si veda, altresì, la procura speciale notarile dell'8.07.2016, di cui al doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente (revocata il 17.07.2018; v. doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente), con la quale il ricorrente è stato nominato responsabile della funzione aziendale denominata trasporto (in quanto tale
“garante di tutti gli adempimenti normativi e comunque necessari alla cooperativa nella gestione operativa e commerciale del comparto trasporto, oltre che titolare di tutti i rapporti diretti con i clienti
e con i terzi di cui la si avvale per lo svolgimento di tali attività. Egli inoltre definisce le CP_1
impostazioni tecniche, organizzative, produttive e tariffarie oltre a gestire la parte normativa e contrattuale”), con attribuzione “con firma singola” di “ogni e più ampio potere, in particolare quelli necessari al fine di sovraintendere a tutta la gestione operativa e commerciale del comparto
Trasporto” (potendo formulare offerte commerciali, compilare e predisporre documenti tecnici per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, partecipare alle procedure di aggiudicazione seguendo in prima persona o delegando altri soggetti per le operazioni correlate alla partecipazione alle gare di appalto quali sopralluoghi, apertura gare, aggiudicazione gare, accesso agli atti etc., partecipare ad ATI, rappresentare la Cooperativa verso terzi, firmare e stipulare contratti commerciali inerenti le attività di “trasporto” incluse quelle relative alla terziarizzazione dei servizi con il limite, per singolo contratto, di € 1.500.000,00).
15 Ciò posto, si ritiene che, all'esito della espletata istruttoria orale e documentale, sia emerso l'effettivo svolgimento, con continuità e stabilità, da parte del ricorrente, dal giugno 2007, quando veniva nominato responsabile del magazzino Manager del cliente (e, Controparte_7 CP_3
successivamente, anche dei clienti Metro e , sino al maggio 2015, di mansioni Controparte_4
riconducibili al superiore livello di inquadramento rivendicato ( ), avendo lo stesso esplicato Pt_6
attività direttive di rilevante importanza per l'azienda (essendo il referente unico nei rapporti con i clienti, occupandosi della contrattazione delle tariffe unitamente al direttore della logistica, delle verifiche necessarie alla fatturazione, della gestione dell'attività logistica dei magazzini, della predisposizione del budget, della gestione e del coordinamento del numeroso personale impiegato nei magazzini;
si vedano, sul punto le dichiarazioni del teste , con un elevato grado di Tes_1
responsabilità diretta su obiettivi e risultati aziendali (si vedano, sul punto, le dichiarazioni del teste e con autonomia decisionale, sulla base di politiche e indirizzi generali impartiti dai Tes_1 dirigenti o dai titolari dell'azienda (in particolare, il teste ha riferito che il ricorrente si Tes_1
rapportava, nello svolgimento delle sue mansioni di Account Manager con il Direttore della Logistica e con il Direttore Generale), richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali, con capacità di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo, tramite la responsabilità di unità organizzative/strutture di rilevante importanza per l'azienda, considerato che ai magazzini e CP_3
poi Metro e di cui il ricorrente era responsabile, erano complessivamente addetti Controparte_4
oltre 300 dipendenti di CF (di cui oltre 200 erano addetti ai magazzini del cliente . CP_3
Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, fondata la domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento contrattuale come con decorrenza, tenuto conto Pt_6
dell'eccezione di prescrizione decennale della relativa azione di accertamento (v. Cass. S.L. sent. n.
7116/2005 e Corte d'Appello di Firenze, sentenza resa l'8.11.2022 nel procedimento R.G. 710/2021, est. dott.ssa Taiti), sollevata da parte resistente in memoria di costituzione, dal 20.01.2011 (considerato quale primo atto interruttivo della prescrizione decennale la diffida di cui al doc. n. 22 del fascicolo di parte ricorrente, ricevuta dalla resistente il 20.01.2021) e, conseguentemente, di condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, per il periodo 20.01.2011-31.05.2015
(considerato quanto si dirà nel prosieguo sulla svolta eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento ai crediti retributivi).
Parimenti, si ritiene che, all'esito della espletata istruttoria orale e documentale, sia emerso l'effettivo svolgimento, con continuità e stabilità, da parte del ricorrente, dal giugno 2015 al novembre 2020, di mansioni riconducibili alla rivendicata qualifica dirigenziale, considerati l'elevato grado di professionalità, capacità ed esperienza e la rilevante responsabilità ed autonomia decisionale esplicati
16 dal ricorrente nello svolgimento della funzione di Direttore del Settore Trasporto (si veda, in particolare, il contenuto della procura speciale notarile dell'8.07.2016 di cui al doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente, nonché le concordanti dichiarazioni, sul punto, di tutti i testi escussi) al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa, partecipando alla determinazione degli obiettivi strategici dell'impresa, con responsabilità del conseguimento degli obiettivi affidati dagli organi statutariamente competenti in relazione al Settore del Trasporto, avente incidenza sul complesso dell'attività aziendale, e rispondendo il ricorrente direttamente al Direttore
Generale e al Presidente del C.d.A. di CF (considerata la complessa struttura organizzativa della cooperativa resistente).
Peraltro, gli stessi testi intimati da parte resistente ( e hanno smentito la difesa di parte Tes_2 Pt_5
resistente, secondo la quale la nomina del ricorrente a Direttore dei Trasporti sarebbe stata soltanto nominale e il ricorrente non avrebbe mai espletato le relative attività, avendo entrambi i testi riferito di essere stati subordinati al ricorrente (in particolare, il teste responsabile operativo dei trasporti, Tes_2 ha dichiarato di avere coordinato l'ufficio operativo sotto le direttive del ricorrente, al quale doveva rispondere della sua attività).
Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, fondata la domanda di accertamento del diritto al riconoscimento della qualifica dirigenziale rivendicata e, conseguentemente, di condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, per il periodo 1.06.2015-
27.11.2020.
Deve, infine, essere respinta l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale sollevata da parte resistente in memoria di costituzione, atteso che, recentemente, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26246/2022 del 6.09.2022, ha affermato, sulla scorta di un orientamento di merito già adottato dall'intestato Tribunale e dalla Corte di Appello di Firenze, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del D.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 (dovendosi fare riferimento alla data del 18.07.2007, ovvero i
5 anni antecedenti all'entrata in vigore della L. 92/2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto attiene al quantum debeatur, deve farsi riferimento alle risultanze della espletata CTU contabile, che si appalesa immune da vizi logico-giuridici e condivisibile nelle sue conclusioni, tanto da potere essere posta alla base della presente decisione, avendo il CTU tenuto conto (modificando, nella relazione definitiva, l'ammontare del quantum rispetto alla bozza, previo recepimento di parte delle
17 osservazioni dei CTP) e compiutamente risposto alle osservazioni dei CT di parte ricorrente e resistente
(v. le pagg. n.
2-4 della relazione, cui integralmente si rinvia); deve, ulteriormente, osservarsi che le delibere sullo stato di crisi di cui ai doc. n. 8, 9, 10 del fascicolo di parte resistente non contemplavano specificamente la posizione dei dirigenti, con particolare riferimento al verbale del 3.03.2017, avendo la stessa cooperativa resistente, a pag. n. 14 delle note autorizzate, precisato che “nessun dirigente era in forza alla Cooperativa quando è stato votato lo stato di crisi del 2017-2018, (…) Come dedotto in memoria difensiva, la non ha mai avuto figure dirigenziali se non quella del Direttore CP_1
Finanziario, che (…) comunque, ha cessato il rapporto lavorativo prima di marzo Persona_7
2017”) e che le contestazioni della resistente, contenute in memoria di costituzione, riguardano soltanto l'indennità di funzione e i superminimi e non anche ulteriori indennità inserite in busta paga e considerate da parte ricorrente nei propri conteggi (ovvero l'indennità di procura); né può ammettersi l'acquisizione in sede di CTU di documentazione non tempestivamente prodotta in atti, in assenza del consenso di tutte le parti in causa.
Conseguentemente, parte resistente deve essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 104.005,57 (di cui euro 98.764,31 dovuti a titolo di differenze retributive ed euro 5.241,26 dovuti a titolo di differenza per TFR), oltre interessi e rivalutazione, considerato che l'indennità di procura era stata inserita nei conteggi di parte ricorrente e che parte resistente non ha effettuato alcuna specifica contestazione sul punto in memoria di costituzione.
Si evidenzia, infine, che parte ricorrente, nelle note del 12.05.2025, ha aderito alla suindicata quantificazione delle differenze retributive operata dal CTU (v. pag. n. 16).
2. Sulla domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento conseguente alla delibera di esclusione da socio e di condanna al relativo risarcimento del danno
Con lettera datata 30.11.2020, la resistente ha comunicato al ricorrente la sua esclusione CP_1
da socio, deliberata dal Consiglio di Gestione in data 27.11.2020, con decorrenza dal 27.11.2020, allegando il verbale della seduta del Consiglio del 27.11.2020, nella quale si legge che i legali incaricati di analizzare la sussistenza dei presupposti dell'esercizio dell'azione di responsabilità dei disciolti Cont organi societari di avevano rilevato, in relazione ad una serie di operazioni che avevano prodotto danni alla stimati in 20 milioni di euro ( Operazione BU, CP_1 Controparte_5
finanziamenti alle società SI e SC), la violazione, da parte degli amministratori nominati a partire dal 27.06.2016, del dovere generale di gestire con diligenza (art. 2392 c.c.), dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria (artt. 2403 e 2497 c.c.) e del dovere di agire in modo informato
(art. 2381, ultimo comma, c.c.), nonché il mancato rispetto del principio di sana e prudente gestione,
18 Cont tanto che esercitava l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci nominati dal 27.06.2016, ai sensi degli artt. 2519, 2392, 2393, 2407, 2409 decies c.c.
In particolare, con la predetta delibera, è stato contestato al ricorrente di avere autorizzato parte dei finanziamenti indebitamente eseguiti in favore delle società SI e SC per importi rilevantissimi e di avere concorso alle deliberazioni in forza delle quali era stata perfezionata la c.d. Controparte_5 con grave violazione degli obblighi di cui all'art. 2381, comma 3, c.c., nonché del generale dovere di agire informati imposto dall'art. 2381, sesto comma, c.c., avendo omesso di chiedere agli organi delegati e al Presidente le informazioni necessarie, alla stregua di un criterio di diligenza professionale, al corretto adempimento di specifici obblighi, e di avere autorizzato tutti i bonifici, per complessivi euro 1.443.042,35, riferiti al perfezionamento di operazioni finanziarie con società estere aventi sede in
BU, volte a perfezionare compensazioni fiscali/previdenziali per un importo di euro 3.284.646,90, ritenute indebite (c.d. Operazione BU).
