CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 583/2024 depositato il 27/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Corso Umberto 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1592864 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente: A) Accogliere il ricorso, dichiarando nullo ed inefficace l'avviso di accertamento IMU con contestuale irrogazione delle sanzioni n. 1592864 del 20-12-2023, per tutte le ragioni innanzi indicate ed argomentate nei motivi di ricorso che precedono. Con condanna del resistente al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno ricorrente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio, al solo fine di evitare gli atti esecutivi,
o di quanto alla stessa venisse coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come per legge.
B) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese forf. 15%, CAP 4%, IVA 22%, ed il ristoro del Contributo Unificato Tributario, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.
Conclusioni di Comune di Caltanissetta:
Voglia codesta On. Commissione Tributaria, per tutto quanto sopra esposto, per i motivi in fatto ed in diritto esposti:
1) rigettare il ricorso della ricorrente poiché del tutto infondato;
2) confermare, quindi, l'atto impositivo emesso dal Comune;
3) conseguentemente, riconosce e dichiarare la legittimità nonché la fondatezza della pretesa avanzata dal
Comune con l'atto emanato;
4) condannare, quindi, l'odierno ricorrente alle spese, ai diritti ed agli onorari, ex art. 15 d.lgs. n. 546/92, nella misura che si riterrà di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2018 con contestuale irrogazione delle sanzioni n. 1592864 del 2012-2023, comunicato in data 30/01/2024, evocando ritualmente in giudizio il Comune di Caltanissetta.
Ha articolato le seguenti censure:
1) inesistenza dell'avviso di accertamento TASI per violazione art. 23 dlgs n. 82/2005. Vanno annullati gli avvisi di accertamento impugnati emessi in formato digitale e notificati (come nella fattispecie) con modalità cartacea senza, però, che gli stessi recassero alcuna attestazione di conformità al loro originale informatico da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2) illegittimita' dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione-violazione art. 1 c° 162 l. 296/2006, art. 21-septies l. 241/1990 ed art. 1 c° 87 l. 549/1995;
3) illegittimita' dell'avviso di accertamento per violazione art 7 l. 212/2000 ed art. 1 c° 162 l. 296/2006.
4) estinzione del diritto del comune a riscuotere l'IMU 2018 per intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa
5) non debenza interessi e sanzioni intimate per intervenuta prescrizione
6) illegittimita' dell'avviso di accertamento per violazione art.
6-bis l. 212/2000.
Il Comune di Caltanissetta si è costituito, ha contestato tutti i motivi e ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria e ha insistito nelle eccezioni proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Infondata è la censura con la quale si deduce l'inesistenza dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 23 DLGS n. 82/2005.
In tal senso parte ricorrente deduce quanto segue:
- a far data dal 12 agosto 2016, tutte le pubbliche amministrazioni, in ossequio alle disposizioni contenute nel Dlgs 82/2005, sono tenute a formare l'originale dei propri documenti, compresi gli atti di natura provvedimentale con valenza esterna, esclusivamente in modalità digitale e, conseguentemente, a gestire l'intero ciclo di vita del documento mediante l'ausilio di un software informatico che ne consenta l'archiviazione e la conservazione;
- l'art. 23 del richiamato decreto «non lascia spazio ad interpretazioni alternative, laddove prevede che la stampa cartacea dell'atto amministrativo nato in [...] possieda la medesima valenza probatoria dell'originale, purché essa sia accompagnata da una attestazione di conformità che dovrà esser apposta da soggetto, non solo in possesso della qualifica di pubblico ufficiale, ma altresì autorizzato a rilasciare siffatta attestazione».
