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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5052 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3530/2020 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127-ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 26 maggio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 CodiceFiscale_1
disgiuntamente, dagli Avvocati Daniela Bianchi del Foro di Avezzano, c.f. C.F._2
, con studio in Avezzano (AQ) alla via XX Settembre n. 426/E, e AR RE del
[...]
Foro di Avezzano, c.f. , con studio in Civitella Roveto (AQ) alla via CodiceFiscale_3
Umberto I n. 24, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Francesca Maria
D'Avino in Nola (NA) alla via San Paolo Bel Sito n. 79, indirizzi p.e.c. Email_1
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APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] c.f. residente in [...], rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto presso il suo studio in Caserta alla via G. Verdi n. 30, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_4
APELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2059/2020,
- 1 - resa nel giudizio di primo grado avente n.r.g. 10369/2017 di R.G., pubblicata il 14 settembre
2020 e notificata in data 15 settembre 2020, in materia di risarcimento dei danni da lesione dei diritti della personalità.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 13 ottobre 2020, iscritto a ruolo in data 16 ottobre 2020, l'Avvocato ha impugnato la sentenza n. 2059/2020, Parte_1
pubblicata il 14 settembre 2020 e notificata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 15 settembre 2020, ai fini della decorrenza del termine breve, con la quale il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha accolto la domanda dell'Avvocato condannandolo CP_1
al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 10.000,00, equitativamente determinata, precisando nel dispositivo che la stessa ristora il danno patrimoniale, morale, biologico ed alla vita di relazione, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data di emissione della sentenza, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.540,00, di cui € 540,00 per spese vive, oltre spese generali, C.P.A. e
I.V.A., come per legge, ordinando la pubblicazione del dispositivo sui quotidiani “La
Stampa”, “Il Centro” ed “Il Messaggero”.
1.1. L'appellante ha impugnato sia la pronuncia sulla competenza, che quella sul merito.
In particolare, in ordine al primo profilo, ha chiesto alla Corte – in accoglimento dell'appello proposto – l'annullamento della sentenza impugnata, in quanto resa da giudice incompetente, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Più precisamente, a detta dell'appellante, nel caso di specie sarebbe competente a conoscere le domande oggetto di causa non il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma il Tribunale di
Avezzano, per le ragioni di cui meglio si dirà appresso;
in via subordinata, previa ammissione delle prove richieste nel primo grado del giudizio, lo stesso ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, per l'infondatezza delle domande attoree, non provate, con ogni conseguenza di legge sulle spese di lite, oltre che la condanna dell'appellato al pagamento, in suo favore, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c.; in via ulteriormente subordinata, l'Avvocato ha chiesto la compensazione Pt_1
integrale delle spese di lite del primo grado del giudizio.
- 2 - 2. In data 1° marzo 2021, si è costituito l'Avvocato quale procuratore di sé CP_1
stesso, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e di ogni richiesta ivi formulata, per la sua infondatezza, in fatto e diritto, e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio, resistendo sia sulla preliminare eccezione di incompetenza territoriale (tempestivamente proposta in primo grado e oggetto del principale motivo di appello), sia nel merito.
3. Con ordinanza, depositata il 16 marzo 2021 e comunicata alle parti il 22 marzo 2021,
l'Avvocato è stato autorizzato al deposito, in formato non telematico, del CD CP_1
ROM, contenente i files audio e video, già prodotti nel primo grado del giudizio.
4. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la visibilità del fascicolo telematico del primo grado del giudizio ed è stata riservata alla decisione l'eventuale ammissione delle prove.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 21 maggio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
5.1. L'odierno appellato ha citato in giudizio l'Avvocato , chiedendone la Parte_1 condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, morali, esistenziali, personali, professionali e di ogni altra natura, da lui subiti e subendi, per l'atteggiamento diffamatorio ed offensivo tenuto dal convenuto, da quantificarsi nell'importo provato in corso di causa o riconosciuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'insorgenza all'effettivo soddisfo. In particolare, l'attore ha quantificato le somme pretese a titolo di risarcimento nei termini che seguono (pagine 23 e ss. dell'atto di citazione in primo grado): € 164.000,00 a titolo di danno patrimoniale, sub specie di danno emergente e di lucro cessante, per la riduzione dell'attività professionale svolta in favore del in conseguenza della condotta diffamatoria della Controparte_2
controparte; € 250.000,00 a titolo di danno morale, qualificato in termini di autonoma voce di danno relativa alla componente non patrimoniale dei pregiudizi subiti;
ulteriori €
250.000,00 a titolo di danno esistenziale, determinato tenendo conto della gravità del fatto generatore di discredito;
da ultimo, ha quantificato – altresì – in € 86.000,00 la somma dovuta
- 3 - dal convenuto per ristorare il danneggiato dal patema e dal disagio psico-fisico sofferto a cagione della condotta illecita del medesimo. L'attore ha chiesto, infine, la condanna del convenuto a fare pubblicare, a proprie spese, sui quotidiani “Il Centro”, “La Stampa” ed “Il
Messaggero” l'emananda sentenza. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Ha sostenuto che, nel corso di vari comizi elettorali, tenuti nella cittadina marsicana di
Avezzano (AQ), l'Avvocato , candidato a primo cittadino, nell'agone elettorale Pt_1
avrebbe reso affermazioni volte ad offendere e a screditare la sua reputazione, proferendo accuse ingiustificate e gravi, sia di natura personale che professionale. Ha evidenziato, inoltre, che poiché tali discorsi sono stati pubblicati dal convenuto su YouTube e su
Facebook, si è realizzata la diffamazione aggravata dal mezzo della pubblicità.
5.2. Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Avezzano. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per la sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica e di cronaca, e – nello specifico – del diritto di critica politica.
6. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha riconosciuto fondata la domanda attorea, accogliendola.
Ha rilevato che, in caso di diffamazione a mezzo internet, la competenza territoriale viene radicata nel luogo di residenza del danneggiato;
che i fatti imputati all'attore non sono stati contestati e non necessitano di prova ulteriore, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.; che l'utilizzo della parodia del cognome " intendendo limone" non è di per sé diffamatorio Per_1
e che il soggetto colpito da tanto spirito, fuori luogo, non potrebbe dolersene in sede giudiziaria.
Ha evidenziato che il contenuto offensivo all'onore e al decoro sussiste, invece, nell'utilizzo del richiamo a fantomatici blitz, espressione tratta dal linguaggio giornalistico su inchieste relative a gravi episodi, e che la diffusione di tali espressioni individua l'intento lesivo e la volontà di porre alla berlina il soggetto che si reputa quale presunto autore di gravi illeciti che, invece, null'altro rappresentano se non il legittimo esercizio della professione legale.
Ha rilevato che il danno risarcibile, in difetto di prova certa della diminuzione del fatturato per una eventuale riduzione della clientela e degli incarichi professionali a causa di tale comportamento, è solo quello di natura non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
- 4 - Ha liquidato il danno all'immagine ed al decoro professionale, per tale illecito, nell'importo di € 10.000,00 e ha condannato, altresì, il convenuto alla rimozione da internet, da Facebook
e da ogni altro sito on line, di notizie, informazioni e contenuti censurati, nonché alla pubblicazione, a proprie spese, sui quotidiani “La Stampa”, “Il Centro” ed “Il Messaggero” del dispositivo della sentenza.