Nella predetta delibera si legge, altresì, che: “Le sopra dette condotte, contrarie ai principi che regolano la e fortemente dannose per quest'ultima, consentono l'esclusione da socio ai CP_1 sensi delll'art.13 lettere (a) e (k) dello Statuto della Cooperativa, il quale dispone che: “l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore: che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
che, in qualunque momento, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa. Sussistono, pertanto, i presupposti per procedere all'esclusione del socio , con conseguente Parte_1
automatica risoluzione del rapporto di lavoro sulla scorta del combinato disposto dell'art. 5, comma 2,
L. 142/2001 e dell'art. 14 dello Statuto della Cooperativa (v. doc. n. 19 del fascicolo di parte ricorrente).
Con lettera datata 30.11.2020, la Cooperativa resistente ha comunicato al ricorrente la risoluzione del rapporto di lavoro quale conseguenza automatica della sua esclusione da socio, deliberata in data
27.11.2020, sulla scorta del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, L. 142/2001 e dell'art. 14 dello
Statuto della Cooperativa (v. doc. n. 20 del fascicolo di parte ricorrente).
Cont Ciò posto, in ricorso, il ricorrente ha sostenuto che fosse a conoscenza delle operazioni contestate
( BU e finanziamenti a SI e SC) sin dall'ottobre 2018 e che, ciò nonostante, il rapporto CP_5
societario e di lavoro era proseguito per altri due anni, tanto da essere stato il ricorrente
Cont successivamente nominato Vice Presidente di , collaborando con l'organismo di vigilanza nello svolgimento delle indagini interne, oltre a invocare l'applicazione del principio della business
19 judgement rule, negando di essere stato coinvolto nel processo ideativo delle operazioni contestate e Cont sostenendo che le scelte gestorie e le operazioni adottate dal C.d.A. di erano sempre state precedute da una debita e approfondita informativa, svolta solitamente dal Presidente nei Per_6
confronti dei consiglieri e supportata da documenti, considerata, peraltro, la consulenza fornita da prestigiosi studi legali e da quotate società di consulenza.
Ancora, il ricorrente ha sostenuto in ricorso che l'Operazione BU fosse stata ideata e realizzata esclusivamente dal Presidente e dal Vice Presidente (esclusi da Persona_6 Persona_8
soci con delibera del C.d.A. del 3.04.2019) e mai illustrata agli altri consiglieri e al Collegio sindacale, essendosi il ricorrente limitato a vistare, in un solo caso, un bonifico relativo alla suddetta operazione, afferente al pagamento della fattura Sovis 1890 n. 19/2018 di euro 445.040,00, effettuato il 7.08.2018, trattandosi di un bonifico già autorizzato ed eseguito, che necessitava di essere vistato per la sua archiviazione (v. pagg. n. 36 e 38 del ricorso).
Con riferimento alla Operazione relativa alla compravendita di un complesso immobiliare di CP_5
Cont proprietà di sito in Montelupo Fiorentino, il ricorrente ha sostenuto di avere agito, in qualità di
Cont amministratore di , in modo informato e secondo correttezza, non potendogli essere addebitata a posteriori la non convenienza dal punto di vista economico della suddetta operazione.
Parimenti, il ricorrente ha sostenuto la legittimità dei finanziamenti intra gruppo effettuati dalla
Cont capogruppo nei confronti delle controllate SI e SC (v. pagg. 40-43 del ricorso).
In memoria di costituzione, parte resistente ha evidenziato che il ricorrente era stato nominato Vice
Presidente della resistente a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente e CP_1 Per_6
Per dai Vice Presidenti ed , in data 9.10.2018, e che, successivamente, nel febbraio 2019, la Per_8 cooperativa era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, e, nell'ottobre 2019, era stato omologato un accordo di ristrutturazione del debito, ai sensi dell'art. 182 bis, comma 5, L. Fall.; soltanto successivamente all'omologa dell'accordo ex art. 182 bis L. Fall. la Cooperativa aveva dato mandato ai propri advisors di verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e degli organi di controllo;
lo studio legale incaricato aveva depositato soltanto a maggio 2020 un parere di oltre 100 pagine in cui ravvisava la responsabilità degli amministratori, compreso il ricorrente, in relazione ai finanziamenti a SI e a SC e alle operazioni e BU;
conseguentemente il Consiglio di Sorveglianza della Cooperativa aveva CP_5 deliberato l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nell'agosto 2020, azione poi effettivamente proposta con atto di citazione notificato tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2020, con conseguente tempestività della adottata delibera di esclusione del ricorrente da socio.
20 La resistente ha, altresì, dedotto in memoria di costituzione la fondatezza degli addebiti CP_1
contestati al ricorrente (v. pagg. n. 45-55 della memoria di costituzione).
Ciò posto, deve ritenersi tempestiva la contestazione posta a fondamento della delibera di esclusione del ricorrente da socio, considerata la particolare complessità degli accertamenti relativi alle condotte addebitate al ricorrente (come dedotto in memoria di costituzione, alle pagg. n. 35-40); a tal proposito, il teste ex Presidente del C.d.A. della resistente, ha dichiarato che: “Sul Testimone_5 CP_1
52: la vicenda è stata complessa, ad ottobre 2018 vi è stata la conoscenza/presa di coscienza della situazione, evidenziata dallo studio legale che ci seguiva per la parte fiscale, lo studio Miccinesi, tanto che, a causa della vicenda BU, si dimisero presidente e vice presidente della cooperativa, ci fu quindi la ricostituzione del consiglio di amministrazione, successivamente vennero fuori firme su pagamenti per la vicenda dei crediti bulgari anche di e di , ma era una situazione da Pt_1 Per_10
chiarire, bisognava chiarire come la situazione si era creata, tanto che gli advisor vennero incaricati di approfondire la cosa, c'era stata anche una denuncia/esposto fatto alla magistratura contro ignoti, Cont per capire la situazione, che presentava aspetti di rilevanza penale, era un gruppo che fatturava
300 milioni di euro all'anno, da ottobre 2018, fino a che fu chiesto il fallimento di e poi il Parte_7 concordato preventivo, l'accordo di ristrutturazione del debito con Agenzia delle Entrate, fino alla fine del 2019, è stato un anno spaventoso per la gestione, tutto è stato accantonato, perché era impossibile tirare le somme rispetto a vicende non chiare, il parere chiesto al prof. D'EL era legato all'azione di responsabilità, mi pare sia avvenuto alla fine del 2019, ci furono molti pareri, c'erano più studi legali che seguivano varie questioni, dopo l'analisi dello studio legale D'EL, se non sbaglio, sull'insieme della vicenda che ha portato alla crisi della cooperativa e sull'operazione BU, è venuta fuori la decisione del consiglio di gestione, nell'anno 2020, che ha portato alla esclusione da socio del ricorrente.”.
A tal proposito, si vedano, altresì, i documenti n. 6 del fascicolo di parte resistente (verbale del C.d.A. contenente le delibere di esclusione dei soci e del 3.04.2019), n. 11 e 11 bis del Per_6 Per_8 fascicolo di parte resistente (ricorso e provvedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L. Fall. del 16.10.2019), n. 15 del fascicolo di parte resistente (piano industriale del luglio 2019), n. 12 del fascicolo di parte resistente (verbale dell'assemblea dei soci del 30.06.2019, con il quale è stato deliberato di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere a conferire l'incarico ad uno studio legale per valutare la possibilità di avanzare un'azione di
Cont responsabilità nei confronti del precedente Consiglio di Amministrazione di ).
Peraltro, le dichiarazioni rese dalla teste ex dipendente della cooperativa resistente, in Testimone_6 qualità di responsabile della segreteria, relative alle riunioni tenutesi nell'ottobre 2018, a seguito delle
21 dimissioni rassegnate dal Presidente e dai Vice Presidenti, concernono la sola operazione BU e non anche le ulteriori operazioni e finanziamenti oggetto di contestazione (anch'esse da accertarsi da parte della resistente, prima di procedere alla esclusione da socio dell'amministratore).
Venendo ora al merito delle contestazioni, deve farsi riferimento alla sentenza del Tribunale di Firenze,
Sezione Specializzata per le Imprese, n. 3419/2024 del 10.09.2024/4.11.2024, resa nel procedimento
R.G.N. 13116/2020, prodotta da parte resistente con la nota autorizzata del 19.02.2025 (pronuncia appellata da parte resistente, come emerge dall'atto di appello allegato alle note autorizzate del
12.05.2025, e avverso la quale anche il ricorrente intende proporre appello incidentale, come indicato a pag. n. 19 delle note conclusive autorizzate;
sul punto, si richiama la previsione dell'art. 337, comma 2,
c.p.c., che prevede una ipotesi di sospensione del processo soltanto facoltativa), la quale, in parziale accoglimento della domanda, ha accertato la responsabilità del ricorrente per mala gestio per l'erogazione di finanziamenti alla società controllata SI, mediante disposizioni di bonifico da lui Cont autorizzate, condannandolo al risarcimento del relativo danno a favore di , quantificato in complessivi euro 204.043,00, oltre rivalutazione monetaria, ed al pagamento delle spese processuali, non avendo, al contrario, il Tribunale delle Imprese ravvisato alcuna responsabilità gestoria del ricorrente con riferimento alle operazioni e BU (v. pagg. n. 41-62 della sentenza per CP_5
l'Operazione rispetto alla quale il Tribunale ha fatto applicazione del principio del business CP_5
judgement rule invocato da parte ricorrente in ricorso, e n. 62-76, per l'Operazione BU, essendo la specifica posizione del ricorrente affrontata a pag. n. 75 della sentenza, laddove il Tribunale ha ritenuto non integrata una responsabilità del ricorrente a fronte dell'apposizione di visti su bonifici già autorizzati), nonché con riferimento ai finanziamenti erogati verso SC (v. pagg. n. 76-84 della sentenza citata).
In particolare, il Collegio ha accertato la responsabilità dell'odierno ricorrente, in qualità di Cont amministratore di , con riferimento ai finanziamenti erogati verso SI, per euro 204.043,00 (non restituiti da SI, successivamente fallita), che l'odierno ricorrente non ha contestato di avere disposto
(oltre a risultare gli stessi documentalmente), essendosi limitato a sostenerne la legittimità, tuttavia, senza provare i vantaggi compensativi che, ai sensi dell'art. 2497 c.c., avrebbero legittimato l'erogazione dei finanziamenti, con conseguente condanna al relativo risarcimento del danno (v. pagg.
n. 90-91 della sentenza citata).