Ciò premesso, il ricorrente dichiara, quindi, di disconoscere, ai sensi dell'art. 23, 2° comma, Dlgs n. 82/2005, « la conformità della copia analogica dell'avviso di accertamento TARI notificata rispetto al suo originale documento informatico», al riguardo affermando quanto segue: «L' avviso di accertamento in forma analogica, infatti, è privo di attestazione di conformità al suo asserito originale informatico sicché non vi è certezza sul firmatario, sul momento della firma, sulla bontà del contenuto del documento. In pratica, l'atto non è conforme al paradigma normativo ed è da considerarsi inesistente. In conclusione ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 23 c° 2 DLGS 82/2005, a seguito del formale disconoscimento della copia analogica comunicata, l' avviso di accertamento de quo non potrà che esser dichiarato inesistente, atteso che la copia analogica dell'originale formato digitalmente comunicata (non notificata) in data 30/01/2024 è assolutamente priva di idonea "attestazione di conformità" da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e non è identica al suo originale documento informatico, di cui si nega l'esistenza».
La doglianza va respinta.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 23 Dlgs 82/2005, le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
Al riguardo, mette conto di evidenziare che la Corte Suprema ha affermato che il disconoscimento de quo «
è da riportare all'ipotesi generale di cui all'art. 2712 Cc (Cass. 11606/2018) e deve avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale (Cass. 2117/2011, 3122/2015 e 17526/2016)» (in questi termini la motivazione di Cass.
6569/2023).
Infatti, «come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (così Cass. 25496 del
2021, che richiama le proprie precedenti pronunce 7775/2014, 10326/2014, 29993/2017 e 27633/2018). Anche nella giurisprudenza di merito è pacifico che la contestazione della conformità della copia al suo originale non possa essere generica, cioè recante vuote formule di stile, ma debba effettuarsi attraverso una formulazione specifica, non equivoca e circostanziata, che evidenzi gli elementi ritenuti difformi fra i due atti (si veda, fra le altre, Cgt di secondo grado della Toscana 980/5/2023).
Ora, il ricorrente ha effettuato un disconoscimento meramente formale, essendosi limitato ad affermare che sull'avviso notificatogli in forma analogica non è riportata l'attestazione di conformità al suo originale informatico né la segnatura di protocollo.
Si tratta, dunque, di deduzione generica perché riferita all'intero provvedimento (come si è visto, si è contestata la «bontà del contenuto del documento»), e carente della precisa indicazione di singoli profili di possibile divergenza tra originale informatico emesso dal Comune (di cui si è addirittura posta in dubbio la stessa esistenza) e copia analogica notificata.
Di conseguenza, l'eccezione de qua va respinta, essendo mancato quello «specifico oggetto delle contestazioni di difformità» (per usare le espressioni utilizzate dalla Corte Suprema nell'ordinanza
23902/2017) su cui potersi operare, da parte di questo giudice, un vaglio.
A tutto ciò va aggiunto che la normativa del codice dell'amministrazione digitale deve ritenersi emanata nell'ottica del miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione (digitalizzazione e contenimento di spesa pubblica), e quindi, in caso di mancato rispetto di tale normativa, non pare che il contribuente possa prospettare un suo vulnus, non potendosi dolere per l'eventuale violazione di una norma che mira precipuamente all'interesse pubblico e non, almeno immediatamente, a rafforzare garanzie del contribuente.
2. Priva di pregio è anche l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di sottoscrizione, per violazione dell'art. 1 comma 778 L. n. 160/2019, dell'art. 21-septies L. 241/1990, e dell'art. 1 comma 162 Legge n. 296/2006.
Avuto riguardo all'avviso di accertamento impugnato, invero, risulta rispettato l'obbligo, sancito dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs 504/1992, essendo stati riportati, in calce all'avviso di accertamento, gli estremi della deliberazione di Giunta Municipale n° 137 del 30/10/2020, con cui è stata nominata Responsabile della gestione dei Tributi Locali la Nominativo_1.
Infondata è pure la doglianza circa l'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di valida sottoscrizione, atteso che è principio consolidato (cfr. tra quelle più risalenti Cass.15079/2004 e
Cass.15447/2010) che “ove l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informatici automatizzati, la sottoscrizione dell'atto è legittimamente sostituita, ai sensi dell'art.1, comma 87, della legge 28.12.1995
n.549, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile”.