7. L'atto di appello è stato notificato in data 13 ottobre 2020 all'appellato, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, costituito nel primo grado del giudizio:
Avvocato Nunzio Mazzocchi.
L'appellato è stato convenuto dinanzi alla Corte territoriale per il giorno 3 febbraio 2021.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 16 ottobre 2020.
Alle preliminari verifiche l'appello così conformato consta tempestivo, risultando rispettato il termine di decadenza di 30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta, nei confronti del procuratore della parte appellante:
Avvocato Daniela Bianchi, il 15 settembre 2020.
8. Sempre in via preliminare, va altresì dichiarata l'ammissibilità dell'appello, in quanto conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c., ad onta di quanto sostenuto dalla parte appellata.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche all'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in
- 5 - un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto di appello, per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi su cui esso si fonda.
9. Infondata è anche l'eccezione di violazione del divieto di nova in appello, di cui all'art. 345 c.p.c., formulata dall'appellato in riferimento alle richieste contenute nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 16 marzo 2021, ribadite poi nelle note per l'udienza del
21 maggio 2025, aventi ad oggetto la restituzione delle somme versate, in esecuzione della sentenza impugnata, in favore dell'attore vittorioso in primo grado.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che una simile richiesta risulta certamente ammissibile, in quanto non si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 345 c.p.c., non costituendo una domanda nuova ai sensi della norma citata. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione: “La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021).
Nel caso in esame, il versamento delle somme sarebbe avvenuto – stando a quanto prospettato dall'appellante con le note di trattazione scritta per l'udienza del 16 marzo 2021, circostanza mai ex adverso contestata, oltre che debitamente provata mediante le contestuali allegazioni documentali – solo in seguito alla notifica dell'atto di appello. Ne consegue la tempestività della richiesta di restituzione, presentata nella prima difesa utile successiva al pagamento, e ribadita nei successivi atti difensivi.
Tanto premesso in punto di ammissibilità, resta salva ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione di merito, di talché detta richiesta andrà vagliata in relazione agli esiti del giudizio di appello.
9.1. D'altra parte, il passaggio in giudicato della sentenza n. 457/2023 del Giudice di Pace di Caserta (comunque solo allegato, ma non anche debitamente provato, dall'appellato), con
- 6 - la quale è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierno appellante, non preclude a questa Corte l'esame nel merito della questione, non trattandosi di rimettere in discussione una statuizione giudiziale destinata a far stato tra le parti ai sensi dell'art. 2909 c.c., bensì di vagliare un eventuale fatto sopravvenuto rispetto a quella statuizione. Tale fatto è rappresentato dal potenziale travolgimento del titolo di formazione giudiziale in base al quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento, rappresentato dalla sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva per legge.
9.2. Quanto alla contestuale domanda di condanna dell'appellato alla pubblicazione, a sue spese, sul quotidiano “il Centro”, del dispositivo della sentenza di appello, il cui accoglimento sarebbe funzionale a ripristinare la situazione precedente alla sentenza di primo grado, si rileva che tale richiesta appare logicamente condizionata all'accoglimento dell'appello, ragion per cui si rimanda anche per questo profilo al prosieguo per la relativa trattazione.
È dunque possibile accedere all'esame del merito.
10. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, o comunque per averla erroneamente rigettata, essendo competente il Tribunale di Avezzano.
L'appellante ha denunciato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente ed implicitamente rigettato la propria eccezione di incompetenza territoriale, sollevata tempestivamente e ritualmente, opinando che il giudice di primo grado abbia immotivatamente ritenuto che l'attore aveva la residenza nel Comune di Caserta.
Ha dedotto che l'Avvocato non aveva, all'epoca, e non ha, neppure oggi, la CP_1
residenza a Caserta;
che dagli atti di causa risulterebbe provato che l'attore, all'epoca in cui si sono verificati i fatti oggetto di causa, aveva in realtà la residenza ad Avezzano, dovendosi superare le risultanze dei registri anagrafici – dotate di efficacia probatoria meramente presuntiva – alla luce del luogo effettivo di domicilio e/o di residenza dell'attore- danneggiato, per come risultante dalle stesse dichiarazioni da lui rese alla pag. 1 dell'atto di citazione (“…nel corso degli ultimi quattro anni, l'avv. ha assunto, principalmente in CP_1
materia di responsabilità civile, incarichi di difesa del presso il cui albo degli Controparte_2 avvocati risulta iscritto;
citta ove, inoltre, ha eletto il proprio domicilio e dove vive con la propria famiglia…”).
- 7 - Ha precisato, dunque, che l'Avvocato aveva a Caserta solo la residenza anagrafica, CP_1
mentre la sua dimora abituale, ex art. 43 c.c., era ad Avezzano, evidenziando che tale circostanza debba ritenersi pacifica, essendo stata ammessa dallo stesso attore nel proprio atto introduttivo.
Ha dedotto che, per offrire ulteriori elementi di prova sul fatto che l'Avvocato CP_1
viveva ad Avezzano, ha tempestivamente e ritualmente richiesto sia l'interrogatorio formale dello stesso, che la prova testimoniale, ma il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 19 gennaio 2019, non ha ammesso i mezzi di prova richiesti.
Alla luce delle superiori considerazioni, ha pertanto invocato la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in favore del Tribunale di
Avezzano, così riproponendo espressamente in appello l'eccezione di incompetenza territoriale formulata in primo grado.
Ha dedotto che, per la determinazione della competenza, si deve fare riferimento agli artt.
18 e 20 c.p.c.; che il convenuto ha la residenza, il domicilio e la dimora nel paese di
NG (AQ), appartenente al distretto territoriale del Tribunale di Avezzano;
che, pertanto, anche ai sensi dell'art. 18 c.p.c., la competenza a conoscere la causa è del Tribunale di Avezzano, non di quello adito e che, pur volendo applicare il foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c., la competenza territoriale apparterrebbe solo al Tribunale di Avezzano.
Ha evidenziato che, per le domande di risarcimento dei danni relative ai diritti della personalità, recati da mezzi di comunicazione di massa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno da tempo stabilito che la competenza debba essere del giudice del luogo di domicilio del danneggiato o – se diverso – in quello di residenza (qui da intendersi rettamente come il luogo in cui il soggetto dimori abitualmente), perché, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, in tale luogo si realizzano principalmente le ricadute negative e gli effetti pregiudizievoli della lesione della reputazione del soggetto colpito dalla condotta diffamatoria (con richiami all'ordinanza della Cassazione a Sezioni Unite n. 21661 del 13 ottobre 2009, precedente risalente, ma che costituisce diritto vivente in subiecta materia).
A suffragio della propria tesi difensiva, inoltre, l'Avvocato ha posto in luce che – Pt_1
stando alle allegazioni in punto di fatto contenute nello stesso libello introduttivo a firma della controparte – nessun pregiudizio sarebbe stato, invece, percepito nella sfera giuridica soggettiva del danneggiato a Caserta, luogo mai menzionato in tal senso per tutto il corso
- 8 - del giudizio, ma solo ed esclusivamente ai fini dell'indicazione della città in cui l'attore aveva la propria residenza anagrafica.
Ha dedotto che l'iscrizione all'Albo del Foro di Avezzano proverebbe che, all'epoca dei fatti,
l'Avvocato aveva lì il proprio domicilio, inteso come sede principale dei suoi affari CP_1
e interessi, e che le modifiche del domicilio lavorativo dell'attore, sopravvenute in corso di causa, non avrebbero effetti sulla competenza, per il principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui all'art. 5 c.p.c..
