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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6991/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA
Nel procedimento n. 6991/2023 R.G. introdotto da
(P.IVA.: ), con l'avv. Marco Parte_1 P.IVA_1
Siviero
- attrice opponente
contro
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con _1 P.IVA_2
l'avv. Marco Mancini
- convenuta opposta
* * *
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Bruno
Casciarri, ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“in via principale
- accertare e dichiarare che nessuna somma risulta essere dovuta da Parte_1
a favore di e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2360/2023 _1
1
accertare e dichiarare:
A) l'avvenuto annullamento tra le parti del contratto di noleggio beni strumentali n. 19000327 e conseguentemente la non debenza dell'importo di €. 2.806,00 portato nella fattura n. 22003459 del
31.03.2022
B) l'avvenuta compensazione tra la differenza di €. 509,68 risultante tra l'importo di €. 12.341,68 di cui alla fattura del 09.04.2021 ed i pagamenti corrisposti a mezzo assegni bancari MPS n. 4016-
4017-4018 per complessivi €. 11.832,00
C) la minor somma di €. 12,00 dovuta da quale differenza per i pagamenti delle Parte_1 fatture del 31.03.22 e del 28.02.2022 ciascuna per €. 2.806,00 pagate unitamente alle altre fatture meglio specificate nel prospetto dettaglio (doc. n. 6): somma che viene offerta ex art. 1220 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) DCV che il pagamento delle fatture emesse da a fronte dei due contratti di noleggio _1 beni strumentali sottoscritti rispettivamente in data 28.05.2021 e 19.01.2021 veniva effettuato a mezzo assegni bancari
2) DCV che tali assegni venivano consegnati a mani del sig. Controparte_2
3) DCV che il sgi. era solito recarsi presso la sede della ogni mese Controparte_2 Parte_1 per riscuotere le fatture in scadenza del mese
4) DCV che per ogni fattura in scadenza le venivano consegnati 3 assegni aventi scadenza mensile per il complessivo ammontare della fattura indicata;
5) DCV che nel corso dell'estate del 2023 il rappresentante allorchè ebbe a recarsi Parte_2 presso la sede dalla di riferì a quest'ultimo di attendere ad effettuare Parte_1 Parte_1 il pagamento della fattura avente scadenza luglio 2023;
6) DCV che tale differimento venne da lei indicato in attesa della definizione del rapporto in essere tra le parti concernente l'avvenuto annullamento del contratto di noleggio avente ad oggetto l'utilizzo della spazzatrice Dulevo 5010 che avrebbe dovuto essere ritirata da presso la sede della _1 di Parte_1 Parte_1
2 7) DCV che a seguito della perdita dell'appalto dei piazzali e banchine CILP di Livorno concordate con il sig. titolare della l'interruzione del contratto di noleggio della Parte_1 Parte_1 spazzatrice Parte_3
8) DCV che per tale motivo la si era impegnata vostro tramite a far pervenire nota di _1 credito in relazione alla emissione della fattura n. 2203459 del 31.03.2022 di €. 2.806,00
9) DCV che dopo circa dieci giorni dalla consegna della macchina lavasciuga Hakob 45 quest'ultima presentò problemi di malfunzionamento al motore
10) DCV che la macchina lavasciuga Hakob 45 a causa di tale malfunzionamento rimase ferma per oltre quindici giorni senza che potesse essere utilizzata per i lavori che la di Parte_1 [...] eseguiva all'interno del Porto di Livorno Pt_1
Si indicano a testi i sig.ri residente in [...]sui capitoli 1-5-6-7-8-9-10, Parte_2 CP_2 residente in [...]sui capitoli n. 1-2-3-4-7-8-9-10; la sig.ra residente in
[...] Testimone_1
Livorno sui cap 9-10”
Per parte convenuta:
“Nel merito
In via principale:
- Confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, al netto del pagamento medio tempore spontaneamente effettuato da in favore di anche con riguardo Parte_1 _1 alle spese processuali tutte liquidate e, conseguentemente,
- Rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta dall'opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e in tutti i successivi atti, ivi inclusa la presente memoria conclusionale;
- Condannare , in persona del legale rapp.te pro tempore, ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente quantificata.
In ogni caso:
Spese e compensi professionali rifusi sia per la fase monitoria che per la fase di opposizione.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo del 03.11.2023, il Tribunale di Treviso ha ingiunto alla società
[...] Parte
(nel prosieguo anche solo “ o “ ) di Parte_1 Parte_1
3 corrispondere la somma di E. 27.582,78, oltre interessi e spese, in favore di _1
(poi anche solo “ ”) a titolo di corrispettivo per fatture emesse tra il 09.04.2021 e il _1
31.01.2023 e rimaste insolute.
Con atto di citazione in opposizione, ha chiesto l'accertamento della Parte_1 insussistenza del credito eccependo il pagamento delle fatture di cui sopra e, in subordine,
l'accertamento della non debenza di una parte delle somme ingiunte in ragione sia dell'”annullamento” di un contratto di noleggio, che della compensazione di una fattura con il maggior importo già pagato per il medesimo titolo.