La giurisprudenza più autorevole dà ancora di recente continuità a tale orientamento, dal quale pertanto non si ha motivo di discostarsi in ragione di pronunce di merito di segno contrario;
così, ad esempio, si afferma ancora in Cass. Sez. 6, 31/08/2017, n. 20628, Rv. 645047 – 01 che “in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l.n. 549 del 1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale” e analogamente in Cass. Sez. 5, 24/04/2024, n. 11045, Rv. 671066 – 01 si ribadisce che “in tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto”. Orbene, nell'avviso di accertamento in esame, a piè di ogni pagina, vicino alla firma, si fa riferimento alla
Determinazione Dirigenziale che autorizza la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa, nella qualità di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 87 della Legge n. 549/95 (ma vedi anche gli espressi richiami nelle premesse della motivazione dell'atto).
Pertanto, deve ritenersi che, nel caso di specie, il Comune ha legittimamente sostituito la firma autografa del funzionario responsabile con l'indicazione a stampa.
3. Non sussiste il lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Nell'avviso di accertamento impugnato risultano, infatti, indicati, non solo il numero dell'avviso e la data di emissione dello stesso, ma anche gli estremi catastali degli immobili a cui si applica il tributo (indirizzo, foglio, particella categoria, rendita catastale, percentuale e mesi di possesso).
Inoltre, l'atto impositivo contiene le dovute informazioni riguardanti: l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto comunicato, il responsabile del procedimento, l'autorità amministrativa, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Sono presenti, dunque, tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire al ricorrente di difendersi congruamente nelle sedi giurisdizionali competenti
4. Non può trovare accoglimento, poi, l'eccezione di decadenza quinquennale dal potere di accertamento del Comune di Caltanissetta, fondata sul fatto che l'atto impugnato, riguardante IMU 2018, sia stato comunicato al contribuente il 30.01.2024, e ciò in quanto il Comune convenuto ha consegnato l'atto per la notifica al servizio postale il 25.1.2024, come risulta dai dati di spedizione allegati all'atto.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente statuito (sentenza n. 40543 del
17/12/2021) che “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.”
Occorre tenere conto del fatto che la disciplina ordinaria del potere impositivo ha subito modifiche durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19: dapprima ad opera del decreto Cura Italia e successivamente per effetto del decreto Ristori.
Segnatamente, con riguardo alle entrate degli enti locali, deve richiamarsi l'articolo 67, comma 1, D.L.
18/2020 che ha disposto, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.
Per il richiamo operato dall'articolo 67, comma 4, D.L. 18/2020 (tutt'oggi vigente) all'articolo 12, comma 1,
D.Lgs. 159/2015 (riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali), lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020), comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni, che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma, di tal che per tutte annualità accertabili nel 2020 (di norma le annualità dal 2015 al 2019) i termini non vanno a scadere il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (come sarebbe stato ai sensi dell'articolo 1, comma
161, L. 296/2006 sopra richiamato, applicabile in forza del rinvio operato dall'articolo 1, comma 776, L.
160/2019), ma 85 giorni dopo.
Il periodo d'imposta 2018 risultava quindi accertabile entro il 26 marzo 2024 e pertanto l'avviso impugnato nel presente procedimento, notificato il 30.01.2024, deve ritenersi tempestivo.
Appare del tutto inconferente il richiamo difensivo al disposto di cui al comma 7bis dell'art. 157 d.l.n.34/2020 che esclude l'applicazione delle disposizioni contenute in quello stesso articolo alle entrate degli enti territoriali, visto che in questa controversia si discute dell'applicabilità di altra norma, comunque di sicura portata generale, quale è l'articolo 67 D.L. 18/2020.
5. Ne consegue anche l'infondatezza dell'eccezione di non debenza di interessi e sanzioni.
6. Infine, va respinta la censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, atteso che, come noto, in materia di tributi locali non esiste l'obbligo dell'Amministrazione di attivazione del contraddittorio preventivo con il contribuente essendo, quest'ultimo, riservato dalla legge ai c.d. “tributi armonizzati” (quali l'IVA), tra i quali non possono essere ricompresi i tributi locali.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese al Comune di Caltanissetta, che liquida in euro 750,00, oltre accessori di legge.