Nel medesimo senso deporrebbe la richiesta di condanna del convenuto a pubblicare, a sue spese, l'emananda sentenza di accoglimento, con finalità riparative, sui giornali di primaria importanza regionale e/o di rilevante tiratura locale del . Controparte_2
Ha rilevato, inoltre, che non può trovare applicazione il criterio di competenza per territorio di cui all'art. 20 c.p.c., seconda parte, in quanto la domanda attorea avrebbe ad oggetto un'obbligazione per definizione non liquida, quale quella risarcitoria;
mentre l'art. 1182, comma 3, c.c. (norma di riferimento in materia di forum destinatae solutionis) riguarda solo le obbligazioni certe, liquide ed esigibili.
10.1. Il motivo è infondato.
È pur vero che la sentenza impugnata non risulta adeguatamente motivata in ordine al rigetto dell'eccezione di incompetenza tempestivamente formulata dal convenuto.
Cionondimeno, detta eccezione si rivela – ad un attento esame – destituita di fondamento.
Sul punto, il giudice di prime cure ha statuito laconicamente che “in caso di diffamazione a mezzo internet, la competenza territoriale veniva radicata nel luogo di residenza del danneggiato”, mancando di spendere efficaci argomentazioni atte a superare la tesi sostenuta dalla parte convenuta per tutto il corso del processo di primo grado.
L'eccipiente, infatti, muovendo dalla corretta premessa che nella materia oggetto di causa la competenza per territorio si radica presso il giudice del luogo di domicilio o di residenza dell'attore-danneggiato (come da insegnamento delle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 21661 del 13 ottobre 2009, sopra citata), ha contrapposto a tale assunto (non oggetto di discussione tra le odierne parti in causa) una serie di elementi – estrapolati dalle stesse difese di controparte – idonei (in tesi) a far emergere che l'attore, al momento della domanda, avesse in realtà tanto il domicilio (inteso quale sede di affari e interessi), quanto la residenza
(coincidente con la dimora abituale), in un luogo non rientrante nella circoscrizione territoriale di competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adito in primo grado.
- 9 - Nella specie, sarebbe stato lo stesso danneggiato, in diversi passaggi dell'atto di citazione
(in particolare, pagine 1, 19-20, 23 e ss.) a far trapelare tale circostanza. Egli, in effetti, in quella sede ha affermato di aver trasferito da anni il proprio domicilio nella città di
Avezzano, presso il cui Albo degli Avvocati risultava iscritto, e di ivi abitare con la propria famiglia;
ha lamentato che, in seguito ai fatti di causa, fosse “finito sulla bocca di tutti” per essere stata la notizia del comizio ripresa dalle principali testate giornalistiche di rilievo locale, subendo un pregiudizio alla propria reputazione e al proprio onore, con conseguente sostanziale riduzione dell'attività professionale precedentemente svolta in favore del
; ha chiesto, quindi, la pubblicazione della sentenza di condanna sulla Controparte_2
stampa di rilevante diffusione regionale e locale.
A fronte delle superiori osservazioni, il Tribunale (nella persona di un magistrato togato sostituito in corso di causa dal G.O.T. che ha vergato la motivazione), dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni relativamente all'eccezione di incompetenza, ha stabilito che si sarebbe pronunciato in merito a tale questione unitamente al merito.
Questa Corte è consapevole dell'esistenza di un granitico orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità che, con specifico riguardo alla materia delle notificazioni, ha da tempo valorizzato la necessità di utilizzare un criterio di tipo sostanzialistico al fine di individuare il luogo di effettiva dimora del destinatario dell'atto, anche superando – se del caso – le risultanze dei registri anagrafici, dotate di una valenza meramente presuntiva e soggette al prudente apprezzamento del giudice, alla luce delle peculiarità del caso concreto. In questo senso, si veda, ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 11550 del 14 maggio 2013: “Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale”.
Tuttavia, ove anche si accedesse alla tesi dell'appellante relativamente all'irrilevanza (nel caso di specie) del luogo di residenza anagrafica, in considerazione di quanto espressamente dedotto dall'attore nell'atto di citazione, tale premessa non potrebbe assumere efficacia dirimente ai fini di una pronuncia di accoglimento dell'eccezione in parola, atteso che – come pure emerge pacificamente dalle prospettazioni di ambo le parti – l'Avvocato CP_1
all'epoca della proposizione della domanda giudiziale, aveva, altresì, nella città di Caserta il proprio domicilio, sia pure aggiuntivo rispetto al domicilio sito in Avezzano. Ciò si
- 10 - desume univocamente dalla circostanza che il professionista in discorso aveva (e così tuttora) il proprio studio professionale in entrambe le prefate città.
Non depone in senso contrario l'art. 7 della legge professionale forense (legge n. 247/2012), pure invocato dall'appellante, a mente del quale “L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente …”, sia perché – lo si ribadisce – l'esistenza di un domicilio non esclude la possibilità di eleggerne o conservarne uno alternativo (ipotesi, questa, che si reputa essersi verificata nel caso di specie), sia perché tale norma non costituisce espressione di una prescrizione tassativa ed inderogabile, bensì dispone testualmente che di regola il domicilio professionale dell'Avvocato coincide con il luogo in cui lo stesso esercita la propria attività in maniera prevalente, ma non per questo esclusiva.
Del resto, lo stesso appellante mostra di essere a conoscenza dell'esistenza di un precedente fondamentale in materia, rappresentato dall'ordinanza n. 21661/2009, con cui le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla competenza territoriale per le controversie relative ai danni da diffamazione con mezzi di comunicazione di massa, stabilendo che detta competenza si radica nel luogo di domicilio o, in caso di diversità, anche in quello di residenza del danneggiato. In quella occasione, è stato altresì chiarito che “tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio «ambulatorio» della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole”.
Proprio in considerazione di quest'ultima ratio decidendi, è possibile rintracciare un argomento ulteriore che – unitamente agli altri appena illustrati – converge verso la soluzione qui accolta. Invero, la stessa opzione iniziale del danneggiato in favore del foro casertano, unitamente alla mancata adesione – ed anzi, alla ferma opposizione – rispetto all'eccezione di incompetenza dell'avversario, costituisce un indice sintomatico, da valutare nel complesso di tutte le risultanze degli atti processuali, della conformità di tale scelta alle esigenze di tutela del soggetto più debole e conforta il Collegio in merito all'effettiva collocabilità del collegamento territoriale, sebbene non esclusivo, del danneggiato con la
- 11 - città di Caserta, ove è del tutto verosimile che egli abbia avvertito le conseguenze pregiudizievoli della condotta diffamatoria causativa dei danni lamentati.
Pertanto, il primo motivo di appello va rigettato, con la conseguente necessità di esaminare il merito della controversia e di vagliare la fondatezza degli ulteriori motivi di gravame.
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per l'omessa pronuncia sull'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e per l'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione adito.
Ha denunciato che il Tribunale non si è pronunciato sull'eccezione di improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione.
Ha dedotto che, per la giurisprudenza, nel giudizio di risarcimento dei danni, derivanti dalla lesione dei diritti della personalità, con mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, con riferimento al forum commissi delicti, di cui all'art. 20
c.p.c., nel luogo di domicilio del danneggiato;
che la mediazione è stata introdotta dinanzi ad un organismo di mediazione con sede in Caserta, che sarebbe incompetente, essendo situato fuori dalla circoscrizione del Tribunale di Avezzano, l'unico competente a conoscere la causa di merito e che, pertanto, la procedura di mediazione esperita sarebbe invalida.