A tal proposito, si osserva che anche nel presente procedimento il ricorrente non ha contestato l'erogazione dei finanziamenti nei confronti delle società controllate, essendosi limitato a sostenerne la legittimità (tuttavia, esclusa dalla pronuncia sopracitata con riferimento a SI).
22 Si ritiene, pertanto, infondata la domanda di parte ricorrente di accertamento dell'illegittimità del licenziamento quale conseguenza automatica della sua esclusione da socio, e di conseguente condanna della parte resistente al risarcimento del relativo danno, reputandosi assorbente, ai fini della legittimità della delibera di esclusione del ricorrente dalla compagine sociale, la circostanza dell'accertamento della sua responsabilità per mala gestio con riferimento ai finanziamenti erogati nei confronti della controllata SI, con conseguente condanna del ricorrente al risarcimento del danno cagionato alla cooperativa, quantificato in oltre 200.000,00 euro, essendo detta condotta da sola sufficiente a integrare la contestata violazione delle norme codicistiche e statutarie e a fondare la delibera di esclusione del ricorrente dalla compagine sociale, con conseguente legittima automatica risoluzione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti e con conseguente rigetto delle domande formulate in ricorso sul punto.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Considerata la reciproca soccombenza, le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura della metà, le spese residue sono poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa e all'attività in concreto espletata.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 10.09.2024, sono poste definitivamente a carico di parte resistente. Devono, parimenti, essere poste a carico di parte resistente le spese documentate del CT di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, con decorrenza dal 20.01.2011 al 31.05.2015, nel livello Quadro CCNL Trasporto Merci Cooperative e, dal
1.06.2015 al 27.11.2020, come Dirigente CCNL Dirigenti Cooperative;
- per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 104.005,57 lordi, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive tra l'inquadramento inferiore attribuito e quello superiore rivendicato, per le ragioni di cui in parte motiva;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura della metà e condanna la cooperativa resistente al pagamento delle spese di lite residue a favore del ricorrente, queste ultime
23 liquidate in complessivi euro 6.697,50 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre
IVA, se dovuta, e CPA, come per legge, oltre al rimborso delle spese documentate di CTP;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 10.09.2024, definitivamente a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 23 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
24
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1286/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 23 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. MANCINI CHIARA Parte_1 Per l'avv. Chiara Baracchi Controparte_1
È presente la dott.ssa Valentina Giannelli, CP_2
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Mancini contesta le note avversarie, con particolare riferimento alle osservazioni formulate alla
CTU contabile;
chiede valutarsi la separazione della domanda relativa all'impugnazione del licenziamento, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità proposta dalla cooperativa resistente nei confronti degli amministratori.
L'avv. Baracchi si dichiara remissiva sull'istanza di separazione della domanda concernente l'impugnativa del licenziamento.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1286/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI Parte_1 C.F._1
CHIARA e dell'avv. USAI FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA VENEZIA N. 8 FIRENZE, presso il difensore avv. USAI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PI AN Controparte_1 P.IVA_1
LUCA, dell'avv. D'ANGELO FRANCESCO, dell'avv. TOGNOCCHI EUGENIA, dell'avv. BARACCHI CHIARA, dell'avv. VIVARELLI BENEDETTA, elettivamente domiciliata in VIA BONIFACIO LUPI 14 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. PI AN LUCA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.06.2021, ha esposto: Parte_1
a) di essere stato socio lavoratore di CF Soc. Coop., dal 10.06.1991, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni, dapprima, di addetto allo scarico e alla preparazione merci e, dal 1997, di coordinatore del reparto frutta e verdura del cliente con inquadramento nel V livello CCNL Trasporto, Merci e Logistica (v. doc. n. 2 CP_3
del fascicolo di parte);
b) che, nell'agosto 2004, gli veniva assegnato l'incarico di responsabile del centro distribuzione merci dell' reparto generi vari, freschi, surgelati e frutta e verdura, con CP_3 Parte_2
conseguente attribuzione del livello 3S CCNL Trasporto, Merci e Logistica;
c) di essere stato nominato, nel giugno 2007, responsabile (Account Manager) del magazzino sito in località con inquadramento nel 2 livello CCNL Trasporto, Merci CP_3 Parte_2
e Logistica e, dal maggio 2009, nel 1 livello CCNL Trasporto, Merci e Logistica, occupandosi di tenere i rapporti con il cliente, in qualità di referente unico, di contrattare le tariffe, di
2 svolgere le verifiche necessarie alla fatturazione e della corretta ed efficiente gestione dell'attività logistica del magazzino, coordinando l'attività dei capi reparto ed essendo responsabile di tutto il personale impiegato nei magazzini, considerato che nei tre depositi di
Cont Firenze, TO e CA IS erano addetti circa 230 dipendenti di , riportando
Cont direttamente al Responsabile della Logistica e/o al Direttore Generale di d) di essere stato nominato Account Manager, nel settembre 2009, anche del cliente Metro Firenze, con compiti di coordinamento e di direzione del personale addetto alla sistemazione della merce sugli scaffali e alla preparazione e alla consegna della merce presso i vari clienti, essendo addetti presso tale appalto 30 dipendenti di CF;
e) di essere stato nominato Account Manager, nel giugno 2013, anche del cliente CP_4
essendosi occupato dell'allestimento del magazzino di Capalle e dell'assunzione di
[...]
ulteriore personale, da lui coordinato e diretto, essendo addetti presso tale appalto 40 dipendenti di CF;
f) di essere stato nominato, nell'ottobre 2014, dirigente e responsabile per la sicurezza sul luogo di lavoro relativamente agli appalti affidati alla sua responsabilità (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte);
Cont g) di essere stato nominato, nel giugno 2015, Direttore del Comparto Trasporti di , riportando direttamente al Direttore Generale, con ampia autonomia nella definizione degli obiettivi di performance e con responsabilità del loro raggiungimento, nonché con responsabilità gestionale, organizzativa e decisionale nel comparto trasporti, coordinando 300 dipendenti di
CF addetti a tale settore e circa 500 collaboratori esterni e svolgendo le mansioni analiticamente indicate al punto n. 14 del ricorso;
h) che, in data 8.07.2016, gli veniva conferita una procura speciale notarile, al fine di impegnare la cooperativa resistente verso l'esterno, poi revocata nel luglio 2018 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte);
i) di essere stato nominato, il 14.02.2017, dirigente e responsabile per la sicurezza sul luogo di lavoro relativamente al settore trasporti e al magazzino L1 (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte);
j) di essere stato nominato, nell'ottobre 2018, addetto alle relazioni sociali, con responsabilità dell'ufficio soci e welfare aziendale e, nel febbraio 2019, Account Manager del cliente Pt_3
, presso il centro distribuzione merci di Scandicci, con compiti di direzione e di
[...] coordinamento dei 220 dipendenti di CF addetti a quell'appalto;
k) che la cooperativa resistente lo dotava dal 2004 di un cellulare aziendale, dal 2010 di un pc aziendale e dal settembre 2016 di un'auto aziendale (v. doc. n. 13, 14, 15 del fascicolo di parte);
3 Cont l) di essere stato, dal giugno 2007 al 7 gennaio 2020, consigliere del C.d.A. di e, dall'ottobre
2018 al gennaio 2020, Vice Presidente della cooperativa resistente, oltre a ricoprire la carica di consigliere del C.d.A. di diverse società appartenenti al medesimo gruppo societario;
m) di essere stato escluso da socio della cooperativa resistente con lettera raccomandata del
30.11.2020, con conseguente cessazione del suo rapporto di lavoro subordinato, per avere tenuto condotte contrarie ai principi che regolano la cooperativa e fortemente dannose per quest'ultima, ai sensi dell'art. 13, lett. a) e k) dello Statuto della Cooperativa, consistite nell'avere autorizzato parte dei finanziamenti indebitamente eseguiti in favore delle società
SI e SC, per importi ingentissimi, e per avere concorso alle deliberazioni in forza delle quali era stata perfezionata la c.d. nonché per avere autorizzato i bonifici Controparte_5
relativi alla c.d. Operazione BU, tanto che la resistente proponeva nei suoi CP_1 confronti un'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2519, 2392, 2393, 2407, 2409 decies
c.c. (nella causa R.G.N. 13116/2020, iscritta presso il Tribunale di Firenze, Sezione
Specializzata per le Imprese); v. doc. n. 19 e 20 del fascicolo di parte;
n) di non avere impugnato la delibera di esclusione da socio nel termine previsto dall'art. 2533 c.c.
e di avere impugnato il licenziamento intimatogli, con comunicazione PEC del 20.01.2021, chiedendo contestualmente il riconoscimento del superiore livello di inquadramento come
Quadro dal giugno 2007 e come Dirigente dal giugno 2015 (v. doc. n. 22 e 22 bis del fascicolo di parte).
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto: a) il proprio diritto ad essere inquadrato nel livello Quadro
CCNL Trasporti, Merci, Logistica, dal giugno 2007 al maggio 2015, avendo svolto attività direttive di rilevante importanza quale unico responsabile dei magazzini dei clienti Metro e CP_3 [...]
con elevato grado di responsabilità sugli obiettivi e sui risultati aziendali, con ampia CP_6
autonomia decisionale, con capacità di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dei predetti
Cont magazzini, cui erano addetti circa 300 dipendenti di , e come Dirigente CCNL per i Dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato, con decorrenza dal giugno 2015, quando veniva nominato Direttore del Comparto Trasporti di CF, gestendo con totale autonomia e con ampia discrezionalità il comparto trasporti, e di percepire, per il periodo giugno 2007-novembre 2020, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di euro
167.500,79 lordi, oltre interessi e rivalutazione, o, in subordine, laddove gli sia riconosciuto esclusivamente l'inquadramento come quadro, di euro 76.413,77, oltre interessi e rivalutazione;
b)
l'illegittimità del licenziamento quale conseguenza ex lege, ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. 142/2001, della sua esclusione da socio, con conseguente diritto al risarcimento del danno subito (non avendo
4 impugnato la delibera di esclusione da socio nel termine normativamente previsto), quantificato in 14 mensilità della retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 8 L. 604/1966.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato come QUADRO, CCNL trasporti per il periodo compreso dal
01.06.2007 al 31.05.2015 e come DIRIGENTE per il periodo dal 1.06.2014 alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero per il diverso periodo e/o con il livello di inquadramento che verrà ritenuto di giustizia in considerazione delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
- per l'effetto condannare la convenuta CF Soc. Coop. in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 167.500,79 ovvero la diversa somma – maggiore e/o minore - che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto dei singoli ratei fino al saldo;
- accertare l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con lettera del 30.11.2020 e per l'effetto condannare la convenuta, CF Soc. Coop. in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del Sig. di una indennità Parte_1 risarcitoria, ai sensi dell'art. 8 della L.604/1966 pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. - Con vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M.