Caltanissetta, 20.1.2026
Il GIUDICE
BA NA
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 583/2024 depositato il 27/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Corso Umberto 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1592864 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente: A) Accogliere il ricorso, dichiarando nullo ed inefficace l'avviso di accertamento IMU con contestuale irrogazione delle sanzioni n. 1592864 del 20-12-2023, per tutte le ragioni innanzi indicate ed argomentate nei motivi di ricorso che precedono. Con condanna del resistente al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno ricorrente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio, al solo fine di evitare gli atti esecutivi,
o di quanto alla stessa venisse coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come per legge.
B) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese forf. 15%, CAP 4%, IVA 22%, ed il ristoro del Contributo Unificato Tributario, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.
Conclusioni di Comune di Caltanissetta:
Voglia codesta On. Commissione Tributaria, per tutto quanto sopra esposto, per i motivi in fatto ed in diritto esposti:
1) rigettare il ricorso della ricorrente poiché del tutto infondato;
2) confermare, quindi, l'atto impositivo emesso dal Comune;
3) conseguentemente, riconosce e dichiarare la legittimità nonché la fondatezza della pretesa avanzata dal
Comune con l'atto emanato;
4) condannare, quindi, l'odierno ricorrente alle spese, ai diritti ed agli onorari, ex art. 15 d.lgs. n. 546/92, nella misura che si riterrà di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2018 con contestuale irrogazione delle sanzioni n. 1592864 del 2012-2023, comunicato in data 30/01/2024, evocando ritualmente in giudizio il Comune di Caltanissetta.
Ha articolato le seguenti censure:
1) inesistenza dell'avviso di accertamento TASI per violazione art. 23 dlgs n. 82/2005. Vanno annullati gli avvisi di accertamento impugnati emessi in formato digitale e notificati (come nella fattispecie) con modalità cartacea senza, però, che gli stessi recassero alcuna attestazione di conformità al loro originale informatico da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2) illegittimita' dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione-violazione art. 1 c° 162 l. 296/2006, art. 21-septies l. 241/1990 ed art. 1 c° 87 l. 549/1995;
3) illegittimita' dell'avviso di accertamento per violazione art 7 l. 212/2000 ed art. 1 c° 162 l. 296/2006.
4) estinzione del diritto del comune a riscuotere l'IMU 2018 per intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa
5) non debenza interessi e sanzioni intimate per intervenuta prescrizione
6) illegittimita' dell'avviso di accertamento per violazione art.
6-bis l. 212/2000.
Il Comune di Caltanissetta si è costituito, ha contestato tutti i motivi e ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria e ha insistito nelle eccezioni proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Infondata è la censura con la quale si deduce l'inesistenza dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 23 DLGS n. 82/2005.
In tal senso parte ricorrente deduce quanto segue:
- a far data dal 12 agosto 2016, tutte le pubbliche amministrazioni, in ossequio alle disposizioni contenute nel Dlgs 82/2005, sono tenute a formare l'originale dei propri documenti, compresi gli atti di natura provvedimentale con valenza esterna, esclusivamente in modalità digitale e, conseguentemente, a gestire l'intero ciclo di vita del documento mediante l'ausilio di un software informatico che ne consenta l'archiviazione e la conservazione;
- l'art. 23 del richiamato decreto «non lascia spazio ad interpretazioni alternative, laddove prevede che la stampa cartacea dell'atto amministrativo nato in [...] possieda la medesima valenza probatoria dell'originale, purché essa sia accompagnata da una attestazione di conformità che dovrà esser apposta da soggetto, non solo in possesso della qualifica di pubblico ufficiale, ma altresì autorizzato a rilasciare siffatta attestazione».