Ha contestato che tale procedura sarebbe stata conclusa con esito negativo per la sua ingiustificata mancata partecipazione all'incontro dell'8 novembre 2017, nonostante egli abbia chiesto a mezzo posta elettronica certificata un rinvio dell'incontro per concomitanti impegni professionali, come risulterebbe provato in atti. Ha rilevato che, peraltro, la giurisprudenza di merito ritiene giustificata la mancata adesione al procedimento di mediazione nel caso di incompetenza dell'organismo di mediazione.
Pertanto, la procedura conciliativa instaurata per iniziativa dell'odierno appellato non sarebbe idonea a produrre alcun effetto, con la conseguenza che la domanda proposta dall'Avvocato sarebbe improcedibile, poiché ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. CP_1
28/2010, il risarcimento dei danni da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità rientra tra le materie in cui è obbligatorio esperire preliminarmente il procedimento di mediazione.
11.1. Il motivo è infondato, per ragioni del tutto analoghe a quelle che hanno condotto questa Corte al rigetto del primo motivo di appello (vedasi trattazione contenuta sub § 10.1.).
- 12 - Infatti, le argomentazioni spese dall'appellante presuppongono logicamente l'accoglimento della preliminare eccezione di incompetenza, dalla quale si è fatta dipendere la mancata verificazione della condizione di procedibilità rappresentata dal regolare esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria dinanzi all'organismo territorialmente competente.
Si noti che lo stesso appellante ha precisato, alla pag. 15 dell'atto di citazione in appello, che
“Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e successive modificazioni, «la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 deve essere presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia». Con tale norma il legislatore rimette alle ordinarie regole dettate dal codice di procedura civile l'esatta individuazione dell'Organismo competente”.
Orbene, avendo questa Corte ritenuto che il giudizio di primo grado sia stato correttamente incardinato presso l'Ufficio giudiziario competente per territorio, la norma succitata reca quale corollario ineliminabile che – parallelamente – anche la procedura di mediazione sia stata regolarmente avviata dall'odierna parte appellata, a ciò onerata. Quest'ultima ha, infatti, introdotto il relativo procedimento presso l'Organismo “
[...]
con sede in Caserta al Corso Trieste n. 146, Controparte_3
situato all'interno della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente a decidere la controversia, in ragione di quanto si è osservato supra.
12. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per l'omesso assolvimento dell'onere probatorio sulla condotta asseritamente diffamatoria, sull'autore della pubblicazione sui social network, sul danno patrimoniale e su quello non patrimoniale, che non può essere considerato sussistente in re ipsa.
Ha dedotto che la ricostruzione del fatto, compiuta dal primo giudice, sarebbe errata, non avendo l'attore provato che la pubblicazione del comizio su internet sia stata effettuata ad opera del convenuto, il quale ha fin dall'inizio negato ogni sua responsabilità a tal riguardo.
Alla luce di tale specifica contestazione, l'Avvocato avrebbe dovuto provare il fatto CP_1
storico del caricamento del video sulle piattaforme YouTube e Facebook ad opera del presunto danneggiante, individuando l'indirizzo IP dal quale sarebbe avvenuto l'upload.
Ha rilevato che l'attore non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante e che, quindi, la sua domanda sia da respingere, anche ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Ha, inoltre, negato la portata diffamatoria delle frasi da lui pronunciate, precisando che le stesse non erano nemmeno rivolte all'attore, ma all'amministrazione comunale uscente, che, negli anni,
- 13 - aveva affidato incarichi a pioggia ad un numero limitato di professionisti di diverse categorie. In ogni caso, ha rilevato che nessuna prova era stata fornita dall'attore in ordine ai danni asseritamente subiti.
13. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per l'errata valutazione dei fatti di causa.
Ha dedotto che la sentenza gravata contrasterebbe con le risultanze istruttorie e dimostrerebbe che il Tribunale non ha nemmeno ascoltato i video prodotti dalla controparte;
altrimenti, avrebbe constatato che il termine blitz era riferito all'amministrazione uscente e non all'Avvocato e che sarebbe facile rendersi conto CP_1
di tale circostanza, ascoltando i video in atti.
Ha rilevato che, ascoltando uno di essi, si evincerebbe chiaramente che la critica politica sintetizzata dall'utilizzo dell'espressione blitz, censurato dal giudice di prime cure, era in realtà riferita al rinnovo, inopportuno in quanto avvenuto in prossimità della scadenza del mandato elettorale, all'insaputa della Giunta Comunale e con un semplice provvedimento dirigenziale, di un incarico professionale pluriennale ad un avvocato. In tale contesto,
l'intento del discorso era quello di rappresentare ai cittadini che, se fosse stato eletto
Sindaco, avrebbe attribuito gli incarichi in maniera trasparente, con il criterio della rotazione, previo accordo con gli ordini professionali delle varie categorie. Il ricorso alla descritta terminologia, dunque, non avrebbe perseguito alcuna finalità denigratoria nei confronti dell'Avvocato e l'accezione negativa che le è stata attribuita sia dall'allora CP_1
attore, sia dal giudicante, sarebbe stata frutto di una fuorviante estrapolazione rispetto al contesto di riferimento.
14. Il terzo e il quarto motivo sono infondati.
Gli stessi, riportati ai precedenti paragrafi 12 e 13, sottendono questioni comuni e, pertanto, si ravvisa l'opportunità di una relativa trattazione unitaria.
14.1. L'appellante, mediante i suddetti motivi di gravame, ha rilevato l'erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui la medesima ha accolto la domanda, nonostante il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, di ciò gravato. In particolare, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova in ordine ai fatti allegati dall'attore in applicazione del principio di non contestazione di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c., nonostante parte convenuta abbia – a suo dire – specificamente contestato non tanto di aver effettivamente pronunciato le parole riportate negli avversi scritti difensivi, quanto
- 14 - piuttosto di essere l'autore del caricamento del video del comizio su Facebook. A fronte di tale contestazione, sarebbe spettato all'attore dimostrare con esattezza l'indirizzo IP al quale attribuire l'upload del documento audiovisivo in questione, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio.
La tesi, pur suggestiva, non coglie nel segno.
In primo luogo, essa non considera che il discorso contenente le espressioni di (asserita) portata diffamatoria è stato pronunciato in un luogo pubblico (la piazza nella quale si è svolto il comizio elettorale) dinanzi ad una pluralità di persone, così integrando – di per sé
– tutti gli elementi essenziali della fattispecie penalistica prevista e punita dall'art. 595 c.p., il quale testualmente recita: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino a un anno
o con la multa fino a milletrentadue euro”. Dunque, ai fini della configurazione del reato, è sufficiente la presenza di almeno due persone in grado di percepire le parole diffamatorie
(esclusi il soggetto agente e la persona offesa), mentre la particolare diffusività del mezzo utilizzato per ledere l'altrui reputazione può, semmai, integrare una circostanza aggravante, idonea ad incidere non sull'an, ma sul quantum della pretesa risarcitoria (su cui, v. infra).