Si è tempestivamente costituita l'opposta , producendo l'elenco delle fatture emesse _1 Parte e dei pagamenti ricevuti da sin dall'inizio del rapporto contrattuale di giugno '19. Ha evidenziato che medio tempore la debitrice aveva provveduto al pagamento spontaneo di una parte del credito (E. 3.416,00) e quindi ha chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione per la conseguente minor somma di E. 24.166,78. Ha poi domandato, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna ex art. 96 cpc dell'opponente, rea di aver resistito in giudizio con malafede.
In sede di prima udienza, il GI ha invitato le parti a raggiungere una composizione bonaria della vertenza, suggerendo di ricostruire in contraddittorio i corretti saldi contabili.
A seguito di alcuni rinvii e constatata l'impossibilità di raggiungere una soluzione transattiva, con decreto del 17.09.2024 il GI ha concesso la provvisoria esecutività al d.i. opposto e ha disposto CTU contabile al fine di ricostruire i corretti saldi contabili tra le parti, rigettando le ulteriori istanze istruttorie formulate.
Depositata la perizia, il GI ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in modalità cartolare, assegnando termini per memorie conclusive. All'esito, si è riservato il deposito della decisione.
* * *
Parte Con il presente giudizio, ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo 2360/2023 del
03.11.2023, con cui il Tribunale di Treviso le ha ingiunto di pagare la somma capitale di E.
27.582,78 oltre interessi e spese in favore di . _1
È documentale che la pretesa creditoria si fonda su due contratti di “noleggio di beni strumentali” (spazzatrici) stipulati tra le parti in data 28.05.2019 e in data 19.01.2021– cfr. docc. 2 e 3 fasc. monitorio. Le fatture azionate sono state emesse da nel periodo aprile _1
'21 – gennaio '23 a titolo di canoni mensili dovuti in forza di tali contratti (v. all.ti sub doc.
4-11 al ricorso per ingiunzione).
4 Le fatture oggetto di decreto ingiuntivo sono:
L'ammontare complessivamente ingiunto in origine (E. 27.582,78) è stato ridotto in ragione del pagamento spontaneo di E. 3.416,00 con bonifico di data 14.12.2023, intervenuto dopo l'emissione del decreto e prima dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione. Tale circostanza è documentale e pacifica in causa (cfr. pag. 22 doc. 101 convenuta).
La pretesa creditoria è ora dunque circoscritta al minor importo di E. 24.166,78, limitatamente al quale la creditrice ha chiesto ed ottenuto dal GI la provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 c.p.c.
L'attrice opponente, che non ha contestato la sussistenza dei due contratti, ha eccepito di aver regolarmente onorato i propri impegni, saldando il corrispettivo dovuto. Tale allegazione trova riscontro, a detta della ingiunta, in un documento denominato “prospetto- dettaglio riassuntivo pagamenti d.d. 20.11.2023 - v. doc. 5 opposizione;
e in alcuni _1 assegni ed estratti i c/c che confermerebbero il pagamento – v. doc. 6 opposizione.
L'eccezione di pagamento non è provata.
Infatti:
➢ il prospetto su carta intestata MG è stato specificamente contestato dalla convenuta nella provenienza e autenticità, non è sottoscritto e quindi non ha alcun valore probatorio;
➢ gli assegni e gli estratti c/c non recano alcuna causale o dicitura che consenta di imputarli a pagamento del credito oggetto delle fatture azionate, tenuto conto che vi erano tra le parti altri rapporti precedenti.
Il rapporto commerciale tra le parti, infatti, risaliva al 2019 ed era dinamico e non si esauriva certo nei due soli contratti di noleggio posti a fondamento della pretesa creditoria.
5 Il CTU nominato, dott. aveva il compito di verificare sulla base della Persona_1 documentazione prodotta (o eventualmente acquisita nel contraddittorio delle parti) i corretti saldi contabili. Egli ha assolto l'incarico peritale con stretto rigore metodologico e con un iter logico argomentativo ben motivato attenendosi ai documenti prodotti dalle parti.
Pertanto, gli esiti della perizia sono quì integralmente condivisi.
Il dott. ha ricostruito il rapporto commerciale intercorso tra le parti dal 2019 e il Per_1
2023, ponendo a confronto ciascuna fattura prodotta da con i pagamenti ricevuti. Il _1 debito complessivo calcolato ammonta ad E. 238.567,78, a fronte di incassi ricevuti per E.
214.401,00. Ha pertanto concluso per differenza che la opposta risulta creditrice della ditta Parte per l'importo di E. 24.166,78, coincidente con quello richiesto in ingiunzione (al netto dell'importo pagato post-emissione del decreto).