Ciò premesso, il ricorrente dichiara, quindi, di disconoscere, ai sensi dell'art. 23, 2° comma, Dlgs n. 82/2005, « la conformità della copia analogica dell'avviso di accertamento TARI notificata rispetto al suo originale documento informatico», al riguardo affermando quanto segue: «L' avviso di accertamento in forma analogica, infatti, è privo di attestazione di conformità al suo asserito originale informatico sicché non vi è certezza sul firmatario, sul momento della firma, sulla bontà del contenuto del documento. In pratica, l'atto non è conforme al paradigma normativo ed è da considerarsi inesistente. In conclusione ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 23 c° 2 DLGS 82/2005, a seguito del formale disconoscimento della copia analogica comunicata, l' avviso di accertamento de quo non potrà che esser dichiarato inesistente, atteso che la copia analogica dell'originale formato digitalmente comunicata (non notificata) in data 30/01/2024 è assolutamente priva di idonea "attestazione di conformità" da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e non è identica al suo originale documento informatico, di cui si nega l'esistenza».
La doglianza va respinta.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 23 Dlgs 82/2005, le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
Al riguardo, mette conto di evidenziare che la Corte Suprema ha affermato che il disconoscimento de quo «
è da riportare all'ipotesi generale di cui all'art. 2712 Cc (Cass. 11606/2018) e deve avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale (Cass. 2117/2011, 3122/2015 e 17526/2016)» (in questi termini la motivazione di Cass.
6569/2023).
Infatti, «come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (così Cass. 25496 del
2021, che richiama le proprie precedenti pronunce 7775/2014, 10326/2014, 29993/2017 e 27633/2018). Anche nella giurisprudenza di merito è pacifico che la contestazione della conformità della copia al suo originale non possa essere generica, cioè recante vuote formule di stile, ma debba effettuarsi attraverso una formulazione specifica, non equivoca e circostanziata, che evidenzi gli elementi ritenuti difformi fra i due atti (si veda, fra le altre, Cgt di secondo grado della Toscana 980/5/2023).
Ora, il ricorrente ha effettuato un disconoscimento meramente formale, essendosi limitato ad affermare che sull'avviso notificatogli in forma analogica non è riportata l'attestazione di conformità al suo originale informatico né la segnatura di protocollo.
Si tratta, dunque, di deduzione generica perché riferita all'intero provvedimento (come si è visto, si è contestata la «bontà del contenuto del documento»), e carente della precisa indicazione di singoli profili di possibile divergenza tra originale informatico emesso dal Comune (di cui si è addirittura posta in dubbio la stessa esistenza) e copia analogica notificata.
Di conseguenza, l'eccezione de qua va respinta, essendo mancato quello «specifico oggetto delle contestazioni di difformità» (per usare le espressioni utilizzate dalla Corte Suprema nell'ordinanza
23902/2017) su cui potersi operare, da parte di questo giudice, un vaglio.
A tutto ciò va aggiunto che la normativa del codice dell'amministrazione digitale deve ritenersi emanata nell'ottica del miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione (digitalizzazione e contenimento di spesa pubblica), e quindi, in caso di mancato rispetto di tale normativa, non pare che il contribuente possa prospettare un suo vulnus, non potendosi dolere per l'eventuale violazione di una norma che mira precipuamente all'interesse pubblico e non, almeno immediatamente, a rafforzare garanzie del contribuente.
2. Priva di pregio è anche l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di sottoscrizione, per violazione dell'art. 1 comma 778 L. n. 160/2019, dell'art. 21-septies L. 241/1990, e dell'art. 1 comma 162 Legge n. 296/2006.
Avuto riguardo all'avviso di accertamento impugnato, invero, risulta rispettato l'obbligo, sancito dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs 504/1992, essendo stati riportati, in calce all'avviso di accertamento, gli estremi della deliberazione di Giunta Municipale n° 137 del 30/10/2020, con cui è stata nominata Responsabile della gestione dei Tributi Locali la Nominativo_1.
Infondata è pure la doglianza circa l'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di valida sottoscrizione, atteso che è principio consolidato (cfr. tra quelle più risalenti Cass.15079/2004 e
Cass.15447/2010) che “ove l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informatici automatizzati, la sottoscrizione dell'atto è legittimamente sostituita, ai sensi dell'art.1, comma 87, della legge 28.12.1995
n.549, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile”.