E che a pronunciare le espressioni asseritamente denigratorie sia stato proprio l'odierno appellante costituisce circostanza – questa sì – pacifica ed incontestata tra le parti, tant'è che lo stesso appellante ha più volte richiamato nei propri scritti difensivi il DVD – prodotto dalla controparte – contenente la riproduzione audiovisiva del comizio in parola, onde dimostrare l'avvenuta decontestualizzazione delle presunte parole diffamanti.
Non merita, quindi, soffermarsi oltre sulla prova della verificazione del fatto storico che l'attore ha ascritto al convenuto, in disparte ogni ulteriore considerazione circa l'effettiva portata diffamatoria della condotta di cui si discorre.
14.2. Altro profilo di erroneità della sentenza appellata consisterebbe nel non aver considerato affatto che le parole proferite in occasione della campagna elettorale per la carica di Sindaco di Avezzano non fossero, a ben vedere, rivolte ad alcun soggetto in particolare, né tantomeno all'Avvocato bensì costituissero legittimo esercizio del CP_1
diritto di critica politica da parte del candidato Avvocato , nei confronti Pt_1 dell'amministrazione comunale uscente.
Nemmeno tale censura risulta convincente.
- 15 - Tra le espressioni utilizzate dal presunto danneggiante vi sono, infatti, le seguenti: “avv.
, “un avvocato che non era nemmeno di questo foro”, “avvocato del campano o che veniva Per_1
dalla Campania”. Ne deriva che, pur non essendo l'Avv. mai stato esplicitamente CP_1 menzionato, la riconducibilità al medesimo dell'intento diffamatorio risulta univoca e non revocabile in dubbio. La conclusione, poi, pare avvalorata anche e soprattutto in considerazione del contesto in cui si sono verificati i fatti di causa, vale a dire in una città
(quella di Avezzano) di modeste dimensioni, nella quale verosimilmente – e comunque senza che sul punto sia giunta alcuna puntuale smentita da parte del – all'elettore Pt_1 medio non sarebbe risultato difficile identificare la persona alla quale sono state rivolte le censure de quibus.
Anzi, la deliberata scelta delle parole spese in detta occasione, con specifico riferimento alla ripetuta precisazione delle origini campane del destinatario di presunti “incarichi professionali a pioggia” in quanto “amici di amici”, sembrano ispirate proprio dall'intento, perseguito dall'odierno appellante, di rendere agevolmente individuabile il soggetto cui le stesse sono state indirizzate, indicandone i tratti distintivi rispetto agli altri avvocati del foro che – ipoteticamente – avessero ricevuto incarichi dal . Controparte_2
In proposito, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato che “L'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale causato da una diffamazione commessa col mezzo della stampa sorge non solo quando la persona diffamata sia nominata nello scritto, ma anche quando – pur non essendo nominata – sia chiaramente ed univocamente identificabile” (Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 16543 del 28 settembre 2012). Ed ancora:
“Non occorre, quindi, che la persona cui l'offesa è diretta venga nominativamente designata (Cass. pen., 18 gennaio 1993, n. 3900, Pendinelli), essendo sufficiente che l'individuazione sia possibile per esclusione, in via induttiva, tra una categoria di persone, senza che assuma importanza il fatto che
l'identificazione venga in concreto compiuta da un ristretto numero di persone (Cass. pen., 7 maggio
1992, n. 8120, , Id., 20 dicembre 2010, n. 7410, A.). D'altra parte, l'intento diffamatorio Persona_2 può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante subdole allusioni (Cass. pen., 7 febbraio
1991, n. 4384, ”. Per_3
Del resto, l'appellante nemmeno ha allegato un possibile riferimento a soggetti diversi dall'attuale controparte processuale, di cui la Corte avrebbe potuto ipoteticamente tenere conto al fine di escludere l'univoca identificabilità del destinatario dell'offesa, adducendo semplicemente che le censure fossero state mosse genericamente all'amministrazione
- 16 - comunale e che, pertanto, esse fossero scriminate dall'esercizio del diritto di critica politica, costituzionalmente tutelato in quanto espressione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero.
Così, tuttavia, non è.
Come già rilevato, invero, il non si è limitato ad una generica critica dell'operato Pt_1
dell'amministrazione uscente, bensì ha identificato – in maniera tanto allusiva e implicita, quanto univoca – il soggetto che avrebbe indebitamente e illecitamente beneficiato della politica di affidamento degli incarichi professionali perseguita dal , Controparte_2 nella persona dell'Avvocato Quest'ultimo, in base a quanto lasciato intendere CP_1
dall'autore del comizio, si sarebbe pertanto reso complice di azioni poco trasparenti, contrarie ai canoni di imparzialità e legalità dell'azione amministrativa, se non addirittura penalmente rilevanti, poste in essere in suo favore dai rappresentanti dell'avversa fazione politica.
Ne discende che la condotta foriera dei lamentati danni, lungi dal costituire un fatto la cui carica offensiva risulta giustificata – recte: non antigiuridica – in virtù dell'esercizio del diritto di critica politica, riveste piuttosto portata diffamatoria nei confronti di un soggetto identificabile – sebbene non nominativamente identificato – il quale, peraltro, nemmeno concorreva alle elezioni amministrative che hanno occasionato la vicenda.
Proprio la circostanza che si sia trattato di un soggetto estraneo alla competizione elettorale induce questo Collegio a ritenere che giammai la portata lesiva delle dichiarazioni in questione possa ritenersi giustificata dalla dinamica politico-elettorale all'epoca in atto, traducendosi piuttosto in un attacco gratuito alla persona.
In simili ipotesi, nient'affatto assimilabili ai diversi casi in cui la critica venga indirizzata, ad esempio, ai pubblici funzionari asseritamente responsabili di favoritismi rispondenti a logiche clientelari (salva, in ogni caso, la necessità di verificare la verità del fatto, oltre che l'interesse pubblico della notizia e la continenza del linguaggio utilizzato, in relazione al contesto), la giurisprudenza di legittimità – sia civile che penale – è concorde nell'escludere l'operatività dell'esimente dell'esercizio del diritto ex art. 51 c.p. (cfr. Cass. pen., sez. V, sentenza n. 46132 del 13 giugno 2014, così massimata: “Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consiste in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni
- 17 - non obiettive, purché non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario”).
14.3. La sentenza impugnata è stata, inoltre, censurata per aver dato un peso eccessivo all'utilizzo del termine blitz nel corso del comizio elettorale tenuto dall'allora convenuto, al fine di connotare di portata denigratoria la condotta de qua. In tal modo – ha osservato l'appellante – l'espressione in questione è stata impropriamente estrapolata dal contesto di riferimento, cosa della quale si sarebbe potuto avvedere il Giudicante, se solo avesse ascoltato la registrazione versata in atti.
Detto profilo appare, a ben vedere, ampiamente assorbito dalle superiori considerazioni (v.
§ 14.2). Il Collegio ha, infatti, ritenuto sussistente la carica diffamatoria del discorso pronunciato dal a seguito di una disamina complessiva dello stesso, atta a Pt_1
disvelarne il significato oggettivamente percepibile dagli astanti, nonché l'intento soggettivamente perseguito dall'agente, senza trascendere nel riconoscere preminente rilevanza dall'utilizzo dello specifico termine blitz (anch'esso asseritamente riferito non all'odierno appellato, ma all'operato dell'amministrazione comunale, colpevole di aver rinnovato incarichi professionali pluriennali a ridosso delle elezioni e mediante una semplice determinazione dirigenziale). L'espressione non è scevra da suggestione quanto al fatto che l'Avvocato abbia attivamente preso parte al sodalizio che la lungimiranza CP_1 politica del candidato Sindaco avrebbe impedito e prima ancora svelato ai cittadini di
Avezzano, includendo nel disdoro della politica clientelare anche il soggetto che ne avrebbe tratto, senza merito, profitto.