55/2014”.
Si è costituita in giudizio CF Soc. Coop, contestando il ricorso, attese: a) la correttezza dell'inquadramento attribuito al dipendente in relazione alle mansioni effettivamente svolte, considerato che la carica di Direttore dei Trasporti gli era stata conferita in quanto membro del C.d.A.
Cont di e che la stessa aveva avuto valenza solo nominale, non avendo il ricorrente mai svolto le attività proprie di tale carica e non avendo mai esercitato i poteri a lui conferiti con la procura dell'8.07.2016;
b) la prescrizione decennale del diritto al riconoscimento del superiore livello di inquadramento rivendicato, per il periodo anteriore al giugno 2011, e la prescrizione quinquennale delle relative differenze retributive, per il periodo antecedente al giugno 2016, dovendosi, in ogni caso, decurtare gli importi percepiti dal ricorrente a titolo di superminimo e di indennità di funzione;
c) la legittimità del licenziamento conseguente alla delibera di esclusione da socio, per violazione, in qualità di amministratore, del dovere di diligente gestione, dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria, del dovere di agire in modo informato, per mancato rispetto del principio di sana e prudente gestione in relazione alla deliberazione/effettiva esecuzione delle c.d. e BU e Controparte_5
alla erogazione dei finanziamenti in favore delle società SI e SC, considerato che le medesime condotte poste a fondamento della predetta delibera sono state contestate al ricorrente nell'ambito
5 dell'azione di responsabilità ex artt. 2519, 2392, 2393 c.c., promossa dalla cooperativa resistente dinnanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata per le Imprese (R.G.N. 13116/2020).
Pertanto, la resistente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “A) Quanto alla domanda di CP_1
riconoscimento del superiore inquadramento e di condanna alle differenze retributive in tesi, voglia rigettare la domanda del ricorrente per infondatezza in fatto e in diritto;
in ipotesi, voglia dichiarare prescritto il diritto di GI al riconoscimento della mansione superiore è prescritto per il periodo precedente a giugno 2011, con conseguente prescrizione altresì delle relative differenze retributive;
in ulteriore ipotesi, voglia dichiarare prescritto il diritto di alle differenze retributive per il Pt_1
periodo precedente al giugno 2016; in ulteriore e gradata ipotesi, voglia decurtare dalle differenze retributive richieste gli importi percepiti da in corso di rapporto a titolo di superminimo e di Pt_1
indennità di funzione, nonché le somme oggetto delle rinunce di cui ai verbali di approvazione degli stati di crisi del 03/03/2017, 27/01/2019 e 07/02/2021. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali. B) Quanto alla domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento e condanna della convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria: in via preliminare, voglia sospendere il presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità- dipendenza con il giudizio RG 13116/2020 Tribunale di Firenze;
in tesi, voglia rigettare la domanda del ricorrente per infondatezza in fatto e in diritto;
in ipotesi, denegata, di accoglimento della domanda del ricorrente, voglia riconoscere in ogni caso che alcun risarcimento non è dovuto, in applicazione del disposto dell'art. 1227, comma 2, c.c. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, con prove orali (assunte alle udienze del 25.01.2023 e del 24.05.2023) e con una CTU contabile (depositata il 7.03.2024) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1. Sulle domande di riconoscimento dei superiori livelli di inquadramento rivendicati e di condanna al pagamento delle relative differenze retributive
Il ricorrente è stato inquadrato, dal giugno 2007, nel 2 livello CCNL Trasporto Merci Cooperative, al quale appartengono: “i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa. Profili Esemplificativi - altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
- contabili che esplicano la loro attività con discrezionalità e autonomia per tutti gli articoli della contabilità aziendale, salvo quelli di fine gestione
6 necessari per la formazione del bilancio;
- spedizioniere coadiutore dipendente (tessera rossa ex tessera verde); - segretari/ assistenti di direzione con uso corrente di lingue straniere, in possesso di particolare competenza professionale;
- cassieri con responsabilità e oneri per errore;
- impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipate e/o inoltri;
- lavoratori con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o commerciale;
- magazzinieri con responsabilità del carico e dello scarico;
- impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;
- addetto alle attività di marketing e sviluppo commerciale;
- magazziniere - capopiazzale responsabile del carico e dello scarico dei terminal containers;
- operatore/programmatore che esegue e controlla sulla base di istruzioni superiori e con riferimento a procedure esistenti i vari cicli di lavoro dell'elaboratore assicurandone la regolarità. Traduce in programmi i problemi tecnici e/o amministrativi, componendone i relativi diagrammi;
- impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel settore in cui operano, svolte con la discrezionalità propria dell'impiegato di concetto;
- pianificatore carico nave;
- capo officina manutenzione;
- supervisori operativi o servizio clienti (air couriers); - altri contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno alla completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative a danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle merci trasportate); - esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazioni, calibrazioni nel loro specifico settore di attività; - assistenti e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche, effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di controllo;
- operatore Ced in unità articolate;
- acquisitori di traffici internazionali e/o nazionali;
- stenodattilografi in lingue estere anche operanti con sistemi di videoscrittura;
- traduttori e/o interpreti;
- addetti alla emissione in autonomia di lettere di vettura aeree;
- tariffisti per traffici internazionali marittimi e/o terrrestri e/o trariffisti autonomi per traffici nazionali anche se si esprimono mediante codice;
- capi fatturisti”, e, dal maggio 2009, nel 1 livello CCNL Trasporto Merci Cooperative, al quale appartengono: “gli impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Profili Esemplificativi - responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio o capi reparto, capi movimento, ispettori, capi ufficio con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello superiore;
- capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell'azienda; - impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, quando la patente viene utilizzata per conto dell'azienda; - produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con specifiche
7 conoscenze tecniche, lavoro autonomo ed abbiano la padronanza di lingue straniere;
- analista/programmatore responsabile della conduzione di progetti in autonomia o del centro elaborazione dati;
- capi magazzinieri con responsabilità tecnica ed amministrativa;
- capo turno
Terminal; - capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica;
- capo tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomo per traffici internazionali;
- capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
- impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specificate nella declaratoria;
- cassiere principale o che sovrintenda a più casse;
- corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno due lingue estere;
- incaricato della compilazione del budget aziendale;
- coordinatore aeroportuale (air couriers); - capo centro smistamento e distribuzione (air couriers); - responsabile di laboratorio chimico-fisico; - responsabile di terminal container gestito direttamente dall'azienda” (v. doc. n. 24 del fascicolo di parte ricorrente).
Il ricorrente ha rivendicato in ricorso il diritto al riconoscimento del superiore livello di inquadramento come Quadro CCNL Trasporto Merci Cooperative, con decorrenza dal giugno 2007 sino al maggio
2015, spettante ai: “lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per l'Azienda, con un elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dell'azienda, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali. Tali attività, che richiedono capacità di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o strutture professionali di rilevante importanza per l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità. Tale livello è previsto nell'ambito di unità produttive multifunzionali con più di 40 dipendenti ed il lavoratore per essere inquadrato in questo livello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve avere alle proprie dipendenze almeno 8 impiegati. Profili
Esemplificativi - responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi reparto o capi ufficio con poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell'attività del ramo cui sono preposti, quando lo stesso ha le caratteristiche numeriche previste in declaratoria;
- responsabile aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione (air couriers); - i gestori e reggenti autonomi di docks o silos” (v. doc. n. 24 del fascicolo di parte ricorrente, nonché il doc. n. 24 bis del fascicolo di parte), deducendo di avere svolto, nel suddetto periodo, attività di Account Manager dei clienti Metro e essendo il responsabile dei rapporti con i predetti CP_3 Controparte_6
clienti, occupandosi della contrattazione delle tariffe, delle verifiche necessarie alla fatturazione, della
8 predisposizione del budget, della gestione, in autonomia e con piena responsabilità, dei magazzini assegnatigli, dell'attività di logistica che ivi si svolgeva e della gestione e coordinamento del relativo Cont personale (operando all'interno dei suddetti magazzini circa 300 dipendenti di ), riportando Cont esclusivamente al responsabile del settore logistica e/o al Direttore Generale di .
Il ricorrente ha, inoltre, rivendicato in ricorso il diritto al riconoscimento della qualifica dirigenziale per il periodo dal giugno 2015 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle previsioni del
CCNL Dirigenti Cooperative, secondo il quale: “Sono dirigenti di azienda cooperativa i prestatori di lavoro con elevato grado di professionalità, capacità ed esperienza e con una rilevante responsabilità ed autonomia decisionale;
essi esplicano le proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa. I dirigenti partecipano alla determinazione degli obiettivi strategici dell'impresa fornendo un rilevante contributo e sono responsabili del conseguimento degli obiettivi a loro affidati dagli organi statutariamente competenti in relazione all'organizzazione globale dell'impresa o di un suo ramo o servizio autonomo avente incidenza sul complesso dell'attività aziendale. A tal fine i dirigenti rispondono, in linea generale, direttamente agli organi sociali a ciò preposti, oppure, per le imprese cooperative caratterizzate da rilevante dimensione
e da struttura organizzativa complessa, ad altro dirigente allo scopo delegato dagli organi sociali della cooperativa” (v. doc. n. 25 del fascicolo di parte ricorrente), deducendo di avere svolto, nel suddetto periodo, le attività di Direttore del programmando, in totale autonomia e Parte_4 con ampia discrezionalità, le attività del settore, elaborando le tariffe dell'intero comparto, garantendo l'efficienza dei servizi, coordinando l'attività dei responsabili dei vari uffici, supportandone e verificandone l'operato, organizzando riunioni periodiche e autorizzando le trasferte degli autisti, essendo munito di procura speciale notarile che lo autorizzava ad impegnare la cooperativa verso l'esterno entro il limite di euro 1.500.000,00 per ciascun contratto ed essendo stato nominato dirigente ai fini della sicurezza.