La giurisprudenza più autorevole dà ancora di recente continuità a tale orientamento, dal quale pertanto non si ha motivo di discostarsi in ragione di pronunce di merito di segno contrario;
così, ad esempio, si afferma ancora in Cass. Sez. 6, 31/08/2017, n. 20628, Rv. 645047 – 01 che “in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l.n. 549 del 1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale” e analogamente in Cass. Sez. 5, 24/04/2024, n. 11045, Rv. 671066 – 01 si ribadisce che “in tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto”. Orbene, nell'avviso di accertamento in esame, a piè di ogni pagina, vicino alla firma, si fa riferimento alla
Determinazione Dirigenziale che autorizza la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa, nella qualità di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 87 della Legge n. 549/95 (ma vedi anche gli espressi richiami nelle premesse della motivazione dell'atto).
Pertanto, deve ritenersi che, nel caso di specie, il Comune ha legittimamente sostituito la firma autografa del funzionario responsabile con l'indicazione a stampa.
3. Non sussiste il lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Nell'avviso di accertamento impugnato risultano, infatti, indicati, non solo il numero dell'avviso e la data di emissione dello stesso, ma anche gli estremi catastali degli immobili a cui si applica il tributo (indirizzo, foglio, particella categoria, rendita catastale, percentuale e mesi di possesso).
Inoltre, l'atto impositivo contiene le dovute informazioni riguardanti: l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto comunicato, il responsabile del procedimento, l'autorità amministrativa, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Sono presenti, dunque, tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire al ricorrente di difendersi congruamente nelle sedi giurisdizionali competenti
4. Non può trovare accoglimento, poi, l'eccezione di decadenza quinquennale dal potere di accertamento del Comune di Caltanissetta, fondata sul fatto che l'atto impugnato, riguardante IMU 2018, sia stato comunicato al contribuente il 30.01.2024, e ciò in quanto il Comune convenuto ha consegnato l'atto per la notifica al servizio postale il 25.1.2024, come risulta dai dati di spedizione allegati all'atto.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente statuito (sentenza n. 40543 del
17/12/2021) che “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.”
Occorre tenere conto del fatto che la disciplina ordinaria del potere impositivo ha subito modifiche durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19: dapprima ad opera del decreto Cura Italia e successivamente per effetto del decreto Ristori.
Segnatamente, con riguardo alle entrate degli enti locali, deve richiamarsi l'articolo 67, comma 1, D.L.
18/2020 che ha disposto, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.
Per il richiamo operato dall'articolo 67, comma 4, D.L. 18/2020 (tutt'oggi vigente) all'articolo 12, comma 1,
D.Lgs. 159/2015 (riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali), lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020), comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni, che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma, di tal che per tutte annualità accertabili nel 2020 (di norma le annualità dal 2015 al 2019) i termini non vanno a scadere il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (come sarebbe stato ai sensi dell'articolo 1, comma
161, L. 296/2006 sopra richiamato, applicabile in forza del rinvio operato dall'articolo 1, comma 776, L.
160/2019), ma 85 giorni dopo.
Il periodo d'imposta 2018 risultava quindi accertabile entro il 26 marzo 2024 e pertanto l'avviso impugnato nel presente procedimento, notificato il 30.01.2024, deve ritenersi tempestivo.
Appare del tutto inconferente il richiamo difensivo al disposto di cui al comma 7bis dell'art. 157 d.l.n.34/2020 che esclude l'applicazione delle disposizioni contenute in quello stesso articolo alle entrate degli enti territoriali, visto che in questa controversia si discute dell'applicabilità di altra norma, comunque di sicura portata generale, quale è l'articolo 67 D.L. 18/2020.
5. Ne consegue anche l'infondatezza dell'eccezione di non debenza di interessi e sanzioni.
6. Infine, va respinta la censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, atteso che, come noto, in materia di tributi locali non esiste l'obbligo dell'Amministrazione di attivazione del contraddittorio preventivo con il contribuente essendo, quest'ultimo, riservato dalla legge ai c.d. “tributi armonizzati” (quali l'IVA), tra i quali non possono essere ricompresi i tributi locali.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese al Comune di Caltanissetta, che liquida in euro 750,00, oltre accessori di legge.
Caltanissetta, 20.1.2026
Il GIUDICE
BA NA