Il terzo ed il quarto motivo di appello si appalesano, dunque, infondati e, di conseguenza, andranno rigettati.
15. Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per l'errato riconoscimento dei danni patrimoniali, che sarebbe illegittimo, in quanto contrario agli artt. 1223 c.c., 2059 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c..
Ha dedotto che l'attore non avrebbe in alcun modo provato i lamentati danni di natura patrimoniale, che pertanto non avrebbero dovuto essere liquidati dal Tribunale, non potendosi sopperire alla carenza di prova mediante il ricorso ad una valutazione equitativa del giudice. In tal caso, opererebbe invece la diversa regola di giudizio fondata sull'onere della prova, che onera colui che si afferma titolare di un diritto a provarne i fatti costitutivi, tra cui certamente rientra l'individuazione del pregiudizio – patrimoniale o non
- 18 - patrimoniale – effettivamente sofferto a causa dell'altrui condotta illecita. Applicando correttamente detta ratio decidendi, nessuna somma avrebbe dovuto essere accordata dal
Tribunale a titolo di danno patrimoniale, la cui allegazione – a detta dell'appellante – precluderebbe in radice la liquidazione in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c., trattandosi di un pregiudizio che, per sua natura, è suscettibile di essere provato nel suo preciso ammontare.
Ha, dunque, invocato, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali.
15.1. Il motivo è fondato.
In ordine al motivo di gravame in esame, si rileva un profilo di contraddittorietà della decisione impugnata, in quanto nella relativa motivazione è stata espressamente dichiarata l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno di natura patrimoniale, per carenza di elementi probatori a sostegno, mentre nel primo capo della parte dispositiva si legge testualmente “accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 10.000,00 (diecimila/00) equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, morale, biologico e alla vita di relazione oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data di emissione della presente sentenza”.
Ancor di più è evidente il contrasto tra motivazione e dispositivo, se sol si considera che il giudice ha contestualmente precisato che “la quantificazione del danno […] è eminentemente di natura morale […]”, danno che è stato poi liquidato equitativamente nella complessiva somma di € 10.000,00 (vedasi il successivo capoverso della sentenza gravata).
Come evidenziato da parte appellata, è verosimile che si tratti di un mero refuso contenuto nel primo capo del dispositivo, circostanza che – però – sarebbe dovuta emergere all'esito di un procedimento di correzione dell'errore materiale, mai avviato da alcuna delle parti.
Ad ogni buon conto, posto che nessun appello incidentale è stato spiegato dal in CP_1 merito alla ritenuta infondatezza dei profili patrimoniali della pretesa risarcitoria, il denunciato contrasto tra dispositivo e motivazione potrà, in questa sede, essere definitivamente risolto mediante la rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di danno non patrimoniale, conseguentemente all'accoglimento del sesto motivo di appello (di cui si dirà al successivo § 16).
16. Con il sesto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per l'errato riconoscimento dei danni non patrimoniali, ossia morale, biologico ed alla vita di
- 19 - relazione, che sarebbe illegittimo, in quanto contrario agli artt. 1223 c.c., 2059 c.c., 2697 c.c. e
115 c.p.c..
Ha denunciato che il Tribunale non avrebbe affatto motivato i criteri seguiti per la quantificazione del danno, che sarebbe illegittima e spropositata, in violazione dei principi che regolano l'applicazione del criterio equitativo nella liquidazione del danno non patrimoniale, sanciti dall'art. 1226 c.c.. Nulla, in particolare, avrebbe addotto il giudice di prime cure in ordine ai criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della determinazione del quantum debeatur, relativamente a fattispecie assimilabili a quella oggetto di causa, tra cui la gravità della condotta, l'intensità dell'offesa, la diffusività della notizia del fatto, la particolare notorietà del personaggio interessato.
Ha impugnato, altresì, la liquidazione del danno biologico ed alla vita di relazione, deducendo che l'attore non avrebbe provato la sussistenza di queste due voci di danno. Più in generale, nel contestare le avverse pretese, parte appellante ha evidenziato che, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni da diffamazione, non è sufficiente che il danneggiato dimostri la condotta diffamatoria perpetrata in suo pregiudizio (comunque sempre contestata nel corso di entrambi i gradi del processo), non trattandosi di danni in re ipsa, ma di veri e propri danni conseguenza che – in quanto tali – vanno debitamente allegati e provati, sia pure mediante il ricorso a presunzioni semplici.
Ha rilevato che, al più, l'offesa arrecata alla controparte andrebbe qualificata non come grave, ma, semmai, di lieve entità, con ogni conseguenza sull'importo liquidato, invocando, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la riconduzione ad equità dell'importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni, con una drastica riduzione dello stesso.
16.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Va chiarito, in premessa, che (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato) la materia del danno da diffamazione e, più in generale, quella dei danni derivanti dalla lesione dei diritti della personalità, non si sottrae al principio dell'inconfigurabilità di danni in re ipsa nell'ambito del vigente sistema di responsabilità civile, né tantomeno alla regola in base alla quale al danneggiato spetta il risarcimento dei soli pregiudizi che sia stato in grado di allegare e provare, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni, anche semplici. Tanto costituisce un diretto precipitato della struttura dell'illecito aquiliano, contraddistinto da
- 20 - finalità prettamente riparatorie, estranee alla logica sanzionatoria tipica del diritto penale, e che – dunque – presuppone l'esistenza tanto di un danno evento, quanto di un danno conseguenza.
Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, non è sufficiente che si sia verificato un fatto illecito (il c.d. danno evento, nella specie corrispondente alla lesione della reputazione dell'attore, di cui si è ampiamente detto supra), ma occorre che detto fatto illecito sia eziologicamente correlato al verificarsi di concreti pregiudizi, il cui accertamento rientra nel prudente apprezzamento del giudice, nel rispetto del criterio di riparto dell'onere della prova posto dall'art. 2697 c.c..
Con specifico riguardo alla materia che ci occupa, la Corte di Cassazione è costante nell'affermare che “In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale
e professionale” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 34635 del 27 dicembre 2024).
Esplicita nell'escludere l'ammissibilità di un danno in re ipsa è, poi, Cassazione civile, sez.
VI-3, ordinanza n. 8861 del 31 marzo 2021 (“In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è «in re ipsa», identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”).
Orbene, posto che la prova di un danno che essenzialmente si verifica nel c.d. foro interno del soggetto non si presta, per sua natura, ad essere valutata col medesimo rigore che caratterizza pregiudizi di diversa natura (tra cui quelli eminentemente patrimoniali), va rilevato che non si condividono le difese svolte sul punto dall'appellante, specie laddove quest'ultimo ha asserito che le avverse doglianze, consistenti nel fatto che l'Avvocato sarebbe finito “sulla bocca di tutti”, sarebbero rimaste indimostrate. L'odierno CP_1
appellato ha provveduto, infatti, a versare in atti documentazione estratta dalle principali testate giornalistiche di rilievo locale, operanti anche online, attestante l'ampio risalto dato alla notizia, con conseguente ulteriore discredito ai suoi danni.