In memoria di costituzione, la cooperativa resistente ha contestato le domande di accertamento del diritto al riconoscimento dei superiori livelli di inquadramento rivendicati, con particolare riferimento alla domanda relativa al riconoscimento della qualifica dirigenziale, sostenendo che la carica di
Cont Direttore dei Trasporti fosse stata conferita al ricorrente quale membro del C.d.A. di e che la stessa avesse soltanto una valenza nominale, non avendo il ricorrente mai svolto le attività proprie di tale carica e non avendo mai esercitato i poteri a lui conferiti con la procura dell'8.07.2016.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della espletata istruttoria orale e documentale.
In particolare, il teste ex dipendente della cooperativa resistente, dal febbraio 1992 Testimone_1 all'agosto 2020, ha dichiarato: “Sull'1: nel 2007 il ricorrente è diventato responsabile - sebbene
9 formalmente fosse subordinato ad un referente, consigliere del c.d.a. - di tutti i magazzini CP_3 dell' frutta e verdura, scatolame, generi vari, latticini, e poi del magazzino di TO, Parte_2
sempre , successivamente è stato creato il magazzino di CA per frutta e verdura, l'attività CP_3 era molto complessa, il ricorrente era l'interfaccia di tutte le strutture della società per tutte le esigenze del cliente e per l'attuazione del contratto, si occupava di redigere i turni di lavoro e delle ferie, della reportistica per il profilo disciplinare, segnalando all'ufficio del personale infrazioni disciplinari, era responsabile della sicurezza all'interno dei magazzini e si occupava della relativa reportistica, controllava le timbrature del personale, era un lavoro h24, nei magazzini si lavorava sabato e domenica, di notte e nei festivi, il ricorrente raccoglieva tutti i dati sui volumi da fatturare in base alle previsioni contrattuali, ogni mese andava presentato un report all'ufficio fatturazioni, per ciò che concerneva l'effettivo svolgimento del lavoro durante il mese, faceva reportistica sugli infortuni e mancati infortuni, controllava il programma in cui venivano raccolti gli orari dei 200 soci lavoratori impiegati presso il cliente (assenze, ferie, ecc. del personale), da inviare poi all'ufficio CP_3
competente, consuntivava il risultato economico dei 12 mesi in base ai volumi di lavoro, dati che poi venivano utilizzati per creare il budget previsionale dell'anno successivo, partecipava a tutte le richieste del cliente contrattuali o extracontrattuali, per poi indicarle all'ufficio tecnico, contribuiva all'assunzione del personale, presentando all'ufficio del personale le esigenze su numero e mansioni del personale necessario e partecipava ai colloqui di assunzione del personale da collocare nei vari magazzini, unitamente agli addetti all'ufficio del personale, so queste cose perché il mio ufficio era in sede e svolgevo le stesse mansioni per un altro cliente, il mercato ortofrutticolo di Novoli, una volta al mese venivano tenute riunioni dei responsabili degli appalti in cui ci confrontavamo sull'andamento delle cooperativa e dei vari magazzini. Confermo le attività di cui al capitolo, per quanto riguarda la trattativa sulle tariffe i responsabili erano affiancati dal direttore della logistica che dava un valore all'attività svolta per il cliente, in base al nostro report su quantità e ore, l'indicazione veniva dai responsabili, poi la trattativa avveniva in nostra presenza, tra il direttore della logistica e il cliente, la tariffa veniva concertata tra i responsabili ed il direttore della logistica, perché i responsabili rispondevano dei risultati economici Sul 2: la compilazione del budget avveniva attraverso la compilazione di un format ed era una mansione esclusiva dei responsabili, preciso che i responsabili individuavano problemi ed eventuali correttivi, i responsabili erano coadiuvati da un coordinatore e da vari responsabili di reparto che rispondevano a noi, perché non eravamo presenti 24h su 24h, sebbene reperibili, se il lavoro aumentava o diminuiva chiedevamo più personale o utilizzavamo
l'istituto delle ferie, nei periodi di riduzione dei volumi, l'attività prevedeva di movimentare un certo numero di colli giornalmente e noi dovevamo verificare il rispetto degli standard di produttività, ci
10 rapportavamo mensilmente con il direttore generale, con il direttore della logistica, ed anche con gli altri uffici di supporto, stabilivamo il numero dei lavoratori necessari mensilmente, sulla base delle esigenze stagionali, insieme alla direzione, il cliente forniva le proiezioni dei volumi del giorno successivo il giorno precedente, quindi avevamo 24 ore per stabilire il numero di addetti per il giorno dopo, noi responsabili facevamo un report, poi alla contestazione disciplinare provvedeva l'ufficio del personale, a volte era necessario, a fronte di aumenti o cali di volume, spostare il personale in altri magazzini, avevamo mezzi e strumenti (muletti e transpallet), ne curavamo il ricovero alla fine del turno di lavoro, creavamo un inventario mensile di tutti i mezzi e segnalavamo guasti o inefficienze al fornitore, noi responsabili avevamo il contratto con il cliente e controllavamo che le attività del magazzino fossero conformi a quanto contrattualizzato, se il cliente chiedeva cose non previste dal contratto dovevamo segnalarlo all'ufficio competente, questo accadeva giornalmente, il controllo sui
DPI era giornaliero, se venivano segnalate inidoneità dai lavoratori, dovevamo tempestivamente fare in modo che i DPI fossero forniti agli operatori, facevamo un report su infortuni e mancati infortuni all'ufficio sicurezza, ogni appalto aveva un data entry che raccoglieva quotidianamente i dati (ore, volumi, ecc.), questa attività richiedeva un controllo mensile e quotidiano, c'era un programma fornito dalla logistica per cui chi superava un certo livello di produttività aveva diritto ad un premio mensile, quindi il data entry su segnalazione del responsabile determinava a fine mese il superamento della produttività media stabilita ai fini della corresponsione del premio di produttività, il dato andava interpretato, poteva capitare che un operatore fosse assente per una settimana, quindi andava incrociato il dato del programma di produttività con quello delle presenze, se un operatore si era infortunato perché molto produttivo poteva comunque essergli attribuito il premio, su iniziativa del responsabile;
confermo le attività di cui al capitolo;
ADR avv. Baracchi: il direttore generale era un nostro superiore, il direttore della logistica a livello di organigramma era sulla nostra stessa linea, ci confrontavamo, visto che i responsabili rispondevano dei risultati economici, Sul 3: confermo, dal
2014 è stata creata a CA IS una nuova struttura, con trasloco di mezzi e strutture, vorrei aggiunger che nel 2014 abbiamo partecipato ad un corso di formazione per i dirigenti della sicurezza,
Sul 4: gli addetti erano circa 230/240; Sul 5: il ricorrente successivamente è diventato account del cliente Metro, e poi ancora account del cliente (era una attività di spedizione Controparte_6
dei prodotti preparazione ordini, imballo e spedizioni), le mansioni erano le stesse di CP_6 cui ho riferito con riferimento all'appalto , dal punto di vista organizzativo gli appalti CP_3 venivano gestiti nello stesso modo;
gli addetti all'appalto Metro erano più di 20; Sul 6: confermo, non ricordo il periodo, ma è accaduto successivamente al 2009, Sul 7: confermo, ci fu un trasloco di attrezzature, previo affitto di un magazzino, per svolgere l'attività di confezionamento e spedizione dei
11 prodotti della fabbrica di ceramiche;
Sull'8: confermo, era una pratica ricorrente, in caso di cambio appalto eravamo tenuti ad assumere il personale già assunto a tempo indeterminato presso lo stabilimento, Sul 9: il mio ufficio era accanto a quello del ricorrente, nominato responsabile dei trasporti, nell'estate 2015 io sono stato trasferito, ero account manager del mercato ortofrutticolo e sono diventato account manager di , prendendo il posto del ricorrente, che era stato CP_3
nominato responsabile dei trasporti, Sul 11, 12: io ho assistito alle varie funzioni del ricorrente, perché il mio ufficio era acanto al suo, il ricorrente organizzava il lavoro che dovevano svolgere tutti i camion della cooperativa e dei subfornitori, il ricorrente coordinava tutta l'organizzazione dei trasporti, trattando con clienti e fornitori, faceva riunioni con il direttore generale e con i responsabili di magazzino, che gli indicavano le esigenze dei magazzini, il ricorrente come direttore dei trasporti era subordinato solo al direttore generale, da organigramma, il ricorrente coordinava tra i 300 e i 400 dipendenti e un centinaio di collaboratori esterni, non posso essere più preciso, non mi occupavo di trasporti, se non per il coordinamento relativo alla spedizione merci;
ADR avv. Baracchi: il ricorrente aveva esperienza nel settore trasporti per quanto riguarda gli aspetti di logistica integrata, il ricorrente svolgeva le mansioni di direttore dei trasporti, lo faceva, io ho assistito a riunioni in merito, il ricorrente si interfacciava con l'ufficio traffici e dava disposizioni su eventuali priorità, confermo le attività di cui al cap. n. 12; Sul 13: il responsabile del raggiungimento dei risultati era il ricorrente come direttore dei trasporti, gli obiettivi li dava la direzione generale, il ricorrente compilava il budget, verificava gli andamenti ed adottava eventuali correttivi, come negli altri appalti, ADR avv.
Mancini: il budget lo facevano i responsabili e il direttore dei trasporti, ovvero coloro che conoscevano lo sviluppo dell'attività Sul 14: confermo le attività di cui al capitolo;
Sul 15: confermo, la frequenza delle riunioni dipendeva, potevano essere due al mese e poi non se ne facevano per due mesi, il calendario fornito ad inizio anno poteva essere disatteso, per assenze, problemi di lavoro, ecc. io ho fatto parte del c.d.a. della cooperativa, dal 2005 al 2016, dal 2009 al 2016 ero in organigramma, prima ero un invitato permanente alle riunioni del c.d.a., al c.d.a veniva presentata la programmazione delle riunioni e l'organigramma; Sul 16: confermo, l'incarico è staro conferito, seppure per un breve periodo”.