La debitrice opponente non ha formulato osservazioni alla CTU entro il termine del
20.12.2024, concesso all'udienza di conferimento dell'incarico. Alla vigilia dell'udienza fissata per l'esame della perizia del 28.01.2025, ha depositato una nota di “richiesta chiarimenti al CTU”, dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Ha, inoltre, chiesto di produrre documentazione fiscale, istanza simmetricamente rigettata perché decorsi i termini ex art. 171 – ter, n. 2 c.p.c.
Contestando le assunzioni del consulente, l'opponente nella memoria conclusiva ha eccepito che:
i. 8 fatture addebitano erroneamente il costo mensile del nolo di una spazzatrice dal mese di ottobre '19 al mese di giugno '20, quando la stipula del contratto è avvenuta successivamente, cioè solo in data 01.07.2020;
ii. la fattura 21000363 del 09.04.2021 addebita per 4 volte l'importo relativo al noleggio per il mese di aprile '21;
iii. 2 fatture addebitano erroneamente i costi ordinari di manutenzione del macchinario, comprese nel canone di noleggio mensile.
Si tratta di deduzioni tardive.
Infatti, le predette contestazioni attengono a documenti contabili che esulano dall'oggetto della presente opposizione, trattandosi di fatture non azionate con l'ingiunzione né oggetto di domanda di condanna riconvenzionale.
Si tratta, infatti, di eccezioni e temi del tutto nuovi, fatti valere solo con la memoria conclusiva in palese violazione del principio del contraddittorio.
Sia in citazione che in memoria 171 c.p.c., n. 2, l'attrice ha eccepito che dal totale azionato andava scomputata una nota di credito di E. 2.806,00, per il canone di marzo '22 in forza di
6 accordo verbale intervenuto tra le parti a seguito di “interruzione” (cit.) del contratto di noleggio, scioltosi a fine febbraio '22.
Tuttavia, di tale accordo non vi è prova (le prove orali sono state rigettate come da ordinanza
17-9-2024). Né assume rilievo probatorio la mail sub doc. 12 attoreo del 13.04.2022, con cui Parte aveva richiesto la nota di credito ad . _1
Parte La tesi di fermamente contestata da , è inverosimile: se davvero era intendimento _1 comune delle parti risolvere il contratto a fine febbraio'22 e non ad aprile, sarebbe stato più logico che il conduttore chiedesse subito la restituzione dell'indebito, e non attendesse quasi un mese e mezzo corrispondendo comunque il canone.
Parte Inoltre, ha eccepito che l'importo richiesto in una fattura andava scontato per il malfunzionamento di un macchinario noleggiato che ne ha reso impossibile l'utilizzo per alcuni giorni.
Parte La deduzione, peraltro confusa (in citazione quantifica il controcredito in E. 509,68, Parte nella memoria n.2 in E. 522,61) è rimasta confinata al piano assertivo: non ha infatti specificato di che vizio si trattasse;
non ha dimostrato di aver denunciato il vizio entro il termine di cui all'art. 1578 c.c. e di aver avanzato formale richiesta alla locatrice di riduzione del corrispettivo.
È noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assume la veste sostanziale di attore mentre l'opponente quella di convenuto. Spetta dunque a quest'ultimo prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda monitoria, e ciò deve avvenire a pena di decadenza nell'atto di citazione, cioè la prima occasione processuale utile
– v. su tutte Cass. civ. 16782/2019.
Parte Nel caso in esame, ha dedotto che dal totale doveva essere scomputata la somma di E.
274,74, per la mancata ricezione di merce venduta di cui alla fattura 0008222. Tale eccezione
è stata sollevata per la prima volta solo in sede di repliche ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. ed era quindi tardiva, proprio sulla base del principio appena enunciato.
Il pagamento parziale e spontaneo di parte del credito, post notifica del decreto, comporta la revoca del decreto stesso. Alla luce di tutto quanto sopra, la pretesa creditoria di è _1 Parte provata e la debitrice deve essere condannata al pagamento del residuo del credito non estinto, per E. 24.166,78.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
7 Non sussistono i presupposti soggettivi per la condanna ex art. 96.3 c.p.c., poiché non sono emersi elementi in causa idonei ad integrare il requisito della colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Per la fase monitoria rimangono ferme le statuizioni del giudice del d.i. (tenuto conto che la revoca è determinata unicamente da parziale pagamento intervenuto dopo la notifica del d.i), mentre per il merito le spese vengono liquidate in base ai parametri tabellari medi dello scaglione di riferimento relativo al decisum.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in premessa indicata, rigettata ogni diversa eccezione o istanza, e assorbita ogni ulteriore domanda, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento della somma di E. 24.166,78 in favore Parte_1 di oltre a interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dalla scadenza di ogni _1 singola fattura al saldo;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
liquidate in complessivi E. 6.470,00 (E. 1.370,00 per la fase monitoria, 5.100,00
[...] per il merito), oltre a spese generali 15%, IVA e cpa come per legge;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Treviso, lì 29 maggio 2025
Il Giudice
Bruno Casciarri
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