- 21 - Lo stesso ha dedotto, altresì, sin dall'atto introduttivo, che a causa della condotta diffamatoria di controparte, avrebbe subito un consistente danno di natura non patrimoniale, sub specie di danno morale, inteso quale patema d'animo fonte di sofferenze interiori non trascurabili per il soggetto, esistenziale, corrispondente all'alterazione delle abitudini di vita in conseguenza della condotta illecita, nonché derivante dalle sofferenze psico-fisiche patite.
Dovendosi escludere la risarcibilità sia del non meglio identificato “patema di natura psico- fisica”, che del danno esistenziale, in merito ai quali l'attore nemmeno ha allegato alcuna circostanza idonea a comprovarne – quanto meno secondo un criterio presuntivo –
l'effettiva verificazione, va necessariamente ridotta la l'entità del risarcimento come determinata dal giudice di prime cure, dovendosi liquidare – sempre in via equitativa, salve le precisazioni che seguono – unicamente il danno morale soggettivo, tenendo conto dei tre parametri individuati dalla Suprema Corte (diffusione della notizia, rilevanza dell'offesa e posizione sociale della vittima).
16.2. Prima di passare ad esaminare funditus la questione sottesa alla censura in esame, merita soffermarsi brevemente sul tema generale dei criteri di liquidazione del danno da diffamazione commessa a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa.
Come rimarcato dall'appellante nei suoi scritti difensivi, la Corte di Cassazione ha in più occasioni ammonito del fatto che l'equità non debba scadere in arbitrio e che a tal fine occorre, per consentire il controllo della decisione, che il giudice che vi faccia ricorso indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli appartiene, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la stima.
Dalla lettura della sentenza oggetto di gravame, si evince con tutta evidenza la carenza di motivazione in merito ai criteri adottati ai fini della quantificazione del pregiudizio ristorabile. In proposito, il giudice di prime cure si è limitato a statuire che “il danno all'immagine e al decoro professionale … può essere prudentemente quantificato nell'importo di €
10.000,00 …”.
In subiecta materia, invero, la giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nell'affermare la necessità che il giudice non si discosti immotivatamente – pena la violazione del parametro normativo rappresentato dall'equità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056
c.c. – dai criteri orientativi di liquidazione elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che per diffusione su scala nazionale e autorevolezza anche metodologica,
- 22 - appaiono quelle che meglio orientano il giudicante nella liquidazione. Anche recentemente, la Corte regolatrice ha chiarito che le tabelle milanesi, per rilevanza e preminenza
“paranormativa” data dalla loro diffusione su scala nazionale, consistono in una codificazione e in un'opera di sintesi dei vari parametri da applicare al risarcimento di quelli che, tra i diversi danni, sono di più difficile accertamento positivo di talché è piuttosto nel caso in cui ci si discosti da essi che è più urgente l'obbligo della motivazione (Cassazione civile, sez. III, 02.12.2021, n. 38077).
In tale direzione si muovono diverse pronunce della Suprema Corte in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, esprimendo concordemente il principio secondo cui “l'omessa
o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell'art. 1226 c.c., costituendo le stesse una sorta di parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge” (Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 27562 del 21 novembre 2017).
Ebbene, dette tabelle scaturiscono da una media ponderata dei provvedimenti pronunciati in tema di risarcimento del danno da diffamazione di diversi Tribunali nazionali variamente distribuiti sul territorio e contemperano la complessità dei fattori di probabile incidenza sul danno, in range distinti per intensità della sofferenza dipendente: dalla notorietà del diffamante;
dalla qualità del diffamato (carica pubblica, ruolo istituzionale, ruolo professionale); dalla natura della condotta diffamatoria;
dal grado e dal livello di propalazione della notizia;
dall'intensità dell'elemento psicologico in testa all'autore della diffamazione;
dal mezzo con cui essa è stata perpetrata;
dalla natura e dall'entità delle conseguenze;
dalla pregressa reputazione del diffamato;
dalla riconoscibilità di questi;
dal lasso temporale trascorso tra il fatto e la domanda giudiziale;
dalla condotta riparatoria successiva, se attuata.
Invero, i criteri tabellati cui si è fatto ricorso considerano il peculiare oggetto dell'ingiusta lesione: il diritto inviolabile della persona alla propria dignità, immagine e reputazione, protetto dall'art. 2 della Carta fondamentale, compromesso nella sua olistica dimensione da ogni ingiusta offesa sia personale sia professionale.
Pertanto, non vi è dubbio che analoghe esigenze di uniformità di trattamento – in ossequio al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. – rendano i dettami professati dalla prefata giurisprudenza di legittimità estensibili anche alla materia della diffamazione a mezzo stampa o internet. Alle stesse conclusioni è giunta in ripetute occasioni la Corte di
- 23 - Cassazione, la quale – con particolare riferimento all'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, ma enunciando criteri suscettibili di adattamento anche a quella a mezzo social network – ha avuto recentemente a precisare che “Orbene, va quindi affermato che, anche nella materia della diffamazione a mezzo stampa e relativamente alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno debba essere liquidato seguendo quelle tabelle, quali elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale
o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria, dall'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa. E, inoltre, considerando: la collocazione dell'articolo e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa;
l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione;
la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
la limitata riconoscibilità del diffamato;
la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il loro rifiuto” (così, in parte motiva, Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 3772 del 12 febbraio 2024).
La motivazione che la sentenza oggi appellata ha posto a fondamento della liquidazione del danno non corrisponde ai parametri sopra enunciati, non avendo – a monte – operato alcun riferimento alle tabelle di Milano, né tantomeno – a valle – indicato di quali ipotetici criteri alternativi avrebbe fatto applicazione, alla luce delle peculiarità del caso concreto.
Ne deriva che, in parziale accoglimento dell'appello, la pronuncia oggetto di gravame va riformata in parte qua, mediante l'indicazione dei criteri applicabili alla fattispecie in esame e conseguente rideterminazione dell'importo dovuto dal danneggiante.
16.3. Come anticipato, il Tribunale di Milano, nell'ambito del gruppo di lavoro dedicato alla diffamazione, ha elaborato i parametri di liquidazione del danno (recepiti da ampia parte della giurisprudenza nazionale), giungendo ad individuare cinque tipologie di diffamazione distinte in base al criterio della gravità, e corrispondenti ad altrettanti range di importi liquidabili (rivalutati nel 2024 in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita): diffamazioni di tenue gravità (danno liquidabile nell'importo da € 1.175,00 ad € 11.750,00), di modesta gravità (danno liquidabile nell'importo da € 11.750,00 ad € 23.498,00), di media gravità (danno liquidabile nell'importo da € 23.498,00 ad € 35.247,00), di elevata gravità
- 24 - (danno liquidabile nell'importo da € 35.247,00 ad € 58.745,00) e di eccezionale gravità (danno liquidabile in importo superiore ad € 58.745,00).
Considerato che la quantificazione del danno, operata in prime cure nella misura di €
10.000,00, non è stata attinta da alcun appello incidentale, nonostante l'evidente divario rispetto alle originarie pretese avanzate nell'atto di citazione (cfr. § 5.1), cosicché è preclusa al Collegio ogni eventuale revisione in aumento delle somme già liquidate, l'episodio lesivo oggetto di causa non potrà che considerarsi alla stregua di una diffamazione di tenue gravità, rientrando l'importo citato nel primo dei cinque range di riferimento sopra riportati.
Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, andrà pertanto liquidata una somma non inferiore ad € 1.175,00 e non superiore ad € 10.000,00, tenendo conto di quanto sopra osservato in merito alla mancata allegazione di uno specifico e concreto danno esistenziale da parte del danneggiato. Non vanno, poi, negletti gli altri parametri elaborati dalla giurisprudenza: diffusione della notizia, rilevanza dell'offesa e posizione sociale della vittima.
16.4. Tenuto conto dei superiori indicatori da prendere a riferimento, il Collegio accede alla liquidazione.
16.4.1. Per ciò che concerne la diffusività della condotta diffamatoria, occorre prendere le mosse dalle reciproche contestazioni sollevate dalle parti circa la pubblicazione del video del comizio elettorale su YouTube e Facebook. A tal riguardo, l'integrazione della circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 595 c.p. è stata recisamente negata dall'appellante, sull'assunto che il danneggiato non avrebbe in alcun modo provato l'imputabilità allo stesso del caricamento del video sulle piattaforme in parola.
L'appellato, dal canto suo, ha ritenuto tale rilievo facilmente superabile, sia perché la pagina
Facebook sulla quale il video è stato caricato apparteneva proprio alla controparte (e tale dato è rimasto incontestato), sia in quanto la successiva diffusione del messaggio denigratorio risultava – in ogni caso – causalmente riconducibile al danneggiante, nonché a lui soggettivamente rimproverabile.
In merito al profilo in esame, è opportuno richiamare il prevalente – e condivisibile – orientamento della giurisprudenza penale della Suprema Corte, secondo il quale “Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che il profilo facebook sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici, desumibili
- 25 - dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del «forum» sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del «post» dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo «nickname»” (Cassazione penale, sez. V, sentenza n.
38755 del 14 luglio 2023).
Ebbene, l'attribuibilità della pagina Facebook all'odierno appellante nemmeno è stata mai contestata dallo stesso, il quale si è limitato a dichiararsi estraneo al mero upload del video, senza tuttavia denunciare ipotetici accessi abusivi o utilizzi fraudolenti della sua identità virtuale. Ad abundantiam, si prenda in considerazione la pertinenza tra il contenuto diffamatorio caricato in rete e la campagna elettorale condotta proprio in quel periodo dall'autore delle dichiarazioni.
Gli elementi suindicati, considerati nel loro complesso, non lasciano residuare seri dubbi in ordine all'imputabilità al danneggiante della speciale diffusività della notizia diffamatoria.
16.4.2. Quanto al parametro costituito dalla rilevanza dell'offesa, vanno adeguatamente valorizzate le circostanze del caso concreto, tra cui segnatamente il fatto che l'intento denigratorio non sia stato perseguito mediante attacchi alla sfera personale e familiare del soggetto colpito, quanto piuttosto mediante un tentativo di screditarne la sola immagine professionale, asserendo che non sarebbe giustificata l'attribuzione da parte del di CP_2 incarichi professionali ad un avvocato proveniente dalla Campania, piuttosto che ad un professionista del foro marsicano.
Le espressioni utilizzate non paiono caratterizzate, inoltre, da una carica offensiva o ingiuriosa superiore a quanto di per sé necessario al fine di veicolare il messaggio in quella sede propagandato, né l'autore del fatto ha fatto mai ricorso al turpiloquio o ad una terminologia gratuitamente infamante.
16.4.3. In merito alla posizione sociale della vittima, infine, è utile precisare che non risulta in alcun modo provato che nel contesto spazio-temporale di verificazione dei fatti di causa,
l'appellato rivestisse un ruolo di particolare rilievo dal punto di vista politico o sociale. Anzi, tale circostanza è sconfessata dalle stesse allegazioni difensive dell'Avvocato il CP_1
quale più volte ha rimarcato la propria estraneità rispetto alla competizione elettorale e – più in generale – alla compagine politica abruzzese.
Lo stesso incardinamento del giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in uno alle asserzioni attoree sul punto, depongono nel senso di un maggiore radicamento della persona del danneggiato presso il capoluogo casertano, ove – stando alle convinte e
- 26 - ripetute deduzioni di quest'ultimo – egli aveva fissato la propria residenza anagrafica e ove da sempre avevano vissuto i suoi familiari.
16.5. Alla luce di una valutazione complessiva di tutti gli elementi appena evidenziati, si ritiene doversi procedere ad un'equa riduzione del quantum del risarcimento, che si liquida in € 5.000,00, oltre interessi come da dispositivo.
16.6. Detta riduzione comporta l'obbligo dell'appellato di restituire all'appellante gli importi eccedenti, da quest'ultimo versati in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo stata tale pretesa restitutoria espressamente e ritualmente avanzata dall'interessato nel corso del giudizio impugnatorio.
16.7. Per contro, l'accoglimento solo parziale dell'appello, unitamente alla perdurante condanna del danneggiante (seppur rideterminata in diminuzione), impedisce alla Corte di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento sul quotidiano “Il Centro”, come pure richiesto dall'appellante nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 16 marzo
2021. Le finalità riparatorie sottese alla richiesta non potrebbero essere utilmente perseguite nel caso in esame, atteso che l'interesse alla divulgazione della sentenza sorge in capo alla parte comunque vittoriosa, mentre tale non è il , anche in questa sede destinatario Pt_1 di una condanna al risarcimento del danno.
16.7. Per ragioni del tutto analoghe, non merita pronunciarsi in ordine alla richiesta condanna della parte appellata al versamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
17. Infine, con il settimo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per l'errata condanna al pagamento delle spese legali, in violazione dell'art. 91 c.p.c..
Ha dedotto che l'Avvocato aveva chiesto, a titolo di risarcimento del danno per la CP_1
lesione della reputazione personale e professionale, una somma del tutto irragionevole, oltre che spropositata rispetto a quanto poi liquidato in sentenza (sul punto, si rimanda al §
5.1). La drastica riduzione dell'entità del risarcimento, operata dal Tribunale, avrebbe dovuto comportare l'integrale compensazione delle spese di lite, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 91 c.p.c..
Ha, dunque, invocato, nella denegata ipotesi in cui sia ritenuta fondata parte della domanda attorea, la riforma della sentenza gravata con la compensazione delle spese di lite.
17.1. Il motivo è assorbito.
- 27 - La Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
È di tutta evidenza che le originarie pretese dell'attore – invero oltremodo elevate – siano state in misura prevalente disattese sia dal Tribunale, che dalla Corte distrettuale, ancor di più in conseguenza del parziale accoglimento dell'avversa impugnazione.
Tale situazione importa che la soccombenza dell'unitario giudizio sia riparametrata in base allo scaglione del danno alla fine riconosciuto dovuto, applicando cioè il secondo scaglione.
Ne consegue la statuizione del dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 2059/2020, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⎯ in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma del primo capo della sentenza n.
2059/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, condanna al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 5.000,00, a titolo di risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale sofferto dall'odierna parte appellata, oltre interessi al tasso legale a far data dalla liquidazione giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
⎯ condanna l'appellante alle spese del doppio grado del giudizio che liquida per il giudizio dinanzi al Tribunale in € 540,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi professionali e per il grado di appello in € 1.923,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
⎯ condanna la parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, delle somme risultanti dalla differenza tra l'importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado e quello liquidato con il presente provvedimento;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 28 - Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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