Il teste ex dipendente della cooperativa resistente dal 1994 al 1998 e dal 2001 al maggio Testimone_2
2019, in qualità di responsabile operativo del trasporto, ha riferito che: “il ricorrente era un collega, era consigliere del c.d.a., da ultimo era responsabile del trasporto. Sul 12: il ricorrente era consigliere della cooperativa, gestiva l'appalto del trasporto, teneva i contatti con la direzione, si occupava dei profili amministrativi dei trasporti, io mi occupavo della parte operativa dei trasporti, degli appalti, io dovevo rispondere al ricorrente della mia attività, ADR avv. Mancini: prima del ricorrente il direttore
12 dei trasporti era che non era un consigliere del c.d.a. Sul 13: le tariffe le elaboravamo Persona_1
io ed Sul 14: i rapporti commerciali li gestivamo io ed poi passavamo le Persona_2 Persona_2
informazioni al ricorrente, anche la direzione ci passava informazioni, i clienti importanti li seguiva la direzione ed anche il ricorrente, che era nel consiglio di amministrazione e che individuo come parte della direzione;
Sul 15: il ricorrente con le risorse umane decideva chi doveva occupare determinati ruoli e/o essere assunto;
Sul 16: la responsabilità del back office e dell'ufficio rendicontazione era del ricorrente;
(…) Sul 18: le decisioni erano del ricorrente;
(…) Sul 20: confermo, io coordinavo l'ufficio operativo sotto le direttive del ricorrente, come per tutte le attività dell'appalto, operativamente me ne occupavo io;
Sul 21: confermo;
Sul 22: le trasferte degli autisti le autorizzava il ricorrente, preciso che le decisioni erano del ricorrente, poi c'erano addetti alle attività operative;
Sul 23: confermo, non so se il era un sottoposto del ricorrente, il era sul controllo di gestione, non so se faceva parte Pt_5 Pt_5 del settore trasporto;
Sul 24: confermo, soprattutto all'inizio, era un vecchio consigliere, c'è Per_3
stato un passaggio di consegne con il ricorrente;
Sul 27: dipendeva dall'importanza dei clienti, noi riferivamo al ricorrente, che riportava alla direzione, al Presidente, poi magari il ricorrente ci diceva che il Presidente gli aveva detto di fare in un certo modo;
Sul 28: confermo, il ricorrente teneva in esclusiva i rapporti con la presidenza;
(…) ADR avv. Mancini: dopo avere fatto le tariffe io e la Per_2 le portavamo al ricorrente e lui le portava in direzione, per l'approvazione, il ricorrente poteva tornare da noi e poteva dirci che c'erano modifiche da fare per ordine del presidente, per quanto ne so il ricorrente ha fatto tariffe in autonomia solo sulla ”. Per_4
La teste ex dipendente della cooperativa resistente dal 2014 al dicembre 2021, in qualità Persona_2
di responsabile commerciale trasporti e di responsabile dell'ufficio preventivazione trasporti, ha dichiarato che: “il ricorrente è stato il mio responsabile dal 2015 al 2018, (…) Sul 9, 11: il ricorrente era il direttore del trasporto, io lavoravo con il responsabile operativo ed eravamo sottoposti Tes_2
al ricorrente, noi facevamo capo al ricorrente, che ci mandava a conoscere i clienti e ci diceva come realizzare i progetti per ottimizzare i trasporti, quando io facevo i preventivi il ricorrente avallava o non avallava le tariffe che proponevo, in alcuni casi il ricorrente riportava al direttore generale, in altri decideva in autonomia, immagino dipendesse dalla grandezza degli appalti, non saprei quantificare il numero dei dipendenti coordinati dal ricorrente, ma erano davvero tanti, il comparto dei trasporti era composto da 5 o 6 uffici, c'era l'ufficio operativo, amministrativo, ecc., il ricorrente coordinava anche vettori/trasportatori esterni, Sul 12: le attività operative le svolgevano gli addetti, i caposervizio, il ricorrente dava mandato all'ufficio di fare determinate cose, confermo l'attività di direzione dell'ufficio programmazione dell'ufficio pianificazione, c'era una gerarchia, ma tutto faceva capo al ricorrente, con il supporto del responsabile operativo, che gli era subordinato, le tariffe le
13 elaboravo io ed il ricorrente le avallava o non avallava, il ricorrente era a capo di tutto quello che riguardava i trasporti, io posso riferire per la mia attività, per il resto confermo le attività di cui al capitolo, per quanto riguarda il transit point se ne occupava la portineria, si trattava prevalentemente di transiti notturni e dipendevano dal direttore dei trasporti;
Sul 13: confermo, il ricorrente rispondeva al direttore generale, al presidente, dell'operato del suo comparto, confermo le attività di correzione, anche se dipendeva dalla commessa, mi veniva detto dal ricorrente di verificare la possibilità di chiedere al cliente un aumento tariffario, per altri casi, ovvero quando altri uffici decidevano che la commessa non doveva più essere fatta, non so, io ero una operativa, le decisioni venivano prese dal direttore dei trasporti, che si rapportava con me, Sul 14: confermo, il ricorrente ci coinvolgeva molto,
Sul 15: confermo, in alcuni casi ho partecipato anche io, come responsabile commerciale;
ADR avv.
Baracchi: gli autisti erano trasfertisti, l'ufficio trasferte calcolava le trasferte, ma l'ultima parola era del direttore, che decideva in caso di errori o contestazioni, gli addetti all'ufficio trasferte si occupavano della parte operativa, le decisioni erano del ricorrente”.
Infine, il teste dipendente della cooperativa resistente dal 1996 al 2018 e poi dal 2022, Testimone_3
ha riferito che: “conosco il ricorrente (…) quando ero al trasporto era uno dei miei responsabili, è stato il mio responsabile dal 2015 al 2018, poi sono diventato io responsabile dei trasporti, ma senza deleghe, né procura, non so se il ricorrente avesse deleghe o procure, comunque era membro del c.d.a.
Sul 12: il responsabile della parte operativa era il era subordinato al Testimone_2 Tes_2
ricorrente; Sul 13: le tariffe dei trasporti le faceva la poi me ne sono occupato anche io, Per_2
confrontandomi con la e con il la rispondeva al ricorrente, che era il suo Per_2 Tes_2 Per_2
superiore; (…) Sul 15: il coordinamento delle risorse presso i magazzini competeva al ed agli Tes_2
addetti al suo ufficio, che riportavano al ricorrente, anche se si trattava di attività che gli operativi svolgevano autonomamente, trattandosi di attività routinarie;
Sul 16: per un periodo me ne sono occupato io, ma gli addetti erano autonomi, non entravo tanto nel loro lavoro, io rispondevo al ricorrente;
Sul 17: confermo;
Sul 18: il responsabile dell'officina era non so cosa Testimone_4 facesse con riferimento a questa attività il ricorrente;
l'officina automezzi faceva comunque capo al settore dei trasporti;
(…)Sul 23: confermo;
Sul 24: il ricorrente interveniva in caso di errori o lamentele degli autisti, poi non so cosa succedeva, Sul 27: per quanto riguarda i rapporti con i clienti le eventuali azioni correttive le adottava il ricorrente, non so se lo faceva in autonomia, quando c'era
le decisioni le prendeva lui;
mi sembra che il ci sia stato fino al 2015/2016, Persona_5 Per_5
non ricordo esattamente;
(…) Sul 31: il budget lo facevo io, su indicazione del ricorrente, io gli chiedevo sulle varie commesse quali erano le azioni previste per l'anno successivo per potere sviluppare il budget”.
14 Per quanto attiene alla documentazione prodotta, nell'organigramma del 2009, di cui al doc. n. 4 del proprio fascicolo di parte, il ricorrente è indicato tra i responsabili di struttura nel settore logistica magazzino;
nell'organigramma del maggio 2013, di cui al doc. n. 5 del proprio fascicolo di parte, il ricorrente è indicato come Account Manager per i clienti e Metro;
nell'organigramma del CP_3
giugno 2015, di cui al doc. n. 7 del proprio fascicolo di parte, il ricorrente è indicato come
Responsabile Trasporto (si veda, sul punto, la e-mail di presidente del C.d.A. e Persona_6
legale rappresentante della cooperativa resistente, di cui al doc. n. 8 del fascicolo di parte ricorrente); dal doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente emerge che il ricorrente è stato nominato, nell'ottobre
2014, quale Dirigente e responsabile dei contratti d'appalto dei clienti , relativamente ai CP_3
magazzini di ST F.no (via Tevere), di TO (via Lione), di CA IS (via delle Cicogne), e relativamente ai magazzini di CA IS (via Einstein), ST F.no (via Controparte_4
Giulio Cesare), e Metro Firenze, relativamente al magazzino di ST F.no (via Tevere), per l'attuazione, l'organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività lavorative in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e ambiente ai sensi dell'art.16 D.lgs. 81/08; dal doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente emerge che il ricorrente è stato nominato, con comunicazione del 14.02.2017, dirigente ai fini della sicurezza per il settore trasporti e magazzino L1.
Si veda, altresì, la procura speciale notarile dell'8.07.2016, di cui al doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente (revocata il 17.07.2018; v. doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente), con la quale il ricorrente è stato nominato responsabile della funzione aziendale denominata trasporto (in quanto tale
“garante di tutti gli adempimenti normativi e comunque necessari alla cooperativa nella gestione operativa e commerciale del comparto trasporto, oltre che titolare di tutti i rapporti diretti con i clienti
e con i terzi di cui la si avvale per lo svolgimento di tali attività. Egli inoltre definisce le CP_1
impostazioni tecniche, organizzative, produttive e tariffarie oltre a gestire la parte normativa e contrattuale”), con attribuzione “con firma singola” di “ogni e più ampio potere, in particolare quelli necessari al fine di sovraintendere a tutta la gestione operativa e commerciale del comparto
Trasporto” (potendo formulare offerte commerciali, compilare e predisporre documenti tecnici per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, partecipare alle procedure di aggiudicazione seguendo in prima persona o delegando altri soggetti per le operazioni correlate alla partecipazione alle gare di appalto quali sopralluoghi, apertura gare, aggiudicazione gare, accesso agli atti etc., partecipare ad ATI, rappresentare la Cooperativa verso terzi, firmare e stipulare contratti commerciali inerenti le attività di “trasporto” incluse quelle relative alla terziarizzazione dei servizi con il limite, per singolo contratto, di € 1.500.000,00).
15 Ciò posto, si ritiene che, all'esito della espletata istruttoria orale e documentale, sia emerso l'effettivo svolgimento, con continuità e stabilità, da parte del ricorrente, dal giugno 2007, quando veniva nominato responsabile del magazzino Manager del cliente (e, Controparte_7 CP_3
successivamente, anche dei clienti Metro e , sino al maggio 2015, di mansioni Controparte_4
riconducibili al superiore livello di inquadramento rivendicato ( ), avendo lo stesso esplicato Pt_6
attività direttive di rilevante importanza per l'azienda (essendo il referente unico nei rapporti con i clienti, occupandosi della contrattazione delle tariffe unitamente al direttore della logistica, delle verifiche necessarie alla fatturazione, della gestione dell'attività logistica dei magazzini, della predisposizione del budget, della gestione e del coordinamento del numeroso personale impiegato nei magazzini;
si vedano, sul punto le dichiarazioni del teste , con un elevato grado di Tes_1
responsabilità diretta su obiettivi e risultati aziendali (si vedano, sul punto, le dichiarazioni del teste e con autonomia decisionale, sulla base di politiche e indirizzi generali impartiti dai Tes_1 dirigenti o dai titolari dell'azienda (in particolare, il teste ha riferito che il ricorrente si Tes_1
rapportava, nello svolgimento delle sue mansioni di Account Manager con il Direttore della Logistica e con il Direttore Generale), richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali, con capacità di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo, tramite la responsabilità di unità organizzative/strutture di rilevante importanza per l'azienda, considerato che ai magazzini e CP_3
poi Metro e di cui il ricorrente era responsabile, erano complessivamente addetti Controparte_4
oltre 300 dipendenti di CF (di cui oltre 200 erano addetti ai magazzini del cliente . CP_3
Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, fondata la domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento contrattuale come con decorrenza, tenuto conto Pt_6
dell'eccezione di prescrizione decennale della relativa azione di accertamento (v. Cass. S.L. sent. n.
7116/2005 e Corte d'Appello di Firenze, sentenza resa l'8.11.2022 nel procedimento R.G. 710/2021, est. dott.ssa Taiti), sollevata da parte resistente in memoria di costituzione, dal 20.01.2011 (considerato quale primo atto interruttivo della prescrizione decennale la diffida di cui al doc. n. 22 del fascicolo di parte ricorrente, ricevuta dalla resistente il 20.01.2021) e, conseguentemente, di condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, per il periodo 20.01.2011-31.05.2015
(considerato quanto si dirà nel prosieguo sulla svolta eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento ai crediti retributivi).
Parimenti, si ritiene che, all'esito della espletata istruttoria orale e documentale, sia emerso l'effettivo svolgimento, con continuità e stabilità, da parte del ricorrente, dal giugno 2015 al novembre 2020, di mansioni riconducibili alla rivendicata qualifica dirigenziale, considerati l'elevato grado di professionalità, capacità ed esperienza e la rilevante responsabilità ed autonomia decisionale esplicati
16 dal ricorrente nello svolgimento della funzione di Direttore del Settore Trasporto (si veda, in particolare, il contenuto della procura speciale notarile dell'8.07.2016 di cui al doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente, nonché le concordanti dichiarazioni, sul punto, di tutti i testi escussi) al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa, partecipando alla determinazione degli obiettivi strategici dell'impresa, con responsabilità del conseguimento degli obiettivi affidati dagli organi statutariamente competenti in relazione al Settore del Trasporto, avente incidenza sul complesso dell'attività aziendale, e rispondendo il ricorrente direttamente al Direttore
Generale e al Presidente del C.d.A. di CF (considerata la complessa struttura organizzativa della cooperativa resistente).
Peraltro, gli stessi testi intimati da parte resistente ( e hanno smentito la difesa di parte Tes_2 Pt_5
resistente, secondo la quale la nomina del ricorrente a Direttore dei Trasporti sarebbe stata soltanto nominale e il ricorrente non avrebbe mai espletato le relative attività, avendo entrambi i testi riferito di essere stati subordinati al ricorrente (in particolare, il teste responsabile operativo dei trasporti, Tes_2 ha dichiarato di avere coordinato l'ufficio operativo sotto le direttive del ricorrente, al quale doveva rispondere della sua attività).
Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, fondata la domanda di accertamento del diritto al riconoscimento della qualifica dirigenziale rivendicata e, conseguentemente, di condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, per il periodo 1.06.2015-
27.11.2020.
Deve, infine, essere respinta l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale sollevata da parte resistente in memoria di costituzione, atteso che, recentemente, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26246/2022 del 6.09.2022, ha affermato, sulla scorta di un orientamento di merito già adottato dall'intestato Tribunale e dalla Corte di Appello di Firenze, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del D.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 (dovendosi fare riferimento alla data del 18.07.2007, ovvero i
5 anni antecedenti all'entrata in vigore della L. 92/2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto attiene al quantum debeatur, deve farsi riferimento alle risultanze della espletata CTU contabile, che si appalesa immune da vizi logico-giuridici e condivisibile nelle sue conclusioni, tanto da potere essere posta alla base della presente decisione, avendo il CTU tenuto conto (modificando, nella relazione definitiva, l'ammontare del quantum rispetto alla bozza, previo recepimento di parte delle
17 osservazioni dei CTP) e compiutamente risposto alle osservazioni dei CT di parte ricorrente e resistente
(v. le pagg. n.
2-4 della relazione, cui integralmente si rinvia); deve, ulteriormente, osservarsi che le delibere sullo stato di crisi di cui ai doc. n. 8, 9, 10 del fascicolo di parte resistente non contemplavano specificamente la posizione dei dirigenti, con particolare riferimento al verbale del 3.03.2017, avendo la stessa cooperativa resistente, a pag. n. 14 delle note autorizzate, precisato che “nessun dirigente era in forza alla Cooperativa quando è stato votato lo stato di crisi del 2017-2018, (…) Come dedotto in memoria difensiva, la non ha mai avuto figure dirigenziali se non quella del Direttore CP_1
Finanziario, che (…) comunque, ha cessato il rapporto lavorativo prima di marzo Persona_7
2017”) e che le contestazioni della resistente, contenute in memoria di costituzione, riguardano soltanto l'indennità di funzione e i superminimi e non anche ulteriori indennità inserite in busta paga e considerate da parte ricorrente nei propri conteggi (ovvero l'indennità di procura); né può ammettersi l'acquisizione in sede di CTU di documentazione non tempestivamente prodotta in atti, in assenza del consenso di tutte le parti in causa.
Conseguentemente, parte resistente deve essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 104.005,57 (di cui euro 98.764,31 dovuti a titolo di differenze retributive ed euro 5.241,26 dovuti a titolo di differenza per TFR), oltre interessi e rivalutazione, considerato che l'indennità di procura era stata inserita nei conteggi di parte ricorrente e che parte resistente non ha effettuato alcuna specifica contestazione sul punto in memoria di costituzione.
Si evidenzia, infine, che parte ricorrente, nelle note del 12.05.2025, ha aderito alla suindicata quantificazione delle differenze retributive operata dal CTU (v. pag. n. 16).
2. Sulla domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento conseguente alla delibera di esclusione da socio e di condanna al relativo risarcimento del danno
Con lettera datata 30.11.2020, la resistente ha comunicato al ricorrente la sua esclusione CP_1
da socio, deliberata dal Consiglio di Gestione in data 27.11.2020, con decorrenza dal 27.11.2020, allegando il verbale della seduta del Consiglio del 27.11.2020, nella quale si legge che i legali incaricati di analizzare la sussistenza dei presupposti dell'esercizio dell'azione di responsabilità dei disciolti Cont organi societari di avevano rilevato, in relazione ad una serie di operazioni che avevano prodotto danni alla stimati in 20 milioni di euro ( Operazione BU, CP_1 Controparte_5
finanziamenti alle società SI e SC), la violazione, da parte degli amministratori nominati a partire dal 27.06.2016, del dovere generale di gestire con diligenza (art. 2392 c.c.), dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria (artt. 2403 e 2497 c.c.) e del dovere di agire in modo informato
(art. 2381, ultimo comma, c.c.), nonché il mancato rispetto del principio di sana e prudente gestione,
18 Cont tanto che esercitava l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci nominati dal 27.06.2016, ai sensi degli artt. 2519, 2392, 2393, 2407, 2409 decies c.c.
In particolare, con la predetta delibera, è stato contestato al ricorrente di avere autorizzato parte dei finanziamenti indebitamente eseguiti in favore delle società SI e SC per importi rilevantissimi e di avere concorso alle deliberazioni in forza delle quali era stata perfezionata la c.d. Controparte_5 con grave violazione degli obblighi di cui all'art. 2381, comma 3, c.c., nonché del generale dovere di agire informati imposto dall'art. 2381, sesto comma, c.c., avendo omesso di chiedere agli organi delegati e al Presidente le informazioni necessarie, alla stregua di un criterio di diligenza professionale, al corretto adempimento di specifici obblighi, e di avere autorizzato tutti i bonifici, per complessivi euro 1.443.042,35, riferiti al perfezionamento di operazioni finanziarie con società estere aventi sede in
BU, volte a perfezionare compensazioni fiscali/previdenziali per un importo di euro 3.284.646,90, ritenute indebite (c.d. Operazione BU).
Nella predetta delibera si legge, altresì, che: “Le sopra dette condotte, contrarie ai principi che regolano la e fortemente dannose per quest'ultima, consentono l'esclusione da socio ai CP_1 sensi delll'art.13 lettere (a) e (k) dello Statuto della Cooperativa, il quale dispone che: “l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore: che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
che, in qualunque momento, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa. Sussistono, pertanto, i presupposti per procedere all'esclusione del socio , con conseguente Parte_1
automatica risoluzione del rapporto di lavoro sulla scorta del combinato disposto dell'art. 5, comma 2,
L. 142/2001 e dell'art. 14 dello Statuto della Cooperativa (v. doc. n. 19 del fascicolo di parte ricorrente).
Con lettera datata 30.11.2020, la Cooperativa resistente ha comunicato al ricorrente la risoluzione del rapporto di lavoro quale conseguenza automatica della sua esclusione da socio, deliberata in data
27.11.2020, sulla scorta del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, L. 142/2001 e dell'art. 14 dello
Statuto della Cooperativa (v. doc. n. 20 del fascicolo di parte ricorrente).
Cont Ciò posto, in ricorso, il ricorrente ha sostenuto che fosse a conoscenza delle operazioni contestate
( BU e finanziamenti a SI e SC) sin dall'ottobre 2018 e che, ciò nonostante, il rapporto CP_5
societario e di lavoro era proseguito per altri due anni, tanto da essere stato il ricorrente
Cont successivamente nominato Vice Presidente di , collaborando con l'organismo di vigilanza nello svolgimento delle indagini interne, oltre a invocare l'applicazione del principio della business
19 judgement rule, negando di essere stato coinvolto nel processo ideativo delle operazioni contestate e Cont sostenendo che le scelte gestorie e le operazioni adottate dal C.d.A. di erano sempre state precedute da una debita e approfondita informativa, svolta solitamente dal Presidente nei Per_6
confronti dei consiglieri e supportata da documenti, considerata, peraltro, la consulenza fornita da prestigiosi studi legali e da quotate società di consulenza.
Ancora, il ricorrente ha sostenuto in ricorso che l'Operazione BU fosse stata ideata e realizzata esclusivamente dal Presidente e dal Vice Presidente (esclusi da Persona_6 Persona_8
soci con delibera del C.d.A. del 3.04.2019) e mai illustrata agli altri consiglieri e al Collegio sindacale, essendosi il ricorrente limitato a vistare, in un solo caso, un bonifico relativo alla suddetta operazione, afferente al pagamento della fattura Sovis 1890 n. 19/2018 di euro 445.040,00, effettuato il 7.08.2018, trattandosi di un bonifico già autorizzato ed eseguito, che necessitava di essere vistato per la sua archiviazione (v. pagg. n. 36 e 38 del ricorso).
Con riferimento alla Operazione relativa alla compravendita di un complesso immobiliare di CP_5
Cont proprietà di sito in Montelupo Fiorentino, il ricorrente ha sostenuto di avere agito, in qualità di
Cont amministratore di , in modo informato e secondo correttezza, non potendogli essere addebitata a posteriori la non convenienza dal punto di vista economico della suddetta operazione.
Parimenti, il ricorrente ha sostenuto la legittimità dei finanziamenti intra gruppo effettuati dalla
Cont capogruppo nei confronti delle controllate SI e SC (v. pagg. 40-43 del ricorso).
In memoria di costituzione, parte resistente ha evidenziato che il ricorrente era stato nominato Vice
Presidente della resistente a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente e CP_1 Per_6
Per dai Vice Presidenti ed , in data 9.10.2018, e che, successivamente, nel febbraio 2019, la Per_8 cooperativa era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, e, nell'ottobre 2019, era stato omologato un accordo di ristrutturazione del debito, ai sensi dell'art. 182 bis, comma 5, L. Fall.; soltanto successivamente all'omologa dell'accordo ex art. 182 bis L. Fall. la Cooperativa aveva dato mandato ai propri advisors di verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e degli organi di controllo;
lo studio legale incaricato aveva depositato soltanto a maggio 2020 un parere di oltre 100 pagine in cui ravvisava la responsabilità degli amministratori, compreso il ricorrente, in relazione ai finanziamenti a SI e a SC e alle operazioni e BU;
conseguentemente il Consiglio di Sorveglianza della Cooperativa aveva CP_5 deliberato l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nell'agosto 2020, azione poi effettivamente proposta con atto di citazione notificato tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2020, con conseguente tempestività della adottata delibera di esclusione del ricorrente da socio.
20 La resistente ha, altresì, dedotto in memoria di costituzione la fondatezza degli addebiti CP_1
contestati al ricorrente (v. pagg. n. 45-55 della memoria di costituzione).
Ciò posto, deve ritenersi tempestiva la contestazione posta a fondamento della delibera di esclusione del ricorrente da socio, considerata la particolare complessità degli accertamenti relativi alle condotte addebitate al ricorrente (come dedotto in memoria di costituzione, alle pagg. n. 35-40); a tal proposito, il teste ex Presidente del C.d.A. della resistente, ha dichiarato che: “Sul Testimone_5 CP_1
52: la vicenda è stata complessa, ad ottobre 2018 vi è stata la conoscenza/presa di coscienza della situazione, evidenziata dallo studio legale che ci seguiva per la parte fiscale, lo studio Miccinesi, tanto che, a causa della vicenda BU, si dimisero presidente e vice presidente della cooperativa, ci fu quindi la ricostituzione del consiglio di amministrazione, successivamente vennero fuori firme su pagamenti per la vicenda dei crediti bulgari anche di e di , ma era una situazione da Pt_1 Per_10
chiarire, bisognava chiarire come la situazione si era creata, tanto che gli advisor vennero incaricati di approfondire la cosa, c'era stata anche una denuncia/esposto fatto alla magistratura contro ignoti, Cont per capire la situazione, che presentava aspetti di rilevanza penale, era un gruppo che fatturava
300 milioni di euro all'anno, da ottobre 2018, fino a che fu chiesto il fallimento di e poi il Parte_7 concordato preventivo, l'accordo di ristrutturazione del debito con Agenzia delle Entrate, fino alla fine del 2019, è stato un anno spaventoso per la gestione, tutto è stato accantonato, perché era impossibile tirare le somme rispetto a vicende non chiare, il parere chiesto al prof. D'EL era legato all'azione di responsabilità, mi pare sia avvenuto alla fine del 2019, ci furono molti pareri, c'erano più studi legali che seguivano varie questioni, dopo l'analisi dello studio legale D'EL, se non sbaglio, sull'insieme della vicenda che ha portato alla crisi della cooperativa e sull'operazione BU, è venuta fuori la decisione del consiglio di gestione, nell'anno 2020, che ha portato alla esclusione da socio del ricorrente.”.
A tal proposito, si vedano, altresì, i documenti n. 6 del fascicolo di parte resistente (verbale del C.d.A. contenente le delibere di esclusione dei soci e del 3.04.2019), n. 11 e 11 bis del Per_6 Per_8 fascicolo di parte resistente (ricorso e provvedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L. Fall. del 16.10.2019), n. 15 del fascicolo di parte resistente (piano industriale del luglio 2019), n. 12 del fascicolo di parte resistente (verbale dell'assemblea dei soci del 30.06.2019, con il quale è stato deliberato di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere a conferire l'incarico ad uno studio legale per valutare la possibilità di avanzare un'azione di
Cont responsabilità nei confronti del precedente Consiglio di Amministrazione di ).
Peraltro, le dichiarazioni rese dalla teste ex dipendente della cooperativa resistente, in Testimone_6 qualità di responsabile della segreteria, relative alle riunioni tenutesi nell'ottobre 2018, a seguito delle
21 dimissioni rassegnate dal Presidente e dai Vice Presidenti, concernono la sola operazione BU e non anche le ulteriori operazioni e finanziamenti oggetto di contestazione (anch'esse da accertarsi da parte della resistente, prima di procedere alla esclusione da socio dell'amministratore).
Venendo ora al merito delle contestazioni, deve farsi riferimento alla sentenza del Tribunale di Firenze,
Sezione Specializzata per le Imprese, n. 3419/2024 del 10.09.2024/4.11.2024, resa nel procedimento
R.G.N. 13116/2020, prodotta da parte resistente con la nota autorizzata del 19.02.2025 (pronuncia appellata da parte resistente, come emerge dall'atto di appello allegato alle note autorizzate del
12.05.2025, e avverso la quale anche il ricorrente intende proporre appello incidentale, come indicato a pag. n. 19 delle note conclusive autorizzate;
sul punto, si richiama la previsione dell'art. 337, comma 2,
c.p.c., che prevede una ipotesi di sospensione del processo soltanto facoltativa), la quale, in parziale accoglimento della domanda, ha accertato la responsabilità del ricorrente per mala gestio per l'erogazione di finanziamenti alla società controllata SI, mediante disposizioni di bonifico da lui Cont autorizzate, condannandolo al risarcimento del relativo danno a favore di , quantificato in complessivi euro 204.043,00, oltre rivalutazione monetaria, ed al pagamento delle spese processuali, non avendo, al contrario, il Tribunale delle Imprese ravvisato alcuna responsabilità gestoria del ricorrente con riferimento alle operazioni e BU (v. pagg. n. 41-62 della sentenza per CP_5
l'Operazione rispetto alla quale il Tribunale ha fatto applicazione del principio del business CP_5
judgement rule invocato da parte ricorrente in ricorso, e n. 62-76, per l'Operazione BU, essendo la specifica posizione del ricorrente affrontata a pag. n. 75 della sentenza, laddove il Tribunale ha ritenuto non integrata una responsabilità del ricorrente a fronte dell'apposizione di visti su bonifici già autorizzati), nonché con riferimento ai finanziamenti erogati verso SC (v. pagg. n. 76-84 della sentenza citata).
In particolare, il Collegio ha accertato la responsabilità dell'odierno ricorrente, in qualità di Cont amministratore di , con riferimento ai finanziamenti erogati verso SI, per euro 204.043,00 (non restituiti da SI, successivamente fallita), che l'odierno ricorrente non ha contestato di avere disposto
(oltre a risultare gli stessi documentalmente), essendosi limitato a sostenerne la legittimità, tuttavia, senza provare i vantaggi compensativi che, ai sensi dell'art. 2497 c.c., avrebbero legittimato l'erogazione dei finanziamenti, con conseguente condanna al relativo risarcimento del danno (v. pagg.
n. 90-91 della sentenza citata).
A tal proposito, si osserva che anche nel presente procedimento il ricorrente non ha contestato l'erogazione dei finanziamenti nei confronti delle società controllate, essendosi limitato a sostenerne la legittimità (tuttavia, esclusa dalla pronuncia sopracitata con riferimento a SI).
22 Si ritiene, pertanto, infondata la domanda di parte ricorrente di accertamento dell'illegittimità del licenziamento quale conseguenza automatica della sua esclusione da socio, e di conseguente condanna della parte resistente al risarcimento del relativo danno, reputandosi assorbente, ai fini della legittimità della delibera di esclusione del ricorrente dalla compagine sociale, la circostanza dell'accertamento della sua responsabilità per mala gestio con riferimento ai finanziamenti erogati nei confronti della controllata SI, con conseguente condanna del ricorrente al risarcimento del danno cagionato alla cooperativa, quantificato in oltre 200.000,00 euro, essendo detta condotta da sola sufficiente a integrare la contestata violazione delle norme codicistiche e statutarie e a fondare la delibera di esclusione del ricorrente dalla compagine sociale, con conseguente legittima automatica risoluzione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti e con conseguente rigetto delle domande formulate in ricorso sul punto.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Considerata la reciproca soccombenza, le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura della metà, le spese residue sono poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa e all'attività in concreto espletata.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 10.09.2024, sono poste definitivamente a carico di parte resistente. Devono, parimenti, essere poste a carico di parte resistente le spese documentate del CT di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, con decorrenza dal 20.01.2011 al 31.05.2015, nel livello Quadro CCNL Trasporto Merci Cooperative e, dal
1.06.2015 al 27.11.2020, come Dirigente CCNL Dirigenti Cooperative;
- per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 104.005,57 lordi, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive tra l'inquadramento inferiore attribuito e quello superiore rivendicato, per le ragioni di cui in parte motiva;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura della metà e condanna la cooperativa resistente al pagamento delle spese di lite residue a favore del ricorrente, queste ultime
23 liquidate in complessivi euro 6.697,50 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre
IVA, se dovuta, e CPA, come per legge, oltre al rimborso delle spese documentate di CTP;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 10.09.2024, definitivamente a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 23 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
24